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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 3183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3183 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 47217/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CAVAGNA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA ANFOSSI, 13 20135 MILANO presso il difensore avv. CAVAGNA GIUSEPPE
ATTORE
contro
:
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FRANCHI ALBERTO elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_2
VARESE, 25/G 21047 SARONNO presso il difensore avv. FRANCHI ALBERTO;
CONVENUTO
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. AL UD e elettivamente domiciliato in Via Carloni, 28 22100 Como presso il difensore avv. AL UD
INTERVENUTO
Oggetto: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso con note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.11.2024:
Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, anche in via istruttoria e/o incidentale, così giudicare:
pagina 1 di 14 nel merito, accertare e dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la convenuta
[...]
a pagare, in favore dell'attrice Controparte_3 Parte_1 a somma alla stessa dovuta nella propria qualità di cessionaria del credito di € 29.277,56 maturato
[...] dalla verso la convenuta compagnia di assicurazione in forza Controparte_2 del contratto assicurativo per cui è causa, a fronte dei costi di riparazione documentati, e dell'istruttoria espletata, a titolo di pagamento della prestazione indennitaria spettante, ovvero dell'altra somma di giustizia;
respingere tutte le domande proposte dal terzo chiamato Controparte_2
e del in via principale e in via riconvenzionale trasversale, CP_2 Parte_2 poiché infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso, vinte le spese, rimborso forfetario e CPA, come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; in via istruttoria, si ripropongono per tuziorismo difensivo le istanze disattese in precedenza, ammettere, occorrendo, nell'ipotesi di ritenuta ammissibilità, la prova per testi sulle circostanze di fatto capitolate nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. ('Ante Cartabia'), ove non già ammessa ed espletata. Si confermano i testi già indicati.
Occorrendo, ordinare alla convenuta , ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la produzione Controparte_1 del modello 860 – Edizione marzo 2014 'Check-All Aziende Industriali', relativo alle condizioni generali di assicurazione ed al glossario applicabili al contratto assicurativo per cui è causa;
occorrendo, ordinare al terzo chiamato e del Controparte_2
, ovvero al terzo sig. , ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la Parte_2 Parte_2 produzione della documentazione relativa ai rilievi dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e dell'A.R.P.A., ovvero in alternativa disporre richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 213 c.p.c. alle medesime amministrazioni, al fine di assumere nel giudizio i medesimi documenti;
occorrendo, disporre c.t.u. informatica forense al fine di appurare l'appartenenza dei domini e-mail
, , Email_1 Email_2 Email_3
ed nonché per accertare, anche attraverso l'accesso Email_4 Email_5 diretto ai server, l'avvenuto ricevimento da parte di del contratto di cessione del CP_1 CP_1 credito per cui è causa quale documento informatico allegato all'e-mail ricevuta il 14 luglio 2021.
- RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: Controparte_1
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE respingere tutte le domande proposte dall'attrice Parte_3
dal terzo chiamato e del socio 8
[...] Controparte_2 Parte_2
n. 46/2021 reg. Fall. Trib. Como del 21.23.07.201) nei confronti di perché Controparte_1 infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
IN VIA SUBORDINATA previo accertamento dell'effettivo titolare del credito derivante dal contratto assicurativo n. 10781115, ritenuta l'indennizzabilità dell'evento dannoso del 14.06.2021, CP_1 limitare la pretesa indennitaria a quei soli danni che risulteranno essere conseguenza immediata e diretta dell'evento per cui è causa e per quanto risulterà rigorosamente provato in corso di giudizio, nei pagina 2 di 14 limiti di copertura e singoli massimali della garanzia assicurativa prestata, al netto di ogni scoperto, franchigia. Spese di lite quantomeno compensate.
IN VIA SITRUTTORIA: Ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie per le ragioni esposte nella memoria 183 c. 6 .n. 3 c.p.c.
Controparte_2
Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di fatto e di diritto esposti in atti, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE DI RITO: accertata e dichiarata la propria incompetenza funzionale, e accertata e dichiarata la competenza funzionale e inderogabile del Tribunale di Como, che ha dichiarato il fallimento della a conoscere l'intero giudizio, Controparte_2 rimetterlo al Tribunale di Como, Sezione fallimentare, fissando un termine perentorio per la riassunzione innanzi a quest'ultimo, ai sensi degli artt. 24 L.F. e 38 c.p.c.
NEL MERITO, in via principale: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione di incompetenza, accertare e dichiarare la non opponibilità al
[...]
DEL SOCIO ACCOMANDATARIO Controparte_4
della cessione del credito assicurativo avente titolo nel contratto di Controparte_2 assicurazione n. 107B1115, intervenuta fra la CP_1 Controparte_2
la in difetto di notificazione ex art. 1264 c.c. alla
[...] Parte_1 debitrice ceduta , Controparte_5 risultante da atto scritto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento della società cedente, e, conseguentemente:
a) rigettare la domanda attorea;
b) dichiarare che il Parte_4
è l'esclusivo titolare del credito assicurativo
[...] di cui alla polizza n. 107B1115, e che, come tale, è l'unico legittimato a ricevere il pagamento CP_1 dell'indennizzo che risulterà dovuto dalla Controparte_5
in ragione dell'incendio accidentale avvenuto in data 14.06.2021 presso
[...] lo stabilimento industriale sito a TÙ (CO), via Cattaneo n. 30.
NEL MERITO, in via subordinata: sempre nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione di incompetenza, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67, primo comma, n. 2, della legge fallimentare, revocare e/o dichiarare inefficace e priva di effetto rispetto alla massa dei creditori la cessione del credito assicurativo avente titolo nel contratto di assicurazione n. 107B1115, intervenuta tra la CP_1 Controparte_2
la e, conseguentemente:
[...] Parte_1
a) rigettare la domanda attorea;
b) dichiarare che il Parte_4
è l'unico soggetto legittimato a ricevere il
[...] pagamento delle somme che risulteranno dovute dalla
[...]
in forza della polizza n. 107B1115, a titolo di Controparte_5 pagina 3 di 14 indennizzo dei danni subiti dalla fallita a causa dell'incendio accidentale verificatosi in data 14.06.2021 presso il suo stabilimento industriale, sito a TÙ (CO), via Cattaneo n. 30.
IN VIA RICONVENZIONALE TRASVERSALE: previa ogni necessaria od opportuna declaratoria, condannare la , in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del
[...]
Parte_4
, in persona del Curatore fallimentare dott.ssa in
[...] Controparte_6 forza della polizza “Check-All Aziende Industriali” n. 107B1115, emessa in data 25.03.2015, della somma di € 29.277,56 (23.998,00 più IVA), pari al costo di riparazione del “Sistema filtro autopulente”, documentato nella fattura n. 73 del 17.07.2021, emessa dalla Parte_1
o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa a
[...] termini di polizza, all'esito dell'esperenda attività istruttoria, in ogni caso da contenersi entro i limiti previsti allo scaglione d) di cui all'art. 13 della legge sul Contributo Unificato. Liquidarsi, altresì, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge, nonché di spese di C.T.U. come da seguente fattura, che si allega: - fattura n. 24 del 08.05.2024 di € 281,99 emessa da geom. Controparte_7
IN VIA ISTRUTTORIA: qualora il Giudicante dovesse ritenere non sufficientemente provati i fatti allegati dal terzo chiamato, questa difesa insiste affinché vengano accolte tutte le istanze istruttorie formulate nei modi e termini di legge e non accolte dal G.I. con ordinanza del 23.03.2023, ovverosia:
A1) si chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler ammettere prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta Controparte_8
sui seguenti capitoli di cui alla memoria ex art.
[...]
183 c. 6 n. 2 c.p.c. di parte terza chiamata 10.02.2023:
1) vero che la e-mail del 12.07.2021, ore 11:20:25, che Le si rammostra (cfr. doc.
5.1 fascicolo attoreo), è stata inviata dalla cessionaria all'agenzia Parte_1 assicurativa CP_9 Controparte_10
2) vero che la e-mail del 14.07.2021, ore 13:16, che Le si rammostra (cfr. doc.
5.1 fascicolo attoreo), è stata inviata dall'agenzia assicurativa e allo studio peritale CP_9 Controparte_10 CP_11
3) vero che, in data 14.06.2021, alle ore 07.30 circa, scoppiava un incendio presso un silo situato entro il perimetro dello stabilimento industriale di proprietà della Controparte_2 ubicato a TÙ (CO), via Cattaneo n. 30, come anche da documenti che Le si
[...] rammostrano (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo e docc. 5-6-7 memoria n.2 terzo chiamato);
4) vero che l'incendio verificatosi in data 14.06.2021 presso un silo situato nel perimetro dello stabilimento industriale di proprietà della Controparte_2 ubicato a TÙ (CO), via Cattaneo n. 30, era scaturito dal surriscaldamento del motore di aspirazione dell'impianto di abbattimento delle polveri di scarto di verniciatura, come anche da documenti che Le si rammostrano (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo e docc. 5-6-7 memoria n. 2 terzo chiamato);
5) vero che l'incendio verificatosi in data 14.06.2021 presso un silo situato nel perimetro dello stabilimento industriale di proprietà della Controparte_2 ubicato a TÙ (CO), via Cattaneo n. 30, si era propagato all'intero silo, interessando pure l'impianto pagina 4 di 14 aspirante, come anche da documenti che Le si rammostrano (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo e docc. 5-6-7 memoria n. 2 terzo chiamato);
6) vero che per la riparazione dell'impianto aspirante, rimasto danneggiato nel rogo, si sono resi necessari gli interventi descritti nella fattura n. 73 del 17.07.2021 di € 29.277,56, nonché nella specifica lavori che Le si rammostrano (cfr. docc.
3-4 fascicolo attoreo).
7) vero che l'impianto aspirante, rimasto danneggiato nel rogo, è stato sistemato a opera della
[...] per un corrispettivo di € 23.998,00 più IVA, e cioè di Parte_1 complessivi € 29.277,56, come da documenti che Le si rammostrano (cfr. docc.
3-4 fascicolo attoreo).
A2) si chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler ammettere prova per interrogatorio formale del legale rappresentante dell'attrice ui seguenti capitoli di cui alla Parte_1 memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. di parte terza chiamata 10.02.2023:
3) vero che, in data 14.06.2021, alle ore 07.30 circa, scoppiava un incendio presso un silo situato entro il perimetro dello stabilimento industriale di proprietà della Controparte_2 ubicato a TÙ (CO), via Cattaneo n. 30, come anche da documenti che Le si
[...] rammostrano (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo e docc. 5-6-7 memoria n.2 terzo chiamato);
4) vero che l'incendio verificatosi in data 14.06.2021 presso un silo situato nel perimetro dello stabilimento industriale di proprietà della Controparte_2 ubicato a TÙ (CO), via Cattaneo n. 30, era scaturito dal surriscaldamento del motore di aspirazione dell'impianto di abbattimento delle polveri di scarto di verniciatura, come anche da documenti che Le si rammostrano (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo e docc. 5-6-7 memoria n. 2 terzo chiamato);
5) vero che l'incendio verificatosi in data 14.06.2021 presso un silo situato nel perimetro dello stabilimento industriale di proprietà della Controparte_2 ubicato a TÙ (CO), via Cattaneo n. 30, si era propagato all'intero silo, interessando pure l'impianto aspirante, come anche Firmato Da: AL UD Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Serial#: 8 da documenti che Le si rammostrano (cfr. doc. 2 CodiceFiscale_1 fascicolo attoreo e docc. 5-6-7 memoria n. 2 terzo chiamato);
6) vero che per la riparazione dell'impianto aspirante, rimasto danneggiato nel rogo, si sono resi necessari gli interventi descritti nella fattura n. 73 del 17.07.2021 di € 29.277,56, nonché nella specifica lavori che Le si rammostrano (cfr. docc.
3-4 fascicolo attoreo).
7) vero che l'impianto aspirante, rimasto danneggiato nel rogo, è stato sistemato a opera della
[...] per un corrispettivo di € 23.998,00 più IVA, e cioè di Parte_1 complessivi € 29.277,56, come da documenti che Le si rammostrano (cfr. docc.
3-4 fascicolo attoreo).
I capitoli mancanti nella progressione numerica sono quelli ammessi dal G.I. B) Si chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di cui alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. di parte terza chiamata 10.02.2023:
3) vero che, in data 14.06.2021, alle ore 07.30 circa, scoppiava un incendio presso un silo situato entro il perimetro dello stabilimento industriale di proprietà della Controparte_2 ubicato a TÙ (CO), via Cattaneo n. 30, come anche da documenti che Le si
[...] rammostrano (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo e docc. 5-6-7 memoria n. 2 terzo chiamato);
pagina 5 di 14 4) vero che l'incendio verificatosi in data 14.06.2021 presso un silo situato nel perimetro dello stabilimento industriale di proprietà della Controparte_2 ubicato a TÙ (CO), via Cattaneo n. 30, era scaturito dal surriscaldamento del motore di aspirazione dell'impianto di abbattimento delle polveri di scarto di verniciatura, come anche da documenti che Le si rammostrano (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo e docc. 5-6-7 memoria n. 2 terzo chiamato);
5) vero che l'incendio verificatosi in data 14.06.2021 presso un silo situato nel perimetro dello stabilimento industriale di proprietà della Controparte_2 ubicato a TÙ (CO), via Cattaneo n. 30, si era propagato all'intero silo, interessando pure l'impianto aspirante, come anche da documenti che Le si rammostrano (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo e docc. 5-6-7 memoria n. 2 terzo chiamato);
6) vero che per la riparazione dell'impianto aspirante, rimasto danneggiato nel rogo, si sono resi necessari gli interventi descritti nella fattura n. 73 del 17.07.2021 di € 29.277,56, nonché nella specifica lavori che Le si rammostrano (cfr. docc.
3-4 fascicolo attoreo).
7) vero che l'impianto aspirante, rimasto danneggiato nel rogo, è stato sistemato a opera della
[...] per un corrispettivo di € 23.998,00 più IVA, e cioè di Parte_1 complessivi € 29.277,56, come da documenti che Le si rammostrano (cfr. docc.
3-4 fascicolo attoreo). I capitoli mancanti nella progressione numerica sono quelli ammessi dal G.I.
Si indicano a testi: 1) sig. residente in [...]; 2) Testimone_1 sig.ra , residente in [...]. Il tutto e in Testimone_2 ogni caso con rifusione delle spese di lite, così come meglio precisato in sede di richieste nel merito.
FATTO E DIRITTO ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_3
chiedendone la condanna pagamento, in suo favore, della somma di € 29.277,56
[...]
oltre interessi e spese.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha allegato:
- che in data 25 marzo 2015 la società aveva stipulato con CP_2 [...]
il contratto di assicurazione denominato 'Check-All Aziende Controparte_3
Industriali', documentato dalla polizza n. 107B1115 (doc. 1);
- che tale contratto aveva come oggetto l'indennizzo dei danni materiali causati da eventi improvvisi e accidentali di qualunque origine (escluse solo le cause previste da apposita clausola contrattuale) che avrebbero potuto colpire il complesso aziendale della stessa Controparte_2
- che il contratto, avente durata iniziale di un anno e soggetto a proroga annuale in mancanza di disdetta, veniva prorogato di anno in anno senza soluzione di continuità, stante il regolare pagamento dei premi incassati dall'assicurazione;
pagina 6 di 14 - che in data 14 giugno 2021, a seguito di un accidentale surriscaldamento, si era incendiato il motore di un silos presente nello stabilimento della CP_2
- che sul luogo erano intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale dell' che, Controparte_12
eseguito un sopralluogo, aveva confermato la natura accidentale dell'evento;
- che tra i beni danneggiati dal fuoco vi era anche l'impianto aspirante installato sui silos, sicché, per la riparazione dello stesso, in data 14 giugno 2021, l'amministrazione della si era rivolta CP_2 alla impresa specializzata nell'esercizio dell'attività di Parte_1
installazione e manutenzione di impianti di aspirazione di fumi e di vapori da polveri;
- che aveva provveduto alle riparazioni richieste e in data 17 luglio 2021 aveva emesso Parte_1 fattura per l'ammontare di € 29.277,56 Iva inclusa (doc. 4);
- che nel frattempo, in data 12 luglio 2021, i legali rappresentanti di e avevano CP_2 Pt_1
stipulato un contratto di cessione del credito (doc. 5), con cui, dato atto dei lavori eseguiti da Pt_1 in favore di quest'ultima, in corrispettivo delle riparazioni svolte, aveva
[...] CP_2
ceduto pro solvendo a il credito (pari ad € 23.998,00 oltre Iva) sorto in capo alla stessa Pt_1
verso per effetto del verificarsi del sinistro coperto dalla polizza;
CP_2 CP_1
- che lo stesso 12 luglio 2021 il contratto di cessione era stato trasmesso all'agenzia , e CP_1 CP_9
la quale, in data 14 luglio 2021 lo aveva comunicato, Controparte_13 per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., alla convenuta (doc. 6); CP_1
- che , tuttavia, non aveva provveduto alla liquidazione di alcunché in favore di CP_1 Parte_1
sicché, in data 24 settembre 2021, la stessa aveva inviato all'assicurazione una formale richiesta di pagamento dell'indennizzo oggetto dell'accordo di cessione (doc. 7);
- che tale richiesta è rimasta priva di riscontro e, pertanto, non avendo ottenuto il pagamento di quanto dovuto, si è vista costretta ad instaurare il presente giudizio. Parte_1
si è costituita in giudizio eccependo, in via Controparte_3
preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Sempre in via preliminare, la stessa ha eccepito il difetto di integrità del contraddittorio, in quanto non citata in giudizio, sarebbe litisconsorte necessario nella presente causa. Controparte_2
Nel merito, in sintesi, ha allegato:
- che in data 21.07.2021 è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Como (doc. 1); Controparte_2
pagina 7 di 14 - che il contratto di cessione del credito fra e asseritamente stipulato il Controparte_2 Parte_1
12.07.2021, risulta in realtà privo di data e pertanto non è opponibile a terzi ai sensi dell'art. 2704
c.c.;
- che la comunicazione della cessione del credito non è avvenuta nelle forme e nei termini previsti dallo stesso contratto di cessione, che all'art. 4 prevedeva espressamente che “Il trasferimento del credito, immediatamente efficace tra le parti sottoscrittrici, avrà effetto nei confronti della compagnia assicuratrice in seguito a notificazione della presente, da effettuarsi a cura della
[...]
mediante comunicazione tramite servizio postale con plico raccomandato Parte_1 munito di A.R.”
- che la comunicazione fatta tramite una semplice e-mail - inviata peraltro ad un soggetto terzo qual è
l'agente assicurativo - non è idonea a rendere opponibile la cessione del credito all'assicurazione;
- che è dunque corretta la condotta tenuta da , la quale, preso atto della dichiarazione di CP_1
fallimento della cedente statuita con sentenza del Tribunale di Como in data 21.7.2021, non avendo ricevuto alcuna notifica della cessione, non ha proceduto alla liquidazione dell'indennizzo – ammesso che sia dovuto - dovendo essere individuato l'effettivo titolare del credito;
- che, in ogni caso, l'attore non ha in alcun modo provato né l'an né il quantum della propria pretesa.
Conclusivamente, pertanto, in via preliminare, parte convenuta ha chiesto di dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Ancora in via preliminare, ha chiesto di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario Parte_4
Nel merito, in via principale, ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. In via subordinata, previo accertamento dell'effettivo titolare del credito derivante dal contratto assicurativo n. 10781115, ritenuta l'indennizzabilità dell'evento dannoso del 14.06.2021, ha CP_1
chiesto di limitare la pretesa indennitaria ai soli danni che risulteranno essere conseguenza immediata e diretta dell'incendio per quanto risulterà provato in corso di giudizio, nei limiti di copertura e singoli massimali della garanzia assicurativa prestata, al netto di ogni scoperto, franchigia.
Con ordinanza a verbale del 3.05.2022, rilevata la necessità di integrazione del contraddittorio, questo giudice ha ordinato ex art.107 c.p.c. l'intervento del terzo Parte_4
pagina 8 di 14 Con la medesima ordinanza ha altresì disposto l'esperimento della mediazione CP_2
obbligatoria e ha rinviato la causa ad una successiva udienza.
Il è intervenuto in giudizio eccependo, in via Parte_4
preliminare, l'incompetenza funzionale del Tribunale di Milano, sussistendo, in tesi, la competenza funzionale inderogabile, ai sensi dell'art. 24 della Legge Fallimentare, del Tribunale di Como che ha dichiarato il fallimento della Controparte_2
Nel merito, in sintesi, ha allegato:
- che la cessione del credito intervenuta fra e non è opponibile al Controparte_2 Parte_1
in quanto la notifica della stessa ex art. 1264 c.c. non risulta da atto avente data certa Parte_4
anteriore alla dichiarazione di fallimento della società cedente;
- che la suddetta cessione del credito è in ogni caso revocabile ai sensi dell'art. 67 L. F.;
- che pertanto il - e non il cessionario del credito – è il solo titolare Parte_4 Parte_1 del diritto a ricevere l'indennizzo da parte dell'assicurazione.
Conclusivamente, pertanto, Il ha chiesto, in via Parte_4
preliminare, di dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale di Milano e di dichiarare la competenza funzionale inderogabile del Tribunale di Como. Nel merito, in via principale, in caso di rigetto dell'eccezione di incompetenza, ha chiesto di accertare e dichiarare la non opponibilità al della cessione del credito assicurativo intervenuta fra la e Parte_4 Controparte_2
e, conseguentemente, di rigettare la domanda attorea e dichiarare che il Parte_1 [...]
è l'esclusivo titolare del credito assicurativo ceduto e unico legittimato a ricevere il Parte_4 pagamento dell'indennizzo che risulterà dovuto dall'assicurazione.
Ancora nel merito, in via subordinata, in caso di rigetto dell'eccezione di incompetenza, di dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67, primo comma, n. 2, della Legge Fallimentare, e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare inefficace rispetto alla massa dei creditori la cessione del credito assicurativo intervenuta tra e conseguentemente, rigettare la domanda Controparte_2 Parte_1
attorea e dichiarare che il è l'esclusivo titolare del Parte_4
credito assicurativo ceduto e unico legittimato a ricevere il pagamento dell'indennizzo che risulterà dovuto dall'assicurazione. pagina 9 di 14 Infine, sempre nel merito, in via riconvenzionale trasversale, ha chiesto di condannare
[...]
, al pagamento, in favore del Controparte_5
in persona del Curatore fallimentare dott.ssa della somma Parte_4 Controparte_6 di € 29.277,56 (23.998,00 più IVA), pari al costo di riparazione del “Sistema filtro autopulente”, documentato nella fattura n. 73 del 17.07.2021, emessa dalla o di quella maggiore o Parte_1
minore somma che risulterà dovuta in corso di causa a termini di polizza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
Assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., svolta l'attività istruttoria (prova testimoniale e consulenza tecnica), sulle conclusioni come precisate dalle parti con note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per le repliche.
***
Le domande di non sono fondate mentre meritano accoglimento nei Parte_1 Parte_1
limiti di seguito indicati le domande di parte intervenuta Parte_4
[...]
L'eccezione preliminare di incompetenza funzionale del Tribunale di Milano sollevata dal
[...]
risulta infondata. Di recente, infatti, la Corte di Cassazione Parte_4 ha stabilito che “in tema di cessione di credito, la controversia tra debitore ceduto, curatela del fallimento del creditore cedente e terzo cessionario, in cui il debitore chieda una pronuncia diretta a stabilire quale sia, tra il cessionario e il cedente fallito, l'effettivo titolare del credito, il cessionario chieda la condanna del debitore ceduto a pagare quanto dovuto per effetto della cessione, e la curatela chieda l'accertamento della non opponibilità della cessione stessa alla massa dei creditori del cedente, non rientra fra le controversie da trattare, ai sensi dell'art. 52, comma 2, l.fall., con lo speciale rito previsto per l'accertamento del passivo dagli artt. 93 e ss. l.fall., in quanto non diretta ad incidere sullo stato passivo fallimentare (in assenza di domanda di accertamento di crediti nei confronti della massa ma soltanto di domanda diretta legittimamente ad incidere sull'attivo della procedura concorsuale, attraverso l'accertamento dell'esistenza, o meno, del credito nel patrimonio del cedente alla data del pagina 10 di 14 suo fallimento” (Cass. Ord. 27700/2023). Alla luce di tale orientamento, si ritiene che sussista la competenza di questo Tribunale ai fini della trattazione della presente causa.
Nel merito, prima di affrontare la questione relativa della titolarità del credito, occorre valutare se lo stesso sia stato sufficientemente provato nell'an e nel quantum. Sul punto, si rileva che la CTU espletata risulta completa e coerente con le risultanze documentali e costituisce un valido supporto tecnico ai fini della decisione. Le conclusioni cui è giunta la consulente dell'ufficio sono pienamente condivisibili, conseguenti ad un esaustivo esame delle risultanze in esito al contraddittorio tecnico garantito;
anche le valutazioni in merito alle osservazioni presentate dai consulenti delle parti sono lineari e convincenti e non richiedono alcun chiarimento.
La CTU ha rilevato la sussistenza di un danno indennizzabile pari ad € 20.298,00 (corrispondenti a €
24.763,56 Iva inclusa). Occorre tuttavia tenere conto delle previsioni di polizza che prevedono una franchigia di € 2.500,00 e, pertanto, l'ammontare del danno deve essere ridotto a € 17.798,00
(corrispondenti a € 21.713,56 iva inclusa).
Se non residuano dubbi in merito al fatto che sia tenuta al pagamento Controparte_1 dell'indennizzo assicurativo, occorre tuttavia verificare quale sia il soggetto titolare del diritto a riceverlo.
Sul punto, occorre innanzitutto premettere che le doglianze sollevate dall'assicurazione e dal in merito alla notifica della cessione del credito sono affatto irrilevanti. Parte_4
Come noto, la notifica ex art 1264 c.c. non è necessaria ai fini della validità dell'accordo, ma ha come unico scopo quello di rendere nota ed efficace la cessione nei confronti del debitore ceduto.
In assenza della notifica ex art 1264 c.c., la cessione del credito rimane in ogni caso valida, ma il debitore ceduto che dovesse pagare il dovuto al cedente deve considerarsi liberato e non può essere tenuto a pagare una seconda volta nei confronti del cessionario (a meno che non si provi che, nonostante la mancata notifica o accettazione, il debitore fosse comunque a conoscenza della cessione).
Pertanto, nel caso di specie, il fatto che la notifica ex art. 1264 c.c. non sia stata effettuata rispettando le forma concordata nel contratto di cessione (raccomandata A/R) è irrilevante. Il contratto di cessione prodotto in atti risulta sottoscritto dalle parti e e tanto basta per ritenerne la CP_2 Parte_1
validità. pagina 11 di 14 , debitore ceduto, non ha pagato né al cedente né al cessionario e pertanto non Controparte_3
viene in rilievo nemmeno la questione relativa alla liberazione del debitore ceduto conseguente al pagamento nei confronti del cedente che si riteneva essere ancora titolare del credito.
Problema diverso, che occorre affrontare, riguarda il fatto che il contratto di cessione, pur valido ed efficace tra le parti, risulta tuttavia privo di data.
è stata dichiarata fallita in data 21.07.2021 e dunque stabilire il momento in cui è Controparte_2
avvenuta la cessione è questione rilevante.
Parte attrice ha allegato che il contratto sarebbe stato stipulato in data 12.07.2021, ma non ha fornito alcuna prova di tale circostanza.
Dall'istruttoria espletata e dagli atti di causa emergono tuttavia alcuni elementi che permettono di collocare temporalmente la cessione in epoca anteriore al fallimento di Controparte_2
In particolare, la testimonianza della signora e le e- mail datate 14 e 16 luglio 2021 Testimone_3 nelle quali si fa cenno all'intervenuta cessione del credito, permettono di presumere ragionevolmente che la cessione si sia perfezionata prima del 21.07.2021, giorno in cui in Tribunale di Como ha dichiarato il fallimento della Controparte_2
Risulta pertanto applicabile nel caso di specie l'art. 67 co. 1 n. 2 della Legge fallimentare, ai sensi del quale sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
La cessione del credito intervenuta tra e per stessa ammissione della CP_2 Parte_1
cessionaria, aveva natura solutoria, in quanto era stata effettuata come corrispettivo delle riparazioni svolte da nel complesso aziendale di . Parte_1 CP_2
Giurisprudenza costante ha sottolineato che la cessione di credito, effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come mezzo anomalo rispetto ai pagamenti effettuati mediante i consueti strumenti, in quanto la soddisfazione del credito non si può dire usuale alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali, ed è suscettibile di revocatoria fallimentare a meno che non sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito poi estinto (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, n. 14002/2018; Cass. Civ., Sez. I, n. 26063/2017).
pagina 12 di 14 Pertanto, in forza di quanto previsto dall'art. 67 L.F. e dal citato orientamento Parte_1
giurisprudenziale, al fine di scongiurare la revoca della cessione del credito oggetto di causa, avrebbe dovuto provare che non era in alcun modo a conoscenza dello stato di insolvenza di al CP_2
momento della cessione del credito e che la cessione solutoria era stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito poi estinto.
Di tali circostanze non ha fornito alcuna prova, ma solamente generiche allegazioni. Parte_1
Si ritiene pertanto che l'art. 67 co. 1 n. 2 L.F. sia pienamente applicabile al caso di specie con la conseguenza che la cessione del credito deve ritenersi revocata e che il titolare del diritto a ricevere l'indennizzo assicurativo sia il Parte_4
Conclusivamente, merita accoglimento la domanda riconvenzionale trasversale formulata da e, per l'effetto, deve essere condannata al pagamento Parte_4 Controparte_3
di € 17.798,00 in favore del Parte_4
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori tariffari medi.
Le spese relative alla CTU, liquidate con decreto separato in data odierna, sono poste a carico di parte
, la quale, avendo negato l'esistenza del diritto all'indennizzo, ha reso necessario Controparte_1
l'espletamento della perizia.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- rigetta ogni domanda di Parte_1
- in parziale accoglimento delle domande del Parte_4
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67, primo comma, n. 2, della Legge Fallimentare, e, per l'effetto, revoca la cessione del credito assicurativo intervenuta tra Controparte_2
e
[...] Parte_1
-condanna al pagamento, in favore di Controparte_3
della somma di € 17.798,00 oltre rivalutazione Parte_4
dalla data dal sinistro e interessi legali sulla somma via via rivalutata dal verificarsi dell'evento alla data odierna, oltre interessi successivi sino al pagamento;
pagina 13 di 14 -condanna e Controparte_3 Parte_1
al pagamento, in solido fra loro, in favore di
[...] Parte_4 Controparte_2
delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per
[...]
compensi, € 518,00 a titolo di rimborso del contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.p.a. e Iva;
-dichiara compensate le spese di lite fra le parti Controparte_3
e
[...] Parte_1
-condanna al pagamento delle spese Controparte_3
relative alla CTU liquidate con separato decreto in data odierna.
Milano, 15 aprile 2025
Il giudice
Laura Massari
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 47217/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CAVAGNA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA ANFOSSI, 13 20135 MILANO presso il difensore avv. CAVAGNA GIUSEPPE
ATTORE
contro
:
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FRANCHI ALBERTO elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_2
VARESE, 25/G 21047 SARONNO presso il difensore avv. FRANCHI ALBERTO;
CONVENUTO
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. AL UD e elettivamente domiciliato in Via Carloni, 28 22100 Como presso il difensore avv. AL UD
INTERVENUTO
Oggetto: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso con note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.11.2024:
Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, anche in via istruttoria e/o incidentale, così giudicare:
pagina 1 di 14 nel merito, accertare e dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la convenuta
[...]
a pagare, in favore dell'attrice Controparte_3 Parte_1 a somma alla stessa dovuta nella propria qualità di cessionaria del credito di € 29.277,56 maturato
[...] dalla verso la convenuta compagnia di assicurazione in forza Controparte_2 del contratto assicurativo per cui è causa, a fronte dei costi di riparazione documentati, e dell'istruttoria espletata, a titolo di pagamento della prestazione indennitaria spettante, ovvero dell'altra somma di giustizia;
respingere tutte le domande proposte dal terzo chiamato Controparte_2
e del in via principale e in via riconvenzionale trasversale, CP_2 Parte_2 poiché infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso, vinte le spese, rimborso forfetario e CPA, come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; in via istruttoria, si ripropongono per tuziorismo difensivo le istanze disattese in precedenza, ammettere, occorrendo, nell'ipotesi di ritenuta ammissibilità, la prova per testi sulle circostanze di fatto capitolate nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. ('Ante Cartabia'), ove non già ammessa ed espletata. Si confermano i testi già indicati.
Occorrendo, ordinare alla convenuta , ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la produzione Controparte_1 del modello 860 – Edizione marzo 2014 'Check-All Aziende Industriali', relativo alle condizioni generali di assicurazione ed al glossario applicabili al contratto assicurativo per cui è causa;
occorrendo, ordinare al terzo chiamato e del Controparte_2
, ovvero al terzo sig. , ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la Parte_2 Parte_2 produzione della documentazione relativa ai rilievi dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e dell'A.R.P.A., ovvero in alternativa disporre richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 213 c.p.c. alle medesime amministrazioni, al fine di assumere nel giudizio i medesimi documenti;
occorrendo, disporre c.t.u. informatica forense al fine di appurare l'appartenenza dei domini e-mail
, , Email_1 Email_2 Email_3
ed nonché per accertare, anche attraverso l'accesso Email_4 Email_5 diretto ai server, l'avvenuto ricevimento da parte di del contratto di cessione del CP_1 CP_1 credito per cui è causa quale documento informatico allegato all'e-mail ricevuta il 14 luglio 2021.
- RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: Controparte_1
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE respingere tutte le domande proposte dall'attrice Parte_3
dal terzo chiamato e del socio 8
[...] Controparte_2 Parte_2
n. 46/2021 reg. Fall. Trib. Como del 21.23.07.201) nei confronti di perché Controparte_1 infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
IN VIA SUBORDINATA previo accertamento dell'effettivo titolare del credito derivante dal contratto assicurativo n. 10781115, ritenuta l'indennizzabilità dell'evento dannoso del 14.06.2021, CP_1 limitare la pretesa indennitaria a quei soli danni che risulteranno essere conseguenza immediata e diretta dell'evento per cui è causa e per quanto risulterà rigorosamente provato in corso di giudizio, nei pagina 2 di 14 limiti di copertura e singoli massimali della garanzia assicurativa prestata, al netto di ogni scoperto, franchigia. Spese di lite quantomeno compensate.
IN VIA SITRUTTORIA: Ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie per le ragioni esposte nella memoria 183 c. 6 .n. 3 c.p.c.
Controparte_2
Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di fatto e di diritto esposti in atti, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE DI RITO: accertata e dichiarata la propria incompetenza funzionale, e accertata e dichiarata la competenza funzionale e inderogabile del Tribunale di Como, che ha dichiarato il fallimento della a conoscere l'intero giudizio, Controparte_2 rimetterlo al Tribunale di Como, Sezione fallimentare, fissando un termine perentorio per la riassunzione innanzi a quest'ultimo, ai sensi degli artt. 24 L.F. e 38 c.p.c.
NEL MERITO, in via principale: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione di incompetenza, accertare e dichiarare la non opponibilità al
[...]
DEL SOCIO ACCOMANDATARIO Controparte_4
della cessione del credito assicurativo avente titolo nel contratto di Controparte_2 assicurazione n. 107B1115, intervenuta fra la CP_1 Controparte_2
la in difetto di notificazione ex art. 1264 c.c. alla
[...] Parte_1 debitrice ceduta , Controparte_5 risultante da atto scritto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento della società cedente, e, conseguentemente:
a) rigettare la domanda attorea;
b) dichiarare che il Parte_4
è l'esclusivo titolare del credito assicurativo
[...] di cui alla polizza n. 107B1115, e che, come tale, è l'unico legittimato a ricevere il pagamento CP_1 dell'indennizzo che risulterà dovuto dalla Controparte_5
in ragione dell'incendio accidentale avvenuto in data 14.06.2021 presso
[...] lo stabilimento industriale sito a TÙ (CO), via Cattaneo n. 30.
NEL MERITO, in via subordinata: sempre nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione di incompetenza, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67, primo comma, n. 2, della legge fallimentare, revocare e/o dichiarare inefficace e priva di effetto rispetto alla massa dei creditori la cessione del credito assicurativo avente titolo nel contratto di assicurazione n. 107B1115, intervenuta tra la CP_1 Controparte_2
la e, conseguentemente:
[...] Parte_1
a) rigettare la domanda attorea;
b) dichiarare che il Parte_4
è l'unico soggetto legittimato a ricevere il
[...] pagamento delle somme che risulteranno dovute dalla
[...]
in forza della polizza n. 107B1115, a titolo di Controparte_5 pagina 3 di 14 indennizzo dei danni subiti dalla fallita a causa dell'incendio accidentale verificatosi in data 14.06.2021 presso il suo stabilimento industriale, sito a TÙ (CO), via Cattaneo n. 30.
IN VIA RICONVENZIONALE TRASVERSALE: previa ogni necessaria od opportuna declaratoria, condannare la , in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del
[...]
Parte_4
, in persona del Curatore fallimentare dott.ssa in
[...] Controparte_6 forza della polizza “Check-All Aziende Industriali” n. 107B1115, emessa in data 25.03.2015, della somma di € 29.277,56 (23.998,00 più IVA), pari al costo di riparazione del “Sistema filtro autopulente”, documentato nella fattura n. 73 del 17.07.2021, emessa dalla Parte_1
o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa a
[...] termini di polizza, all'esito dell'esperenda attività istruttoria, in ogni caso da contenersi entro i limiti previsti allo scaglione d) di cui all'art. 13 della legge sul Contributo Unificato. Liquidarsi, altresì, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge, nonché di spese di C.T.U. come da seguente fattura, che si allega: - fattura n. 24 del 08.05.2024 di € 281,99 emessa da geom. Controparte_7
IN VIA ISTRUTTORIA: qualora il Giudicante dovesse ritenere non sufficientemente provati i fatti allegati dal terzo chiamato, questa difesa insiste affinché vengano accolte tutte le istanze istruttorie formulate nei modi e termini di legge e non accolte dal G.I. con ordinanza del 23.03.2023, ovverosia:
A1) si chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler ammettere prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta Controparte_8
sui seguenti capitoli di cui alla memoria ex art.
[...]
183 c. 6 n. 2 c.p.c. di parte terza chiamata 10.02.2023:
1) vero che la e-mail del 12.07.2021, ore 11:20:25, che Le si rammostra (cfr. doc.
5.1 fascicolo attoreo), è stata inviata dalla cessionaria all'agenzia Parte_1 assicurativa CP_9 Controparte_10
2) vero che la e-mail del 14.07.2021, ore 13:16, che Le si rammostra (cfr. doc.
5.1 fascicolo attoreo), è stata inviata dall'agenzia assicurativa e allo studio peritale CP_9 Controparte_10 CP_11
3) vero che, in data 14.06.2021, alle ore 07.30 circa, scoppiava un incendio presso un silo situato entro il perimetro dello stabilimento industriale di proprietà della Controparte_2 ubicato a TÙ (CO), via Cattaneo n. 30, come anche da documenti che Le si
[...] rammostrano (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo e docc. 5-6-7 memoria n.2 terzo chiamato);
4) vero che l'incendio verificatosi in data 14.06.2021 presso un silo situato nel perimetro dello stabilimento industriale di proprietà della Controparte_2 ubicato a TÙ (CO), via Cattaneo n. 30, era scaturito dal surriscaldamento del motore di aspirazione dell'impianto di abbattimento delle polveri di scarto di verniciatura, come anche da documenti che Le si rammostrano (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo e docc. 5-6-7 memoria n. 2 terzo chiamato);
5) vero che l'incendio verificatosi in data 14.06.2021 presso un silo situato nel perimetro dello stabilimento industriale di proprietà della Controparte_2 ubicato a TÙ (CO), via Cattaneo n. 30, si era propagato all'intero silo, interessando pure l'impianto pagina 4 di 14 aspirante, come anche da documenti che Le si rammostrano (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo e docc. 5-6-7 memoria n. 2 terzo chiamato);
6) vero che per la riparazione dell'impianto aspirante, rimasto danneggiato nel rogo, si sono resi necessari gli interventi descritti nella fattura n. 73 del 17.07.2021 di € 29.277,56, nonché nella specifica lavori che Le si rammostrano (cfr. docc.
3-4 fascicolo attoreo).
7) vero che l'impianto aspirante, rimasto danneggiato nel rogo, è stato sistemato a opera della
[...] per un corrispettivo di € 23.998,00 più IVA, e cioè di Parte_1 complessivi € 29.277,56, come da documenti che Le si rammostrano (cfr. docc.
3-4 fascicolo attoreo).
A2) si chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler ammettere prova per interrogatorio formale del legale rappresentante dell'attrice ui seguenti capitoli di cui alla Parte_1 memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. di parte terza chiamata 10.02.2023:
3) vero che, in data 14.06.2021, alle ore 07.30 circa, scoppiava un incendio presso un silo situato entro il perimetro dello stabilimento industriale di proprietà della Controparte_2 ubicato a TÙ (CO), via Cattaneo n. 30, come anche da documenti che Le si
[...] rammostrano (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo e docc. 5-6-7 memoria n.2 terzo chiamato);
4) vero che l'incendio verificatosi in data 14.06.2021 presso un silo situato nel perimetro dello stabilimento industriale di proprietà della Controparte_2 ubicato a TÙ (CO), via Cattaneo n. 30, era scaturito dal surriscaldamento del motore di aspirazione dell'impianto di abbattimento delle polveri di scarto di verniciatura, come anche da documenti che Le si rammostrano (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo e docc. 5-6-7 memoria n. 2 terzo chiamato);
5) vero che l'incendio verificatosi in data 14.06.2021 presso un silo situato nel perimetro dello stabilimento industriale di proprietà della Controparte_2 ubicato a TÙ (CO), via Cattaneo n. 30, si era propagato all'intero silo, interessando pure l'impianto aspirante, come anche Firmato Da: AL UD Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Serial#: 8 da documenti che Le si rammostrano (cfr. doc. 2 CodiceFiscale_1 fascicolo attoreo e docc. 5-6-7 memoria n. 2 terzo chiamato);
6) vero che per la riparazione dell'impianto aspirante, rimasto danneggiato nel rogo, si sono resi necessari gli interventi descritti nella fattura n. 73 del 17.07.2021 di € 29.277,56, nonché nella specifica lavori che Le si rammostrano (cfr. docc.
3-4 fascicolo attoreo).
7) vero che l'impianto aspirante, rimasto danneggiato nel rogo, è stato sistemato a opera della
[...] per un corrispettivo di € 23.998,00 più IVA, e cioè di Parte_1 complessivi € 29.277,56, come da documenti che Le si rammostrano (cfr. docc.
3-4 fascicolo attoreo).
I capitoli mancanti nella progressione numerica sono quelli ammessi dal G.I. B) Si chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di cui alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. di parte terza chiamata 10.02.2023:
3) vero che, in data 14.06.2021, alle ore 07.30 circa, scoppiava un incendio presso un silo situato entro il perimetro dello stabilimento industriale di proprietà della Controparte_2 ubicato a TÙ (CO), via Cattaneo n. 30, come anche da documenti che Le si
[...] rammostrano (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo e docc. 5-6-7 memoria n. 2 terzo chiamato);
pagina 5 di 14 4) vero che l'incendio verificatosi in data 14.06.2021 presso un silo situato nel perimetro dello stabilimento industriale di proprietà della Controparte_2 ubicato a TÙ (CO), via Cattaneo n. 30, era scaturito dal surriscaldamento del motore di aspirazione dell'impianto di abbattimento delle polveri di scarto di verniciatura, come anche da documenti che Le si rammostrano (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo e docc. 5-6-7 memoria n. 2 terzo chiamato);
5) vero che l'incendio verificatosi in data 14.06.2021 presso un silo situato nel perimetro dello stabilimento industriale di proprietà della Controparte_2 ubicato a TÙ (CO), via Cattaneo n. 30, si era propagato all'intero silo, interessando pure l'impianto aspirante, come anche da documenti che Le si rammostrano (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo e docc. 5-6-7 memoria n. 2 terzo chiamato);
6) vero che per la riparazione dell'impianto aspirante, rimasto danneggiato nel rogo, si sono resi necessari gli interventi descritti nella fattura n. 73 del 17.07.2021 di € 29.277,56, nonché nella specifica lavori che Le si rammostrano (cfr. docc.
3-4 fascicolo attoreo).
7) vero che l'impianto aspirante, rimasto danneggiato nel rogo, è stato sistemato a opera della
[...] per un corrispettivo di € 23.998,00 più IVA, e cioè di Parte_1 complessivi € 29.277,56, come da documenti che Le si rammostrano (cfr. docc.
3-4 fascicolo attoreo). I capitoli mancanti nella progressione numerica sono quelli ammessi dal G.I.
Si indicano a testi: 1) sig. residente in [...]; 2) Testimone_1 sig.ra , residente in [...]. Il tutto e in Testimone_2 ogni caso con rifusione delle spese di lite, così come meglio precisato in sede di richieste nel merito.
FATTO E DIRITTO ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_3
chiedendone la condanna pagamento, in suo favore, della somma di € 29.277,56
[...]
oltre interessi e spese.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha allegato:
- che in data 25 marzo 2015 la società aveva stipulato con CP_2 [...]
il contratto di assicurazione denominato 'Check-All Aziende Controparte_3
Industriali', documentato dalla polizza n. 107B1115 (doc. 1);
- che tale contratto aveva come oggetto l'indennizzo dei danni materiali causati da eventi improvvisi e accidentali di qualunque origine (escluse solo le cause previste da apposita clausola contrattuale) che avrebbero potuto colpire il complesso aziendale della stessa Controparte_2
- che il contratto, avente durata iniziale di un anno e soggetto a proroga annuale in mancanza di disdetta, veniva prorogato di anno in anno senza soluzione di continuità, stante il regolare pagamento dei premi incassati dall'assicurazione;
pagina 6 di 14 - che in data 14 giugno 2021, a seguito di un accidentale surriscaldamento, si era incendiato il motore di un silos presente nello stabilimento della CP_2
- che sul luogo erano intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale dell' che, Controparte_12
eseguito un sopralluogo, aveva confermato la natura accidentale dell'evento;
- che tra i beni danneggiati dal fuoco vi era anche l'impianto aspirante installato sui silos, sicché, per la riparazione dello stesso, in data 14 giugno 2021, l'amministrazione della si era rivolta CP_2 alla impresa specializzata nell'esercizio dell'attività di Parte_1
installazione e manutenzione di impianti di aspirazione di fumi e di vapori da polveri;
- che aveva provveduto alle riparazioni richieste e in data 17 luglio 2021 aveva emesso Parte_1 fattura per l'ammontare di € 29.277,56 Iva inclusa (doc. 4);
- che nel frattempo, in data 12 luglio 2021, i legali rappresentanti di e avevano CP_2 Pt_1
stipulato un contratto di cessione del credito (doc. 5), con cui, dato atto dei lavori eseguiti da Pt_1 in favore di quest'ultima, in corrispettivo delle riparazioni svolte, aveva
[...] CP_2
ceduto pro solvendo a il credito (pari ad € 23.998,00 oltre Iva) sorto in capo alla stessa Pt_1
verso per effetto del verificarsi del sinistro coperto dalla polizza;
CP_2 CP_1
- che lo stesso 12 luglio 2021 il contratto di cessione era stato trasmesso all'agenzia , e CP_1 CP_9
la quale, in data 14 luglio 2021 lo aveva comunicato, Controparte_13 per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., alla convenuta (doc. 6); CP_1
- che , tuttavia, non aveva provveduto alla liquidazione di alcunché in favore di CP_1 Parte_1
sicché, in data 24 settembre 2021, la stessa aveva inviato all'assicurazione una formale richiesta di pagamento dell'indennizzo oggetto dell'accordo di cessione (doc. 7);
- che tale richiesta è rimasta priva di riscontro e, pertanto, non avendo ottenuto il pagamento di quanto dovuto, si è vista costretta ad instaurare il presente giudizio. Parte_1
si è costituita in giudizio eccependo, in via Controparte_3
preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Sempre in via preliminare, la stessa ha eccepito il difetto di integrità del contraddittorio, in quanto non citata in giudizio, sarebbe litisconsorte necessario nella presente causa. Controparte_2
Nel merito, in sintesi, ha allegato:
- che in data 21.07.2021 è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Como (doc. 1); Controparte_2
pagina 7 di 14 - che il contratto di cessione del credito fra e asseritamente stipulato il Controparte_2 Parte_1
12.07.2021, risulta in realtà privo di data e pertanto non è opponibile a terzi ai sensi dell'art. 2704
c.c.;
- che la comunicazione della cessione del credito non è avvenuta nelle forme e nei termini previsti dallo stesso contratto di cessione, che all'art. 4 prevedeva espressamente che “Il trasferimento del credito, immediatamente efficace tra le parti sottoscrittrici, avrà effetto nei confronti della compagnia assicuratrice in seguito a notificazione della presente, da effettuarsi a cura della
[...]
mediante comunicazione tramite servizio postale con plico raccomandato Parte_1 munito di A.R.”
- che la comunicazione fatta tramite una semplice e-mail - inviata peraltro ad un soggetto terzo qual è
l'agente assicurativo - non è idonea a rendere opponibile la cessione del credito all'assicurazione;
- che è dunque corretta la condotta tenuta da , la quale, preso atto della dichiarazione di CP_1
fallimento della cedente statuita con sentenza del Tribunale di Como in data 21.7.2021, non avendo ricevuto alcuna notifica della cessione, non ha proceduto alla liquidazione dell'indennizzo – ammesso che sia dovuto - dovendo essere individuato l'effettivo titolare del credito;
- che, in ogni caso, l'attore non ha in alcun modo provato né l'an né il quantum della propria pretesa.
Conclusivamente, pertanto, in via preliminare, parte convenuta ha chiesto di dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Ancora in via preliminare, ha chiesto di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario Parte_4
Nel merito, in via principale, ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. In via subordinata, previo accertamento dell'effettivo titolare del credito derivante dal contratto assicurativo n. 10781115, ritenuta l'indennizzabilità dell'evento dannoso del 14.06.2021, ha CP_1
chiesto di limitare la pretesa indennitaria ai soli danni che risulteranno essere conseguenza immediata e diretta dell'incendio per quanto risulterà provato in corso di giudizio, nei limiti di copertura e singoli massimali della garanzia assicurativa prestata, al netto di ogni scoperto, franchigia.
Con ordinanza a verbale del 3.05.2022, rilevata la necessità di integrazione del contraddittorio, questo giudice ha ordinato ex art.107 c.p.c. l'intervento del terzo Parte_4
pagina 8 di 14 Con la medesima ordinanza ha altresì disposto l'esperimento della mediazione CP_2
obbligatoria e ha rinviato la causa ad una successiva udienza.
Il è intervenuto in giudizio eccependo, in via Parte_4
preliminare, l'incompetenza funzionale del Tribunale di Milano, sussistendo, in tesi, la competenza funzionale inderogabile, ai sensi dell'art. 24 della Legge Fallimentare, del Tribunale di Como che ha dichiarato il fallimento della Controparte_2
Nel merito, in sintesi, ha allegato:
- che la cessione del credito intervenuta fra e non è opponibile al Controparte_2 Parte_1
in quanto la notifica della stessa ex art. 1264 c.c. non risulta da atto avente data certa Parte_4
anteriore alla dichiarazione di fallimento della società cedente;
- che la suddetta cessione del credito è in ogni caso revocabile ai sensi dell'art. 67 L. F.;
- che pertanto il - e non il cessionario del credito – è il solo titolare Parte_4 Parte_1 del diritto a ricevere l'indennizzo da parte dell'assicurazione.
Conclusivamente, pertanto, Il ha chiesto, in via Parte_4
preliminare, di dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale di Milano e di dichiarare la competenza funzionale inderogabile del Tribunale di Como. Nel merito, in via principale, in caso di rigetto dell'eccezione di incompetenza, ha chiesto di accertare e dichiarare la non opponibilità al della cessione del credito assicurativo intervenuta fra la e Parte_4 Controparte_2
e, conseguentemente, di rigettare la domanda attorea e dichiarare che il Parte_1 [...]
è l'esclusivo titolare del credito assicurativo ceduto e unico legittimato a ricevere il Parte_4 pagamento dell'indennizzo che risulterà dovuto dall'assicurazione.
Ancora nel merito, in via subordinata, in caso di rigetto dell'eccezione di incompetenza, di dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67, primo comma, n. 2, della Legge Fallimentare, e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare inefficace rispetto alla massa dei creditori la cessione del credito assicurativo intervenuta tra e conseguentemente, rigettare la domanda Controparte_2 Parte_1
attorea e dichiarare che il è l'esclusivo titolare del Parte_4
credito assicurativo ceduto e unico legittimato a ricevere il pagamento dell'indennizzo che risulterà dovuto dall'assicurazione. pagina 9 di 14 Infine, sempre nel merito, in via riconvenzionale trasversale, ha chiesto di condannare
[...]
, al pagamento, in favore del Controparte_5
in persona del Curatore fallimentare dott.ssa della somma Parte_4 Controparte_6 di € 29.277,56 (23.998,00 più IVA), pari al costo di riparazione del “Sistema filtro autopulente”, documentato nella fattura n. 73 del 17.07.2021, emessa dalla o di quella maggiore o Parte_1
minore somma che risulterà dovuta in corso di causa a termini di polizza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
Assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., svolta l'attività istruttoria (prova testimoniale e consulenza tecnica), sulle conclusioni come precisate dalle parti con note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per le repliche.
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Le domande di non sono fondate mentre meritano accoglimento nei Parte_1 Parte_1
limiti di seguito indicati le domande di parte intervenuta Parte_4
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L'eccezione preliminare di incompetenza funzionale del Tribunale di Milano sollevata dal
[...]
risulta infondata. Di recente, infatti, la Corte di Cassazione Parte_4 ha stabilito che “in tema di cessione di credito, la controversia tra debitore ceduto, curatela del fallimento del creditore cedente e terzo cessionario, in cui il debitore chieda una pronuncia diretta a stabilire quale sia, tra il cessionario e il cedente fallito, l'effettivo titolare del credito, il cessionario chieda la condanna del debitore ceduto a pagare quanto dovuto per effetto della cessione, e la curatela chieda l'accertamento della non opponibilità della cessione stessa alla massa dei creditori del cedente, non rientra fra le controversie da trattare, ai sensi dell'art. 52, comma 2, l.fall., con lo speciale rito previsto per l'accertamento del passivo dagli artt. 93 e ss. l.fall., in quanto non diretta ad incidere sullo stato passivo fallimentare (in assenza di domanda di accertamento di crediti nei confronti della massa ma soltanto di domanda diretta legittimamente ad incidere sull'attivo della procedura concorsuale, attraverso l'accertamento dell'esistenza, o meno, del credito nel patrimonio del cedente alla data del pagina 10 di 14 suo fallimento” (Cass. Ord. 27700/2023). Alla luce di tale orientamento, si ritiene che sussista la competenza di questo Tribunale ai fini della trattazione della presente causa.
Nel merito, prima di affrontare la questione relativa della titolarità del credito, occorre valutare se lo stesso sia stato sufficientemente provato nell'an e nel quantum. Sul punto, si rileva che la CTU espletata risulta completa e coerente con le risultanze documentali e costituisce un valido supporto tecnico ai fini della decisione. Le conclusioni cui è giunta la consulente dell'ufficio sono pienamente condivisibili, conseguenti ad un esaustivo esame delle risultanze in esito al contraddittorio tecnico garantito;
anche le valutazioni in merito alle osservazioni presentate dai consulenti delle parti sono lineari e convincenti e non richiedono alcun chiarimento.
La CTU ha rilevato la sussistenza di un danno indennizzabile pari ad € 20.298,00 (corrispondenti a €
24.763,56 Iva inclusa). Occorre tuttavia tenere conto delle previsioni di polizza che prevedono una franchigia di € 2.500,00 e, pertanto, l'ammontare del danno deve essere ridotto a € 17.798,00
(corrispondenti a € 21.713,56 iva inclusa).
Se non residuano dubbi in merito al fatto che sia tenuta al pagamento Controparte_1 dell'indennizzo assicurativo, occorre tuttavia verificare quale sia il soggetto titolare del diritto a riceverlo.
Sul punto, occorre innanzitutto premettere che le doglianze sollevate dall'assicurazione e dal in merito alla notifica della cessione del credito sono affatto irrilevanti. Parte_4
Come noto, la notifica ex art 1264 c.c. non è necessaria ai fini della validità dell'accordo, ma ha come unico scopo quello di rendere nota ed efficace la cessione nei confronti del debitore ceduto.
In assenza della notifica ex art 1264 c.c., la cessione del credito rimane in ogni caso valida, ma il debitore ceduto che dovesse pagare il dovuto al cedente deve considerarsi liberato e non può essere tenuto a pagare una seconda volta nei confronti del cessionario (a meno che non si provi che, nonostante la mancata notifica o accettazione, il debitore fosse comunque a conoscenza della cessione).
Pertanto, nel caso di specie, il fatto che la notifica ex art. 1264 c.c. non sia stata effettuata rispettando le forma concordata nel contratto di cessione (raccomandata A/R) è irrilevante. Il contratto di cessione prodotto in atti risulta sottoscritto dalle parti e e tanto basta per ritenerne la CP_2 Parte_1
validità. pagina 11 di 14 , debitore ceduto, non ha pagato né al cedente né al cessionario e pertanto non Controparte_3
viene in rilievo nemmeno la questione relativa alla liberazione del debitore ceduto conseguente al pagamento nei confronti del cedente che si riteneva essere ancora titolare del credito.
Problema diverso, che occorre affrontare, riguarda il fatto che il contratto di cessione, pur valido ed efficace tra le parti, risulta tuttavia privo di data.
è stata dichiarata fallita in data 21.07.2021 e dunque stabilire il momento in cui è Controparte_2
avvenuta la cessione è questione rilevante.
Parte attrice ha allegato che il contratto sarebbe stato stipulato in data 12.07.2021, ma non ha fornito alcuna prova di tale circostanza.
Dall'istruttoria espletata e dagli atti di causa emergono tuttavia alcuni elementi che permettono di collocare temporalmente la cessione in epoca anteriore al fallimento di Controparte_2
In particolare, la testimonianza della signora e le e- mail datate 14 e 16 luglio 2021 Testimone_3 nelle quali si fa cenno all'intervenuta cessione del credito, permettono di presumere ragionevolmente che la cessione si sia perfezionata prima del 21.07.2021, giorno in cui in Tribunale di Como ha dichiarato il fallimento della Controparte_2
Risulta pertanto applicabile nel caso di specie l'art. 67 co. 1 n. 2 della Legge fallimentare, ai sensi del quale sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
La cessione del credito intervenuta tra e per stessa ammissione della CP_2 Parte_1
cessionaria, aveva natura solutoria, in quanto era stata effettuata come corrispettivo delle riparazioni svolte da nel complesso aziendale di . Parte_1 CP_2
Giurisprudenza costante ha sottolineato che la cessione di credito, effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come mezzo anomalo rispetto ai pagamenti effettuati mediante i consueti strumenti, in quanto la soddisfazione del credito non si può dire usuale alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali, ed è suscettibile di revocatoria fallimentare a meno che non sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito poi estinto (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, n. 14002/2018; Cass. Civ., Sez. I, n. 26063/2017).
pagina 12 di 14 Pertanto, in forza di quanto previsto dall'art. 67 L.F. e dal citato orientamento Parte_1
giurisprudenziale, al fine di scongiurare la revoca della cessione del credito oggetto di causa, avrebbe dovuto provare che non era in alcun modo a conoscenza dello stato di insolvenza di al CP_2
momento della cessione del credito e che la cessione solutoria era stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito poi estinto.
Di tali circostanze non ha fornito alcuna prova, ma solamente generiche allegazioni. Parte_1
Si ritiene pertanto che l'art. 67 co. 1 n. 2 L.F. sia pienamente applicabile al caso di specie con la conseguenza che la cessione del credito deve ritenersi revocata e che il titolare del diritto a ricevere l'indennizzo assicurativo sia il Parte_4
Conclusivamente, merita accoglimento la domanda riconvenzionale trasversale formulata da e, per l'effetto, deve essere condannata al pagamento Parte_4 Controparte_3
di € 17.798,00 in favore del Parte_4
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori tariffari medi.
Le spese relative alla CTU, liquidate con decreto separato in data odierna, sono poste a carico di parte
, la quale, avendo negato l'esistenza del diritto all'indennizzo, ha reso necessario Controparte_1
l'espletamento della perizia.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- rigetta ogni domanda di Parte_1
- in parziale accoglimento delle domande del Parte_4
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67, primo comma, n. 2, della Legge Fallimentare, e, per l'effetto, revoca la cessione del credito assicurativo intervenuta tra Controparte_2
e
[...] Parte_1
-condanna al pagamento, in favore di Controparte_3
della somma di € 17.798,00 oltre rivalutazione Parte_4
dalla data dal sinistro e interessi legali sulla somma via via rivalutata dal verificarsi dell'evento alla data odierna, oltre interessi successivi sino al pagamento;
pagina 13 di 14 -condanna e Controparte_3 Parte_1
al pagamento, in solido fra loro, in favore di
[...] Parte_4 Controparte_2
delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per
[...]
compensi, € 518,00 a titolo di rimborso del contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.p.a. e Iva;
-dichiara compensate le spese di lite fra le parti Controparte_3
e
[...] Parte_1
-condanna al pagamento delle spese Controparte_3
relative alla CTU liquidate con separato decreto in data odierna.
Milano, 15 aprile 2025
Il giudice
Laura Massari
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