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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/06/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 2843/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 06/05/2025
Da: e , Parte_1 Parte_2
entrambi con l'avv. MOSCHINO MONICA
Conclusioni congiunte delle parti:
Le parti concludono come da ricorso e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale per ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra questi e il figlio CP_1
nato il [...] a [...], dalla relazione more uxorio dei ricorrenti, iniziata nell'anno
[...]
2016 e successivamente naufragata.
Le parti medesime, all'udienza del 12/06/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero del 23/05/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede in conformità alle condizioni concordate tra le parti che di seguito si riportano integralmente:
1. AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE:
1.1 Affidamento: Il figlio minore (oggi di anni 5) sarà affidato, secondo le regole Controparte_1 ed i principi dell'affidamento condiviso, ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e collocamento prevalente presso il domicilio materno.
I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale di dovranno CP_1
essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
1.2 La casa familiare sita in Motta di Livenza (TV), al Borgo G. Marconi n. 30, è assegnata - con tutti gli arredi ed i corredi esistenti e ad eccezione degli effetti personali della Sig.ra – al Parte_2
Sig. . Parte_1
La Sig.ra invece, permarrà nell'attuale domicilio e residenza di via della Filanda n. 2 Parte_2
int. 14 in Motta di Livenza (TV) unitamente al figlio minore CP_1
1.3 Il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo la più ampia Parte_1 CP_1
disponibilità e comunque - in linea generale - a settimane alterne dal venerdì pomeriggio (dalla fine delle lezioni o delle attività parascolastiche) fino al lunedì mattina e due giorni alla settimana con pernotto a casa del papà. Festività, ponti e ricorrenze alternate tra genitori di cui: n. 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive che saranno concordati direttamente tra genitori entro il 31 maggio di ogni anno (doc. n. 15: piano genitoriale sottoscritto dai genitori).
2.1 Mantenimento: Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Parte_1 Parte_2
entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat (se in aumento).
2.2 Le spese straordinarie saranno ripartite nella misura della metà tra genitori secondo quanto previsto dal vigente protocollo in materia di famiglia predisposto dal Tribunale di Treviso (doc. n.
14: protocollo per l'individuazione delle spese straordinarie sottoscritto da entrambi i genitori).
2.3 Il conto corrente sul quale saranno versate tali somme – entro il giorno 15 di ogni mese - è quello intestato alla Sig.ra presso Banca BCC Prealpi SanBiagio, filiale di Gorgo al Parte_2
Monticano, codice Iban: [...]. L'obbligo di versamento inizierà a decorrere dal mese di maggio 2025. 2.4 l'Assegno Unico familiare sarà percepito dalla Sig.ra e le detrazioni fiscali per il Parte_2
figlio saranno divise a metà ciascuno.
2.5 le spese ed i compensi professionali per la presente procedura saranno sostenute integralmente dalla Sig.ra Parte_2
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 12/06/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 2843/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 06/05/2025
Da: e , Parte_1 Parte_2
entrambi con l'avv. MOSCHINO MONICA
Conclusioni congiunte delle parti:
Le parti concludono come da ricorso e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale per ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra questi e il figlio CP_1
nato il [...] a [...], dalla relazione more uxorio dei ricorrenti, iniziata nell'anno
[...]
2016 e successivamente naufragata.
Le parti medesime, all'udienza del 12/06/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero del 23/05/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede in conformità alle condizioni concordate tra le parti che di seguito si riportano integralmente:
1. AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE:
1.1 Affidamento: Il figlio minore (oggi di anni 5) sarà affidato, secondo le regole Controparte_1 ed i principi dell'affidamento condiviso, ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e collocamento prevalente presso il domicilio materno.
I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale di dovranno CP_1
essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
1.2 La casa familiare sita in Motta di Livenza (TV), al Borgo G. Marconi n. 30, è assegnata - con tutti gli arredi ed i corredi esistenti e ad eccezione degli effetti personali della Sig.ra – al Parte_2
Sig. . Parte_1
La Sig.ra invece, permarrà nell'attuale domicilio e residenza di via della Filanda n. 2 Parte_2
int. 14 in Motta di Livenza (TV) unitamente al figlio minore CP_1
1.3 Il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo la più ampia Parte_1 CP_1
disponibilità e comunque - in linea generale - a settimane alterne dal venerdì pomeriggio (dalla fine delle lezioni o delle attività parascolastiche) fino al lunedì mattina e due giorni alla settimana con pernotto a casa del papà. Festività, ponti e ricorrenze alternate tra genitori di cui: n. 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive che saranno concordati direttamente tra genitori entro il 31 maggio di ogni anno (doc. n. 15: piano genitoriale sottoscritto dai genitori).
2.1 Mantenimento: Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Parte_1 Parte_2
entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat (se in aumento).
2.2 Le spese straordinarie saranno ripartite nella misura della metà tra genitori secondo quanto previsto dal vigente protocollo in materia di famiglia predisposto dal Tribunale di Treviso (doc. n.
14: protocollo per l'individuazione delle spese straordinarie sottoscritto da entrambi i genitori).
2.3 Il conto corrente sul quale saranno versate tali somme – entro il giorno 15 di ogni mese - è quello intestato alla Sig.ra presso Banca BCC Prealpi SanBiagio, filiale di Gorgo al Parte_2
Monticano, codice Iban: [...]. L'obbligo di versamento inizierà a decorrere dal mese di maggio 2025. 2.4 l'Assegno Unico familiare sarà percepito dalla Sig.ra e le detrazioni fiscali per il Parte_2
figlio saranno divise a metà ciascuno.
2.5 le spese ed i compensi professionali per la presente procedura saranno sostenute integralmente dalla Sig.ra Parte_2
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 12/06/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca