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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 951/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari, I sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Alessandra Piliego - Consigliere rel
Ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 951/2023 R.G.C.A. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1546/2022 pubblicata il 7.06.2022 pendente tra
(avv.ti Crisci Lucio Rodolfo, Crisci Fabrizio) Parte_1
contro
(avv.ti Abbamonte Andrea, Muciaccia Alessandra, Fucci Giovanna) CP_1
All'udienza del 25.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio la società Parte_1
esponendo: CP_1
- di essere proprietario di un fondo agricoli ubicato nel Comune di Alberona, in località “Santa Croce” confinante con proprietà di , distinto in catasto al foglio 8, p.lla 195; Persona_1
- che nell'anno 1997 la società convenuta aveva stipulato con un contratto misto di Persona_1
costituzione di servitù, locazione e costituzione di diritto di superficie, finalizzato alla installazione di alcune turbine eoliche e/o aerogeneratori sul fondo di proprietà;
- in virtù di detto contratto la società convenuta aveva realizzato due aerogeneratori contraddistinti con sigla “CC01 e CC00”;
- gli aerogeneratori erano stati realizzati a distanza illegale dal confine, occupavano abusivamente una superficie aerea del fondo dell'attore poiché le pale si proiettavano su tale fondo (ex art. 949 e 840 c.c.),
pagina 1 di 3 producevano immissioni di rumore ed interferenze elettromagnetiche che rendevano incompatibile lo svolgimento di attività antropica sul fondo di esso attore, limitavano la sfruttabilità dell'area posta sotto l'area di ingombro delle pale in considerazione della mancanza di condizioni di sicurezza (es. distacco delle pale, crollo della torre), limitavano l'altezza massima di un eventuale edificio da realizzarsi sui fondi di essi attori;
- la realizzazione a tale distanza ravvicinata degli aerogeneratori precludeva, inoltre, la possibilità di identico sfruttamento del proprio fondo, essendosi il Comune di Alberona obbligato a non rilasciare ulteriori autorizzazioni o concessioni per nuove turbine nel raggio di 300 metri dalle turbine installate dalla società convenuta.
Chiedeva, pertanto, la condanna della società all'arretramento o alla rimozione degli aerogeneratori e delle pale eoliche nonché al risarcimento del danni.
Si costituiva la contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
Il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 1546/2022 pubblicata il 7.06.2022 così decideva:
“rigetta la domanda di condanna all'arretramento per violazione delle distanze tra costruzioni;
dichiara improcedibili tutte le ulteriori domande proposte da parte attrice;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di consulenza tecnica di ufficio”
Avverso detta pronuncia ha proposto appello . Parte_1
Si è costituita la soc. contestando la fondatezza dell'avverso grave e chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza del 4.02.2025 fissata per la decisione non risultavano depositate le note scritte ex art. 127 ter cpc e la causa veniva rinviata, ex art. 309 cpc, ad altra udienza,
All'udienza del 25.02.2025, fissata ai sensi dell'art. 309 cpc, nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta ex art. 221 co. 4 D.L. n. 34/2020, convertito nella L. n. 77/2020, tale condotta inerte equivalendo alla loro mancata presenza.
Ciò impone l'applicazione dell'art. 181 co. 1 cpc, con il conseguente ordine di cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione del processo, pronuncia da assumersi nelle forme della sentenza in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un giudice collegiale ed ha natura decisoria poiché idoneo a definire il giudizio (cfr. Cass.
4.11.2021 n. 31635, pag. 5 della motivazione, dove sono richiamati numerosi precedenti conformi).
Le spese di lite restano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate, in conformità del disposto di cui all'art. 310 co. 4 cpc.
PQM
pagina 2 di 3 La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1546/2022 pubblicata il 7.06.2022 Parte_1
così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara che le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
25/02/2025 Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari, I sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Alessandra Piliego - Consigliere rel
Ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 951/2023 R.G.C.A. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1546/2022 pubblicata il 7.06.2022 pendente tra
(avv.ti Crisci Lucio Rodolfo, Crisci Fabrizio) Parte_1
contro
(avv.ti Abbamonte Andrea, Muciaccia Alessandra, Fucci Giovanna) CP_1
All'udienza del 25.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio la società Parte_1
esponendo: CP_1
- di essere proprietario di un fondo agricoli ubicato nel Comune di Alberona, in località “Santa Croce” confinante con proprietà di , distinto in catasto al foglio 8, p.lla 195; Persona_1
- che nell'anno 1997 la società convenuta aveva stipulato con un contratto misto di Persona_1
costituzione di servitù, locazione e costituzione di diritto di superficie, finalizzato alla installazione di alcune turbine eoliche e/o aerogeneratori sul fondo di proprietà;
- in virtù di detto contratto la società convenuta aveva realizzato due aerogeneratori contraddistinti con sigla “CC01 e CC00”;
- gli aerogeneratori erano stati realizzati a distanza illegale dal confine, occupavano abusivamente una superficie aerea del fondo dell'attore poiché le pale si proiettavano su tale fondo (ex art. 949 e 840 c.c.),
pagina 1 di 3 producevano immissioni di rumore ed interferenze elettromagnetiche che rendevano incompatibile lo svolgimento di attività antropica sul fondo di esso attore, limitavano la sfruttabilità dell'area posta sotto l'area di ingombro delle pale in considerazione della mancanza di condizioni di sicurezza (es. distacco delle pale, crollo della torre), limitavano l'altezza massima di un eventuale edificio da realizzarsi sui fondi di essi attori;
- la realizzazione a tale distanza ravvicinata degli aerogeneratori precludeva, inoltre, la possibilità di identico sfruttamento del proprio fondo, essendosi il Comune di Alberona obbligato a non rilasciare ulteriori autorizzazioni o concessioni per nuove turbine nel raggio di 300 metri dalle turbine installate dalla società convenuta.
Chiedeva, pertanto, la condanna della società all'arretramento o alla rimozione degli aerogeneratori e delle pale eoliche nonché al risarcimento del danni.
Si costituiva la contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
Il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 1546/2022 pubblicata il 7.06.2022 così decideva:
“rigetta la domanda di condanna all'arretramento per violazione delle distanze tra costruzioni;
dichiara improcedibili tutte le ulteriori domande proposte da parte attrice;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di consulenza tecnica di ufficio”
Avverso detta pronuncia ha proposto appello . Parte_1
Si è costituita la soc. contestando la fondatezza dell'avverso grave e chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza del 4.02.2025 fissata per la decisione non risultavano depositate le note scritte ex art. 127 ter cpc e la causa veniva rinviata, ex art. 309 cpc, ad altra udienza,
All'udienza del 25.02.2025, fissata ai sensi dell'art. 309 cpc, nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta ex art. 221 co. 4 D.L. n. 34/2020, convertito nella L. n. 77/2020, tale condotta inerte equivalendo alla loro mancata presenza.
Ciò impone l'applicazione dell'art. 181 co. 1 cpc, con il conseguente ordine di cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione del processo, pronuncia da assumersi nelle forme della sentenza in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un giudice collegiale ed ha natura decisoria poiché idoneo a definire il giudizio (cfr. Cass.
4.11.2021 n. 31635, pag. 5 della motivazione, dove sono richiamati numerosi precedenti conformi).
Le spese di lite restano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate, in conformità del disposto di cui all'art. 310 co. 4 cpc.
PQM
pagina 2 di 3 La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1546/2022 pubblicata il 7.06.2022 Parte_1
così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara che le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
25/02/2025 Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
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