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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 14303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14303 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44539/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 44539/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Foggia il 07.03.1962, con il patrocinio dell'avv. Tommaso Dimartino, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ; Email_1
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2 il 02.10.1964;
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.10.2024 , Parte_1 premesso che in data 23.05.2002 aveva contratto matrimonio in Foggia con e che dalla predetta unione non erano nati figli, Controparte_1 esponeva che con decreto del 24.07.2007 il Tribunale di Foggia aveva omologato le condizioni di separazione dei coniugi e che da allora non vi era stata riconciliazione tra gli stessi, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocata, Controparte_1
che veniva, pertanto, dichiarata contumace.
[...]
All'udienza del 22.09.2025 tenutasi dinanzi al Giudice Designato compariva personalmente la sola parte ricorrente la quale, esibita l'avvenuta regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza nei confronti della resistente, insisteva nell'accoglimento della domanda.
Il Giudice, pertanto, dato atto, invitava la parte alla discussione orale della causa, e rimetteva la decisione al Collegio.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata) e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Letta la documentazione prodotta agli atti, attesa la contumacia della resistente, e quindi non essendo stata formulata alcuna domanda di assegno divorzile, occorre confermare i provvedimenti pronunciati in sede di separazione, disponendo che ciascuna delle parti provveda al proprio mantenimento.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 44539/2024, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Foggia il
23.05.2002 tra e Parte_1 Controparte_1
;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Foggia (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto n. 144, parte II, serie A);
- dispone che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
02.10.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 44539/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Foggia il 07.03.1962, con il patrocinio dell'avv. Tommaso Dimartino, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ; Email_1
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2 il 02.10.1964;
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.10.2024 , Parte_1 premesso che in data 23.05.2002 aveva contratto matrimonio in Foggia con e che dalla predetta unione non erano nati figli, Controparte_1 esponeva che con decreto del 24.07.2007 il Tribunale di Foggia aveva omologato le condizioni di separazione dei coniugi e che da allora non vi era stata riconciliazione tra gli stessi, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocata, Controparte_1
che veniva, pertanto, dichiarata contumace.
[...]
All'udienza del 22.09.2025 tenutasi dinanzi al Giudice Designato compariva personalmente la sola parte ricorrente la quale, esibita l'avvenuta regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza nei confronti della resistente, insisteva nell'accoglimento della domanda.
Il Giudice, pertanto, dato atto, invitava la parte alla discussione orale della causa, e rimetteva la decisione al Collegio.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata) e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Letta la documentazione prodotta agli atti, attesa la contumacia della resistente, e quindi non essendo stata formulata alcuna domanda di assegno divorzile, occorre confermare i provvedimenti pronunciati in sede di separazione, disponendo che ciascuna delle parti provveda al proprio mantenimento.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 44539/2024, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Foggia il
23.05.2002 tra e Parte_1 Controparte_1
;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Foggia (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto n. 144, parte II, serie A);
- dispone che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
02.10.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI