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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/08/2025, n. 2411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2411 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3550/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Specializzata in materia di Impresa nella persona dei magistrati:
Serena BACCOLINI Presidente rel. Alessandra ARCERI Consigliere Lorenzo ORSENIGO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3550/23 R.G. promossa in grado d'appello
da
(C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. ) Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliati presso l'indirizzo digitale dell'avv. Bernardino Pasanisi,
che li rappresenta e difende come da delega in Email_1 atti APPELLANTI contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA TABACCHI, N. 139, MODENA presso lo studio dell'avv. FRANCESCO PIGHI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 8005/2023 pubblicata in data 13/10/2023 del Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa A
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 13 per l'appellante «Voglia la Corte d'Appello adita: accogliere Parte_1
l'appello qui proposto e per l'effetto: In via istruttoria: Ammettere le richieste istruttorie respinte in primo grado ed in particolare ammettere la prova testimoniale sulla circostanza relativa allo stato di ricovero di in data 1.2.15 formulata Persona_1 con la comparsa di risposta, con la prima memoria 183 cpc e con la seconda memoria 183 cpc (qui riscritta al punto 51), con i testi indicati in primo grado;
Nel merito: In riforma integrale dell'impugnata sentenza rigettare la domanda proposta da
[...] contro i convenuti, qui appellanti con ogni provvedimento conseguenziale CP_1 necessario per la retrocessione degli effetti della pronuncia cautelare confermata in primo grado;
Condannare l'appellata soccombente alla rifusione delle spese di lite del doppio grado».
per : «In via preliminare di rito, sia dichiarata la nullità della Controparte_1 operata vocatio in ius per violazione del disposto dell'art.163 c.p.c. come richiamato dall'art.342 cpc e comunque la improcedibilità del appello così come proposto per violazione dell'art.342 cpc. Nel merito, in via principale, anche per i motivi meglio articolati in memoria difensiva sia dichiarato improcedibile, inammissibile e comunque respinto l'appello proposto da
e siccome infondato in fatto ed in diritto con conferma Parte_1 Parte_2 dell'appellata sentenza. Nel merito, in via subordinata, in caso di accoglimento di una o più doglianze degli appellanti e siano comunque confermate le statuizioni di cui Parte_1 Parte_2 ai capi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del dispositivo dell'appellata sentenza Tribunale di Milano n.8005/2023 del 13.10.2023 relativi alle non impugnate declaratorie sulla titolarità delle privative relative al marchio di cui alla domanda Controparte_1
n.302015000019297 depositata presso il 29.05.2015 da , al CP_2 Parte_1 marchio di cui alla domanda n.302015000019248 depositata presso Controparte_1
il 29.05.2015 da , al segno distintivo / marchio / denominazione CP_2 Parte_1
“B3”, al segno distintivo / marchio / denominazione “ , al segno Controparte_1 distintivo / marchio / denominazione , alla casella PEC Pt_2
“ ed al nome a dominio “b3international.it” sulle quali Email_2
l'appellante ha formulato espressa acquiescenza. Nel merito, in via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento di una o più doglianze degli appellanti e siano comunque confermate le Parte_1 Parte_2 statuizioni di cui ai capi 1, 2, 3, 5 e 6 del dispositivo dell'appellata sentenza Tribunale di Milano n. 8005/2023 del 13/10/2023 relativi alle non impugnate declaratorie sulla titolarità delle privative relative al marchio di cui alla domanda Controparte_1
n.302015000019297 depositata presso il 29.05.2015 da , al CP_2 Parte_1 marchio di cui alla domanda n.302015000019248 depositata presso Controparte_1
il 29.05.2015 da , al segno distintivo / marchio / denominazione CP_2 Parte_1
pagina 2 di 13 “B3”, al segno distintivo / marchio / denominazione , alla casella Controparte_1
PEC ed al nome a dominio “b3international.it” sulle quali Email_2
l'appellante ha formulato espressa acquiescenza. In ogni caso sia confermata la condanna degli appellanti alle spese di lite del primo grado di giudizio e condannati gli stessi alle spese del presente grado, oltre a imborso spese forfettario, CNPA ed IVA come per legge».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società conveniva in giudizio, avanti alla Sezione Specializzata in Parte_3 materia di Imprese A del Tribunale di Milano, e la società Parte_1 Parte_2 chiedendo:
- di dichiarare la nullità dei marchi di cui alle domande di registrazione depositate dal convenuto;
Parte_1 Con
- di inibire l'uso dei marchi “ , “ , e Pt_2 Controparte_3
“B3international;
- di disporre il trasferimento in capo all'attrice del nome a dominio e della casella PEC;
- di inibire ai convenuti l'uso dei segni distintivi oggetto di contestazione;
- di imporre a la variazione della propria denominazione sociale. Parte_2
La società attrice esponeva di essere un'impresa specializzata nella produzione e commercializzazione di cavi, costituita il 14/10/2014 tra i soci e amministratori e e deduceva che aveva ricoperto la CP_4 Persona_2 Parte_1 carica di amministratore, con potere di gestione disgiunto, al pari dei soci amministratori. Sosteneva la società attrice che a causa del compimento di gravi irregolarità (indebita appropriazione di denaro e altre utilità sociali), a era stato revocato Parte_1
l'incarico da parte dell'assemblea dei soci in data 9/2/2018. Allegava che a seguito di alcune verifiche, era emerso che aveva Parte_1 registrato in mala fede a proprio nome, anziché a nome della società come da incarico, i Con marchi , “ , “ e “ , pur Controparte_1 Controparte_3 Pt_2 conoscendone l'uso pregresso da parte della società attrice. lamentava, inoltre, che non solo aveva registrato in Parte_3 Parte_1 mala fede il dominio “b3international.it” ma anche costituito la società già Parte_2 nel 2017, offrendo al mercato gli stessi prodotti di ponendosi in Parte_3 concorrenza sleale con tale società e continuando ad usare impropriamente account 1 e erano già soci delle società e , costituite a Dubai CP_4 Persona_1 Controparte_5 CP_6 nel 2012, e della costituita nell'anno 2013 a Londra. CP_7 pagina 3 di 13 email aziendali anche dopo la revoca del suo incarico, in violazione dell'ordinanza emessa a riguardo dal Tribunale di Milano2.
Si costituivano in giudizio e la società Parte_1 Parte_2
I convenuti affermavano l'intenzione di concedere alla società attrice la titolarità del marchio B3, non avendo più interesse a utilizzarlo, e limitavano le proprie difese al marchio . Pt_2
In relazione a tale marchio i convenuti concludevano per il rigetto delle domande della società attrice, allegando che il progetto imprenditoriale di Controparte_1 prevedeva che avrebbe assunto la carica di amministratore e concesso Parte_1
l'uso dei segni distintivi "B3" e "Selsor" al di fuori del territorio nazionale. A sostegno della diversa ricostruzione della vicenda, hanno affermato:
- che i soci della erano sempre stati a conoscenza della circostanza Controparte_1 che aveva registrato a nome proprio i marchi e che solo dopo la rottura Parte_1 dei rapporti la circostanza era stata negata;
- che l'atto del 1/2/2015 prodotto, e relativo all'acquisto del marchio avvenuto CP_8 per cessione da parte della , era falso in quanto alla data della sottoscrizione CP_7
si trovava ricoverato, in stato di coma, presso l'ospedale di Beirut. Persona_1
Infine, i convenuti producevano decisioni rese dall'A.G. penale di Milano, in cui il e si erano costituiti parte civile (sentenza del Tribunale di Milano in data Per_1 CP_9
27/6/2019 e, in secondo grado, la sentenza n. 719/2022 della Corte di Appello di Milano sez. IV penale di conferma della condanna di , poiché ritenuto Parte_1 responsabile del reato di cui agli artt. 81 comma 2, 646 cp, 2634 cod. civ.). Sostenevano che nel primo grado di giudizio il Tribunale penale di Milano aveva accertato l'insussistenza della contraffazione del marchio “ a carico di Pt_2 T_
, non essendo stata raggiunta la prova né del pre uso né della titolarità del
[...] medesimo da parte di Parte_3
Il giudizio di merito era stato preceduto da una fase cautelare. La aveva avviato il giudizio cautelare con una domanda volta ad Controparte_1 ottenere l'inibitoria dei segni distintivi in contestazione. Il Giudice della cautela aveva accolto il ricorso di ed aveva emesso, Controparte_1 in danno dei resistenti, odierni appellanti, un provvedimento cautelare ex art 700 cpc inibendo loro l'uso del segno distintivo Controparte_1 Le statuizioni rese nella fase cautelare devono intendersi come assorbite nella sentenza impugnata, provvedimento oggetto di valutazione da parte della Corte.
La causa di merito veniva istruita anche tramite la prova orale. All'esito del giudizio, il Giudice di primo grado ha accolto la domanda e ha dichiarato la nullità della registrazione ex art. 19 CPI e, quindi, ex art. 25 comma 1 lett. b) medesimo Codice, del marchio “ ”, denominativo e figurativo, inibendone Parte_4
l'uso ai convenuti, così argomentando:
- preliminarmente, ha dato atto che i convenuti avevano contestato unicamente le domande formulate da controparte in relazione al marchio “ ; Pt_2
- quanto al segno “Selsor”, ha accolto le domande della società attrice, accertando che «non esiste in atti alcuna evidenza circa la conclusione del contestato accordo predetto, neppure sul piano testimoniale» e che la circostanza relativa all'impedimento del non aveva trovato riscontro nelle prove testimoniali richieste dalla stessa parte Per_1 interessata, poiché i testimoni non erano stati in grado di precisare il grado di gravità dello stato di salute del all'atto della sottoscrizione del contratto;
Per_1
- ha affermato che «in considerazione del fatto che la scrittura prodotta in sé non è contestata, è stata preceduta pacificamente da una licenza sull'uso del marchio che ne è oggetto in favore della cessionaria, deve concludersi per la veridicità del contenuto del documento e per la sua efficacia quale atto traslativo in favore della Controparte_1 della privativa industriale contestata»;
- ha accertato la mala fede del convenuto in sede di registrazione dei Parte_1 segni, poiché «all'atto della registrazione a suo nome ricopriva la qualità di amministratore della munito di potere disgiunto avente ad oggetto Controparte_1
l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, assunto a far data dalla sua costituzione il 14.10.2014 sino al 09.02.2018, data della revoca»;
e con un unico atto difensivo, hanno interposto appello Parte_1 Parte_2 avverso il capo della sentenza che ha accolto la domanda di volta ad Parte_3 accertare che il primo aveva registrato in mala fede i marchi “Selsor Cable Tecnology”. In tesi, un più completo esame delle risultanze processuali avrebbe consentito al Giudice di primo grado di affermare che la società non poteva essere Controparte_1 considerata titolare di un diritto di privativa sul marchio che non si era mai resa Pt_2 cessionaria di tale marchio (da parte di ) e che il contratto di cessione esibito CP_7 in giudizio datato 1/2/2015 era frutto di un falso. Gli appellanti, per quello che in questa sede ancora interessa, hanno contestato sia il rigetto di alcune istanze istruttorie, reso con ordinanza depositata il 29/3/22, sia la pagina 5 di 13 valutazione di quanto emerso nel corso della testimonianza di rinviando a Tes_1 quanto riportato nel verbale di udienza3. In sintesi, il Giudice di primo grado avrebbe errato due volte: una prima volta, negando l'ammissione della prova richiesta (avente ad oggetto la circostanza che Persona_1 il 1/2/15 era ricoverato presso l'American University Hospital di Beirut, in stato di coma e impossibilitato, quindi, ad apporre la sottoscrizione) e, una seconda volta, supponendo “un dato processuale diverso da quello reale ed ha così ritenuto (contro l'evidenza) che detta prova benché ammessa, non avrebbe dato alcun risultato in fase di assunzione”. Gli appellanti:
- hanno insistito sull'ammissione della prova testimoniale relativa alla seguente circostanza: “se è vero che alla data dell'apparente sottoscrizione (1.2.2015) il sig.
era ricoverato per emorragia Cerebrale e coma all'ospedale Americana Persona_1 di Beirut AUH American University Hospital of Beirut, in stato assolutamente incompatibile con la possibilità di apporre la firma”, concludendo che, comunque, anche a voler prescindere da tale prova orale la valutazione complessiva degli indizi emersi non avrebbe potuto portare alla decisione impugnata, atteso che “in quattro anni di titolarità del marchio (stando alla deduzione della ricorrente che si afferma cessionaria dal 1.2.15) non vi sia la prova di un solo rapporto commerciale relativo a prodotti a marchio né di una ragione specifica per la quale era programmata Pt_2 per il futuro l'utilizzazione del diritto …”;
- hanno contestato la lettura data delle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 25/5/2023 dei testi e circa la loro presenza alle Tes_1 Testimone_2 conversazioni intervenute fra le parti “nelle quali si raggiungevano i punti d'intesa sul patto di collaborazione poi sfociato nella gestione della e nella nomina Controparte_1 dell come amministratore”, dichiarazioni che, in tesi, costituivano prova del T_ dedotto “accordo imprenditoriale tra l ed i soci della in base al T_ Controparte_1 quale il primo avrebbe registrato a proprio nome il marchio e ne avrebbe Pt_2 concesso l'uso alla società per il solo mercato estero mantenendone anche il diritto d'uso nel mercato interno”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio, concludendo Controparte_1 per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata. Preliminarmente la società appellata ha evidenziato che, nonostante la forma utilizzata nella premessa delle conclusioni rassegnate dagli appellanti, l'appello non ha investito 3 Nel verbale è riportato: ““L'avvocato di parte convenuta chiede che venga verbalizzato che il teste, spontaneamente, ha fatto riferimento ad un periodo in cui sarebbe stato in come e chiede che vengano chieste al teste specificazioni Per_1 riguardo alla collocazione temporale e geografica di questo periodo. Parte attrice si oppone alla richiesta di chiarimenti, essendo il capitolo di prova relativo a tale circostanza stato dichiarato non ammissibile dal Tribunale. Il Giudice, trattandosi di circostanza oggetto di capitoli di prova non ammesso non procede alla richiesta di chiarimenti”. pagina 6 di 13 le statuizioni relative alla dichiarata titolarità in capo all'appellata e Controparte_1 della correlativa nullità della registrazione in capo ad delle privative Parte_1 relative al marchio “ di cui alla domanda n.302015000019297 Controparte_1 depositata presso il 29.05.2015 da , al marchio CP_2 Parte_1 Controparte_1 di cui alla domanda n.302015000019248 depositata presso il 29.05.2015 da CP_2
, al segno distintivo / marchio / denominazione “B3”, al segno distintivo / Parte_1 marchio / denominazione “ , alla casella PEC “ Controparte_1 Email_2 ed al nome a dominio “b3international.it”. La società appellata ha concluso che si era formato il giudicato sulle statuizioni di cui ai capi 1, 2, 3, 5 e 6 del dispositivo della sentenza del Tribunale di Milano impugnata. Nel merito, parte appellata ha concluso per la conferma della sentenza di primo grado per quanto attiene alle statuizioni dei capi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del dispositivo della sentenza di primo grado sul marchio “ (domande UIBM Controparte_3
302015000019500 e 302015000020373 presentate da ) e più in generale Parte_1 sui segni distintivi / marchi / denominazione “ ” e “ ”. Pt_2 Pt_2 Controparte_3
Ha affermato l'infondatezza dei motivi di appello, ribadendo che gli attuali appellanti non solo non erano riusciti a dimostrare di avere avuto lecito utilizzo dei marchi per autorizzazione della società ma che neppure avevano avuto la Controparte_1 legittima titolarità e pre uso prima che ne facesse legittimo utilizzo. Controparte_1
La causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 352 cpc. Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusivi, la causa è stata discussa e decisa nell'odierna Camera di Consiglio dalla Corte nella composizione in epigrafe indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente osserva che il contenzioso che residua in appello, come indicato dall'appellata, è delimitato al segno 'Selsor', non avendo l'appellante impugnato la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha accolto le domande Con di volte a dichiarare la nullità dei marchi predetti “ , Controparte_1
[...] nonché sul nome a dominio B3International.it e sulla pec CP_1 Email_3
, di cui alle statuizioni riportate ai capi 1, 2, 3, 5 e 6 del dispositivo della
[...] sentenza impugnata. L'ambito dell'appello è, dunque, circoscritto al segno distintivo CP_3
( domande UIBM 302015000019500 E 302015000020373 presentate da
[...]
), al marchio “ e alla denominazione Parte_1 Pt_2 Parte_2
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 cpc, deve essere disattesa.
pagina 7 di 13 Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, alla quale questa Corte intende aderire, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”4. La nuova formulazione dell'art. 342 cpc, introdotta con il d.lgs. n. 149/2022 e applicabile ratione temporis all'appello in esame, non ha apportato una significativa novità dei principi giurisprudenziali richiamati in ordine alla specificità dei motivi d'appello. Dalla lettura della disposizione si evince che l'obiettivo della previsione è sempre quello di porre sia il Giudice, sia la parte appellata, in grado di conoscere compiutamente le critiche mosse alla sentenza. Ebbene, nell'atto di appello proposto da e dalla società sono Parte_1 Parte_2 state individuate le statuizioni contestate della sentenza impugnata e sono state esposte le argomentazioni difensive a contrasto delle valutazioni del Giudice di primo grado.
L'esame dei motivi di merito non consentono di accogliere il gravame, per le ragioni che seguono.
Gli appellanti hanno censurato la decisione del Tribunale di Milano nella parte in cui ha accertato la registrazione in mala fede da parte di del marchio “Selsor Parte_1
Cable Tecnology”. In tesi, il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente negato l'ammissione della prova orale (volta a dimostrare che non aveva potuto sottoscrivere la Persona_1 cessione di cui la scrittura del 1/2/2015 per gravi motivi di salute) per poi rigettare, in termini contraddittori, la tesi difensiva per mancato raggiungimento della prova stessa. Hanno sostenuto, altresì, che una corretta valutazione dei documenti avrebbe portato al rigetto della domanda di il Tribunale di Milano aveva errato a non Parte_3 ritenere provato l'accordo imprenditoriale intervenuto tra ed i soci della Parte_1 ed a non dare rilievo alle dichiarazioni dei testi e Controparte_1 Tes_1 Tes_2 4 Cass. civ. sez. II ord. n. 7675/2019; Cass. civ. ss.uu. n. 27199/2017. pagina 8 di 13 escussi all'udienza del 25/5/23, e che deponevano per raggiunti accordi tra le T_ parti sul patto di collaborazione.
Il pur complesso motivo è, a giudizio della Corte, infondato.
Dalla documentazione prodotta in atti, è emerso che è stata Controparte_1 dapprima licenziataria del marchio Selsor Cable Technology e, successivamente, cessionaria del marchio6, in quanto ha sottoscritto con la società, allora titolare “ CP_7
”, una scrittura privata con cui è stata perfezionata la cessione della privativa
[...] industriale sul segno. La oggi cessata, era registrata a Londra (UK) e della stessa erano soci ed CP_7 amministratori e . CP_4 Persona_1
La documentazione prodotta da nel rispetto del contraddittorio e Controparte_1 non contestata adeguatamente dagli appellanti ( doc. n. 6; doc. n. 31, 32 e 33), ha consentito di accertare il pre uso e la spendita da parte dell'appellata dei segni distintivi
“ e ”. Pt_2 Controparte_3
L'atto di cessione del marchio è stata prodotta da con l'atto di Controparte_1 citazione in primo grado e, dunque, tempestivamente. Successivamente, con memoria ex art. 183 cpc n. 2 depositata in data 27/1/2021,
[...] ha depositato un affidavit, reso in data 25/11/2020, in cui si legge: «Il Controparte_1 sottoscritto, , (…), comparso personalmente innanzi al sottoscritto Persona_1 notaio e sotto solenne giuramento dichiara di confermare il contenuto e la sottoscrizione del contratto di cessione convenzionalmente datato 01/02/2015 tra CP_7
(…) e (…) per il trasferimento da a
[...] Controparte_1 CP_7 [...] del marchio registrato presso l'Ufficio CP_1 Controparte_3
Brevetti del Regno Unito in data 06/12/13 al n. UK00003018922 delle classi 6,8,9,207». Con tale dichiarazione, resa avanti ad un pubblico ufficiale, ha Persona_1 espressamente riconosciuto di aver sottoscritto il contratto di cessione, dichiarando di «confermarne il contenuto». La veridicità della scrittura privata è stata, dunque, provata da con Controparte_1 tale produzione8 ed a riguardo gli appellanti non hanno fornito convincenti elementi di ulteriore valutazione. Se è vero che nel nostro ordinamento non esiste un istituto modellato sulla falsariga dell'affidavit previsto dagli ordinamenti di common law, è tuttavia pacifico che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi che, in concomitanza con altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia, possono fornire utili elementi di convincimento9.
Tali premesse consentono alla Corte di escludere la necessità di riaprire la fase istruttoria in ordine allo stato di salute di , indicato dagli appellanti (stato Persona_3 di coma) come ostativo alla sottoscrizione dell'atto e, a contrario, descritto solo genericamente dal teste (identificato come . Testimone_3 Tes_1
Il teste ha dichiarato: “Ho conosciuto nel 2000 e siamo diventati amici. Quando T_ tornavamo dall'estero ci incontravamo tutti a Tripoli e facevamo incontri familiari, pranzi cene, matrimoni o feste, si incontrava tutta la famiglia ed è in queste occasioni che ha conosciuto mio cugino, ., Sono stato io il tramite, è mio T_ Per_1 Per_1 cugino materno, mia madre e sua madre sono sorelle, dal 2011 al 2014 cercava Per_1 di avere un rapporto lavorativo con . Io sono stato il testimone dello sviluppo del T_ loro rapporto. Ci incontravamo in Libano d'estate. Abbiamo iniziato a incontrarci nel 2011, e da quell'anno ogni estate ci siamo visti. poi il 31.7.2014 c'è stato il matrimonio di mia sorella e ci siamo incontrati tutti, per l'ultima. Io vivevo in Arabia Saudita,
in Italia e a Dubai. Ci incontravamo perciò d'estate durante le Per_4 Per_1 vacanze. Non so essere più preciso circa il numero di volte e le occasioni in cui ci siamo visti, ripeto che si trattava di feste e matrimoni. Questa tradizione di vedersi d'estate è durata dal 2011 al 2014. Dopo il 2014 non ci siamo più incontrati tutti e tre. ha Per_1 avuto problemi di salute che non gli hanno consentito di spostarsi. Da tre anni vive in Canada, dal 2018 al 2020 è stato ancora a Dubai, .Nel 2014 non era stato bene, è stato in Libano per il primo semestre del 2015 per farsi curare, poi è andato in Germania per i successivi 6,7 mesi. Alle richieste del Giudice circa l'arco temporale che manca tra il 2016 e il 2018 dico
che in realtà è tornato a Dubai dopo la Germania. Per_1
Sono cresciuto in Arabia Saudita, sono tornato in Libano per l'università dal 2002 al 2008, poi sono tornato in Arabia Saudita. Nel 2018 sono tornato definitivamente in Libano” (verbale di udienza del 25/5/2023). Il teste ha fatto riferimento ad un generico stato di malattia del Bassem e correttamente il Giudice di primo grado, in ossequio al provvedimento di ammissione parziale delle istanze istruttorie, non ha dato ingresso ai richiesti chiarimenti.
Del resto, una valutazione complessiva del quadro probatorio acquisito dal Tribunale di Milano, come meglio nella motivazione che segue precisato, non chiede di riesaminare il provvedimento ex art. 244 cpc reso dal Tribunale di Milano e non consente di accogliere la ricostruzione offerta dagli appellanti. 9 cfr. Cass. sez. I civ. n. 17392/2015. pagina 10 di 13 Analoghe considerazioni valgono in relazione all'asserito accordo imprenditoriale tra ed i soci della che, secondo gli appellanti, sarebbe stato Parte_1 Controparte_1 provato dal teste . Testimone_2
All'udienza del 25/5/2023, invero, il teste di solo ha dichiarato Tes_4 Parte_1
«non ero presente alla stipula dell'accordo, non c'era motivo per cui lo fossi». Alla stessa udienza, il teste ha dichiarato «non lavoravo con loro, non so Testimone_3 essere specifico nei dettagli. Non so perciò dire quando sia iniziata l'attività in Italia. Io posso solo riferire sulle cose dettemi da loro. L'esistenza dell'accordo me lo ha confermato il il 31.7.2014. Non ero presente alla stipula dello stesso, ma come Per_1 ho detto, sono stato presente ad alcuni loro discorsi». I testi ora menzionati e non hanno fornito elementi utili per accertare il Tes_5 contenuto degli allegati accordi tra gli amministratori di e Controparte_1 T_
e neppure hanno fornito dichiarazioni significative circa la loro partecipazione
[...] ad incontri tra le parti, ove si sia discusso del segno distintivo “ CP_3
.
[...]
Alla luce di tali risultanze processuali, appare pienamente condivisibile il ragionamento logico del Tribunale di Milano, con cui ha osservato che «non esiste in atti alcuna evidenza circa la conclusione del contestato accordo predetto, neppure sul piano testimoniale».
Gli appellanti hanno contestato, altresì, che il Tribunale di Milano ha errato nel non tener conto dell'efficacia di giudicato dell'accertamento penale che ha escluso la contraffazione del marchio da parte dell'imputato . Pt_2 Parte_1
In tesi, la sentenza penale del Tribunale di Milano (procedimento n. 14694/2018 RGNR) ha escluso la responsabilità di , ritenendo insussistente il pre uso o la Parte_1 titolarità del marchio in capo alla società la decisione Pt_2 Controparte_1 varrebbe come prova atipica e le ragioni che hanno indotto il giudice penale ad escludere la contraffazione avrebbero dovuto indurre il Tribunale di Milano Sezione specializzata in materia di Impresa A al rigetto della domanda formulata da Parte_3
Anche tale motivo è infondato. La condotta materiale, con valenza penale, accertata ai sensi degli artt. 81 comma 2, 646 cp e 2634 cod. civ. in capo a è estranea all'ambito del presente Parte_1 contenzioso. Con riguardo alle ulteriori condotte, sottoposte al vaglio del giudice penale, si osserva che la sentenza assolutoria non produce effetti nel giudizio civile, dovendo trovare applicazione il principio di diritto secondo cui: «ai sensi dell'art. 652 c.p.p. (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 c.p.p. (nell'ambito di altri giudizi civili), il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata pagina 11 di 13 dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2»10. Nello specifico, la sentenza del Tribunale penale di Milano ha affermato che «l'utilizzo del marchio nella denominazione sociale della società dell'imputato potrebbe Pt_2 integrare una condotta di contraffazione, a fronte della prova che il marchio Pt_2 fosse effettivamente riconducibile a ' Tale prova, tuttavia, è Controparte_1 carente, perché entrambe le persone offese nelle rispettive querele non hanno fornito elementi per affermare che vi fosse un uso consolidato del marchio da parte di Pt_2
né si può ritenere comprovato che tale società fosse titolare di un Controparte_1 diritto formale di marchio». Il passaggio motivazionale, ad una corretta lettura, evidenzia esclusivamente che la difesa delle parti civili, in quel giudizio, non ha fornito gli elementi probatori necessari. Non consente, tuttavia, di superare quanto affermato nella sentenza, in questa sede impugnata, circa il deposito in malafede del marchio da parte di , Parte_1 pacificamente a conoscenza, per la carica rivestita, dell'uso che la società appellata ne stava facendo.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Di qui la condanna, in solido, degli appellanti al pagamento delle spese di lite del grado, che vengono liquidate come da dispositivo, considerato lo scaglione del DM n. 147/2022 dato dal valore della controversia (valore indeterminabile complessità media), con applicazione dei parametri medi, considerate le questioni di diritto affrontate e l'attività di difesa assicurata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di avverso la sentenza n. 8005/23 del Tribunale di Milano, Controparte_1
Sezione Specializzata in Materia di Impresa A, pubblicata in data 13/10/2023, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da e e, per l'effetto, conferma la Parte_1 Parte_2 sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore della società appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 8.470,00 per compensi oltre 10 Cassazione civile, 15/05/2018, n. 11791; Cassazione civile, 30/08/2004, n. 17401. pagina 12 di 13 al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 l. n. 228/2012.
Così deciso in Milano il 5/02/2025.
Il Presidente estensore
Serena Baccolini
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In data 26/6/2019, il Tribunale di Milano aveva ordinato:
1. l'inibitoria con riferimento alle condotte di produzione, commercializzazione e pubblicizzazione, nonché di uso in qualsivoglia contesto della casella di posta elettronica, della pec, nonché il trasferimento di quest'ultima a favore della ricorrente;
l'inibitoria dell'uso dei marchi “B3”, “B3international”, C
“ e “Selsor Technologies”;
2. l'inibitoria nei confronti della società “ di usare il segno “ nella Pt_2 Pt_2 Pt_2 propria denominazione sociale e tale ordine era stato confermato in sede di reclamo. pagina 4 di 13 5 Doc. n. 4, giudizio primo grado;
Controparte_1 6 Doc. n. 8, giudizio primo grado;
Controparte_1 7 doc. 29.02 fasc. fascicolo primo grado;
Controparte_1 8 doc. n. 19 e 42. pagina 9 di 13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Specializzata in materia di Impresa nella persona dei magistrati:
Serena BACCOLINI Presidente rel. Alessandra ARCERI Consigliere Lorenzo ORSENIGO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3550/23 R.G. promossa in grado d'appello
da
(C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. ) Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliati presso l'indirizzo digitale dell'avv. Bernardino Pasanisi,
che li rappresenta e difende come da delega in Email_1 atti APPELLANTI contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA TABACCHI, N. 139, MODENA presso lo studio dell'avv. FRANCESCO PIGHI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 8005/2023 pubblicata in data 13/10/2023 del Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa A
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 13 per l'appellante «Voglia la Corte d'Appello adita: accogliere Parte_1
l'appello qui proposto e per l'effetto: In via istruttoria: Ammettere le richieste istruttorie respinte in primo grado ed in particolare ammettere la prova testimoniale sulla circostanza relativa allo stato di ricovero di in data 1.2.15 formulata Persona_1 con la comparsa di risposta, con la prima memoria 183 cpc e con la seconda memoria 183 cpc (qui riscritta al punto 51), con i testi indicati in primo grado;
Nel merito: In riforma integrale dell'impugnata sentenza rigettare la domanda proposta da
[...] contro i convenuti, qui appellanti con ogni provvedimento conseguenziale CP_1 necessario per la retrocessione degli effetti della pronuncia cautelare confermata in primo grado;
Condannare l'appellata soccombente alla rifusione delle spese di lite del doppio grado».
per : «In via preliminare di rito, sia dichiarata la nullità della Controparte_1 operata vocatio in ius per violazione del disposto dell'art.163 c.p.c. come richiamato dall'art.342 cpc e comunque la improcedibilità del appello così come proposto per violazione dell'art.342 cpc. Nel merito, in via principale, anche per i motivi meglio articolati in memoria difensiva sia dichiarato improcedibile, inammissibile e comunque respinto l'appello proposto da
e siccome infondato in fatto ed in diritto con conferma Parte_1 Parte_2 dell'appellata sentenza. Nel merito, in via subordinata, in caso di accoglimento di una o più doglianze degli appellanti e siano comunque confermate le statuizioni di cui Parte_1 Parte_2 ai capi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del dispositivo dell'appellata sentenza Tribunale di Milano n.8005/2023 del 13.10.2023 relativi alle non impugnate declaratorie sulla titolarità delle privative relative al marchio di cui alla domanda Controparte_1
n.302015000019297 depositata presso il 29.05.2015 da , al CP_2 Parte_1 marchio di cui alla domanda n.302015000019248 depositata presso Controparte_1
il 29.05.2015 da , al segno distintivo / marchio / denominazione CP_2 Parte_1
“B3”, al segno distintivo / marchio / denominazione “ , al segno Controparte_1 distintivo / marchio / denominazione , alla casella PEC Pt_2
“ ed al nome a dominio “b3international.it” sulle quali Email_2
l'appellante ha formulato espressa acquiescenza. Nel merito, in via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento di una o più doglianze degli appellanti e siano comunque confermate le Parte_1 Parte_2 statuizioni di cui ai capi 1, 2, 3, 5 e 6 del dispositivo dell'appellata sentenza Tribunale di Milano n. 8005/2023 del 13/10/2023 relativi alle non impugnate declaratorie sulla titolarità delle privative relative al marchio di cui alla domanda Controparte_1
n.302015000019297 depositata presso il 29.05.2015 da , al CP_2 Parte_1 marchio di cui alla domanda n.302015000019248 depositata presso Controparte_1
il 29.05.2015 da , al segno distintivo / marchio / denominazione CP_2 Parte_1
pagina 2 di 13 “B3”, al segno distintivo / marchio / denominazione , alla casella Controparte_1
PEC ed al nome a dominio “b3international.it” sulle quali Email_2
l'appellante ha formulato espressa acquiescenza. In ogni caso sia confermata la condanna degli appellanti alle spese di lite del primo grado di giudizio e condannati gli stessi alle spese del presente grado, oltre a imborso spese forfettario, CNPA ed IVA come per legge».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società conveniva in giudizio, avanti alla Sezione Specializzata in Parte_3 materia di Imprese A del Tribunale di Milano, e la società Parte_1 Parte_2 chiedendo:
- di dichiarare la nullità dei marchi di cui alle domande di registrazione depositate dal convenuto;
Parte_1 Con
- di inibire l'uso dei marchi “ , “ , e Pt_2 Controparte_3
“B3international;
- di disporre il trasferimento in capo all'attrice del nome a dominio e della casella PEC;
- di inibire ai convenuti l'uso dei segni distintivi oggetto di contestazione;
- di imporre a la variazione della propria denominazione sociale. Parte_2
La società attrice esponeva di essere un'impresa specializzata nella produzione e commercializzazione di cavi, costituita il 14/10/2014 tra i soci e amministratori e e deduceva che aveva ricoperto la CP_4 Persona_2 Parte_1 carica di amministratore, con potere di gestione disgiunto, al pari dei soci amministratori. Sosteneva la società attrice che a causa del compimento di gravi irregolarità (indebita appropriazione di denaro e altre utilità sociali), a era stato revocato Parte_1
l'incarico da parte dell'assemblea dei soci in data 9/2/2018. Allegava che a seguito di alcune verifiche, era emerso che aveva Parte_1 registrato in mala fede a proprio nome, anziché a nome della società come da incarico, i Con marchi , “ , “ e “ , pur Controparte_1 Controparte_3 Pt_2 conoscendone l'uso pregresso da parte della società attrice. lamentava, inoltre, che non solo aveva registrato in Parte_3 Parte_1 mala fede il dominio “b3international.it” ma anche costituito la società già Parte_2 nel 2017, offrendo al mercato gli stessi prodotti di ponendosi in Parte_3 concorrenza sleale con tale società e continuando ad usare impropriamente account 1 e erano già soci delle società e , costituite a Dubai CP_4 Persona_1 Controparte_5 CP_6 nel 2012, e della costituita nell'anno 2013 a Londra. CP_7 pagina 3 di 13 email aziendali anche dopo la revoca del suo incarico, in violazione dell'ordinanza emessa a riguardo dal Tribunale di Milano2.
Si costituivano in giudizio e la società Parte_1 Parte_2
I convenuti affermavano l'intenzione di concedere alla società attrice la titolarità del marchio B3, non avendo più interesse a utilizzarlo, e limitavano le proprie difese al marchio . Pt_2
In relazione a tale marchio i convenuti concludevano per il rigetto delle domande della società attrice, allegando che il progetto imprenditoriale di Controparte_1 prevedeva che avrebbe assunto la carica di amministratore e concesso Parte_1
l'uso dei segni distintivi "B3" e "Selsor" al di fuori del territorio nazionale. A sostegno della diversa ricostruzione della vicenda, hanno affermato:
- che i soci della erano sempre stati a conoscenza della circostanza Controparte_1 che aveva registrato a nome proprio i marchi e che solo dopo la rottura Parte_1 dei rapporti la circostanza era stata negata;
- che l'atto del 1/2/2015 prodotto, e relativo all'acquisto del marchio avvenuto CP_8 per cessione da parte della , era falso in quanto alla data della sottoscrizione CP_7
si trovava ricoverato, in stato di coma, presso l'ospedale di Beirut. Persona_1
Infine, i convenuti producevano decisioni rese dall'A.G. penale di Milano, in cui il e si erano costituiti parte civile (sentenza del Tribunale di Milano in data Per_1 CP_9
27/6/2019 e, in secondo grado, la sentenza n. 719/2022 della Corte di Appello di Milano sez. IV penale di conferma della condanna di , poiché ritenuto Parte_1 responsabile del reato di cui agli artt. 81 comma 2, 646 cp, 2634 cod. civ.). Sostenevano che nel primo grado di giudizio il Tribunale penale di Milano aveva accertato l'insussistenza della contraffazione del marchio “ a carico di Pt_2 T_
, non essendo stata raggiunta la prova né del pre uso né della titolarità del
[...] medesimo da parte di Parte_3
Il giudizio di merito era stato preceduto da una fase cautelare. La aveva avviato il giudizio cautelare con una domanda volta ad Controparte_1 ottenere l'inibitoria dei segni distintivi in contestazione. Il Giudice della cautela aveva accolto il ricorso di ed aveva emesso, Controparte_1 in danno dei resistenti, odierni appellanti, un provvedimento cautelare ex art 700 cpc inibendo loro l'uso del segno distintivo Controparte_1 Le statuizioni rese nella fase cautelare devono intendersi come assorbite nella sentenza impugnata, provvedimento oggetto di valutazione da parte della Corte.
La causa di merito veniva istruita anche tramite la prova orale. All'esito del giudizio, il Giudice di primo grado ha accolto la domanda e ha dichiarato la nullità della registrazione ex art. 19 CPI e, quindi, ex art. 25 comma 1 lett. b) medesimo Codice, del marchio “ ”, denominativo e figurativo, inibendone Parte_4
l'uso ai convenuti, così argomentando:
- preliminarmente, ha dato atto che i convenuti avevano contestato unicamente le domande formulate da controparte in relazione al marchio “ ; Pt_2
- quanto al segno “Selsor”, ha accolto le domande della società attrice, accertando che «non esiste in atti alcuna evidenza circa la conclusione del contestato accordo predetto, neppure sul piano testimoniale» e che la circostanza relativa all'impedimento del non aveva trovato riscontro nelle prove testimoniali richieste dalla stessa parte Per_1 interessata, poiché i testimoni non erano stati in grado di precisare il grado di gravità dello stato di salute del all'atto della sottoscrizione del contratto;
Per_1
- ha affermato che «in considerazione del fatto che la scrittura prodotta in sé non è contestata, è stata preceduta pacificamente da una licenza sull'uso del marchio che ne è oggetto in favore della cessionaria, deve concludersi per la veridicità del contenuto del documento e per la sua efficacia quale atto traslativo in favore della Controparte_1 della privativa industriale contestata»;
- ha accertato la mala fede del convenuto in sede di registrazione dei Parte_1 segni, poiché «all'atto della registrazione a suo nome ricopriva la qualità di amministratore della munito di potere disgiunto avente ad oggetto Controparte_1
l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, assunto a far data dalla sua costituzione il 14.10.2014 sino al 09.02.2018, data della revoca»;
e con un unico atto difensivo, hanno interposto appello Parte_1 Parte_2 avverso il capo della sentenza che ha accolto la domanda di volta ad Parte_3 accertare che il primo aveva registrato in mala fede i marchi “Selsor Cable Tecnology”. In tesi, un più completo esame delle risultanze processuali avrebbe consentito al Giudice di primo grado di affermare che la società non poteva essere Controparte_1 considerata titolare di un diritto di privativa sul marchio che non si era mai resa Pt_2 cessionaria di tale marchio (da parte di ) e che il contratto di cessione esibito CP_7 in giudizio datato 1/2/2015 era frutto di un falso. Gli appellanti, per quello che in questa sede ancora interessa, hanno contestato sia il rigetto di alcune istanze istruttorie, reso con ordinanza depositata il 29/3/22, sia la pagina 5 di 13 valutazione di quanto emerso nel corso della testimonianza di rinviando a Tes_1 quanto riportato nel verbale di udienza3. In sintesi, il Giudice di primo grado avrebbe errato due volte: una prima volta, negando l'ammissione della prova richiesta (avente ad oggetto la circostanza che Persona_1 il 1/2/15 era ricoverato presso l'American University Hospital di Beirut, in stato di coma e impossibilitato, quindi, ad apporre la sottoscrizione) e, una seconda volta, supponendo “un dato processuale diverso da quello reale ed ha così ritenuto (contro l'evidenza) che detta prova benché ammessa, non avrebbe dato alcun risultato in fase di assunzione”. Gli appellanti:
- hanno insistito sull'ammissione della prova testimoniale relativa alla seguente circostanza: “se è vero che alla data dell'apparente sottoscrizione (1.2.2015) il sig.
era ricoverato per emorragia Cerebrale e coma all'ospedale Americana Persona_1 di Beirut AUH American University Hospital of Beirut, in stato assolutamente incompatibile con la possibilità di apporre la firma”, concludendo che, comunque, anche a voler prescindere da tale prova orale la valutazione complessiva degli indizi emersi non avrebbe potuto portare alla decisione impugnata, atteso che “in quattro anni di titolarità del marchio (stando alla deduzione della ricorrente che si afferma cessionaria dal 1.2.15) non vi sia la prova di un solo rapporto commerciale relativo a prodotti a marchio né di una ragione specifica per la quale era programmata Pt_2 per il futuro l'utilizzazione del diritto …”;
- hanno contestato la lettura data delle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 25/5/2023 dei testi e circa la loro presenza alle Tes_1 Testimone_2 conversazioni intervenute fra le parti “nelle quali si raggiungevano i punti d'intesa sul patto di collaborazione poi sfociato nella gestione della e nella nomina Controparte_1 dell come amministratore”, dichiarazioni che, in tesi, costituivano prova del T_ dedotto “accordo imprenditoriale tra l ed i soci della in base al T_ Controparte_1 quale il primo avrebbe registrato a proprio nome il marchio e ne avrebbe Pt_2 concesso l'uso alla società per il solo mercato estero mantenendone anche il diritto d'uso nel mercato interno”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio, concludendo Controparte_1 per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata. Preliminarmente la società appellata ha evidenziato che, nonostante la forma utilizzata nella premessa delle conclusioni rassegnate dagli appellanti, l'appello non ha investito 3 Nel verbale è riportato: ““L'avvocato di parte convenuta chiede che venga verbalizzato che il teste, spontaneamente, ha fatto riferimento ad un periodo in cui sarebbe stato in come e chiede che vengano chieste al teste specificazioni Per_1 riguardo alla collocazione temporale e geografica di questo periodo. Parte attrice si oppone alla richiesta di chiarimenti, essendo il capitolo di prova relativo a tale circostanza stato dichiarato non ammissibile dal Tribunale. Il Giudice, trattandosi di circostanza oggetto di capitoli di prova non ammesso non procede alla richiesta di chiarimenti”. pagina 6 di 13 le statuizioni relative alla dichiarata titolarità in capo all'appellata e Controparte_1 della correlativa nullità della registrazione in capo ad delle privative Parte_1 relative al marchio “ di cui alla domanda n.302015000019297 Controparte_1 depositata presso il 29.05.2015 da , al marchio CP_2 Parte_1 Controparte_1 di cui alla domanda n.302015000019248 depositata presso il 29.05.2015 da CP_2
, al segno distintivo / marchio / denominazione “B3”, al segno distintivo / Parte_1 marchio / denominazione “ , alla casella PEC “ Controparte_1 Email_2 ed al nome a dominio “b3international.it”. La società appellata ha concluso che si era formato il giudicato sulle statuizioni di cui ai capi 1, 2, 3, 5 e 6 del dispositivo della sentenza del Tribunale di Milano impugnata. Nel merito, parte appellata ha concluso per la conferma della sentenza di primo grado per quanto attiene alle statuizioni dei capi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del dispositivo della sentenza di primo grado sul marchio “ (domande UIBM Controparte_3
302015000019500 e 302015000020373 presentate da ) e più in generale Parte_1 sui segni distintivi / marchi / denominazione “ ” e “ ”. Pt_2 Pt_2 Controparte_3
Ha affermato l'infondatezza dei motivi di appello, ribadendo che gli attuali appellanti non solo non erano riusciti a dimostrare di avere avuto lecito utilizzo dei marchi per autorizzazione della società ma che neppure avevano avuto la Controparte_1 legittima titolarità e pre uso prima che ne facesse legittimo utilizzo. Controparte_1
La causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 352 cpc. Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusivi, la causa è stata discussa e decisa nell'odierna Camera di Consiglio dalla Corte nella composizione in epigrafe indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente osserva che il contenzioso che residua in appello, come indicato dall'appellata, è delimitato al segno 'Selsor', non avendo l'appellante impugnato la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha accolto le domande Con di volte a dichiarare la nullità dei marchi predetti “ , Controparte_1
[...] nonché sul nome a dominio B3International.it e sulla pec CP_1 Email_3
, di cui alle statuizioni riportate ai capi 1, 2, 3, 5 e 6 del dispositivo della
[...] sentenza impugnata. L'ambito dell'appello è, dunque, circoscritto al segno distintivo CP_3
( domande UIBM 302015000019500 E 302015000020373 presentate da
[...]
), al marchio “ e alla denominazione Parte_1 Pt_2 Parte_2
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 cpc, deve essere disattesa.
pagina 7 di 13 Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, alla quale questa Corte intende aderire, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”4. La nuova formulazione dell'art. 342 cpc, introdotta con il d.lgs. n. 149/2022 e applicabile ratione temporis all'appello in esame, non ha apportato una significativa novità dei principi giurisprudenziali richiamati in ordine alla specificità dei motivi d'appello. Dalla lettura della disposizione si evince che l'obiettivo della previsione è sempre quello di porre sia il Giudice, sia la parte appellata, in grado di conoscere compiutamente le critiche mosse alla sentenza. Ebbene, nell'atto di appello proposto da e dalla società sono Parte_1 Parte_2 state individuate le statuizioni contestate della sentenza impugnata e sono state esposte le argomentazioni difensive a contrasto delle valutazioni del Giudice di primo grado.
L'esame dei motivi di merito non consentono di accogliere il gravame, per le ragioni che seguono.
Gli appellanti hanno censurato la decisione del Tribunale di Milano nella parte in cui ha accertato la registrazione in mala fede da parte di del marchio “Selsor Parte_1
Cable Tecnology”. In tesi, il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente negato l'ammissione della prova orale (volta a dimostrare che non aveva potuto sottoscrivere la Persona_1 cessione di cui la scrittura del 1/2/2015 per gravi motivi di salute) per poi rigettare, in termini contraddittori, la tesi difensiva per mancato raggiungimento della prova stessa. Hanno sostenuto, altresì, che una corretta valutazione dei documenti avrebbe portato al rigetto della domanda di il Tribunale di Milano aveva errato a non Parte_3 ritenere provato l'accordo imprenditoriale intervenuto tra ed i soci della Parte_1 ed a non dare rilievo alle dichiarazioni dei testi e Controparte_1 Tes_1 Tes_2 4 Cass. civ. sez. II ord. n. 7675/2019; Cass. civ. ss.uu. n. 27199/2017. pagina 8 di 13 escussi all'udienza del 25/5/23, e che deponevano per raggiunti accordi tra le T_ parti sul patto di collaborazione.
Il pur complesso motivo è, a giudizio della Corte, infondato.
Dalla documentazione prodotta in atti, è emerso che è stata Controparte_1 dapprima licenziataria del marchio Selsor Cable Technology e, successivamente, cessionaria del marchio6, in quanto ha sottoscritto con la società, allora titolare “ CP_7
”, una scrittura privata con cui è stata perfezionata la cessione della privativa
[...] industriale sul segno. La oggi cessata, era registrata a Londra (UK) e della stessa erano soci ed CP_7 amministratori e . CP_4 Persona_1
La documentazione prodotta da nel rispetto del contraddittorio e Controparte_1 non contestata adeguatamente dagli appellanti ( doc. n. 6; doc. n. 31, 32 e 33), ha consentito di accertare il pre uso e la spendita da parte dell'appellata dei segni distintivi
“ e ”. Pt_2 Controparte_3
L'atto di cessione del marchio è stata prodotta da con l'atto di Controparte_1 citazione in primo grado e, dunque, tempestivamente. Successivamente, con memoria ex art. 183 cpc n. 2 depositata in data 27/1/2021,
[...] ha depositato un affidavit, reso in data 25/11/2020, in cui si legge: «Il Controparte_1 sottoscritto, , (…), comparso personalmente innanzi al sottoscritto Persona_1 notaio e sotto solenne giuramento dichiara di confermare il contenuto e la sottoscrizione del contratto di cessione convenzionalmente datato 01/02/2015 tra CP_7
(…) e (…) per il trasferimento da a
[...] Controparte_1 CP_7 [...] del marchio registrato presso l'Ufficio CP_1 Controparte_3
Brevetti del Regno Unito in data 06/12/13 al n. UK00003018922 delle classi 6,8,9,207». Con tale dichiarazione, resa avanti ad un pubblico ufficiale, ha Persona_1 espressamente riconosciuto di aver sottoscritto il contratto di cessione, dichiarando di «confermarne il contenuto». La veridicità della scrittura privata è stata, dunque, provata da con Controparte_1 tale produzione8 ed a riguardo gli appellanti non hanno fornito convincenti elementi di ulteriore valutazione. Se è vero che nel nostro ordinamento non esiste un istituto modellato sulla falsariga dell'affidavit previsto dagli ordinamenti di common law, è tuttavia pacifico che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi che, in concomitanza con altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia, possono fornire utili elementi di convincimento9.
Tali premesse consentono alla Corte di escludere la necessità di riaprire la fase istruttoria in ordine allo stato di salute di , indicato dagli appellanti (stato Persona_3 di coma) come ostativo alla sottoscrizione dell'atto e, a contrario, descritto solo genericamente dal teste (identificato come . Testimone_3 Tes_1
Il teste ha dichiarato: “Ho conosciuto nel 2000 e siamo diventati amici. Quando T_ tornavamo dall'estero ci incontravamo tutti a Tripoli e facevamo incontri familiari, pranzi cene, matrimoni o feste, si incontrava tutta la famiglia ed è in queste occasioni che ha conosciuto mio cugino, ., Sono stato io il tramite, è mio T_ Per_1 Per_1 cugino materno, mia madre e sua madre sono sorelle, dal 2011 al 2014 cercava Per_1 di avere un rapporto lavorativo con . Io sono stato il testimone dello sviluppo del T_ loro rapporto. Ci incontravamo in Libano d'estate. Abbiamo iniziato a incontrarci nel 2011, e da quell'anno ogni estate ci siamo visti. poi il 31.7.2014 c'è stato il matrimonio di mia sorella e ci siamo incontrati tutti, per l'ultima. Io vivevo in Arabia Saudita,
in Italia e a Dubai. Ci incontravamo perciò d'estate durante le Per_4 Per_1 vacanze. Non so essere più preciso circa il numero di volte e le occasioni in cui ci siamo visti, ripeto che si trattava di feste e matrimoni. Questa tradizione di vedersi d'estate è durata dal 2011 al 2014. Dopo il 2014 non ci siamo più incontrati tutti e tre. ha Per_1 avuto problemi di salute che non gli hanno consentito di spostarsi. Da tre anni vive in Canada, dal 2018 al 2020 è stato ancora a Dubai, .Nel 2014 non era stato bene, è stato in Libano per il primo semestre del 2015 per farsi curare, poi è andato in Germania per i successivi 6,7 mesi. Alle richieste del Giudice circa l'arco temporale che manca tra il 2016 e il 2018 dico
che in realtà è tornato a Dubai dopo la Germania. Per_1
Sono cresciuto in Arabia Saudita, sono tornato in Libano per l'università dal 2002 al 2008, poi sono tornato in Arabia Saudita. Nel 2018 sono tornato definitivamente in Libano” (verbale di udienza del 25/5/2023). Il teste ha fatto riferimento ad un generico stato di malattia del Bassem e correttamente il Giudice di primo grado, in ossequio al provvedimento di ammissione parziale delle istanze istruttorie, non ha dato ingresso ai richiesti chiarimenti.
Del resto, una valutazione complessiva del quadro probatorio acquisito dal Tribunale di Milano, come meglio nella motivazione che segue precisato, non chiede di riesaminare il provvedimento ex art. 244 cpc reso dal Tribunale di Milano e non consente di accogliere la ricostruzione offerta dagli appellanti. 9 cfr. Cass. sez. I civ. n. 17392/2015. pagina 10 di 13 Analoghe considerazioni valgono in relazione all'asserito accordo imprenditoriale tra ed i soci della che, secondo gli appellanti, sarebbe stato Parte_1 Controparte_1 provato dal teste . Testimone_2
All'udienza del 25/5/2023, invero, il teste di solo ha dichiarato Tes_4 Parte_1
«non ero presente alla stipula dell'accordo, non c'era motivo per cui lo fossi». Alla stessa udienza, il teste ha dichiarato «non lavoravo con loro, non so Testimone_3 essere specifico nei dettagli. Non so perciò dire quando sia iniziata l'attività in Italia. Io posso solo riferire sulle cose dettemi da loro. L'esistenza dell'accordo me lo ha confermato il il 31.7.2014. Non ero presente alla stipula dello stesso, ma come Per_1 ho detto, sono stato presente ad alcuni loro discorsi». I testi ora menzionati e non hanno fornito elementi utili per accertare il Tes_5 contenuto degli allegati accordi tra gli amministratori di e Controparte_1 T_
e neppure hanno fornito dichiarazioni significative circa la loro partecipazione
[...] ad incontri tra le parti, ove si sia discusso del segno distintivo “ CP_3
.
[...]
Alla luce di tali risultanze processuali, appare pienamente condivisibile il ragionamento logico del Tribunale di Milano, con cui ha osservato che «non esiste in atti alcuna evidenza circa la conclusione del contestato accordo predetto, neppure sul piano testimoniale».
Gli appellanti hanno contestato, altresì, che il Tribunale di Milano ha errato nel non tener conto dell'efficacia di giudicato dell'accertamento penale che ha escluso la contraffazione del marchio da parte dell'imputato . Pt_2 Parte_1
In tesi, la sentenza penale del Tribunale di Milano (procedimento n. 14694/2018 RGNR) ha escluso la responsabilità di , ritenendo insussistente il pre uso o la Parte_1 titolarità del marchio in capo alla società la decisione Pt_2 Controparte_1 varrebbe come prova atipica e le ragioni che hanno indotto il giudice penale ad escludere la contraffazione avrebbero dovuto indurre il Tribunale di Milano Sezione specializzata in materia di Impresa A al rigetto della domanda formulata da Parte_3
Anche tale motivo è infondato. La condotta materiale, con valenza penale, accertata ai sensi degli artt. 81 comma 2, 646 cp e 2634 cod. civ. in capo a è estranea all'ambito del presente Parte_1 contenzioso. Con riguardo alle ulteriori condotte, sottoposte al vaglio del giudice penale, si osserva che la sentenza assolutoria non produce effetti nel giudizio civile, dovendo trovare applicazione il principio di diritto secondo cui: «ai sensi dell'art. 652 c.p.p. (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 c.p.p. (nell'ambito di altri giudizi civili), il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata pagina 11 di 13 dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2»10. Nello specifico, la sentenza del Tribunale penale di Milano ha affermato che «l'utilizzo del marchio nella denominazione sociale della società dell'imputato potrebbe Pt_2 integrare una condotta di contraffazione, a fronte della prova che il marchio Pt_2 fosse effettivamente riconducibile a ' Tale prova, tuttavia, è Controparte_1 carente, perché entrambe le persone offese nelle rispettive querele non hanno fornito elementi per affermare che vi fosse un uso consolidato del marchio da parte di Pt_2
né si può ritenere comprovato che tale società fosse titolare di un Controparte_1 diritto formale di marchio». Il passaggio motivazionale, ad una corretta lettura, evidenzia esclusivamente che la difesa delle parti civili, in quel giudizio, non ha fornito gli elementi probatori necessari. Non consente, tuttavia, di superare quanto affermato nella sentenza, in questa sede impugnata, circa il deposito in malafede del marchio da parte di , Parte_1 pacificamente a conoscenza, per la carica rivestita, dell'uso che la società appellata ne stava facendo.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Di qui la condanna, in solido, degli appellanti al pagamento delle spese di lite del grado, che vengono liquidate come da dispositivo, considerato lo scaglione del DM n. 147/2022 dato dal valore della controversia (valore indeterminabile complessità media), con applicazione dei parametri medi, considerate le questioni di diritto affrontate e l'attività di difesa assicurata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di avverso la sentenza n. 8005/23 del Tribunale di Milano, Controparte_1
Sezione Specializzata in Materia di Impresa A, pubblicata in data 13/10/2023, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da e e, per l'effetto, conferma la Parte_1 Parte_2 sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore della società appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 8.470,00 per compensi oltre 10 Cassazione civile, 15/05/2018, n. 11791; Cassazione civile, 30/08/2004, n. 17401. pagina 12 di 13 al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 l. n. 228/2012.
Così deciso in Milano il 5/02/2025.
Il Presidente estensore
Serena Baccolini
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In data 26/6/2019, il Tribunale di Milano aveva ordinato:
1. l'inibitoria con riferimento alle condotte di produzione, commercializzazione e pubblicizzazione, nonché di uso in qualsivoglia contesto della casella di posta elettronica, della pec, nonché il trasferimento di quest'ultima a favore della ricorrente;
l'inibitoria dell'uso dei marchi “B3”, “B3international”, C
“ e “Selsor Technologies”;
2. l'inibitoria nei confronti della società “ di usare il segno “ nella Pt_2 Pt_2 Pt_2 propria denominazione sociale e tale ordine era stato confermato in sede di reclamo. pagina 4 di 13 5 Doc. n. 4, giudizio primo grado;
Controparte_1 6 Doc. n. 8, giudizio primo grado;
Controparte_1 7 doc. 29.02 fasc. fascicolo primo grado;
Controparte_1 8 doc. n. 19 e 42. pagina 9 di 13