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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3551/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
18/06/2024 da:
Parte_1
con l'avv. PIEROBON REGINA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. PERIN SILVIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, e successivamente – ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 520/2024 pubblicata in data 23.7.2025.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 4.3.2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 19.7.2025, data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
(n. ad ASOLO (TV) il 06/04/1982) e (n. a FR TO (TV) il Parte_2
25/10/1984), matrimonio contratto il 26/07/2008 e trascritto al n. 32, Parte II, Serie A, Anno 2008 del registro degli atti di matrimonio del Comune di FR TO alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale (così come identificata al doc. 3 e al punto 3) delle premesse), in comproprietà tra i coniugi, verrà
2 assegnata al sig. , che continuerà ad abitarla insieme al figlio , e rimarrà nella esclusiva disponibilità del Parte_1 Per_1
medesimo.
3) La sig.ra che ha già lasciato la casa coniugale a maggio 2024 e si è trasferita a vivere insieme alla figlia Pt_2 Per_2
in un'abitazione condotta in locazione, sita a Villa d'Asolo (TV), ha già spostato sia la sua residenza che quella della figlia.
4) La figlia ad oggi ancora minorenne, verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_2
prevalente e residenza presso la madre.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a week-end alterni con pernotto, dalle ore 18.30 (prima di cena) del venerdì fino al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola;
nelle settimane con il week-end di competenza materna, le visite saranno libere e, a riguardo, entrambi i genitori si impegnano espressamente ad agevolare e incoraggiare le frequentazioni infrasettimanali fra i fratelli.
6) Ciascun genitore, inoltre, terrà con sé la figlia nei seguenti periodi: - metà delle vacanze scolastiche natalizie (da Per_2
intendersi dall'ultimo giorno di scuola sino al giorno di ripresa delle lezioni), per un periodo comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno;
- metà delle vacanze pasquali;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo sui periodi di vacanza, il padre avrà priorità di scelta negli anni pari e la madre in quelli dispari.
7) Il mantenimento ordinario della figlia tenuto conto che la madre è gravata da canone di locazione, sarà così Per_2
disciplinato e:
- a partire dal mese di maggio 2024, data in cui la sig.ra si è vista gravare di un canone di locazione e per tutto il Pt_2
tempo in cui perdurerà lo stato di messa in cassa integrazione (o l'applicazione di altro diverso ammortizzatore sociale, a cui consegua una riduzione di stipendio) del sig. : il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_1 Pt_2
contributo al mantenimento ordinario della figlia l'importo mensile di € 450,00; Per_2
- nel periodo in cui la sig.ra con la figlia, vivrà presso un immobile condotto in locazione e il sig. , revocato Pt_2 Parte_1
lo stato di messa in cassa integrazione o l'applicazione di altra similare misura, tornerà a percepire l'intero stipendio: il sig.
corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia una ulteriore Parte_1 Pt_2 Per_2
3 somma mensile di € 50,00;
- a seguito dell'estinzione del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, del quale il sig. , d'ora in avanti, Parte_1
si farà carico integralmente (cfr. punto sub 13): il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Pt_2
mantenimento ordinario della figlia una somma aggiuntiva mensile di € 100,00. L'assegno verrà versato, a mezzo Per_2
bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese e tutti i suddetti importo saranno soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Qualora la sig.ra dovesse liberarsi della spesa della locazione ogni patto qui assunto verrà rivisto. Pt_2
8) Le spese straordinarie da sostenersi in favore di così come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale Per_2
di Treviso, da intendersi qui richiamato, verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno per tutto il periodo in cui perdurerà lo stato di messa in cassa integrazione (o l'applicazione di altro diverso ammortizzatore sociale, a cui consegua una riduzione di stipendio) del sig. revocato lo stato di messa in cassa integrazione o l'applicazione di Parte_1
altra similare misura in capo al sig. la suddivisione di tali spese straordinarie sarà così regolata: 60% a carico Parte_1
del padre e 40% a carico della madre.
9) L'assegno unico universale, o qualunque diverso emolumento, anche diversamente denominato, che andrà nel tempo a sostituire e/o integrare lo stesso per disposizione di legge, verrà richiesto e incassato integralmente dalla sig.ra Il sig. Pt_2
effettuerà ogni dichiarazione e/o sottoscrizione, oltre che la consegna di documenti, che dovessero essere richiesti a Parte_1
tale scopo.
10) Il sig. provvederà personalmente per intero al mantenimento ordinario del figlio e la sig.ra Parte_1 Per_1 Pt_2
contribuirà alle sole spese straordinarie a lui relative con le seguenti modalità: fintanto che perdurerà lo stato di messa in cassa integrazione (o l'applicazione di altro diverso ammortizzatore sociale, a cui consegua una riduzione di stipendio) del sig. , le spese straordinarie verranno sostenute al 50% tra le parti;
revocato lo stato di messa in cassa integrazione Parte_1
o l'applicazione di altra similare misura in capo al sig. la suddivisione di tali spese straordinarie sarà regolata Parte_1
nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre. A integrazione di quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Treviso, le parti concordano di assoggettare al regime delle spese straordinarie tutti i costi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, nonché tutte le ulteriori spese, relative all'auto utilizzata da , ivi comprese, a titolo Per_1
esemplificativo e non esaustivo: il bollo, l'assicurazione, il cambio gomme, le piccole riparazioni, le revisioni ecc.
4 11) Le parti prestano sin d'ora il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
12) Il sig. ha contribuito nella misura del 50% alla spesa per l'acquisto del mobilio della cameretta della figlia Parte_1
presso l'abitazione in locazione nella quale madre e figlia già attualmente vivono. Per_2
13) A far data dal mese di Maggio 2024, il sig. si farà carico del pagamento dell'intera rata del mutuo di cui Parte_1
alle premesse e ciò sino alla sua estinzione.
14) Le parti intendono, altresì, accordarsi sin da ora circa le esatte modalità con cui ripartirsi il ricavato dell'eventuale vendita della casa coniugale, da effettuarsi non prima del raggiungimento dell'autosufficienza economica di entrambi i figli: esse concordano che tale suddivisione dovrà avvenire in ragione del rispettivo apporto dato nel pagamento del mutuo e, quindi, tenuto conto che a far data dal rilascio dell'immobile da parte della sig.ra e fino alla completa estinzione del mutuo, il Pt_2
sig. provvederà all'integrale pagamento delle rate residue, a lui spetterà il 60% del prezzo ricavato dalla vendita Parte_1
e alla sig.ra il 40%. Le parti precisano che, nel momento in cui verrà presa la comune decisione di vendere la casa Pt_2
coniugale, ciascuna di esse incaricherà un proprio tecnico/agente immobiliare che stimerà il bene e l'immobile verrà posto in vendita al prezzo di stima migliore fra i due. Le parti si riconoscono reciprocamente diritto di prelazione sull'acquisto della casa e, nell'ipotesi in cui entrambi dovessero manifestare tale interesse, avrà diritto all'acquisto chi offrirà il prezzo più alto.
15) Nelle more della vendita, le spese straordinarie afferenti alla casa coniugale, che siano indispensabili e previamente concordate, saranno così ripartite: 25% in capo alla sig.ra e 75% in capo al sig. Pt_2 Parte_1
16) Quanto alle autovetture, le parti così concordano: l'autovettura LANCIA YPSILON, targata FD 017 AS e intestata alla sig.ra verrà assegnata in uso e proprietà esclusiva alla stessa;
l'autovettura RENAULT MEGANE, Pt_2
targata DZ 935 NB e intestata al sig. , verrà assegnata in uso e proprietà esclusiva allo stesso;
l'autovettura Parte_1
, targata FA 082 NE e intestata alla sig.ra continuerà ad essere assegnata in uso Controparte_1 Pt_2
esclusivo perpetuo al figlio , il quale, in ipotesi di vendita della stessa, avrà diritto di trattenere per sé l'intero ricavato Per_1
della vendita. Le parti sin d'ora si impegnano espressamente a prestare le eventuali debite sottoscrizioni e/o dichiarazioni, che dovessero rendersi necessarie in caso di vendita dei suddetti mezzi, da parte del soggetto proprietario utilizzatore esclusivo,
e di non aver nulla a pretendere a riguardo.
5 17) Con riferimento ai risparmi comuni, le parti concordano quanto segue: la giacenza del conto corrente comune, ad oggi pari a circa € 50.000,00, sarà suddivisa a metà fra le parti;
l'investimento di € 10.000,00, in scadenza a maggio 2024, sarà trattenuto integralmente dalla sig.ra l'investimento di € 9.600,00, attualmente in perdita e in scadenza a maggio Pt_2
2024, sarà trattenuto integralmente dalla sig. Parte_1
18) I coniugi dichiarano di aver risolto ogni pendenza in essere tra loro (con esclusione dei rapporti relativi alla casa coniugale ancora in essere, che si protrarranno finchè perdurerà la loro comproprietà sulla stessa e che saranno regolati secondo le condizioni sopra riportate) e di essere entrambi economicamente autosufficienti, non abbisognando di alcun contributo al mantenimento.
Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 04/03/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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