Articolo 11 della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216
Articolo 13Articolo 12
Versione
17 dicembre 1961
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Versione
1 gennaio 2019
Art. 11.

Per le assicurazioni stipulate da contraenti domiciliati ed aventi sede in Italia con assicuratori all'estero, la denunzia dell'ammontare del premio e degli accessori versati all'assicuratore estero ed il pagamento della corrispondente imposta devono essere eseguiti dal contraente all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione egli ha il suo domicilio.
La denunzia deve essere presentata entro un mese dal giorno del pagamento del premio ed accessori all'assicuratore; l'imposta relativa deve essere pagata contemporaneamente alla denunzia.
Per le merci trasportate da o verso l'Italia gli Uffici doganali sono tenuti ad accertare, all'atto delle operazioni doganali, se sia stata stipulata assicurazione contro i rischi del trasporto e, quando questa risulti stipulata con assicuratore all'estero, a controllare se per la stessa sia stata pagata l'imposta dovuta, a norma dell'articolo 1 della presente legge, o, in caso diverso a segnalare la assicurazione all'Ufficio del registro nel cui distretto sono domiciliati ed hanno sede il contraente o, nell'ipotesi di cui al quinto comma, lettera e), dell'articolo 1, la ditta o persona assicurata.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2019
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