Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 153 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14/03/1962, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniela Fois, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Daniela Fois, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in
Santu Lussurgiu in data 04/12/1993, trascritto presso il registro dello stato civile
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Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Santu
Lussurgiu in data 04/12/1993 tra e , trascritto Parte_1 Controparte_1 presso il registro dello stato civile del Comune di Santu Lussurgiu, anno 1993, numero 7, parte 2, serie A, e trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Quartu Sant'Elena, anno 1993, numero 174, parte 2, serie B, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura degli Ufficiali dello stato civile degli stessi Comuni;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. il SI. si impegna a trasferire alla SI.ra , che Controparte_1 Parte_1 si impegna ad accettare ed acquistare, la piena proprietà esclusiva dell'immobile sito in Elmas, via Sestu n. 79, composto da giardino e situato su tre livelli, distinto NCEU, foglio 5, particella 2255, sub. 3, categoria A/2, classe 2, 8,5 vani, rendita 548,74, comprensivo dell'impianto fotovoltaico, mediante rogito notarile nanti il deSInando notaio, entro 30 giorni dalla data di deposito del provvedimento di divorzio.
2. La SI.ra , si impegna a trasferire al SI. , che Parte_1 Controparte_1 si impegna ad accettare ed acquistare, la piena proprietà esclusiva dell'immobile sito in Assemini, via Tempio n. 7, identificato al Catasto fabbricati, Foglio 20, particella 3718, sub. 8, Cat. A/3, classe 3, 4,5 vani, di circa 114 m2 e 107 m2 scoperte, rendita catastale 290,51, mediante rogito notarile nanti il deSInando notaio, entro 30 giorni dalla data di deposito del provvedimento di divorzio.
Pag. 2 di 3 3. Le parti stabiliscono che la differenza di valore a favore dell'immobile sito in
Elmas, via Sestu n. 79, composto da giardino e situato su tre livelli, distinto
NCEU, foglio 5, particella 2255, sub. 3, categoria A/2, classe 2, 8,5 vani, rendita 548,74, di proprietà del SI. (che si impegna trasferire alla CP_1 SI.ra come detto con le modalità e le tempistiche indicate ai punti che Pt_1 precedono), vengano considerate quale anticipo sull'assegno divorzile, riconosciuto a favore della SI.ra ed a carico del SI. , pari ad € Pt_1 CP_1
300,00 mensili, rivalutabile, come per legge, in base all'indice ISTAT, dal prossimo anno.
4. Il SI. corrisponderà per intero la rata mensile del mutuo ipotecario, CP_1 intestato alla SI.ra , acceso presso Intesa San Paolo S.p.A. n. 08- Pt_1
03366770, con rata mensile variabile pari a € 1.384,55; il SI. si CP_1 impegna, altresì, qualora ne sussistano le condizioni, ad accollarsi il suddetto mutuo ipotecario, non appena riceverà le rate residue del TFS (trattamento fine servizio), tra il luglio 2025 e il luglio 2026 che verserà alla Banca;
in alternativa, qualora non dovessero sussistere le condizioni per un accollo, il SI. si impegna a versare presso la Intesa San Paolo S.p.A. tra il CP_1 luglio 2025 e il luglio 2026 la somma pari ad € 45.000,00, al fine di rimodulare la rata mensile del mutuo, impegnandosi a corrispondere la differenza alla SI.ra a titolo di contributo per il mantenimento del Pt_1 figlio Per_1
5. Il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_1 affetto da patologia grave, continuerà a vivere con la madre, che continuerà ad essere la sua amministratrice di sostegno, presso la casa coniugale sita in
Elmas, via Sestu n. 79, che nelle more, rimane assegnata alla SI.ra per Pt_1 viverci con esso.
6. Il padre potrà vedere il figlio quando vorrà.
7. Le parti danno atto di aver definito tra loro ogni ulteriore pendenza.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conSIlio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 13/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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