Articolo 1 della Legge 24 luglio 1954, n. 605
Articolo 2
Versione
27 agosto 1954
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la rettifica di confine al Passo di Camera o Kriegalppass, conclusa a Martigny il 4 luglio 1952.
Entrata in vigore il 27 agosto 1954