TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 30/10/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
R.G. 2352/2021
Il Giudice Dr. Valentina Prudente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, parte appellante assistita e difesa da avv. Parte_1 SOAVE GIANCARLO
e parte Controparte_1 appellata assistita e difesa da avv. CARICATO GIANCARLO
e
IG ID – contumace -
CONCLUSIONI:
Sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni di parte appellante come da Parte_2 foglio precisazione conclusioni depositate il 02.07.2025:
“voglia in accoglimento del presente gravame ed in riforma della impugnata sentenza, sentir accogliere le seguenti domande:
- accertare e dichiarare non provata in punto an debeatur, per le causali esposto nel primo motivo di appello, la domanda di risarcimento danni formulata dalla autocarrozzeria
[...] e per l'effetto rigettare la relativa pretesa risarcitoria con ogni consequenziale Parte_3 pronuncia;
- accertare e dichiarare non provata in punto quantum debeatur, previa declaratoria di nullità della consulenza tecnica d'ufficio per le causali esposte nel secondo motivo di appello, la domanda di risarcimento danni formulata dalla autocarrozzeria Parte_3 e per l'effetto rigettare la relativa pretesa risarcitoria con ogni consequenziale pronuncia;
P a g . 1 | 5 - accertare e dichiarare come non dovute, in accoglimento del terzo motivo di appello, le somme liquidate dal giudice di primo grado relativamente alle spese per il traino della vettura danneggiata e per il nolo della vettura sostitutiva e, conseguentemente, riformare la sentenza di primo grado nella determinazione della somma complessiva dovuta a titolo di risarcimento del danno;
- accertare e dichiarare l'erroneità dell'ammontare delle somme liquidate per assistenza stragiudiziale ed a titolo di spese di lite in accoglimento del quarto motivo di appello;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
Conclusioni di parte appellata Controparte_2 come da note scritte depositate il 15.11.2023:
[...]
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Massa, contrariis reiectis, rigettare l'appello avanzato da
[...]
(di seguito , Parte_4 Parte_1 in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque carente di prova, confermando integralmente in ogni sua parte la sentenza impugnata n. 106/21 emessa dal Giudice di Pace di Massa – Dr. A. Bassioni e, per l'effetto, Voglia condannare parte appellante alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio di appello da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. L'Avv. Giancarlo Caricato dichiara di non accettare il necessario contraddittorio su domande nuove della controparte che dovessero appalesarsi tali eccependone tardività ed inammissibilità.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La vicenda ha a oggetto il sinistro occorso in data 23 settembre 2016 alle 10.30 circa a Massa, in via Silcia, in prossimità dell'intersezione con via degli Unni, che ha coinvolto l' autovettura Audi modello A6 TDI avente targa prova X1P09115, di proprietà di , in quel Controparte_2 momento condotta da che, ferma allo stop, era stata urtata da tergo da veicolo Parte_5 straniero, la Wolkswagen Passat TDI tg. 1FHI779 di proprietà di ID RI. Parte Con sentenza n. 106/2021 il gdp di Massa, in accoglimento della domanda attorea, condannava IG al risarcimento in favore dell'autocarrozzeria (€ 842,84 a titolo di danni materiali;
€ 700 a titolo di refusione spese stragiudiziali). proponeva appello, chiedendo il rigetto della Parte_2 pretesa risarcitoria avversa, in quanto non provata nell' an e nel quantum. In particolare, l'appellante deduceva:
1. erroneità e illogicità della motivazione per erronea lettura delle risultanze istruttorie, avendo il gdp attribuito rilevanza alla mancata risposta all'interpello di RI ID, rimasto contumace, in quanto si era provveduto alla notifica del verbale ammissivo dell'interrogatorio Parte formale non all'indirizzo di residenza del medesimo, ma al domicilio ex lege presso l' per aver ritenuto decisivo il valore confessorio delle dichiarazioni del RI, contenute nel modello CAI;
per erronea lettura delle risultanze della CTU, che avrebbe, invece, sconfessato la ricostruzione di parte avversa;
2. omessa pronuncia sulla nullità della CTU, in quanto fondata sull'acquisizione irrituale di documentazione fotografica non prodotta agli atti, consegnata al CTU da Parte_5 legale rappresentante dell'autocarrozzeria;
3. errore nella liquidazione dei danni, ritenendo non dovute le somme per il traino della vettura danneggiata e il nolo dell'auto sostitutiva, nonché per assistenza stragiudiziale.
Si costituiva , chiedendo la conferma della sentenza n. 106/21. Controparte_2 Rimaneva contumace RI.
La causa era riassegnata alla scrivente in conseguenza di provvedimento di variazione tabellare del 18.10.2022.
All'udienza del 4.7.25 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.
L'appello deve trovare accoglimento nei termini di cui infra.
P a g . 2 | 5 Premesso che non è fondata l'eccezione di nullità della CTU, non essendo individuati i documenti di cui l'appellante lamenta l'irregolare acquisizione (solo genericamente indicati come “fotografie”, messe a disposizione da , né le ragioni per le quali essi siano stati decisivi nella valutazione Parte_5 del CTU (e, peraltro, neppure emergendo la tempestività dell'eccezione, che non consta dai verbali di primo grado), di talché la dinamica è appurata, anche a fronte dell'assenza di rilievi critici dei ctp sul punto, deve osservarsi che non emerge dagli atti di causa alcuna documentazione comprovante gli esborsi liquidati dal gdp, il che risulta assorbente e preclude l'ulteriore disamina dei motivi di impugnazione.
In particolare, il gdp si limita ad affermare che il CTU “quantificava il danno in € 2.817,84; somma comprensiva di fermo tecnico e – come da documentazione versata in atti e mai contestata da parte convenuta – delle ricevute per traino e nolo vettura sostitutiva” (pag. 5 sentenza).
Ora, il danno da fermo tecnico non è danno in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da colui che ne invoca il risarcimento. In proposito, si osserva che “A decisioni che lo ritenevano liquidabile in via equitativa indipendentemente da una prova specifica in ordine al pregiudizio subito, rilevando la sola circostanza che il danneggiato risultasse privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato - in ragione del fatto che l'autoveicolo, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione) ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (tra le pronunce più recenti espressione di tale indirizzo cfr. Cass. 04/10/2013, n. 22687; Cass. 26/06/2015, n. 13215) - si opponevano pronunce che, ritenendo insufficiente la mera indisponibilità del veicolo, richiedevano ai fini della liquidazione del danno da fermo tecnico la dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita dell'utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso (Cass. 07/02/1996, n. 970; Cass. 19/11/1999, n. 12820)”(Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 04/04/2019 n. 9348). Quest'ultimo indirizzo è andato consolidandosi (Cass. 17/07/2015, n. 15089; Cass. 14/10/2015, n. 20620; Cass. 31/05/2017, n. 13718). A esso questo Giudice ritiene doversi dare continuità (“l'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato;
la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma occorre fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo” – Cass. 9348/2019), anche in considerazione del rilievo per cui la liquidazione equitativa non può sopperire al difetto di prova del danno.
In proposito, non risulta alcun documento che dimostri la sussistenza delle spese per fermo tecnico.
Ugualmente, del tutto sguarniti di prova sono gli asseriti esborsi per il traino della vettura danneggiata e per assistenza stragiudiziale.
Quanto al fermo tecnico, e al soccorso stradale, è in atti solamente una fattura (la n. 4/2017 dell'11.4.17)
– che di per sé non comprova alcun pagamento – dell'importo totale di € 3597,24, emessa da nei confronti di , cioè, sostanzialmente, un Controparte_2 Controparte_2 documento unilateralmente formato dall'attore in primo grado a sostegno della propria pretesa.
Nulla, infine, - neppure una fattura o “prenotula” – si rinviene in atti rispetto alle spese stragiudiziali. Si evidenzia, sul punto, che, seppur il gdp abbia richiamato a pag. 5 della sentenza la “fattura pro – forma prodotta e anch'essa mai contestata”, la stessa non risulta presente né in cartaceo nel fascicolo d'ufficio di prime cure, né in telematico, tra gli allegati al fascicolo di parte di primo grado come prodotti in appello, seppur riportata nell'elenco documenti del primo grado sub lett. f) atto di citazione.
Conseguentemente, deve provvedersi alla riforma dell'impugnata sentenza.
Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della (Cassazione del 19 dicembre 2022, n. 37164.) D'altra parte, nel caso in esame, l'appellante ha chiesto la condanna di controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio, domanda che, in applicazione del criterio della soccombenza, deve trovare accoglimento.
P a g . 3 | 5 Le spese di lite sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri di cui al citato decreto, con la riduzione del 50% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult.parte): quanto al giudizio di primo grado
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 236,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 252,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 352,00
Fase decisionale, valore medio: € 425,00
Compenso tabellare (valori medi) € 1.265,00
RIDUZIONI ( 50 % sul compenso )
Compenso al netto delle riduzioni €632,50
Quanto al giudizio di appello
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare (valori medi) € 1.701,00
RIDUZIONI (50% sul compenso )
Compenso al netto delle riduzioni €850,50
oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti, oltre spese di CTU.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di
[...] Controparte_2 e IG ID avverso la sentenza del g.d.p. di Massa n.
[...] 106/21, così provvede:
ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 106/21 del gdp di Massa, dichiara non dovute le somme liquidate dal giudice di primo grado a titolo di risarcimento;
Controparte_2 l pagamento, in favore della parte appellante
[...] [...] ese del doppio grado di giudizio, che liquida i Parte_1
P a g . 4 | 5 di compenso professionale nel giudizio di primo grado e € 850,50 a titolo di compenso professionale nel giudizio di appello , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, oltre spese di CTU.
Così deciso in Massa, in data 29/10/2025.
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
P a g . 5 | 5