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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/05/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto:
nella causa civile iscritta al n.1258/24 del ruolo civile contenzioso, promossa
Opposizione ex art. da 617 co c.p.c. in persona del legale rappresentante pro- tempre Controparte_1
rappresentata e difesa daIl' avv. Luigi Mario Provenzano mandato in atti
Attrice Opponente
contro
in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro- tempre rappresentata e difesa daIl' avv. Fabio Debellis manda to in atti
Convenuta opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ex art.617 cpc. con espressa richiesta di sospensione del 19.02.2024 la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro- tempre citava in giudizio la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro- tempre per sentir
[...]
accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: dichiarare illegittima e,
comunque, nulla l'ingiunzione di pagamento n.043/10656/2024 quanto meno nella parte in cui irroga “ maggiorazioni “ non dovute per le ragioni esposte…;
2) Con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di risposta si costitutiva in giudizio la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro- tempre la quale chiedeva il rigetto della della opposizione perché infondata in fatto ed in diritto. 2
Istruita la causa con sola produzione documentale ,sulle conclusioni rassegnate dalle parti la stessa veniva rinviata l'udienza del 14.05.2025 per la discussione previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Ed invero quanto al primo motivo ( Carenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo degli oneri accessori) lo stesso va rigettato atteso che la Suprema
Corte di Cassazione da ultimo ha effettivamente affermato che in materia di sanzioni amministrative ( nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del 10% semestrale ha natura di sanzione aggiuntiva che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, pertanto è
evidente che devono considerarsi legittime l'iscrizione a ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva:
Quanto agli ulteriori due motivi di opposizione( Nullità e/o inesistenza della notifica della intimazione di pagamento e mancata sottoscrizione della cartella notificata) gli stessi palesano privi di pregio giuridico: nella specie la notifica ha certamente raggiunto lo scopo;
La Corte di Cassazione ha ribadito che non esiste l'obbligo di firmare digitalmente la copia informatica della cartella per la sua validità.
Quanto alle spese, l'esiguità dell'attività processuale espletata e la particolarità della vicenda trattata, inducono questo il giudicante a compensarle integralmente tra le parti.
P.T.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico,definitivamente pronunciando 3
nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
così
dispone:
1)rigetta l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto.
2) spese integralmente compensate tra le parti.
Lecce.14.05.2025
Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto:
nella causa civile iscritta al n.1258/24 del ruolo civile contenzioso, promossa
Opposizione ex art. da 617 co c.p.c. in persona del legale rappresentante pro- tempre Controparte_1
rappresentata e difesa daIl' avv. Luigi Mario Provenzano mandato in atti
Attrice Opponente
contro
in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro- tempre rappresentata e difesa daIl' avv. Fabio Debellis manda to in atti
Convenuta opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ex art.617 cpc. con espressa richiesta di sospensione del 19.02.2024 la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro- tempre citava in giudizio la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro- tempre per sentir
[...]
accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: dichiarare illegittima e,
comunque, nulla l'ingiunzione di pagamento n.043/10656/2024 quanto meno nella parte in cui irroga “ maggiorazioni “ non dovute per le ragioni esposte…;
2) Con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di risposta si costitutiva in giudizio la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro- tempre la quale chiedeva il rigetto della della opposizione perché infondata in fatto ed in diritto. 2
Istruita la causa con sola produzione documentale ,sulle conclusioni rassegnate dalle parti la stessa veniva rinviata l'udienza del 14.05.2025 per la discussione previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Ed invero quanto al primo motivo ( Carenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo degli oneri accessori) lo stesso va rigettato atteso che la Suprema
Corte di Cassazione da ultimo ha effettivamente affermato che in materia di sanzioni amministrative ( nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del 10% semestrale ha natura di sanzione aggiuntiva che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, pertanto è
evidente che devono considerarsi legittime l'iscrizione a ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva:
Quanto agli ulteriori due motivi di opposizione( Nullità e/o inesistenza della notifica della intimazione di pagamento e mancata sottoscrizione della cartella notificata) gli stessi palesano privi di pregio giuridico: nella specie la notifica ha certamente raggiunto lo scopo;
La Corte di Cassazione ha ribadito che non esiste l'obbligo di firmare digitalmente la copia informatica della cartella per la sua validità.
Quanto alle spese, l'esiguità dell'attività processuale espletata e la particolarità della vicenda trattata, inducono questo il giudicante a compensarle integralmente tra le parti.
P.T.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico,definitivamente pronunciando 3
nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
così
dispone:
1)rigetta l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto.
2) spese integralmente compensate tra le parti.
Lecce.14.05.2025
Il G.O. Marilena Caroppo