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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/04/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 4167/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa SA Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4167/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. , nata ad [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Alba,
e
, (C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Alba entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. STRAMBI GIORGIO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente, come integrate all'udienza del 08.04.25
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Alba (CN), il 23/09/2006.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Alba (CN) (atto n. 70 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nate le figlie nata ad [...], il [...] e Persona_1 Persona_2
nata ad [...] il [...].
1 Con ricorso depositato il 03/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con decreto del 21.01.2025, la Presidente del Tribunale di Asti, Dott.ssa Ombretta Salvetti, fissava udienza di comparizione delle parti al giorno 08.04.2025, per sentire i coniugi a chiarimenti sulle condizioni della separazione onde verificarne l'effettiva corrispondenza all'interesse delle minori.
All'udienza del 08.04.25, i coniugi precisavano ed illustravano le condizioni richieste, richiamando il contenuto come menzionato nelle note scritte, insistendo nelle loro comuni istanze, che le parti hanno concordemente e parzialmente integrato a maggior tutela delle minori.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5
c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, nonché l'effettivo impatto che il regime di separazione dei genitori avrà sulle figlie minori, alla luce di quanto suggerito dai Servizi Sociali competenti e con l'accordo dei coniugi.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2 iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2006, parte II, serie A n. 70.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alba (CN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE QUANTO SEGUE:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2) La casa coniugale in Alba (CN), c.so Unità d'Italia n. 111, in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, è assegnata alla sig.ra con gli arredi e suppellettili ivi Parte_1 presenti;
il sig. si trasferirà dalla stessa in un alloggio sempre in Alba (CN). Parte_2
3) Le figlie minori sono affidate ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione ed avranno residenza e collocazione presso la madre;
il
2 padre, salvo diverso e più ampio accordo tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori, terrà con sé le figlie a fine settimana alterni dal venerdì sera alla domenica. Il padre, poi, terrà con sé i figli per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito). Il padre trascorrerà con le minori, ad anni alterni, la Vigilia di Natale o il giorno di Natale;
ad anni alterni nella giornata di Pasqua o di
Pasquetta e durante le festività tutte precisando che, qualora siano previsti dei giorni di vacanza collegate alle festività religiose o laiche, le minori trascorreranno metà del tempo con il padre, salvo diversi accordi da valutare di volta in volta. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno, con ciascun genitore, due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
in assenza di accordo, le figlie trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari. I coniugi potranno, poi, trascorrere, altresì, con le figlie un periodo di vacanza di una settimana ciascuno durante l'anno nei periodi di sospensione delle lezioni scolastiche.
4) I genitori si occuperanno dei bisogni e delle necessità delle figlie nei periodi in cui le avranno con sé; inoltre, il sig. corrisponderà – quale contributo al mantenimento delle figlie Parte_2 minori - alla sig.ra l'importo mensile di Euro 500,00 (cinquecento/00) – Euro Parte_1
250,00 a figlia - entro il giorno 5 di ogni mese rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Asti a cui le parti si riportano.
PRENDE ATTO CHE:
5) I coniugi sono economicamente indipendenti e, allo stato, rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
6) La rata di mutuo dell'immobile in Alba, c.so Unità d'Italia 111 continuerà ad essere pagata nella misura del 50% dalla sig.ra e nella misura del 50% dal sig. Parte_1 Parte_2
7) La rata mensile, attualmente di €. 400,00 del finanziamento acceso presso BANCA D'ALBA continuerà ad essere pagata nella misura del 50% dalla sig.ra e nella misura del Parte_1
50% dal sig. Parte_2
8) I coniugi si scambiano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di documento equipollente e valido per l'espatrio delle figlie minori.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio e per il monitoraggio della situazione delle figlie minori SA e , a cui i genitori hanno Per_2 dichiarato la loro disponibilità a verbale all'udienza del 8.4.2025
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 09/04/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa SA Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4167/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. , nata ad [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Alba,
e
, (C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Alba entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. STRAMBI GIORGIO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente, come integrate all'udienza del 08.04.25
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Alba (CN), il 23/09/2006.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Alba (CN) (atto n. 70 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nate le figlie nata ad [...], il [...] e Persona_1 Persona_2
nata ad [...] il [...].
1 Con ricorso depositato il 03/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con decreto del 21.01.2025, la Presidente del Tribunale di Asti, Dott.ssa Ombretta Salvetti, fissava udienza di comparizione delle parti al giorno 08.04.2025, per sentire i coniugi a chiarimenti sulle condizioni della separazione onde verificarne l'effettiva corrispondenza all'interesse delle minori.
All'udienza del 08.04.25, i coniugi precisavano ed illustravano le condizioni richieste, richiamando il contenuto come menzionato nelle note scritte, insistendo nelle loro comuni istanze, che le parti hanno concordemente e parzialmente integrato a maggior tutela delle minori.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5
c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, nonché l'effettivo impatto che il regime di separazione dei genitori avrà sulle figlie minori, alla luce di quanto suggerito dai Servizi Sociali competenti e con l'accordo dei coniugi.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2 iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2006, parte II, serie A n. 70.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alba (CN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE QUANTO SEGUE:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2) La casa coniugale in Alba (CN), c.so Unità d'Italia n. 111, in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, è assegnata alla sig.ra con gli arredi e suppellettili ivi Parte_1 presenti;
il sig. si trasferirà dalla stessa in un alloggio sempre in Alba (CN). Parte_2
3) Le figlie minori sono affidate ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione ed avranno residenza e collocazione presso la madre;
il
2 padre, salvo diverso e più ampio accordo tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori, terrà con sé le figlie a fine settimana alterni dal venerdì sera alla domenica. Il padre, poi, terrà con sé i figli per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito). Il padre trascorrerà con le minori, ad anni alterni, la Vigilia di Natale o il giorno di Natale;
ad anni alterni nella giornata di Pasqua o di
Pasquetta e durante le festività tutte precisando che, qualora siano previsti dei giorni di vacanza collegate alle festività religiose o laiche, le minori trascorreranno metà del tempo con il padre, salvo diversi accordi da valutare di volta in volta. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno, con ciascun genitore, due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
in assenza di accordo, le figlie trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari. I coniugi potranno, poi, trascorrere, altresì, con le figlie un periodo di vacanza di una settimana ciascuno durante l'anno nei periodi di sospensione delle lezioni scolastiche.
4) I genitori si occuperanno dei bisogni e delle necessità delle figlie nei periodi in cui le avranno con sé; inoltre, il sig. corrisponderà – quale contributo al mantenimento delle figlie Parte_2 minori - alla sig.ra l'importo mensile di Euro 500,00 (cinquecento/00) – Euro Parte_1
250,00 a figlia - entro il giorno 5 di ogni mese rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Asti a cui le parti si riportano.
PRENDE ATTO CHE:
5) I coniugi sono economicamente indipendenti e, allo stato, rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
6) La rata di mutuo dell'immobile in Alba, c.so Unità d'Italia 111 continuerà ad essere pagata nella misura del 50% dalla sig.ra e nella misura del 50% dal sig. Parte_1 Parte_2
7) La rata mensile, attualmente di €. 400,00 del finanziamento acceso presso BANCA D'ALBA continuerà ad essere pagata nella misura del 50% dalla sig.ra e nella misura del Parte_1
50% dal sig. Parte_2
8) I coniugi si scambiano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di documento equipollente e valido per l'espatrio delle figlie minori.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio e per il monitoraggio della situazione delle figlie minori SA e , a cui i genitori hanno Per_2 dichiarato la loro disponibilità a verbale all'udienza del 8.4.2025
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 09/04/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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