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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5180/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE letti gli atti ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento ex art. 700 c.p.c. e 843 c.c. iscritto al n.r.g. 5180/2024 promosso da:
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa, giusta procura allegata telematicamente al ricorso, dall'Avv. Giuseppe Sepe ed elett.te domiciliata in Nola, al C.so Tommaso Vitale, n. 110;
-ricorrente
contro
(c.f.: ) e (c.f.: ), Controparte_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 rappresentati e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Fabio Cerrito ed elett.te domiciliati in Napoli, alla Via Ernesto Ricci, n. 12;
-resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 700 c.p.c. e 843 c.c. la premettendo di essere proprietaria Parte_1
di un fabbricato di nuova costruzione sito in San Vitaliano (Na), alla Via Nazionale delle Puglie n.
24, meglio descritto in ricorso ed in atti, ha convenuto in giudizio e Controparte_1 CP_2
rispettivamente nudo proprietario ed usufruttuaria dell'immobile adiacente, al fine di ottenerne la condanna a consentire l' accesso ed il transito nelle aree di loro proprietà (cortile e lastrico solare di copertura) per il tempo necessario alla esecuzione dei lavori meglio indicati nel ricorso introduttivo, consistenti nella applicazione dell'intonaco esterno sulla facciata cieca prospiciente la proprietà finitima e nell'impermeabilizzazione dell'intercapedine tra i fabbricati.
pagina 1 di 8 A sostegno della domanda cautelare la ricorrente ha rappresentato che gli interventi da eseguirsi hanno natura indifferibile ed urgente, atteso che la mancanza di adeguata impermeabilizzazione dell' immobile di sua proprietà può causare danni irreparabili alla struttura (corrosione dei ferri di armatura del calcestruzzo di solai, travi e pilastri), oltre che formazione di muffe ed umidità all' interno;
ha dedotto, altresì, che per l' esecuzione dei lavori è necessario installare un ponteggio in parte sul lastrico solare ed in parte nell'area cortilizia dell'immobile dei resistenti, apparendo impraticabili altre soluzioni operative, in quanto gli “spazi circostanti e la ridotta larghezza della strada di accesso non consentono il posizionamento, in condizioni di sicurezza, di una piattaforma autocarrata idonea a consentire uno sbraccio di profondità fino a 20 m” e la “conformazione del lastrico solare del fabbricato di proprietà della ricorrente e l' altezza della parete posta sul confine sud di m 2,00 dalla quota di calpestio di detto lastrico non consentono il montaggio , in condizioni di sicurezza , di una bilancia sospesa per un eventuale accesso aereo” (v. pag. 4 ricorso), producendo a sostegno perizia tecnica di parte.
Si sono costituiti in giudizio i resistenti e che, in via preliminare, Controparte_1 CP_2
hanno eccepito l'inammissibilità e la infondatezza del ricorso per insussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris, lamentando, altresì, la eccessiva onerosità della soluzione proposta da parte ricorrente, tenuto conto altresì della condizione di portatrice di handicap della CP_2
pertanto, hanno concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva riservata per la decisione.
Nel merito il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Com'è noto, la tutela d'urgenza prevista dall'art. 700 c.p.c. è concessa a chi ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.
Ai fini dell' accoglimento della domanda cautelare atipica occorre, quindi, verificare la contemporanea sussistenza nella fattispecie dei due presupposti per la concessione dei provvedimenti previsti dall'art. 700 c.p.c.: il fumus boni iuris, consistente nell'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza del diritto di cui si chiede la tutela, ed il periculum in mora, cioè
l'esistenza di un pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile al quale il ritardo può esporre il diritto medesimo.
pagina 2 di 8 Quanto al fumus boni iuris, il diritto di cui il ricorrente invoca la tutela trova il proprio fondamento nell' art. 843 c.c., rubricato “accesso al fondo”, a mente del quale “il proprietario deve permettere
l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “ai fini del riconoscimento della necessità cui l'art 843 cod. civ. subordina la concessione dell'accesso sul fondo altrui, occorre che il giudice del merito proceda ad una complessa valutazione della situazione dei luoghi, al fine di accertare se la soluzione prescelta (accesso e passaggio per un determinato fondo altrui) sia l'unica possibile o, tra più soluzioni, sia quella che consente il raggiungimento dello scopo (riparazione o costruzione) con minor sacrificio sia di chi chiede il passaggio, sia del proprietario del fondo che deve subirlo.
Ne consegue che, ove egli pervenga alla conclusione che il richiedente possa procurarsi "aliunde"
l'invocato passaggio, con disagi e costi quanto meno pari a quelli che subirebbe il proprietario del fondo che dovrebbe subire il passaggio stesso, deve escludersi la sussistenza del requisito della necessità” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29/01/2007, n. 1801).
Pertanto, il requisito della necessità dell'accesso al fondo del vicino, richiesto ex art. 843 c.c., deve essere accertato sulla base di un equo contemperamento degli opposti interessi.
Ciò premesso, alla luce delle risultanze della ctu espletata, si ritengono sussistenti i presupposti per la invocata tutela cautelare da parte della società ricorrente Parte_1
Nella fattispecie, ricorrono tanto il fumus boni iuris del diritto invocato quanto il periculum in mora, avendo il ricorrente allegato e provato la necessità degli interventi in esame per scongiurare pregiudizi al fabbricato, nonché la necessità di accedere alla proprietà dei resistenti per la esecuzione, stante la insussistenza di valide soluzioni operative alternative (ferme restando le precisazioni di cui si dirà di qui a breve), circostanze confermate dalla ctu espletata.
Giova, sul punto, richiamare le conclusioni alle quali è pervenuto il ctu, al quale è stato espressamente demandato “se la esecuzione delle opere indicate al punto 2) del ricorso introduttivo
(applicazione dell' intonaco esterno alla facciata cieca dell' immobile di parte ricorrente prospettante sulla proprietà di parte resistente, e conseguente pitturazione;
impermeabilizzazione dell' intercapedine – giunto tecnico – tra i due fabbricati in aderenza) sia necessaria ed urgente per scongiurare danni irreparabili all' immobile di parte ricorrente, ovvero fenomeni infiltrativi che possano determinare l'insalubrità degli ambienti interni, secondo quanto dedotto al punto 5) del ricorso, tali da rendere improcrastinabili gli interventi indicati;
3) in caso di risposta positiva,
pagina 3 di 8 verifichi il ctu se per l' esecuzione delle opere indicate al punto 2) del ricorso, ed ogni altra opera necessaria per la rifinitura delle facciate dell'edificio di parte ricorrente, sia necessario accedere all'interno della proprietà di parte resistente, secondo quanto dedotto da parte ricorrente nel ricorso introduttivo, ovvero mediante installazione del ponteggio in parte nel cortile di proprietà
ed in parte sul lastrico solare della medesima proprietà; 4) precisi, in particolare, se tale CP_1 soluzione sia l'unica possibile o se tra le più soluzioni sia quella che consente il raggiungimento dello scopo con il minore sacrificio di entrambe le parti;
verifichi, inoltre il CTU se esistono soluzioni alternative idonee a determinare disagi e costi quantomeno pari a quella di consentire il passaggio sul fondo di parte resistente e ne specifichi il contenuto” (si vedano, sul punto, i quesiti di cui all' ordinanza del 29.11.2024).
Il consulente ha descritto lo stato dei luoghi, confermando le doglianze di parte ricorrente: “allo stato attuale la parete del fabbricato ricorrente esposta verso la proprietà resistente risulta non intonacata;
inoltre sono state rilevate numerose fughe aperte tra i mattoni di tompagna adiacenti
(la malta incollata ai mattoni non è stata applicata su tutto il profilo dello stesso mattone, lasciando diversi spazi aperti ed esposti alle infiltrazione), ed in particolare è stata individuata una lunga ed ampia fuga tra una fila di mattoni con il solaio lastrico del fabbricato ricorrente;
infine, il giunto tecnico presente tra le due pareti perimetrali adiacente risulta attualmente sigillato con una malta non adeguata ad assolvere tale compito, nonché allo stato attuale la suddetta malta applicata presenta lunghe lesioni e diverse spaccature” (pag. 11 della ctu), dando atto che “la parete interna del garage resistente (cioè la parete situato in prossimità del suddetto giunto tecnico) presenta aloni diffusi, numerose macchie giallastre sparse, con spore, punti neri e con la vernice che tende ad esfoliarsi in alcune zone, nonché sono state rilevate prove evidenti di recenti infiltrazioni;
ugualmente, ispezionando il lato interno della parete ricorrente esaminata (cioè il lato interno della parete non intonacata esternamente), sono state rilevate lievi tracce di infiltrazioni, nonché la presenza di aloni diffusi principalmente sulla parte bassa della suddetta parete. Mentre non sono stati rilevati ferri corrosi” (pagina 14 della c.t.u.).
Il c.t.u. ha, dunque, confermato lo stato dei luoghi prospettato da parte ricorrente nonché la sussistenza di tracce di infiltrazioni;
del resto, la documentazione fotografica presente nella relazione peritale testimonia in maniera evidente lo stato dei luoghi.
Ciò premesso, e venendo all' esame del periculum in mora, il c.t.u. ha dato atto della necessità di intervenire con le modalità indicate dal ricorrente: dopo aver rappresentato che “allo stato attuale
i suddetti fenomeni infiltrativi rilevati non sono rilevanti, ma se non si interviene in tempi brevi, in
pagina 4 di 8 caso di forti e frequenti precipitazioni, essi possono peggiorare, nonché rendere l'ambiente insalubre con probabili danni alla salute delle persone che vi risiedono nei locali visionati” (v. pagina 14 perizia c.t.u.), il consulente ha ribadito – in risposta alle osservazioni del ctp di parte resistente – la necessità di provvedere con gli interventi in oggetto “per evitare che la situazione rilevata peggiori”: ed infatti, in risposta alla osservazione formulata dal ctp (il quale “ritiene che, poiché al momento non è presente alcun danno, nessun intervento risulta urgente e necessario), il ctu dà atto di essere “di parere opposto. Difatti, anche se allo stato attuale i suddetti fenomeni infiltrativi rilevati non sono rilevanti e comunque non strutturali, come già indicato nella Bozza
CTU, lo scrivente ritiene che se non si interviene in tempi brevi per il loro ripristino, in caso di forti e frequenti piogge, le condizioni critiche rilevate possono precipitare, nonché determinare gli ambienti interni insalubri” (pag. 21 della ctu, risposta alle osservazioni di parte).
Tali rilievi tecnici, adeguatamente motivati dal ctu, consentono pertanto di superare le doglianze formulate da parte resistente in merito alla insussistenza del periculum in mora (reiterate dal difensore nelle note di trattazione scritta del 30.4.2025), apparendo evidentemente necessario un intervento rapido proprio al fine di scongiurare che, alla ripresa della stagione invernale, i fenomeni infiltrativi possano ulteriormente peggiorare, cagionando un danno alle strutture.
Venendo, così, alla individuazione delle modalità di esecuzione dei lavori, il c.t.u. ha precisato che a causa dello “spazio esiguo della cortina di accesso, valutato la particolare conformazione dei due corpi di fabbrica e tenuto conto anche delle quotazioni geometriche rilevate”, l'unica soluzione per permetterne la conclusione è “l'installazione del ponteggio in parte nel cortile di proprietà ed in parte sul lastrico solare della medesima proprietà” (v. pagina 16 perizia CP_1
c.t.u.).
Alla luce di tali considerazioni, non vi è dubbio che sussistano gli estremi per accogliere, nei confronti dei resistenti, la domanda cautelare.
Tuttavia, quanto alle concrete modalità operative, tenuto conto che era stato espressamente demandato al consulente di individuare la soluzione operativa che consenta “il raggiungimento dello scopo con il minore sacrificio di entrambe le parti, verificando, inoltre, se esistono soluzioni alternative idonee a determinare disagi e costi quantomeno pari a quella di consentire il passaggio sul fondo di parte resistente, specificandone il contenuto”, deve darsi atto che il ctu ha espressamente dato atto dei fastidi che possono conseguire ai resistenti dalla esecuzione di tali interventi (parcheggio di vetture all' esterno del cortile;
rischio di intrusione di terzi;
pagina 5 di 8 compromissione del godimento dell' immobile per la portatrice di handicap), individuando CP_2
una modalità operativa che consenta di ridurre al minimo i fastidi per i resistenti, consentendo, però, al contempo la esecuzione degli interventi indifferibili sull' immobile dei ricorrenti.
Tale modalità è stata così descritta dal consulente: “affinché si possa raggiungere lo scopo con il minor sacrifico da entrambi la parti, nonché disagio anche da parte dei resistenti, si propone la seguente soluzione: considerata che il ponteggio con telaio prefabbricato ha una profondità telaio di 1050 mm, ha la campata (cioè la distanza tra i due telai) di 1800 mm ed ha un'altezza modulo
(cioè l'altezza tra i piani di lavoro) di 2000 mm, sulla parte della parete che si espone sul lastrico resistente è possibile montare l'impalcatura per l'intera superfice;
invece, sulla parte della parete che si espone verso lo spiazzale esterno (cioè dov'è il garage), per non inibire l'utilizzo sia del garage e sia dello stesso spiazzale, è possibile montare un ponteggio con passaggio carraio, mentre per la parte scoperta è possibile utilizzare un trabattello professionale mobile” (pag. 17 della ctu), corredando tale proposta operativa con delle fotografie (pag. 18).
Il consulente ha, infine, dato atto che per gli interventi in esame “occorrono circa 35 giorni, di cui
2 giorni per il montaggio ponteggio (compreso la parte del telaio per il passaggio carraio), circa una settimana per intonacare la parete e applicare la sigillatura al giunto tecnico, circa 20 giorni per l'asciugatura della parete appena lavorata, dopodiché procedere per circa 4 giorni con due mani di verniciatura e altri 2 giorni per smontare il ponteggio”, e precisato, quanto alle modalità operative da seguire per ridurre al minimo i disagi, “Considerato che lo stabile ricorrente è attiguo
a quello resistente, per non creare ulteriori disagi alla parte resistente, durante la lavorazione è opportuno stivare il materiale/attrezzatura da lavoro nello stabile della società ricorrente, o in alternativa, è possibile adagiare in sicurezza le attrezzature sopra il lastrico resistente” (pag. 19
c.t.u.).
Pertanto, apparendo tali modalità operative pienamente condivisibili in quanto frutto di una ponderazione tra gli interessi delle parti, in linea con quanto indicato nei quesiti, e risultando le conclusioni del ctu ampiamente motivate, può aderirsi integralmente alle conclusioni della ctu, che assorbono ogni ulteriore doglianza formulata dalle parti (anche relativa alla possibilità di adoperare altre modalità operative, quali l' uso di un trabattello mobile, avendo il ctu sconfessato anche date doglianza), dovendosi ricordare che “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento,
e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di
pagina 6 di 8 parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione” (cfr. Trib. Parma, sent. n. 35 del
2017).
Tanto premesso, in accoglimento del ricorso va ordinato a parte resistente di consentire l' accesso e l' installazione dei ponteggi sulle aree di sua titolarità per la esecuzione gli interventi sull' immobile di parte ricorrente, secondo le modalità operative indicate dal ctu.
Dovendosi, infine, provvedere ad una predeterminazione temporale della limitazione del diritto di proprietà, può autorizzarsi il richiesto accesso alle aree di titolarità dei resistenti previa indicazione di una data da comunicarsi agli stessi, a mezzo pec, con preavviso di almeno sette giorni, limitando l'intervento da realizzarsi (alla luce delle attività da svolgersi, indicate nella relazione peritale del c.t.u.) nell'arco di trentacinque giorni consecutivi (in essi compresi anche i giorni festivi e quelli, comunque, non lavorativi) dal primo accesso.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si pongono a carico delle parti resistenti, in solido ex art. 97 c.p.c., in favore della e si liquidano come in Parte_1
dispositivo, con applicazione del D.M. 55 del 2014, così come modificato dal D.M. n. 147 del
2022, avuto riguardo alla natura cautelare del giudizio, al valore della controversia
(indeterminabile, complessità bassa) e all' attività concretamente esplicata dal difensore, con applicazione dei parametri minimi per la bassa complessità e medi per la sola fase istruttoria, con attribuzione in favore del difensore antistatario.
Infine, vanno definitivamente poste a carico dei resistenti le spese di c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, con condanna del resistente a rivalere parte ricorrente degli esborsi effettuati a tale titolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, letti gli artt. 91 e segg., 669-bis , 700 e segg. c.p.c., così provvede:
- ordina ai resistenti e di consentire alla (ovvero, Controparte_1 CP_2 Parte_1
per essa, alla impresa esecutrice dei lavori) l' accesso e l' installazione dei ponteggi sugli immobili in loro titolarità (lastrico solare ed area cortilizia) per la esecuzione degli interventi in oggetto, secondo le modalità operative indicate in parte motiva e nella relazione tecnica (pag. 17, 18 e 19 della ctu), per la durata di 35 giorni consecutivi dalla data di primo accesso, da comunicarsi ai resistenti a mezzo pec con preavviso di 7 giorni;
pagina 7 di 8 - avverte che, in caso di inottemperanza o di ostacoli frapposti all'esecuzione dei predetti lavori, si procederà all'attuazione forzata del presente provvedimento;
-condanna e al pagamento, in solido ex art. 97 c.p.c., in favore della Controparte_1 CP_2
ricorrente e con attribuzione al difensore antistatario Avv. Giuseppe Sepe, delle Parte_1
spese di lite del presente giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55 del 2014 in euro 150,00 per spese ed euro 3.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15
% sui compensi), IVA e CPA come per legge;
- pone le spese della ctu espletata, nella misura liquidata con decreto in corso di causa, definitivamente a carico dei resistenti.
Si comunichi.
Nola, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE letti gli atti ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento ex art. 700 c.p.c. e 843 c.c. iscritto al n.r.g. 5180/2024 promosso da:
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa, giusta procura allegata telematicamente al ricorso, dall'Avv. Giuseppe Sepe ed elett.te domiciliata in Nola, al C.so Tommaso Vitale, n. 110;
-ricorrente
contro
(c.f.: ) e (c.f.: ), Controparte_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 rappresentati e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Fabio Cerrito ed elett.te domiciliati in Napoli, alla Via Ernesto Ricci, n. 12;
-resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 700 c.p.c. e 843 c.c. la premettendo di essere proprietaria Parte_1
di un fabbricato di nuova costruzione sito in San Vitaliano (Na), alla Via Nazionale delle Puglie n.
24, meglio descritto in ricorso ed in atti, ha convenuto in giudizio e Controparte_1 CP_2
rispettivamente nudo proprietario ed usufruttuaria dell'immobile adiacente, al fine di ottenerne la condanna a consentire l' accesso ed il transito nelle aree di loro proprietà (cortile e lastrico solare di copertura) per il tempo necessario alla esecuzione dei lavori meglio indicati nel ricorso introduttivo, consistenti nella applicazione dell'intonaco esterno sulla facciata cieca prospiciente la proprietà finitima e nell'impermeabilizzazione dell'intercapedine tra i fabbricati.
pagina 1 di 8 A sostegno della domanda cautelare la ricorrente ha rappresentato che gli interventi da eseguirsi hanno natura indifferibile ed urgente, atteso che la mancanza di adeguata impermeabilizzazione dell' immobile di sua proprietà può causare danni irreparabili alla struttura (corrosione dei ferri di armatura del calcestruzzo di solai, travi e pilastri), oltre che formazione di muffe ed umidità all' interno;
ha dedotto, altresì, che per l' esecuzione dei lavori è necessario installare un ponteggio in parte sul lastrico solare ed in parte nell'area cortilizia dell'immobile dei resistenti, apparendo impraticabili altre soluzioni operative, in quanto gli “spazi circostanti e la ridotta larghezza della strada di accesso non consentono il posizionamento, in condizioni di sicurezza, di una piattaforma autocarrata idonea a consentire uno sbraccio di profondità fino a 20 m” e la “conformazione del lastrico solare del fabbricato di proprietà della ricorrente e l' altezza della parete posta sul confine sud di m 2,00 dalla quota di calpestio di detto lastrico non consentono il montaggio , in condizioni di sicurezza , di una bilancia sospesa per un eventuale accesso aereo” (v. pag. 4 ricorso), producendo a sostegno perizia tecnica di parte.
Si sono costituiti in giudizio i resistenti e che, in via preliminare, Controparte_1 CP_2
hanno eccepito l'inammissibilità e la infondatezza del ricorso per insussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris, lamentando, altresì, la eccessiva onerosità della soluzione proposta da parte ricorrente, tenuto conto altresì della condizione di portatrice di handicap della CP_2
pertanto, hanno concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva riservata per la decisione.
Nel merito il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Com'è noto, la tutela d'urgenza prevista dall'art. 700 c.p.c. è concessa a chi ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.
Ai fini dell' accoglimento della domanda cautelare atipica occorre, quindi, verificare la contemporanea sussistenza nella fattispecie dei due presupposti per la concessione dei provvedimenti previsti dall'art. 700 c.p.c.: il fumus boni iuris, consistente nell'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza del diritto di cui si chiede la tutela, ed il periculum in mora, cioè
l'esistenza di un pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile al quale il ritardo può esporre il diritto medesimo.
pagina 2 di 8 Quanto al fumus boni iuris, il diritto di cui il ricorrente invoca la tutela trova il proprio fondamento nell' art. 843 c.c., rubricato “accesso al fondo”, a mente del quale “il proprietario deve permettere
l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “ai fini del riconoscimento della necessità cui l'art 843 cod. civ. subordina la concessione dell'accesso sul fondo altrui, occorre che il giudice del merito proceda ad una complessa valutazione della situazione dei luoghi, al fine di accertare se la soluzione prescelta (accesso e passaggio per un determinato fondo altrui) sia l'unica possibile o, tra più soluzioni, sia quella che consente il raggiungimento dello scopo (riparazione o costruzione) con minor sacrificio sia di chi chiede il passaggio, sia del proprietario del fondo che deve subirlo.
Ne consegue che, ove egli pervenga alla conclusione che il richiedente possa procurarsi "aliunde"
l'invocato passaggio, con disagi e costi quanto meno pari a quelli che subirebbe il proprietario del fondo che dovrebbe subire il passaggio stesso, deve escludersi la sussistenza del requisito della necessità” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29/01/2007, n. 1801).
Pertanto, il requisito della necessità dell'accesso al fondo del vicino, richiesto ex art. 843 c.c., deve essere accertato sulla base di un equo contemperamento degli opposti interessi.
Ciò premesso, alla luce delle risultanze della ctu espletata, si ritengono sussistenti i presupposti per la invocata tutela cautelare da parte della società ricorrente Parte_1
Nella fattispecie, ricorrono tanto il fumus boni iuris del diritto invocato quanto il periculum in mora, avendo il ricorrente allegato e provato la necessità degli interventi in esame per scongiurare pregiudizi al fabbricato, nonché la necessità di accedere alla proprietà dei resistenti per la esecuzione, stante la insussistenza di valide soluzioni operative alternative (ferme restando le precisazioni di cui si dirà di qui a breve), circostanze confermate dalla ctu espletata.
Giova, sul punto, richiamare le conclusioni alle quali è pervenuto il ctu, al quale è stato espressamente demandato “se la esecuzione delle opere indicate al punto 2) del ricorso introduttivo
(applicazione dell' intonaco esterno alla facciata cieca dell' immobile di parte ricorrente prospettante sulla proprietà di parte resistente, e conseguente pitturazione;
impermeabilizzazione dell' intercapedine – giunto tecnico – tra i due fabbricati in aderenza) sia necessaria ed urgente per scongiurare danni irreparabili all' immobile di parte ricorrente, ovvero fenomeni infiltrativi che possano determinare l'insalubrità degli ambienti interni, secondo quanto dedotto al punto 5) del ricorso, tali da rendere improcrastinabili gli interventi indicati;
3) in caso di risposta positiva,
pagina 3 di 8 verifichi il ctu se per l' esecuzione delle opere indicate al punto 2) del ricorso, ed ogni altra opera necessaria per la rifinitura delle facciate dell'edificio di parte ricorrente, sia necessario accedere all'interno della proprietà di parte resistente, secondo quanto dedotto da parte ricorrente nel ricorso introduttivo, ovvero mediante installazione del ponteggio in parte nel cortile di proprietà
ed in parte sul lastrico solare della medesima proprietà; 4) precisi, in particolare, se tale CP_1 soluzione sia l'unica possibile o se tra le più soluzioni sia quella che consente il raggiungimento dello scopo con il minore sacrificio di entrambe le parti;
verifichi, inoltre il CTU se esistono soluzioni alternative idonee a determinare disagi e costi quantomeno pari a quella di consentire il passaggio sul fondo di parte resistente e ne specifichi il contenuto” (si vedano, sul punto, i quesiti di cui all' ordinanza del 29.11.2024).
Il consulente ha descritto lo stato dei luoghi, confermando le doglianze di parte ricorrente: “allo stato attuale la parete del fabbricato ricorrente esposta verso la proprietà resistente risulta non intonacata;
inoltre sono state rilevate numerose fughe aperte tra i mattoni di tompagna adiacenti
(la malta incollata ai mattoni non è stata applicata su tutto il profilo dello stesso mattone, lasciando diversi spazi aperti ed esposti alle infiltrazione), ed in particolare è stata individuata una lunga ed ampia fuga tra una fila di mattoni con il solaio lastrico del fabbricato ricorrente;
infine, il giunto tecnico presente tra le due pareti perimetrali adiacente risulta attualmente sigillato con una malta non adeguata ad assolvere tale compito, nonché allo stato attuale la suddetta malta applicata presenta lunghe lesioni e diverse spaccature” (pag. 11 della ctu), dando atto che “la parete interna del garage resistente (cioè la parete situato in prossimità del suddetto giunto tecnico) presenta aloni diffusi, numerose macchie giallastre sparse, con spore, punti neri e con la vernice che tende ad esfoliarsi in alcune zone, nonché sono state rilevate prove evidenti di recenti infiltrazioni;
ugualmente, ispezionando il lato interno della parete ricorrente esaminata (cioè il lato interno della parete non intonacata esternamente), sono state rilevate lievi tracce di infiltrazioni, nonché la presenza di aloni diffusi principalmente sulla parte bassa della suddetta parete. Mentre non sono stati rilevati ferri corrosi” (pagina 14 della c.t.u.).
Il c.t.u. ha, dunque, confermato lo stato dei luoghi prospettato da parte ricorrente nonché la sussistenza di tracce di infiltrazioni;
del resto, la documentazione fotografica presente nella relazione peritale testimonia in maniera evidente lo stato dei luoghi.
Ciò premesso, e venendo all' esame del periculum in mora, il c.t.u. ha dato atto della necessità di intervenire con le modalità indicate dal ricorrente: dopo aver rappresentato che “allo stato attuale
i suddetti fenomeni infiltrativi rilevati non sono rilevanti, ma se non si interviene in tempi brevi, in
pagina 4 di 8 caso di forti e frequenti precipitazioni, essi possono peggiorare, nonché rendere l'ambiente insalubre con probabili danni alla salute delle persone che vi risiedono nei locali visionati” (v. pagina 14 perizia c.t.u.), il consulente ha ribadito – in risposta alle osservazioni del ctp di parte resistente – la necessità di provvedere con gli interventi in oggetto “per evitare che la situazione rilevata peggiori”: ed infatti, in risposta alla osservazione formulata dal ctp (il quale “ritiene che, poiché al momento non è presente alcun danno, nessun intervento risulta urgente e necessario), il ctu dà atto di essere “di parere opposto. Difatti, anche se allo stato attuale i suddetti fenomeni infiltrativi rilevati non sono rilevanti e comunque non strutturali, come già indicato nella Bozza
CTU, lo scrivente ritiene che se non si interviene in tempi brevi per il loro ripristino, in caso di forti e frequenti piogge, le condizioni critiche rilevate possono precipitare, nonché determinare gli ambienti interni insalubri” (pag. 21 della ctu, risposta alle osservazioni di parte).
Tali rilievi tecnici, adeguatamente motivati dal ctu, consentono pertanto di superare le doglianze formulate da parte resistente in merito alla insussistenza del periculum in mora (reiterate dal difensore nelle note di trattazione scritta del 30.4.2025), apparendo evidentemente necessario un intervento rapido proprio al fine di scongiurare che, alla ripresa della stagione invernale, i fenomeni infiltrativi possano ulteriormente peggiorare, cagionando un danno alle strutture.
Venendo, così, alla individuazione delle modalità di esecuzione dei lavori, il c.t.u. ha precisato che a causa dello “spazio esiguo della cortina di accesso, valutato la particolare conformazione dei due corpi di fabbrica e tenuto conto anche delle quotazioni geometriche rilevate”, l'unica soluzione per permetterne la conclusione è “l'installazione del ponteggio in parte nel cortile di proprietà ed in parte sul lastrico solare della medesima proprietà” (v. pagina 16 perizia CP_1
c.t.u.).
Alla luce di tali considerazioni, non vi è dubbio che sussistano gli estremi per accogliere, nei confronti dei resistenti, la domanda cautelare.
Tuttavia, quanto alle concrete modalità operative, tenuto conto che era stato espressamente demandato al consulente di individuare la soluzione operativa che consenta “il raggiungimento dello scopo con il minore sacrificio di entrambe le parti, verificando, inoltre, se esistono soluzioni alternative idonee a determinare disagi e costi quantomeno pari a quella di consentire il passaggio sul fondo di parte resistente, specificandone il contenuto”, deve darsi atto che il ctu ha espressamente dato atto dei fastidi che possono conseguire ai resistenti dalla esecuzione di tali interventi (parcheggio di vetture all' esterno del cortile;
rischio di intrusione di terzi;
pagina 5 di 8 compromissione del godimento dell' immobile per la portatrice di handicap), individuando CP_2
una modalità operativa che consenta di ridurre al minimo i fastidi per i resistenti, consentendo, però, al contempo la esecuzione degli interventi indifferibili sull' immobile dei ricorrenti.
Tale modalità è stata così descritta dal consulente: “affinché si possa raggiungere lo scopo con il minor sacrifico da entrambi la parti, nonché disagio anche da parte dei resistenti, si propone la seguente soluzione: considerata che il ponteggio con telaio prefabbricato ha una profondità telaio di 1050 mm, ha la campata (cioè la distanza tra i due telai) di 1800 mm ed ha un'altezza modulo
(cioè l'altezza tra i piani di lavoro) di 2000 mm, sulla parte della parete che si espone sul lastrico resistente è possibile montare l'impalcatura per l'intera superfice;
invece, sulla parte della parete che si espone verso lo spiazzale esterno (cioè dov'è il garage), per non inibire l'utilizzo sia del garage e sia dello stesso spiazzale, è possibile montare un ponteggio con passaggio carraio, mentre per la parte scoperta è possibile utilizzare un trabattello professionale mobile” (pag. 17 della ctu), corredando tale proposta operativa con delle fotografie (pag. 18).
Il consulente ha, infine, dato atto che per gli interventi in esame “occorrono circa 35 giorni, di cui
2 giorni per il montaggio ponteggio (compreso la parte del telaio per il passaggio carraio), circa una settimana per intonacare la parete e applicare la sigillatura al giunto tecnico, circa 20 giorni per l'asciugatura della parete appena lavorata, dopodiché procedere per circa 4 giorni con due mani di verniciatura e altri 2 giorni per smontare il ponteggio”, e precisato, quanto alle modalità operative da seguire per ridurre al minimo i disagi, “Considerato che lo stabile ricorrente è attiguo
a quello resistente, per non creare ulteriori disagi alla parte resistente, durante la lavorazione è opportuno stivare il materiale/attrezzatura da lavoro nello stabile della società ricorrente, o in alternativa, è possibile adagiare in sicurezza le attrezzature sopra il lastrico resistente” (pag. 19
c.t.u.).
Pertanto, apparendo tali modalità operative pienamente condivisibili in quanto frutto di una ponderazione tra gli interessi delle parti, in linea con quanto indicato nei quesiti, e risultando le conclusioni del ctu ampiamente motivate, può aderirsi integralmente alle conclusioni della ctu, che assorbono ogni ulteriore doglianza formulata dalle parti (anche relativa alla possibilità di adoperare altre modalità operative, quali l' uso di un trabattello mobile, avendo il ctu sconfessato anche date doglianza), dovendosi ricordare che “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento,
e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di
pagina 6 di 8 parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione” (cfr. Trib. Parma, sent. n. 35 del
2017).
Tanto premesso, in accoglimento del ricorso va ordinato a parte resistente di consentire l' accesso e l' installazione dei ponteggi sulle aree di sua titolarità per la esecuzione gli interventi sull' immobile di parte ricorrente, secondo le modalità operative indicate dal ctu.
Dovendosi, infine, provvedere ad una predeterminazione temporale della limitazione del diritto di proprietà, può autorizzarsi il richiesto accesso alle aree di titolarità dei resistenti previa indicazione di una data da comunicarsi agli stessi, a mezzo pec, con preavviso di almeno sette giorni, limitando l'intervento da realizzarsi (alla luce delle attività da svolgersi, indicate nella relazione peritale del c.t.u.) nell'arco di trentacinque giorni consecutivi (in essi compresi anche i giorni festivi e quelli, comunque, non lavorativi) dal primo accesso.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si pongono a carico delle parti resistenti, in solido ex art. 97 c.p.c., in favore della e si liquidano come in Parte_1
dispositivo, con applicazione del D.M. 55 del 2014, così come modificato dal D.M. n. 147 del
2022, avuto riguardo alla natura cautelare del giudizio, al valore della controversia
(indeterminabile, complessità bassa) e all' attività concretamente esplicata dal difensore, con applicazione dei parametri minimi per la bassa complessità e medi per la sola fase istruttoria, con attribuzione in favore del difensore antistatario.
Infine, vanno definitivamente poste a carico dei resistenti le spese di c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, con condanna del resistente a rivalere parte ricorrente degli esborsi effettuati a tale titolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, letti gli artt. 91 e segg., 669-bis , 700 e segg. c.p.c., così provvede:
- ordina ai resistenti e di consentire alla (ovvero, Controparte_1 CP_2 Parte_1
per essa, alla impresa esecutrice dei lavori) l' accesso e l' installazione dei ponteggi sugli immobili in loro titolarità (lastrico solare ed area cortilizia) per la esecuzione degli interventi in oggetto, secondo le modalità operative indicate in parte motiva e nella relazione tecnica (pag. 17, 18 e 19 della ctu), per la durata di 35 giorni consecutivi dalla data di primo accesso, da comunicarsi ai resistenti a mezzo pec con preavviso di 7 giorni;
pagina 7 di 8 - avverte che, in caso di inottemperanza o di ostacoli frapposti all'esecuzione dei predetti lavori, si procederà all'attuazione forzata del presente provvedimento;
-condanna e al pagamento, in solido ex art. 97 c.p.c., in favore della Controparte_1 CP_2
ricorrente e con attribuzione al difensore antistatario Avv. Giuseppe Sepe, delle Parte_1
spese di lite del presente giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55 del 2014 in euro 150,00 per spese ed euro 3.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15
% sui compensi), IVA e CPA come per legge;
- pone le spese della ctu espletata, nella misura liquidata con decreto in corso di causa, definitivamente a carico dei resistenti.
Si comunichi.
Nola, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
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