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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1092/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai IG.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1092/2024 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 4 febbraio
2025 e promossa da:
– CF - elettivamente domiciliato in Parte_1 Parte_2 C.F._1
Via Federico Nicotera n. 100 88046 LAMEZIA TERME, presso lo studio dell'avv. BONADDIO ROSSELLA
– CF - che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
-parte ricorrente- contro
– CF - elettivamente domiciliata in VIA SELE, n. Controparte_1 C.F._3
33, LAMEZIA TERME, presso lo studio dell'avv. MASCARO PAOLO – CF - che la C.F._4 rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 4 febbraio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria data 16/10/2024, il IG. , - C.F. Parte_1 Parte_2
- nato a [...] in data [...], agendo nei riguardi di C.F._1 [...]
- C.F. - nata a [...] in data [...], residente in [...]CP_1 C.F._3
Terme, via Via Pietro NI n. 44, premetteva:
1 1) che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in data 20 marzo 1994, nel Comune di Conflenti, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 2, parte 2, serie A, anno 1999; Per_
2. che dalla loro unione erano nate le figlie e oggi entrambe maggiorenni ed Persona_2 autosufficienti economicamente;
3. che, venuta meno ogni forma di affectio coniugalis, in data 27 giugno 2007 veniva incardinato - presso il
Tribunale di Lamezia Terme - procedimento per la separazione consensuale dei coniugi e – successivamente - in data 29 novembre 2007, veniva emesso apposito decreto di omologa, che prevedeva quanto di seguito indicato:
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto.
2. L'abitazione familiare, sita in Lamezia Terme alla Via Pietro NI n. 42, continuerà a rimanere nella disponibilità della IG.ra – alla quale viene assegnata fintanto che la stessa non abbia Controparte_1 la possibilità economica per reperire altra dimora dove stabilire il proprio domicilio;
il diritto al godimento della casa familiare verrà meno nel caso in cui l'abitazione nella stessa cessi ovvero nel caso in cui si conviva more uxorio o si contragga nuovo matrimonio.
3. Il IG. si trasferirà in un'altra abitazione, provvedendo da sé al pagamento dei canoni Parte_1 di locazione e di tutte le spese.
4. Il IG. corrisponderà alla IG.ra - entro la prima decade di Parte_1 Controparte_1 ogni mese, a far data dall'omologazione della presente - la somma di € 300 (trecento,00), oltre alla metà delle spese straordinarie sostenute – previo accordo e successiva documentazione - quale contributo per il mantenimento de figlie e , fintanto che le stesse convivranno con la madre. Per_1 Per_2
5. Le figlie e restano affidate ad entrambi i genitori e la potestà genitoriale sarà esercitata da Per_1 Per_2 entrambi.
6. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie il sabato e la domenica a settimane alterne e, tenendo conto delle eIGenze lavorative, potrà attenderle all'uscita scuola, per portarle con sé, e, comunque, vederle quando lo desidera, previo avviso.
7. Il padre potrà trascorrere le vacanze con le figlie così come di seguito;
a. le festività pasquali ad anni alterni;
b. i giorni dal 23 al 27 dicembre ad anni alterni;
c. i giorni dal 28 dicembre al 1° gennaio ad anni alterni.
I coniugi si impegnano - nel caso in cui lo richiedano le eIGenze dei figli - a variare le condizioni di cui al precedente punto concordandole previamente tra di loro.
Entrambi i coniugi prestano - sin da ora - consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio consentendo – altresì - l'inserimento delle/a figlie/a su ambedue i passaporti, con
l'obbligo di avvisare l'altro genitore nel caso in cui ci si trasferisca, anche per breve tempo, con le/a figlie/a per una località diversa da quella di residenza e/o estera.
4. che, decorsi i termini di legge, le parti si erano rivolte nuovamente al Tribunale di Lamezia Terme per 2 chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio e - in data 7 luglio 2014, nell'ambito del procedimento
R.G. n. 1915/2012 - veniva emessa la sentenza – non definitiva - n.1700/2014 R.G., con la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
la causa veniva di seguito rinviata per l'ulteriore corso e per le residue statuizioni divorzili, ma – all'udienza istruttoria del 2 dicembre 2024 – il GI, una volta preso atto della convenzione matrimoniale nelle more intervenuta tra le parti e parimenti allegata agli atti del processo, dichiarava l'estinzione del giudizio, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
5. che - alla luce dei IGnificativi cambiamenti che si erano verificati nel corso degli anni - era necessario rivedere e modificare le condizioni stabilite in precedenza, che regolamentavano i rapporti tra il ricorrente, l'ex moglie e le figlie.
Difatti, dalla data di emissione dei suddetti provvedimenti ad oggi, la RA aveva avuto modo di CP_1 accrescere la propria situazione lavorativa, raggiungendo una stabilità economica che le consentiva di reperire un nuovo ed idoneo immobile dove trasferire la propria residenza.
Nello specifico, la stessa - nel corso degli anni – aveva svolto diverse attività lavorative e – attualmente – era stata assunta come segretaria CUP presso un ambulatorio sito in Lamezia Terme.
Era dunque lapalissiano che non sussistevano più i presupposti che consentivano il godimento da parte della RA della casa coniugale, peraltro di proprietà del IG. CP_1 Parte_1
Difatti, le parti avevano convenuto che l'abitazione familiare venisse assegnata alla RA CP_1
“fintanto che la stessa non abbia la possibilità economica per reperire altra dimore dove stabilire
[...] altro domicilio”. Per_ Anche le oramai figlie maggiorenni e avevano intanto pienamente raggiunto l'autosufficienza Per_2 economica, in quanto entrambe assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato, circostanza che – indubbiamente – legittimava l'estinzione dell'obbligo del contributo di mantenimento ancora gravante sul IG. Per_
segnatamente, la figlia viveva e lavorava a Reggio Calabria come Guardia Carceraria, Parte_1 mentre lavorava presso il centro estetico Sole Sempre, sito nella città di Lamezia Terme. Per_2
Quest'ultima – attualmente – risiedeva, assieme alla madre, presso la casa familiare, nella quale – ove occorresse – la parte ricorrente suggeriva potesse continuare ad abitare.
Circa l'assegno di mantenimento gravante sul SI nei confronti delle figlie, evidenziava che - Parte_1 di recente - la giurisprudenza aveva chiarito che il primo criterio da considerare per decidere se mantenere o revocare l'assegno di mantenimento era l'età del figlio.
Il raggiungimento della maggiore età – difatti - è il punto di partenza, seguito da una valutazione che tiene conto dell'età e della capacità di autosostentamento del figlio, in quanto l'obbligo di mantenimento non può protrarsi oltre certi limiti di tempo e ragionevolezza e il genitore può rivolgersi al Tribunale per interrompere l'obbligo al mantenimento gravante sullo stesso (vedi, in tal senso, il ricorso introduttivo;
in atti).
Difatti, in virtù del principio di autoresponsabilità, l'obbligo di mantenere il figlio viene meno al raggiungimento della maggiore età, salvo che il beneficiario del mantenimento non provi che tale diritto 3 continui a sussistere, stante l'esistenza di un percorso di studi o perché in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica (cfr. ex multis
Tribunale di Napoli, Sez. I, 09.02.2022 n. 1409).
In altri termini, con il raggiungimento della maggiore età si presume raggiunta la capacità lavorativa e con essa l'idoneità al reddito (vedi, in tal senso, il ricorso introduttivo in atti).
Tale presunzione – in ossequio alla funzione educativa del mantenimento - può essere superata ed il Giudice può riconoscere un contributo al mantenimento del figlio maggiorenne se questi dimostra di essere in una condizione di non autosufficienza incolpevole, perché impegnato con diligenza in un percorso formativo o perché ancora privo di un'occupazione, nonostante un'attiva e ragionata ricerca.
A fronte dell'istanza di revoca dell'assegno di mantenimento a carico del genitore, difatti - conformemente al principio di prossimità della prova - è onere del beneficiario dell'assegno di mantenimento (dunque, del figlio o del genitore con lui convivente) provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro (vedi, in tal senso, il ricorso introduttivo in atti).
In ogni caso, superato il lasso di tempo mediamente occorrente per inserirsi nel mercato del lavoro, il diritto al mantenimento viene meno, a meno che il figlio non provi non solo di non aver potuto trovare il lavoro desiderato per causa a sé non imputabile, ma anche che non fosse conseguibile nessun'altra occupazione idonea a renderlo autonomo (vedi ricorso in atti).
Tali principi – ribadiva – erano stati sanciti – ex multis – dall'ordinanza n. 2259 del 2024, nonché dalla più recente ordinanza n. 24731 del 16 settembre 2024, precedute da numerose ulteriori pronunce che confermavano
– sosteneva la parte ricorrente - tale consolidato orientamento giurisprudenziale;
per effetto di tali considerazioni, così concludeva:
1. ACCERTARE che la RA e le figlie e hanno oramai raggiunto l'indipendenza CP_1 Per_1 Per_2 economica e, per l'effetto:
2. REVOCARE l'assegno di mantenimento gravante sul SI nell'interesse delle Parte_1 Per_ figlie maggiorenni e oramai maggiorenni ed autosufficienti economicamente, in quanto Per_2 entrambe assunte con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
3. DISPORRE che la RA rilasci l'immobile precedentemente adibito a casa coniugale sito in CP_1
Lamezia Terme alla Via Pietro NI (di proprietà esclusiva del IG. , essendo venuto Parte_1 meno il presupposto per il godimento, avendo controparte raggiunto l'indipendenza economica ed avendo dunque la possibilità di trasferirsi in altra nuova e idonea abitazione;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la IG.ra , la quale – premesso il contenuto tutto del ricorso introduttivo ex CP_1 adverso presentato - evidenziava che:
4 1) con riferimento alla revoca del contributo di mantenimento stabilito in favore delle figlie, confermava che le stesse attualmente lavoravano, tanto che il padre non stava procedendo ormai da anni al versamento di quanto statuito nei provvedimenti giudiziari.
D'altronde, ciò era stato già evidenziato anche come resistente nel giudizio in precedenza proposto dal IG.
(portante il n. 503/24 R.G.C.) che però il medesimo aveva ritenuto di far estinguere, Parte_1 non comparendo all'udienza del 23 luglio 2024.
Pertanto, il detto contributo, che la non riceveva ormai da anni, poteva – a suo modo di vedere – CP_1 essere anche formalmente ed espressamente revocato, non sussistendone le condizioni per il mantenimento e trattandosi di disposizione patrimoniale ormai sostanzialmente disattesa da anni ed anni.
2) Con riferimento alla richiesta di rilascio della casa coniugale, la domanda era invece con tutta evidenza – sosteneva - inammissibile ed infondata.
a) L'inammissibilità derivava - infatti - dalla circostanza che il procedimento di cui all'art. 473-bis.29 è azionabile unicamente per “la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici” e non invece per la modifica di statuizioni inerenti altri aspetti, quali ad esempio l- come nel caso in esame -l'assegnazione della casa coniugale.
b) L'infondatezza della domanda nel merito – invece - derivava sia dalla circostanza che non ricorrevano - nel caso di specie - sopraggiunti “giustificati motivi” (in ogni caso richiesti da detta norma), e sia in quanto le condizioni di cui alla separazione consensuale, poi recepite nel provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedevano l'assegnazione della casa familiare alla “fintanto che la stessa non CP_1 abbia la possibilità economica per reperire altra dimora dove stabilire il proprio domicilio”.
La possibilità in oggetto non sussisteva neanche nell'attualità, in quanto la resistente era disoccupata, come tale impossibilita a reperire altra abitazione;
per completezza espositiva, rappresentava che - da ultimo - vi era stato un mero rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della per il solo periodo CP_2 ottobre/novembre 2024 con percezione di soli euro 700,00 mensili, che di certo non potevano neanche allora costituire possibilità economica per reperire altra dimora;
chiedeva – dunque – il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Con le memorie integrative di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c. la parte ricorrente osservava:
1. SULLA REVOCA DEL MANTENIMENTO IN FAVORE DELLE FIGLIE ET E GI
Parte_1 Per_ Con riferimento alla richiesta di revoca del contributo di mantenimento stabilito in favore delle figlie e anche controparte aveva confermato che le stesse erano oramai indipendenti Persona_2 economicamente, con conseguente revoca del detto assegno di mantenimento.
Aggiungeva che solo viveva nell'immobile adibito a casa coniugale in costanza di matrimonio. Per_2
Quest'ultima - dunque – avrebbe potuto continuare a vivere nel detto immobile, mentre la RA , CP_1 per i motivi indicati nel punto successivo, avrebbe dovuto rilasciarlo. 5 2. SULLA RICHIESTA DI RILASCIO DELLA CASA CONIUGALE
Quanto - invece - alla richiesta di rilascio della casa coniugale, contestava fermamente quanto dedotto da controparte circa l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda.
Difatti, parte resistente sosteneva– a suo modo di vedere del tutto erroneamente – che il procedimento di cui all'art. 473bis.29 è azionabile unicamente per “la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici” e non invece per la modifica di statuizioni inerenti altri aspetti economici quali ad esempio l'assegnazione della casa coniugale; al contrario, a suo modo di vedere, l'art. 473-bis.29 doveva essere interpretato in senso estensivo, includendo nell'applicazione anche l'assegnazione della casa coniugale, atteso che l'attribuzione ad uno dei due coniugi dell'immobile adibito a casa coniugale produceva – inevitabilmente
– effetti anche sulla condizione economica delle parti. Da ciò ne discendeva – insisteva – a che l'assegnazione della casa coniugale fosse fatta rientrare nell'ambito della revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici.
Inoltre, ribadiva che la situazione lavorativa ed economica della RA - dall'emissione dei CP_1 provvedimenti di separazione e di divorzio sino a data attuale – era, nel tempo, radicalmente mutata in melius.
La stessa – difatti – aveva migliorato progressivamente la propria situazione lavorativa, raggiungendo una stabilità economica che le consentiva di reperire un nuovo e idoneo immobile dove trasferire la propria residenza.
Nello specifico, la stessa - nel corso degli anni – aveva svolto diverse attività lavorative e - da circa un decennio
– era molto nota per la sua attività volta alla creazione di bigiotteria di alta qualità, denominata ST
Kreazioni.
Tale attività veniva infatti pubblicizzata anche sui principali sociale network - Facebook ed Instagram - di cui forniva i rispettivi link.
Era dunque evidente che la stessa esercitasse un'attività di creazione e commercializzazione di gioielli, i quali vengono distribuiti sia a livello internazionale (come specificato sulla sua pagina Instagram), sia attraverso alcune attività commerciali, site nel territorio di Lamezia Terme, tra cui centri estetici che si occupavano della vendita dei suddetti gioielli (cfr. documentazione fotografica allegata).
L'elevata redditività dell'attività svolta dalla trovava – altresì - ulteriore conferma nel fatto che la CP_1 medesima aveva nelle more rifiutato alcune offerte di lavoro ritenute non soddisfacenti, sia in termini di orario che di retribuzione mensile (ad esempio, la stessa aveva rifiutato una proposta di lavoro presso il punto vendita
Stroili Oro del Centro Commerciale Due Mari).
Ad ulteriore conferma del successo dell'attività della RA , evidenziava che le sue creazioni erano CP_1 molto conosciute ed apprezzate nella zona di Lamezia Terme e dintorni, al punto che risultava frequente essere in possesso di almeno un gioiello firmato ST Kreazioni.
Allo stato – pertanto – ribadiva non fossero più sussistenti i presupposti che consentissero il godimento della casa coniugale, peraltro di proprietà esclusiva del IG. Parte_1 6 Era stato infatti convenuto che l'abitazione familiare fosse assegnata alla IG.ra Controparte_1
“fintanto che la stessa non abbia la possibilità economica per reperire altra dimore dove stabilire altro domicilio”.
Per quanto esposto, la domanda era allora pienamente ammissibile e fondata su giustificati motivi sopravvenuti.
In via istruttoria, chiedeva che il Giudicante – ove necessario – volesse disporre l'avvio di indagini finalizzate a verificare la situazione economica e lavorativa della IG.ra , al fine di verificare se la stessa fosse o CP_1 meno in possesso di partita IVA;
in caso negativo, rappresentava che tale circostanza non escludeva affatto la possibilità per la di essere comunque economicamente autosufficiente. CP_1
Difatti, anche eventuali redditi non dichiarati al fisco concorrono a definire la reale condizione economica e il concreto tenore di vita del soggetto e, per effetto delle citate considerazioni - concludeva nei seguenti termini:
1. REVOCARE l'assegno di mantenimento gravante sul SI nell'interesse delle figlie Parte_1 maggiorenni e , oramai maggiorenni ed autosufficienti economicamente, in quanto entrambe Per_1 Per_2 assunte con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Previo ogni opportuno accertamento, DISPORRE che la IG.ra rilasci l'immobile precedentemente CP_1 adibito a casa coniugale sito in Lamezia Terme alla Via Pietro NI (di proprietà esclusiva del IG. Parte_1
, essendo cessati i presupposti per abitarvi;
considerazioni che reiterava nei medesimi termini
[...] anche nelle note di trattazione scritta in atti.
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e - all'esito dell'udienza del 4 febbraio 2025, tenutasi in forma cartolare - il Presidente del Tribunale, il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto, preso appunto atto delle note conclusive di trattazione scritta depositate in atti per l'udienza sopra citata, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente pronuncia concerne la modifica delle condizioni di divorzio, sotto due differenti aspetti;
in primo luogo, in relazione all'assegno di mantenimento nei riguardi delle figlie, sul presupposto che – nelle more – entrambe siano divenute maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
in secondo luogo, con riguardo all'assegnazione della casa coniugale, della quale la parte ricorrente – pur non opponendosi a che la stessa, di sua proprietà, continuasse ad essere abitata dalla figlia – chiede, in questa sede, la formale restituzione Per_2 in quanto di sua proprietà.
Quanto al primo profilo, le parti stesse - congiuntamente - hanno convenuto sull'opportunità di revocare la relativa disposizione patrimoniale (nella parte in cui si prevedeva, dapprima al punto 4) delle condizioni della del decreto di omologa della separazione consensuale, la somma di complessivi € 300,00 per le figlie sino al mantenimento della convivenza con la madre e successivamente, al punto 3) delle condizioni della convenzione matrimoniale validata in sede divorzile ed allegata al verbale di udienza istruttoria del 2 dicembre 2014, la maggio somma complessiva di € 350,00) e, di conseguenza, lo stesso obbligo per il padre di contribuire al 7 mantenimento delle figlie, ormai – nelle more – divenute maggiorenni ed economicamente indipendenti;
ciò anche in considerazione del fatto che - pacificamente e senza contestazione – detta condizione, ormai da molti anni e senza rilievi dei destinatari, fosse rimasta del tutto inattuata.
In merito alla revoca della disposizione concernente l'assegnazione della casa coniugale, va intanto premesso
– come, d'altra parte, appare pacifico in atti – che nel decreto di omologa, al punto 2) si era così statuito:
“l'abitazione familiare, sita in Lamezia terme in Via Pietro NI n. 42, continuerà a rimanere nella disponibilità della IG.ra , alla quale viene assegnata fintanto che la stessa non abbia Controparte_1 la possibilità economica per reperire altra dimora dove stabilire il proprio domicilio;
il diritto al godimento della casa familiare verrà meno nel caso in cui l'abitazione nella stessa cessi ovvero nel caso in cui si conviva more uxorio o si contragga nuovo matrimonio”.
Invece, nel verbale d'udienza con il quale si era preso atto della sussistenza della convenzione matrimoniale formato in data 2 dicembre 2014, al punto 2), si era così statuito: “DISPORRE l'assegnazione della casa coniugale in favore della IG.ra ”, senza ulteriore limitazione o apposizione di termini Controparte_1
o condizioni qualsivoglia, omettendo – in particolare – la dizione fintanto che la stessa non abbia la possibilità economica per reperire altra dimora dove stabilire il proprio domicilio;
il diritto al godimento della casa familiare verrà meno nel caso in cui l'abitazione nella stessa cessi ovvero nel caso in cui si conviva more uxorio o si contragga nuovo matrimonio”.
Tanto premesso in fatto, va ora osservato - in punto di diritto - che l'assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole ed è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli, essendo scomparso il criterio preferenziale costituito dall'affidamento della prole, a fronte del superamento, in linea di principio, dell'affidamento monogenitoriale in favore della scelta, di regola, dell'affido condiviso (Corte Costituzionale, 30 luglio 2008, n. 308).
Allo stesso modo, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che la scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, che funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione e che suddetta scelta non può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le eIGenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico, inteso come centro della vita e degli affetti dei medesimi (Cass., 22 novembre 2010, n. 23591); con l'ulteriore corollario in virtù del quale l'assegnazione della casa coniugale è "uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità" (Cass., 22 luglio 2015 n. 15367; Cass., 12 ottobre 2018, n.
25604).
La Corte di Cassazione ha - infatti - più volte affermato che: “l'accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere una pluralità di pattuizioni, oltre a quelle che integrano il suo contenuto imprescindibile. Viene, in particolare, operata la distinzione tra contenuto 8 essenziale (o necessario) degli accordi di separazione, collegato direttamente al rapporto matrimoniale e contenuto eventuale (o accessorio) degli stessi, collegato in via soltanto estrinseca con i patti principali. In quest'ultimo caso, si tratta di negozi che non hanno causa nella separazione personale dei coniugi, risultando semplicemente "occasionati" dalla separazione medesima (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24321 del 22/11/2007).
Tali negozi non si configurano come convenzioni matrimoniali ex art. 162 c.c., ma costituiscono espressione di libera autonomia contrattuale, volta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1322 c.c., che rispondono - di norma - ad un originario e unitario spirito di sistemazione, a seguito della crisi della coppia, di tutta quell'ampia serie di rapporti (anche del tutto frammentari) aventi IGnificati (anche solo riflessi) patrimoniali, maturati nel corso della convivenza matrimoniale (v. in particolare Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4306 del 15/05/1997; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11342 del 17/06/2004; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8516 del 12/04/2006).
In sintesi, l'accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere pattuizioni distinte da quelle che integrano il suo contenuto essenziale (riguardanti, cioè, il consenso dei coniugi a vivere separati, il mantenimento del coniuge e dei figli, l'affidamento e la frequentazione di questi ultimi, l'assegnazione della casa familiare, ove ne ricorrano i presupposti) e che ad esso non sono immediatamente riferibili (vedi, tra tutte, Cass. civile sez. I, 01/08/2013, n.18440 richiamata anche Cassazione civile sez. un., 09/06/2022).
In ogni caso, come per tutti i provvedimenti conseguenti alla pronuncia di separazione o di divorzio, anche per l'assegnazione della casa familiare vale il principio generale della modificabilità in ogni tempo per fatti sopravvenuti, in ciò superando la relativa eccezione espressamente formulata dalla parte resistente.
In tema di separazione, l'assegnazione della casa coniugale non può costituire - dunque - una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con giudizio di cognizione ordinaria.
Si tratta di quegli accordi assunti "in occasione" della separazione, i quali costituiscono espressione di libera autonomia negoziale, nel senso che servono a costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali, ai sensi dell'art. 1321 c.c. (a solo titolo esemplificativo, la divisione dei beni in comunione, la destinazione degli animali domestici, la disciplina del godimento della casa di vacanza, l'impegno a vedere un bene comune e a estinguere il mutuo fondiario con i proventi, ecc...), e sono finalizzati a risolvere le questioni che si presentano con la cessazione della vita in comune, da ritenersi vincolanti per le parti secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e del tutto leciti, purché non ledano diritti inderogabili (Cass., Sez. 1, Sentenza n.
16909 del 19/08/2015).
Ben possono, le dette pattuizioni - quelle aventi causa concreta nella separazione (volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione) e quelle aventi mera 9 occasione nella separazione (finalizzate semplicemente a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere invariate) - coesistere nello stesso atto (come poi accaduto nelle pattuizioni in esame;
n.d.r.), ma la relativa disciplina giuridica è profondamente diversa, poiché gli accordi che disciplinano il contenuto necessario della separazione possono essere revocati e modificati ai sensi dell'art. 710 c.p.c. (nella specie applicabile ratione temporis, poi sostituito dall'attuale art. 473-bis 29, c.p.c.) e, con riguardo ai coniugi, sono destinati ad essere superati dalla pronuncia di divorzio, che reca con sé nuove condizioni correlate all'acquisto del nuovo status, mentre gli accordi semplicemente occasionati dalla procedura separativa sono assoggettati alla disciplina propria dei negozi giuridici e sono sottratti alla statuizione del giudice del divorzio, che non può revocarli o modificarne il contenuto (cfr. sulla diversità di disciplina, Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
24687 del 11/08/2022; ed ancora "In tema di separazione consensuale, per distinguere i patti che integrano il contenuto eventuale degli accordi da quelli che costituiscono il contenuto essenziale - i quali non sono suscettibili di modifica o revoca ex art. 710 c.p.c. né possono essere sostituiti dalle condizioni conseguenti al divorzio, ma sono negozi autonomi, che regolano i reciproci rapporti dei coniugi ai sensi dell'art. 1372 c.c. -
l'interprete è chiamato a indagare la comune intenzione delle parti, accertando se si tratti di patti che hanno nella separazione una mera occasione, e non la loro causa concreta, facendo uso dei canoni interpretativi forniti dall'art. 1362 e ss. c.c., secondo i quali il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole
e delle espressioni adoperate.".
Sulla scorta di quanto appena enunciato, deve ritenersi che l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra
– tanto più nella dizione divorzile, scevra di condizioni risolutive o di termine qualsivoglia di durata CP_1 alla - sia stato frutto di un accordo tra le parti, espressione di libera autonomia negoziale, da non considerare - in seguito ad un'interpretazione delle intenzioni delle parti - quale condizione essenziale della separazione o divorzio, dal momento che presupposto inderogabile dell'assegnazione è la presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti;
laddove manchino i presupposti per procedere all'assegnazione della casa coniugale, qualsiasi statuizione in merito deve considerarsi come libera autonomia negoziale delle parti.
Invero, trattandosi di contenuto eventuale - in sostanza, il IG. veva concesso la casa coniugale in Parte_1 comodato d'uso alla moglie e poi in via definitiva - sono assoggettati alla disciplina propria dei negozi giuridici e sono sottratti alla statuizione del giudice del divorzio, che non può revocarli o modificarne il contenuto (vedi, tra tutte, Cassazione civile sez. I, 24/07/2007, n.16398, secondo cui, in assenza di prole, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare, sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi, è giuridicamente irrilevante, ne consegue che il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, il quale, in assenza di figli, ha negato che si potesse disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale, ed ha rinviato alle norme sulla comunione ed al relativo regime per l'uso e la divisione, essendo detta abitazione di proprietà comune di entrambi i coniugi;
Cassazione civile sez. II, 25/02/2011, n.4735). 10 Ne deriva che l'assegnazione della casa coniugale disposta sulla base della concorde richiesta dei coniugi in sede di giudizio a contenuto familiare, in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, non è opponibile né ai terzi acquirenti, né al coniuge non assegnatario che voglia proporre domanda di divisione del bene immobile di cui sia comproprietario, poiché l'opponibilità è ancorata all'imprescindibile presupposto che il coniuge assegnatario della casa coniugale sia anche affidatario della prole, considerato che in caso di estensione dell'opponibilità anche all'ipotesi di assegnazione della casa coniugale come mezzo di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, si determinerebbe una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà dell'altro coniuge, in quanto la durata del vincolo coinciderebbe con la vita dell'assegnatario.
(Nella specie la Corte ha confermato la pronuncia di merito che, in accoglimento della domanda di divisione, constatata la non comoda divisibilità dell'immobile e l'assenza di domande di assegnazione, aveva disposto la vendita all'incanto, dopo aver accertato l'inopponibilità al terzo, futuro acquirente, del provvedimento di assegnazione, peraltro trascritto successivamente alla domanda di divisione).
Non a caso - peraltro – nelle disposizioni in oggetto, si omette ogni riferimento a qualsivoglia assegno divorzile,
e non può dunque escludersi che, nelle intenzioni delle parti, la casa sia stata assegnata alla a CP_1 tacitazione di ogni pretesa sul punto.
La relativa domanda deve dunque ritenersi inammissibile.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi – per la particolare complessità della controversia e per il carattere consensuale di alcune delle statuizioni – per la declaratoria di integrale loro compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide:
1) ACCOGLIE PARZALMENTE la domanda avanzata dal ricorrente , Parte_1 Pt_2
e, per l'effetto: REVOCA il contributo dovuto a titolo di assegno di mantenimento a carico di Pt_2 Per_
, in favore delle due figlie maggiorenni, e Parte_1 Pt_2 Pt_2
[...] nella misura di € 350,00 (vedi convenzione matrimoniale;
in atti); Per_2
2) DICHIARA inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale, avanzata dalla parte ricorrente.
3) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di ConIGlio della Sezione Unica Civile del 04/02/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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