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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/02/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI VERONA
sezione prima civile composta da
LL GU - Presidente
Silvia Rizzuto - Giudice
Virginia Manfroni - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11547 /2024 VG. promossa con ricorso depositato in cancelleria il 29/08/2024
da
CF: Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. SORDO LUCA per mandato a margine del ricorso e domiciliata presso il suo studio in Verona
- parte ricorrente, adottante -
con
CF: Controparte_1 C.F._2
- adottando -
e con l'intervento ex lege del
Pubblico Ministero
Pagina 1/4 o 0 o
Oggetto: adozione ex artt. 291 e 311 cod. civ.
o 0 o
Conclusioni per la parte ricorrente: “pronunci sentenza, decidendo di far luogo all'adozione da parte del sig. dell'adottanda Parte_1
sig.ra con aggiunta del cognome dell'adottante Controparte_1
posticipato al proprio”
Conclusioni per il Pubblico Ministero: “nulla oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di adozione proposta da è fondata e, Parte_1
pertanto, deve farsi luogo all'adozione di , atteso che: Controparte_1
a) entrambe le parti in udienza hanno prestato il proprio personale consenso all'adozione a norma dell'art. 296 cod. civ. (v. verbale d'udienza del
30.1.2025); b) l'unico ascendente in vita dell'adottanda ha prestato il proprio assenso con dichiarazione sottoscritta (cfr. doc. 5 ricorrente); c) l'adozione trova giustificazione nelle ragioni espresse dall'adottante (l'adottanda è figlia di prime nozze del coniuge dell'adottante ed lui ha svolto un ruolo sostanzialmente paterno nei confronti della stessa).
Da quanto sopra, pertanto, l'adozione conviene all'adottata.
La domanda, ricorrendo tutti i presupposti di legge, va così accolta mentre in ordine al cognome dell'adottata deve ritenersi possibile una deroga del regime di cui all'art. 299 comma 1 cc in ragione della tutela dell'identità sociale dell'adottata.
Infatti la ragione posta a fondamento della necessità di anteporre il cognome dell'adottante a quello originario dell'adottato è essenzialmente pubblicitaria
Pagina 2/4 volta a rendere pubblico e certo il nuovo stato dell'adottato, per fini patrimoniali e successori.
L'evoluzione sociale e culturale in atto ha già portato a numerose deroghe normativamente introdotte: l'art. 33 DPR 396/2000 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile permette la variazione del cognome in alcuni casi, e il DPR 30/01/15 n. 26 ne ha abrogato il comma 1, che prevedeva che il figlio legittimato portasse il cognome del padre.
Va inoltre considerato anche il più ampio orientamento internazionale che dà
rilievo alla volontà delle parti e supera la ratio di cui alla norma sopra richiamata (Corte EDU, sent. 7.01.2014, ricorso n. 77/07).
Da ultimo la pronuncia della Corte cost. n. 135/2023 ha espressamente stabilito la possibilità, su domanda concorde delle parti, di aggiungere,
anziché anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottando maggiore d'età.
Nel caso di specie, pertanto, considerata la concorde volontà delle parti sul punto, il sentimento proprio dell'adottata che vuole mantenere anche dal punto di vista del cognome l'ordine che vede prima il proprio cognome d'origine, anche in considerazione del mantenimento i tutti i diritti e doveri discendenti dal suo status originario ex art. 300 comma 1 cc, la domanda in ordine al cognome va accolta.
Nulla per le spese.
La cancelleria provvederà alle annotazioni ed alle comunicazioni prescritte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente decidendo nella causa promossa da
Pagina 3/4 con e con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così decide:
1) si fa luogo all'adozione di , nata a [...] Controparte_1
SI ( ) il 16/06/1996 , da parte di , nato a Parte_1
LEGNAGO (VR) il 22/09/1969 ;
2) l'adottata assume il cognome dell'adottante Controparte_1
e lo pospone al proprio;
Parte_1
3) nulla le spese;
4) manda alla cancelleria perché provveda all'annotazione della sentenza nell'apposito registro e perché dia comunicazione all'ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 11.2.2025 su relazione della Giudice rel. Virginia Manfroni
La Presidente
LL GU
La Giudice est.
Virginia Manfroni
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