Articolo 12 della Legge 14 luglio 1907, n. 562
Articolo 11Articolo 13
Versione
22 agosto 1907
Art. 12.

I monti frumentari possono fare le operazioni seguenti:

1° prestiti in grano, per gli scopi e con le norme che saranno stabilite dal regolamento;

2° prestiti in denaro, anche nella forma di anticipazione sopra pegno di derrate, per acquisto di concimi, di sementi, di materie anticrittogamiche, insettifughe o insetticide, di strumenti di lavoro e di scorte. Il Monte potra' pure somministrare direttamente, dietro pagamento in contanti o a credito, gli oggetti indicati.

I prestiti in denaro non possono essere superiori a L. 500 ciascuno e per ciascuno sovvenuto, ne' avere durata maggiore di un anno, e sono fatti esclusivamente agli agricoltori, siano essi proprietari di terre, conduttori, mezzadri o enfiteuti. Saranno preferiti i prestiti ai piccoli coltivatori;

3° prestiti di attrezzi rurali per un tempo determinato, con nolo da stabilirsi in apposite tariffe approvate dal Consiglio d'amministrazione della Cassa ademprivile e da pagarsi al raccolto;
4° acquisto di terreni per rivendita a piccoli lotti quando sia dimostrata l'utilita' dell'operazione.

Sui prestiti in natura e in denaro i Monti frumentari non potranno esigere un interesse che sia superiore del mezzo per cento a quello che corrispondono alla Cassa ademprivile.

Entrata in vigore il 22 agosto 1907