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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/10/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai Magistrati
dr. BE CO Presidente
dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
dr.ssa RI IA IN Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 187/2020
da
(C.F. nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], (C.F. ) Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...], ivi residente a[...], n. 30, Pt_3
(C.F. ) nata a [...] il [...], ivi residente
[...] C.F._3
alla via Giorgia n. 30, (C.F. ) nata a [...] Parte_4 C.F._4
il 25.07.1991, ivi residente a[...], tutti elettivamente domiciliati in EL, via Borromini n. 8 presso lo studio dell'Avv. Michele Ivan Castellano (C.F.
) del foto di EL che li rappresenta unitamente all'Avv. C.F._5
IO GI TA (C.F. ) del foro di EL, come da C.F._6
procura in atti;
Appellanti
contro
(già P.I. ), in persona del CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante legale p.t. con sede in Cologno Monzese (20093 – MI) via A.
Volta n. 16, rappresentata e difesa dagli avv. S. Taurini, M. Hazan e G. Condorelli;
Appellata
(C.F. nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_3 C.F._7
residente a[...];
Appellato-contumace
Conclusioni delle parti
Per l'appellante: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta,
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto,
in riforma della sentenza n. 256/2020, emessa Tribunale di EL in data 08.06.2020
e pubblicata in data 09.06.2020, nel procedimento iscritto nei registri di
cancelleria al n. 642/2015 R.G., accogliere le seguenti conclusioni:
1) Accertare la ricostruzione della dinamica del sinistro in oggetto come formulata
dagli appellanti e dichiarare per l'effetto la responsabilità esclusiva oppure, in
subordine, concorrente del sig. per il sinistro di cui in oggetto;
Controparte_3
2 2) In subordine, qualora Codesta Ecc.ma Corte di Appello non dovesse ritenere di
condividere ed accogliere integralmente la ricostruzione del sinistro formulata nel
presente appello, Questa Difesa - alla luce delle gravissime lacune metodologiche
e dei gravi vizi argomentativi relativi alla ricostruzione della dinamica del sinistro
de quo evidenziate sia nella sentenza di primo grado che nella relazione peritale
d'ufficio
- chiede di rinnovare la ctu tecnico-cinematica con nuovo perito per le motivazioni
sopra addotte al fine di predisporre nuova consulenza per la ricostruzione
cinematica del sinistro de quo che tenga conto delle deduzioni ed osservazioni
formulate in questa sede;
3) In ogni caso, accertata la dinamica del sinistro, si chiede, previa nomina del
perito medico – legale al fine di valutare la natura e l'entità delle lesioni subite dal
sig. , di condannare per tutte le motivazioni quivi formulate il sig. Parte_1
in solido con la (già Controparte_3 CP_1 Controparte_2
al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dagli attori Pt_1
in euro 1.147.701,40, in euro 91.000,00,
[...] Parte_2 Pt_5
in euro 92.500,00 ed in euro 74.500,00 e, quindi, per un
[...] Parte_4
totale di euro 1.405.701,40 – ovvero di quella somma maggiore o minore che
dovesse risultare all'esito del giudizio - oltre al risarcimento del danno materiali
subiti dal medesimo attore per euro 2.930,68; il tutto oltre Parte_2
rivalutazione ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali,
3 IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata “Voglia l'ecc.ma Corte, contrariis reiectis, così CP_1
giudicare:
In via pregiudiziale:
Accertare che l'appello proposto non ha probabilità di essere accolto e per l'effetto
dichiararlo inammissibile ex art. 348 bis co.1 c.p.c.
In via principale:
Rigettare i motivi di appello ex adverso proposti in quanto infondati in fatto e in
diritto per le ragioni di cui in narrativa, e per l''effetto confermare integralmente
la sentenza n. 256/2020 emessa dal Tribunale di EL nel giudizio R.G. 642/2015,
pubblicata il 09.06.2020. In ogni caso: Con vittoria delle spese di lite, oltre Iva e
Cpa e accessori di legge”.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 256/2020, pubblicata il 09.06.2020, il Tribunale di EL dichiarava responsabile in via esclusiva del sinistro verificatosi il 16.02.2011 Parte_1
alle ore 17:40 circa in EL, all'incrocio tra la via Stravinski e la via Juvara, che ha visto coinvolti il ciclomotore Piaggio Liberty condotto dallo stesso e di Pt_1
proprietà di e l'autovettura OP IV di proprietà e condotta Parte_2
da , assicurata per la responsabilità civile verso i terzi con Controparte_3 [...]
(oggi ; sinistro a seguito del quale Controparte_4 CP_1 Parte_1
riportava gravi lesioni.
Ed invero, il decidente, tenuto conto della dinamica del sinistro, risultante sia dal
4 Prontuario redatto dalla Polizia Municipale del Comune di EL che dalla perizia cinematica svolta in corso di causa dal nominato ctu (dott. Persona_1
), ascriveva all' la responsabilità dell'impatto, sia per non aver
[...] Pt_1
rispettato il limite di velocità prescritto per il centro abitato, sia per non essersi fermato al segnale verticale di stop, che interessava la via dallo stesso percorsa, a fronte del corretto comportamento tenuto dal che procedeva ad una CP_3
velocità di 25 km/h.
Per l'effetto, le domande incoate da , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e volte al risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...] Parte_4
patrimoniali, quantificati in complessivi euro 1.405.701,40, venivano rigettate, con condanna degli attori alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1
(già , nonché al pagamento delle spese della C.T.U. Controparte_2
Avverso la superiore sentenza proponevano appello , Parte_1 [...]
, e affidando le proprie censure a tre Pt_2 Parte_3 Parte_4
motivi di impugnazione.
Con il primo, lamentavano l'omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere il Tribunale erroneamente valutato le risultanze istruttorie emerse in corso di causa.
Ed invero, gli appellanti censuravano la parte della sentenza in cui il giudice di primo grado aveva addebitato ad l'esclusiva responsabilità del Parte_1
sinistro, sottolineando l'erronea valutazione del compendio probatorio acquisito agli atti.
5 Indicavano, in particolare, tutti gli elementi gli elementi probatori ed i documenti che avrebbero confermato la ricostruzione dei fatti offerta da Parte_1
sconfessando quella formulata dal CTU, ovvero:
- dichiarazioni dei testi e Tes_1 Tes_2
- esame delle foto, da cui era possibile evincere la mancanza del segnale di stop orizzontale tracciato sulla carreggiata, risultando presente solo il segnale verticale;
- l'annullamento del verbale di infrazione elevato a carico dell' Pt_1
- l'addebito a carico del per infrazione determinata dalla violazione CP_3
dell'art. 143 co. 1 e co. 13, art. 145 cds;
- l'esame dello stato dei luoghi, con particolare riferimento al posizionamento dei detriti derivanti dall'urto e alla presenza di incisione e solchi sulla carreggiata.
Elementi, questi che, ove opportunamente valutati, avrebbero consentito di individuare un diverso punto d'urto del sinistro e una conseguente assenza di responsabilità in capo all' Pt_1
Contestavano in proposito gli esiti delle indagini peritali ove, a loro dire, il punto d'urto – la cui corretta individuazione avrebbe condotto ad una diversa dinamica del sinistro e ad un antitetico addebito di responsabilità – era stato determinato in difetto di qualsiasi riscontro documentale e fattuale.
Con il secondo motivo, gli appellanti deducevano poi la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2054 c.c., per aver il Giudice ritenuto sussistente la responsabilità esclusiva di in luogo di quella del . Parte_1 CP_3
Evidenziavano, invero, che il conducente , nell'effettuare un'irregolare CP_3
6 manovra di sorpasso di un veicolo che lo precedeva, aveva invaso la corsia opposta,
determinando la causazione del sinistro;
sorpasso comprovato dal verbale con cui tale condotta era stata sanzionata dalla polizia stradale e dalla testimonianza resa dai testi escussi.
In subordine, invocavano l'applicazione dell'art. 2054 co. 2 c.c. chiedendo dichiararsi la responsabilità concorrente dei conducenti coinvolti nel sinistro.
Con il terzo motivo di impugnazione, censuravano il mancato ristoro dei danni subiti.
Ed invero, secondo gli appellanti, il Giudice, una volta accertata l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro, avrebbe dovuto CP_3
riconoscere il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti
da in seguito all'evento occorso, individuati, i primi, nei danni Parte_1
arrecati al veicolo, e i secondi nel danno biologico (ovvero I.P. 54%; I.T.A. di gg.
180; I.T.P. al 50% di gg. 300), danno morale soggettivo per la sofferenza patita,
danno esistenziale connesso al “non poter fare”, con particolare riferimento all'attività calcistica dallo stesso praticata sino al sinistro, danno per lesione alla capacità lavorativa generica, oltre ai danni non patrimoniali riportati dai congiunti
(genitori e sorella di ) in conseguenza della sofferenza psichica e Parte_1
dello sconvolgimento delle abitudini di vita che ne sarebbero derivati.
La compagnia assicurativa (già , costituitasi CP_1 Controparte_4
nel presente giudizio con comparsa di costituzione del 17.11.2020, eccepiva,
preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c.
7 Nel merito, chiedeva, la conferma della sentenza impugnata, precisando, con riferimento al primo motivo di censura, che contrariamente a quanto affermato da controparte, il compendio probatorio agli atti aveva costituito oggetto di una valutazione del tutto corretta e che, anzi, dagli esiti dell'attività istruttoria compiuta era possibile desumere come il sinistro in questione fosse da imputare in via esclusiva alla condotta colposa di , posto che se lo stesso avesse Parte_1
rispettato il segnale di stop e prestato la dovuta precedenza, il sinistro non si sarebbe verificato.
Contestava, pertanto, l'asserito sorpasso che il avrebbe effettuato CP_3
invadendo la corsia opposta, trattandosi di circostanza non riscontrata ed evidenziando, in ogni caso, come anche a voler ammettere tale asserita condotta del
, questa non avrebbe esonerato l' dal rispetto della segnaletica di CP_3 Pt_1
stop.
Riteneva, poi, del tutto satisfattive le risultanze della CTU, soprattutto con riguardo all'individuazione del punto d'urto e alla descrizione degli effetti dinamici della collisione, del tutto coerenti con i dati tecnici acquisiti.
Contestava, infine, anche la quantificazione dei danni invocata dagli appellanti,
chiedendo la loro condanna al pagamento delle spese del presente grado del giudizio.
, non provvedeva a costituirsi (così come nel giudizio di primo Controparte_3
grado) rimanendo, pertanto, contumace così come dichiarato con ordinanza di questa Corte del 7.4.2021.
8 La causa, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 30.5.2024, svolta in modalità cartolare, veniva incamerata per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Venendo immediatamente al vaglio nel merito, si rileva come l'appello risulti infondato sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Ragioni di ordine logico e giuridico inducono alla preliminare disamina delle questioni oggetto del secondo motivo di impugnazione, volto a censurare la decisione del giudice di prime cure, nella parte in cui ha ricondotto la causazione del sinistro alla responsabilità esclusiva di , deducendo, in subordine, Parte_1
l'errata applicazione dell'art. 2054, secondo comma, c.c. ove non è stata riconosciuta la responsabilità concorrente dei due conducenti.
Ed invero, secondo gli appellanti, lo scontro sarebbe ascrivibile in via esclusiva o,
almeno in concorso, alla condotta del che avrebbe incautamente invaso la CP_3
corsia di marcia opposta e sarebbe altresì incorso nella violazione dell'art. 143 Cds
come da verbale a questi elevato.
Le censure si rilevano infondate, posto che gli esiti dell'attività istruttoria condotta nel corso del giudizio di primo grado depongono, anzi, in una direzione del tutto antitetica.
Punto di partenza dell'indagine non può che essere costituito dalle norme del
Codice della Strada applicabili al caso di specie in relazione alle condotte poste in essere dalle parti, nonché dal riferimento dell'elaborazione giurisprudenziale
9 formatasi in materia.
Ed invero, l'obbligo di cui all'art. 146, comma 2 del Codice della Strada imposto dalla presenza di un cartello di stop in prossimità di un crocevia, di arrestare la marcia e di cedere la precedenza nei due sensi, ha carattere rigido, con la conseguenza che la fermata a detto segnale deve effettuarsi almeno per un breve intervallo di tempo quando l'area del crocevia è libera, mentre, in caso di sopravvenienza di veicoli sulla strada che si sta per imboccare, deve protrarsi per tutto il tempo necessario a consentire ai veicoli con precedenza di transitare.
Il conducente di un veicolo, in presenza del segnale di “stop”, deve quindi improntare la propria condotta di guida alla massima prudenza, arrestare completamente la marcia, accertare l'assenza di veicoli nell'area di intersezione che intende impegnare e riprendere la marcia soltanto dopo aver appurato, con certezza,
che il crocevia non risulti interessato dal passaggio di alcun mezzo di circolazione.
Ed invero, il segnale di stop ad un incrocio stradale non comporta solo l'obbligo di arresto, ma anche quello successivo – una volta ripresa la marcia – di dare in ogni caso la precedenza ai veicoli che, percorrendo la strada favorita, provengano sia da destra che da sinistra, anche se la situazione concreta possa far apparire superflua l'osservanza di tale condotta.
Vero è che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, in materia di responsabilità civile da circolazione stradale, per attribuire ad uno dei conducenti la causa determinante ed esclusiva dell'incidente, occorre anche accertare che l'altro conducente abbia osservato pedissequamente le norme sulla circolazione e
10 quelle di comune prudenza - quest'ultimo dovrà, invero, dimostrare di aver fatto tutto il possibile al fine di evitare il danno, altrimenti si deve presumere anche il suo colpevole concorso - ma risulta altrettanto innegabile che la prova che uno dei conducenti si sia uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli, come pure a quelle di comune prudenza, può essere acquisita anche in modo indiretto, attraverso l'accertamento del collegamento causale esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con la condotta dell'altro conducente.
E' la stessa Corte di Cassazione a ricordare come il conducente che non osservi i segnali stradali e le relative prescrizioni non possa poi invocare la propria buona fede o altre giustificazioni, in quanto la legge impone un obbligo di osservazione che, se violato, lo rende responsabile dell'incidente, anche in assenza di intenti dolosi (cfr. Cass. civ. n. 1591/2018).
Quanto detto consente, dunque, di superare la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., invocata da parte appellante – che dispone che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno
dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli
veicoli”- e ciò in ragione del fatto che, tale presunzione ha funzione meramente sussidiaria, ed opera solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità (cfr. Cass. civ, sez. VI, n. 24676/2014).
Più nel dettaglio, secondo indirizzo ormai consolidato della Suprema Corte ,“La
presunzione dall'articolo 2054, comma 2, del c.c., pone a carico di ciascuno dei
conducenti l'onere della prova liberatoria, sicché non deve essere un conducente a
11 dimostrare che la controparte abbia superato i limiti di velocità, ma deve essere
quest'ultima a provare di aver rispettato i limiti prescritti. L'accertamento,
tuttavia, della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione
della concorrente responsabilità di cui all'articolo 2054, comma 2, del cc, nonché
dall'onere di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, e la
prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa, non deve
necessariamente essere fornita in modo diretto e cioè dimostrando di non avere
arrecato alcun apporto causale alla produzione dell'incidente, ma può anche
indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico
esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro
conducente ” (cfr. Cass. civ. n. 21228/2016).
È ancora la Corte di Cassazione ad affermare, in modo assai convincente, che “Nel
caso di scontro di veicoli, la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art.
2054, comma 2, c.c., ha carattere sussidiario e opera qualora non siano accertabili
le cause e le modalità del sinistro e quando non sia possibile stabilire il grado di
colpa dei conducenti coinvolti. L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei
conducenti comporta indirettamente il superamento della presunzione di colpa
dell'altro senza necessità per quest'ultimo di dover dimostrare si essersi
uniformato alle norme di circolazione e a quelle di comune prudenza e di aver fatto
tutto il possibile per evitare il sinistro” (cfr. Cass. civ. ord. n. 6941 dell'11 marzo
2021 e, nello stesso senso, Cass. civ. n. 13672/2019).
A riprova del significativo rilievo attribuito non solo sul piano normativo, ma anche
12 su quello dell'interpretazione giurisprudenziale, alla necessità di concedere precedenza, specie allorquando si è di fronte ad un segnale di arresto, è utile richiamare un precedente relativo ad un caso di scontro di veicoli ex art. 2054 c.c.,
determinato da concorso tra condotte, di cui l'una integri la violazione dell'obbligo di precedenza e l'altra la violazione dell'obbligo di limitare la velocità, ove la Corte
di Cassazione ha infatti avuto modo affermare come la seconda di tali condotte “non
è idonea, di norma, ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di
guida del conducente sfavorito e l'incidente” (cfr. Cass. civ. n. 15504/2013).
Sono fatti salvi naturalmente ipotesi particolari ed estreme - come nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte – di velocità doppia di quella ammessa in un centro abitato, con illecito sorpasso di alcune vetture che marciavano regolarmente incolonnate, procedendo completamente contromano per ultimare tale manovra, così da non poter essere avvistato dall'automobilista impegnato nell'attraversamento dell'incrocio in prossimità dello "stop" (cfr. Cass. ult. cit.).
Tanto premesso, volgendo alla ricostruzione della dinamica del sinistro, all'esito dell'istruttoria è provato che, nelle circostanze di tempo e di luogo già indicate, il conducente del motociclo Piaggio Liberty, , nel procedere lungo la Parte_1
via Stravinski, giunto all'intersezione con via Juvara invadeva quest'ultima senza arrestare la marcia al segnale di stop che interessava l'incrocio, andando ad urtare il veicolo condotto dal . CP_3
Deve, invero, evidenziarsi come, nel caso di specie, i rilievi svolti dalla Polizia
Municipale giunta sul luogo del sinistro, unitamente alla perizia cinematica, che ha
13 descritto la dinamica del sinistro, consentano di addivenire ad un chiaro e positivo accertamento della responsabilità esclusiva di nella causazione dello Parte_1
scontro.
Dal prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali, è infatti emerso come il conducente del motociclo Piaggio Liberty,
percorreva la via Stravinski con direzione di marcia nord-sud, e che giunto
“all'intersezione con la via Juvara veniva in collisione con il veicolo B (autovettura condotta dal ) che in quel frangente percorreva la predetta via in direzione CP_3
di marcia ovest verso est” (v. pag. 21 Prontuario).
Dalle risultanze della ctu svolta nel corso del giudizio di primo grado è poi emerso che “il conducente del veicolo Piaggio Liberty, procedendo ad una velocità di circa
60 km/h -a fronte dei 50 km/h imposti dal Codice della strada- giunto
all'intersezione con via Juvara non rispettava il segnale di stop ed impattava con
urto ortogonale con il veicolo OP IV condotto dal sig. , proveniente CP_3
da via Juvara, il quale viaggiava ad una velocità di circa 25 km/h” (v. pag. 26 CTU
a firma del dott. agli atti del primo grado). Per_1
Ne consegue, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati,
l'evidente responsabilità di fondata su una condotta gravemente colposa, Pt_1
poiché contraria alle regole di prudenza ed idonea a determinare il superamento della presunzione di colpa dell'altro conducente, senza che sia necessario dover dimostrare che quest'ultimo si sia uniformato alle norme di circolazione e a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
14 Ed invero, l' non solo non si è arrestato al segnale di stop, ma si è immesso Pt_1
nel crocevia ad una velocità superiore rispetto a quella prescritta dalla legge per il centro abitato (60 km/h in luogo di 50 km/h) determinando così con la sua condotta lo scontro con il veicolo del . CP_3
A nulla rileva, pertanto, il richiamo, pure effettuato dagli appellanti, al rilevamento di infrazioni a carico del ai sensi dell'art. 143 co. 1 (ovvero “I veicoli CP_3
devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine
destro della medesima, anche quando la strada è libera”) e 145 co 1 cds (ovvero
“I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima
prudenza al fine di evitare incidenti”) contenuto nel Prontuario allegato in atti,
trattandosi di condotta inidonea ad interrompere il nesso causale tra l'incidente e la violazione dell'obbligo di precedenza da parte dell' il quale tenuto a Pt_1
fermarsi per la presenza del segnale di stop, avrebbe dovuto prendere atto del sopraggiungere dell'altro veicolo, anche nell'ipotesi – comunque rimasta priva di riscontro - in cui quest'ultimo fosse stato in procinto di invadere l'opposta corsia,
continuando ad arrestare la propria marcia finché tale operazione non fosse stata conclusa, anche se contraria alle regole del codice della strada, evitando così lo scontro.
E' sempre la Corte di Cassazione a ricordare invero che “Il conducente di un veicolo
a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha
l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello,
derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non
15 sopraggiungano veicoli da tergo (ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si
trovino in una illegittima fase di sorpasso), essendo, peraltro, tale ultimo obbligo
circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra di svolta,
laddove nella fase di esecuzione della stessa il conducente non può distrarre
l'attenzione dal suo normale campo visivo” (cfr. Cass. civ. 30070/2022).
In tal senso, come si dirà meglio nel prosieguo della trattazione a nulla vale obiettare che, secondo le dichiarazioni rese dai testi, l si era fermato allo stop, atteso Pt_1
che lo stesso teste ha precisato come l'arresto sia durato “una frazione di Tes_1
secondo” e “subito è ripartito” (cfr. verb. di udienza dell'11.7.2016), confermando così che l'appellante ha abbandonato l'incrocio del tutto repentinamente senza l'osservanza delle regole di prudenza e senza avvedersi del sopraggiungere di una vettura antagonista dalla strada rettilinea favorita (in tal senso Cass. civ. sez. III,
sent. n. 14369/2016).
Corretta, dunque, sotto tale profilo, si rivela la sentenza impugnata laddove individua l'esclusiva causa dello scontro nella condotta di e non in Parte_1
quella del , escludendo anche un concorso di colpa tra i due conducenti. CP_3
Parimenti infondato si rivela il primo motivo di gravame, teso sempre ad escludere la responsabilità esclusiva dell'appellante sulla scorta di una rilettura delle Pt_1
risultanze istruttorie che invece ritiene questa Corte siano state correttamente valutate dal Tribunale.
Gli appellanti fondano la censura in questione, in particolare, sull'erronea individuazione del punto di impatto, da intendersi quale ubicazione e porzione della
16 strada dove è avvenuto lo scontro, contestando la dinamica del sinistro così come ricostruita dal CTU ed affermando - tenuto conto dell'esito delle prove orali, delle foto dello stato dei luoghi, delle infrazioni elevate a carico di entrambi i conducenti
- che il sinistro in questione è stato causato dall'invasione della corsia, in cui Pt_1
stava per immettersi, da parte del , in procinto di effettuare un sorpasso. CP_3
Tale assunto, tuttavia, non rinviene alcun riscontro negli atti di causa, che depongono invece verso una diversa ricostruzione dell'accaduto.
Procedendo alla disamina delle singole contestazioni sollevate nell'ambito del primo motivo, giova osservare in relazione all'adesione, asseritamente acritica, del primo giudice agli esiti della ctu che costituisce approdo ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui “Il giudice di merito, quando
aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto
conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della
motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve
necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti
tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente
disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione,
in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già
valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.”
(Cass. sez. III, n. 800/2024; Cass. Sez. VI, n. 1815/2015).
E, dunque, nessun vizio di motivazione può ravvisarsi nella sentenza impugnata con cui il Tribunale ha richiamato gli esiti della ctu ponendoli a sostegno della
17 connotazione colposa della condotta posta in essere da . Parte_1
Prive di pregio risultano poi le doglianze sollevate alla dinamica del sinistro nei termini indicati dal consulente incaricato.
Ed invero, il Dott. , in seno all'elaborato peritale dallo stesso redatto e Per_1
nella risposta alle osservazioni critiche di parte, ha indicato in maniera inequivoca il punto d'urto e le modalità dello scontro, specificando, a differenza di quanto asserito dal consulente di parte, che “a seguito dell'impatto il mezzo non ha CP_5
effettuato un moto traslatorio -indietreggiando – bensì ha compiuto un moto
rotatorio” (cfr. ctu cit. pag. 2 risposta alle osservazioni).
Il ctu ha infatti svolto un'analisi accurata, oggettiva e conforme alle regole tecniche applicabili in materia, delle modalità del sinistro, rendendo l'accertamento da questi effettuato plausibile e compatibile con la verificazione degli accadimenti.
Quanto all'individuazione del punto d'urto non merita condivisione il rilievo critico degli appellanti, in quanto avulso dal compendio istruttorio in atti.
Al riguardo, invero, il Consulente, sulla base dei rilievi metrici e fotografici forniti dalla Polizia Municipale e con l'ausilio di figurini CAD in scala, partendo dalla constatazione dei danni, e prendendo in considerazione i fattori incidenti nella causazione dell'evento dannoso quali: fattore umano, fattori ambientali e fattori relativi ai veicoli coinvolti, ha ricostruito la dinamica del sinistro basandosi sui parametri fisici degli angoli di arrivo e di uscita d'urto dei veicoli.
Ha quindi effettuato una simulazione del sinistro con il metodo MonteCarlo,
tenendo conto della velocità post-urto dei veicoli, della direzione del PDOF
18 (risultante dalle forze di contatto fra i veicoli) e dell'energia dissipata in deformazione, concludendo nei seguenti termini: “Il sinistro è avvenuto con la
seguente dinamica: Il Sig. conducente del veicolo Piaggio Liberty Parte_1
[…] percorreva via Stravinsky in direzione sud-nord procedendo ad una velocità
di circa 60 km/h, giunto all'intersezione con via Juvara non rispettava il segnale di
stop e impattava con urto ortogonale con il veicolo OP IV […] condotto dal
Sig. , proveniente da via Juvara, il quale viaggiava ad una velocità Controparte_3
di circa 25 km/h” (cfr. ctu cit. pag. 26).
A fronte dei dati tecnici esaminati dal ctu, non possono risultare dirimenti le considerazioni svolte dagli appellanti in ordine alla presenza di detriti e di solchi nella carreggiata per giustificare un diverso punto d'urto, atteso che il ctu ha fondato le proprie conclusioni sulla velocità dei veicoli, determinata in base ai dati tecnici sopra richiamati, considerando il moto degli stessi dopo l'urto, le traiettorie di marcia e la posizione di quiete dei veicoli a seguito del sinistro.
In ogni caso, la presenza dei detriti, come correttamente rilevato dalla società
appellata, non può risultare utile a fissare con certezza il punto d'urto in altro sito,
trattandosi di frammenti enucleatisi dalla collisione che si staccano dalla struttura disperdendosi sui luoghi ad una velocità assai maggiore di quella dell'urto, così
come non vi è sicura riconducibilità dei solchi indicati dal ctp degli appellanti ai veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa.
Per quanto concerne, poi, le prove testimoniali, giova evidenziare che i testi escussi in primo grado ( e , pur avendo dichiarato di essere presenti sul luogo Tes_1 Tes_2
19 al momento del sinistro, non venivano identificati nell'immediatezza del fatto dalle forze dell'Ordine accorse sul luogo e, soprattutto, nel corso della loro escussione hanno reso dichiarazioni assai generiche ed imprecisate, inidonee ancora una volta a fondare una diversa dinamica del sinistro.
Ed invero, il teste indica un'autovettura scura “che impegnava il crocevia Tes_1
in posizione quasi parallela alla prima auto” , definendo espressamente la seconda auto “in fase di sorpasso” (cfr. verb. cit. dell'11.7.2016), mentre il teste si Tes_2
riferisce ad un sorpasso già avvenuto al momento del sinistro (“ricordo che altra
autovettura sorpassava la prima e che poi ha attinto il ciclomotore”, cfr. verb. ult.
cit.)
Ma al di là della discrasia rilevata tra le due dichiarazioni, ciò che appare assai significativo è l'evidente disarmonia tra la ricostruzione dei fatti offerta dagli appellanti in termini di sorpasso e l'andatura del come accertata dal ctu, CP_3
pari a soli 25 km/h.
Parimenti inspiegabile risulta la circostanza per cui di tale presunto veicolo sorpassato dall'appellato non si rinviene alcuna notizia in sede di rilevamenti effettuati dalla Polizia Municipale, ove mai si fa alcun cenno né ad eventuale ulteriore auto che avrebbe dovuto trovarsi sul luogo del sinistro, né al suo conducente che, ove presente ed identificato, ben avrebbe potuto fornire un utile apporto agli accertamenti.
Ne consegue che la versione narrata dai testi risulta del tutto disallineata rispetto all'intero impianto probatorio emerso in corso di causa e non vale, in difetto di
20 ulteriori elementi di riscontro, a giustificare una dinamica dell'accaduto diversa da quella desunta dalle risultanze peritali.
Sull'addebito dell'infrazione al si è già detto in ordine all'esame del primo CP_3
motivo, mentre in ordine all'annullamento della contestazione a carico dell' Pt_1
non vi è prova in atti, risultando solo l'elevazione dell'infrazione dal prontuario allegato agli atti del fascicolo telematico.
Ne deriva, pertanto, l'infondatezza anche del primo motivo di gravame in relazione a tutti i rilievi ivi prospettati.
Il vaglio del terzo motivo di impugnazione, concernente il mancato riconoscimento del ristoro dei danni patiti dall' e dai suoi congiunti, rimane assorbito dal Pt_1
rigetto delle pregresse censure.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto non può trovare alcun accoglimento dovendosi, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado- liquidate ai sensi del DM 55/2014 in complessivi
€ 12.033,00 per compensi, oltre spese generali oneri fiscali e previdenziali come per legge seguono la soccombenza e devono pertanto porsi a carico degli appellanti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
21 - rigetta l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_6
e avverso la sentenza emessa dal Tribunale di EL n. 256/2020, Parte_4
pubblicata il 09.06.2020 che, per l'effetto, conferma;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente grado, pari ad € 12.033,00, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- pone a carico degli appellanti l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello, ove dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della sezione civile, il
9.7.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
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