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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/10/2025, n. 7670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7670 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4371/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RA AR Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 4371/2025 promossa da:
Parte_1
Nato a CAMERINO (MC) il 30/01/1978
Residente VIA GARIBALDI 10 62034 MUCCIA ITALIA
Codice Fiscale C.F._1
Con l'avv. FABRIZIO GIUSTOZZI come da procura in atti parte ricorrente
contro
CP_1
Nata a LOCRI (RC) il 07/07/1984
Residente VIA DON MINZONI 38 20091 BRESSO ITALIA
Codice Fiscale C.F._2
Con l'Avv. GIUSEPPE PAOLO MANDIA come da procura in atti parte resistente
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale figli figli nati fuori dal matrimonio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 04/02/2025 e regolarmente notificato alla resistente, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di modificare le statuizioni di cui al Decreto n. 449/2020 reso dal
Tribunale di Torino in data 02/03/2020 e pubblicato il 09/03/2020 e più nello specifico, in punto di esercizio della responsabilità genitoriale.
Con comparsa ritualmente depositata, si è costituita in giudizio la resistente chiedendo la modifica delle statuizioni di cui al decreto sopraindicato alle condizioni come indicate in atti.
All'udienza del 19/09/2025, celebrata davanti al GOT, le parti chiedevano procedersi ex art. 473-bis.51
c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo e concordemente chiedevano al Tribunale di accogliere le seguenti condizioni:
1. La figlia minore resta affidata in via condivisa al padre e alla madre con collocamento Per_1 prevalente presso quest'ultima anche ai fini della residenza anagrafica;
2. il padre terrà con sè la minore una settimana su 4 settimane: Per_1
a) in periodo scolastico, dall'uscita di scuola del lunedì fino alle 19.30 /20.00 dopo cena del venerdì;
b) in periodo non scolastico, dalle 10:00 del lunedì alle 19.30 /20.00 dopo cena del venerdì;
c) in aggiunta a quanto sopra indicato dal 13 ottobre 2025 al 26 giugno 2026 pernotterà Per_1 dal padre una volta alla settimana, il tutto con gradualità e cioè, il venerdì sera fino al sabato mattina, resta inteso che, nel caso in cui dovesse manifestare il desiderio di far rientro Per_1 prima dalla madre, il padre, rispetterà l'esigenza della minore;
dal 27 giugno 2026 Per_1 pernotterà dal padre due volte alla settimana, dal 27 giugno 2027 la minore trascorrerà con il padre l'intera settimana con pernottamento dal lunedì fino al sabato mattina con accompagnamento presso l'abitazione della madre;
3. per le festività natalizie 2025 , il padre trascorrerà con la minore la settimana di natale dal 23 dicembre al 30 dicembre al posto della settimana di sua spettanza dell'Immacolata, per le festività natalizie del 2026 la minore trascorrerà con il padre la settimana dell'immacolata, le modalità di cui sopra ad anni alterni;
4. durante le vacanze estive 2026 il padre trascorrerà con la minore 10 gg consecutivi con pernottamento, periodo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, resta inteso che, la madre potrà accompagnare presso l'abitazione paterna;
dal 2027 il padre Per_1 trascorrerà con la minore due / tre settimane con pernottamento anche non consecutive periodo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, resta inteso che, la madre potrà accompagnare presso l'abitazione paterna;
Per_1
5. Il padre farà una 1 videochiamata il sabato a Matilde in tarda mattinata , inoltre il padre potrà contattare la minore due / tre volte alla settimana prima di cena;
6. il padre rinuncia all'assegno unico universale della minore che sarà trattenuto interamente dalla madre;
7.Il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento mensile delle figlia la somma di € 415 ,00 importo da versare entro e non oltre il 5 di ogni mese in via anticipata, somma rivalutabile annualmente secondo indici istat;
8. i genitori prestano il consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la minore”.
Le parti chiedevano che l'udienza fosse sostituita con il deposito di note scritte e contestualmente rinunciavano al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c.
Con ordinanza emessa in data 25/09/2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione d'udienza, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Premesso in diritto
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, a parziale modifica del Decreto n. 449/2020 reso dal Tribunale di Torino in data 02/03/2020 e pubblicato in data 09/03/2020, così statuisce: 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, li 08/10/2025.
Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa RA AR Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RA AR Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 4371/2025 promossa da:
Parte_1
Nato a CAMERINO (MC) il 30/01/1978
Residente VIA GARIBALDI 10 62034 MUCCIA ITALIA
Codice Fiscale C.F._1
Con l'avv. FABRIZIO GIUSTOZZI come da procura in atti parte ricorrente
contro
CP_1
Nata a LOCRI (RC) il 07/07/1984
Residente VIA DON MINZONI 38 20091 BRESSO ITALIA
Codice Fiscale C.F._2
Con l'Avv. GIUSEPPE PAOLO MANDIA come da procura in atti parte resistente
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale figli figli nati fuori dal matrimonio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 04/02/2025 e regolarmente notificato alla resistente, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di modificare le statuizioni di cui al Decreto n. 449/2020 reso dal
Tribunale di Torino in data 02/03/2020 e pubblicato il 09/03/2020 e più nello specifico, in punto di esercizio della responsabilità genitoriale.
Con comparsa ritualmente depositata, si è costituita in giudizio la resistente chiedendo la modifica delle statuizioni di cui al decreto sopraindicato alle condizioni come indicate in atti.
All'udienza del 19/09/2025, celebrata davanti al GOT, le parti chiedevano procedersi ex art. 473-bis.51
c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo e concordemente chiedevano al Tribunale di accogliere le seguenti condizioni:
1. La figlia minore resta affidata in via condivisa al padre e alla madre con collocamento Per_1 prevalente presso quest'ultima anche ai fini della residenza anagrafica;
2. il padre terrà con sè la minore una settimana su 4 settimane: Per_1
a) in periodo scolastico, dall'uscita di scuola del lunedì fino alle 19.30 /20.00 dopo cena del venerdì;
b) in periodo non scolastico, dalle 10:00 del lunedì alle 19.30 /20.00 dopo cena del venerdì;
c) in aggiunta a quanto sopra indicato dal 13 ottobre 2025 al 26 giugno 2026 pernotterà Per_1 dal padre una volta alla settimana, il tutto con gradualità e cioè, il venerdì sera fino al sabato mattina, resta inteso che, nel caso in cui dovesse manifestare il desiderio di far rientro Per_1 prima dalla madre, il padre, rispetterà l'esigenza della minore;
dal 27 giugno 2026 Per_1 pernotterà dal padre due volte alla settimana, dal 27 giugno 2027 la minore trascorrerà con il padre l'intera settimana con pernottamento dal lunedì fino al sabato mattina con accompagnamento presso l'abitazione della madre;
3. per le festività natalizie 2025 , il padre trascorrerà con la minore la settimana di natale dal 23 dicembre al 30 dicembre al posto della settimana di sua spettanza dell'Immacolata, per le festività natalizie del 2026 la minore trascorrerà con il padre la settimana dell'immacolata, le modalità di cui sopra ad anni alterni;
4. durante le vacanze estive 2026 il padre trascorrerà con la minore 10 gg consecutivi con pernottamento, periodo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, resta inteso che, la madre potrà accompagnare presso l'abitazione paterna;
dal 2027 il padre Per_1 trascorrerà con la minore due / tre settimane con pernottamento anche non consecutive periodo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, resta inteso che, la madre potrà accompagnare presso l'abitazione paterna;
Per_1
5. Il padre farà una 1 videochiamata il sabato a Matilde in tarda mattinata , inoltre il padre potrà contattare la minore due / tre volte alla settimana prima di cena;
6. il padre rinuncia all'assegno unico universale della minore che sarà trattenuto interamente dalla madre;
7.Il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento mensile delle figlia la somma di € 415 ,00 importo da versare entro e non oltre il 5 di ogni mese in via anticipata, somma rivalutabile annualmente secondo indici istat;
8. i genitori prestano il consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la minore”.
Le parti chiedevano che l'udienza fosse sostituita con il deposito di note scritte e contestualmente rinunciavano al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c.
Con ordinanza emessa in data 25/09/2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione d'udienza, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Premesso in diritto
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, a parziale modifica del Decreto n. 449/2020 reso dal Tribunale di Torino in data 02/03/2020 e pubblicato in data 09/03/2020, così statuisce: 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, li 08/10/2025.
Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa RA AR Cosmai