TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 5684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5684 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14713/2019 R.G., promossa
DA
, nato ad [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Pucci, C.F._1
giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il Controparte_1
15.05.1966 (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
IA NA, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Precisate le conclusioni come note scritte, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.10.2019 ha proposto Parte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Acireale il 22.07.1998 con , matrimonio dal quale è Controparte_1
Per_ nata la figlia il 04.11.2000.
Ha concluso chiedendo di porre a carico della resistente l'obbligo di Per_ contribuire al mantenimento di con un assegno mensile di € 500,00.
Successivamente, attesa la nuova soluzione abitativa adottata dalla figlia
- tornata a vivere dalla madre - il ricorrente ha rinunciato alla domanda di mantenimento e si è reso disponibile al versamento di un assegno di € 1000, chiedendo di poter versare tale importo direttamente alla figlia.
Si è costituita la quale, pur aderendo Controparte_1
alla domanda di divorzio avanzata dal ricorrente ha chiesto di porre a suo
Per_ carico l'obbligo di contribuire al mantenimento di con un assegno d i €
1500,00 oltre al riconoscimento di un assegno divorzile per sé di € 500,00.
Nel corso del giudizio, su domanda di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione limitatamente alla pronuncia sullo status;
quindi, con sentenza non definitiva n. 2241/2021 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con separata ordinanza è stata disposta la prosecuzione del giudizio per le statuizioni di ordine economico.
Istruita la causa mediante escussione testi, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate come da note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1 c.p.c.
_______________
Preliminarmente si dà atto che, per come sopra esposto, con sentenza non definitiva n. 2241/2021 del 10.5.2021 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo con separata ordinanza per statuire in ordine alle ulteriori domande.
Con riguardo alle statuizioni di carattere economico va osservato che
Per_
- figlia maggiorenne delle parti - è studentessa universitaria, convive con
2 la madre, pacificamente non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica e il padre si è reso disponibile a contribuire al suo mantenimento.
Orbene, è pacifico in giurisprudenza che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autonomo, segnatamente al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto anche conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro (ex multis, Cass. civ.
n.26875/2023).
Più nello specifico, l'obbligo di mantenimento della prole, che incombe su ciascun genitore e che discende direttamente dalla legge, come disposto dall'art. 147 c.c., non si esaurisce con il compimento del diciottesimo anno di età dei figli, ma permane, sussistendone i requisiti, fino a quando questi ultimi non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica.
In questo senso, secondo il consolidato orientamento del Supremo
Collegio, “l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.
Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337-septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”
(Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892).
A ciò ne consegue che “la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età” (Cassazione civile, Ord. del 28/11/2022 n. 34986).
3 Per_ Nel caso di specie sono incontestate tra le parti le circostanze che - la quale attualmente vive con la madre - non ha ancora ultimato il proprio percorso formativo e che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica, in presenza di un percorso formativo “in fieri” di tipo accademico, non è a lei addebitabile.
Continua a gravare sui genitori, pertanto, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne.
Al riguardo si deve, tuttavia, precisare che da giugno 2019 ad aprile 2020
Per_ ha vissuto col padre e, in relazione al predetto periodo, il Tribunale - con decreto n. 4774/2024 emesso nella causa n. 3465/2019 RG, avente ad oggetto modifica delle condizioni della separazione, che non risulta sia stato oggetto di gravame - ha revocato l'obbligo posto a carico di di versare Parte_1
l'assegno di mantenimento per la figlia su accordo delle parti.
Fatta tale precisazione, in relazione alla quantificazione del contributo di mantenimento gravante sul padre, l'art. 337ter co. 4, 5 e 6 c.c. dispone: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori
provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico
al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal
figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di
permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da
ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le
informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia
tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati
a soggetti diversi”.
Questa norma esprime il principio per cui i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli sulla base delle loro sostanze e capacità economiche, fino a che questi non abbiano raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
4 L'importo del contributo deve essere individuato tenendo conto delle esigenze di sostentamento della prole e delle condizioni patrimoniali delle parti
(nello specifico il ricorrente percepisce dalla propria attività proventi per oltre
€ 133.000 annui;
mentre la resistente, dalle dichiarazioni prodotte, percepisce redditi complessivi per circa € 10.000 annui).
Avuto riguardo alle concrete esigenze della figlia, valutate alla stregua dell'età raggiunta e del percorso formativo in atto, nonché della complessiva situazione patrimoniale delle parti evincibile dalla documentazione in atti, ritiene il Collegio che sia congruo determinare il contributo di mantenimento da porre a carico del padre nella somma di € 1.000,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie,
importo che il genitore ha espressamente dichiarato di essere disponibile a versare.
Per il periodo da giugno 2019 ad aprile 2020, tuttavia, resta fermo quanto sopra rilevato in ordine alla revoca del mantenimento posto a carico del padre,
Per_ in quanto era momentaneamente cessata la convivenza di con la madre.
In assenza di specifica richiesta formulata dalla figlia, invece, deve respingersi la domanda avanzata dall'odierno ricorrente di pagamento del
Per_ predetto contributo direttamente nelle mani di
Per giurisprudenza consolidata, infatti, non si può disporre il versamento diretto al maggiorenne non autosufficiente del contributo al suo mantenimento in mancanza di espressa domanda a riceverlo da parte del figlio stesso, permanendo, in caso di convivenza con l'altro genitore, la legittimazione sul punto in capo a tale genitore (ex plurimis: “Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché' del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'articolo 155 quinquies c.c. ad opera della legge 8 febbraio 2006 n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi,
5 ancorché' concorrenti, sicché' sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (Cass. n. 25300/2013; ord. n. 24316/2013); di conseguenza il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere" (cfr. Cass. Civ., n. 18008/2018; conf. anche Cass. Civ.,
n. 25300/2013).
In ordine alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente si rileva quanto segue.
In base a quanto disposto dall'art. 5 l. div., commi 6 e ss, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da
ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti
elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per
un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Come è noto, per trent'anni (dalle Sezioni Unite del 1990) la giurisprudenza ha ritenuto che l'assegno divorzile dovesse consentire all'avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, cioè l'inadeguatezza dei mezzi si doveva riconoscere quando il richiedente non avesse i mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di rapporto coniugale. L'orientamento in questione è stato, poi, ribaltato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte , che , con la sentenza delle Sezioni Unite, con la sentenza dell'11 luglio 2018,
n. 18287, hanno chiarito che "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma
6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della
6 valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (cfr. anche Cass. Civ., 07/12/2021, n. 38928; Cass. Civ., 08/09/2021,
n. 24250).
Il giudizio sull'adeguatezza dei mezzi, dunque, deve basarsi sul complesso di criteri indicati dalla legge, previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, che vanno ponderati unitariamente e considerati equiordinati;
tale valutazione, quindi, deve essere effettuata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione al contributo in funzione della vita familiare dato dalla parte economicamente debole e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi solo per l'altra parte.
La differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, non costituisce quindi elemento sufficiente per il riconoscimento dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. 09/08/2019, n. 21234). L'attribuzione dell'assegno divorzile richiede, dunque, “l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
La decisione sulla sua attribuzione e quantificazione deve basarsi su una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, considerando il contributo fornito dal richiedente alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, determinandosi così il principio per il quale l'assegno di divorzio non è finalizzato alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo dell'ex coniuge economicamente più debole” (Cassazione civile sez. I,
11/04/2024, n.9865).
D'altronde, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole “abbia sacrificato
occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere
tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché
7 l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno
alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base
di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico- relazionale” (Cass. civ. 04/10/2023, n.27945)
Sul piano della distribuzione degli oneri probatori, poi, la domanda di assegno resta soggetta alla disciplina del codice civile di cui all'art. 2697 c.c..
Ciò posto in punto di diritto, nel caso di specie la resistente ha allegato con prospettazione coerente gli elementi che legittimano il diritto del coniuge alla liquidazione dell'assegno divorzile.
Più nello specifico, l'istante ha dedotto - siccome richiesto dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte - di aver sacrificato e rinunciato, su richiesta del marito, alle proprie aspettative professionali per dedicarsi integralmente alla cura della famiglia, contribuendo, in tal modo, alla progressione professionale del coniuge
Al riguardo, secondo quanto affermato dalla resistente, ella “ha rinunciato, su richiesta del marito, a proseguire nell'esercizio della professione forense, come il di lei padre, e si è dedicata alla cura del marito,
Per_ della casa e, due anni dopo le nozze, alla piccola , consentendo così al
di dedicarsi alla formazione della propria professione con successo Pt_1 sempre crescente […] fino a giungere ad un reddito medio mensile di €
6.000,00”.
Le circostanze appena esposte a fondamento della richiesta di assegno divorzile non sono state oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte del ricorrente.
Quest'ultimo, infatti, non ha contestato specificamente nella prima difesa utile - né, invero, negli scritti successivi - le puntuali allegazioni di controparte circa le motivazioni che la avrebbero condotta, in costanza di matrimonio, a sacrificare la professione di avvocato appena intrapresa, così rinunciando alle proprie aspettative di carriera, nonché all'indipendenza economica.
Infatti, non ha preso posizione, pur potendo farlo, sulle Parte_1
allegazioni che lo avrebbero visto promotore della scelta fatta dalla convenuta
8 di abbandonare la propria professione per dedicarsi esclusivamente alla cura della famiglia.
E invero, a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. (introdotta dalla l.
n. 69 del 2009) che ha sancito l'introduzione del principio di "non contestazione" il convenuto (ma è utile precisare che tale onere incombe anche sull'attore) è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica
(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 26908 del 26 novembre 2020).
Pertanto, alla luce di quanto disposto dall'art 115 c.p.c. i fatti solo genericamente contestati, o comunque, come nel caso di specie, non affatto contestati, costituiscono prova su cui il giudice può fondare la propria decisione.
Alla luce delle suddette considerazioni, può ritenersi raggiunta la prova in relazione alla circostanza che la resistente abbia rinunciato, su richiesta del coniuge, alle proprie aspirazioni professionali per dedicarsi alla cura della famiglia, contribuendo, in tal maniera, alla progressione professionale del coniuge.
Ciò posto, occorre passare alla disamina in ordine all'adeguatezza dei mezzi per il proprio sostentamento che, in applicazione dei criteri stabiliti dal
Supremo Collegio, costituisce ulteriore requisito imprescindibile per verificare la presenza dei presupposti per il riconoscimento del contributo in questione.
Sul punto, l'attore al fine di paralizzare la domanda della convenuta, ha allegato che la moglie disporrebbe di adeguati mezzi di sostentamento,
derivanti dalla convivenza more uxorio intrapresa con altro uomo (il quale, a suo dire, contribuirebbe al suo mantenimento), nonché dal cospicuo patrimonio immobiliare di cui ella sarebbe titolare.
Quanto alla deduzione sulla convivenza, va evidenziato che non è stata raggiunta la relativa prova;
infatti, tale allegazione, specificamente contestata dalla resistente, non ha trovato adeguato riscontro all'esito dell'attività istruttoria.
9 In particolare, non può considerarsi decisiva la testimonianza di Tes_1
(unica teste ad aver affermato di essere a conoscenza dell'esistenza di
[...]
una stabile convivenza della convenuta con il sig. ), in Persona_2 quanto essa ha riferito in ordine a circostanze apprese “de relato”.
La resistente, peraltro, ha prodotto idonea documentazione dalla quale risulta in maniera acclarata la circostanza che il proprio nucleo familiare è
distinto rispetto a quello del sig. . Per_2
In ordine alle deduzioni circa il patrimonio immobiliare della convenuta, dalla documentazione in atti è emerso che ella è proprietaria per l'intero di un solo immobile sito in Acireale, mentre è titolare di altri cespiti immobiliari (tra cui diversi terreni e fabbricati di modico valore) limitatamente a quote di 1/3 ovvero 1/6, derivanti da successione “mortis causa”.
In ogni caso, alla luce delle dichiarazioni reddituali prodotte non vi è
prova che la titolarità dei suddetti immobili abbia contribuito ad incrementare in maniera significativa i redditi di essa resistente.
Infatti, dalla ultima dichiarazione in atti, emerge un reddito complessivo di circa € 10.000,00 (cfr. Modello PF -2020) che tiene conto anche dei redditi ritratti dalle suddette proprietà.
Di contro, dall'analisi della posizione economica del convenuto - il quale risulta titolare di redditi per oltre € 133.000 annui (cfr. dich. Redd anno 2019)
- può dirsi sussistente una differenza reddituale tra le parti tale da evidenziare,
nello specifico, una più favorevole situazione patrimoniale del ricorrente rispetto alla parte istante.
Pertanto, in ragione del sacrificio professionale sopportato dalla convenuta, in virtù di un disegno familiare condiviso con il coniuge (ed, anzi,
da questi prospettato), ritiene il Collegio che il ricorrente debba corrispondere alla convenuta un assegno di divorzio ad integrazione e sostegno dei redditi.
Ciò posto, nella determinazione dell'entità del contributo in esame non può non essere presa in considerazione la circostanza che la convenuta possiede piena capacità lavorativa nonché una elevata qualifica professionale,
in parte spesa dopo la rottura del matrimonio, sebbene le concrete prospettive di inserimento nel mondo del lavoro e di avvio professionale siano quantomeno in parte compromesse in ragione dell'età raggiunta.
10 Per quanto esposto, alla luce di tutti gli elementi evidenziati, considerate sia la piena capacità lavorativa nonché l'elevata qualifica professionale della resistente in parte spesa dopo la rottura del matrimonio, sia l'età raggiunta tale da incidere quantomeno parzialmente sulle sue concrete prospettive di avvio professionale, nonché lo squilibrio economico tra le parti ed il contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, l'assegno divorzile va determinato nella misura di €
300,00 mensili.
Avuto riguardo alla natura del presente procedimento e alla prevalenza della domanda di status, le spese di lite vanno dichiarate compensate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
14713/2019 R.G.;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno Controparte_1
Per_ mensile di € 1.000,00 per il mantenimento di da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Dispone che corrisponda entro il giorno 5 di ogni mese Parte_1
a un assegno divorzile di € 300,00 mensili, Controparte_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 07/11/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14713/2019 R.G., promossa
DA
, nato ad [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Pucci, C.F._1
giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il Controparte_1
15.05.1966 (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
IA NA, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Precisate le conclusioni come note scritte, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.10.2019 ha proposto Parte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Acireale il 22.07.1998 con , matrimonio dal quale è Controparte_1
Per_ nata la figlia il 04.11.2000.
Ha concluso chiedendo di porre a carico della resistente l'obbligo di Per_ contribuire al mantenimento di con un assegno mensile di € 500,00.
Successivamente, attesa la nuova soluzione abitativa adottata dalla figlia
- tornata a vivere dalla madre - il ricorrente ha rinunciato alla domanda di mantenimento e si è reso disponibile al versamento di un assegno di € 1000, chiedendo di poter versare tale importo direttamente alla figlia.
Si è costituita la quale, pur aderendo Controparte_1
alla domanda di divorzio avanzata dal ricorrente ha chiesto di porre a suo
Per_ carico l'obbligo di contribuire al mantenimento di con un assegno d i €
1500,00 oltre al riconoscimento di un assegno divorzile per sé di € 500,00.
Nel corso del giudizio, su domanda di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione limitatamente alla pronuncia sullo status;
quindi, con sentenza non definitiva n. 2241/2021 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con separata ordinanza è stata disposta la prosecuzione del giudizio per le statuizioni di ordine economico.
Istruita la causa mediante escussione testi, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate come da note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1 c.p.c.
_______________
Preliminarmente si dà atto che, per come sopra esposto, con sentenza non definitiva n. 2241/2021 del 10.5.2021 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo con separata ordinanza per statuire in ordine alle ulteriori domande.
Con riguardo alle statuizioni di carattere economico va osservato che
Per_
- figlia maggiorenne delle parti - è studentessa universitaria, convive con
2 la madre, pacificamente non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica e il padre si è reso disponibile a contribuire al suo mantenimento.
Orbene, è pacifico in giurisprudenza che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autonomo, segnatamente al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto anche conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro (ex multis, Cass. civ.
n.26875/2023).
Più nello specifico, l'obbligo di mantenimento della prole, che incombe su ciascun genitore e che discende direttamente dalla legge, come disposto dall'art. 147 c.c., non si esaurisce con il compimento del diciottesimo anno di età dei figli, ma permane, sussistendone i requisiti, fino a quando questi ultimi non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica.
In questo senso, secondo il consolidato orientamento del Supremo
Collegio, “l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.
Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337-septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”
(Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892).
A ciò ne consegue che “la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età” (Cassazione civile, Ord. del 28/11/2022 n. 34986).
3 Per_ Nel caso di specie sono incontestate tra le parti le circostanze che - la quale attualmente vive con la madre - non ha ancora ultimato il proprio percorso formativo e che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica, in presenza di un percorso formativo “in fieri” di tipo accademico, non è a lei addebitabile.
Continua a gravare sui genitori, pertanto, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne.
Al riguardo si deve, tuttavia, precisare che da giugno 2019 ad aprile 2020
Per_ ha vissuto col padre e, in relazione al predetto periodo, il Tribunale - con decreto n. 4774/2024 emesso nella causa n. 3465/2019 RG, avente ad oggetto modifica delle condizioni della separazione, che non risulta sia stato oggetto di gravame - ha revocato l'obbligo posto a carico di di versare Parte_1
l'assegno di mantenimento per la figlia su accordo delle parti.
Fatta tale precisazione, in relazione alla quantificazione del contributo di mantenimento gravante sul padre, l'art. 337ter co. 4, 5 e 6 c.c. dispone: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori
provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico
al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal
figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di
permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da
ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le
informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia
tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati
a soggetti diversi”.
Questa norma esprime il principio per cui i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli sulla base delle loro sostanze e capacità economiche, fino a che questi non abbiano raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
4 L'importo del contributo deve essere individuato tenendo conto delle esigenze di sostentamento della prole e delle condizioni patrimoniali delle parti
(nello specifico il ricorrente percepisce dalla propria attività proventi per oltre
€ 133.000 annui;
mentre la resistente, dalle dichiarazioni prodotte, percepisce redditi complessivi per circa € 10.000 annui).
Avuto riguardo alle concrete esigenze della figlia, valutate alla stregua dell'età raggiunta e del percorso formativo in atto, nonché della complessiva situazione patrimoniale delle parti evincibile dalla documentazione in atti, ritiene il Collegio che sia congruo determinare il contributo di mantenimento da porre a carico del padre nella somma di € 1.000,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie,
importo che il genitore ha espressamente dichiarato di essere disponibile a versare.
Per il periodo da giugno 2019 ad aprile 2020, tuttavia, resta fermo quanto sopra rilevato in ordine alla revoca del mantenimento posto a carico del padre,
Per_ in quanto era momentaneamente cessata la convivenza di con la madre.
In assenza di specifica richiesta formulata dalla figlia, invece, deve respingersi la domanda avanzata dall'odierno ricorrente di pagamento del
Per_ predetto contributo direttamente nelle mani di
Per giurisprudenza consolidata, infatti, non si può disporre il versamento diretto al maggiorenne non autosufficiente del contributo al suo mantenimento in mancanza di espressa domanda a riceverlo da parte del figlio stesso, permanendo, in caso di convivenza con l'altro genitore, la legittimazione sul punto in capo a tale genitore (ex plurimis: “Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché' del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'articolo 155 quinquies c.c. ad opera della legge 8 febbraio 2006 n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi,
5 ancorché' concorrenti, sicché' sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (Cass. n. 25300/2013; ord. n. 24316/2013); di conseguenza il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere" (cfr. Cass. Civ., n. 18008/2018; conf. anche Cass. Civ.,
n. 25300/2013).
In ordine alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente si rileva quanto segue.
In base a quanto disposto dall'art. 5 l. div., commi 6 e ss, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da
ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti
elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per
un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Come è noto, per trent'anni (dalle Sezioni Unite del 1990) la giurisprudenza ha ritenuto che l'assegno divorzile dovesse consentire all'avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, cioè l'inadeguatezza dei mezzi si doveva riconoscere quando il richiedente non avesse i mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di rapporto coniugale. L'orientamento in questione è stato, poi, ribaltato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte , che , con la sentenza delle Sezioni Unite, con la sentenza dell'11 luglio 2018,
n. 18287, hanno chiarito che "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma
6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della
6 valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (cfr. anche Cass. Civ., 07/12/2021, n. 38928; Cass. Civ., 08/09/2021,
n. 24250).
Il giudizio sull'adeguatezza dei mezzi, dunque, deve basarsi sul complesso di criteri indicati dalla legge, previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, che vanno ponderati unitariamente e considerati equiordinati;
tale valutazione, quindi, deve essere effettuata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione al contributo in funzione della vita familiare dato dalla parte economicamente debole e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi solo per l'altra parte.
La differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, non costituisce quindi elemento sufficiente per il riconoscimento dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. 09/08/2019, n. 21234). L'attribuzione dell'assegno divorzile richiede, dunque, “l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
La decisione sulla sua attribuzione e quantificazione deve basarsi su una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, considerando il contributo fornito dal richiedente alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, determinandosi così il principio per il quale l'assegno di divorzio non è finalizzato alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo dell'ex coniuge economicamente più debole” (Cassazione civile sez. I,
11/04/2024, n.9865).
D'altronde, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole “abbia sacrificato
occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere
tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché
7 l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno
alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base
di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico- relazionale” (Cass. civ. 04/10/2023, n.27945)
Sul piano della distribuzione degli oneri probatori, poi, la domanda di assegno resta soggetta alla disciplina del codice civile di cui all'art. 2697 c.c..
Ciò posto in punto di diritto, nel caso di specie la resistente ha allegato con prospettazione coerente gli elementi che legittimano il diritto del coniuge alla liquidazione dell'assegno divorzile.
Più nello specifico, l'istante ha dedotto - siccome richiesto dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte - di aver sacrificato e rinunciato, su richiesta del marito, alle proprie aspettative professionali per dedicarsi integralmente alla cura della famiglia, contribuendo, in tal modo, alla progressione professionale del coniuge
Al riguardo, secondo quanto affermato dalla resistente, ella “ha rinunciato, su richiesta del marito, a proseguire nell'esercizio della professione forense, come il di lei padre, e si è dedicata alla cura del marito,
Per_ della casa e, due anni dopo le nozze, alla piccola , consentendo così al
di dedicarsi alla formazione della propria professione con successo Pt_1 sempre crescente […] fino a giungere ad un reddito medio mensile di €
6.000,00”.
Le circostanze appena esposte a fondamento della richiesta di assegno divorzile non sono state oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte del ricorrente.
Quest'ultimo, infatti, non ha contestato specificamente nella prima difesa utile - né, invero, negli scritti successivi - le puntuali allegazioni di controparte circa le motivazioni che la avrebbero condotta, in costanza di matrimonio, a sacrificare la professione di avvocato appena intrapresa, così rinunciando alle proprie aspettative di carriera, nonché all'indipendenza economica.
Infatti, non ha preso posizione, pur potendo farlo, sulle Parte_1
allegazioni che lo avrebbero visto promotore della scelta fatta dalla convenuta
8 di abbandonare la propria professione per dedicarsi esclusivamente alla cura della famiglia.
E invero, a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. (introdotta dalla l.
n. 69 del 2009) che ha sancito l'introduzione del principio di "non contestazione" il convenuto (ma è utile precisare che tale onere incombe anche sull'attore) è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica
(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 26908 del 26 novembre 2020).
Pertanto, alla luce di quanto disposto dall'art 115 c.p.c. i fatti solo genericamente contestati, o comunque, come nel caso di specie, non affatto contestati, costituiscono prova su cui il giudice può fondare la propria decisione.
Alla luce delle suddette considerazioni, può ritenersi raggiunta la prova in relazione alla circostanza che la resistente abbia rinunciato, su richiesta del coniuge, alle proprie aspirazioni professionali per dedicarsi alla cura della famiglia, contribuendo, in tal maniera, alla progressione professionale del coniuge.
Ciò posto, occorre passare alla disamina in ordine all'adeguatezza dei mezzi per il proprio sostentamento che, in applicazione dei criteri stabiliti dal
Supremo Collegio, costituisce ulteriore requisito imprescindibile per verificare la presenza dei presupposti per il riconoscimento del contributo in questione.
Sul punto, l'attore al fine di paralizzare la domanda della convenuta, ha allegato che la moglie disporrebbe di adeguati mezzi di sostentamento,
derivanti dalla convivenza more uxorio intrapresa con altro uomo (il quale, a suo dire, contribuirebbe al suo mantenimento), nonché dal cospicuo patrimonio immobiliare di cui ella sarebbe titolare.
Quanto alla deduzione sulla convivenza, va evidenziato che non è stata raggiunta la relativa prova;
infatti, tale allegazione, specificamente contestata dalla resistente, non ha trovato adeguato riscontro all'esito dell'attività istruttoria.
9 In particolare, non può considerarsi decisiva la testimonianza di Tes_1
(unica teste ad aver affermato di essere a conoscenza dell'esistenza di
[...]
una stabile convivenza della convenuta con il sig. ), in Persona_2 quanto essa ha riferito in ordine a circostanze apprese “de relato”.
La resistente, peraltro, ha prodotto idonea documentazione dalla quale risulta in maniera acclarata la circostanza che il proprio nucleo familiare è
distinto rispetto a quello del sig. . Per_2
In ordine alle deduzioni circa il patrimonio immobiliare della convenuta, dalla documentazione in atti è emerso che ella è proprietaria per l'intero di un solo immobile sito in Acireale, mentre è titolare di altri cespiti immobiliari (tra cui diversi terreni e fabbricati di modico valore) limitatamente a quote di 1/3 ovvero 1/6, derivanti da successione “mortis causa”.
In ogni caso, alla luce delle dichiarazioni reddituali prodotte non vi è
prova che la titolarità dei suddetti immobili abbia contribuito ad incrementare in maniera significativa i redditi di essa resistente.
Infatti, dalla ultima dichiarazione in atti, emerge un reddito complessivo di circa € 10.000,00 (cfr. Modello PF -2020) che tiene conto anche dei redditi ritratti dalle suddette proprietà.
Di contro, dall'analisi della posizione economica del convenuto - il quale risulta titolare di redditi per oltre € 133.000 annui (cfr. dich. Redd anno 2019)
- può dirsi sussistente una differenza reddituale tra le parti tale da evidenziare,
nello specifico, una più favorevole situazione patrimoniale del ricorrente rispetto alla parte istante.
Pertanto, in ragione del sacrificio professionale sopportato dalla convenuta, in virtù di un disegno familiare condiviso con il coniuge (ed, anzi,
da questi prospettato), ritiene il Collegio che il ricorrente debba corrispondere alla convenuta un assegno di divorzio ad integrazione e sostegno dei redditi.
Ciò posto, nella determinazione dell'entità del contributo in esame non può non essere presa in considerazione la circostanza che la convenuta possiede piena capacità lavorativa nonché una elevata qualifica professionale,
in parte spesa dopo la rottura del matrimonio, sebbene le concrete prospettive di inserimento nel mondo del lavoro e di avvio professionale siano quantomeno in parte compromesse in ragione dell'età raggiunta.
10 Per quanto esposto, alla luce di tutti gli elementi evidenziati, considerate sia la piena capacità lavorativa nonché l'elevata qualifica professionale della resistente in parte spesa dopo la rottura del matrimonio, sia l'età raggiunta tale da incidere quantomeno parzialmente sulle sue concrete prospettive di avvio professionale, nonché lo squilibrio economico tra le parti ed il contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, l'assegno divorzile va determinato nella misura di €
300,00 mensili.
Avuto riguardo alla natura del presente procedimento e alla prevalenza della domanda di status, le spese di lite vanno dichiarate compensate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
14713/2019 R.G.;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno Controparte_1
Per_ mensile di € 1.000,00 per il mantenimento di da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Dispone che corrisponda entro il giorno 5 di ogni mese Parte_1
a un assegno divorzile di € 300,00 mensili, Controparte_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 07/11/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
11