TRIB
Sentenza 24 agosto 2025
Sentenza 24 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/08/2025, n. 3078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3078 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14878/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14878/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Scardigno Leonardo, giusta procura Parte_1 in atti;
-opponente- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 per essa, quale mandataria, in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Albanese Paolo, giusta procura in atti;
-opposto-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1. – ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1
Cont del 21/10/2022, notificato in data 12/11/2022, con cui la cessionaria pagina 1 di 15 e, per essa, la in qualità di Controparte_1 Controparte_2
“ , ha intimato all'odierno opponente, quale fideiussore della Parte_2
“CO.ME.S. di Piumelli M. e C. S.a.s.”., il pagamento della somma di € 193.731,47, oltre interessi, in forza del decreto ingiuntivo n. 2562/2016 (non opposto e dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c.) emesso in favore della originaria creditrice cedente dal Tribunale di Bari in data 20/06/2016. Controparte_3
A sostegno dell'opposizione, l'attore ha dedotto:
1) il difetto di legittimazione attiva della quale cessionaria Controparte_1 del credito, a procedere nei confronti dell'opponente, stante la asserita mancata prova della cessione del credito vantato;
2) il difetto di procura nei confronti della e, in Controparte_2 particolare, la mancata produzione della procura conferita da Controparte_1 alla quale soggetto incaricato della riscossione
[...] Controparte_4 dell'asserito credito e la mancata produzione della procura conferita da
[...] nei confronti della CP_4 Controparte_2
3) la tardività della pretesa creditoria avanzata da parte della Controparte_1
e, per essa, dalla ai sensi dell'art. 1957
[...] Controparte_2
c.c. e dell'art. 5 della fideiussione del 17/04/2008 sottoscritta da con la Pt_1
posta alla base della richiesta creditoria, con conseguente Controparte_3 decadenza dal diritto a pretendere tale somma nei confronti del fideiussore.
I.2. – Costituendosi in giudizio, la convenuta opposta ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione.
I.3. – Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2
c.p.c., l'opponente ha altresì eccepito la violazione dell'art. 33 lettera s) del
Codice del Consumo, non avendo l'odierno attore mai sottoscritto espressamente la possibilità di cessione del credito, e ha contestato la validità del decreto ingiuntivo n. 2562/2016 emesso dal Tribunale di Bari, “poiché emesso nei confronti della ma successivamente azionato da parte della Controparte_3 [...] come cessionaria, cessione mai approvata quale clausola Controparte_1
pagina 2 di 15 vessatoria da parte del Sig. , e ciò in violazione dell'art. 33 lettera s) del Pt_1
Codice del Consumo”.
Sulla scorta di ciò, in forza del dictum di Cass. Sez. Un. n. 9479 del
06.04.2023, l'opponente ha richiesto, previa riqualificazione del rimedio azionato come opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., la rimessione del presente procedimento dinanzi al giudice competente per l'opposizione tardiva.
Con la memoria autorizzata depositata il 12/6/2024, l'opponente ha altresì eccepito la “nullità, annullabilità dell'attività di riscossione da parte della
[...] per violazione dell'art. 106 del TUB”. Controparte_1
I.4. – Istruita documentalmente, la causa è infine pervenuta all'udienza del
05/02/2025, all'esito della quale è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II. – Le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1. – Va innanzitutto affrontata la questione dell'eccepito difetto di legittimazione attiva della convenuta opposta, divenuta titolare del credito azionato in forza di un'operazione di cessione di crediti in blocco conclusa ai sensi degli artt. 1 e 4 legge n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B.
Giova richiamare i principi affermati dalla Corte di cassazione in tema di prova della legittimazione attiva collegata all'istituto della cessione in blocco di crediti cartolarizzati.
È stato puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutti, Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; v. anche nello stesso senso: Cass.
3405/2024) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.
pagina 3 di 15 Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente:
Cass., n. 17944/2023, cit. supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
È stato infatti correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di legittimità in cui si era precisato che
“una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione
– un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
Occorre infatti tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione.
pagina 4 di 15 È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n.
17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
Tanto premesso, nella specie, nell'atto introduttivo del presente giudizio l'opponente segnatamente ha lamentato 1) la omessa prova del compimento degli adempimenti formali e pubblicitari normativamente richiesti in ordine alla cessione de qua; 2) la mancata dimostrazione dell'inclusione del credito vantato nei confronti del debitore precettato nell'operazione traslativa in questione (cfr. pp.
4-8 atto di citazione).
L'opponente non ha dunque tempestivamente e specificamente contestato l'esistenza del contratto di cessione in sé (invero, nella prospettazione di parte attorea, anche la deduzione relativa alla mancata produzione del contratto di cessione da parte della convenuta opposta appare meramente funzionale a corroborare la censura inerente alla omessa dimostrazione dell'inclusione del credito per cui è causa nell'operazione traslativa in questione). Con la conseguenza che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sopra riportata, opera, certamente, in proposito, il principio di non contestazione.
pagina 5 di 15 Quanto alle specifiche doglianze veicolate nell'atto introduttivo del giudizio, occorre ribadire che la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., Cass., 19/02/2019, n.
4713).
Come anticipato, nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale,
e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495,
Cass., 17/03/2006, n. 5997).
Invero, come efficacemente chiarito dalla Corte di legittimità, “la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario;
sono così individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto” (Cass., n. 10200 del 16/04/2021).
In quest'ottica ricostruttiva, in coerenza con quanto osservato, l'intervenuta utile notizia del medesimo negozio al debitore ceduto è ricavabile anche con la pagina 6 di 15 notifica del precetto e ciò priva di rilievo le doglianze dell'opponente circa la mancata dimostrazione del compimento degli adempimenti pubblicitari normativamente previsti (rilevanti, come visto, solo ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto).
In altri termini, la eventuale omissione della iscrizione nel registro delle imprese della avvenuta cessione – o la eventuale genericità dell'avviso di cessione
–, nel caso in esame, non produrrebbe l'effetto di rendere la cessione del credito inopponibile all'opponente, reso pienamente edotta della intervenuta cessione sia tramite la suddetta comunicazione sia, in ogni caso, tramite la notifica del precetto.
Quanto all'omessa prova dell'inclusione del credito per cui è causa nell'operazione di cessione in questione, l'opponente deduce che il solo deposito dell'avviso di pubblicazione della cessione non sia allegazione sufficiente per provare la legittimazione passiva della Controparte_1
L'attore omette però di considerare, però che nell'avviso pubblicato in G.U.
(doc. 1 prod. opposta), oltre al riferimento al link che consente di accedere all'elenco dettagliato dei crediti ceduti, è altresì espressamente contenuta una puntuale descrizione delle caratteristiche e dell'arco temporale delimitante i crediti ceduti in blocco (“tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (i "Crediti"), sorti nel periodo intercorrente tra il 1968 ed il 2019 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e da collegati rapporti contrattuali non creditizi (ivi inclusi derivati finanziari), come meglio ivi indicati (congiuntamente i "Contratti"). I suddetti crediti sono qualificabili come crediti "deteriorati" in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla
Cartolarizzazione”), tra cui va certamente ricompreso non solo il prestito concesso nel 2008 alla debitrice principale, ma anche il rapporto di conto corrente, garantiti dalla fideiussione rilasciata dall'odierno opponente, per il cui adempimento, a seguito della revoca della linea di credito e di ogni facilitazione creditizia da parte della cedente (v. doc. 3 prod. opposta), l'istituto bancario ha Controparte_3 agito in sede monitoria (in argomento, cfr. Trib. Bari, Sez. IV, n. 1792/2022; Corte
pagina 7 di 15 di Appello di Bari, n. 120/2025), rilevando, nella specie, la categoria «crediti deteriorati» secondo le disposizioni della Banca d'Italia, che, come noto, è termine tecnico-contabile e non una classificazione giuridica e fa riferimento a tutti i crediti rimasti insoluti come il caso di specie (in tal senso si veda Cass., n.
5083/2024).
A ciò si aggiunga che a corroborare il quadro probatorio vi è anche la dichiarazione della cedente (doc. 2 prod. opposta) pienamente valida in quanto sottoscritta e dettagliata ai fini della sicura identificazione del credito ceduto nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione.
Sul punto, come indicato nella citata ordinanza del 23/03/2021 dalla
Suprema Corte, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo ai fini della prova dell'avvenuta cessione.
Invero, la dichiarazione sottoscritta dalla cedente (che Controparte_3 afferma espressamente che “tra i crediti oggetto di cessione a favore di
[...] rientrano anche i crediti vantati nei confronti di CO.ME.S DI Controparte_1
PIUMELLI M. E C. S.A.S. (C.F. / P.I. 05117250729) derivanti dai seguenti rapporti: Conto corrente ordinario n. 10419655; Finanziamento n. 1396472”, specificamente posti a fondamento del decreto ingiuntivo n. 2562/2016 alla base della minacciata esecuzione: v. doc. 2 prod. opponente) consente di ritenere che la prova fornita dalla creditrice opposta sia del tutto sufficiente ad avvalorare la dimostrazione dell'avvenuta cessione del credito.
E infatti, da un lato, occorre considerare che tale dichiarazione va ad integrare la già avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e a fornire certezza alla stessa, a garanzia del ceduto, poiché anche se avvenuta in un momento successivo alla pubblicità, garantisce al debitore di conoscere l'attuale titolare del rapporto di credito.
Inoltre, la dichiarazione resa dal cedente, anche nel corso del giudizio, equivale in sostanza ad una ulteriore forma di notificazione dell'avvenuta cessione, in favore del ceduto, al fine di portarlo a conoscenza dell'avvenuta pagina 8 di 15 cessione. E come già detto, la giurisprudenza di legittimità ammette che la prova della cessione possa essere fornita con documentazione successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche in corso di causa (sul punto, cfr.
Cass. 10200/2021, cit.; più di recente, v. Cass., n. 16846 del 2025; nella giurisprudenza di questo ufficio, cfr., per tutti, Trib. Bari Sez. II, n. 886/2025).
Al riguardo, dunque, non appaiono pertinenti le generiche considerazioni dedotte dalla difesa dell'opponente sul valore della dichiarazione del cedente.
Risulta, infatti, pacifico attribuire a quest'ultima valore di dichiarazione di scienza proveniente da un terzo (rispetto ai soggetti in contesa) che, in quanto tale, è liberamente valutabile dal giudice (sul punto, per tutti, cfr. Trib. Bologna, ord. 08/02/2024).
Nello specifico, tale dichiarazione, pur non avendo valore confessorio, è in grado di fondare un ragionamento indiziario circa l'avvenuta cessione del credito in questione, rappresentando anzi la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo a non avendo Controparte_1 alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria (in termini,
Corte d'Appello Milano Sez. I, Sent., 24/01/2023; nella giurisprudenza di questo
Ufficio, cfr. Trib. Bari, Sez. II, ord. 28/07/2023; sul punto, v. anche Corte di
Appello di Bari, sent. n. 151/2025).
Inoltre, nel caso di specie, essa riveste un autonomo e proprio significato, avendo la precipua funzione di rendere noto al debitore ceduto il legittimato attivo della pretesa creditoria.
Del resto, l'esigenza di notificare l'avvenuta cessione nei confronti del debitore ceduto risponde alla ratio di evitare che questi paghi a colui che non abbia titolo. Ma nel caso di specie tale rischio risulta scongiurato, considerando che il debitore non ha adempiuto alla propria obbligazione di pagamento e il cedente stesso ha dichiarato di aver ceduto il credito nei confronti del creditore procedente.
Conclusivamente, dunque, considerato che, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco, il creditore procedente ha minacciato l'instaurazione della procedura esecutiva, fornendo altresì la pagina 9 di 15 dichiarazione del cedente sull'avvenuto trasferimento del rapporto di credito in suo favore, si reputano sussistenti adeguati elementi per ritenere superata la eccezione sollevata dall'opponente, emergendo dalle convergenti risultanze documentali fornite dalla convenuta opposta – non utilmente contrastate dall'opponente – un quadro conoscitivo idoneo a far ritenere assolto l'onere probatorio gravante sulla convenuta opposta, dimostrando la titolarità del credito in capo al cessionario.
II.2. - Quanto all'eccepito difetto di procura nei confronti della mandataria
è sufficiente osservare che l'eccezione è Controparte_2 smentita dalla produzione documentale di parte opposta, attestante che la società in questione agisce nel caso in esame in qualità di “ della Parte_2 creditrice cessionaria in virtù di procura speciale ad essa Controparte_1 conferita in data 02/08/2019 per atto Notar dott. di Milano Persona_1
(doc. 5 prod. opposta), con cui è stata conferito al procuratore il potere di
“compiere tutto quanto necessario e/o utile e/o opportuno al fine (i) di riscuotere, gestire, liquidare e, più in generale, disporre i crediti oggetto di cessione pro soluto ai sensi di un contratto di cessione stipulato in data 19 luglio 2019 tra in qualità di cedente e la Società in qualità di cessionaria, dei Controparte_3 quali la Società è divenuta titolare in data 24 luglio 2019 e di cui è stato dato avviso mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
Parte Seconda, n. 91 del 03 Agosto 2019 e deposito nel Registro delle Imprese di
Milano Monza Brianza Lodi, nonché dei crediti dei quali la Società diverrà titolare
(i “Crediti”) nonché (ii) di gestire e/o fare opposizione alle procedure di cognizione, monitorie, esecutive o concorsuali, già instaurate o che dovessero essere instaurate successivamente alla data del presente atto, con riferimento ai
Crediti nei confronti dei debitori ceduti e/o dei garanti e/o degli aventi causa di detti debitori ceduti e garanti”.
A fronte di siffatta produzione documentale, a nulla rileva la circostanza per cui nell'avviso pubblicato sulla G.U. sia menzionato un altro Servicer o Master
Servicer, in quanto una eventuale violazione dell'aspetto informativo della pagina 10 di 15 cessione previsto dall'art. 58 T.U.B. non ha nessuna conseguenza in termini di validità della procura speciale da ultimo rilasciata dalla opponente.
II.3. – Ancora, del tutto irrilevante è la circostanza – peraltro prospettata dall'opponente del tutto tardivamente, quando erano ormai maturate le preclusioni assertive – della mancata iscrizione della cessionaria nell'elenco speciale ex art 106 T.U.B. alla data della stipulazione del contratto;
infatti, il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. ed i conseguenti atti di riscossione non sono affetti da invalidità sol perché, appunto, la società non è iscritta nel predetto albo, posto che l'art. 2 comma 6 della l. n. 130 del 1999 non ha valore civilistico, ma attiene piuttosto alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario (sul tema, di recente Cass., 18/03/2024, n. 7243; Corte appello
Firenze Sez. spec. Impresa, 25/09/2024, n.1622; Tribunale Pistoia sez. I,
10/09/2024, n.664; Tribunale Savona , 10/05/2024; in materia è altresì intervenuto il decreto 17/05/2024 n. 13749 della Prima Presidente della Corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. sollevato dal Tribunale di Brindisi, con cui era stato chiesto all'organo di nomofilachia di pronunciarsi sulla validità o meno del contratto di cessione, stipulato con soggetto non iscritto al registro ex art. 106 del testo unico bancario,
e ciò proprio sulla scorta, tra l'altro, dell'esistenza dell'orientamento interpretativo rappresentato dal precedente di legittimità prima indicato).
II.4. – Quanto all'eccepita tardività della pretesa creditoria avanzata dalla creditrice cessionaria, è assorbente il rilievo per cui il titolo esecutivo azionato è costituto dal decreto ingiuntivo n. 2562/2016 emesso nei confronti dell'odierno opponente, avverso il quale non risulta proposta opposizione, e, secondo giurisprudenza consolidata (cfr. per tutti, Cass., Sez. III, 19/12/2006, n. 27159),
“In sede di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) avverso un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, in quanto non opposto (art. 647 c.p.c.), il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio ad opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti” (è invero noto pagina 11 di 15 che, per giurisprudenza ultra consolidata, il decreto ingiuntivo non opposto ha efficacia di giudicato rispetto all'esistenza del credito, come ribadito ancora di recente da Cassazione civile, sez. III, 22/06/2020, n. 12121, secondo cui “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso”).
Nel caso di specie, il motivo di opposizione è pacificamente riferito a un fatto anteriore alla formazione del titolo giudiziale, ovverosia la mancata attivazione del creditore nel termine di 36 mesi previsto dall'art. 5 della fideiussione stipulata dall'opponente, in deroga al termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., con conseguente impossibilità di dedurlo come motivo di opposizione all'esecuzione.
Ciò che contesta specificamente l'opponente è, invero, la tardività della richiesta creditoria avanzata nei suoi confronti dall'originario creditore, poiché asseritamente inoltrata con la domanda monitoria proposta dopo sei anni dalla scadenza dell'obbligazione principale e, dunque, oltre il termine previsto dall'art. 5 della fideiussione dallo stesso rilasciata (più ampio rispetto a quello previsto dall'art. 1957 c.c.).
Dunque, le contestazioni mosse dagli attori afferiscono alla stessa fondatezza del credito azionato in sede monitoria.
Oggetto di doglianza, in via immediata e diretta, è infatti non già l'eventuale abusività della clausola che prevede il prolungamento del termine previsto dall'art. 1957 c.c. e, dunque, la sostanziale estensione della durata della garanzia, ma proprio e soltanto la mancata tempestiva attivazione del creditore (sia nel termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957 c.c. che in quello di 36 mesi pattiziamente stabilito), in relazione alla quale il profilo di abusività della pattuizione in questione è del tutto irrilevante (e, non a caso, non è stato posto a pagina 12 di 15 fondamento di una specifica richiesta di accertamento e di declaratoria di nullità contrattuale), non essendo d'altronde la proposizione dell'eccezione di decadenza specificamente sollevata dal debitore opponente preclusa dall'esistenza della clausola derogatoria in questione.
In questa prospettiva, a nulla vale richiamare, come fa l'attore, la giurisprudenza euro-unitaria maturata in tema di controllo sulle clausole abusive nei contratti consumeristici e, in particolare, la sentenza del 17/05/2022 (C-
693/19 e C-831/19), della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea.
Invero, tale sentenza ha statuito, in relazione alla direttiva inerente alle clausole abusive nei contratti di consumo, che “L'articolo 6, paragrafo 1, e
l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come "consumatore" ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo”.
Dunque, la pronuncia afferma solo che il principio del giudicato che si forma sul decreto ingiuntivo non opposto non preclude al Giudice dell'Esecuzione di poter valutare il carattere abusivo delle clausole contenute in contratti consumeristici.
Tale pronuncia non afferma, invece, un generalizzato potere di contestare il credito oggetto di un decreto ingiuntivo non opposto per qualsiasi ragione mediante l'opposizione all'esecuzione, posto che un siffatto principio non si desume in alcun modo dalla suddetta decisione della Corte di Giustizia UE.
pagina 13 di 15 Ora, come visto, a venire in rilievo, nel caso di specie, non è la doglianza relativa alla asserita nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. apposta al contratto di fideiussione stipulato dall'opponente, bensì, in base alla stessa prospettazione di parte attrice, la eccepita decadenza del creditore da ogni azione nei confronti del fideiussore per inosservanza del termine previsto dalla citata clausola derogatoria, fatto che esula da contestazioni relative alla nullità della pattuizione per violazione della normativa consumeristica ex se considerata e che dunque è estraneo dall'ambito applicativo della citata pronuncia della Corte di
Lussemburgo.
II.5. – Analogamente, inconferente è la contestazione – peraltro avanzata soltanto nella memoria ex art. 183 co. 6, n. 2 c.p.c. – circa la assunta violazione dell'art. 33 lettera s) del Codice del Consumo, in base al rilievo per cui l'attore non avrebbe mai sottoscritto espressamente la possibilità di cessione del credito, rilievo su cui l'opponente fonda la dedotta invalidità del decreto ingiuntivo n.
2562/2016 “poiché emesso nei confronti della ma Controparte_3 successivamente azionato da parte della come Controparte_1 cessionaria, cessione mai approvata quale clausola vessatoria da parte del Sig.
, e ciò in violazione dell'art. 33 lettera s) del Codice del Consumo”. Pt_1
Nella specie, in disparte la considerazione per cui non vi è evidenza documentale della apposizione di una clausola di tale tipo nel regolamento negoziale posto a fondamento della pretesa creditoria, assorbente è la circostanza per cui a venire in rilievo è, nella specie, un'operazione di cessione del credito (la cui realizzazione invererebbe, in tesi attorea, la nullità consumeristica stante la mancata approvazione del fideiussore/consumatore), fattispecie traslativa a cui è estraneo il debitore ceduto e che è del tutto distinta da quelle prese in esame dall'invocato disposto di cui all'art. 33 lett. s) Cod. Consumo, che prende in esame le sole clausole che attribuiscono al professionista il potere di sostituire a sé un terzo nei rapporti contrattuali attraverso meccanismi negoziali – quali la cessione del contratto, ai sensi dell'art. 1406 c.c. – il cui perfezionamento e/o la cui efficacia non possono prescindere dal consenso del consumatore (contraente ceduto), mentre, nella specie, come è noto, il contratto di cessione di credito ha pagina 14 di 15 natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione
(anche in via esecutiva) (per tutti, Cass., n. 21227 del 2019).
Pertanto, la censura in questione, non afferendo a clausola abusiva contenuta in contratti di consumo, esula dal perimetro applicativo dell'invocato dictum di Cass., Sez. Un. n. 9479/2023, non essendo stata prospettato, in definitiva, un effettivo profilo di abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, suscettibile di imporre una riqualificazione in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., con conseguente rimessione della decisione al giudice di questa, così come stabilito dalla citata pronuncia dell'organo di nomofilachia.
II.6. – L'opposizione va conclusivamente respinta.
III. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi aggiornati al D.M. 147/2022, con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria/trattazione e per la fase decisoria in ragione del carattere documentale della causa e dell'attività processuale espletata (fase studio: euro 2.552; fase introduttiva: euro 1.628; fase istruttoria/trattazione: euro 2.835; fase decisionale: euro 2.127).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciano nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta da;
Parte_1
- CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, delle spese di lite, liquidate in euro 9.142 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari, 24 agosto 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14878/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Scardigno Leonardo, giusta procura Parte_1 in atti;
-opponente- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 per essa, quale mandataria, in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Albanese Paolo, giusta procura in atti;
-opposto-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1. – ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1
Cont del 21/10/2022, notificato in data 12/11/2022, con cui la cessionaria pagina 1 di 15 e, per essa, la in qualità di Controparte_1 Controparte_2
“ , ha intimato all'odierno opponente, quale fideiussore della Parte_2
“CO.ME.S. di Piumelli M. e C. S.a.s.”., il pagamento della somma di € 193.731,47, oltre interessi, in forza del decreto ingiuntivo n. 2562/2016 (non opposto e dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c.) emesso in favore della originaria creditrice cedente dal Tribunale di Bari in data 20/06/2016. Controparte_3
A sostegno dell'opposizione, l'attore ha dedotto:
1) il difetto di legittimazione attiva della quale cessionaria Controparte_1 del credito, a procedere nei confronti dell'opponente, stante la asserita mancata prova della cessione del credito vantato;
2) il difetto di procura nei confronti della e, in Controparte_2 particolare, la mancata produzione della procura conferita da Controparte_1 alla quale soggetto incaricato della riscossione
[...] Controparte_4 dell'asserito credito e la mancata produzione della procura conferita da
[...] nei confronti della CP_4 Controparte_2
3) la tardività della pretesa creditoria avanzata da parte della Controparte_1
e, per essa, dalla ai sensi dell'art. 1957
[...] Controparte_2
c.c. e dell'art. 5 della fideiussione del 17/04/2008 sottoscritta da con la Pt_1
posta alla base della richiesta creditoria, con conseguente Controparte_3 decadenza dal diritto a pretendere tale somma nei confronti del fideiussore.
I.2. – Costituendosi in giudizio, la convenuta opposta ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione.
I.3. – Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2
c.p.c., l'opponente ha altresì eccepito la violazione dell'art. 33 lettera s) del
Codice del Consumo, non avendo l'odierno attore mai sottoscritto espressamente la possibilità di cessione del credito, e ha contestato la validità del decreto ingiuntivo n. 2562/2016 emesso dal Tribunale di Bari, “poiché emesso nei confronti della ma successivamente azionato da parte della Controparte_3 [...] come cessionaria, cessione mai approvata quale clausola Controparte_1
pagina 2 di 15 vessatoria da parte del Sig. , e ciò in violazione dell'art. 33 lettera s) del Pt_1
Codice del Consumo”.
Sulla scorta di ciò, in forza del dictum di Cass. Sez. Un. n. 9479 del
06.04.2023, l'opponente ha richiesto, previa riqualificazione del rimedio azionato come opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., la rimessione del presente procedimento dinanzi al giudice competente per l'opposizione tardiva.
Con la memoria autorizzata depositata il 12/6/2024, l'opponente ha altresì eccepito la “nullità, annullabilità dell'attività di riscossione da parte della
[...] per violazione dell'art. 106 del TUB”. Controparte_1
I.4. – Istruita documentalmente, la causa è infine pervenuta all'udienza del
05/02/2025, all'esito della quale è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II. – Le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1. – Va innanzitutto affrontata la questione dell'eccepito difetto di legittimazione attiva della convenuta opposta, divenuta titolare del credito azionato in forza di un'operazione di cessione di crediti in blocco conclusa ai sensi degli artt. 1 e 4 legge n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B.
Giova richiamare i principi affermati dalla Corte di cassazione in tema di prova della legittimazione attiva collegata all'istituto della cessione in blocco di crediti cartolarizzati.
È stato puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutti, Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; v. anche nello stesso senso: Cass.
3405/2024) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.
pagina 3 di 15 Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente:
Cass., n. 17944/2023, cit. supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
È stato infatti correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di legittimità in cui si era precisato che
“una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione
– un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
Occorre infatti tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione.
pagina 4 di 15 È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n.
17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
Tanto premesso, nella specie, nell'atto introduttivo del presente giudizio l'opponente segnatamente ha lamentato 1) la omessa prova del compimento degli adempimenti formali e pubblicitari normativamente richiesti in ordine alla cessione de qua; 2) la mancata dimostrazione dell'inclusione del credito vantato nei confronti del debitore precettato nell'operazione traslativa in questione (cfr. pp.
4-8 atto di citazione).
L'opponente non ha dunque tempestivamente e specificamente contestato l'esistenza del contratto di cessione in sé (invero, nella prospettazione di parte attorea, anche la deduzione relativa alla mancata produzione del contratto di cessione da parte della convenuta opposta appare meramente funzionale a corroborare la censura inerente alla omessa dimostrazione dell'inclusione del credito per cui è causa nell'operazione traslativa in questione). Con la conseguenza che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sopra riportata, opera, certamente, in proposito, il principio di non contestazione.
pagina 5 di 15 Quanto alle specifiche doglianze veicolate nell'atto introduttivo del giudizio, occorre ribadire che la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., Cass., 19/02/2019, n.
4713).
Come anticipato, nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale,
e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495,
Cass., 17/03/2006, n. 5997).
Invero, come efficacemente chiarito dalla Corte di legittimità, “la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario;
sono così individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto” (Cass., n. 10200 del 16/04/2021).
In quest'ottica ricostruttiva, in coerenza con quanto osservato, l'intervenuta utile notizia del medesimo negozio al debitore ceduto è ricavabile anche con la pagina 6 di 15 notifica del precetto e ciò priva di rilievo le doglianze dell'opponente circa la mancata dimostrazione del compimento degli adempimenti pubblicitari normativamente previsti (rilevanti, come visto, solo ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto).
In altri termini, la eventuale omissione della iscrizione nel registro delle imprese della avvenuta cessione – o la eventuale genericità dell'avviso di cessione
–, nel caso in esame, non produrrebbe l'effetto di rendere la cessione del credito inopponibile all'opponente, reso pienamente edotta della intervenuta cessione sia tramite la suddetta comunicazione sia, in ogni caso, tramite la notifica del precetto.
Quanto all'omessa prova dell'inclusione del credito per cui è causa nell'operazione di cessione in questione, l'opponente deduce che il solo deposito dell'avviso di pubblicazione della cessione non sia allegazione sufficiente per provare la legittimazione passiva della Controparte_1
L'attore omette però di considerare, però che nell'avviso pubblicato in G.U.
(doc. 1 prod. opposta), oltre al riferimento al link che consente di accedere all'elenco dettagliato dei crediti ceduti, è altresì espressamente contenuta una puntuale descrizione delle caratteristiche e dell'arco temporale delimitante i crediti ceduti in blocco (“tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (i "Crediti"), sorti nel periodo intercorrente tra il 1968 ed il 2019 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e da collegati rapporti contrattuali non creditizi (ivi inclusi derivati finanziari), come meglio ivi indicati (congiuntamente i "Contratti"). I suddetti crediti sono qualificabili come crediti "deteriorati" in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla
Cartolarizzazione”), tra cui va certamente ricompreso non solo il prestito concesso nel 2008 alla debitrice principale, ma anche il rapporto di conto corrente, garantiti dalla fideiussione rilasciata dall'odierno opponente, per il cui adempimento, a seguito della revoca della linea di credito e di ogni facilitazione creditizia da parte della cedente (v. doc. 3 prod. opposta), l'istituto bancario ha Controparte_3 agito in sede monitoria (in argomento, cfr. Trib. Bari, Sez. IV, n. 1792/2022; Corte
pagina 7 di 15 di Appello di Bari, n. 120/2025), rilevando, nella specie, la categoria «crediti deteriorati» secondo le disposizioni della Banca d'Italia, che, come noto, è termine tecnico-contabile e non una classificazione giuridica e fa riferimento a tutti i crediti rimasti insoluti come il caso di specie (in tal senso si veda Cass., n.
5083/2024).
A ciò si aggiunga che a corroborare il quadro probatorio vi è anche la dichiarazione della cedente (doc. 2 prod. opposta) pienamente valida in quanto sottoscritta e dettagliata ai fini della sicura identificazione del credito ceduto nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione.
Sul punto, come indicato nella citata ordinanza del 23/03/2021 dalla
Suprema Corte, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo ai fini della prova dell'avvenuta cessione.
Invero, la dichiarazione sottoscritta dalla cedente (che Controparte_3 afferma espressamente che “tra i crediti oggetto di cessione a favore di
[...] rientrano anche i crediti vantati nei confronti di CO.ME.S DI Controparte_1
PIUMELLI M. E C. S.A.S. (C.F. / P.I. 05117250729) derivanti dai seguenti rapporti: Conto corrente ordinario n. 10419655; Finanziamento n. 1396472”, specificamente posti a fondamento del decreto ingiuntivo n. 2562/2016 alla base della minacciata esecuzione: v. doc. 2 prod. opponente) consente di ritenere che la prova fornita dalla creditrice opposta sia del tutto sufficiente ad avvalorare la dimostrazione dell'avvenuta cessione del credito.
E infatti, da un lato, occorre considerare che tale dichiarazione va ad integrare la già avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e a fornire certezza alla stessa, a garanzia del ceduto, poiché anche se avvenuta in un momento successivo alla pubblicità, garantisce al debitore di conoscere l'attuale titolare del rapporto di credito.
Inoltre, la dichiarazione resa dal cedente, anche nel corso del giudizio, equivale in sostanza ad una ulteriore forma di notificazione dell'avvenuta cessione, in favore del ceduto, al fine di portarlo a conoscenza dell'avvenuta pagina 8 di 15 cessione. E come già detto, la giurisprudenza di legittimità ammette che la prova della cessione possa essere fornita con documentazione successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche in corso di causa (sul punto, cfr.
Cass. 10200/2021, cit.; più di recente, v. Cass., n. 16846 del 2025; nella giurisprudenza di questo ufficio, cfr., per tutti, Trib. Bari Sez. II, n. 886/2025).
Al riguardo, dunque, non appaiono pertinenti le generiche considerazioni dedotte dalla difesa dell'opponente sul valore della dichiarazione del cedente.
Risulta, infatti, pacifico attribuire a quest'ultima valore di dichiarazione di scienza proveniente da un terzo (rispetto ai soggetti in contesa) che, in quanto tale, è liberamente valutabile dal giudice (sul punto, per tutti, cfr. Trib. Bologna, ord. 08/02/2024).
Nello specifico, tale dichiarazione, pur non avendo valore confessorio, è in grado di fondare un ragionamento indiziario circa l'avvenuta cessione del credito in questione, rappresentando anzi la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo a non avendo Controparte_1 alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria (in termini,
Corte d'Appello Milano Sez. I, Sent., 24/01/2023; nella giurisprudenza di questo
Ufficio, cfr. Trib. Bari, Sez. II, ord. 28/07/2023; sul punto, v. anche Corte di
Appello di Bari, sent. n. 151/2025).
Inoltre, nel caso di specie, essa riveste un autonomo e proprio significato, avendo la precipua funzione di rendere noto al debitore ceduto il legittimato attivo della pretesa creditoria.
Del resto, l'esigenza di notificare l'avvenuta cessione nei confronti del debitore ceduto risponde alla ratio di evitare che questi paghi a colui che non abbia titolo. Ma nel caso di specie tale rischio risulta scongiurato, considerando che il debitore non ha adempiuto alla propria obbligazione di pagamento e il cedente stesso ha dichiarato di aver ceduto il credito nei confronti del creditore procedente.
Conclusivamente, dunque, considerato che, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco, il creditore procedente ha minacciato l'instaurazione della procedura esecutiva, fornendo altresì la pagina 9 di 15 dichiarazione del cedente sull'avvenuto trasferimento del rapporto di credito in suo favore, si reputano sussistenti adeguati elementi per ritenere superata la eccezione sollevata dall'opponente, emergendo dalle convergenti risultanze documentali fornite dalla convenuta opposta – non utilmente contrastate dall'opponente – un quadro conoscitivo idoneo a far ritenere assolto l'onere probatorio gravante sulla convenuta opposta, dimostrando la titolarità del credito in capo al cessionario.
II.2. - Quanto all'eccepito difetto di procura nei confronti della mandataria
è sufficiente osservare che l'eccezione è Controparte_2 smentita dalla produzione documentale di parte opposta, attestante che la società in questione agisce nel caso in esame in qualità di “ della Parte_2 creditrice cessionaria in virtù di procura speciale ad essa Controparte_1 conferita in data 02/08/2019 per atto Notar dott. di Milano Persona_1
(doc. 5 prod. opposta), con cui è stata conferito al procuratore il potere di
“compiere tutto quanto necessario e/o utile e/o opportuno al fine (i) di riscuotere, gestire, liquidare e, più in generale, disporre i crediti oggetto di cessione pro soluto ai sensi di un contratto di cessione stipulato in data 19 luglio 2019 tra in qualità di cedente e la Società in qualità di cessionaria, dei Controparte_3 quali la Società è divenuta titolare in data 24 luglio 2019 e di cui è stato dato avviso mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
Parte Seconda, n. 91 del 03 Agosto 2019 e deposito nel Registro delle Imprese di
Milano Monza Brianza Lodi, nonché dei crediti dei quali la Società diverrà titolare
(i “Crediti”) nonché (ii) di gestire e/o fare opposizione alle procedure di cognizione, monitorie, esecutive o concorsuali, già instaurate o che dovessero essere instaurate successivamente alla data del presente atto, con riferimento ai
Crediti nei confronti dei debitori ceduti e/o dei garanti e/o degli aventi causa di detti debitori ceduti e garanti”.
A fronte di siffatta produzione documentale, a nulla rileva la circostanza per cui nell'avviso pubblicato sulla G.U. sia menzionato un altro Servicer o Master
Servicer, in quanto una eventuale violazione dell'aspetto informativo della pagina 10 di 15 cessione previsto dall'art. 58 T.U.B. non ha nessuna conseguenza in termini di validità della procura speciale da ultimo rilasciata dalla opponente.
II.3. – Ancora, del tutto irrilevante è la circostanza – peraltro prospettata dall'opponente del tutto tardivamente, quando erano ormai maturate le preclusioni assertive – della mancata iscrizione della cessionaria nell'elenco speciale ex art 106 T.U.B. alla data della stipulazione del contratto;
infatti, il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. ed i conseguenti atti di riscossione non sono affetti da invalidità sol perché, appunto, la società non è iscritta nel predetto albo, posto che l'art. 2 comma 6 della l. n. 130 del 1999 non ha valore civilistico, ma attiene piuttosto alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario (sul tema, di recente Cass., 18/03/2024, n. 7243; Corte appello
Firenze Sez. spec. Impresa, 25/09/2024, n.1622; Tribunale Pistoia sez. I,
10/09/2024, n.664; Tribunale Savona , 10/05/2024; in materia è altresì intervenuto il decreto 17/05/2024 n. 13749 della Prima Presidente della Corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. sollevato dal Tribunale di Brindisi, con cui era stato chiesto all'organo di nomofilachia di pronunciarsi sulla validità o meno del contratto di cessione, stipulato con soggetto non iscritto al registro ex art. 106 del testo unico bancario,
e ciò proprio sulla scorta, tra l'altro, dell'esistenza dell'orientamento interpretativo rappresentato dal precedente di legittimità prima indicato).
II.4. – Quanto all'eccepita tardività della pretesa creditoria avanzata dalla creditrice cessionaria, è assorbente il rilievo per cui il titolo esecutivo azionato è costituto dal decreto ingiuntivo n. 2562/2016 emesso nei confronti dell'odierno opponente, avverso il quale non risulta proposta opposizione, e, secondo giurisprudenza consolidata (cfr. per tutti, Cass., Sez. III, 19/12/2006, n. 27159),
“In sede di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) avverso un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, in quanto non opposto (art. 647 c.p.c.), il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio ad opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti” (è invero noto pagina 11 di 15 che, per giurisprudenza ultra consolidata, il decreto ingiuntivo non opposto ha efficacia di giudicato rispetto all'esistenza del credito, come ribadito ancora di recente da Cassazione civile, sez. III, 22/06/2020, n. 12121, secondo cui “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso”).
Nel caso di specie, il motivo di opposizione è pacificamente riferito a un fatto anteriore alla formazione del titolo giudiziale, ovverosia la mancata attivazione del creditore nel termine di 36 mesi previsto dall'art. 5 della fideiussione stipulata dall'opponente, in deroga al termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., con conseguente impossibilità di dedurlo come motivo di opposizione all'esecuzione.
Ciò che contesta specificamente l'opponente è, invero, la tardività della richiesta creditoria avanzata nei suoi confronti dall'originario creditore, poiché asseritamente inoltrata con la domanda monitoria proposta dopo sei anni dalla scadenza dell'obbligazione principale e, dunque, oltre il termine previsto dall'art. 5 della fideiussione dallo stesso rilasciata (più ampio rispetto a quello previsto dall'art. 1957 c.c.).
Dunque, le contestazioni mosse dagli attori afferiscono alla stessa fondatezza del credito azionato in sede monitoria.
Oggetto di doglianza, in via immediata e diretta, è infatti non già l'eventuale abusività della clausola che prevede il prolungamento del termine previsto dall'art. 1957 c.c. e, dunque, la sostanziale estensione della durata della garanzia, ma proprio e soltanto la mancata tempestiva attivazione del creditore (sia nel termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957 c.c. che in quello di 36 mesi pattiziamente stabilito), in relazione alla quale il profilo di abusività della pattuizione in questione è del tutto irrilevante (e, non a caso, non è stato posto a pagina 12 di 15 fondamento di una specifica richiesta di accertamento e di declaratoria di nullità contrattuale), non essendo d'altronde la proposizione dell'eccezione di decadenza specificamente sollevata dal debitore opponente preclusa dall'esistenza della clausola derogatoria in questione.
In questa prospettiva, a nulla vale richiamare, come fa l'attore, la giurisprudenza euro-unitaria maturata in tema di controllo sulle clausole abusive nei contratti consumeristici e, in particolare, la sentenza del 17/05/2022 (C-
693/19 e C-831/19), della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea.
Invero, tale sentenza ha statuito, in relazione alla direttiva inerente alle clausole abusive nei contratti di consumo, che “L'articolo 6, paragrafo 1, e
l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come "consumatore" ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo”.
Dunque, la pronuncia afferma solo che il principio del giudicato che si forma sul decreto ingiuntivo non opposto non preclude al Giudice dell'Esecuzione di poter valutare il carattere abusivo delle clausole contenute in contratti consumeristici.
Tale pronuncia non afferma, invece, un generalizzato potere di contestare il credito oggetto di un decreto ingiuntivo non opposto per qualsiasi ragione mediante l'opposizione all'esecuzione, posto che un siffatto principio non si desume in alcun modo dalla suddetta decisione della Corte di Giustizia UE.
pagina 13 di 15 Ora, come visto, a venire in rilievo, nel caso di specie, non è la doglianza relativa alla asserita nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. apposta al contratto di fideiussione stipulato dall'opponente, bensì, in base alla stessa prospettazione di parte attrice, la eccepita decadenza del creditore da ogni azione nei confronti del fideiussore per inosservanza del termine previsto dalla citata clausola derogatoria, fatto che esula da contestazioni relative alla nullità della pattuizione per violazione della normativa consumeristica ex se considerata e che dunque è estraneo dall'ambito applicativo della citata pronuncia della Corte di
Lussemburgo.
II.5. – Analogamente, inconferente è la contestazione – peraltro avanzata soltanto nella memoria ex art. 183 co. 6, n. 2 c.p.c. – circa la assunta violazione dell'art. 33 lettera s) del Codice del Consumo, in base al rilievo per cui l'attore non avrebbe mai sottoscritto espressamente la possibilità di cessione del credito, rilievo su cui l'opponente fonda la dedotta invalidità del decreto ingiuntivo n.
2562/2016 “poiché emesso nei confronti della ma Controparte_3 successivamente azionato da parte della come Controparte_1 cessionaria, cessione mai approvata quale clausola vessatoria da parte del Sig.
, e ciò in violazione dell'art. 33 lettera s) del Codice del Consumo”. Pt_1
Nella specie, in disparte la considerazione per cui non vi è evidenza documentale della apposizione di una clausola di tale tipo nel regolamento negoziale posto a fondamento della pretesa creditoria, assorbente è la circostanza per cui a venire in rilievo è, nella specie, un'operazione di cessione del credito (la cui realizzazione invererebbe, in tesi attorea, la nullità consumeristica stante la mancata approvazione del fideiussore/consumatore), fattispecie traslativa a cui è estraneo il debitore ceduto e che è del tutto distinta da quelle prese in esame dall'invocato disposto di cui all'art. 33 lett. s) Cod. Consumo, che prende in esame le sole clausole che attribuiscono al professionista il potere di sostituire a sé un terzo nei rapporti contrattuali attraverso meccanismi negoziali – quali la cessione del contratto, ai sensi dell'art. 1406 c.c. – il cui perfezionamento e/o la cui efficacia non possono prescindere dal consenso del consumatore (contraente ceduto), mentre, nella specie, come è noto, il contratto di cessione di credito ha pagina 14 di 15 natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione
(anche in via esecutiva) (per tutti, Cass., n. 21227 del 2019).
Pertanto, la censura in questione, non afferendo a clausola abusiva contenuta in contratti di consumo, esula dal perimetro applicativo dell'invocato dictum di Cass., Sez. Un. n. 9479/2023, non essendo stata prospettato, in definitiva, un effettivo profilo di abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, suscettibile di imporre una riqualificazione in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., con conseguente rimessione della decisione al giudice di questa, così come stabilito dalla citata pronuncia dell'organo di nomofilachia.
II.6. – L'opposizione va conclusivamente respinta.
III. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi aggiornati al D.M. 147/2022, con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria/trattazione e per la fase decisoria in ragione del carattere documentale della causa e dell'attività processuale espletata (fase studio: euro 2.552; fase introduttiva: euro 1.628; fase istruttoria/trattazione: euro 2.835; fase decisionale: euro 2.127).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciano nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta da;
Parte_1
- CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, delle spese di lite, liquidate in euro 9.142 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari, 24 agosto 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 15 di 15