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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 2422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2422 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. 8340 /2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 8340/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 6.06.25; lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 6 GIUGNO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 8340/2024 R.G.
promossa da odice Fiscale a CALTAGIRONE (CT) Parte_1 CodiceFiscale_1 il 22/4/1967 elettivamente domiciliati in Caltagirone Piazza Falcone – Borsellino 6/C presso l'avv.
Caterina Stabilito Franco che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO (c.f. - P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, anche P.IVA_2 disgiuntamente, dall'Avv. Vincenza Marina Marinelli e dagli Avv. Pier Luigi Tomaselli, Maria
Rosaria Battiato, Livia Gaezza del foro di Catania, tutti per procura in atti, con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Catania, Piazza della Repubblica, 26 presso l'Ufficio Legale della Sede
Provinciale dell' CP_1
- resistente –
E
C.F/P.IVA elettivamente Controparte_2 P.IVA_3 domiciliata in Piano Tavola - Belpasso (CT), via S. Carnevale n.27, presso lo studio dell'Avv. Marco
Aiello che la rappresenta e difende per procura in atti.
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.09.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.29320239004327809000 notificata il 3/08/2023 limitatamente all'avviso di addebito n. 59320112000996273000 per complessivi € 5.127.42 relativo agli anni 1996
e 1997. Precisava a tal riguardo che avendo iscritto la presente opposizione davanti al Tribunale di
Caltagirone, impugnando unitamente a quello richiamato ulteriori avvisi di addebito, il Giudice del lavoro del Tribunale adito dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Catania e, con riferimento all'avviso di addebito n.59320112000996273000, assegnava i termini per la riassunzione della causa dinnanzi al giudice competente;
Riassunto, pertanto, il giudizio davanti all'odierno Tribunale il ricorrente proponeva opposizione con riferimento al superiore avviso di addebito asseritamente notificato il 14.01.2012 e relativo agli anni 1996 e 1997. Affermava che la notifica di quest'ultimo non è mai stata conosciuta dal ricorrente che non ha ricevuto alcunchè.
Precisava, ancora che tra i periodi considerati (anni 1996 e 1997) e l'asserita notifica (14.01.2012) sono trascorsi circa 15 anni. Ne eccepiva, pertanto, la maturata prescrizione in quanto gli atti presupposti non sono stati mai portati a conoscenza dell'odierno ricorrente che per la prima volta in detta occasione veniva posto nelle condizioni di far valere i propri diritti. Nel merito contestava la pretesa creditoria rilevando che in data 31/12/2010 ha cessato la propria attività riferibile alla partita
IVA della ditta individuale di cui era titolare, come da visura storica che produceva in P.IVA_4 atti Concludeva chiedendo: accogliere l'opposizione e per l'effetto dichiarare nulla e/o comunque illegittima e priva di giuridici effetti l'intimazione di pagamento n. n.29320239004327809000 limitatamente all'avviso di addebito n. 593 2011 20009962 73 000 per la somma di €.
5.127.42 con conseguente annullamento e/o caducazione degli atti presupposti. Con favore di spese e compensi difensivi da distrarre in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario per avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Nessuno si costituiva per sebbene regolarmente Controparte_3 citata
Con comparsa di costituzione si costituiva l' Controparte_1
il quale concludeva chiedendo: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' , in
[...] CP_4 subordine la sua inammissibilità e comunque rigettare integralmente il ricorso proposto perché infondato in fatto ed in diritto confermando i ruoli opposti , in estremo subordine dichiarare la prescrizione del diritto alla azione esecutiva della con Controparte_2 compensazione di spese nei confronti dell' . CP_4
Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo indicato in ricorso, con provvedimento del 13/5/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 6 giugno 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
L'udienza del 6.06.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Ciò posto al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta dal ricorrente occorre premettere che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.); qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24,comma 5, d.lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
qualora si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda;
Ciò premesso, il ricorrente con le censure formulate in ricorso ha fatto valere sia motivi rivolti a rilevare la mancata notifica degli atti prodromici quale opposizione ex art. 617 c.p.c. sia motivi attinenti al merito della pretesa contributiva (insussistenza della pretesa contributiva) proponendo cosi una opposizione a ruolo;
Preliminarmente è da ritenersi tempestiva l'opposizione anzi spiegata stante la mancata declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale di Caltagirone dinnanzi al quale l'intimazione è stata opposto e stante, altresì, la tempestiva riassunzione davanti all'intestato Tribunale, limitatamente all'avviso di addebito 59320112000996273000
Ciò premesso, al fine di esaminare il caso che ci occupa, occorre dare conto della documentazione depositata in atti dalle parti
Costituendosi l' ha prodotto l'avviso di addebito riportato nell'atto impugnato e relativo a CP_4 contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Agricola – Datori di lavoro DA 1996/4 A 1997/4 che risulta ritualmente notificato il 14/01/2012
Alla luce della superiore documentazione la mancata opposizione del superiore avviso di pagamento nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'Ente previdenziale.
Ciò chiarito, dall'eccezione di parte ricorrente vertente sulla prescrizione, come fatto estintivo della pretesa successiva alla formazione del titolo esecutivo, deriva la qualificazione dell'azione promossa come opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta, anche in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24, c. 5, d. lgs. 46/1999, avendo lo stesso contestato che l'avviso di addebito, posto a fondamento dell'intimazione impugnata, gli sia stato notificato. Come, infatti, chiarito dalla Corte di Cassazione, “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass.
n. 29294/2019; cfr. La giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione
(come – appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019)” (Cass., sez. VI, ord. 2 settembre 2020, n. 18256 cit.)
Ciò premesso, atteso che l' , sebbene regolarmente convenuta in giudizio ha Controparte_2 ritenuto di non costituirsi, nessun atto interruttivo successivo alla notifica dell'avviso di addebito
(14/01/2012) è prodotto in atti. Se ne conclude, pertanto, che alla data della notifica dell'intimazione di pagamento impugnato (3/08/2023) per come risulta in ricorso, era già maturata il 14/01/2017 la prescrizione successiva quinquennale. Ininfluente appare pertanto il richiamo da parte dell' CP_1 alla sospensione disposta dalla normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici da
Coronavirus
Il ricorso, pertanto merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico dell'
[...]
, che ha ritenuto di non costituirsi e in favore dei resistenti Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8340/2024 R.G. così statuisce:
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n.29320239004327809000 notificata il 3/08/2023 limitatamente all'avviso di addebito n. 59320112000996273000
Pone le spese di lite a carico dell' , che si liquidano in €. 1700,00 oltre spese Controparte_2 generali IVA E C.P.A. in favore di entrambi i resistenti, da distrarsi in favore del costituito procuratore del ricorrente che si è dichiarato distrattario Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 6 GIUGNO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 8340/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 6.06.25; lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 6 GIUGNO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 8340/2024 R.G.
promossa da odice Fiscale a CALTAGIRONE (CT) Parte_1 CodiceFiscale_1 il 22/4/1967 elettivamente domiciliati in Caltagirone Piazza Falcone – Borsellino 6/C presso l'avv.
Caterina Stabilito Franco che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO (c.f. - P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, anche P.IVA_2 disgiuntamente, dall'Avv. Vincenza Marina Marinelli e dagli Avv. Pier Luigi Tomaselli, Maria
Rosaria Battiato, Livia Gaezza del foro di Catania, tutti per procura in atti, con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Catania, Piazza della Repubblica, 26 presso l'Ufficio Legale della Sede
Provinciale dell' CP_1
- resistente –
E
C.F/P.IVA elettivamente Controparte_2 P.IVA_3 domiciliata in Piano Tavola - Belpasso (CT), via S. Carnevale n.27, presso lo studio dell'Avv. Marco
Aiello che la rappresenta e difende per procura in atti.
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.09.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.29320239004327809000 notificata il 3/08/2023 limitatamente all'avviso di addebito n. 59320112000996273000 per complessivi € 5.127.42 relativo agli anni 1996
e 1997. Precisava a tal riguardo che avendo iscritto la presente opposizione davanti al Tribunale di
Caltagirone, impugnando unitamente a quello richiamato ulteriori avvisi di addebito, il Giudice del lavoro del Tribunale adito dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Catania e, con riferimento all'avviso di addebito n.59320112000996273000, assegnava i termini per la riassunzione della causa dinnanzi al giudice competente;
Riassunto, pertanto, il giudizio davanti all'odierno Tribunale il ricorrente proponeva opposizione con riferimento al superiore avviso di addebito asseritamente notificato il 14.01.2012 e relativo agli anni 1996 e 1997. Affermava che la notifica di quest'ultimo non è mai stata conosciuta dal ricorrente che non ha ricevuto alcunchè.
Precisava, ancora che tra i periodi considerati (anni 1996 e 1997) e l'asserita notifica (14.01.2012) sono trascorsi circa 15 anni. Ne eccepiva, pertanto, la maturata prescrizione in quanto gli atti presupposti non sono stati mai portati a conoscenza dell'odierno ricorrente che per la prima volta in detta occasione veniva posto nelle condizioni di far valere i propri diritti. Nel merito contestava la pretesa creditoria rilevando che in data 31/12/2010 ha cessato la propria attività riferibile alla partita
IVA della ditta individuale di cui era titolare, come da visura storica che produceva in P.IVA_4 atti Concludeva chiedendo: accogliere l'opposizione e per l'effetto dichiarare nulla e/o comunque illegittima e priva di giuridici effetti l'intimazione di pagamento n. n.29320239004327809000 limitatamente all'avviso di addebito n. 593 2011 20009962 73 000 per la somma di €.
5.127.42 con conseguente annullamento e/o caducazione degli atti presupposti. Con favore di spese e compensi difensivi da distrarre in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario per avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Nessuno si costituiva per sebbene regolarmente Controparte_3 citata
Con comparsa di costituzione si costituiva l' Controparte_1
il quale concludeva chiedendo: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' , in
[...] CP_4 subordine la sua inammissibilità e comunque rigettare integralmente il ricorso proposto perché infondato in fatto ed in diritto confermando i ruoli opposti , in estremo subordine dichiarare la prescrizione del diritto alla azione esecutiva della con Controparte_2 compensazione di spese nei confronti dell' . CP_4
Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo indicato in ricorso, con provvedimento del 13/5/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 6 giugno 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
L'udienza del 6.06.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Ciò posto al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta dal ricorrente occorre premettere che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.); qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24,comma 5, d.lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
qualora si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda;
Ciò premesso, il ricorrente con le censure formulate in ricorso ha fatto valere sia motivi rivolti a rilevare la mancata notifica degli atti prodromici quale opposizione ex art. 617 c.p.c. sia motivi attinenti al merito della pretesa contributiva (insussistenza della pretesa contributiva) proponendo cosi una opposizione a ruolo;
Preliminarmente è da ritenersi tempestiva l'opposizione anzi spiegata stante la mancata declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale di Caltagirone dinnanzi al quale l'intimazione è stata opposto e stante, altresì, la tempestiva riassunzione davanti all'intestato Tribunale, limitatamente all'avviso di addebito 59320112000996273000
Ciò premesso, al fine di esaminare il caso che ci occupa, occorre dare conto della documentazione depositata in atti dalle parti
Costituendosi l' ha prodotto l'avviso di addebito riportato nell'atto impugnato e relativo a CP_4 contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Agricola – Datori di lavoro DA 1996/4 A 1997/4 che risulta ritualmente notificato il 14/01/2012
Alla luce della superiore documentazione la mancata opposizione del superiore avviso di pagamento nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'Ente previdenziale.
Ciò chiarito, dall'eccezione di parte ricorrente vertente sulla prescrizione, come fatto estintivo della pretesa successiva alla formazione del titolo esecutivo, deriva la qualificazione dell'azione promossa come opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta, anche in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24, c. 5, d. lgs. 46/1999, avendo lo stesso contestato che l'avviso di addebito, posto a fondamento dell'intimazione impugnata, gli sia stato notificato. Come, infatti, chiarito dalla Corte di Cassazione, “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass.
n. 29294/2019; cfr. La giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione
(come – appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019)” (Cass., sez. VI, ord. 2 settembre 2020, n. 18256 cit.)
Ciò premesso, atteso che l' , sebbene regolarmente convenuta in giudizio ha Controparte_2 ritenuto di non costituirsi, nessun atto interruttivo successivo alla notifica dell'avviso di addebito
(14/01/2012) è prodotto in atti. Se ne conclude, pertanto, che alla data della notifica dell'intimazione di pagamento impugnato (3/08/2023) per come risulta in ricorso, era già maturata il 14/01/2017 la prescrizione successiva quinquennale. Ininfluente appare pertanto il richiamo da parte dell' CP_1 alla sospensione disposta dalla normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici da
Coronavirus
Il ricorso, pertanto merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico dell'
[...]
, che ha ritenuto di non costituirsi e in favore dei resistenti Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8340/2024 R.G. così statuisce:
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n.29320239004327809000 notificata il 3/08/2023 limitatamente all'avviso di addebito n. 59320112000996273000
Pone le spese di lite a carico dell' , che si liquidano in €. 1700,00 oltre spese Controparte_2 generali IVA E C.P.A. in favore di entrambi i resistenti, da distrarsi in favore del costituito procuratore del ricorrente che si è dichiarato distrattario Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 6 GIUGNO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011