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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 7028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7028 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3883 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 25 novembre 2025 e vertente tra
TRA
, P.IVA n. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore anche in proprio, c.f. Parte_2
, .f. , questi ultimi quali C.F._1 Parte_3 C.F._2 fideiussori della , tutti rappresentati e difesi, giusta procura in Parte_1 atti, dall'Avv. Gianfranco Cecchini
APPELLANTI ed APPELLATI IN VIA INCIDENTALE
E
P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Martella per Controparte_1 P.IVA_2 procura in atti;
APPELLATA ed APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA § 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. la conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo di essere intestataria di Controparte_2 contratto di conto corrente n. 6152775353/98 sottoscritto in data 15.01.2007 .
Deduceva ed eccepiva l'assenza di convenzione in ordine alle condizioni, ovvero tassi di interesse, commissioni, competenze e costi non dovuti, l'illegittimità del calcolo delle valute, dello ius variandi, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto, il superamento dei tassi soglia.
Esponeva di avere interesse a veder accertata e dichiarata l'esistenza di addebiti illegittimi operati in suo danno a titolo di interessi usurai, anatocistici e commissione massimo scoperto e disponibilità fondi, rideterminata l'entità del saldo di conto corrente, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo, veder condannata la banca convenuta alla restituzione in suo favore di quanto indebitamente percepito per le medesime causali.
Inoltre, asseriva che era, altresì, interesse dei sigg.ri e veder accertata la Pt_2 Parte_3 nullità della fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Parte_1
nei confronti di , e ciò in quanto contenente le clausole previste dal
[...] Controparte_1
Modello A. di cui la B.I. avevano sancito il contrasto con le regole poste a presidio della concorrenza (art. 2 della L. n. 287 del 1990).
Chiedeva, quindi, al Tribunale “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: In relazione al c/c n. 353/98, ferma l'eccezione di compensazione avanzata tra quanto illegittimamente corrisposto alla banca convenuta e la eventuale maggior somma;
1. accertare che la convenuta, in assenza di pattuizione, ovvero di mancanza di reciprocità, ha dato luogo CP_3 all'applicazione di interessi anatocistici;
2. accertare che la convenuta ha applicato al c/c n. CP_3
353/98 ed aperture di credito collegate per cui è causa, interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla su tali conti alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;
3. CP_3 accertare e dichiarare che la convenuta ha proceduto all'applicazione illegittima, per difetto di pattuizione scritta, ovvero per indeterminatezza dell'oggetto, di cms, cdf e spese ulteriori;
4. accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico dell'attore in conseguenza di tale prassi;
5. per effetto dell'accoglimento delle domande di cui ai numeri che precedono, accertare e dichiarare che i saldi tempo per tempo degli e/c per cui è causa sono errati e non dovuti e quindi accertare e dichiarare il saldo del c/c n. 353/98 (ed aperture di credito collegate) per cui è causa all'ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica delle proprie risultanze contabili), epurato di tutte le annotazioni non dovute, procedendo al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni e differenze per valuta dal sorgere del rapporto ad oggi applicando i tassi previsti ex lege;
6. conseguentemente, in caso di saldo a credito dell'Attrice, pronunciare condanna della CP_3 convenuta alla restituzione delle somme da questa corrisposte sine titulo, così come indicate negli atti di causa e negli elaborati peritali depositati nel fascicolo di parte attrice, ovvero, di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o determinata dal Giudice in via equitativa, in ogni caso maggiorate degli interessi e di rivalutazione monetaria. In relazione alle fideiussioni sottoscritte dai sigg.ri e in caso di saldo a debito della correntista, Pt_2 Parte_3 accertare e dichiarare la nullità della fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla nei confronti di , e ciò in quanto contenente Parte_1 Controparte_1 le clausole previste dal Modello A. di cui la B.I. ha sancito il contrasto con le regole poste a presidio della concorrenza (art. 2 della L. n. 287 del 1990), Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale eccepiva CP_3
l'improcedibilità dell'azione, la prescrizione del credito, l'inammissibilità della domanda perché il conto era aperto al momento dell'instaurazione del giudizio, la legittimità del calcolo degli interessi anatocistici, il mancato superamento del tasso soglia e la sussistenza di clausole di previsione degli interessi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto.
Chiedeva, quindi, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice.
Concludeva in tal senso: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Latina:
1. In via pregiudiziale di rito, dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale di Latina per essere competente il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata per le Imprese, quanto alla domanda proposta dai Sigg.ri
[...]
e avente ad oggetto la nullità delle fideiussioni oggetto di causa per Parte_2 Parte_3 violazione dell'art. 2 della L. n. 287 del 1990. 2. In via preliminare, di merito rigettare tutte le domande avversarie e dichiararle inammissibili: i) per inesigibilità del diritto e per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.; ii) per decadenza ex artt. 119 e 120 T.U. Bancario;
iii) per inutile decorso del termine di prescrizione quinquennale, ex art. 2948, 4 co. c.c. (limitatamente agli interessi creditori), per il periodo anteriore al 10.6.2016; iv) per inutile decorso del termine decennale di prescrizione, per il periodo anteriore al 10.6.2011 (decennio con riferimento alla notifica dell'atto di citazione), o in subordine al 2.12.2009 (decennio con riferimento all'istanza di mediazione), in relazione: sia al diritto alla riclassificazione del saldo dei due rapporti oggetto di causa ex art. 1827, secondo comma, c.c.; sia ex artt. 2220 c.c. e 119 T.U. Bancario;
sia alle domande di accertamento e di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., per operazioni anteriori al decennio decorrente da ogni singola annotazione in c/c ex art. 2935 c.c., e comunque per tutte le rimesse solutorie eseguite in assenza di affidamento o in extra fido;
v) per sopravvenuta carenza di interesse ad agire ed improcedibilità delle domande restitutorie in forza di quanto disposto sia dall'art. 1442 c.c., che dall'art. 120 secondo comma T.U. bancario e Delibera CICR 9.2.2000. 2. Nel merito, rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate.
4. In subordine, nel merito, salvo gravame, procedere alla riclassificazione dei saldi, con imputazione dei versamenti ex art. 1194 c.c.; nonché, con applicazione dei tassi di interesse passivi e attivi, delle c.m.s. e degli altri oneri economici come applicati o pattuiti per iscritto;
o, in ulteriore ed estremo subordine, con l'applicazione dei tassi di interesse sostitutivi ex art. 117 T.U.B., mediante applicazione del tasso nominale massimo dei BOT per il computo degli interessi passivi, dovuti dal cliente e del tasso nominale minimo dei BOT per il computo degli interessi attivi dovuti dalla al proprio CP_3 correntista. Con spese di lite ex D.M. 55 del 10.3.2014, rimborso spese generali 15%, IVA e CPA. Con rigetto integrale di tutte le richieste istruttorie avversarie, perché inammissibili”.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha: - rigettato le domande di
[...]
, - dichiarato estinta per intervenuta rinuncia la domanda in ordine alla Parte_1 fideiussione;
- condannato , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore della stessa, delle spese del presente giudizio
[...] liquidate in € 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase istruttoria e € 2.000,00 per la fase decisoria, oltre a Iva, spese generali e CPA.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Quanto preliminarmente all'eccezione di prescrizione avanzata da parte convenuta, occorre richiamare il principio di cui alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite secondo la quale “se, dopo la conclusione del contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, ii termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati” (Cassazione civile, Sezioni Unite, 2.12.2010, n. 24418).
Mentre, infatti, l'azione tendente a far valere la nullità della clausola di mero rinvio agli usi, senza pattuizione scritta, in ordine alla misura dell'interesse passivo e della commissione di massimo scoperto, applicabile al rapporto bancario, e della clausola che prevede l'anatocismo in relazione alle suddette voci, è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c., l'azione di ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., è soggetta a prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (non quella breve quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., applicabile solo allorché sia pattuita una corresponsione periodica degli interessi a scadenza annuale o inferiore autonomamente rispetto alla somma capitale, C.C. 802/1999, e non quando la relativa obbligazione sia accessoria all'obbligazione principale, C.C. 4939/1997), decorrente dalla chiusura definitiva del conto (cfr. Corte di Cassazione 2262/1984, Corte Appello Lecce 22.10.2001, Tribunale Mantova 21.1.2005), atteso che il contratto di conto corrente bancario è un contratto unitario, che dà luogo ad un unico rapporto giuridico articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché i singoli addebitamenti ed accreditamenti determinano solo variazioni quantitative e solo con il saldo finale si stabiliscono definitivamente i crediti ed i debiti tra le parti.
La predetta pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite (n. 24418 del 2.12.2010), ha, quindi, ritenuto che il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Ciò premesso, vale la pena di osservare che chi eccepisce la prescrizione è tenuto a dimostrarne pienamente il relativo fatto costitutivo, nell'ambito del quale rientra anche il profilo riguardante la prova certa e giuridicamente idonea dell'individuazione del “dies a quo” relativo alla decorrenza effettiva per la maturazione del relativo termine prescrizionale (cfr. Cass. n. 11843 del 2007 e Cass. n. 16326 del 2009, secondo la quale, in generale, “l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice, con la conseguenza che il debitore (la banca ndr), ove eccepisca la prescrizione del credito (del correntista ndr), ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini”) Cass. Civ. n. 3465 del 12 febbraio 2013). L'eccezione formulata dalla appare specifica. CP_3
Spetta, poi, a chi agisce in giudizio per la ripetizione delle somme oggetto di rimesse bancarie, se vuole superare l'eccezione di intervenuta prescrizione dell'azione, fornire la prova contraria alla presunzione secondo cui ogni accredito che pervenga su di un conto corrente bancario con un saldo in «dare» ha natura solutoria.
Nel caso di specie è incontestata l'esistenza di un'apertura di credito e, pertanto, tutti i versamenti eseguiti durante il corso del rapporto stesso, hanno avuto funzione ripristinatoria della provvista accordata e, quindi non costituiscono "pagamenti" da cui far decorrere il termine prescrizionale decennale.
Ne deriva che l'eccezione è infondata.
Quanto all'azione di ripetizione, essa è inammissibile, visto che è incontestato che al momento dell'instaurazione del giudizio il conto corrente era ancora aperto.
È, invece, ammissibile l'azione di accertamento, come dedotto da parte attrice nella prima memoria ex art. 183 cpc.
Il correntista, infatti, in una situazione contrassegnata dall'assenza di rimesse solutorie da lui eseguite ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice (Cassazione Civile, sez. VI, sent. n. 21646 del 5 settembre 2018).
Ciò premesso, il Tribunale, occorre soffermarsi sulla la natura della domanda proposta da parte attrice e sulla corretta ripartizione dell'onere probatorio nel caso di domanda di accertamento di un credito e di restituzione dell'indebito.
Con riferimento al primo profilo, deve osservarsi che, mentre nelle domande “autodeterminate” (come le azioni a difesa della proprietà e degli altri diritti reali di godimento) la causa petendi si identifica con il diritto azionato e non con il titolo che ne costituisce la fonte (contratto, successione, fatto illecito, etc.) la cui deduzione, pur necessaria ai fini della prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda (Cassazione civile, sez. II, 10 ottobre 1997, n. 9851; Cassazione civile, sez. II, 18 febbraio 1991, n. 1682; Cassazione civile, sez. II, 21 giugno 1995, n. 7033; Cassazione civile, sez. I, 6 agosto 1997, n. 7267), nelle domande “eterodeterminate” (diritti di obbligazione in genere), l'identificazione del titolo è in funzione dello specifico fatto storico dedotto, sicché la causa petendi si risolve nel riferimento concreto a quei fatti specifici che sono affermati ed allegati come costitutivi e perciò individuatori del diritto che si fa valere (Cassazione civile, sez. II, 21 febbraio 1994, n. 1654; Cassazione civile, sez. un., 22 maggio 1996, n. 4712).
La differenza di tale regime è spiegabile in base alla circostanza che, mentre nei diritti c.d. autodeterminati il bene giuridico formante oggetto della domanda è individuabile nella sua essenza indipendentemente dalla causale che ne determina la richiesta, nei diritti c.d. eterodeterminati, invece, il bene richiesto acquista determinatezza solo mediante in collegamento con la causale addotta a sostegno della pretesa. In questa seconda ipotesi, infatti, vengono dedotti diritti che possono esistere contemporaneamente più volte fra i medesimi soggetti con lo stesso contenuto e che, pertanto, richiedono, quale indispensabile elemento di individuazione, l'allegazione dei fatti costitutivi sui quali essi si fondano (si vada, in tal senso, Cassazione civile, sez. II, 30 dicembre 2002, n. 18370).
Consegue dalle considerazioni ora svolte in ordine alla natura delle domande che la parte debba, nel caso di domande eterodeterminate, indicare e specificare in modo analitico il fondamento negoziale della propria richiesta, non potendosi limitare, al contrario, ad una esposizione del tutto generica della clausola e del titolo contrattuale.
Sotto l'aspetto della corretta distribuzione degli oneri probatori, il Tribunale rileva, poi, che, qualora parte attrice proponga domanda di accertamento negativo di un diritto del convenuto, spetta alla stessa che ha iniziato il giudizio provare l'inesistenza (totale o parziale) del credito vantato dal convenuto attraverso la dimostrazione sia del titolo negoziale di quel rapporto creditorio sia dell'andamento del medesimo, con l'indicazione delle singole rimesse.
Tali conclusioni, in particolare modo, qualora il convenuto non richieda, in via riconvenzionale, la condanna di parte attrice al pagamento del credito che verrà accertato nel corso del giudizio, in quanto, in tale ultimo caso, sarà quest'ultimo a dover provare la sussistenza del credito in proprio favore (cfr. Cassazione civile, sez. III, 16 giugno 2005, n. 12963, secondo la quale “qualora l'attrice proponga domanda di accertamento negativo di un diritto del convenuto e questo ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, ma formuli, a sua volta, domanda riconvenzionale per conseguire il riconoscimento del diritto negato da controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive e contrapposte pretese, restando soccombente chi non assolva tale onere”).
L'impostazione ora accennata è anche confermata dalla giurisprudenza formatasi con riguardo alla distribuzione degli oneri probatori relativi alle azioni di ripetizione dell'indebito oggettivo, come nel caso di specie, avendo, essa, precisato che, nelle ipotesi in esame, l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare positivamente i fatti costitutivi della sua pretesa (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 13 novembre 2003, n. 17146; Cassazione civile, 21 luglio 2000, n. 9604).
Qualora, quindi, il pagamento sia dipeso dall'adempimento di una clausola nulla, il creditore deve correttamente provare la clausola ed il vizio che la inficia.
Alla luce di tali principi di ordine generale, il Tribunale ritiene che parte attrice non abbia correttamente assolto al proprio onere probatorio.
Infatti, con riguardo al primo profilo, sebbene non sussista dubbio che la presente causa involga diritti del tipo “eterodeterminati”, avendo la parte richiesto l'accertamento di una situazione debitoria e la restituzione dell'indebito in relazione ad un determinato titolo negoziale (contratto di conto corrente), la difesa attorea sotto il versante probatorio, non ha provato i fatti costituenti la ragione della domanda, in quanto l'allegazione generica e la mancata produzione documentale impedisce al giudice qualsivoglia valutazione delle ragioni addotte dalla stessa.
A sostegno della domanda proposta, la parte ha prodotto solo alcuni estratti e solo relativamente ad alcuni periodi, ovvero solo parzialmente, gli estratti conto del conto corrente n. 6152/77535398 con diversi vuoti contabili, mancando quelli dall'apertura del conto 15.1.2007 sino al 31.1.2008, quelli relativi all'anno 2018, prodotti fino al 30.3.2018, l'intero anno 2019, anno 2020 e anno 2021). Inoltre, non risulta che tali ultimi documenti, nella disponibilità della parte, siano stati richiesti stragiudizialmente alla Banca convenuta e non ottenuti.
La parte, infatti, si è limitata a fare istanza, nella seconda memoria ex art. 183 cpc, alla banca convenuta l'esibizione di tutti i documenti contabili relativi al rapporto di conto corrente in discorso che non risultano prodotti in giudizio, anche per il buon esito delle risultanze che emergeranno in sede di C.T.U..
Non ha, invece, richiesto, prima dell'introduzione del giudizio, alla banca la copia degli estratti conto necessaria ai fini della ricostruzione del rapporto.
Ciò premesso, quindi, ritiene il Tribunale che la domanda proposta dalla parte attrice debba essere respinta, non avendo, la stessa, correttamente adempiuto agli oneri probatori sulla stessa gravanti in applicazione degli ordinari principi vigenti in materia e desumibili dall'art. 2697 c.c.
Solo la produzione integrale degli estratti conto analitici (e non dei soli estratti conto scalari) a partire dalla data di apertura del contratto è in grado di condurre alla determinazione dell'eventuale credito del correntista e alla quantificazione degli importi da espungere dal conto (cfr. Corte di Appello di Milano, 07.10.2015 n.4548, Trib. Milano, 8 aprile 2010, inedita, Trib. Milano, 24 settembre 2013, Corte App. Venezia, con sentenza 23 agosto 2013, Trib. Treviso 1 agosto 2014, n. 1885).
Per l'accertamento giudiziale dell'esatto dare/avere tra le parti e per l'individuazione e l'eliminazione degli indebiti contestati, che presuppone una rielaborazione analitica dell'intera movimentazione di conto, sono necessari entrambi i documenti, che devono inoltre essere continuativi tra loro, dovendosi in difetto ricorrere a criteri di ricostruzione approssimativi e induttivi.
Qualora, quindi, il pagamento sia dipeso dall'adempimento di una clausola nulla, il creditore deve correttamente provare la clausola ed il vizio che la inficia.
Alla luce di tali principi di ordine generale, il Tribunale ritiene che parte attrice non abbia correttamente assolto al proprio onere probatorio.
Come è noto, poi, il potere discrezionale, conferito al giudice di merito dall'art. 210 c.p.c., di ordinare alla parte l'esibizione di un documento deve essere tenuto nettamente distinto dalla produzione in giudizio dei documenti cui la parte è tenuta in base ai principi sull'onere della prova, sicché esso non può considerarsi in funzione sostitutiva di tale onere probatorio, né, precisa la giurisprudenza, l'istanza dell'altra parte, cui è subordinato l'esercizio di detto potere, può avere effetto modificativo dell'incombenza legale, non costituendo, di per sé, inequivoca rinuncia al beneficio derivante dalla applicazione dell'art. 2697 c.c. (così, Cassazione civile, sez. II, 9 aprile 1987, n. 3499; Cassazione civile, sez. lav., 4 settembre 1990, n. 9126).
Per le suesposte ragioni, correttamente, viene normalmente rilevato, dalla giurisprudenza e dalla dottrina, che l'ordine di esibizione di un documento riveste la funzione di strumento istruttorio residuale, che può pertanto essere utilizzato solo se la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e se l'iniziativa non abbia finalità meramente esplorative (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 19 settembre 2002, n. 13721, Cassazione civile, sez. lav., 14 luglio 2004, n. 12997; Cassazione civile, 9 giugno 1972, n. 1806; Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 2003, n. 19054; Cassazione civile, sez. lav., 20 dicembre 2000, n. 15983).
Il rimedio in oggetto, quindi, può essere utilmente utilizzato per supplire alle carenze probatorie delle parti e, quindi, deve essere disattesa la richiesta in tal senso avanzata, visto che la parte era nella possibilità materiale di produrre in giudizio i documenti per i quali ha proposto istanza ex art. 210 c.p.c.
Il fondamento, infatti, dello strumento di cui all'art. 210 c.p.c. risiede nella possibilità che venga prodotto in giudizio un documento che il richiedente non può ottenere senza l'intervento e l'ausilio del giudice.
Esso riveste, infatti, la funzione di strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato solo se la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e se l'iniziativa non abbia finalità meramente esplorative e solo come extrema ratio nel caso in cui il cliente abbia esercitato infruttuosamente il diritto ad ottenere copia dei documenti aventi ad oggetto il rapporto bancario (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 19 settembre 2002, n. 13721, nonché Cassazione civile, sez. lav., 14 luglio 2004, n. 12997; Cassazione civile, 9 giugno 1972, n. 1806; Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 2003, n. 19054; Cassazione civile, sez. lav., 20 dicembre 2000, n. 15983),
Inoltre, l'ordine di esibizione previsto dalla norma menzionata deve fare riferimento soltanto ad atti specificamente individuati od individuabili, dei quali sia noto od almeno assertivamente indicato un preciso contenuto, influente per la decisione della causa (cfr. Cass. n. 10043/2004; Cass. n. 5908/2004; Cass. n. 13072/2003; Cass. n. 12782/2003; Cass. n. 10916/2003; Cass. n. 149/2003; Cass. n. 4363/1997; Cass. N. 4907/1988).
È, quindi, necessario, nell'ambito dei rapporti bancari, che la parte dimostri di aver adeguatamente e diligentemente svolto l'istanza ex art. 119 comma IV TUB, in una fase pre-processuale, circostanza che nel caso di specie non si è verificata.
Ne deriva che l'onere della prova incombeva su parte attrice e non poteva essere colmato a posteriore formulando ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a carico della convenuta né, tanto meno, tramite acquisizione in sede di ctu.
Va, poi, detto, che parte attrice ha contestato l'applicazione di interessi ultralegali al rapporto di c.c. intercorso con la ed ha richiesto la ripetizione di somme a suo dire indebitamente percepite CP_3 dall'Istituto di credito, producendo una perizia di parte effettuata asseritamente su estratti conto bancari relativi a periodi limitati di tempo.
Ne deriva che delle due l'una: o la parte aveva a disposizione gli estratti conto per i calcoli effettuati dal consulente di parte oppure se non li aveva, la perizia deve ritenersi del tutto inattendibile in ordine alla ricostruzione del rapporto, cosicchè anche l'allegazione in ordine alla domanda appare del tutto carente (cfr. Tribunale di Nocera Inferiore, Dott. Mario Fucito, sentenza n. 1326 del 18.09.2017 cit. da parte convenuta e condivisa da questo Giudice).
Visto quanto sopra e visto il diritto di parte attrice di ottenere in via stragiudiziale la documentazione mancante, trattandosi di documentazione direttamente accessibile alla parte istante, essa, in mancanza di consenso della controparte ex art. 198 c.p.c.- non poteva neppure essere acquisita dal CTU contabile (cfr. in tal senso Tribunale Pescara 04 ottobre 2007 e Tribunale Napoli 8 Febbraio 2011),
Ne consegue che l'esibizione a norma dell'art. 210 cod. proc. civ. non può essere ordinata allorché l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione, acquisendone copia e producendola in causa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19475 del 06/10/2005; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 149 del 10/01/2003: fattispecie in cui la Cassazione ha ritenuto non censurabile poi il mancato accoglimento dell'istanza attrice di esibizione da rivolgersi agli istituti di credito interessati;
Cass. n. 9514 del 1999). Ne deriva ulteriormente l'impossibilità di verificare –a causa della mancanza in atti della documentazione contabile relativa ad alcuni periodi del rapporto intercorso con l'istituto di credito- la fondatezza dell'assunto attoreo circa l'an ed il quantum della incidenza delle invalidità negoziali denunziate sul saldo finale del conto relativamente a tale periodi.
A ciò aggiungasi, come è noto, secondo l'insegnamento tradizionale, la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma uno strumento per la valutazione delle prove già altrimenti acquisite al processo. Tale impostazione trova precisi riscontri nella sistematica e nella terminologia del codice di procedura civile, che, da un lato, tratta l'argomento (artt. 191 e ss.) prima dell'esposizione delle norme sulla “assunzione dei mezzi di prova in generale” (artt. 202 e ss.), dall'altro lato, mette in evidenza l'aspetto soggettivo dell'istituto (“della nomina e delle indagini del consulente tecnico”), proprio per evidenziarne la funzione di supporto all'attività di valutazione e decisione del giudice e non di integrazione delle prove offerte dalle parti.
La parte, infatti, non può sottrarsi del tutto al proprio onere probatorio e rimettere in toto l'accertamento della propria posizione processuale all'attività del consulente, essendo necessario che vengano, quanto meno, dedotte le circostanze ed elementi specifici posti a fondamento del diritto azionato.
Va, poi, aggiunto che vi è la prova scritta delle pattuizioni delle condizioni economiche.
La domanda di parte attrice deve, pertanto, essere rigettata e la stessa va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta.
Con riferimento alla domanda di nullità delle fideiussioni dei Sigg. e Parte_3 Parte_2
, parte attrice “ … alla luce del recente arresto delle S.U. sentenza n. 41994 del 2021, ai sensi
[...] degli effetti di cui all'art 306 c.p.c., i Sigg. e dichiarano di rinunciare, Pt_3 Parte_2 come in effetti rinunciano alla domanda avanzata, salvo in ogni caso il diritto di azione …” (pagina 9 della memoria ex art 183, sesto comma, n.
1. c.p.c.).
La domanda in oggetto va, dunque, estinta per intervenuta rinuncia.
La domanda deve pertanto ritenersi rinunziata.]»
§ 2 — Hanno proposto appello gli originari attori, come in epigrafe indicati, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ in accoglimento del proposto gravame, contrariis reiectis reiectis, previa totale riforma della Sentenza n. 1154/2022 (R.G. 3298/2021), emessa dal Tribunale di Latina – nella persona del Giudice Dott.ssa Concetta Serino – in data 31 maggio 2022, pubblicata in pari data e notificata in data 13 giugno 2022, accogliere tutte le domande introduttive del giudizio di primo grado che qui di seguito si riportano testualmente:
“In relazione al c/c n. 353/98, ferma l'eccezione di compensazione avanzata tra quanto illegittimamente corrisposto alla banca convenuta e la eventuale maggior somma
1. accertare che la convenuta ha applicato al c/c n. 353/98 ed aperture di c redito collegate per CP_3 cui è causa, interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla su tali conti alcun CP_3 interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;
2. accertare e dichiarare che la convenuta ha proceduto all'applicazione illegittima, per difetto di pattuizione scritta, ovvero per indeterminatezza dell'oggetto, di cms, cdf e spese indeterminatezza dell'oggetto, di cms, cdf e spese ulteriori;
3. accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla in tema di valute e accertare e CP_3 dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla in tema di valute e dichiarare non dovuti gli CP_3 interessi passivi computati a carico dell'attore in conseguenza di tale prassi
4. per effetto dell'accoglimento delle domande di cui ai numeri che precedono, accertare e per effetto dell'accoglimento delle domande di cui ai numeri che precedono, accertare e dichiarare che i saldi tempo per tempo degli e/c per cui è causa sono errati e non dovuti e dichiarare che i saldi tempo per tempo degli e/c per cui è causa sono errati e non dovuti e quindi accertare e dichiarare il saldo del c/c n. 353/98 (ed aperture di credito collegate) credito collegate) per cui è causa all'ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica delle proprie per cui è causa all'ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica delle proprie risultanze contabili), epurato di tutte le annotazioni non dovute, procedendo al risultanze contabili), epurato di tutte le annotazioni non dovute, procedendo al ricalcolo su ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni e differenze per valuta dal omissioni e differenze per valuta dal sorgere del rapporto ad oggi applicando i tassi previsti sorgere del rapporto ad oggi applicando i tassi previsti ex lege;
5. conseguentemente, in caso di saldo a credito dell'Attrice, pronunciare condanna della conseguentemente, in caso di saldo a credito dell'Attrice, pronunciare condanna della CP_3 convenuta alla restituzione delle somme da questa corrisposta convenuta alla restituzione delle somme da questa corrisposte sine titulo , così come , così come indicate negli atti di causa e negli elaborati peritali depositati nel fascicolo di parte attrice, indicate negli atti di causa e negli elaborati peritali depositati nel fascicolo di parte attrice, ovvero, di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso ovvero, di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o di causa o determinata dal Giudice in via equitativa, in ogni determinata dal Giudice in via equitativa, in ogni caso maggiorate degli interessi e di caso maggiorate degli interessi e di rivalutazione monetaria. rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.” in via subordinata sull'appello
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi principali di appello, in accoglimento del motivo sub. 9) del presente atto, disporre la parziale riforma della sentenza impugnata, con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, ovvero disponendo ciò in relazione ai sigg.ri e Parte_2 Parte_3
in subordine, rideterminare e ridurre la condanna alle spese: a) in relazione ai sigg.ri
[...]
e commisurando l'eventuale importo alla sola effettiva fase Parte_2 Parte_3 processuale espletata (“introduzione del giudizio”); b) in ogni caso in conformità ai parametri vigenti secondo il valore della controversia e tenendo conto sia delle fasi effettivamente svolte nel primo grado, sia dell'attività effettivamente prestata, sia delle oscillazioni giurisprudenziali in materia, il tutto come meglio indicato nella parte motiva del presente atto, da intendersi qui trascritta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.”.
In via istruttoria, oltre a produzione documentale, gli appellanti hanno chiesto “… B. ammissione delle istanze istruttorie ritualmente richieste e non ammesse e/o rigettate in primo grado, per tutte le ragioni esposte nel presente atto di appello e nello specifico: C. RICHIESTA C.T.U.: si chiede, in ragione di tutte le motivazioni di cui al presente atto di appello, all'Ecc.ma Corte di Appello adita, di disporre C.T.U. tecnico contabile al fine di confermare le deduzioni e contestazioni operate dalla scrivente difesa, sia alla luce dei quesiti formulati negli scritti di primo grado, sia con espressa riserva di formulare ulteriori quesiti di parte al nominando C.T.U. e con espressa riserva di nominare proprio C.T.P. fino all'inizio delle operazioni peritali.
Ha resistito , svolgendo a sua volta appello incidentale con il quale ha Controparte_2 chiesto “ in via di appello incidentale, ed in accoglimento dell'appello incidentale, riformare e revocare in parte qua la sentenza del Tribunale Civile di Latina a n. 1154/2022 del 31.5.2022, per tutti i motivi dedotti con l'appello incidentale”.
Con ordinanza in data 31 gennaio 2023 la Corte ha respinto l'istanza ex art. 283 CPC formulata dagli appellanti.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe- come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 37 pagine, è articolato in dieci motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo – titolato “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI ONERE PROBTORIO – SULLA POSSIBILITA' DI INDAGARE SUL RAPPORTO DI C/C ANCHE IN ASSENZA DI INTEGRALE PRODUZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO E SULLA MANCATA CONSEGNA DEL CONTRATTO ORIGINARIO DI APERTURA DI CREDITO DA PARTE DELLA BANCA – SULLA PRESENZA IN ATTI DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE AL RAPPORTO CONTESTATO” – gli appellanti lamentano l'erroneità della pronuncia perché parte attrice, in relazione al conto corrente n. 6152/77535398, ha prodotto tutti gli estratti conto dal 30/03/2008 al 30/03/2018, risultando assenti solo quelli dal 15/01/2007 (apertura conto) al 31/01/2008, ovvero la sola prima annualità di vigenza del rapporto contestato(rispetto alla quale, a seguito di istanza ex art. 119 TUB vi è stato esplicito rifiuto della banca alla consegna.
Sostengono quindi gli appellanti che l'allegazione è stata erroneamente ritenuta parziale avendo essi chiesto l'accoglimento della domanda limitatamente all'ultimo estratto conto prodotto in atti con la conseguenza che l'assenza di estratti conto successivi al 30/03/2018 non poteva inficiare l'accertamento e l'eventuale accoglimento della domanda.
Rilevano poi le parti appellanti che la statuizione sarebbe altresì errata in diritto, posto che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, l'attore correntista non è tenuto alla produzione integrale degli estratti conto e che l'assenza degli estratti conto non sia preclusiva dell'accertamento della domanda, citando sul punto giurisprudenza di legittimità.
Aggiungono che nonostante l'istanza ex art. 119 TUB, la banca non aveva provveduto alla produzione documentale per il periodo 30/03/2018 – 2021 e ometteva scientemente di consegnare il contratto di apertura di credito originario, limitandosi a rilasciare all'odierna appellante un contratto risalente all'anno 2014, per la precisione 23 luglio 2014, documento dal quale risultava la preesistenza di un contratto di apertura di credito antecedente al 23 luglio 2014.
Concludono chiedendo nomina di CTU per accertare i rapporti dare/avere tra le parti.
§ 3.2 — Col secondo motivo – titolato “ OMESSA RILEVAZIONE DELLA ASSENZA IN ATTI DEL CONTRATTO ORIGINARIO DI APERTURA DI CREDITO – OMESSA CONSEGNA DA PARTE DELLA BANCA” – gli appellanti si dolgono della non veridicità di quanto affermato dal Tribunale in ordine alla sussistenza di pattuizioni scritte tra le parti in quanto la banca convenuta ha consapevolmente omesso di consegnare il contratto di apertura di credito originario, rilasciando come primo contratto quello del 23 luglio 2014, sostenendo sempre che quello fosse il primo contratto in essere. Ribadiscono, quindi, l'esistenza di un contratto antecedente e stante la presenza di dati contabili, chiedono l'ammissione di CTU.
§ 3.3 — Col terzo motivo – titolato “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EX ART. 119 TUB” – gli appellanti denunciano che il Tribunale, nel ritenere non sussistente apposita istanza degli attori, avrebbe errato atteso che essi avevano formulato istanza ex art. 119 TUB in fase stragiudiziale con missiva pec del 05 settembre 2018 a cui la banca dava riscontro non rilasciando gli estratti conto oltre il limite decennale di tenuta delle scritture contabili.
Espongono “prova di tale istanza è fornita dalla stessa convenuta che in comparsa di CP_3 costituzione dà atto che “Con riferimento alla richiesta degli estratti conto, il convenuto deduce che l'attore non ha dato alcun riscontro alla comunicazione del 5.10.2018 (All. 11), con cui ha partecipato alla società attrice che la documentazione richiesta era disponibile per il ritiro presso la Filiale”, dichiarazioni della banca integranti confessione.
Citando, poi, giurisprudenza di legittimità, gli appellanti allegano l'erroneità della statuizione anche sotto il profilo del diritto (non riconosciuto dal Tribunale) di avanzare istanza ex art. 119 TUB anche in corso di causa, non essendo, quindi, necessaria una richiesta stragiudiziale ed insistono per la nomina del CTU.
§3.4 – Con il quarto motivo – titolato “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EX ART. 210 C.P.C.” – le parti appellanti impugnano la statuizione con la quale il Tribunale ha negato l'ordine ex art. 210 CPC, ribadendo quanto già indicato nei motivi precedenti ed allegando di aver formulato l'istanza già nell'originario atto di citazione, il tutto richiamando giurisprudenza di legittimità in materia.
Chiedono, quindi, disporsi ordine ex art. 210 CPC. §3.5 – Con il quinto motivo – titolato “ SULLA PERIZIA DI PARTE ATTRICE E SULLA DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA” – gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto attendibile la perizia di parte, elaborata sull'intero periodo oggetto di richiesta.
§3.6 – Con il sesto motivo – titolato “ SULLA AMMISSIBILITA' DI UNA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO” – gli appellanti invocano l'ammissione della CTU, negata in primo grado, esperibile anche in caso di documentazione non completa e sul punto richiamano giurisprudenza di legittimità.
§3-7 Con il settimo motivo – titolato “OMESSA VALUTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 108/1996 – SUSSISTENZA DI TASSI USURAI” – gli appellanti ripropongono la domanda di accertamento di tassi usurari sin dall'origine, questione rimasta assorbita nel rigetto integrale operato dal Tribunale.
§3.8 – Con l'ottavo motivo – titolato “ OMESSAVALUTAZIONE DELLE CONTESTAZIONI INERENTI A CONDIZIONI ECONOMICHE – ANATOCISMO ED ILLEGITTIMITÀ DELLA CLAUSOLA RELATIVA ALLA PARI RECIPROCITÀ DEGLI INTERESSI” – gli appellanti ripropongono la questione della capitalizzazione degli interessi, non affrontata dal Tribunale perché rimasta assorbita nel rigetto totale della domanda.
§3.9 – Con il nono motivo – titolato “OMESSA VALUTAZIONE DELLE CONTESTAZIONI INERENTI A ILLEGITTIMITA' DELLA CM, DELLA CDF E DELL'ESERCIZIO DELLO IUS VARIANDI NELLA DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL RAPPORTO” – gli appellanti chiedono l'esame anche di queste voci, originariamente denunciate.
§3.10 – Con il decimo motivo – titolato “SULLA CONDANNA ALLE SPESE: VIOLAZIONE ED IMPROPRIA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91 e 92 c.p.c. – SULLA POSIZIONE DEI SIGG.RI GI E IO AN – gli appellanti, precisato che i fideiussori intervengono in questa sede solo per questo profilo di doglianza, chiedono una revisione della statuizione, anche alla luce delle precedenti doglianze.
§ 4 — L'appello principale è infondato.
I motivi di doglianza, tutti strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
Posto che non è impugnato il principio di ripartizione dell'onere della prova in caso di domanda per accertamento negativo (quale è quella in esame) e che, pertanto, era a carico delle parti oggi appellanti allegare e provare i fatti costitutivi, con la produzione sia dei contratti intercorsi tra le parti (la cui esistenza non è stata mai posta in contestazione , anche per la forma scritta, da parte dlela correntista e dai suoi garanti) sia degli estratti integrali dall'apertura del conto sino alla revoca degli affidamenti, con il presente gravame la debitrice principale (ma anche i garanti per quanto dopo si dirà) sostiene che a tale onere ha comunque ottemperato, sebbene parzialmente, con modalità che da un lato sarebbe sufficiente per ricostruire i rapporti dare/avere tra le parti, dall'altro insufficiente per fatto imputabile alla banca che non avrebbe ottemperato all'istanza ex art. 119 TUB formulata con pec del 5 settembre 2018.
A tale ultimo proposito, gli appellanti sostengono che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere inesistente tale istanza stragiudiziale e comunque, in punto diritto, l'errore sussisterebbe perché detta istanza può essere formulata anche in corso di causa, sicchè da qui fanno poi derivare la richiesta ex art. 210 CPC.
Rileva la Corte che anche a voler ritenere fondata tale doglianza, l'esito del ragionamento formulato dal Tribunale non può mutare.
In primo luogo, già l'esistenza stessa di formulare l'istanza ex art. 119 TUB non trova ragione, trattandosi di una società che svolge attività di impresa, sicchè risulta inverosimile che non abbia avuto a disposizione sia il contratto del 2007, sia gli estratti conto integrali dall'apertura del conto medesimo;
in ogni caso, va evidenziato che alla pec del 5 settembre 2018, la banca ha risposto (v. all. 11 di cui alla comparsa di primo grado), invitando il legale rappresentante (con pec del 5 ottobre 2018) a recarsi presso gli uffici per effettuare il necessario pagamento delle spese, delle quali peraltro anche il difensore degli odierni appellanti era pienamente consapevole tanto da indicare una specifica somma (nella pec del 5.9.18) un importo al di sopra del quale non sarebbe stata legittima la richiesta.
Ebbene, alla mail inviata dalla banca non risulta effettuata alcuna risposta;
né nel gravame si fa menzione (se non per provare di aver formulato l'istanza ex art. 119 TUB) delle ragioni per le quali non si è poi provveduto ad effettuare il versamento per spese richiesto dalla banca, né il motivo per il quale non ci si è recati a ritirare la documentazione che, ovviamente , non poteva che coprire un periodo non superiore al decennio.
Dunque, oggi la correntista – nonostante gli oneri ex art. 342 CPC – insiste in una istanza di natura istruttoria che sarebbe necessitata dalla mancata risposta/ottemperanza della banca, tesi in contrasto con le risultanze documentali che attestano, invece, come la non disponibilità della documentazione sia imputabile alla stessa correntista, con l'ulteriore conseguenza che non si può in questa sede (come pure in primo grado) colmare tale lacuna con istanze non solo esplorative, ma la cui esigenza è stata provocata dal comportamento negligente della correntista medesima.
Ciò posto e passando ad esaminare la questione del periodo temporale nel quale ricostruire i rapporti dare/avere, rileva la Corte che – contrariamente a quanto sostenuto in questa sede – la parte appellante non ha affatto limitato la sua domanda (se mai ciò fosse stato possibile) ad un periodo temporale pari a quello per il quale ha prodotto la documentazione contabile, atteso che nella stessa istanza ex art. 210 CPC ha chiaramente indicato sia l'inizio del rapporto, sia la data di revoca degli affidamenti (6.6.19), a dimostrazione di un interesse (come era ovvio) a verificare detti rapporti nella loro totalità.
E' consapevole la Corte che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto anche la possibilità di ricostruire i rapporti (in caso di accertamento negativo) anche mediante modalità diverse rispetto all'utilizzo appieno di estratti conto per tutto il periodo: ma nel caso in esame, oltre al periodo iniziale dal 15.1.07 al 31.1.18, sono totalmente carenti anche i periodi dal marzo 2018 e poi per tutto il 2019, il 2020 ed il 2021. Come già detto, l'interesse all'accertamento negativo si è manifestato da parte degli originari attori quanto meno fino alla revoca degli affidamenti;
che si possa, poi, senz'altro ridurre la propria domanda è certo, ma che tale scelta difensiva (per vedere in sostanza poi ridotta la compensazione) possa essere utilizzata al fine di superare delle carenze di allegazione e di prova è da escludere. In sostanza, non si può fare ricorso al c.d. saldo zero a vantaggio della correntista che non giustifica la mancata prova dei rapporti dall'inizio e fino alla data che essa stessa ha indicato come finale, perché coincidente con la revoca degli affidamenti;
si sarebbe dovuti partire, quanto meno, dal primo saldo utile, dopo di che, però, si hanno in sostanza dei vuoti contabili di particolare importanza che neppure attraverso la CTU (che si mostra esplorativa) è possibile porre rimedio.
Si avrebbe, cioè, un risultato inattendibile al pari di quello che emerge dalla consulenza di parte, neppure indicata o prodotta da parte appellante, in aperta violazione dell'art. 342 CPC.
Rileva la Corte che la richiesta della parte appellante è di fotografare un solo concentrato periodo temporale per ricostruire parzialmente i rapporti dare/avere, incompatibile con una ricostruzione che dovrebbe almeno tener conto di altri elementi utili, neppure indicati;
in tutto ciò, poi, va aggiunto che il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha chiaramente affermato che le voci oggetto di contestazione risultano tutte validamente stipulate nei contratti acquisiti in atti.
Anche su questo profilo non può che ribadirsi come la produzione dei contratti era onere di parte attrice che, invece, non ha giustificato in alcun modo detta mancata produzione, se non con modalità di cui si è già detto e che sono state smentite dalla produzione documentale della banca.
Ne consegue, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, che la sentenza per i profili di merito non può che essere confermata, sebbene con una diversa motivazione come sopra riportata.
La questione della prescrizione così come le altre questioni pure sollevate da appellanti e dalla banca appellata vengono assorbite.
Quanto all'appello incidentale, il primo motivo – relativo alla non ammissibilità di una domanda di mero accertamento a fronte di un contratto di conto corrente ancora aperto – è infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità che riconosce ex art. 100 CPC l'interesse della parte correntista a vedere “fotografato” il rapporto dare/avere tra le parti.
Per il secondo e terzo motivo di appello incidentale – con l'eccezione di prescrizione riproposta sulla base anche della erronea affermazione di un affidamento – non può che rilevarsi il completo assorbimento alla luce della reiezione dell'appello principale.
Residua , a questo punto, la questione delle spese di primo grado, come devoluta da tutti gli appellanti.
Quanto alla società correntista, la soccombenza ha condotto il Tribunale – in modo del tutto condivisibile – ad applicare l'art. 91 CPC , non sussistendo alcun elemento serio che potesse condurre a diversa soluzione;
la compensazione, peraltro, è scelta discrezionale del giudice di merito.
Per le parti rinuncianti, poi, il Tribunale non ha fatto altro che applicare l'ultimo comma dell'art. 306 CPC, in assenza di diverso accordo tra le parti.
In ordine, invece, alle fasi riconosciute, le parti appellanti – che ne chiedono la riduzione – non tengono conto che la rinuncia è avvenuta dopo la costituzione della banca, sicchè si deve tener conto non solo della introduzione del giudizio, ma anche dell'impegno provocato per la prima comparizione così come per lo studio degli atti e dei documenti e, quindi, anche per il profilo istruttorio ex art. 183 CPC.
Infine, anche la fase di decisione è stata necessitata dalla pronuncia sulla spese, in assenza di diverso accordo tra le parti.
Di qui la reiezione anche di tale profilo di impugnazione principale. § 5 — Quanto all'appello incidentale , si osserva quanto segue.
§5.1 – Con il primo motivo si lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere ammissibile la domanda anche solo di accertamento in presenza di conto corrente ancora aperto.
Rileva la Corte come la questione sia ormai acclarata in sede di giurisprudenza di legittimità che riconosce, invece, l'interesse ad agire per l'accertamento dare/avere tra le parti pur senza possibilità di azione di restituzione.
§5.2 – Con il secondo motivo la banca si duole della “violazione degli artt. 1842, 2697, 2935 e 2946 c.c.” per aver il Tribunale affermato l'esistenza di un affidamento sul conto corrente.
La questione, invero, resta assorbita dal rigetto dell'appello principale.
§5.3 – con il terzo motivo la banca denuncia “violazione degli artt. 1827 – 2935 – 2946 c.c. e 112 c.p.c.” deducendo che il Tribunale avrebbe errato nel respingere l'eccezione già formulata con riguardo al diritto alla riclassificazione dei saldi del c/c ordinario n. 6152/77535398 ormai prescritto per il periodo anteriore al decennio.
Anche questo profilo resta assorbito dalla reiezione del gravame principale.
§6 – Quanto alle spese del grado, vista la reciproca soccombenza tra le parti, può disporsi la integrale compensazione.
Trattandosi di procedimenti di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza n. 1154/22 del tribunale di Latina, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2. Compensa le spese del grado;
3. Dichiara gli appellanti principali tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002
4. Dichiara l'appellante incidentale tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3883 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 25 novembre 2025 e vertente tra
TRA
, P.IVA n. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore anche in proprio, c.f. Parte_2
, .f. , questi ultimi quali C.F._1 Parte_3 C.F._2 fideiussori della , tutti rappresentati e difesi, giusta procura in Parte_1 atti, dall'Avv. Gianfranco Cecchini
APPELLANTI ed APPELLATI IN VIA INCIDENTALE
E
P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Martella per Controparte_1 P.IVA_2 procura in atti;
APPELLATA ed APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA § 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. la conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo di essere intestataria di Controparte_2 contratto di conto corrente n. 6152775353/98 sottoscritto in data 15.01.2007 .
Deduceva ed eccepiva l'assenza di convenzione in ordine alle condizioni, ovvero tassi di interesse, commissioni, competenze e costi non dovuti, l'illegittimità del calcolo delle valute, dello ius variandi, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto, il superamento dei tassi soglia.
Esponeva di avere interesse a veder accertata e dichiarata l'esistenza di addebiti illegittimi operati in suo danno a titolo di interessi usurai, anatocistici e commissione massimo scoperto e disponibilità fondi, rideterminata l'entità del saldo di conto corrente, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo, veder condannata la banca convenuta alla restituzione in suo favore di quanto indebitamente percepito per le medesime causali.
Inoltre, asseriva che era, altresì, interesse dei sigg.ri e veder accertata la Pt_2 Parte_3 nullità della fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Parte_1
nei confronti di , e ciò in quanto contenente le clausole previste dal
[...] Controparte_1
Modello A. di cui la B.I. avevano sancito il contrasto con le regole poste a presidio della concorrenza (art. 2 della L. n. 287 del 1990).
Chiedeva, quindi, al Tribunale “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: In relazione al c/c n. 353/98, ferma l'eccezione di compensazione avanzata tra quanto illegittimamente corrisposto alla banca convenuta e la eventuale maggior somma;
1. accertare che la convenuta, in assenza di pattuizione, ovvero di mancanza di reciprocità, ha dato luogo CP_3 all'applicazione di interessi anatocistici;
2. accertare che la convenuta ha applicato al c/c n. CP_3
353/98 ed aperture di credito collegate per cui è causa, interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla su tali conti alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;
3. CP_3 accertare e dichiarare che la convenuta ha proceduto all'applicazione illegittima, per difetto di pattuizione scritta, ovvero per indeterminatezza dell'oggetto, di cms, cdf e spese ulteriori;
4. accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico dell'attore in conseguenza di tale prassi;
5. per effetto dell'accoglimento delle domande di cui ai numeri che precedono, accertare e dichiarare che i saldi tempo per tempo degli e/c per cui è causa sono errati e non dovuti e quindi accertare e dichiarare il saldo del c/c n. 353/98 (ed aperture di credito collegate) per cui è causa all'ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica delle proprie risultanze contabili), epurato di tutte le annotazioni non dovute, procedendo al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni e differenze per valuta dal sorgere del rapporto ad oggi applicando i tassi previsti ex lege;
6. conseguentemente, in caso di saldo a credito dell'Attrice, pronunciare condanna della CP_3 convenuta alla restituzione delle somme da questa corrisposte sine titulo, così come indicate negli atti di causa e negli elaborati peritali depositati nel fascicolo di parte attrice, ovvero, di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o determinata dal Giudice in via equitativa, in ogni caso maggiorate degli interessi e di rivalutazione monetaria. In relazione alle fideiussioni sottoscritte dai sigg.ri e in caso di saldo a debito della correntista, Pt_2 Parte_3 accertare e dichiarare la nullità della fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla nei confronti di , e ciò in quanto contenente Parte_1 Controparte_1 le clausole previste dal Modello A. di cui la B.I. ha sancito il contrasto con le regole poste a presidio della concorrenza (art. 2 della L. n. 287 del 1990), Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale eccepiva CP_3
l'improcedibilità dell'azione, la prescrizione del credito, l'inammissibilità della domanda perché il conto era aperto al momento dell'instaurazione del giudizio, la legittimità del calcolo degli interessi anatocistici, il mancato superamento del tasso soglia e la sussistenza di clausole di previsione degli interessi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto.
Chiedeva, quindi, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice.
Concludeva in tal senso: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Latina:
1. In via pregiudiziale di rito, dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale di Latina per essere competente il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata per le Imprese, quanto alla domanda proposta dai Sigg.ri
[...]
e avente ad oggetto la nullità delle fideiussioni oggetto di causa per Parte_2 Parte_3 violazione dell'art. 2 della L. n. 287 del 1990. 2. In via preliminare, di merito rigettare tutte le domande avversarie e dichiararle inammissibili: i) per inesigibilità del diritto e per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.; ii) per decadenza ex artt. 119 e 120 T.U. Bancario;
iii) per inutile decorso del termine di prescrizione quinquennale, ex art. 2948, 4 co. c.c. (limitatamente agli interessi creditori), per il periodo anteriore al 10.6.2016; iv) per inutile decorso del termine decennale di prescrizione, per il periodo anteriore al 10.6.2011 (decennio con riferimento alla notifica dell'atto di citazione), o in subordine al 2.12.2009 (decennio con riferimento all'istanza di mediazione), in relazione: sia al diritto alla riclassificazione del saldo dei due rapporti oggetto di causa ex art. 1827, secondo comma, c.c.; sia ex artt. 2220 c.c. e 119 T.U. Bancario;
sia alle domande di accertamento e di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., per operazioni anteriori al decennio decorrente da ogni singola annotazione in c/c ex art. 2935 c.c., e comunque per tutte le rimesse solutorie eseguite in assenza di affidamento o in extra fido;
v) per sopravvenuta carenza di interesse ad agire ed improcedibilità delle domande restitutorie in forza di quanto disposto sia dall'art. 1442 c.c., che dall'art. 120 secondo comma T.U. bancario e Delibera CICR 9.2.2000. 2. Nel merito, rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate.
4. In subordine, nel merito, salvo gravame, procedere alla riclassificazione dei saldi, con imputazione dei versamenti ex art. 1194 c.c.; nonché, con applicazione dei tassi di interesse passivi e attivi, delle c.m.s. e degli altri oneri economici come applicati o pattuiti per iscritto;
o, in ulteriore ed estremo subordine, con l'applicazione dei tassi di interesse sostitutivi ex art. 117 T.U.B., mediante applicazione del tasso nominale massimo dei BOT per il computo degli interessi passivi, dovuti dal cliente e del tasso nominale minimo dei BOT per il computo degli interessi attivi dovuti dalla al proprio CP_3 correntista. Con spese di lite ex D.M. 55 del 10.3.2014, rimborso spese generali 15%, IVA e CPA. Con rigetto integrale di tutte le richieste istruttorie avversarie, perché inammissibili”.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha: - rigettato le domande di
[...]
, - dichiarato estinta per intervenuta rinuncia la domanda in ordine alla Parte_1 fideiussione;
- condannato , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore della stessa, delle spese del presente giudizio
[...] liquidate in € 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase istruttoria e € 2.000,00 per la fase decisoria, oltre a Iva, spese generali e CPA.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Quanto preliminarmente all'eccezione di prescrizione avanzata da parte convenuta, occorre richiamare il principio di cui alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite secondo la quale “se, dopo la conclusione del contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, ii termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati” (Cassazione civile, Sezioni Unite, 2.12.2010, n. 24418).
Mentre, infatti, l'azione tendente a far valere la nullità della clausola di mero rinvio agli usi, senza pattuizione scritta, in ordine alla misura dell'interesse passivo e della commissione di massimo scoperto, applicabile al rapporto bancario, e della clausola che prevede l'anatocismo in relazione alle suddette voci, è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c., l'azione di ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., è soggetta a prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (non quella breve quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., applicabile solo allorché sia pattuita una corresponsione periodica degli interessi a scadenza annuale o inferiore autonomamente rispetto alla somma capitale, C.C. 802/1999, e non quando la relativa obbligazione sia accessoria all'obbligazione principale, C.C. 4939/1997), decorrente dalla chiusura definitiva del conto (cfr. Corte di Cassazione 2262/1984, Corte Appello Lecce 22.10.2001, Tribunale Mantova 21.1.2005), atteso che il contratto di conto corrente bancario è un contratto unitario, che dà luogo ad un unico rapporto giuridico articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché i singoli addebitamenti ed accreditamenti determinano solo variazioni quantitative e solo con il saldo finale si stabiliscono definitivamente i crediti ed i debiti tra le parti.
La predetta pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite (n. 24418 del 2.12.2010), ha, quindi, ritenuto che il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Ciò premesso, vale la pena di osservare che chi eccepisce la prescrizione è tenuto a dimostrarne pienamente il relativo fatto costitutivo, nell'ambito del quale rientra anche il profilo riguardante la prova certa e giuridicamente idonea dell'individuazione del “dies a quo” relativo alla decorrenza effettiva per la maturazione del relativo termine prescrizionale (cfr. Cass. n. 11843 del 2007 e Cass. n. 16326 del 2009, secondo la quale, in generale, “l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice, con la conseguenza che il debitore (la banca ndr), ove eccepisca la prescrizione del credito (del correntista ndr), ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini”) Cass. Civ. n. 3465 del 12 febbraio 2013). L'eccezione formulata dalla appare specifica. CP_3
Spetta, poi, a chi agisce in giudizio per la ripetizione delle somme oggetto di rimesse bancarie, se vuole superare l'eccezione di intervenuta prescrizione dell'azione, fornire la prova contraria alla presunzione secondo cui ogni accredito che pervenga su di un conto corrente bancario con un saldo in «dare» ha natura solutoria.
Nel caso di specie è incontestata l'esistenza di un'apertura di credito e, pertanto, tutti i versamenti eseguiti durante il corso del rapporto stesso, hanno avuto funzione ripristinatoria della provvista accordata e, quindi non costituiscono "pagamenti" da cui far decorrere il termine prescrizionale decennale.
Ne deriva che l'eccezione è infondata.
Quanto all'azione di ripetizione, essa è inammissibile, visto che è incontestato che al momento dell'instaurazione del giudizio il conto corrente era ancora aperto.
È, invece, ammissibile l'azione di accertamento, come dedotto da parte attrice nella prima memoria ex art. 183 cpc.
Il correntista, infatti, in una situazione contrassegnata dall'assenza di rimesse solutorie da lui eseguite ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice (Cassazione Civile, sez. VI, sent. n. 21646 del 5 settembre 2018).
Ciò premesso, il Tribunale, occorre soffermarsi sulla la natura della domanda proposta da parte attrice e sulla corretta ripartizione dell'onere probatorio nel caso di domanda di accertamento di un credito e di restituzione dell'indebito.
Con riferimento al primo profilo, deve osservarsi che, mentre nelle domande “autodeterminate” (come le azioni a difesa della proprietà e degli altri diritti reali di godimento) la causa petendi si identifica con il diritto azionato e non con il titolo che ne costituisce la fonte (contratto, successione, fatto illecito, etc.) la cui deduzione, pur necessaria ai fini della prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda (Cassazione civile, sez. II, 10 ottobre 1997, n. 9851; Cassazione civile, sez. II, 18 febbraio 1991, n. 1682; Cassazione civile, sez. II, 21 giugno 1995, n. 7033; Cassazione civile, sez. I, 6 agosto 1997, n. 7267), nelle domande “eterodeterminate” (diritti di obbligazione in genere), l'identificazione del titolo è in funzione dello specifico fatto storico dedotto, sicché la causa petendi si risolve nel riferimento concreto a quei fatti specifici che sono affermati ed allegati come costitutivi e perciò individuatori del diritto che si fa valere (Cassazione civile, sez. II, 21 febbraio 1994, n. 1654; Cassazione civile, sez. un., 22 maggio 1996, n. 4712).
La differenza di tale regime è spiegabile in base alla circostanza che, mentre nei diritti c.d. autodeterminati il bene giuridico formante oggetto della domanda è individuabile nella sua essenza indipendentemente dalla causale che ne determina la richiesta, nei diritti c.d. eterodeterminati, invece, il bene richiesto acquista determinatezza solo mediante in collegamento con la causale addotta a sostegno della pretesa. In questa seconda ipotesi, infatti, vengono dedotti diritti che possono esistere contemporaneamente più volte fra i medesimi soggetti con lo stesso contenuto e che, pertanto, richiedono, quale indispensabile elemento di individuazione, l'allegazione dei fatti costitutivi sui quali essi si fondano (si vada, in tal senso, Cassazione civile, sez. II, 30 dicembre 2002, n. 18370).
Consegue dalle considerazioni ora svolte in ordine alla natura delle domande che la parte debba, nel caso di domande eterodeterminate, indicare e specificare in modo analitico il fondamento negoziale della propria richiesta, non potendosi limitare, al contrario, ad una esposizione del tutto generica della clausola e del titolo contrattuale.
Sotto l'aspetto della corretta distribuzione degli oneri probatori, il Tribunale rileva, poi, che, qualora parte attrice proponga domanda di accertamento negativo di un diritto del convenuto, spetta alla stessa che ha iniziato il giudizio provare l'inesistenza (totale o parziale) del credito vantato dal convenuto attraverso la dimostrazione sia del titolo negoziale di quel rapporto creditorio sia dell'andamento del medesimo, con l'indicazione delle singole rimesse.
Tali conclusioni, in particolare modo, qualora il convenuto non richieda, in via riconvenzionale, la condanna di parte attrice al pagamento del credito che verrà accertato nel corso del giudizio, in quanto, in tale ultimo caso, sarà quest'ultimo a dover provare la sussistenza del credito in proprio favore (cfr. Cassazione civile, sez. III, 16 giugno 2005, n. 12963, secondo la quale “qualora l'attrice proponga domanda di accertamento negativo di un diritto del convenuto e questo ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, ma formuli, a sua volta, domanda riconvenzionale per conseguire il riconoscimento del diritto negato da controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive e contrapposte pretese, restando soccombente chi non assolva tale onere”).
L'impostazione ora accennata è anche confermata dalla giurisprudenza formatasi con riguardo alla distribuzione degli oneri probatori relativi alle azioni di ripetizione dell'indebito oggettivo, come nel caso di specie, avendo, essa, precisato che, nelle ipotesi in esame, l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare positivamente i fatti costitutivi della sua pretesa (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 13 novembre 2003, n. 17146; Cassazione civile, 21 luglio 2000, n. 9604).
Qualora, quindi, il pagamento sia dipeso dall'adempimento di una clausola nulla, il creditore deve correttamente provare la clausola ed il vizio che la inficia.
Alla luce di tali principi di ordine generale, il Tribunale ritiene che parte attrice non abbia correttamente assolto al proprio onere probatorio.
Infatti, con riguardo al primo profilo, sebbene non sussista dubbio che la presente causa involga diritti del tipo “eterodeterminati”, avendo la parte richiesto l'accertamento di una situazione debitoria e la restituzione dell'indebito in relazione ad un determinato titolo negoziale (contratto di conto corrente), la difesa attorea sotto il versante probatorio, non ha provato i fatti costituenti la ragione della domanda, in quanto l'allegazione generica e la mancata produzione documentale impedisce al giudice qualsivoglia valutazione delle ragioni addotte dalla stessa.
A sostegno della domanda proposta, la parte ha prodotto solo alcuni estratti e solo relativamente ad alcuni periodi, ovvero solo parzialmente, gli estratti conto del conto corrente n. 6152/77535398 con diversi vuoti contabili, mancando quelli dall'apertura del conto 15.1.2007 sino al 31.1.2008, quelli relativi all'anno 2018, prodotti fino al 30.3.2018, l'intero anno 2019, anno 2020 e anno 2021). Inoltre, non risulta che tali ultimi documenti, nella disponibilità della parte, siano stati richiesti stragiudizialmente alla Banca convenuta e non ottenuti.
La parte, infatti, si è limitata a fare istanza, nella seconda memoria ex art. 183 cpc, alla banca convenuta l'esibizione di tutti i documenti contabili relativi al rapporto di conto corrente in discorso che non risultano prodotti in giudizio, anche per il buon esito delle risultanze che emergeranno in sede di C.T.U..
Non ha, invece, richiesto, prima dell'introduzione del giudizio, alla banca la copia degli estratti conto necessaria ai fini della ricostruzione del rapporto.
Ciò premesso, quindi, ritiene il Tribunale che la domanda proposta dalla parte attrice debba essere respinta, non avendo, la stessa, correttamente adempiuto agli oneri probatori sulla stessa gravanti in applicazione degli ordinari principi vigenti in materia e desumibili dall'art. 2697 c.c.
Solo la produzione integrale degli estratti conto analitici (e non dei soli estratti conto scalari) a partire dalla data di apertura del contratto è in grado di condurre alla determinazione dell'eventuale credito del correntista e alla quantificazione degli importi da espungere dal conto (cfr. Corte di Appello di Milano, 07.10.2015 n.4548, Trib. Milano, 8 aprile 2010, inedita, Trib. Milano, 24 settembre 2013, Corte App. Venezia, con sentenza 23 agosto 2013, Trib. Treviso 1 agosto 2014, n. 1885).
Per l'accertamento giudiziale dell'esatto dare/avere tra le parti e per l'individuazione e l'eliminazione degli indebiti contestati, che presuppone una rielaborazione analitica dell'intera movimentazione di conto, sono necessari entrambi i documenti, che devono inoltre essere continuativi tra loro, dovendosi in difetto ricorrere a criteri di ricostruzione approssimativi e induttivi.
Qualora, quindi, il pagamento sia dipeso dall'adempimento di una clausola nulla, il creditore deve correttamente provare la clausola ed il vizio che la inficia.
Alla luce di tali principi di ordine generale, il Tribunale ritiene che parte attrice non abbia correttamente assolto al proprio onere probatorio.
Come è noto, poi, il potere discrezionale, conferito al giudice di merito dall'art. 210 c.p.c., di ordinare alla parte l'esibizione di un documento deve essere tenuto nettamente distinto dalla produzione in giudizio dei documenti cui la parte è tenuta in base ai principi sull'onere della prova, sicché esso non può considerarsi in funzione sostitutiva di tale onere probatorio, né, precisa la giurisprudenza, l'istanza dell'altra parte, cui è subordinato l'esercizio di detto potere, può avere effetto modificativo dell'incombenza legale, non costituendo, di per sé, inequivoca rinuncia al beneficio derivante dalla applicazione dell'art. 2697 c.c. (così, Cassazione civile, sez. II, 9 aprile 1987, n. 3499; Cassazione civile, sez. lav., 4 settembre 1990, n. 9126).
Per le suesposte ragioni, correttamente, viene normalmente rilevato, dalla giurisprudenza e dalla dottrina, che l'ordine di esibizione di un documento riveste la funzione di strumento istruttorio residuale, che può pertanto essere utilizzato solo se la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e se l'iniziativa non abbia finalità meramente esplorative (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 19 settembre 2002, n. 13721, Cassazione civile, sez. lav., 14 luglio 2004, n. 12997; Cassazione civile, 9 giugno 1972, n. 1806; Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 2003, n. 19054; Cassazione civile, sez. lav., 20 dicembre 2000, n. 15983).
Il rimedio in oggetto, quindi, può essere utilmente utilizzato per supplire alle carenze probatorie delle parti e, quindi, deve essere disattesa la richiesta in tal senso avanzata, visto che la parte era nella possibilità materiale di produrre in giudizio i documenti per i quali ha proposto istanza ex art. 210 c.p.c.
Il fondamento, infatti, dello strumento di cui all'art. 210 c.p.c. risiede nella possibilità che venga prodotto in giudizio un documento che il richiedente non può ottenere senza l'intervento e l'ausilio del giudice.
Esso riveste, infatti, la funzione di strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato solo se la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e se l'iniziativa non abbia finalità meramente esplorative e solo come extrema ratio nel caso in cui il cliente abbia esercitato infruttuosamente il diritto ad ottenere copia dei documenti aventi ad oggetto il rapporto bancario (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 19 settembre 2002, n. 13721, nonché Cassazione civile, sez. lav., 14 luglio 2004, n. 12997; Cassazione civile, 9 giugno 1972, n. 1806; Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 2003, n. 19054; Cassazione civile, sez. lav., 20 dicembre 2000, n. 15983),
Inoltre, l'ordine di esibizione previsto dalla norma menzionata deve fare riferimento soltanto ad atti specificamente individuati od individuabili, dei quali sia noto od almeno assertivamente indicato un preciso contenuto, influente per la decisione della causa (cfr. Cass. n. 10043/2004; Cass. n. 5908/2004; Cass. n. 13072/2003; Cass. n. 12782/2003; Cass. n. 10916/2003; Cass. n. 149/2003; Cass. n. 4363/1997; Cass. N. 4907/1988).
È, quindi, necessario, nell'ambito dei rapporti bancari, che la parte dimostri di aver adeguatamente e diligentemente svolto l'istanza ex art. 119 comma IV TUB, in una fase pre-processuale, circostanza che nel caso di specie non si è verificata.
Ne deriva che l'onere della prova incombeva su parte attrice e non poteva essere colmato a posteriore formulando ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a carico della convenuta né, tanto meno, tramite acquisizione in sede di ctu.
Va, poi, detto, che parte attrice ha contestato l'applicazione di interessi ultralegali al rapporto di c.c. intercorso con la ed ha richiesto la ripetizione di somme a suo dire indebitamente percepite CP_3 dall'Istituto di credito, producendo una perizia di parte effettuata asseritamente su estratti conto bancari relativi a periodi limitati di tempo.
Ne deriva che delle due l'una: o la parte aveva a disposizione gli estratti conto per i calcoli effettuati dal consulente di parte oppure se non li aveva, la perizia deve ritenersi del tutto inattendibile in ordine alla ricostruzione del rapporto, cosicchè anche l'allegazione in ordine alla domanda appare del tutto carente (cfr. Tribunale di Nocera Inferiore, Dott. Mario Fucito, sentenza n. 1326 del 18.09.2017 cit. da parte convenuta e condivisa da questo Giudice).
Visto quanto sopra e visto il diritto di parte attrice di ottenere in via stragiudiziale la documentazione mancante, trattandosi di documentazione direttamente accessibile alla parte istante, essa, in mancanza di consenso della controparte ex art. 198 c.p.c.- non poteva neppure essere acquisita dal CTU contabile (cfr. in tal senso Tribunale Pescara 04 ottobre 2007 e Tribunale Napoli 8 Febbraio 2011),
Ne consegue che l'esibizione a norma dell'art. 210 cod. proc. civ. non può essere ordinata allorché l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione, acquisendone copia e producendola in causa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19475 del 06/10/2005; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 149 del 10/01/2003: fattispecie in cui la Cassazione ha ritenuto non censurabile poi il mancato accoglimento dell'istanza attrice di esibizione da rivolgersi agli istituti di credito interessati;
Cass. n. 9514 del 1999). Ne deriva ulteriormente l'impossibilità di verificare –a causa della mancanza in atti della documentazione contabile relativa ad alcuni periodi del rapporto intercorso con l'istituto di credito- la fondatezza dell'assunto attoreo circa l'an ed il quantum della incidenza delle invalidità negoziali denunziate sul saldo finale del conto relativamente a tale periodi.
A ciò aggiungasi, come è noto, secondo l'insegnamento tradizionale, la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma uno strumento per la valutazione delle prove già altrimenti acquisite al processo. Tale impostazione trova precisi riscontri nella sistematica e nella terminologia del codice di procedura civile, che, da un lato, tratta l'argomento (artt. 191 e ss.) prima dell'esposizione delle norme sulla “assunzione dei mezzi di prova in generale” (artt. 202 e ss.), dall'altro lato, mette in evidenza l'aspetto soggettivo dell'istituto (“della nomina e delle indagini del consulente tecnico”), proprio per evidenziarne la funzione di supporto all'attività di valutazione e decisione del giudice e non di integrazione delle prove offerte dalle parti.
La parte, infatti, non può sottrarsi del tutto al proprio onere probatorio e rimettere in toto l'accertamento della propria posizione processuale all'attività del consulente, essendo necessario che vengano, quanto meno, dedotte le circostanze ed elementi specifici posti a fondamento del diritto azionato.
Va, poi, aggiunto che vi è la prova scritta delle pattuizioni delle condizioni economiche.
La domanda di parte attrice deve, pertanto, essere rigettata e la stessa va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta.
Con riferimento alla domanda di nullità delle fideiussioni dei Sigg. e Parte_3 Parte_2
, parte attrice “ … alla luce del recente arresto delle S.U. sentenza n. 41994 del 2021, ai sensi
[...] degli effetti di cui all'art 306 c.p.c., i Sigg. e dichiarano di rinunciare, Pt_3 Parte_2 come in effetti rinunciano alla domanda avanzata, salvo in ogni caso il diritto di azione …” (pagina 9 della memoria ex art 183, sesto comma, n.
1. c.p.c.).
La domanda in oggetto va, dunque, estinta per intervenuta rinuncia.
La domanda deve pertanto ritenersi rinunziata.]»
§ 2 — Hanno proposto appello gli originari attori, come in epigrafe indicati, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ in accoglimento del proposto gravame, contrariis reiectis reiectis, previa totale riforma della Sentenza n. 1154/2022 (R.G. 3298/2021), emessa dal Tribunale di Latina – nella persona del Giudice Dott.ssa Concetta Serino – in data 31 maggio 2022, pubblicata in pari data e notificata in data 13 giugno 2022, accogliere tutte le domande introduttive del giudizio di primo grado che qui di seguito si riportano testualmente:
“In relazione al c/c n. 353/98, ferma l'eccezione di compensazione avanzata tra quanto illegittimamente corrisposto alla banca convenuta e la eventuale maggior somma
1. accertare che la convenuta ha applicato al c/c n. 353/98 ed aperture di c redito collegate per CP_3 cui è causa, interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla su tali conti alcun CP_3 interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;
2. accertare e dichiarare che la convenuta ha proceduto all'applicazione illegittima, per difetto di pattuizione scritta, ovvero per indeterminatezza dell'oggetto, di cms, cdf e spese indeterminatezza dell'oggetto, di cms, cdf e spese ulteriori;
3. accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla in tema di valute e accertare e CP_3 dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla in tema di valute e dichiarare non dovuti gli CP_3 interessi passivi computati a carico dell'attore in conseguenza di tale prassi
4. per effetto dell'accoglimento delle domande di cui ai numeri che precedono, accertare e per effetto dell'accoglimento delle domande di cui ai numeri che precedono, accertare e dichiarare che i saldi tempo per tempo degli e/c per cui è causa sono errati e non dovuti e dichiarare che i saldi tempo per tempo degli e/c per cui è causa sono errati e non dovuti e quindi accertare e dichiarare il saldo del c/c n. 353/98 (ed aperture di credito collegate) credito collegate) per cui è causa all'ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica delle proprie per cui è causa all'ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica delle proprie risultanze contabili), epurato di tutte le annotazioni non dovute, procedendo al risultanze contabili), epurato di tutte le annotazioni non dovute, procedendo al ricalcolo su ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni e differenze per valuta dal omissioni e differenze per valuta dal sorgere del rapporto ad oggi applicando i tassi previsti sorgere del rapporto ad oggi applicando i tassi previsti ex lege;
5. conseguentemente, in caso di saldo a credito dell'Attrice, pronunciare condanna della conseguentemente, in caso di saldo a credito dell'Attrice, pronunciare condanna della CP_3 convenuta alla restituzione delle somme da questa corrisposta convenuta alla restituzione delle somme da questa corrisposte sine titulo , così come , così come indicate negli atti di causa e negli elaborati peritali depositati nel fascicolo di parte attrice, indicate negli atti di causa e negli elaborati peritali depositati nel fascicolo di parte attrice, ovvero, di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso ovvero, di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o di causa o determinata dal Giudice in via equitativa, in ogni determinata dal Giudice in via equitativa, in ogni caso maggiorate degli interessi e di caso maggiorate degli interessi e di rivalutazione monetaria. rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.” in via subordinata sull'appello
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi principali di appello, in accoglimento del motivo sub. 9) del presente atto, disporre la parziale riforma della sentenza impugnata, con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, ovvero disponendo ciò in relazione ai sigg.ri e Parte_2 Parte_3
in subordine, rideterminare e ridurre la condanna alle spese: a) in relazione ai sigg.ri
[...]
e commisurando l'eventuale importo alla sola effettiva fase Parte_2 Parte_3 processuale espletata (“introduzione del giudizio”); b) in ogni caso in conformità ai parametri vigenti secondo il valore della controversia e tenendo conto sia delle fasi effettivamente svolte nel primo grado, sia dell'attività effettivamente prestata, sia delle oscillazioni giurisprudenziali in materia, il tutto come meglio indicato nella parte motiva del presente atto, da intendersi qui trascritta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.”.
In via istruttoria, oltre a produzione documentale, gli appellanti hanno chiesto “… B. ammissione delle istanze istruttorie ritualmente richieste e non ammesse e/o rigettate in primo grado, per tutte le ragioni esposte nel presente atto di appello e nello specifico: C. RICHIESTA C.T.U.: si chiede, in ragione di tutte le motivazioni di cui al presente atto di appello, all'Ecc.ma Corte di Appello adita, di disporre C.T.U. tecnico contabile al fine di confermare le deduzioni e contestazioni operate dalla scrivente difesa, sia alla luce dei quesiti formulati negli scritti di primo grado, sia con espressa riserva di formulare ulteriori quesiti di parte al nominando C.T.U. e con espressa riserva di nominare proprio C.T.P. fino all'inizio delle operazioni peritali.
Ha resistito , svolgendo a sua volta appello incidentale con il quale ha Controparte_2 chiesto “ in via di appello incidentale, ed in accoglimento dell'appello incidentale, riformare e revocare in parte qua la sentenza del Tribunale Civile di Latina a n. 1154/2022 del 31.5.2022, per tutti i motivi dedotti con l'appello incidentale”.
Con ordinanza in data 31 gennaio 2023 la Corte ha respinto l'istanza ex art. 283 CPC formulata dagli appellanti.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe- come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 37 pagine, è articolato in dieci motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo – titolato “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI ONERE PROBTORIO – SULLA POSSIBILITA' DI INDAGARE SUL RAPPORTO DI C/C ANCHE IN ASSENZA DI INTEGRALE PRODUZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO E SULLA MANCATA CONSEGNA DEL CONTRATTO ORIGINARIO DI APERTURA DI CREDITO DA PARTE DELLA BANCA – SULLA PRESENZA IN ATTI DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE AL RAPPORTO CONTESTATO” – gli appellanti lamentano l'erroneità della pronuncia perché parte attrice, in relazione al conto corrente n. 6152/77535398, ha prodotto tutti gli estratti conto dal 30/03/2008 al 30/03/2018, risultando assenti solo quelli dal 15/01/2007 (apertura conto) al 31/01/2008, ovvero la sola prima annualità di vigenza del rapporto contestato(rispetto alla quale, a seguito di istanza ex art. 119 TUB vi è stato esplicito rifiuto della banca alla consegna.
Sostengono quindi gli appellanti che l'allegazione è stata erroneamente ritenuta parziale avendo essi chiesto l'accoglimento della domanda limitatamente all'ultimo estratto conto prodotto in atti con la conseguenza che l'assenza di estratti conto successivi al 30/03/2018 non poteva inficiare l'accertamento e l'eventuale accoglimento della domanda.
Rilevano poi le parti appellanti che la statuizione sarebbe altresì errata in diritto, posto che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, l'attore correntista non è tenuto alla produzione integrale degli estratti conto e che l'assenza degli estratti conto non sia preclusiva dell'accertamento della domanda, citando sul punto giurisprudenza di legittimità.
Aggiungono che nonostante l'istanza ex art. 119 TUB, la banca non aveva provveduto alla produzione documentale per il periodo 30/03/2018 – 2021 e ometteva scientemente di consegnare il contratto di apertura di credito originario, limitandosi a rilasciare all'odierna appellante un contratto risalente all'anno 2014, per la precisione 23 luglio 2014, documento dal quale risultava la preesistenza di un contratto di apertura di credito antecedente al 23 luglio 2014.
Concludono chiedendo nomina di CTU per accertare i rapporti dare/avere tra le parti.
§ 3.2 — Col secondo motivo – titolato “ OMESSA RILEVAZIONE DELLA ASSENZA IN ATTI DEL CONTRATTO ORIGINARIO DI APERTURA DI CREDITO – OMESSA CONSEGNA DA PARTE DELLA BANCA” – gli appellanti si dolgono della non veridicità di quanto affermato dal Tribunale in ordine alla sussistenza di pattuizioni scritte tra le parti in quanto la banca convenuta ha consapevolmente omesso di consegnare il contratto di apertura di credito originario, rilasciando come primo contratto quello del 23 luglio 2014, sostenendo sempre che quello fosse il primo contratto in essere. Ribadiscono, quindi, l'esistenza di un contratto antecedente e stante la presenza di dati contabili, chiedono l'ammissione di CTU.
§ 3.3 — Col terzo motivo – titolato “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EX ART. 119 TUB” – gli appellanti denunciano che il Tribunale, nel ritenere non sussistente apposita istanza degli attori, avrebbe errato atteso che essi avevano formulato istanza ex art. 119 TUB in fase stragiudiziale con missiva pec del 05 settembre 2018 a cui la banca dava riscontro non rilasciando gli estratti conto oltre il limite decennale di tenuta delle scritture contabili.
Espongono “prova di tale istanza è fornita dalla stessa convenuta che in comparsa di CP_3 costituzione dà atto che “Con riferimento alla richiesta degli estratti conto, il convenuto deduce che l'attore non ha dato alcun riscontro alla comunicazione del 5.10.2018 (All. 11), con cui ha partecipato alla società attrice che la documentazione richiesta era disponibile per il ritiro presso la Filiale”, dichiarazioni della banca integranti confessione.
Citando, poi, giurisprudenza di legittimità, gli appellanti allegano l'erroneità della statuizione anche sotto il profilo del diritto (non riconosciuto dal Tribunale) di avanzare istanza ex art. 119 TUB anche in corso di causa, non essendo, quindi, necessaria una richiesta stragiudiziale ed insistono per la nomina del CTU.
§3.4 – Con il quarto motivo – titolato “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EX ART. 210 C.P.C.” – le parti appellanti impugnano la statuizione con la quale il Tribunale ha negato l'ordine ex art. 210 CPC, ribadendo quanto già indicato nei motivi precedenti ed allegando di aver formulato l'istanza già nell'originario atto di citazione, il tutto richiamando giurisprudenza di legittimità in materia.
Chiedono, quindi, disporsi ordine ex art. 210 CPC. §3.5 – Con il quinto motivo – titolato “ SULLA PERIZIA DI PARTE ATTRICE E SULLA DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA” – gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto attendibile la perizia di parte, elaborata sull'intero periodo oggetto di richiesta.
§3.6 – Con il sesto motivo – titolato “ SULLA AMMISSIBILITA' DI UNA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO” – gli appellanti invocano l'ammissione della CTU, negata in primo grado, esperibile anche in caso di documentazione non completa e sul punto richiamano giurisprudenza di legittimità.
§3-7 Con il settimo motivo – titolato “OMESSA VALUTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 108/1996 – SUSSISTENZA DI TASSI USURAI” – gli appellanti ripropongono la domanda di accertamento di tassi usurari sin dall'origine, questione rimasta assorbita nel rigetto integrale operato dal Tribunale.
§3.8 – Con l'ottavo motivo – titolato “ OMESSAVALUTAZIONE DELLE CONTESTAZIONI INERENTI A CONDIZIONI ECONOMICHE – ANATOCISMO ED ILLEGITTIMITÀ DELLA CLAUSOLA RELATIVA ALLA PARI RECIPROCITÀ DEGLI INTERESSI” – gli appellanti ripropongono la questione della capitalizzazione degli interessi, non affrontata dal Tribunale perché rimasta assorbita nel rigetto totale della domanda.
§3.9 – Con il nono motivo – titolato “OMESSA VALUTAZIONE DELLE CONTESTAZIONI INERENTI A ILLEGITTIMITA' DELLA CM, DELLA CDF E DELL'ESERCIZIO DELLO IUS VARIANDI NELLA DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL RAPPORTO” – gli appellanti chiedono l'esame anche di queste voci, originariamente denunciate.
§3.10 – Con il decimo motivo – titolato “SULLA CONDANNA ALLE SPESE: VIOLAZIONE ED IMPROPRIA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91 e 92 c.p.c. – SULLA POSIZIONE DEI SIGG.RI GI E IO AN – gli appellanti, precisato che i fideiussori intervengono in questa sede solo per questo profilo di doglianza, chiedono una revisione della statuizione, anche alla luce delle precedenti doglianze.
§ 4 — L'appello principale è infondato.
I motivi di doglianza, tutti strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
Posto che non è impugnato il principio di ripartizione dell'onere della prova in caso di domanda per accertamento negativo (quale è quella in esame) e che, pertanto, era a carico delle parti oggi appellanti allegare e provare i fatti costitutivi, con la produzione sia dei contratti intercorsi tra le parti (la cui esistenza non è stata mai posta in contestazione , anche per la forma scritta, da parte dlela correntista e dai suoi garanti) sia degli estratti integrali dall'apertura del conto sino alla revoca degli affidamenti, con il presente gravame la debitrice principale (ma anche i garanti per quanto dopo si dirà) sostiene che a tale onere ha comunque ottemperato, sebbene parzialmente, con modalità che da un lato sarebbe sufficiente per ricostruire i rapporti dare/avere tra le parti, dall'altro insufficiente per fatto imputabile alla banca che non avrebbe ottemperato all'istanza ex art. 119 TUB formulata con pec del 5 settembre 2018.
A tale ultimo proposito, gli appellanti sostengono che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere inesistente tale istanza stragiudiziale e comunque, in punto diritto, l'errore sussisterebbe perché detta istanza può essere formulata anche in corso di causa, sicchè da qui fanno poi derivare la richiesta ex art. 210 CPC.
Rileva la Corte che anche a voler ritenere fondata tale doglianza, l'esito del ragionamento formulato dal Tribunale non può mutare.
In primo luogo, già l'esistenza stessa di formulare l'istanza ex art. 119 TUB non trova ragione, trattandosi di una società che svolge attività di impresa, sicchè risulta inverosimile che non abbia avuto a disposizione sia il contratto del 2007, sia gli estratti conto integrali dall'apertura del conto medesimo;
in ogni caso, va evidenziato che alla pec del 5 settembre 2018, la banca ha risposto (v. all. 11 di cui alla comparsa di primo grado), invitando il legale rappresentante (con pec del 5 ottobre 2018) a recarsi presso gli uffici per effettuare il necessario pagamento delle spese, delle quali peraltro anche il difensore degli odierni appellanti era pienamente consapevole tanto da indicare una specifica somma (nella pec del 5.9.18) un importo al di sopra del quale non sarebbe stata legittima la richiesta.
Ebbene, alla mail inviata dalla banca non risulta effettuata alcuna risposta;
né nel gravame si fa menzione (se non per provare di aver formulato l'istanza ex art. 119 TUB) delle ragioni per le quali non si è poi provveduto ad effettuare il versamento per spese richiesto dalla banca, né il motivo per il quale non ci si è recati a ritirare la documentazione che, ovviamente , non poteva che coprire un periodo non superiore al decennio.
Dunque, oggi la correntista – nonostante gli oneri ex art. 342 CPC – insiste in una istanza di natura istruttoria che sarebbe necessitata dalla mancata risposta/ottemperanza della banca, tesi in contrasto con le risultanze documentali che attestano, invece, come la non disponibilità della documentazione sia imputabile alla stessa correntista, con l'ulteriore conseguenza che non si può in questa sede (come pure in primo grado) colmare tale lacuna con istanze non solo esplorative, ma la cui esigenza è stata provocata dal comportamento negligente della correntista medesima.
Ciò posto e passando ad esaminare la questione del periodo temporale nel quale ricostruire i rapporti dare/avere, rileva la Corte che – contrariamente a quanto sostenuto in questa sede – la parte appellante non ha affatto limitato la sua domanda (se mai ciò fosse stato possibile) ad un periodo temporale pari a quello per il quale ha prodotto la documentazione contabile, atteso che nella stessa istanza ex art. 210 CPC ha chiaramente indicato sia l'inizio del rapporto, sia la data di revoca degli affidamenti (6.6.19), a dimostrazione di un interesse (come era ovvio) a verificare detti rapporti nella loro totalità.
E' consapevole la Corte che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto anche la possibilità di ricostruire i rapporti (in caso di accertamento negativo) anche mediante modalità diverse rispetto all'utilizzo appieno di estratti conto per tutto il periodo: ma nel caso in esame, oltre al periodo iniziale dal 15.1.07 al 31.1.18, sono totalmente carenti anche i periodi dal marzo 2018 e poi per tutto il 2019, il 2020 ed il 2021. Come già detto, l'interesse all'accertamento negativo si è manifestato da parte degli originari attori quanto meno fino alla revoca degli affidamenti;
che si possa, poi, senz'altro ridurre la propria domanda è certo, ma che tale scelta difensiva (per vedere in sostanza poi ridotta la compensazione) possa essere utilizzata al fine di superare delle carenze di allegazione e di prova è da escludere. In sostanza, non si può fare ricorso al c.d. saldo zero a vantaggio della correntista che non giustifica la mancata prova dei rapporti dall'inizio e fino alla data che essa stessa ha indicato come finale, perché coincidente con la revoca degli affidamenti;
si sarebbe dovuti partire, quanto meno, dal primo saldo utile, dopo di che, però, si hanno in sostanza dei vuoti contabili di particolare importanza che neppure attraverso la CTU (che si mostra esplorativa) è possibile porre rimedio.
Si avrebbe, cioè, un risultato inattendibile al pari di quello che emerge dalla consulenza di parte, neppure indicata o prodotta da parte appellante, in aperta violazione dell'art. 342 CPC.
Rileva la Corte che la richiesta della parte appellante è di fotografare un solo concentrato periodo temporale per ricostruire parzialmente i rapporti dare/avere, incompatibile con una ricostruzione che dovrebbe almeno tener conto di altri elementi utili, neppure indicati;
in tutto ciò, poi, va aggiunto che il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha chiaramente affermato che le voci oggetto di contestazione risultano tutte validamente stipulate nei contratti acquisiti in atti.
Anche su questo profilo non può che ribadirsi come la produzione dei contratti era onere di parte attrice che, invece, non ha giustificato in alcun modo detta mancata produzione, se non con modalità di cui si è già detto e che sono state smentite dalla produzione documentale della banca.
Ne consegue, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, che la sentenza per i profili di merito non può che essere confermata, sebbene con una diversa motivazione come sopra riportata.
La questione della prescrizione così come le altre questioni pure sollevate da appellanti e dalla banca appellata vengono assorbite.
Quanto all'appello incidentale, il primo motivo – relativo alla non ammissibilità di una domanda di mero accertamento a fronte di un contratto di conto corrente ancora aperto – è infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità che riconosce ex art. 100 CPC l'interesse della parte correntista a vedere “fotografato” il rapporto dare/avere tra le parti.
Per il secondo e terzo motivo di appello incidentale – con l'eccezione di prescrizione riproposta sulla base anche della erronea affermazione di un affidamento – non può che rilevarsi il completo assorbimento alla luce della reiezione dell'appello principale.
Residua , a questo punto, la questione delle spese di primo grado, come devoluta da tutti gli appellanti.
Quanto alla società correntista, la soccombenza ha condotto il Tribunale – in modo del tutto condivisibile – ad applicare l'art. 91 CPC , non sussistendo alcun elemento serio che potesse condurre a diversa soluzione;
la compensazione, peraltro, è scelta discrezionale del giudice di merito.
Per le parti rinuncianti, poi, il Tribunale non ha fatto altro che applicare l'ultimo comma dell'art. 306 CPC, in assenza di diverso accordo tra le parti.
In ordine, invece, alle fasi riconosciute, le parti appellanti – che ne chiedono la riduzione – non tengono conto che la rinuncia è avvenuta dopo la costituzione della banca, sicchè si deve tener conto non solo della introduzione del giudizio, ma anche dell'impegno provocato per la prima comparizione così come per lo studio degli atti e dei documenti e, quindi, anche per il profilo istruttorio ex art. 183 CPC.
Infine, anche la fase di decisione è stata necessitata dalla pronuncia sulla spese, in assenza di diverso accordo tra le parti.
Di qui la reiezione anche di tale profilo di impugnazione principale. § 5 — Quanto all'appello incidentale , si osserva quanto segue.
§5.1 – Con il primo motivo si lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere ammissibile la domanda anche solo di accertamento in presenza di conto corrente ancora aperto.
Rileva la Corte come la questione sia ormai acclarata in sede di giurisprudenza di legittimità che riconosce, invece, l'interesse ad agire per l'accertamento dare/avere tra le parti pur senza possibilità di azione di restituzione.
§5.2 – Con il secondo motivo la banca si duole della “violazione degli artt. 1842, 2697, 2935 e 2946 c.c.” per aver il Tribunale affermato l'esistenza di un affidamento sul conto corrente.
La questione, invero, resta assorbita dal rigetto dell'appello principale.
§5.3 – con il terzo motivo la banca denuncia “violazione degli artt. 1827 – 2935 – 2946 c.c. e 112 c.p.c.” deducendo che il Tribunale avrebbe errato nel respingere l'eccezione già formulata con riguardo al diritto alla riclassificazione dei saldi del c/c ordinario n. 6152/77535398 ormai prescritto per il periodo anteriore al decennio.
Anche questo profilo resta assorbito dalla reiezione del gravame principale.
§6 – Quanto alle spese del grado, vista la reciproca soccombenza tra le parti, può disporsi la integrale compensazione.
Trattandosi di procedimenti di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza n. 1154/22 del tribunale di Latina, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2. Compensa le spese del grado;
3. Dichiara gli appellanti principali tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002
4. Dichiara l'appellante incidentale tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore