Versione
17 dicembre 1961
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1 gennaio 2019
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Art. 11.
Per le assicurazioni stipulate da contraenti domiciliati ed aventi sede in Italia con assicuratori all'estero, la denunzia dell'ammontare del premio e degli accessori versati all'assicuratore estero ed il pagamento della corrispondente imposta devono essere eseguiti dal contraente all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione egli ha il suo domicilio.
La denunzia deve essere presentata entro un mese dal giorno del pagamento del premio ed accessori all'assicuratore; l'imposta relativa deve essere pagata contemporaneamente alla denunzia.
Per le merci trasportate da o verso l'Italia gli Uffici doganali sono tenuti ad accertare, all'atto delle operazioni doganali, se sia stata stipulata assicurazione contro i rischi del trasporto e, quando questa risulti stipulata con assicuratore all'estero, a controllare se per la stessa sia stata pagata l'imposta dovuta, a norma dell'articolo 1 della presente legge, o, in caso diverso a segnalare la assicurazione all'Ufficio del registro nel cui distretto sono domiciliati ed hanno sede il contraente o, nell'ipotesi di cui al quinto comma, lettera e), dell'articolo 1, la ditta o persona assicurata.
Per le assicurazioni stipulate da contraenti domiciliati ed aventi sede in Italia con assicuratori all'estero, la denunzia dell'ammontare del premio e degli accessori versati all'assicuratore estero ed il pagamento della corrispondente imposta devono essere eseguiti dal contraente all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione egli ha il suo domicilio.
La denunzia deve essere presentata entro un mese dal giorno del pagamento del premio ed accessori all'assicuratore; l'imposta relativa deve essere pagata contemporaneamente alla denunzia.
Per le merci trasportate da o verso l'Italia gli Uffici doganali sono tenuti ad accertare, all'atto delle operazioni doganali, se sia stata stipulata assicurazione contro i rischi del trasporto e, quando questa risulti stipulata con assicuratore all'estero, a controllare se per la stessa sia stata pagata l'imposta dovuta, a norma dell'articolo 1 della presente legge, o, in caso diverso a segnalare la assicurazione all'Ufficio del registro nel cui distretto sono domiciliati ed hanno sede il contraente o, nell'ipotesi di cui al quinto comma, lettera e), dell'articolo 1, la ditta o persona assicurata.
Commentari • 3
- 1. Risoluzione del 13/03/2007 n. 50 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 13 marzo 2007 · 5.3733134
[…] contratti assicurativi riguardanti navi immatricolate in Paesi Comunitari, sia stata in questi Paesi assolta l\'imposta sulle assicurazioni. In tal caso, nella denuncia presentata ai sensi dell\'articolo 11 della legge n. 1216 del 1961, in luogo del pagamento dell\'imposta, dovra\' allegare la documentazione attestante l\'avvenuto pagamento dell\'imposta sulle
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Giurisprudenza • 2
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 18/07/2024, n. 526Provvedimento: Sentenza n. 526/2024 Depositato il 18/07/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/02/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: SANTORO ROBERTO, Presidente ZINATO GIANCARLO, Relatore TONIOLO DOMENICO, Giudice in data 15/02/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 249/2023 depositato il 23/03/2023 proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 - CF_Difensore_4 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 ed elettivamente …Leggi di più...
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- beneficiario polizza assicurativa·
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- art. 13 L. 1216/1961·
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- principio di legittimo affidamento·
- art. 14 L. 1216/1961·
- imposta sulle assicurazioni