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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 16/10/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ASTI Il Tribunale di Asti, in persona di: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott. Pasquale Perfetti Relatore ed estensore ha emesso SENTENZA sul ricorso di
, nato ad [...], il [...], e residente in [...], Parte_1
, elettivamente domiciliato in in Asti, Piazza Medici n. 16, presso CodiceFiscale_1 lo studio e la persona dell'Avv. Michele Patrisso (c.f. che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura trasmessa su documento informatico, e
(C.F. ), nata ad [...] l'[...], residente in [...] sub F, elettivamente domiciliata in Asti – Via Incisa n. 10, presso lo studio dell'Avv. Federico Garrone (C.F. – PEC: C.F._4
), che la rappresenta e difende in virtù di procura Email_1 speciale conferita in calce alla comparsa di costituzione
Viste le conclusioni congiunte delle difese, ove sono state formalizzate le seguenti:
“Condizioni congiunte Le parti, con il presente atto, dichiarano di aver concordato le seguenti condizioni per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che chiedono vengano integralmente recepite nella pronuncia del Tribunale: Status personale Le parti chiedono che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 5 settembre 2004, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Asti al n. 100, Parte II, Serie A, Anno 2004. Affidamento e responsabilità genitoriale I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 Per_2 condiviso della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 337-ter c.c.
3. Collocamento, residenza e frequentazione I figli avranno residenza anagrafica presso la madre, sig.ra , e saranno Parte_2 collocati prevalentemente presso di lei. Il sig. potrà tenerli con sé Parte_1 un giorno infrasettimanale, da individuarsi di comune accordo in funzione delle esigenze scolastiche e lavorative, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera con pernottamento il sabato. Il signor provvederà ad Pt_1 andare a prendere e a riportare i figli presso l'abitazione materna o a scuola occupandosi anche dei loro effetti personali. Le vacanze e festività saranno così disciplinate, dal momento del deposito del presente accordo: Vacanze estive: ciascun genitore, in considerazione dell'età dei minori e dei loro desideri ed inclinazioni, potrà tenere con sé i figli per quattro settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, con la precisazione che l'ultima settimana di agosto seguirà il principio dell'alternanza tra i genitori. • Vacanze natalizie: le vacanze saranno suddivise a metà tra i genitori;
ad anni alterni, il 25 dicembre e il 1° gennaio saranno trascorsi con un genitore, e il 24 dicembre e il 31 dicembre con l'altro; • Vacanze pasquali: ad anni alterni Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro genitore;
• Altre festività (civili e religiose): da godere ad anni alterni tra i genitori. • Le parti si impegnano a regolamentare con spirito collaborativo ogni ulteriore aspetto non disciplinato, in coerenza con l'interesse morale e materiale dei figli. Casa familiare L'immobile sito in Portacomaro (AT), Viale Partigiani 19 sub F, già assegnato alla sig.ra , resta a lei assegnato fino alla vendita del medesimo, da effettuarsi a cura Pt_2 del sig. . La sig.ra si impegna a rilasciare l'immobile entro cinque mesi Pt_1 Pt_2 dalla stipula del contratto preliminare di vendita, che, pertanto, dovrà indicare tale termine per il rogito. L'assegnazione resta efficace anche nel caso di indipendenza economica dei figli, sino al suddetto termine (dalla stipula del contratto preliminare di vendita). La sig.ra si impegna a concedere al sig. la possibilità di Pt_2 Pt_1 accedere all'immobile ex casa coniugale, entro il mese di giugno 2025, con un proprio tecnico di fiducia che provveda a certificarne lo stato e lo valuti al fine di poterlo mettere validamente in vendita. Contestualmente alla vendita dell'immobile ex casa coniugale, il sig. corrisponderà alla sig.ra , mediante assegno Parte_1 Pt_2 circolare intestato a quest'ultima, l'importo di euro 48.688,00 a titolo di restituzione degli importi pagati dalla stessa in ragione del mutuo cointestato tra le parti e gravante su detto immobile, dalla separazione alla sottoscrizione del presente atto, oltre a quelli che la sig.ra provvederà a pagare dal momento della sottoscrizione Pt_2 del presente atto e fino all'estinzione del mutuo o alla vendita dell'immobile, come previsto dal successivo punto 7 delle presenti condizioni. Di tale importo, euro 40.000,00, mediante assegno circolare intestato alla sig.ra , saranno versati, a Pt_2 titolo di acconto sull'importo di cui al paragrafo precedente, al momento della stipula del contratto preliminare. Nel caso in cui l'ex casa coniugale non sia stata venduta entro 5 anni dalla sentenza di divorzio e, contestualmente, nel caso in cui la signora abbia già rilasciato Pt_2 l'immobile, il signor provvederà al predetto pagamento degli importi pagati Pt_1 dalla signora in ragione del mutuo entro 15 giorni dal rilascio, previo preavviso Pt_2 di 6 mesi dal rilascio stesso. Le spese di agenzia e ogni altra spesa necessaria per la vendita dell'immobile saranno interamente a carico del sig. . La sig.ra Pt_1 Pt_2 si impegna a far visitare l'immobile ai possibili acquirenti, con preavviso telefonico di almeno giorni due rispetto alla data della visita, tenendo conto degli impegni personali e lavorativi della stessa, senza frapporre ostacoli di sorta e/o pretesti per impedire le visite. La sig.ra , al momento del rilascio dell'ex casa coniugale, avrà Pt_2 facoltà di asportare liberamente il mobilio e oggettistica a lei utile;
il restante arredo resterà nell'immobile e sarà onere del signor smaltirlo o cederlo al Pt_1 compratore. Contributo al mantenimento Fino alla vendita dell'immobile, resta fermo l'obbligo del sig. di Pt_1 corrispondere l'assegno mensile di mantenimento in favore dei figli, pari ad oggi a seguito dell'adeguamento ISTAT ad euro 1.055,47 complessivi, nonché la partecipazione al 50% alle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Asti. A far data dalla vendita dell'immobile, l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli dovuto dal sig. sarà ridotto all'importo complessivo Pt_1 di euro 550,00 mensili (€225,00 per ciascun figlio), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, e assumerà a proprio carico integrale le spese straordinarie relative agli stessi, ad esclusione delle spese di cui all'art.5 riferite alla cura degli animali domestici. Assegno unico e detrazioni fiscali L'assegno unico universale e le relative detrazioni fiscali verranno interamente percepiti dalla sig.ra a partire dalla vendita dell'immobile. Pt_2
Mutuo immobiliare Le parti manterranno la ripartizione al 50% del mutuo residuo sull'immobile ex casa coniugale in Portacomaro sino alla sua estinzione o vendita. Assegno una tantum Il sig. si impegna e si obbliga a corrispondere alla sig.ra , la quale Pt_1 Pt_2 accetta, a titolo di assegno divorzile una tantum ex art.5 – com. 8 – Legge, 01/12/1970 n.898, contestualmente all'erogazione del saldo dell'importo previsto al precedente punto 4, l'importo di euro 66.312,00 tramite assegno circolare alla medesima intestato. Nel caso in cui l'ex casa coniugale non sia stata venduta entro 5 anni dalla sentenza di divorzio e, contestualmente, nel caso in cui la signora rilasci Pt_2
l'immobile, il signor provvederà al pagamento dell'assegno divorzile una Pt_1 tantum entro 15 giorni dal rilascio della casa coniugale (da comunicare con preavviso di sei mesi). Documenti validi per l'espatrio
Le parti si danno reciproco e permanente consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori. 10. Spese legali Spese legali e di giudizio integralmente compensate, con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale ex art.13 L.P.
Le conclusioni congiunte, per gli effetti dell'art. 473-bis n 51 cpc, paiono meritevoli di ratifica, non emergendo ragioni di contrarietà a legge ed apparendo esse conformi agli interessi della prole.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 5 settembre 2004, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Asti al n. 100, Parte II, Serie A, Anno 2004;
dispone inoltre in piena conformità alle conclusioni e condizioni congiunte sopra per esteso riportate, da considerare quale parte integrante della presente sentenza e dispositivo;
mandando all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge.
Compensa le spese di lite.
Asti, 6.10.2025
Il relatore estensore dott. Perfetti
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
, nato ad [...], il [...], e residente in [...], Parte_1
, elettivamente domiciliato in in Asti, Piazza Medici n. 16, presso CodiceFiscale_1 lo studio e la persona dell'Avv. Michele Patrisso (c.f. che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura trasmessa su documento informatico, e
(C.F. ), nata ad [...] l'[...], residente in [...] sub F, elettivamente domiciliata in Asti – Via Incisa n. 10, presso lo studio dell'Avv. Federico Garrone (C.F. – PEC: C.F._4
), che la rappresenta e difende in virtù di procura Email_1 speciale conferita in calce alla comparsa di costituzione
Viste le conclusioni congiunte delle difese, ove sono state formalizzate le seguenti:
“Condizioni congiunte Le parti, con il presente atto, dichiarano di aver concordato le seguenti condizioni per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che chiedono vengano integralmente recepite nella pronuncia del Tribunale: Status personale Le parti chiedono che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 5 settembre 2004, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Asti al n. 100, Parte II, Serie A, Anno 2004. Affidamento e responsabilità genitoriale I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 Per_2 condiviso della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 337-ter c.c.
3. Collocamento, residenza e frequentazione I figli avranno residenza anagrafica presso la madre, sig.ra , e saranno Parte_2 collocati prevalentemente presso di lei. Il sig. potrà tenerli con sé Parte_1 un giorno infrasettimanale, da individuarsi di comune accordo in funzione delle esigenze scolastiche e lavorative, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera con pernottamento il sabato. Il signor provvederà ad Pt_1 andare a prendere e a riportare i figli presso l'abitazione materna o a scuola occupandosi anche dei loro effetti personali. Le vacanze e festività saranno così disciplinate, dal momento del deposito del presente accordo: Vacanze estive: ciascun genitore, in considerazione dell'età dei minori e dei loro desideri ed inclinazioni, potrà tenere con sé i figli per quattro settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, con la precisazione che l'ultima settimana di agosto seguirà il principio dell'alternanza tra i genitori. • Vacanze natalizie: le vacanze saranno suddivise a metà tra i genitori;
ad anni alterni, il 25 dicembre e il 1° gennaio saranno trascorsi con un genitore, e il 24 dicembre e il 31 dicembre con l'altro; • Vacanze pasquali: ad anni alterni Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro genitore;
• Altre festività (civili e religiose): da godere ad anni alterni tra i genitori. • Le parti si impegnano a regolamentare con spirito collaborativo ogni ulteriore aspetto non disciplinato, in coerenza con l'interesse morale e materiale dei figli. Casa familiare L'immobile sito in Portacomaro (AT), Viale Partigiani 19 sub F, già assegnato alla sig.ra , resta a lei assegnato fino alla vendita del medesimo, da effettuarsi a cura Pt_2 del sig. . La sig.ra si impegna a rilasciare l'immobile entro cinque mesi Pt_1 Pt_2 dalla stipula del contratto preliminare di vendita, che, pertanto, dovrà indicare tale termine per il rogito. L'assegnazione resta efficace anche nel caso di indipendenza economica dei figli, sino al suddetto termine (dalla stipula del contratto preliminare di vendita). La sig.ra si impegna a concedere al sig. la possibilità di Pt_2 Pt_1 accedere all'immobile ex casa coniugale, entro il mese di giugno 2025, con un proprio tecnico di fiducia che provveda a certificarne lo stato e lo valuti al fine di poterlo mettere validamente in vendita. Contestualmente alla vendita dell'immobile ex casa coniugale, il sig. corrisponderà alla sig.ra , mediante assegno Parte_1 Pt_2 circolare intestato a quest'ultima, l'importo di euro 48.688,00 a titolo di restituzione degli importi pagati dalla stessa in ragione del mutuo cointestato tra le parti e gravante su detto immobile, dalla separazione alla sottoscrizione del presente atto, oltre a quelli che la sig.ra provvederà a pagare dal momento della sottoscrizione Pt_2 del presente atto e fino all'estinzione del mutuo o alla vendita dell'immobile, come previsto dal successivo punto 7 delle presenti condizioni. Di tale importo, euro 40.000,00, mediante assegno circolare intestato alla sig.ra , saranno versati, a Pt_2 titolo di acconto sull'importo di cui al paragrafo precedente, al momento della stipula del contratto preliminare. Nel caso in cui l'ex casa coniugale non sia stata venduta entro 5 anni dalla sentenza di divorzio e, contestualmente, nel caso in cui la signora abbia già rilasciato Pt_2 l'immobile, il signor provvederà al predetto pagamento degli importi pagati Pt_1 dalla signora in ragione del mutuo entro 15 giorni dal rilascio, previo preavviso Pt_2 di 6 mesi dal rilascio stesso. Le spese di agenzia e ogni altra spesa necessaria per la vendita dell'immobile saranno interamente a carico del sig. . La sig.ra Pt_1 Pt_2 si impegna a far visitare l'immobile ai possibili acquirenti, con preavviso telefonico di almeno giorni due rispetto alla data della visita, tenendo conto degli impegni personali e lavorativi della stessa, senza frapporre ostacoli di sorta e/o pretesti per impedire le visite. La sig.ra , al momento del rilascio dell'ex casa coniugale, avrà Pt_2 facoltà di asportare liberamente il mobilio e oggettistica a lei utile;
il restante arredo resterà nell'immobile e sarà onere del signor smaltirlo o cederlo al Pt_1 compratore. Contributo al mantenimento Fino alla vendita dell'immobile, resta fermo l'obbligo del sig. di Pt_1 corrispondere l'assegno mensile di mantenimento in favore dei figli, pari ad oggi a seguito dell'adeguamento ISTAT ad euro 1.055,47 complessivi, nonché la partecipazione al 50% alle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Asti. A far data dalla vendita dell'immobile, l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli dovuto dal sig. sarà ridotto all'importo complessivo Pt_1 di euro 550,00 mensili (€225,00 per ciascun figlio), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, e assumerà a proprio carico integrale le spese straordinarie relative agli stessi, ad esclusione delle spese di cui all'art.5 riferite alla cura degli animali domestici. Assegno unico e detrazioni fiscali L'assegno unico universale e le relative detrazioni fiscali verranno interamente percepiti dalla sig.ra a partire dalla vendita dell'immobile. Pt_2
Mutuo immobiliare Le parti manterranno la ripartizione al 50% del mutuo residuo sull'immobile ex casa coniugale in Portacomaro sino alla sua estinzione o vendita. Assegno una tantum Il sig. si impegna e si obbliga a corrispondere alla sig.ra , la quale Pt_1 Pt_2 accetta, a titolo di assegno divorzile una tantum ex art.5 – com. 8 – Legge, 01/12/1970 n.898, contestualmente all'erogazione del saldo dell'importo previsto al precedente punto 4, l'importo di euro 66.312,00 tramite assegno circolare alla medesima intestato. Nel caso in cui l'ex casa coniugale non sia stata venduta entro 5 anni dalla sentenza di divorzio e, contestualmente, nel caso in cui la signora rilasci Pt_2
l'immobile, il signor provvederà al pagamento dell'assegno divorzile una Pt_1 tantum entro 15 giorni dal rilascio della casa coniugale (da comunicare con preavviso di sei mesi). Documenti validi per l'espatrio
Le parti si danno reciproco e permanente consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori. 10. Spese legali Spese legali e di giudizio integralmente compensate, con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale ex art.13 L.P.
Le conclusioni congiunte, per gli effetti dell'art. 473-bis n 51 cpc, paiono meritevoli di ratifica, non emergendo ragioni di contrarietà a legge ed apparendo esse conformi agli interessi della prole.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 5 settembre 2004, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Asti al n. 100, Parte II, Serie A, Anno 2004;
dispone inoltre in piena conformità alle conclusioni e condizioni congiunte sopra per esteso riportate, da considerare quale parte integrante della presente sentenza e dispositivo;
mandando all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge.
Compensa le spese di lite.
Asti, 6.10.2025
Il relatore estensore dott. Perfetti
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli