TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- RA CA AT ed estensore
- VA Guaragnella Componente pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3958/2025 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv. MAIULLARI CLAUDIA giusta Parte_1 mandato in atti;
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. PACE VITA INNOCENTI giusta mandato CP_1 in atti;
i coniugi si sono separati consensualmente giusto decreto di omologazione del Tribunale di Bari pubblicato in data 19/02/2020, non reclamato;
esaminato il ricorso proposto in data 23/07/2025 dai già menzionati coniugi e finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse dei figli e la non contrarietà a norme imperative e/o inderogabili;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.2) lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm.; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma II, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Santeramo in
Colle (BA) in data 27/08/2015 tra (GRUMO APPULA (BA), Parte_1
03/01/1987) e (GIOIA DEL COLLE (BA), 01/08/1991) e trascritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Santeramo in Colle al n. 69, parte
II, serie A, anno 2015 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente RA CA Giuseppe Disabato
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- RA CA AT ed estensore
- VA Guaragnella Componente pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3958/2025 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv. MAIULLARI CLAUDIA giusta Parte_1 mandato in atti;
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. PACE VITA INNOCENTI giusta mandato CP_1 in atti;
i coniugi si sono separati consensualmente giusto decreto di omologazione del Tribunale di Bari pubblicato in data 19/02/2020, non reclamato;
esaminato il ricorso proposto in data 23/07/2025 dai già menzionati coniugi e finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse dei figli e la non contrarietà a norme imperative e/o inderogabili;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.2) lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm.; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma II, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Santeramo in
Colle (BA) in data 27/08/2015 tra (GRUMO APPULA (BA), Parte_1
03/01/1987) e (GIOIA DEL COLLE (BA), 01/08/1991) e trascritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Santeramo in Colle al n. 69, parte
II, serie A, anno 2015 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente RA CA Giuseppe Disabato