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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/04/2025, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5799/2018 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Mario Ivone, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Via Fabrizio Pinto n. 72;
- Opponente -
CONTRO
C.F.: ) e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
[...]
avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso la sede operativa della in La Spezia, Via Paolo Controparte_2
Emilio Taviani n. 170;
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1425/2018 del 16.05.2018 con cui il
Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso proposto dalla ha Controparte_1 ingiunto all'odierno opponente di pagare la somma di euro 18.141,99, oltre interessi e spese monitorie, per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento n. 14248 del 12.09.2006. Eccepiva: la mancanza dei requisiti ex art. 633 e 634 c.p.c.; l'inefficacia della cessione del credito;
l'inesistenza del credito azionato;
prescrizione del presunto credito;
con conseguente richiesta di rideterminazione del saldo.
Concludevano chiedendo: dichiarare che nulla è dovuto dal sig. Parte_1
all'opposta società e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata rideterminare il saldo del rapporto;
con vittoria di spesi e compensi di lite in favore dello Stato.
Con comparsa depositata in data 21.03.2020, la si è costituita in Controparte_1
giudizio contestando in fatto ed in diritto l'opposizione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto, con conferma del decreto opposto previa concessoria della provvisoria esecuzione.
Instaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo,
concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e senza ulteriore approfondimento istruttorio, precisate le conclusioni all'udienza del 18.12.2024, la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 20/12/2023, concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è inammissibile, per carenza di legittimazione attiva di parte opposta.
La e per essa la procuratrice ha dedotto di essere Controparte_1 Controparte_2
divenuta titolare pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario costituito da crediti pecuniari di titolarità di BANCA IFIS S.P.A e relativi, nel caso di specie, crediti che derivavano da contratti di credito stipulati ed erogati con la Banca PO di RA.
Parte opponente sin dal primo atto ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'opposta. Ebbene, occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito,
ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva;
onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco. Va, infatti, evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è
quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
Secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016) “La
legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in
giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni
stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice”.
Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria,
ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi,
dell'effettività della cessione del credito.
L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto, tenuto, lo si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., ord. n.
5617/2020) ha sancito che la disposizione di cui all'articolo 58, comma 4, T.U.B. e, quindi, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, non attesta la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco;
invero, come dimostra chiaramente il tenore letterale della suddetta norma, la pubblicazione opera
- in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2,
valendo cioè unicamente ad impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente. Vale a dire che la pubblicazione della cessione dei crediti in blocco vale solo a sostituire, ai fini notiziali per evitare la liberazione dei debitori ceduti, la notificazione dell'atto di cessione che, quantunque con forme non vincolate o sacramentali, deve pur sempre esistere tra parte cedente e cessionaria e che, come tale, va provata in giudizio.
Occorre, dunque, approntare un'adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale, obbligo che discende in via diretta dal principio di "sana e prudente gestione" di cui all'art. 5 T.U.B. Pertanto, con riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto che si assume cessionario - la norma di cui all'art. 58,
comma 2, T.U.B, seppure non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta
contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, "assunta questa diversa prospettiva", che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi,
senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione -
detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (cfr. Cass. Civ., n.
15884/2019).
Quindi la verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile, implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione,
indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
Dalla documentazione allegata da parte ricorrente, tuttavia, si rinviene la sola copia della Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 21 del 18.02.2017 e non anche copia del contratto di cessione intervenuto tra la cessionaria e la Ifis S.p.A. cedente ed Controparte_1
avente ad oggetto il credito per cui è causa. Né risulta depositata documentazione idonea a comprovare l'intervenuto trasferimento del credito da Banca PO di
RA –originario titolare del credito – e Ifis S.p.A., mancando l'estratto della
Gazzetta Ufficiale pubblicizzante l'intervenuta cessione del credito e qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare l'intervenuta cessione.
Peraltro dall'estratto della Gazzetta depositato agli atti non è dato comprendere se il credito vantato nei confronti di parte resistente sia o meno ricompreso nell'ambito della cessione oggetto di pubblicazione in considerazione della genericità delle formule ivi utilizzate e della molteplicità degli istituti di credito richiamati.
Pertanto, poiché non è possibile ravvisare la titolarità del diritto di credito azionato in capo alla cessionaria in assenza del deposito del contratto di Controparte_1
cessione, ne consegue che va dichiarato il difetto di legittimazione ad agire di questa.
La domanda pertanto deve essere dichiarata inammissibile, con accoglimento dell'opposizione e conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo n. 1425/2018.
Le spese processuali sono poste a carico di parte opposta soccombente Controparte_1
e sono liquidate in € 2.540 in conformità ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) di cui al DM 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione promossa il Decreto Ingiuntivo n. 1425/2018, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 1425/2018.
2) Condanna la al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_1
2.540 in favore dell'Erario (Fase Studio € 460.00 Fase Introduttiva € 389, fase istruttoria euro 840, Fase Decisoria € 850), oltre spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa come per legge.
Salerno, 28.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5799/2018 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Mario Ivone, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Via Fabrizio Pinto n. 72;
- Opponente -
CONTRO
C.F.: ) e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
[...]
avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso la sede operativa della in La Spezia, Via Paolo Controparte_2
Emilio Taviani n. 170;
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1425/2018 del 16.05.2018 con cui il
Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso proposto dalla ha Controparte_1 ingiunto all'odierno opponente di pagare la somma di euro 18.141,99, oltre interessi e spese monitorie, per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento n. 14248 del 12.09.2006. Eccepiva: la mancanza dei requisiti ex art. 633 e 634 c.p.c.; l'inefficacia della cessione del credito;
l'inesistenza del credito azionato;
prescrizione del presunto credito;
con conseguente richiesta di rideterminazione del saldo.
Concludevano chiedendo: dichiarare che nulla è dovuto dal sig. Parte_1
all'opposta società e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata rideterminare il saldo del rapporto;
con vittoria di spesi e compensi di lite in favore dello Stato.
Con comparsa depositata in data 21.03.2020, la si è costituita in Controparte_1
giudizio contestando in fatto ed in diritto l'opposizione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto, con conferma del decreto opposto previa concessoria della provvisoria esecuzione.
Instaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo,
concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e senza ulteriore approfondimento istruttorio, precisate le conclusioni all'udienza del 18.12.2024, la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 20/12/2023, concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è inammissibile, per carenza di legittimazione attiva di parte opposta.
La e per essa la procuratrice ha dedotto di essere Controparte_1 Controparte_2
divenuta titolare pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario costituito da crediti pecuniari di titolarità di BANCA IFIS S.P.A e relativi, nel caso di specie, crediti che derivavano da contratti di credito stipulati ed erogati con la Banca PO di RA.
Parte opponente sin dal primo atto ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'opposta. Ebbene, occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito,
ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva;
onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco. Va, infatti, evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è
quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
Secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016) “La
legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in
giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni
stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice”.
Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria,
ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi,
dell'effettività della cessione del credito.
L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto, tenuto, lo si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., ord. n.
5617/2020) ha sancito che la disposizione di cui all'articolo 58, comma 4, T.U.B. e, quindi, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, non attesta la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco;
invero, come dimostra chiaramente il tenore letterale della suddetta norma, la pubblicazione opera
- in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2,
valendo cioè unicamente ad impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente. Vale a dire che la pubblicazione della cessione dei crediti in blocco vale solo a sostituire, ai fini notiziali per evitare la liberazione dei debitori ceduti, la notificazione dell'atto di cessione che, quantunque con forme non vincolate o sacramentali, deve pur sempre esistere tra parte cedente e cessionaria e che, come tale, va provata in giudizio.
Occorre, dunque, approntare un'adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale, obbligo che discende in via diretta dal principio di "sana e prudente gestione" di cui all'art. 5 T.U.B. Pertanto, con riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto che si assume cessionario - la norma di cui all'art. 58,
comma 2, T.U.B, seppure non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta
contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, "assunta questa diversa prospettiva", che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi,
senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione -
detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (cfr. Cass. Civ., n.
15884/2019).
Quindi la verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile, implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione,
indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
Dalla documentazione allegata da parte ricorrente, tuttavia, si rinviene la sola copia della Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 21 del 18.02.2017 e non anche copia del contratto di cessione intervenuto tra la cessionaria e la Ifis S.p.A. cedente ed Controparte_1
avente ad oggetto il credito per cui è causa. Né risulta depositata documentazione idonea a comprovare l'intervenuto trasferimento del credito da Banca PO di
RA –originario titolare del credito – e Ifis S.p.A., mancando l'estratto della
Gazzetta Ufficiale pubblicizzante l'intervenuta cessione del credito e qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare l'intervenuta cessione.
Peraltro dall'estratto della Gazzetta depositato agli atti non è dato comprendere se il credito vantato nei confronti di parte resistente sia o meno ricompreso nell'ambito della cessione oggetto di pubblicazione in considerazione della genericità delle formule ivi utilizzate e della molteplicità degli istituti di credito richiamati.
Pertanto, poiché non è possibile ravvisare la titolarità del diritto di credito azionato in capo alla cessionaria in assenza del deposito del contratto di Controparte_1
cessione, ne consegue che va dichiarato il difetto di legittimazione ad agire di questa.
La domanda pertanto deve essere dichiarata inammissibile, con accoglimento dell'opposizione e conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo n. 1425/2018.
Le spese processuali sono poste a carico di parte opposta soccombente Controparte_1
e sono liquidate in € 2.540 in conformità ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) di cui al DM 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione promossa il Decreto Ingiuntivo n. 1425/2018, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 1425/2018.
2) Condanna la al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_1
2.540 in favore dell'Erario (Fase Studio € 460.00 Fase Introduttiva € 389, fase istruttoria euro 840, Fase Decisoria € 850), oltre spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa come per legge.
Salerno, 28.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara