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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/12/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 240/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato il 24.3.2022 da in persona del legale rappresentante pro tempore, anche per conto di , in Pt_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Doni, giusta procura speciale per notaio di Roma, rep 80975 del 21.7.2015, Per_1 elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura di Venezia, Dorsoduro Pt_1
3500/D
Appellante
Contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marta Anselmi e Maria Controparte_2 Cassano, giusta mandato rilasciato su separato foglio apposto in calce al ricorso del 18.12.2019 e valido anche per il grado di appello, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Venezia – Mestre, Via Torino n.151/a Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Treviso n. 379/2021 del 24.9.2021
IN PUNTO: opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “”PREGIUDIZIALMENTE: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di in quanto trattasi di crediti contributivi successivi all'anno 2008; Controparte_1 NEL MERITO: rigettare per il resto l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto.
1 NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: dichiarare fondato e dovuto il credito dell' Pt_1 condannando il ricorrente al pagamento della somma oggetto dell'Avviso di addebito. Con vittoria di spese competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato: “”nel merito, in via principale: respingere, siccome infondato in fatto e diritto per i motivi di cui al presente atto, l'Appello interposto da e, per l'effetto, Pt_1 confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 378/2021 del 24.09.2021, pronunciata dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro nel giudizio RG n.1512/2019; con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale del Lavoro di Treviso ha accolto il ricorso in opposizione ed ha revocato l'avviso di addebito opposto condannando l'Istituto alla rifusione delle spese di lite.
2. Il aveva opposto l'avviso di addebito n. 41320190002650565000 datato 9 CP_2 novembre 2019 e comunicato in data 7 dicembre 2019 relativo ai contributi previdenziali dovuti per l'anno 2013 calcolati sul maggior imponibile accertato dall'Agenzia delle Entrate e oggetto di un autonomo avviso di accertamento avverso al quale era stato proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, definito in primo grado con la sentenza n. 414/2/2019 di parziale accoglimento, depositata in data 19 dicembre 2019, con la quale il giudice tributario aveva affermato l'insufficienza della prova fornita dall'Agenzia delle Entrate a sostegno della asserita insussistenza delle operazioni per le quali erano state emesse le fatture non riconosciute dall'ufficio erariale deducibili dall'imponibile della della quale il era socio. Parte_2 CP_2
3. Il primo giudice ha richiamato i precedenti emessi dallo stesso Tribunale su questioni sovrapponibili in giudizi analoghi proposti dagli altri soci della ed in particolare Parte_2 la sentenza n. 181/2021 riportandone il contenuto in motivazione. L' pur richiamando i motivi d'appello svolti dalla Agenzia delle Entrate nel ricorso Pt_1 dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, non aveva fornito indicazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nell'avviso di accertamento tributario con particolare riferimento agli elementi di prova a sostegno della tesi della inesistenza delle operazioni fatturate e ciò nonostante la sentenza della Commissione Tributaria di primo grado avesse espressamente evidenziato tale carenza probatoria. Il Giudice tributario di primo grado aveva evidenziato che, contrariamente a quanto affermato dall'ufficio erariale, la Guardia di Finanza aveva riscontrato l'esistenza di alcune operazioni oggetto delle fatture, che le società emittenti le fatture erano dotate di una struttura operativa e che per alcune commesse richiamate dalla parte ricorrente erano stati prodotti documenti contabili attestanti per ciascuna commessa i materiali impiegati e i soggetti che avevano lavorato sulla stessa;
sulla scorta di tali osservazioni la Commissione Tributaria di primo grado aveva concluso che si trattava di operazioni oggettivamente esistenti per le quali andava riconosciuta la deduzione del costo sostenuto e la detrazione dell'Iva relativa. La Commissione Tributaria Provinciale aveva, pertanto, escluso l'accertamento relativo al maggiore imponibile sul quale l' aveva fondato la pretesa di recupero contributivo. Pt_1 Sulla base di tale ricostruzione non vi erano ragioni sufficienti per sostenere l'opportunità di una sospensione del giudizio dinanzi al Tribunale del Lavoro per pregiudizialità logica ex articolo 337 secondo comma c.p.c. in attesa della definizione del giudizio pregiudicante innanzi al giudice tributario.
In realtà sulla base della plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e la critica che ne è stata svolta abbia fatto emergere (così in motivazione
2 Cassazione Sezioni Unite 10027/12 citata) sussistevano ragioni per l'accoglimento del ricorso in opposizione.
4. Avverso la sentenza ha interposto appello l' con due motivi. Pt_1 L'appellato ha insistito per il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di CP_2 primo grado.
5. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza dell'11 dicembre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L' con il primo motivo, ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto, Pt_1 nonostante i motivi di critica alla pronuncia della C.T.P., che quest'ultima, ancorché non passata in giudicato, potesse essere fatta valere nel giudizio previdenziale, con il conseguente annullamento dell'Avviso di addebito. Nel merito ha richiamato le argomentazioni svolte dalla Agenzia delle Entrate nel ricorso in appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale. Ha evidenziato come tutte le fatture oggetto dei rilievi dell'Ufficio e ritenute riferite ad operazioni non veritiere erano state emesse tra la fine di novembre e dicembre 2013, e pertanto a fine anno, quando appariva necessario “aggiustare” i redditi della Parte_2 La società aveva dichiarato come propria sede legale un immobile Controparte_3 presso il quale operava un'altra società; detta società non aveva disponibilità di alcun opificio;
inoltre la società aveva commissionato alla una Parte_2 CP_3 prestazione di servizi di natura tecnica e da considerare altamente specializzata se si era reso necessario un corrispettivo di € 41.000,00 + IVA, e dunque non in presenza di una fornitura di manodopera generica come il facchinaggio. Pertanto, la necessità di un'adeguata specializzazione della manodopera collideva in pieno con le caratteristiche della società fornitrice. La era peraltro evasore totale e non aveva presentato alcuna dichiarazione CP_4 negli anni 2013, 2015, 2016, non aveva dichiarato nessuna operazione attiva o passiva in sede di spesometro. Non aveva effettuato alcun versamento di imposta e pertanto era una società priva di strutture produttive. La società non si avvaleva di personale dipendente, e si identificava in una sola persona, il sig. , socio amministratore unico e rappresentante legale, il quale non Controparte_5 poteva essere materialmente in grado di svolgere tutte le attività descritte nei documenti emessi e di realizzare l'ammontare di ricavi ricostruiti in sede di spesometro. La società non si avvaleva di terzisti. Non risultavano invero a suo carico costi per servizi. Non risultava intestataria di mezzi di trasporto né di contratti di leasing. Non risultava intestataria di alcun bene immobile o di contratti di locazione, né di utenze di alcun tipo. In sostanza, tale fornitore non disponeva di una struttura o di risorse tali da consentirgli di effettuare le prestazioni oggetto delle fatture esibite e a fortiori quelle fatturate a Parte_2
[...] Quanto alla società Metais S.r.l., la sede legale dichiarata risultava essere un ufficio, struttura inidonea alla produzione e conservazione di materiale elettrico. In particolare, dal 30.04.2012 non risultava alcuna sede sociale o operativa;
l'elevato livello di specializzazione richiesto alla manodopera per l'esecuzione delle prestazioni fatturate collideva con l'ipotesi di dipendenti e collaboratori assunti irregolarmente. L'Agenzia delle Entrate nel ricorso in appello aveva sottolineato, inoltre, che costituiva un'anomalia il rilievo che le società Metais ed avessero in comune un CP_3 soggetto, , a carico del quale pendevano diversi procedimenti penali per Parte_3 il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 presso la Procura di Vicenza.
3 Il Concessionario inoltre aveva evidenziato che due dei soggetti interrogati dalla Guardia di Finanza (Sig. e Sig. ) avevano dichiarato che le due società Metais Persona_2 Per_3
S.r.l. e erano società fittizie rientranti in un complesso sistema Controparte_6 fraudolento, finalizzato all'emissione ed utilizzo di fatture false. La società presentava caratteristiche di pericolosità fiscale ed inadeguatezza comuni alla elevato quantitativo di fatture emesse a fronte di esigue operazioni Controparte_6 passive (carburante, leasing, viaggi); - Evasore totale: omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2013 e 2014 Modica quantità di dipendenti (due fino al 2012) nessuno successivamente;
prestazioni non in linea con l'oggetto sociale.
6.1 La deduzione del Collegio Tributario Provinciale era comunque errata: i militi verbalizzanti avevano in effetti ritenuto che alcune operazioni attive fossero verosimilmente reali, ma la società aveva emesso fatture anche per prestazioni non specializzate, di facchinaggio, pulizie, officina, e solo in relazione a questa tipologia di operazioni le prestazioni erano state ritenute effettive. Rispetto invece a prestazioni di particolare rilevanza tecnica, i militari avevano comunque escluso che potessero essere eseguite da Metais, come nel caso dell'impianto di cogenerazione installato presso la società nel 2012, installazione verosimilmente Parte_4 effettuata da altre aziende fornitrici per conto della Metais, priva di struttura, capacità tecniche e personale per l'installazione. La Guardia di Finanza di Bassano del Grappa aveva condotto indagini sui conti correnti intestati alla da cui erano emerse somme bonificate sui c/c esteri di CP_4 complessivi € 768.145,45. In conclusione, la restituzione dell'imponibile al cliente non era avvenuta con le consuete modalità, ma mediante disposizioni di provvista di denaro su conti correnti esteri o investimenti in aziende estere. L'Agenzia delle Entrate aveva rilevato, inoltre, che il preventivo prodotto dalla Parte_2 oltre ad essere generico nella descrizione delle prestazioni che sarebbero state
[...] commissionate ai fornitori, era privo di data certa e privo della sottoscrizione della società committente per approvazione. Inoltre, sia il preventivo che le fatture di acquisto risultavano estremamente generiche, al limite dell'intellegibilità, circa la descrizione della prestazione effettuata, in violazione dell'art. 21 del DPR 633/72. In merito alla General TC di AR AU, erano emerse criticità comuni alle altre due società, quali ad esempio il mancato versamento d'imposta da parte della società, il fatto che la società non si avvalesse di dipendenti né di terzisti, la ditta individuale non risultava intestataria di mezzi di trasporto né di contratti di leasing;
peraltro, la società in questione svolgeva un'attività incoerente con le prestazioni che avrebbe svolto per conto della società Metais S.r.l. Il fornitore, infatti, non disponeva di una struttura o di risorse tali da consentirgli di effettuare le prestazioni oggetto delle fatture emesse. Su tali aspetti la Commissione Tributaria aveva omesso di pronunciarsi Con il secondo motivo ha lamentato la mancata ammissione dei mezzi di prova indicati dall' in primo grado. Pt_5
7. , rispetto al primo motivo, ha rilevato come l'Ente previdenziale, Controparte_2 costituendosi nel giudizio di primo grado, si era limitato a riprendere sommariamente i fatti alla base dell'accertamento fiscale, senza nulla dedurre e/o produrre in via autonoma, senza sollevare alcuna specifica censura, né contestazione in merito alla pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale: un tanto neppure in occasione dell'udienza di discussione del 6 novembre 2020, limitandosi in tale sede a dare atto dell'appello interposto dall'Agenzia Entrate, senza alcuna ulteriore deduzione e/o allegazione.
4 Solo con le note autorizzate depositate 31.08.2021, l' aveva introdotto ex novo una Pt_5 serie di argomentazioni riferite tutte all'accertamento fiscale presupposto, che in quanto tali avrebbero potuto e dovuto essere sviluppate quali difese sin dall'atto introduttivo. E ciò anche in considerazione del ruolo di “attore sostanziale” dell' rispetto alla pretesa Pt_1 contributiva azionata con l'Avviso di addebito opposto. In altri termini l' , che aveva sottovalutato l'autonomia del giudizio previdenziale Pt_1 rispetto a quello tributario, lungi dall'allegare tempestivamente specifiche circostanze a fondamento della ripresa contributiva operata, non solo si era limitato a fare proprie, attraverso sterile richiamo, le conclusioni dell'Agenzia Entrate, ma neppure aveva tempestivamente contestato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale, che le aveva poi disattese. Né vale quale esimente a vantaggio dell' la circostanza invocata in sede di gravame Pt_1 circa l'impossibilità, per lo stesso, di confrontarsi con l'Agenzia Entrate e, quindi, di avere dalla stessa gli elementi utili ad approntare una propria difesa in sede previdenziale. Trattandosi di giudizi comunque autonomi, laddove l' decida - malgrado quanto Pt_5 disposto dall'art.24 D. Lgs. n.46/1999 e, quindi, forzando il sistema - di iscrivere a ruolo la pretesa nonostante la pendenza del giudizio di impugnazione dell'accertamento fiscale, non può poi dolersi di non disporre delle informazioni utili per una compiuta difesa, né tanto meno può, per il medesimo motivo, pensare di poter introdurre “in corso d'opera” ed in sede di appello, argomentazioni e motivi di difesa che potevano e dovevano essere sviluppati nei termini di difesa del primo grado, pena la loro inammissibilità. Il divieto di nova sancito dall'art. 345 cod. proc. civ. riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le eventuali contestazioni nuove, ossia quelle non tempestivamente esplicate in primo grado, posto che nuove contestazioni, nel modificare i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in un iudicium novum, all'evidenza incompatibile al vigente ordinamento processuale. Sul secondo motivo di appello (mezzi di prova non ammessi in primo grado) l' ha Pt_5 riproposto in appello le medesime istanze istruttorie formulate nel primo giudizio, ma non accolte dal Tribunale di Treviso attesane l'evidente genericità. La richiesta di esibizione della documentazione a disposizione dell'Agenzia Entrate appare di carattere evidentemente esplorativo, non potendo essere accolta se non violando il principio dell'onere probatorio. Nel momento in cui l' ha deciso di agire per la riscossione di contributi in assenza di Pt_1 un accertamento definitivo, come nel caso di specie, ne sopporta le conseguenze, prima tra tutte, l'onere di puntuale allegazione (che nel caso di specie difetta, essendosi l' limitato Pt_1 a richiamare sic et simpliciter gli esiti dell'accertamento fiscale), a cui deve fare eco la conseguente attività istruttoria.
8. L'appellato, con istanza depositata in data 9.12.2025, dato atto della intervenuta adesione alla rottamazione degli avvisi di addebito oggetto di causa e dell'intervenuto integrale pagamento di quanto dovuto, non avendo più interesse alla decisione del giudizio, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate. Alla udienza dell'11.12.2025 le parti hanno ribadito la richiesta di cessazione della materia del contendere con spese come da accordo tra le parti prevedente la compensazione del secondo grado.
9. La sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio per il venir meno dell'oggetto della contesa tra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale che pur non trovando nel sistema processuale civile uno specifico fondamento positivo, ricomprende una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione
5 di tale sopravvenienza, inutile o inattuale essendo venuto meno qualsiasi interesse: così in tema Cass. 3598/2015.
10. Giusta accordo tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio restano interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata, dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) spese del grado come da accordo tra le parti
Venezia, 11 dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario TO
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato il 24.3.2022 da in persona del legale rappresentante pro tempore, anche per conto di , in Pt_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Doni, giusta procura speciale per notaio di Roma, rep 80975 del 21.7.2015, Per_1 elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura di Venezia, Dorsoduro Pt_1
3500/D
Appellante
Contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marta Anselmi e Maria Controparte_2 Cassano, giusta mandato rilasciato su separato foglio apposto in calce al ricorso del 18.12.2019 e valido anche per il grado di appello, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Venezia – Mestre, Via Torino n.151/a Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Treviso n. 379/2021 del 24.9.2021
IN PUNTO: opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “”PREGIUDIZIALMENTE: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di in quanto trattasi di crediti contributivi successivi all'anno 2008; Controparte_1 NEL MERITO: rigettare per il resto l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto.
1 NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: dichiarare fondato e dovuto il credito dell' Pt_1 condannando il ricorrente al pagamento della somma oggetto dell'Avviso di addebito. Con vittoria di spese competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato: “”nel merito, in via principale: respingere, siccome infondato in fatto e diritto per i motivi di cui al presente atto, l'Appello interposto da e, per l'effetto, Pt_1 confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 378/2021 del 24.09.2021, pronunciata dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro nel giudizio RG n.1512/2019; con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale del Lavoro di Treviso ha accolto il ricorso in opposizione ed ha revocato l'avviso di addebito opposto condannando l'Istituto alla rifusione delle spese di lite.
2. Il aveva opposto l'avviso di addebito n. 41320190002650565000 datato 9 CP_2 novembre 2019 e comunicato in data 7 dicembre 2019 relativo ai contributi previdenziali dovuti per l'anno 2013 calcolati sul maggior imponibile accertato dall'Agenzia delle Entrate e oggetto di un autonomo avviso di accertamento avverso al quale era stato proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, definito in primo grado con la sentenza n. 414/2/2019 di parziale accoglimento, depositata in data 19 dicembre 2019, con la quale il giudice tributario aveva affermato l'insufficienza della prova fornita dall'Agenzia delle Entrate a sostegno della asserita insussistenza delle operazioni per le quali erano state emesse le fatture non riconosciute dall'ufficio erariale deducibili dall'imponibile della della quale il era socio. Parte_2 CP_2
3. Il primo giudice ha richiamato i precedenti emessi dallo stesso Tribunale su questioni sovrapponibili in giudizi analoghi proposti dagli altri soci della ed in particolare Parte_2 la sentenza n. 181/2021 riportandone il contenuto in motivazione. L' pur richiamando i motivi d'appello svolti dalla Agenzia delle Entrate nel ricorso Pt_1 dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, non aveva fornito indicazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nell'avviso di accertamento tributario con particolare riferimento agli elementi di prova a sostegno della tesi della inesistenza delle operazioni fatturate e ciò nonostante la sentenza della Commissione Tributaria di primo grado avesse espressamente evidenziato tale carenza probatoria. Il Giudice tributario di primo grado aveva evidenziato che, contrariamente a quanto affermato dall'ufficio erariale, la Guardia di Finanza aveva riscontrato l'esistenza di alcune operazioni oggetto delle fatture, che le società emittenti le fatture erano dotate di una struttura operativa e che per alcune commesse richiamate dalla parte ricorrente erano stati prodotti documenti contabili attestanti per ciascuna commessa i materiali impiegati e i soggetti che avevano lavorato sulla stessa;
sulla scorta di tali osservazioni la Commissione Tributaria di primo grado aveva concluso che si trattava di operazioni oggettivamente esistenti per le quali andava riconosciuta la deduzione del costo sostenuto e la detrazione dell'Iva relativa. La Commissione Tributaria Provinciale aveva, pertanto, escluso l'accertamento relativo al maggiore imponibile sul quale l' aveva fondato la pretesa di recupero contributivo. Pt_1 Sulla base di tale ricostruzione non vi erano ragioni sufficienti per sostenere l'opportunità di una sospensione del giudizio dinanzi al Tribunale del Lavoro per pregiudizialità logica ex articolo 337 secondo comma c.p.c. in attesa della definizione del giudizio pregiudicante innanzi al giudice tributario.
In realtà sulla base della plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e la critica che ne è stata svolta abbia fatto emergere (così in motivazione
2 Cassazione Sezioni Unite 10027/12 citata) sussistevano ragioni per l'accoglimento del ricorso in opposizione.
4. Avverso la sentenza ha interposto appello l' con due motivi. Pt_1 L'appellato ha insistito per il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di CP_2 primo grado.
5. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza dell'11 dicembre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L' con il primo motivo, ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto, Pt_1 nonostante i motivi di critica alla pronuncia della C.T.P., che quest'ultima, ancorché non passata in giudicato, potesse essere fatta valere nel giudizio previdenziale, con il conseguente annullamento dell'Avviso di addebito. Nel merito ha richiamato le argomentazioni svolte dalla Agenzia delle Entrate nel ricorso in appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale. Ha evidenziato come tutte le fatture oggetto dei rilievi dell'Ufficio e ritenute riferite ad operazioni non veritiere erano state emesse tra la fine di novembre e dicembre 2013, e pertanto a fine anno, quando appariva necessario “aggiustare” i redditi della Parte_2 La società aveva dichiarato come propria sede legale un immobile Controparte_3 presso il quale operava un'altra società; detta società non aveva disponibilità di alcun opificio;
inoltre la società aveva commissionato alla una Parte_2 CP_3 prestazione di servizi di natura tecnica e da considerare altamente specializzata se si era reso necessario un corrispettivo di € 41.000,00 + IVA, e dunque non in presenza di una fornitura di manodopera generica come il facchinaggio. Pertanto, la necessità di un'adeguata specializzazione della manodopera collideva in pieno con le caratteristiche della società fornitrice. La era peraltro evasore totale e non aveva presentato alcuna dichiarazione CP_4 negli anni 2013, 2015, 2016, non aveva dichiarato nessuna operazione attiva o passiva in sede di spesometro. Non aveva effettuato alcun versamento di imposta e pertanto era una società priva di strutture produttive. La società non si avvaleva di personale dipendente, e si identificava in una sola persona, il sig. , socio amministratore unico e rappresentante legale, il quale non Controparte_5 poteva essere materialmente in grado di svolgere tutte le attività descritte nei documenti emessi e di realizzare l'ammontare di ricavi ricostruiti in sede di spesometro. La società non si avvaleva di terzisti. Non risultavano invero a suo carico costi per servizi. Non risultava intestataria di mezzi di trasporto né di contratti di leasing. Non risultava intestataria di alcun bene immobile o di contratti di locazione, né di utenze di alcun tipo. In sostanza, tale fornitore non disponeva di una struttura o di risorse tali da consentirgli di effettuare le prestazioni oggetto delle fatture esibite e a fortiori quelle fatturate a Parte_2
[...] Quanto alla società Metais S.r.l., la sede legale dichiarata risultava essere un ufficio, struttura inidonea alla produzione e conservazione di materiale elettrico. In particolare, dal 30.04.2012 non risultava alcuna sede sociale o operativa;
l'elevato livello di specializzazione richiesto alla manodopera per l'esecuzione delle prestazioni fatturate collideva con l'ipotesi di dipendenti e collaboratori assunti irregolarmente. L'Agenzia delle Entrate nel ricorso in appello aveva sottolineato, inoltre, che costituiva un'anomalia il rilievo che le società Metais ed avessero in comune un CP_3 soggetto, , a carico del quale pendevano diversi procedimenti penali per Parte_3 il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 presso la Procura di Vicenza.
3 Il Concessionario inoltre aveva evidenziato che due dei soggetti interrogati dalla Guardia di Finanza (Sig. e Sig. ) avevano dichiarato che le due società Metais Persona_2 Per_3
S.r.l. e erano società fittizie rientranti in un complesso sistema Controparte_6 fraudolento, finalizzato all'emissione ed utilizzo di fatture false. La società presentava caratteristiche di pericolosità fiscale ed inadeguatezza comuni alla elevato quantitativo di fatture emesse a fronte di esigue operazioni Controparte_6 passive (carburante, leasing, viaggi); - Evasore totale: omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2013 e 2014 Modica quantità di dipendenti (due fino al 2012) nessuno successivamente;
prestazioni non in linea con l'oggetto sociale.
6.1 La deduzione del Collegio Tributario Provinciale era comunque errata: i militi verbalizzanti avevano in effetti ritenuto che alcune operazioni attive fossero verosimilmente reali, ma la società aveva emesso fatture anche per prestazioni non specializzate, di facchinaggio, pulizie, officina, e solo in relazione a questa tipologia di operazioni le prestazioni erano state ritenute effettive. Rispetto invece a prestazioni di particolare rilevanza tecnica, i militari avevano comunque escluso che potessero essere eseguite da Metais, come nel caso dell'impianto di cogenerazione installato presso la società nel 2012, installazione verosimilmente Parte_4 effettuata da altre aziende fornitrici per conto della Metais, priva di struttura, capacità tecniche e personale per l'installazione. La Guardia di Finanza di Bassano del Grappa aveva condotto indagini sui conti correnti intestati alla da cui erano emerse somme bonificate sui c/c esteri di CP_4 complessivi € 768.145,45. In conclusione, la restituzione dell'imponibile al cliente non era avvenuta con le consuete modalità, ma mediante disposizioni di provvista di denaro su conti correnti esteri o investimenti in aziende estere. L'Agenzia delle Entrate aveva rilevato, inoltre, che il preventivo prodotto dalla Parte_2 oltre ad essere generico nella descrizione delle prestazioni che sarebbero state
[...] commissionate ai fornitori, era privo di data certa e privo della sottoscrizione della società committente per approvazione. Inoltre, sia il preventivo che le fatture di acquisto risultavano estremamente generiche, al limite dell'intellegibilità, circa la descrizione della prestazione effettuata, in violazione dell'art. 21 del DPR 633/72. In merito alla General TC di AR AU, erano emerse criticità comuni alle altre due società, quali ad esempio il mancato versamento d'imposta da parte della società, il fatto che la società non si avvalesse di dipendenti né di terzisti, la ditta individuale non risultava intestataria di mezzi di trasporto né di contratti di leasing;
peraltro, la società in questione svolgeva un'attività incoerente con le prestazioni che avrebbe svolto per conto della società Metais S.r.l. Il fornitore, infatti, non disponeva di una struttura o di risorse tali da consentirgli di effettuare le prestazioni oggetto delle fatture emesse. Su tali aspetti la Commissione Tributaria aveva omesso di pronunciarsi Con il secondo motivo ha lamentato la mancata ammissione dei mezzi di prova indicati dall' in primo grado. Pt_5
7. , rispetto al primo motivo, ha rilevato come l'Ente previdenziale, Controparte_2 costituendosi nel giudizio di primo grado, si era limitato a riprendere sommariamente i fatti alla base dell'accertamento fiscale, senza nulla dedurre e/o produrre in via autonoma, senza sollevare alcuna specifica censura, né contestazione in merito alla pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale: un tanto neppure in occasione dell'udienza di discussione del 6 novembre 2020, limitandosi in tale sede a dare atto dell'appello interposto dall'Agenzia Entrate, senza alcuna ulteriore deduzione e/o allegazione.
4 Solo con le note autorizzate depositate 31.08.2021, l' aveva introdotto ex novo una Pt_5 serie di argomentazioni riferite tutte all'accertamento fiscale presupposto, che in quanto tali avrebbero potuto e dovuto essere sviluppate quali difese sin dall'atto introduttivo. E ciò anche in considerazione del ruolo di “attore sostanziale” dell' rispetto alla pretesa Pt_1 contributiva azionata con l'Avviso di addebito opposto. In altri termini l' , che aveva sottovalutato l'autonomia del giudizio previdenziale Pt_1 rispetto a quello tributario, lungi dall'allegare tempestivamente specifiche circostanze a fondamento della ripresa contributiva operata, non solo si era limitato a fare proprie, attraverso sterile richiamo, le conclusioni dell'Agenzia Entrate, ma neppure aveva tempestivamente contestato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale, che le aveva poi disattese. Né vale quale esimente a vantaggio dell' la circostanza invocata in sede di gravame Pt_1 circa l'impossibilità, per lo stesso, di confrontarsi con l'Agenzia Entrate e, quindi, di avere dalla stessa gli elementi utili ad approntare una propria difesa in sede previdenziale. Trattandosi di giudizi comunque autonomi, laddove l' decida - malgrado quanto Pt_5 disposto dall'art.24 D. Lgs. n.46/1999 e, quindi, forzando il sistema - di iscrivere a ruolo la pretesa nonostante la pendenza del giudizio di impugnazione dell'accertamento fiscale, non può poi dolersi di non disporre delle informazioni utili per una compiuta difesa, né tanto meno può, per il medesimo motivo, pensare di poter introdurre “in corso d'opera” ed in sede di appello, argomentazioni e motivi di difesa che potevano e dovevano essere sviluppati nei termini di difesa del primo grado, pena la loro inammissibilità. Il divieto di nova sancito dall'art. 345 cod. proc. civ. riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le eventuali contestazioni nuove, ossia quelle non tempestivamente esplicate in primo grado, posto che nuove contestazioni, nel modificare i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in un iudicium novum, all'evidenza incompatibile al vigente ordinamento processuale. Sul secondo motivo di appello (mezzi di prova non ammessi in primo grado) l' ha Pt_5 riproposto in appello le medesime istanze istruttorie formulate nel primo giudizio, ma non accolte dal Tribunale di Treviso attesane l'evidente genericità. La richiesta di esibizione della documentazione a disposizione dell'Agenzia Entrate appare di carattere evidentemente esplorativo, non potendo essere accolta se non violando il principio dell'onere probatorio. Nel momento in cui l' ha deciso di agire per la riscossione di contributi in assenza di Pt_1 un accertamento definitivo, come nel caso di specie, ne sopporta le conseguenze, prima tra tutte, l'onere di puntuale allegazione (che nel caso di specie difetta, essendosi l' limitato Pt_1 a richiamare sic et simpliciter gli esiti dell'accertamento fiscale), a cui deve fare eco la conseguente attività istruttoria.
8. L'appellato, con istanza depositata in data 9.12.2025, dato atto della intervenuta adesione alla rottamazione degli avvisi di addebito oggetto di causa e dell'intervenuto integrale pagamento di quanto dovuto, non avendo più interesse alla decisione del giudizio, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate. Alla udienza dell'11.12.2025 le parti hanno ribadito la richiesta di cessazione della materia del contendere con spese come da accordo tra le parti prevedente la compensazione del secondo grado.
9. La sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio per il venir meno dell'oggetto della contesa tra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale che pur non trovando nel sistema processuale civile uno specifico fondamento positivo, ricomprende una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione
5 di tale sopravvenienza, inutile o inattuale essendo venuto meno qualsiasi interesse: così in tema Cass. 3598/2015.
10. Giusta accordo tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio restano interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata, dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) spese del grado come da accordo tra le parti
Venezia, 11 dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario TO
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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