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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. VI CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2829/2018 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Bianco Angelo Parte_1 C.F._1
(C.F. ); C.F._2
ATTORE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Montuori Pietro Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ); C.F._3
CONVENUTA
(C.F. ); CP_2 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
C.F. ); CP_3 C.F._5
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
18.03.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione indirizzato a a e a l'attore Controparte_1 CP_2 CP_3
ha convenuto in giudizio i citati soggetti, al fine di ottenere la condanna degli Parte_1
stessi al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 06.11.2016.
1.1 – In particolare, all'interno dell'atto di citazione parte attrice ha esposto quanto segue:
• in data 06.11.2016, alle ore 15.00 circa, in San Giuseppe Vesuviano, in Via Passanti Casilli, il ciclomotore Piaggio Gilera Thypoon tg. X79W89, di proprietà dell'attore e condotto dal medesimo, veniva urtato dal veicolo Fiat CU tg. EK72KHJ, di proprietà di CP_2
condotto nell'occasione da e assicurato per la RCA presso CP_3 Controparte_1
• nello specifico, l'autoveicolo Fiat CU, proveniente da senso di marcia opposto rispetto a quello dell'istante, effettuava una repentina manovra di svolta a sinistra, al fine di realizzare una inversione di marcia, e così invadeva la corsia percorsa dal ciclomotore;
nell'esecuzione di tale manovra, il veicolo Fiat CU si parava innanzi al ciclomotore e lo urtava con la parte anteriore;
• a causa dell'impatto, il ciclomotore attore rovinava al suolo sul lato destro, unitamente al guidatore;
• a seguito dell'incidente, l'attore ha riportato lesioni personali, oltre a danni alla parte anteriore del ciclomotore.
Conseguentemente, l'attore ha chiesto di condannare le controparti al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in € 52.000,00
1.2 – Con comparsa depositata in data 02.10.2018, si è costituita in giudizio Controparte_1
eccependo l'improcedibilità della domanda e la nullità dell'atto introduttivo;
ha
[...]
evidenziato l'infondatezza dell'avversa pretesa, ai sensi dell'art. 2054 c.c., e, pertanto, ne ha chiesto il rigetto.
1.3 – In prima udienza, verificato il mancato perfezionamento della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti di e la causa è stata rinviata per rinotifica. Dopo CP_2 CP_3
un ulteriore rinvio per la rinotifica dell'atto introduttivo, l'attore ha rinunciato agli atti nei confronti di l'atto di citazione è stato notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nei CP_3
confronti di che non si è costituito in giudizio e, pertanto, deve essere dichiarato CP_2
contumace.
2 Su richiesta delle parti, il Giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; a seguito del deposito delle memorie istruttorie, sono state acquisite le prove testimoniali ed è stata disposta una CTU medico-legale; successivamente al deposito della relazione tecnica, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 18.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 – In via preliminare, deve darsi atto dell'estinzione del giudizio nei confronti di CP_3
Invero, con dichiarazione resa all'udienza del 25.09.2025, il difensore di parte attrice, munito di appositi poteri in virtù della procura in atti, ha rinunciato alla domanda formulata nei confronti di tale soggetto. La rinuncia non richiede l'accettazione della controparte, atteso che la stessa non si
è costituita in giudizio. Essa determina l'estinzione del processo nei confronti di ai CP_3
sensi dell'art. 306 c.p.c..
3 – Ancora in via preliminare, si rileva l'infondatezza delle eccezioni di improponibilità della domanda, sollevate da parte convenuta, in virtù dell'asserita violazione delle prescrizioni imposte dal d.lgs. 209/05.
3.1 – Invero, l'attore ha allegato all'atto introduttivo le richieste di risarcimento del danno, notificate alla compagnia assicuratrice in data 02.10.2016 e 19.10.2017, che contengono gli elementi indicati dall'art. 148 del d.lgs. 209/05 e determinano la proponibilità della domanda, ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. 209/2005.
3.2 – Sul punto, la compagnia assicuratrice ha genericamente eccepito, in primo luogo, che l'attore si è sottratto agli accertamenti medici da parte dei periti assicurativi.
Cionondimeno, si evidenzia che parte convenuta non ha dimostrato di aver invitato l'attore a sottoporsi a visita medica e, pertanto, non è provato che il medesimo si sia rifiutato di sottoporsi agli accertamenti. In questa prospettiva, non emerge la sussistenza dei presupposti per la sospensione dei termini dilatori di proponibilità della domanda, prevista dall'art. 148 comma 3 del d.lgs. 209/2005.
Conseguentemente, la doglianza sollevata da parte convenuta deve essere rigettata.
3.3 – Allo stesso modo, diversamente rispetto a quanto affermato da parte convenuta, la proponibilità della domanda non è esclusa dal fatto che l'attore non ha allegato alla richiesta
3 risarcitoria il certificato di guarigione con postumi.
In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 del d.lgs. 209/2005, è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 del d.lgs. 209/05, qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore (Cassazione civile sez. VI,
03/06/2021, n.15445).
Peraltro, nel caso in cui la richiesta di risarcimento danni risulti incompleta, la compagnia assicuratrice, ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del d.lgs. 209/2005, “richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi”. Tale disposizione normativa completa l'attuazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.) nell'ambito delle trattative stragiudiziali in materia di assicurazione r.c.a.: se il danneggiato ha l'onere di esporre con sincerità e onestà i danni effettivamente sofferti, l'assicuratore ha l'onere di indicare con celerità e correttezza quale risarcimento intenda offrire, oppure di comunicare la documentazione mancante ai fini della formulazione dell'offerta.
Conseguentemente, la richiesta stragiudiziale incompleta non rende improponibile la domanda giudiziale, se l'assicuratore non ne chieda l'integrazione. Infatti, la compagnia assicuratrice non può trarre un vantaggio, ossia l'improponibilità dell'avversa domanda, da una propria condotta scorretta, vale a dire l'omessa comunicazione dell'incompletezza della richiesta risarcitoria;
inoltre, se l'assicurazione non comunica l'incompletezza della richiesta risarcitoria, il termine per la formulazione dell'offerta non risulta sospeso e, quindi, alla sua scadenza la domanda può essere formulata (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/11/2022, n. 32919).
Nel caso di specie, atteso che la compagnia assicuratrice non ha documentato di aver comunicato al danneggiato la lamentata incompletezza della richiesta risarcitoria, la domanda deve comunque considerarsi proponibile.
4 4 – Ancora in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da parte convenuta.
4.1 – Invero, la nullità prevista dall'art. 164 comma 4 c.p.c. deve essere valutata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo le ragioni della sua domanda. Tale ratio principalmente risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); di conseguenza, non può prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dal contenuto complessivo dell'atto di citazione, dai documenti ad esso allegati, nonché dalla natura dell'oggetto e dalle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte. (cfr. Cassazione civile sez.
II, 29/01/2015, n. 1681; Tribunale Siena sez. I, 24/09/2021, n. 704).
In questa prospettiva, la nullità dell'atto di citazione per omessa od incerta determinazione della causa petendi non sussiste quando quest'ultima sia comunque suscettibile di essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso altresì alla parte espositiva (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/08/2007, n. 17180; Tribunale Napoli sez. VIII, 03/02/2017, n. 1413).
4.2 – Nel caso di specie, l'atto di citazione deve essere considerato valido, atteso che sono stati indicati i veicoli coinvolti e i rispettivi numeri di targa, i relativi proprietari, le compagnie assicuratrici, la strada in cui si è verificato l'incidente e le sue modalità. Conseguentemente, si ritiene che siano stati adeguatamente descritti i fatti costitutivi della domanda, consentendo ai convenuti di esercitare il proprio diritto di difesa, anche in considerazione del loro diretto coinvolgimento nei fatti per cui è causa.
5 – Nel merito, si osserva che la pretesa attorea è infondata, poiché, alla luce dell'istruttoria espletata, non può considerarsi provata la dinamica del sinistro per cui è causa.
Invero, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno deve essere posto a carico dell'attore; quest'ultimo, al fine di dimostrare il sinistro descritto all'interno dell'atto introduttivo del giudizio, ha chiesto l'escussione di un unico teste, che ha confermato la dinamica dell'incidente per cui è causa;
tuttavia, le dichiarazioni rese non possono essere considerate attendibili.
5.1 – Invero, la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, si riferisce
5 alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n. 8988).
Nel caso di specie, il teste di parte attrice ha dichiarato: “Ero appena uscito dalla farmacia e mi trovavo a circa 10-15 metri dal luogo dell'incidente quando ho visto il motorino condotto dal fratello di un mio conoscente che viaggiava nella mia stessa direzione verso San Giuseppe, mentre in direzione opposta veniva il furgoncino. Ho visto che il furgoncino invadeva la corsia del motorino come per sterzare e, così, il furgone con la propria parte anteriore sinistra colpiva la parte anteriore sinistra del motorino che proveniva dalla direzione opposta. A seguito dell'urto, il motorino cadeva sulla propria destra, schiacciando il conducente che rimaneva incastrato sotto riportando danni”.
Tali dichiarazioni, pur seguendo pedissequamente la ricostruzione offerta dall'attore nell'atto di citazione, si caratterizzano per la estrema genericità e lacunosità. In particolare, il testimone non ha descritto il luogo del sinistro, impedendo di individuare le caratteristiche della strada in cui si sono verificati i fatti;
non ha fornito indicazioni sulle condizioni del manto stradale e sul traffico, non specificando se transitassero altre vetture al momento dell'incidente; non ha chiarito se il veicolo di parte convenuta ha svoltato a destra oppure a sinistra;
non ha descritto la condotta di guida del conducente del motociclo.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, si pongono in contraddizione con gli ulteriori elementi emersi dall'istruttoria espletata.
In particolare, la ricostruzione offerta dal teste attoreo si pone con in contrasto, in primo luogo, con il rapporto di incidente stradale n. 66 del 06.11.2016, redatto dal Maresciallo CP_4
e dall'Agente L. in forza presso il Comando di Polizia Locale di San Giuseppe CP_5
Vesuviano e intervenuti sul posto subito dopo il sinistro. Invero, all'interno di tale relazione gli agenti hanno evidenziato: “In data 06.11.2016, si portavano in Via Passanti ove veniva segnalato un sinistro, giunti loro verificavano che il conducente del ciclomotore già nell'ambulanza stava
6 per essere trasportato in Ospedale a Nola. (…) Gli scriventi procedevano ai rilievi del caso, in particolare a quelli fotografici, nonché ad alcune dichiarazioni spontanee. Dagli elementi raggiunti sembrerebbe che tra i due veicoli non c'è stato contatto, così anche come dimostrato dall'assenza di abrasioni sul veicolo Fiat CU. Sembrerebbe che il ciclomotore sia rovinato sul lastrico in pietra, peraltro reso scivoloso dalla pioggia singolarmente e senza contatti con alcun veicolo”. I rilievi effettuati dalle Forze dell'Ordine, dunque, contraddicono la ricostruzione offerta dal teste di parte attrice, poiché segnalano l'assenza di danni sul veicolo di proprietà del convenuto, che induce a escludere che si sia verificato uno scontro con il motociclo condotto dall'attore.
Tale circostanza, in secondo luogo, è stata confermata anche dal teste di parte convenuta, ossia l'Agente di Polizia Municipale intervenuto sul luogo del sinistro. Egli, infatti, ha confermato che, subito dopo l'incidente, ha rilevato “l'assenza di abrasioni sul Fiat CU”; peraltro, invitato a esaminare i rilievi fotografici allegati al rapporto di incidente, il teste ha osservato che
“effettivamente ci sono abrasioni sullo scudo che non ci sono sembrate riconducibili alla dinamica come da noi ricostruita”. In effetti, dalle fotografie (in bianco nero) che sono state versate in atti, non è possibile notare abrasioni oppure danni alla carrozzeria nella parte anteriore sinistra del veicolo di proprietà del convenuto;
ciò è incompatibile con l'impatto riferito dal teste attoreo, che avrebbe riguardato proprio tale parte della vettura.
In terzo luogo, occorre evidenziare che le dichiarazioni del teste di parte attrice sono contraddette anche dai rilievi fotografici relativi al motociclo di proprietà dell'attore. Invero, tali fotografie mostrano che il telaio del ciclomotore risulta danneggiato principalmente nella parte anteriore destra;
tale circostanza smentisce, dunque, le dichiarazioni testimoniali, secondo cui la collisione avrebbe riguardato la parte anteriore sinistra del motociclo.
In sintesi, l'imprecisione e la lacunosità delle dichiarazioni testimoniali, unitamente alle significative contraddizioni segnalate, costituiscono elementi oggettivi di inattendibilità del teste attoreo;
le sue dichiarazioni, pertanto, non sono idonee a provare la dinamica del sinistro descritta all'interno dell'atto di citazione.
5.2 – In definitiva, l'istruttoria espletata non ha consentito di stabilire se i danni riportati dall'attore sono scaturiti dall'impatto con il veicolo di proprietà del convenuto o se, invece, egli abbia autonomamente perso il controllo del veicolo, a causa del manto stradale bagnato, mentre
7 la vettura di proprietà del convenuto stava svoltando a sinistra. Non sono stati forniti, infatti, elementi idonei a provare l'esistenza del citato impatto.
Conseguentemente, la domanda deve essere rigettata.
6 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di parte attrice, in favore di esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della Controparte_1
tabella II, fascia IV del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in considerazione dell'assenza di questione di particolare complessità; oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. VI
CO, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'estinzione del processo nei confronti di CP_3
2. dichiara la contumacia di CP_2
3. rigetta la domanda formulata da parte attrice;
4. condanna la parte attrice, alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 liquidandole in € 3.808,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 09/04/2025
Il Giudice
Dott. VI CO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. VI CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2829/2018 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Bianco Angelo Parte_1 C.F._1
(C.F. ); C.F._2
ATTORE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Montuori Pietro Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ); C.F._3
CONVENUTA
(C.F. ); CP_2 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
C.F. ); CP_3 C.F._5
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
18.03.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione indirizzato a a e a l'attore Controparte_1 CP_2 CP_3
ha convenuto in giudizio i citati soggetti, al fine di ottenere la condanna degli Parte_1
stessi al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 06.11.2016.
1.1 – In particolare, all'interno dell'atto di citazione parte attrice ha esposto quanto segue:
• in data 06.11.2016, alle ore 15.00 circa, in San Giuseppe Vesuviano, in Via Passanti Casilli, il ciclomotore Piaggio Gilera Thypoon tg. X79W89, di proprietà dell'attore e condotto dal medesimo, veniva urtato dal veicolo Fiat CU tg. EK72KHJ, di proprietà di CP_2
condotto nell'occasione da e assicurato per la RCA presso CP_3 Controparte_1
• nello specifico, l'autoveicolo Fiat CU, proveniente da senso di marcia opposto rispetto a quello dell'istante, effettuava una repentina manovra di svolta a sinistra, al fine di realizzare una inversione di marcia, e così invadeva la corsia percorsa dal ciclomotore;
nell'esecuzione di tale manovra, il veicolo Fiat CU si parava innanzi al ciclomotore e lo urtava con la parte anteriore;
• a causa dell'impatto, il ciclomotore attore rovinava al suolo sul lato destro, unitamente al guidatore;
• a seguito dell'incidente, l'attore ha riportato lesioni personali, oltre a danni alla parte anteriore del ciclomotore.
Conseguentemente, l'attore ha chiesto di condannare le controparti al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in € 52.000,00
1.2 – Con comparsa depositata in data 02.10.2018, si è costituita in giudizio Controparte_1
eccependo l'improcedibilità della domanda e la nullità dell'atto introduttivo;
ha
[...]
evidenziato l'infondatezza dell'avversa pretesa, ai sensi dell'art. 2054 c.c., e, pertanto, ne ha chiesto il rigetto.
1.3 – In prima udienza, verificato il mancato perfezionamento della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti di e la causa è stata rinviata per rinotifica. Dopo CP_2 CP_3
un ulteriore rinvio per la rinotifica dell'atto introduttivo, l'attore ha rinunciato agli atti nei confronti di l'atto di citazione è stato notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nei CP_3
confronti di che non si è costituito in giudizio e, pertanto, deve essere dichiarato CP_2
contumace.
2 Su richiesta delle parti, il Giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; a seguito del deposito delle memorie istruttorie, sono state acquisite le prove testimoniali ed è stata disposta una CTU medico-legale; successivamente al deposito della relazione tecnica, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 18.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 – In via preliminare, deve darsi atto dell'estinzione del giudizio nei confronti di CP_3
Invero, con dichiarazione resa all'udienza del 25.09.2025, il difensore di parte attrice, munito di appositi poteri in virtù della procura in atti, ha rinunciato alla domanda formulata nei confronti di tale soggetto. La rinuncia non richiede l'accettazione della controparte, atteso che la stessa non si
è costituita in giudizio. Essa determina l'estinzione del processo nei confronti di ai CP_3
sensi dell'art. 306 c.p.c..
3 – Ancora in via preliminare, si rileva l'infondatezza delle eccezioni di improponibilità della domanda, sollevate da parte convenuta, in virtù dell'asserita violazione delle prescrizioni imposte dal d.lgs. 209/05.
3.1 – Invero, l'attore ha allegato all'atto introduttivo le richieste di risarcimento del danno, notificate alla compagnia assicuratrice in data 02.10.2016 e 19.10.2017, che contengono gli elementi indicati dall'art. 148 del d.lgs. 209/05 e determinano la proponibilità della domanda, ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. 209/2005.
3.2 – Sul punto, la compagnia assicuratrice ha genericamente eccepito, in primo luogo, che l'attore si è sottratto agli accertamenti medici da parte dei periti assicurativi.
Cionondimeno, si evidenzia che parte convenuta non ha dimostrato di aver invitato l'attore a sottoporsi a visita medica e, pertanto, non è provato che il medesimo si sia rifiutato di sottoporsi agli accertamenti. In questa prospettiva, non emerge la sussistenza dei presupposti per la sospensione dei termini dilatori di proponibilità della domanda, prevista dall'art. 148 comma 3 del d.lgs. 209/2005.
Conseguentemente, la doglianza sollevata da parte convenuta deve essere rigettata.
3.3 – Allo stesso modo, diversamente rispetto a quanto affermato da parte convenuta, la proponibilità della domanda non è esclusa dal fatto che l'attore non ha allegato alla richiesta
3 risarcitoria il certificato di guarigione con postumi.
In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 del d.lgs. 209/2005, è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 del d.lgs. 209/05, qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore (Cassazione civile sez. VI,
03/06/2021, n.15445).
Peraltro, nel caso in cui la richiesta di risarcimento danni risulti incompleta, la compagnia assicuratrice, ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del d.lgs. 209/2005, “richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi”. Tale disposizione normativa completa l'attuazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.) nell'ambito delle trattative stragiudiziali in materia di assicurazione r.c.a.: se il danneggiato ha l'onere di esporre con sincerità e onestà i danni effettivamente sofferti, l'assicuratore ha l'onere di indicare con celerità e correttezza quale risarcimento intenda offrire, oppure di comunicare la documentazione mancante ai fini della formulazione dell'offerta.
Conseguentemente, la richiesta stragiudiziale incompleta non rende improponibile la domanda giudiziale, se l'assicuratore non ne chieda l'integrazione. Infatti, la compagnia assicuratrice non può trarre un vantaggio, ossia l'improponibilità dell'avversa domanda, da una propria condotta scorretta, vale a dire l'omessa comunicazione dell'incompletezza della richiesta risarcitoria;
inoltre, se l'assicurazione non comunica l'incompletezza della richiesta risarcitoria, il termine per la formulazione dell'offerta non risulta sospeso e, quindi, alla sua scadenza la domanda può essere formulata (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/11/2022, n. 32919).
Nel caso di specie, atteso che la compagnia assicuratrice non ha documentato di aver comunicato al danneggiato la lamentata incompletezza della richiesta risarcitoria, la domanda deve comunque considerarsi proponibile.
4 4 – Ancora in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da parte convenuta.
4.1 – Invero, la nullità prevista dall'art. 164 comma 4 c.p.c. deve essere valutata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo le ragioni della sua domanda. Tale ratio principalmente risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); di conseguenza, non può prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dal contenuto complessivo dell'atto di citazione, dai documenti ad esso allegati, nonché dalla natura dell'oggetto e dalle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte. (cfr. Cassazione civile sez.
II, 29/01/2015, n. 1681; Tribunale Siena sez. I, 24/09/2021, n. 704).
In questa prospettiva, la nullità dell'atto di citazione per omessa od incerta determinazione della causa petendi non sussiste quando quest'ultima sia comunque suscettibile di essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso altresì alla parte espositiva (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/08/2007, n. 17180; Tribunale Napoli sez. VIII, 03/02/2017, n. 1413).
4.2 – Nel caso di specie, l'atto di citazione deve essere considerato valido, atteso che sono stati indicati i veicoli coinvolti e i rispettivi numeri di targa, i relativi proprietari, le compagnie assicuratrici, la strada in cui si è verificato l'incidente e le sue modalità. Conseguentemente, si ritiene che siano stati adeguatamente descritti i fatti costitutivi della domanda, consentendo ai convenuti di esercitare il proprio diritto di difesa, anche in considerazione del loro diretto coinvolgimento nei fatti per cui è causa.
5 – Nel merito, si osserva che la pretesa attorea è infondata, poiché, alla luce dell'istruttoria espletata, non può considerarsi provata la dinamica del sinistro per cui è causa.
Invero, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno deve essere posto a carico dell'attore; quest'ultimo, al fine di dimostrare il sinistro descritto all'interno dell'atto introduttivo del giudizio, ha chiesto l'escussione di un unico teste, che ha confermato la dinamica dell'incidente per cui è causa;
tuttavia, le dichiarazioni rese non possono essere considerate attendibili.
5.1 – Invero, la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, si riferisce
5 alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n. 8988).
Nel caso di specie, il teste di parte attrice ha dichiarato: “Ero appena uscito dalla farmacia e mi trovavo a circa 10-15 metri dal luogo dell'incidente quando ho visto il motorino condotto dal fratello di un mio conoscente che viaggiava nella mia stessa direzione verso San Giuseppe, mentre in direzione opposta veniva il furgoncino. Ho visto che il furgoncino invadeva la corsia del motorino come per sterzare e, così, il furgone con la propria parte anteriore sinistra colpiva la parte anteriore sinistra del motorino che proveniva dalla direzione opposta. A seguito dell'urto, il motorino cadeva sulla propria destra, schiacciando il conducente che rimaneva incastrato sotto riportando danni”.
Tali dichiarazioni, pur seguendo pedissequamente la ricostruzione offerta dall'attore nell'atto di citazione, si caratterizzano per la estrema genericità e lacunosità. In particolare, il testimone non ha descritto il luogo del sinistro, impedendo di individuare le caratteristiche della strada in cui si sono verificati i fatti;
non ha fornito indicazioni sulle condizioni del manto stradale e sul traffico, non specificando se transitassero altre vetture al momento dell'incidente; non ha chiarito se il veicolo di parte convenuta ha svoltato a destra oppure a sinistra;
non ha descritto la condotta di guida del conducente del motociclo.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, si pongono in contraddizione con gli ulteriori elementi emersi dall'istruttoria espletata.
In particolare, la ricostruzione offerta dal teste attoreo si pone con in contrasto, in primo luogo, con il rapporto di incidente stradale n. 66 del 06.11.2016, redatto dal Maresciallo CP_4
e dall'Agente L. in forza presso il Comando di Polizia Locale di San Giuseppe CP_5
Vesuviano e intervenuti sul posto subito dopo il sinistro. Invero, all'interno di tale relazione gli agenti hanno evidenziato: “In data 06.11.2016, si portavano in Via Passanti ove veniva segnalato un sinistro, giunti loro verificavano che il conducente del ciclomotore già nell'ambulanza stava
6 per essere trasportato in Ospedale a Nola. (…) Gli scriventi procedevano ai rilievi del caso, in particolare a quelli fotografici, nonché ad alcune dichiarazioni spontanee. Dagli elementi raggiunti sembrerebbe che tra i due veicoli non c'è stato contatto, così anche come dimostrato dall'assenza di abrasioni sul veicolo Fiat CU. Sembrerebbe che il ciclomotore sia rovinato sul lastrico in pietra, peraltro reso scivoloso dalla pioggia singolarmente e senza contatti con alcun veicolo”. I rilievi effettuati dalle Forze dell'Ordine, dunque, contraddicono la ricostruzione offerta dal teste di parte attrice, poiché segnalano l'assenza di danni sul veicolo di proprietà del convenuto, che induce a escludere che si sia verificato uno scontro con il motociclo condotto dall'attore.
Tale circostanza, in secondo luogo, è stata confermata anche dal teste di parte convenuta, ossia l'Agente di Polizia Municipale intervenuto sul luogo del sinistro. Egli, infatti, ha confermato che, subito dopo l'incidente, ha rilevato “l'assenza di abrasioni sul Fiat CU”; peraltro, invitato a esaminare i rilievi fotografici allegati al rapporto di incidente, il teste ha osservato che
“effettivamente ci sono abrasioni sullo scudo che non ci sono sembrate riconducibili alla dinamica come da noi ricostruita”. In effetti, dalle fotografie (in bianco nero) che sono state versate in atti, non è possibile notare abrasioni oppure danni alla carrozzeria nella parte anteriore sinistra del veicolo di proprietà del convenuto;
ciò è incompatibile con l'impatto riferito dal teste attoreo, che avrebbe riguardato proprio tale parte della vettura.
In terzo luogo, occorre evidenziare che le dichiarazioni del teste di parte attrice sono contraddette anche dai rilievi fotografici relativi al motociclo di proprietà dell'attore. Invero, tali fotografie mostrano che il telaio del ciclomotore risulta danneggiato principalmente nella parte anteriore destra;
tale circostanza smentisce, dunque, le dichiarazioni testimoniali, secondo cui la collisione avrebbe riguardato la parte anteriore sinistra del motociclo.
In sintesi, l'imprecisione e la lacunosità delle dichiarazioni testimoniali, unitamente alle significative contraddizioni segnalate, costituiscono elementi oggettivi di inattendibilità del teste attoreo;
le sue dichiarazioni, pertanto, non sono idonee a provare la dinamica del sinistro descritta all'interno dell'atto di citazione.
5.2 – In definitiva, l'istruttoria espletata non ha consentito di stabilire se i danni riportati dall'attore sono scaturiti dall'impatto con il veicolo di proprietà del convenuto o se, invece, egli abbia autonomamente perso il controllo del veicolo, a causa del manto stradale bagnato, mentre
7 la vettura di proprietà del convenuto stava svoltando a sinistra. Non sono stati forniti, infatti, elementi idonei a provare l'esistenza del citato impatto.
Conseguentemente, la domanda deve essere rigettata.
6 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di parte attrice, in favore di esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della Controparte_1
tabella II, fascia IV del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in considerazione dell'assenza di questione di particolare complessità; oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. VI
CO, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'estinzione del processo nei confronti di CP_3
2. dichiara la contumacia di CP_2
3. rigetta la domanda formulata da parte attrice;
4. condanna la parte attrice, alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 liquidandole in € 3.808,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 09/04/2025
Il Giudice
Dott. VI CO
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