TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 06/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1107/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 06/02/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 4.2.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate dalla parte opponente, la quale ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1107/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 1107/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1107 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
ROCCO (C.F. ), elettivamente domiciliato a Sassari, Emiciclo C.F._2
Garibaldi n. 24, presso lo studio del difensore;
ricorrente-opponente
contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Prefetto pro tempore, con sede a Sassari, Piazza d'Italia n. 31; P.IVA_1
convenuta-opposta
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1107/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (rassegnate nel ricorso introduttivo e confermate nelle note ex
art. 127 ter c.p.c. depositate l'1.2.2025):
“In via preliminare
1. Si chiede all'Ill.mo Giudice di disporre in via cautelare ed inaudita altera parte la
sospensione del verbale n. 299578830 del 27.09.2024 emesso dalla Stazione dei Carabinieri di
Benetutti, per i motivi di cui sopra, ivi compresa la sanzione accessoria e, per l'effetto,
2. Disporre la restituzione del veicolo in quanto di proprietà di altri.
Nel merito
1. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento del verbale n. 299578830 del 27.09.2024
emesso dalla Stazione dei Carabinieri di Benetutti, per i motivi di cui sopra e di ogni atto
connesso, prodromico e conseguente, ivi compresa la sanzione accessoria per i motivi in
espositiva.
2. Con vittoria di diritti, spese, onorari ed accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 7 del D.Lgs. 150/2011, depositato il 28.10.2024 nella cancelleria di questo Tribunale, ha esposto quanto segue: Parte_1
a. con verbale n. 299578830, datato 27.9.2024, ore 19:19, i Carabinieri della
Stazione di Benetutti, avevano contestato a esso opponente la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, del C.d.S., siccome circolante nella via La Pira n. 6 di
Benetutti alla guida del veicolo Volkswagen Golf, tg. DM677HS (di proprietà di
, pur non avendo mai conseguito la patente di guida, Parte_2
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1107/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 contestualmente disponendo il trattenimento del libretto di circolazione, la sottoposizione a fermo amministrativo del mezzo (affidato alla proprietaria, nel suo garage privato sito a Benetutti, via Renzo Mossa n. 1) ed irrogandogli la sanzione pecuniaria di 15.299,50 euro;
b. a suo dire:
i. tale provvedimento era nullo (con conseguente illegittimità della sanzione e dei successivi atti procedimentali) per violazione degli artt. 200 e 201, comma
1, C.d.S., sul rilievo che l'illecito non era stato contestato immediatamente, né
tantomeno nel verbale erano specificati i motivi a giustificazione della contestazione differita, essendosi limitati gli Agenti ad attestare di avere visto esso opponente alla guida del suddetto veicolo;
ii. era inoltre nulla la sanzione accessoria del fermo amministrativo, siccome non contestata separatamente in un verbale di incauto affidamento, da elevare nei confronti della proprietaria del mezzo;
iii. sussistevano quindi i presupposti per la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del verbale e della sanzione accessoria, nonché per la restituzione del veicolo.
2. Con decreto reso il 31.10.2024 il giudice non ha ritenuto sussistenti i presupposti per provvedere inaudita altera parte e ha fissato la prima udienza per la discussione e la decisione sull'istanza di sospensione.
3. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 17.12.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 18.12.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1107/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 giudice ha dichiarato la contumacia della ha sospeso Controparte_1
l'efficacia esecutiva del verbale opposto e ha rinviato all'udienza del 4.2.2025 per la discussione, reiterando nei confronti della convenuta l'ordine di deposito della documentazione afferente al rapporto ed agli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
4. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 4.2.2025 ex art. 127 ter c.p.c., nelle sue note la parte opponente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso;
in data odierna il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429
c.p.c.
***
5. L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni che seguono.
5.1 Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “poiché il giudizio di
opposizione a sanzioni amministrative consiste non già (e, comunque, non solo)
nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma (anche)
nell'accertamento della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del
provvedimento, all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale
- la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta
opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua
pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla
legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato, o
sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito,
spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1107/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 dall'Amministrazione (ex plurimis: Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019,
Rv. 652384 – 02; Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007;
Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n.
5122/2011)” (Cass. n. 34657/2023).
5.2 Alla luce di tale criterio di riparto, delle allegazioni dell'unica parte costituita e della documentazione prodotta, l'eccezione sollevata da in ordine al vizio Parte_1
di legittimità formale del provvedimento opposto si appalesa fondata, poiché:
a. ai sensi dell'art. 200 C.d.S. “Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la
violazione, quando è possibile, deve essere)) immediatamente contestata tanto al
trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della
somma dovuta” (comma 1). “Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto
verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano
inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi
informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi
essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è
stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del
verbale” (comma 2). “Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e,
se presente, alla persona obbligata in solido” (comma 3). “Copia del verbale è
consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente
accertatore” (comma 4), mentre nel successivo art. 201, comma 1 bis, sono elencate le ipotesi in cui è consentita la contestazione differita;
b. è peraltro consolidato l'insegnamento secondo cui “in tema di violazione del
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1107/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 codice della strada, la regola secondo la quale l'omessa contestazione immediata,
o l'omessa indicazione, nel relativo verbale, dei motivi che l'hanno resa
impossibile, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio, non si estende
all'ipotesi in cui, essendovi stata immediata contestazione orale, sia tuttavia
mancata la contestuale redazione e consegna del verbale al trasgressore o la
indicazione dei motivi della mancata consegna immediata del verbale, attesa la
distinzione logica e giuridica esistente tra i tre momenti dell'accertamento, della
verbalizzazione e della consegna di copia del verbale al trasgressore (Sez. 2,
Sentenza n. 14668 del 03/06/2008, Rv. 603810 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 37855
del 28/12/2022, Rv. 668537 - 01)” (Cass. 19470/2024);
c. in conseguenza della contumacia della opposta e CP_1
dell'inottemperanza di quest'ultima all'ordine di deposito di copia del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, la fondatezza della pretesa sanzionatoria deve essere valutata in base al solo verbale n. 299578830 (prodotto dalla parte opponente);
d. nel suddetto provvedimento si legge che il 27.9.2024, alle ore 19:19, gli Agenti in servizio nella via Giorgio La Pira n. 6 di Benetutti hanno accertato come l'odierno opponente, in violazione dell'art. 116, commi 15 e 17 del C.d.S., “CIRCOLAVA
ALLA GUIDA DEL PREDETTO VEICOLO SENZA ESSER MUNITO DELLA
PATENTE DI GUIDA PRESCRITTA PERCHÉ MAI CONSEGUITA. IL
VEICOLO DI CUI VIENE TRATTENUTO IL DOCUMENTO DI
CIRCOLAZIONE E SOTTOPOSTO A FERMO AMMINISTRATIVO COME DA
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1107/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7 SEPARATO VERBALE E AFFIDATO A N. A OZIERI IL Parte_2
07/07/1999 E RES A BENETUTTI IN VIA ROMA N° 7 CHE Parte_3
PRESSO PRIVATO IN VIA RENZO MOSSA N° 1 - NOTATO CP_2
TRANSITARE A DELL'AUTOVETTURA SU MENZIONATA IN VIA LA CP_3
PIRA N° 6”. PAGAMENTO OLTRE 60 GG. 15.299,50 €”;
e. dalle attestazioni sopra riportate si evince che, quand'anche tutti gli incombenti di accertamento della violazione, redazione e consegna del verbale fossero stati assolti il 27.9.2024, non vi è comunque stata contestazione immediata dell'illecito, essendo il verbale privo di qualsivoglia indicazione in ordine al fatto che sia stato fermato dagli Agenti mentre stava conducendo il Parte_1
veicolo Volkswagen Golf tg. DM677HS nella via La Pira n. 6 di Benetutti, né
tantomeno che questi ultimi gli abbiano contestualmente mosso qualsivoglia contestazione orale della violazione ascrittagli;
f. tale assunto, oltre a fondarsi sulla predetta esposizione delle modalità
dell'accertamento (“notato transitare”), è ulteriormente corroborato, sia dalla considerazione che nel modulo prestampato non risulta alcuna verbalizzazione nella parte relativa alle dichiarazioni del trasgressore (spazio che viene ordinariamente compilato anche quando quest'ultimo si limita ad affermare di non avere nulla da dichiarare), sia dall'affidamento del veicolo alla proprietaria perché
lo custodisse in un garage sito nella via Renzo Mossa n. 1 di Benetutti, ove è
residente anche (luogo diverso da quello nel quale l'opponente Parte_1
è stato visto transitare, la già menzionata via La Pira n. 6), indirizzo presso il
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1107/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8 quale con tutta probabilità le copia del verbale è stata consegnata al trasgressore ed all'obbligata in solido (i quali si sono rifiutati di sottoscriverlo);
g. non ricorre peraltro alcuna delle ipotesi tassative elencate dal comma 1 bis dell'art. 201 C.d.S., fattispecie in cui è espressamente ritenuta non necessaria la contestazione immediata dell'illecito.
5.3 In conseguenza dell'accoglimento dell'opposizione, deve essere disposta la restituzione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, giusta il disposto dell'art. 214, comma 5,
C.d.S., ai sensi del quale “Salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà,
quando il ricorso sia accolto e l'accertamento della violazione dichiarato infondato
l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo
dall'organo di polizia indicato nel comma 1”, considerato peraltro come, in conseguenza della già evidenziata inottemperanza della all'ordine di Controparte_1
deposito del rapporto e degli atti relativi all'accertamento dell'illecito amministrativo oggetto di causa, non è stato versato in atti neppure il “separato verbale” (menzionato nel verbale n. 299578830) con cui è stata irrogata la sanzione accessoria de qua, in violazione dell'art. 214, comma 1, C.d.S. e degli artt. 394, comma 3 e 395 del D.P.R. 495/1992.
6. Le spese di lite debbono essere regolate in base al principio della soccombenza previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico della
[...]
, non ravvisandosi ragioni che Controparte_1
possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione da 5.200,01 euro fino a 26.000,00 euro
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1107/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 9 (ossia in base al valore della sanzione pecuniaria irrogata con il verbale opposto, pari a
15.299,50 euro), con riduzione della metà per i compensi sia delle fasi di studio ed introduttiva (atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto), sia della fase decisionale (non avendo la parte opponente chiesto il termine per note conclusive, anche in ragione della contumacia dell'opposta).
Poiché non vi è stata attività istruttoria, non sono dovuti compensi relativi a tale fase.
PER QUESTI MOTIVI
7. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto: Parte_1
i. annulla il verbale di contestazione n. 299578830, emesso il 27.9.2024 dai
Carabinieri di Benetutti (doc. 1 ricorso);
ii. dispone la restituzione del veicolo Volkswagen Golf, tg. DM677HS
all'avente titolo;
b. condanna la Controparte_1
a rimborsare a le spese processuali, così liquidate:
[...] Parte_1
€ 459,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 388,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 237,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione a ruolo;
€ 1.962,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Nuoro, 6.2.2025
Il Giudice dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1107/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 06/02/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 4.2.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate dalla parte opponente, la quale ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1107/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 1107/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1107 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
ROCCO (C.F. ), elettivamente domiciliato a Sassari, Emiciclo C.F._2
Garibaldi n. 24, presso lo studio del difensore;
ricorrente-opponente
contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Prefetto pro tempore, con sede a Sassari, Piazza d'Italia n. 31; P.IVA_1
convenuta-opposta
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1107/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (rassegnate nel ricorso introduttivo e confermate nelle note ex
art. 127 ter c.p.c. depositate l'1.2.2025):
“In via preliminare
1. Si chiede all'Ill.mo Giudice di disporre in via cautelare ed inaudita altera parte la
sospensione del verbale n. 299578830 del 27.09.2024 emesso dalla Stazione dei Carabinieri di
Benetutti, per i motivi di cui sopra, ivi compresa la sanzione accessoria e, per l'effetto,
2. Disporre la restituzione del veicolo in quanto di proprietà di altri.
Nel merito
1. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento del verbale n. 299578830 del 27.09.2024
emesso dalla Stazione dei Carabinieri di Benetutti, per i motivi di cui sopra e di ogni atto
connesso, prodromico e conseguente, ivi compresa la sanzione accessoria per i motivi in
espositiva.
2. Con vittoria di diritti, spese, onorari ed accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 7 del D.Lgs. 150/2011, depositato il 28.10.2024 nella cancelleria di questo Tribunale, ha esposto quanto segue: Parte_1
a. con verbale n. 299578830, datato 27.9.2024, ore 19:19, i Carabinieri della
Stazione di Benetutti, avevano contestato a esso opponente la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, del C.d.S., siccome circolante nella via La Pira n. 6 di
Benetutti alla guida del veicolo Volkswagen Golf, tg. DM677HS (di proprietà di
, pur non avendo mai conseguito la patente di guida, Parte_2
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1107/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 contestualmente disponendo il trattenimento del libretto di circolazione, la sottoposizione a fermo amministrativo del mezzo (affidato alla proprietaria, nel suo garage privato sito a Benetutti, via Renzo Mossa n. 1) ed irrogandogli la sanzione pecuniaria di 15.299,50 euro;
b. a suo dire:
i. tale provvedimento era nullo (con conseguente illegittimità della sanzione e dei successivi atti procedimentali) per violazione degli artt. 200 e 201, comma
1, C.d.S., sul rilievo che l'illecito non era stato contestato immediatamente, né
tantomeno nel verbale erano specificati i motivi a giustificazione della contestazione differita, essendosi limitati gli Agenti ad attestare di avere visto esso opponente alla guida del suddetto veicolo;
ii. era inoltre nulla la sanzione accessoria del fermo amministrativo, siccome non contestata separatamente in un verbale di incauto affidamento, da elevare nei confronti della proprietaria del mezzo;
iii. sussistevano quindi i presupposti per la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del verbale e della sanzione accessoria, nonché per la restituzione del veicolo.
2. Con decreto reso il 31.10.2024 il giudice non ha ritenuto sussistenti i presupposti per provvedere inaudita altera parte e ha fissato la prima udienza per la discussione e la decisione sull'istanza di sospensione.
3. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 17.12.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 18.12.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1107/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 giudice ha dichiarato la contumacia della ha sospeso Controparte_1
l'efficacia esecutiva del verbale opposto e ha rinviato all'udienza del 4.2.2025 per la discussione, reiterando nei confronti della convenuta l'ordine di deposito della documentazione afferente al rapporto ed agli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
4. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 4.2.2025 ex art. 127 ter c.p.c., nelle sue note la parte opponente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso;
in data odierna il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429
c.p.c.
***
5. L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni che seguono.
5.1 Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “poiché il giudizio di
opposizione a sanzioni amministrative consiste non già (e, comunque, non solo)
nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma (anche)
nell'accertamento della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del
provvedimento, all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale
- la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta
opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua
pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla
legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato, o
sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito,
spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1107/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 dall'Amministrazione (ex plurimis: Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019,
Rv. 652384 – 02; Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007;
Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n.
5122/2011)” (Cass. n. 34657/2023).
5.2 Alla luce di tale criterio di riparto, delle allegazioni dell'unica parte costituita e della documentazione prodotta, l'eccezione sollevata da in ordine al vizio Parte_1
di legittimità formale del provvedimento opposto si appalesa fondata, poiché:
a. ai sensi dell'art. 200 C.d.S. “Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la
violazione, quando è possibile, deve essere)) immediatamente contestata tanto al
trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della
somma dovuta” (comma 1). “Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto
verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano
inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi
informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi
essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è
stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del
verbale” (comma 2). “Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e,
se presente, alla persona obbligata in solido” (comma 3). “Copia del verbale è
consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente
accertatore” (comma 4), mentre nel successivo art. 201, comma 1 bis, sono elencate le ipotesi in cui è consentita la contestazione differita;
b. è peraltro consolidato l'insegnamento secondo cui “in tema di violazione del
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1107/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 codice della strada, la regola secondo la quale l'omessa contestazione immediata,
o l'omessa indicazione, nel relativo verbale, dei motivi che l'hanno resa
impossibile, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio, non si estende
all'ipotesi in cui, essendovi stata immediata contestazione orale, sia tuttavia
mancata la contestuale redazione e consegna del verbale al trasgressore o la
indicazione dei motivi della mancata consegna immediata del verbale, attesa la
distinzione logica e giuridica esistente tra i tre momenti dell'accertamento, della
verbalizzazione e della consegna di copia del verbale al trasgressore (Sez. 2,
Sentenza n. 14668 del 03/06/2008, Rv. 603810 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 37855
del 28/12/2022, Rv. 668537 - 01)” (Cass. 19470/2024);
c. in conseguenza della contumacia della opposta e CP_1
dell'inottemperanza di quest'ultima all'ordine di deposito di copia del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, la fondatezza della pretesa sanzionatoria deve essere valutata in base al solo verbale n. 299578830 (prodotto dalla parte opponente);
d. nel suddetto provvedimento si legge che il 27.9.2024, alle ore 19:19, gli Agenti in servizio nella via Giorgio La Pira n. 6 di Benetutti hanno accertato come l'odierno opponente, in violazione dell'art. 116, commi 15 e 17 del C.d.S., “CIRCOLAVA
ALLA GUIDA DEL PREDETTO VEICOLO SENZA ESSER MUNITO DELLA
PATENTE DI GUIDA PRESCRITTA PERCHÉ MAI CONSEGUITA. IL
VEICOLO DI CUI VIENE TRATTENUTO IL DOCUMENTO DI
CIRCOLAZIONE E SOTTOPOSTO A FERMO AMMINISTRATIVO COME DA
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1107/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7 SEPARATO VERBALE E AFFIDATO A N. A OZIERI IL Parte_2
07/07/1999 E RES A BENETUTTI IN VIA ROMA N° 7 CHE Parte_3
PRESSO PRIVATO IN VIA RENZO MOSSA N° 1 - NOTATO CP_2
TRANSITARE A DELL'AUTOVETTURA SU MENZIONATA IN VIA LA CP_3
PIRA N° 6”. PAGAMENTO OLTRE 60 GG. 15.299,50 €”;
e. dalle attestazioni sopra riportate si evince che, quand'anche tutti gli incombenti di accertamento della violazione, redazione e consegna del verbale fossero stati assolti il 27.9.2024, non vi è comunque stata contestazione immediata dell'illecito, essendo il verbale privo di qualsivoglia indicazione in ordine al fatto che sia stato fermato dagli Agenti mentre stava conducendo il Parte_1
veicolo Volkswagen Golf tg. DM677HS nella via La Pira n. 6 di Benetutti, né
tantomeno che questi ultimi gli abbiano contestualmente mosso qualsivoglia contestazione orale della violazione ascrittagli;
f. tale assunto, oltre a fondarsi sulla predetta esposizione delle modalità
dell'accertamento (“notato transitare”), è ulteriormente corroborato, sia dalla considerazione che nel modulo prestampato non risulta alcuna verbalizzazione nella parte relativa alle dichiarazioni del trasgressore (spazio che viene ordinariamente compilato anche quando quest'ultimo si limita ad affermare di non avere nulla da dichiarare), sia dall'affidamento del veicolo alla proprietaria perché
lo custodisse in un garage sito nella via Renzo Mossa n. 1 di Benetutti, ove è
residente anche (luogo diverso da quello nel quale l'opponente Parte_1
è stato visto transitare, la già menzionata via La Pira n. 6), indirizzo presso il
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1107/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8 quale con tutta probabilità le copia del verbale è stata consegnata al trasgressore ed all'obbligata in solido (i quali si sono rifiutati di sottoscriverlo);
g. non ricorre peraltro alcuna delle ipotesi tassative elencate dal comma 1 bis dell'art. 201 C.d.S., fattispecie in cui è espressamente ritenuta non necessaria la contestazione immediata dell'illecito.
5.3 In conseguenza dell'accoglimento dell'opposizione, deve essere disposta la restituzione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, giusta il disposto dell'art. 214, comma 5,
C.d.S., ai sensi del quale “Salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà,
quando il ricorso sia accolto e l'accertamento della violazione dichiarato infondato
l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo
dall'organo di polizia indicato nel comma 1”, considerato peraltro come, in conseguenza della già evidenziata inottemperanza della all'ordine di Controparte_1
deposito del rapporto e degli atti relativi all'accertamento dell'illecito amministrativo oggetto di causa, non è stato versato in atti neppure il “separato verbale” (menzionato nel verbale n. 299578830) con cui è stata irrogata la sanzione accessoria de qua, in violazione dell'art. 214, comma 1, C.d.S. e degli artt. 394, comma 3 e 395 del D.P.R. 495/1992.
6. Le spese di lite debbono essere regolate in base al principio della soccombenza previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico della
[...]
, non ravvisandosi ragioni che Controparte_1
possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione da 5.200,01 euro fino a 26.000,00 euro
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1107/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 9 (ossia in base al valore della sanzione pecuniaria irrogata con il verbale opposto, pari a
15.299,50 euro), con riduzione della metà per i compensi sia delle fasi di studio ed introduttiva (atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto), sia della fase decisionale (non avendo la parte opponente chiesto il termine per note conclusive, anche in ragione della contumacia dell'opposta).
Poiché non vi è stata attività istruttoria, non sono dovuti compensi relativi a tale fase.
PER QUESTI MOTIVI
7. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto: Parte_1
i. annulla il verbale di contestazione n. 299578830, emesso il 27.9.2024 dai
Carabinieri di Benetutti (doc. 1 ricorso);
ii. dispone la restituzione del veicolo Volkswagen Golf, tg. DM677HS
all'avente titolo;
b. condanna la Controparte_1
a rimborsare a le spese processuali, così liquidate:
[...] Parte_1
€ 459,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 388,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 237,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione a ruolo;
€ 1.962,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Nuoro, 6.2.2025
Il Giudice dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1107/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 10