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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/11/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2264/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2264/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 4 novembre
2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata il [...] in [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1 CP_1
, nato il [...] in [...], C.F.: entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'avv. Rocco Palombella
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 10.10.2025 e premettevano di avere Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in data 26.05.2018 nel comune di Salerno, trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 17 P. 2 S. A Uff. 5 anno 2018 e che dalla loro unione erano nati Per_1
(18.05.2019) e (03.10.2020). Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha dichiarato Per_2 la loro separazione personale con sentenza n. cron. 170/2025 pubbl. il 04/03/2025 ed al contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) I figli minori e Per_1 Per_2
1 R.V.G. 2264/2025
verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, sebbene collocati ai soli fini della residenza anagrafica privilegiata presso l'abitazione della madre;
c) I coniugi, a parziale modifica delle precedenti condizioni di separazione, hanno espressamente concordato, assumendo il relativo obbligo giuridico, di cedere e trasferire ai due figli minori e la piena proprietà della Per_1 Per_2 casa coniugale, sita in Salerno, alla Via Cappelle Inferiori n.5, 84135, Piano 1-5, avente una superficie di circa 122m/q escluse aree scoperte, contrassegnata in Catasto al Foglio 4, particella
721, Subalterno 40, rendita 728,20, Zona Censuaria 3, categoria A/2, Classe 5, consistenza 6 vani, fiduciariamente allo stato intestata alla sola , ma sostanzialmente acquistata con il Parte_1 contributo economico di entrambi i coniugi e con somme ricavate dalla precedente vendita di un distinto immobile appartenente al solo in epoca antecedente il matrimonio. d) CP_1
Sull'indicata casa coniugale, in ogni caso, fino al raggiungimento della maggiore età del più piccolo dei due figli minori ( ), viene costituito il diritto di abitazione ax art. 1022 c.c. in favore della Per_2 sig.ra . Il locale terraneo adibito a box, facente parte del medesimo edificio Parte_1 condominiale in cui è ubicata la casa coniugale, acquistato anch'esso in comune dai coniugi, resterà in godimento per un anno del sig. , posto che all'interno vi sono strumenti di lavoro CP_1 dello stesso e viene abitualmente utilizzato per tali finalità. e) Il trasferimento patrimoniale del suindicato immobile in favore dei due figli minori costituisce formalmente, a tutti gli effetti di legge, la totale e definitiva liquidazione una tantum dell'obbligo di contribuzione per il loro mantenimento, con conseguente diritto all'esenzione da tutte le imposte nella stipula del relativo atto pubblico
(registro, ipotecarie, catastali, bollo e altri tributi accessori, prima casa, ecc.). La formalizzazione dell'atto pubblico di trasferimento del pieno diritto di proprietà in favore dei minori avverrà dinanzi al Notaio Dott. con studio in Battipaglia (SA), alla Via Avellino n. 4, su impulso di Persona_3 uno qualsiasi dei due genitori, con un preavviso di almeno 30 gg., prestando fin d'ora i ricorrenti espresso consenso e autorizzazione ai necessari atti prodromici. In ogni caso la stipula del citato atto pubblico, salvo espressa proroga concordata per iscritto, dovrà avvenire entro il termine di un anno dalla pubblicazione della definitiva sentenza didivorzio, eventualmente anche dinanzi ad un diverso
Notaio scelto di comune accordo dai genitori. f) I minori saranno collocati ai fini anagrafici presso l'abitazione della madre. g) In considerazione dell'affidamento condiviso dei minori, si concorda che ognuno dei genitori provvederà in forma diretta al mantenimento dei figli durante il soggiorno e il pernottamento degli stessi presso di loro, oltre a provvedere in misura paritaria (50%) alle spese straordinarie imprevedibili, quali: mediche specialistiche, terapie, interventi sanitari, cure dentistiche, oculistiche e protesi, spese scolastiche e universitarie, gite scolastiche con pernottamento. h) In considerazione della reciproca autonomia economica, dell'attività svolta da ognuno dei ricorrenti e dell'apporto dato alla formazione del patrimonio familiare, i ricorrenti
2 R.V.G. 2264/2025
stabiliscono di non prevedere alcuna somma a titolo di assegno divorzile e dichiarano che all'atto della formalizzazione del suindicato atto pubblico di cessione e riconoscimento di diritti in favore dei due figli minori e del diritto di abitazione in favore di non avranno reciprocamente Parte_1 null'altro a pretendere per qualsiasi ragione, titolo e/o diritto, avendo con l'indicato patto concordato e definitivamente eliminato ogni pendenza economica e patrimoniale esistente fra gli stessi, rinunciando definitivamente ad ogni ulteriore pretesa e/o diritto. i) DIRITTO DI
FREQUENTAZIONE GENITORI FIGLI E NONNI NIPOTI I minori potranno frequentare liberamente entrambi i genitori e i nonni materni e paterni ed eventualmente pernottare anche presso l'abitazione degli stessi ogni qualvolta lo desidereranno. In ogni caso, per meglio disciplinare il diritto di frequentazione genitore - figli, i coniugi concordano quanto segue: i minori, salvo diverso accordo dei genitori, trascorreranno i giorni di lunedì e mercoledì della settimana con la mamma o con la nonna materna, mentre trascorreranno i giorni di martedì e giovedì con il papà e i nonni paterni. I giorni di sabato saranno trascorsi interamente con il genitore che non avrà impegni lavorativi nella settimana di riferimento e trascorreranno e pernotteranno, alternativamente, il giorno della domenica con uno dei genitori. I minori potranno vedere liberamente i nonni materni e paterni e gli zii, ove lo vorranno, fermo restando l'accordo tra i coniugi per le modalità di custodia e affidamento, compatibilmente con le esigenze personali, scolastiche e/o lavorative dell'intero nucleo familiare. I minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno ed onomastico con ognuno dei genitori, alternando pranzo e cena ad anni alterni, e trascorreranno i giorni del compleanno, dell'onomastico e della festa del papà e/o mamma, con il relativo genitore festeggiato;
analogamente, trascorreranno i compleanni, onomastici e feste dei nonni dei rispettivi rami paterni e/o materni con ognuno di loro. Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, i minori trascorreranno, alternativamente, la vigilia di Natale e il giorno di Natale, il Capodanno e il giorno di Pasqua e Pasquetta con uno dei genitori e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, i minori avranno il diritto di trascorrere con ognuno dei genitori quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio ed agosto di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo dei genitori, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche reciproche esigenze. Ognuno dei genitori dovrà fornire all'altro l'indirizzo delle località di vacanza dove porterà i figli e garantire la reperibilità e un quotidiano contatto telefonico.
Analogamente, in caso di prolungata assenza dalla città di residenza in compagnia dei figli, ognuno dei genitori avrà l'obbligo di informare l'altro circa la propria reperibilità, comunicando gli
3 R.V.G. 2264/2025
spostamenti con un preavviso di almeno 24 ore. l) I coniugi si rilasciano vicendevole assenso al rilascio dei passaporti e successivi rinnovi.”
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del 4 novembre 2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 26.05.2018 nel comune di Salerno, trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 17 P. 2 S. A Uff. 5 anno
2018 tra , nata il [...] in [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nato il [...] in [...], C.F.: alle condizioni di CP_1 C.F._2 cui al ricorso, riportate in parte motiva;
4 R.V.G. 2264/2025
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 5 novembre 2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2264/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 4 novembre
2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata il [...] in [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1 CP_1
, nato il [...] in [...], C.F.: entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'avv. Rocco Palombella
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 10.10.2025 e premettevano di avere Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in data 26.05.2018 nel comune di Salerno, trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 17 P. 2 S. A Uff. 5 anno 2018 e che dalla loro unione erano nati Per_1
(18.05.2019) e (03.10.2020). Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha dichiarato Per_2 la loro separazione personale con sentenza n. cron. 170/2025 pubbl. il 04/03/2025 ed al contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) I figli minori e Per_1 Per_2
1 R.V.G. 2264/2025
verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, sebbene collocati ai soli fini della residenza anagrafica privilegiata presso l'abitazione della madre;
c) I coniugi, a parziale modifica delle precedenti condizioni di separazione, hanno espressamente concordato, assumendo il relativo obbligo giuridico, di cedere e trasferire ai due figli minori e la piena proprietà della Per_1 Per_2 casa coniugale, sita in Salerno, alla Via Cappelle Inferiori n.5, 84135, Piano 1-5, avente una superficie di circa 122m/q escluse aree scoperte, contrassegnata in Catasto al Foglio 4, particella
721, Subalterno 40, rendita 728,20, Zona Censuaria 3, categoria A/2, Classe 5, consistenza 6 vani, fiduciariamente allo stato intestata alla sola , ma sostanzialmente acquistata con il Parte_1 contributo economico di entrambi i coniugi e con somme ricavate dalla precedente vendita di un distinto immobile appartenente al solo in epoca antecedente il matrimonio. d) CP_1
Sull'indicata casa coniugale, in ogni caso, fino al raggiungimento della maggiore età del più piccolo dei due figli minori ( ), viene costituito il diritto di abitazione ax art. 1022 c.c. in favore della Per_2 sig.ra . Il locale terraneo adibito a box, facente parte del medesimo edificio Parte_1 condominiale in cui è ubicata la casa coniugale, acquistato anch'esso in comune dai coniugi, resterà in godimento per un anno del sig. , posto che all'interno vi sono strumenti di lavoro CP_1 dello stesso e viene abitualmente utilizzato per tali finalità. e) Il trasferimento patrimoniale del suindicato immobile in favore dei due figli minori costituisce formalmente, a tutti gli effetti di legge, la totale e definitiva liquidazione una tantum dell'obbligo di contribuzione per il loro mantenimento, con conseguente diritto all'esenzione da tutte le imposte nella stipula del relativo atto pubblico
(registro, ipotecarie, catastali, bollo e altri tributi accessori, prima casa, ecc.). La formalizzazione dell'atto pubblico di trasferimento del pieno diritto di proprietà in favore dei minori avverrà dinanzi al Notaio Dott. con studio in Battipaglia (SA), alla Via Avellino n. 4, su impulso di Persona_3 uno qualsiasi dei due genitori, con un preavviso di almeno 30 gg., prestando fin d'ora i ricorrenti espresso consenso e autorizzazione ai necessari atti prodromici. In ogni caso la stipula del citato atto pubblico, salvo espressa proroga concordata per iscritto, dovrà avvenire entro il termine di un anno dalla pubblicazione della definitiva sentenza didivorzio, eventualmente anche dinanzi ad un diverso
Notaio scelto di comune accordo dai genitori. f) I minori saranno collocati ai fini anagrafici presso l'abitazione della madre. g) In considerazione dell'affidamento condiviso dei minori, si concorda che ognuno dei genitori provvederà in forma diretta al mantenimento dei figli durante il soggiorno e il pernottamento degli stessi presso di loro, oltre a provvedere in misura paritaria (50%) alle spese straordinarie imprevedibili, quali: mediche specialistiche, terapie, interventi sanitari, cure dentistiche, oculistiche e protesi, spese scolastiche e universitarie, gite scolastiche con pernottamento. h) In considerazione della reciproca autonomia economica, dell'attività svolta da ognuno dei ricorrenti e dell'apporto dato alla formazione del patrimonio familiare, i ricorrenti
2 R.V.G. 2264/2025
stabiliscono di non prevedere alcuna somma a titolo di assegno divorzile e dichiarano che all'atto della formalizzazione del suindicato atto pubblico di cessione e riconoscimento di diritti in favore dei due figli minori e del diritto di abitazione in favore di non avranno reciprocamente Parte_1 null'altro a pretendere per qualsiasi ragione, titolo e/o diritto, avendo con l'indicato patto concordato e definitivamente eliminato ogni pendenza economica e patrimoniale esistente fra gli stessi, rinunciando definitivamente ad ogni ulteriore pretesa e/o diritto. i) DIRITTO DI
FREQUENTAZIONE GENITORI FIGLI E NONNI NIPOTI I minori potranno frequentare liberamente entrambi i genitori e i nonni materni e paterni ed eventualmente pernottare anche presso l'abitazione degli stessi ogni qualvolta lo desidereranno. In ogni caso, per meglio disciplinare il diritto di frequentazione genitore - figli, i coniugi concordano quanto segue: i minori, salvo diverso accordo dei genitori, trascorreranno i giorni di lunedì e mercoledì della settimana con la mamma o con la nonna materna, mentre trascorreranno i giorni di martedì e giovedì con il papà e i nonni paterni. I giorni di sabato saranno trascorsi interamente con il genitore che non avrà impegni lavorativi nella settimana di riferimento e trascorreranno e pernotteranno, alternativamente, il giorno della domenica con uno dei genitori. I minori potranno vedere liberamente i nonni materni e paterni e gli zii, ove lo vorranno, fermo restando l'accordo tra i coniugi per le modalità di custodia e affidamento, compatibilmente con le esigenze personali, scolastiche e/o lavorative dell'intero nucleo familiare. I minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno ed onomastico con ognuno dei genitori, alternando pranzo e cena ad anni alterni, e trascorreranno i giorni del compleanno, dell'onomastico e della festa del papà e/o mamma, con il relativo genitore festeggiato;
analogamente, trascorreranno i compleanni, onomastici e feste dei nonni dei rispettivi rami paterni e/o materni con ognuno di loro. Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, i minori trascorreranno, alternativamente, la vigilia di Natale e il giorno di Natale, il Capodanno e il giorno di Pasqua e Pasquetta con uno dei genitori e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, i minori avranno il diritto di trascorrere con ognuno dei genitori quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio ed agosto di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo dei genitori, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche reciproche esigenze. Ognuno dei genitori dovrà fornire all'altro l'indirizzo delle località di vacanza dove porterà i figli e garantire la reperibilità e un quotidiano contatto telefonico.
Analogamente, in caso di prolungata assenza dalla città di residenza in compagnia dei figli, ognuno dei genitori avrà l'obbligo di informare l'altro circa la propria reperibilità, comunicando gli
3 R.V.G. 2264/2025
spostamenti con un preavviso di almeno 24 ore. l) I coniugi si rilasciano vicendevole assenso al rilascio dei passaporti e successivi rinnovi.”
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del 4 novembre 2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 26.05.2018 nel comune di Salerno, trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 17 P. 2 S. A Uff. 5 anno
2018 tra , nata il [...] in [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nato il [...] in [...], C.F.: alle condizioni di CP_1 C.F._2 cui al ricorso, riportate in parte motiva;
4 R.V.G. 2264/2025
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 5 novembre 2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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