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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/04/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4379/2021 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4379 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente:
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Rimoldi n. 9, c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Canali (P. I.V.A. , C.F._1 P.IVA_1
C.F. ), con studio in 22100 Como, via Carloni n. 28, presso il quale è elettivamente C.F._2 domiciliata (fax 031/310.86.44; pec: ) Email_1
-attrice-
CONTRO
(P. IVA ), in persona del suo amministratore pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2 corrente in 22070 Appiano Gentile – Via Umberto Rimoldi n. 9, assistito e rappresentato dall'avv. Andrea
Orlandoni (C.F. - fax al n. 031.266750 - indirizzo di posta elettronica certificata C.F._3
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Como – Via Email_2
Mugiasca n. 10 ed all'indirizzo PEC Email_2
-convenuto-
Oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 14 ottobre 2024, il cui verbale è stato comunicato il giorno successivo, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito delle note conclusionali e delle memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como, contrariis reiectis e previa declaratoria del caso, così giudicare:
NEL MERITO:
1 accertata e dichiarata, per i motivi di fatto e di diritto esposti in atti, la esclusiva responsabilità del
in persona dell'amministratore pro-tempore, nella determinazione dell'evento Controparte_1 lesivo subito dall'attrice in data 17.01.2017, condannare il convenuto al risarcimento, in favore CP_1 della sig.ra , dei danni da lesioni tutti, biologico (o dinamico-relazionale), morale Parte_1 temporaneo (o da sofferenza soggettiva interiore) con relativa personalizzazione, e patrimoniale, dalla medesima patiti, nella misura complessiva di Euro 149.484,45, di cui € 122.308,00 per danno biologico (o dinamico-relazionale) e morale temporaneo (o da sofferenza soggettiva interiore), € 24.606,00 per personalizzazione del danno, € 2.570,45 per danno patrimoniale (danno emergente), o in quella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa all'esito dell'esperenda attività istruttoria, o da liquidarsi secondo equità, e/o ritenuta di giustizia.
Liquidarsi altresì gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'effettivo saldo.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
qualora il Giudicante dovesse ritenere non sufficientemente provati i fatti allegati dall'attrice, questa difesa insiste affinché vengano accolte tutte le istanze istruttorie formulate nei modi e termini di legge e non accolte dal G.I. con ordinanze del 26.04.2023 (parzialmente modificata per errore materiale all'udienza del
06.03.2024) e del 09.03.2024, ovverosia: A) si chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler ammettere prova per interrogatorio formale del dott. CP
, nella sua qualità di amministratore pro-tempore del sui
[...] CP_1 CP_1 seguenti capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice 06.06.2022:
[…]
B) Si chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice 06.06.2022:
[…]
C) Si chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler disporre idonea C.T.U. atta ad accertare lo stato dei luoghi del sinistro occorso all'attrice alla data del 17.01.2017, specialmente sotto il profilo della conformità alla normativa all'epoca dei fatti vigente in materia di sicurezza degli edifici di civile abitazione, con particolare riferimento alla sicurezza (presenza di strisce adesive antisdrucciolo e di altri dispositivi antiscivolo, di corrimano, ecc.) e allo stato di manutenzione della scala interna condominiale e segnatamente del tratto che conduce al piano interrato;
D) Si chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler altresì disporre, in caso di contestazione relativa al danno da lesioni subito dalla sig.ra , in via preliminare sugli altri mezzi di prova richiesti, Parte_1 stante la palese responsabilità del convenuto nella causazione dell'evento lesivo, idonea CP_1 consulenza medico-legale d'ufficio sulla persona dell'attrice, atta:
- ad accertare la natura e l'entità delle lesioni subite dalla perizianda in rapporto causale con il fatto lesivo per cui è causa;
- ad accertare la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando il C.T.U. quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate e indicando il consequenziale grado di sofferenza psicofisica;
- ad accertare se residuino postumi permanenti, precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico), nonché il grado di sofferenza soggettiva patita in conseguenza delle lesioni, indicando i criteri di determinazione del danno biologico nel suo complesso e la tabella di 11 valutazione medico legale di riferimento (baréme);
2 - ad accertare la conseguente sussistenza dei presupposti per l'applicazione del c.d. “punto pesante” e della relativa personalizzazione del danno nella misura del 25%;
- ad accertare la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, nonché la necessità di eventuali spese mediche future, anche in relazione alle ulteriori visite mediche di controllo e agli ulteriori esami radiografici che si renderà opportuno, all'occorrenza, prescrivere;
- ad accertare se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti incidano in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali.
Con espressa riserva di meglio e ulteriormente specificare, precisare e integrare in occasione della formulazione del quesito al designando C.T.U.
Si indica quale Consulente Tecnico di parte il dott. con studio in 22100 Como Persona_1
(CO), via Carloni n. 64.
Il tutto e in ogni caso con rifusione delle spese di lite, così come meglio precisato in sede di richieste nel merito.” per parte convenuta:
“In principalità e nel merito: previe declaratorie del caso, rigettare ogni domanda formulata dall'attrice nei confronti del convenuto in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali, oltre IVA e CPA.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 11.11.2021, conveniva in Parte_1 giudizio –in persona dell'amministratore- il in Appiano Gentile Controparte_3
(CO), suo luogo di residenza e dimora, per sentirlo dichiarare responsabile, in principalità in via esclusiva ex art. 2051 c.c., in subordine in via esclusiva ex art. 2043 c.c., per il sinistro occorsole nel pomeriggio del 17 gennaio
2017 allorché, nel percorrere in senso discendente le scale condominiali, cadeva a terra rovinando per una decina di scalini, così procurandosi la frattura sottocapitata del femore di sinistra ed una contusione cranica produttiva di ematoma del capillizio in sede parieto-occipitale sinistro.
Quantificava tali danni in complessivi € 149.484,45 di cui € 2.570,45 a titolo di danno patrimoniale e la differenza quale danno non patrimoniale, precisamente € 113.571 per danno biologico da invalidità permanente al 26,5% e invalidità temporanea, su cui applicare l'aumento per personalizzazione nella misura del 25%, ed € 8.737 a titolo di danno “morale per intervento chirurgico” e danno “morale su 42 giorni di degenza ospedaliera”.
Deduceva, in sintesi, la piena responsabilità del da una parte in ragione dell'assenza totale di CP_1 misure di sicurezza impiegate a protezione delle scale, parti comuni condominiali, essendo le stesse carenti di
“corrimano sul lato rivolto verso il muro, nonché prive di ringhiera e della protezione anti-scivolo” (vds pag.10 e
17 citazione); dall'altra per la totale assenza di responsabilità a sé imputabile, essendo per lei “impossibile accorgersi della presenza dell'insidia” (ibidem pag.10), essendo questa “apparentemente inesistente, e comunque sussistente in un luogo presso il quale la stessa non era solita recarsi, trattandosi del locale cantina praticamente quasi mai frequentato dalla danneggiata, la quale non era a conoscenza dei pericoli ivi nascosti”
(pag.10).
Si costituiva tempestivamente, il 24.3.2022 parte convenuta, chiedendo il rigetto della domanda per mancata prova del fatto storico (coordinate, modalità e cause dell'incidente) e per mancata dimostrazione dell'obiettiva
3 situazione di pericolosità presentata dallo stato dei luoghi, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta
In sede di prima udienza, cartolare, il 13.4.2022, il (precedente) Giudice, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (rinviando ad un anno il prosieguo della trattazione del giudizio).
Alla successiva udienza, cartolare, del 26 aprile 2023 il sottoscritto G.I., nel frattempo subentrato sul ruolo, statuendo sulle istanze istruttorie, ammetteva, parzialmente, la richiesta di prova testimoniale, tanto di parte attrice quanto di parte convenuta, con due testi per parte, oltre ad ammettere l'interrogatorio formale di parte attrice;
veniva inoltre demandata all'esito dell'assunzione della prova orale ogni opportuna valutazione sulla richieste di consulenza tecnica medico-legale nonchè sullo stato dei luoghi, svolte da parte attrice.
L'udienza del 30/11/2023, stante la mancata comparizione dei testi citati, veniva dedicata esclusivamente all'interpello dell'attrice ; la successiva udienza del 06/03/2024 vedeva invece l'escussione Parte_1 dei testi (detta “ ”, figlia dell'attrice, e , condomina. Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
All'esito, parte attrice insisteva per la richiesta di disposizione di ctu;
parte convenuta chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Il sottoscritto G.I., con ordinanza riservata del 9 marzo 2024, “ritenuto opportuno, in ottica di economia processuale ed al fine di evitare spese di giudizio potenzialmente inutili, valutare anzitutto la fondatezza della domanda attorea in punto di an”, demandando le eventuali consulenze tecniche richieste all'ipotesi di verifica della fondatezza nell'an della domanda e richiamando gli artt. 279 co.II n. 2 e n.4 e 187 co.II cpc, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 14 ottobre 2024, nella quale occasione la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., nel rispetto dei quali entrambe le parti depositavano le comparse conclusionali, mentre unicamente parte attrice depositava la memoria di replica.
II. Sussiste la competenza del Tribunale di Como;
egualmente risultano provate la legittimazione ad causam, la legittimazione ad processum e l'interesse ad agire.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato e parte convenuta si è costituita.
Non sussistono condizioni di procedibilità della domanda, non rientrando la fattispecie tra le materie oggetto di mediazione, né avendo un valore di domanda inferiore ad € 50.000 che, solo, avrebbe determinato la necessità di previo esperimento della procedura di negoziazione assistita, ex art. 3 co.I D.L. 132/2014; in ogni caso, quest'ultima è stata esperita, pur infruttuosamente (vds docc 57-62).
III. La domanda è infondata, e per tali ragioni deve essere rigettata.
La mancata fondatezza si constata già nell'an, con assorbimento pertanto di ogni approfondimento nel quantum.
Anzitutto a difettare è la prova del fatto storico, tanto documentalmente quanto all'esito dell'assunta prova orale.
Non vi è nessun elemento documentale, né, soprattutto, alcuna evidenza istruttoria, che sia caduta, Parte_1 procurandosi i danni di cui chiede il risarcimento, per carenze in materia di sicurezza imputabili al CP_1 convenuto, anziché per sua negligenza.
4 L'unica persona ad aver visto l'attrice cadere è la di lei figlia, , la quale ha rappresentato che Testimone_1 mentre stava scendendo le scale dal piano terra alle cantine, preceduta dalla madre di qualche gradino
(“quattro o cinque”, vds pag.4 verbale ud 6.3.2024), l'avrebbe vista cadere per almeno una decina di scalini.
Tuttavia, richiestole a chiarimento se l'avesse vista inciampare o scivolare, rispondeva di non Testimone_1 conoscere la causa della caduta (“non so perché è caduta”), circostanza nuovamente confermata (pag.5: “non ho visto la modalità della caduta”), e, poco prima (sempre pag.4), nel ricostruire la caduta della madre, non sapeva dire se la stessa si fosse tenuta o meno alla ringhiera, nondimeno precisando come quest'ultima non fosse stabile (pag.4) e il pavimento fosse scivoloso, in quanto in marmo liscio e senza strisce antiscivolo (pag.5).
Le dichiarazioni rilasciate da , la cui credibilità della dichiarazione deve essere vagliata con particolare Tes_1 rigore alla luce delle “qualità personali e rapporti con la parte”, essendo figlia dell'attrice –“con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass.n. 7623 del 18/04/2016)- risultano di dubbia credibilità, tanto laddove afferma di aver visto cadere la madre, salvo non riuscire a ricordare come fosse caduta e se si fosse aggrappata alla ringhiera, quanto nel descrivere gli attimi immediatamente successivi – riferendo che i soccorsi fossero stati chiamati dal padre, chiamato, mentre il teste afferma di essere Tes_3 stata lei a dire a di chiamare i soccorsi-, quanto infine nell'imputare la caduta a difetti di Testimone_1 sicurezza della scala.
La non credibilità del teste, in relazione ai primi due profili, è peraltro acuita dal raffronto con le dichiarazioni rilasciate dalla stessa , prodotte da parte attrice sub doc.63 –e dunque di indubbia provenienza- nelle Tes_1 quali “sotto la propria responsabilità” la figlia afferma che la madre fosse “scivolata” dalle scale, e che fosse stata lei (e non il padre) a chiamare i soccorsi;
quanto al terzo profilo, la scarsa credibilità si apprezza allorché la teste rappresenta circostanze –ringhiera pericolante, gradini sdrucciolevoli- che non solo non vengono confermate dall'altra condomina, (che anzi afferma non essere i gradini scivolosi, vds pag.2), ma che Tes_3 trovano intrinseca smentita nella medesima propria dichiarazione laddove (pag.6) specifica che i gradini che portano dal piano terra al piano superiore –percorsi tanto da lei quanto dalla sua madre per andarla a trovare, abitando la figlia al piano superiore (vds dichiarazione interpello attrice, pag.2 verbale udienza del 30.11.2023)-
“sono fatti tutti dello stesso materiale” (pag.6 udienza 6.3.2024).
Nessun altro teste ha assistito al fatto storico, non l'altro teste escusso, , per come dalla stessa Tes_3 testualmente affermato (“Io non ho visto niente. Ho visto la sig.ra per terra”), né i due proposti e Parte_1 non citati ( , e dott.ssa ) in quanto non indicati in narrativa quali testimoni Parte_2 Testimone_4 oculari.
Alla luce di quanto precede, stante la non credibilità dell'unico teste oculare, e non essendovi né risultanze documentali né altre prove orali volte a provare il fatto storico della caduta dell'attrice, in rapporto causale con l'utilizzo delle scale, deve concludersi per l'assenza di prova in parte qua, elemento di per sé sufficiente a concludere per il rigetto della domanda, trattandosi di profilo della cui prova è ineludibilmente gravato l'attore, tanto ex art. 2051 cc quanto ex art. 2043 cc.
Il danneggiato, che imputa il danno subito alle condizioni della scala, non ha, in sintesi, fornito la prova che l'incidente si sia effettivamente verificato “nel luogo d'incidenza delle particolari condizioni della cosa” (vds.
Cass. 5977/2012 e 7125/2013).
Risolutiva, a riguardo, è la giurisprudenza, anche recentissima, in materia (Cass. n. 33129 del 18/12/2024) secondo cui “in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una
5 circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode”.
IV. Ad ogni buon conto e ferma l'autosufficienza di quanto precede, si rilevi come, d'altra parte, non sia stata fornita da parte attrice nemmeno “la prova che l'incidente appaia come conseguenza normale di queste condizioni, potenzialmente lesive, possedute dalla cosa” (ibidem Cass. 5977/2012 e 7125/2013).
Nondimeno, anche ipotizzando come avvenuto il sinistro, e, in particolare, per assurdo, in rapporto eziologico con la cosa in custodia -dunque ipotizzando provato il nesso di causalità-, non sono comunque ravvisabili sufficienti motivi per ritenere la domanda accoglibile.
A difettare è infatti la qualificabilità dello stato dei luoghi quale “insidia” rilevante secondo la ricostruzione concettuale elaborata e proposta dalla giurisprudenza in relazione all'art. 2051 c.c. (e 2043 cc.).
Secondo la giurisprudenza in materia (testè citata) “il giudice di merito deve esaminare tutte tali caratteristiche, al fine di verificare se, utilizzata la scala secondo parametri di normalità, esse lasciano tuttavia permanere un margine di rischio di caduta superiore a quello che si corre nelle condizioni di normale utilizzazione di una scala”
[…] “essendo funzione della norma quella di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi della cosa”.
Ebbene, nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti, non risulta che la scalinata in questione presenti caratteristiche tali da presentare un rischio di caduta superiore alla norma e dunque tale da richiedere peculiari misure di sicurezza.
Infatti, dalle fotografie della scalinata –che, si badi, non sono riprodotte da parte attrice, la cui domanda difetta pure di prova documentale-, ed in particolare dai docc. 3 e 4 di parte convenuta -la cui aderenza alle realtà fattuale non è stata invece oggetto di contestazione e che dunque devono essere pacificamente prese quali rappresentazione dello stato dei luoghi-, si apprezza come la rampa di scale, in corrispondenza della quale l'attrice deduce essere caduta, rappresenti una comune scalinata condominiale costituita da gradini e pianerottoli di comune marmo liscio, di non infrequente utilizzo nelle parti comuni degli edifici destinati ad uso residenziale.
Non risultano, né è stato dedotto dalla parte interessata, anomalie nell'altezza o nella larghezza dei gradini.
Egualmente, risulta evidente come la scala in marmo presenti una ringhiera in ferro con corrimano ad altezza standard che corre lungo tutto il suo sviluppo sulla parte interna, e dunque sulla destra in senso discendente.
La larghezza della scalinata è esigua, e ciò rende di fatto inutile, per le precipue caratteristiche fisiche dei luoghi, la previsione di corrimano su entrambi i lati.
Non vi sono obiettive ragioni per ritenere la banda orizzontale superiore della ringhiera non equiparabile per funzione ad un corrimano, quali quelli fissati a parete, di cui parte attrice lamenta l'assenza sul lato opposto, a meno di non ritenere necessaria, per la sicurezza degli utenti delle scale condominiali, la presenza di corrimano su entrambi i lati.
V. Parte attrice deduce, invero solo con le note conclusionali, l'obbligatorietà di corrimano su entrambi i lati nonché di pedata antisdrucciolevole sui gradini delle scale. Cita a riguardo (pag.13 comparsa conclusionale) la
“legislazione italiana”, e in particolare l'art.
4.1.10. D.M. 14.06.1989 n. 236, attuativo della L. 09.01.1989 n. 13;
e il d.lgs 09.04.2008 n. 81 con particolare riferimento al punto 1.3.2. dell'Allegato IV al D.lgs.
6 Si osserva a riguardo come l'ultima normativa citata, ovvero l'allegato IV del d.lgs 81/2008, non risulti conferente: il decreto legislativo è infatti rubricato “attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e la stessa previsione relativa all'obbligo di pavimentazione anti-sdrucciolevole (“1.3.2. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi” riguarda espressamente gli
“ambienti di lavoro”. Né risulta poter trovare condivisione l'applicabilità che ne fa parte attrice per analogia legis, non sussistendo sufficienti elementi per l'equiparazione dell'amministratore di condominio al datore di lavoro.
Quanto al D.M. 14.06.1989 n. 236 rubricato “prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità,
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”, non ignora il Tribunale il punto 4.1.10 “scale”, con le seguenti previsioni: “I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati.[…] Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti: […] 3) il corrimano deve essere installato su entrambi i lati.
Tuttavia, si osservi, l'attrice non ha dedotto le ragioni della sussumibilità del caso di specie nell'ambito di applicabilità della richiamata normativa;
prevede infatti l'art. 1, rubricato “campo di applicazione”: “Le norme contenute nel presente decreto si applicano: 1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.”.
Ora, esclusa la condizione di cui al punto 4, l'attrice non ha né dedotto il carattere di “edificio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata”, né che l'edificio sia stato “di nuova costruzione” (e dunque successivo al 1989, anno della legge di cui il D.M. è attuazione) né del compimento di attività di ristrutturazione successiva al D.M.; risulta pertanto indimostrata, financo dedotta tout court, l'applicabilità della citata normativa al caso di specie.
VI. Senza considerare che, facendo buon uso dei criteri indicati dalla giurisprudenza (vds supra § IV), non risultano sussistere, per conformazione dei luoghi –in particolare larghezza dei gradini- ragioni per ravvisare la potenziale inadeguatezza della scala così come esistente, non ritenendosi, esemplificando, apprezzabili ragioni di effettiva utilità, ad esempio, del secondo corrimano, essendo più che sufficiente–per chi intende percorrere una scalinata della larghezza, limitata, di quella di causa, in senso ascendente o discendente- la possibilità di appoggio su un unico lato, e del tutto inutile la contestuale presenza di ausilio pure sull'altro lato (a meno di peculiari circostanze, non dedotte nella fattispecie, quali ad esempio la presenza di condomini privi di un braccio).
La stessa attrice, in sede di interrogatorio formale (verbale udienza 30.11.2023) dichiara l'esistenza di una
“ringhiera che effettivamente corre lungo tutta la parete interna della scala, proteggendo tutti gli scalini”, e, pur non ritenendola alla stregua di un corrimano, interrogata liberamente dal G.I. ex art. 117 cpc (ibidem, pag.2) ne precisa l'altezza, specificando che “arriva fino all'altezza normale per appoggiare le mani” e che
7 afferma con certezza (“certo, ci si può tenere”) che può essere utilizzato per tenersi nello scendere e nel salire le scale.
L'equiparabilità della banda orizzontale della ringhiera a corrimano è, in ogni caso e con rilievo dirimente, acclarata dalla testimonianza del teste –anche di parte attrice- , che espressamente afferma Tes_3
“appoggiarsi alla ringhiera sulla destra delle scale in direzione discendente”.
Non può dunque imputarsi nessuna negligenza al convenuto custode delle scale per la presunta assenza del corrimano, stante la presenza di uno –seppur al lato opposto rispetto a quello, al muro, invocato dall'attrice-, la non obbligatorietà, ed in ogni caso utilità, del secondo (per il doppio ordine di ragioni che precede), e la non imputabilità del sinistro all'assenza dello strumento deputato ad agevolare la discesa, quanto semmai
(l'imputabilità) al mancato utilizzo di quello esistente: in sede di interrogatorio libero, infatti, l'attrice dice di essere caduta poiché “alla seconda rampa, quando gira la scala, mi è scivolato il piede” (pag. 2 udienza
30/11/2023), e (pag.1) di non ricordare se si tenesse o meno alla ringhiera, peraltro come riportato dalla figlia
(vds supra § III e pag.4 verbale ud. 6.3.2024).
Quanto all'instabilità della ringhiera dedotta dal teste , essa non trova conferma né nelle dichiarazioni Tes_1 rese dall'attrice in sede di interrogatorio, libero e formale, né nel compendio documentale, ed in particolare avuto riguardo ai documenti 3 e 4 di parte convenuta (rispettivamente, accertamento Cieffe Investigazioni, relazione peritale Chiari S.r.l.) prodotti con seconda memoria e non oggetto di contestazione puntuale (invero scevri da contestazione tout court) nella prima difesa successiva di controparte (terza memoria).
Egualmente, non vi sono violazioni di regole di sicurezza imputabili al custode delle parti comuni con riferimento al materiale ed allo stato dei gradini, in comune marmo e privi di ogni elemento di dissesto o instabilità, come da dichiarazioni rilasciate in sede di interrogatorio libero dall'attrice (vds pag.2 udienza
30.11.23).
Quanto all'obbligatorietà dell'utilizzo di materiale antiscivolo sugli scalini, giova citare (oltre al richiamo delle considerazioni infra § V), il principio di cui all'art. 115 cpc) in materia di “nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”: l'utilizzo, in alcuni casi, di bande antisdrucciolo, non determina infatti la loro necessità, o l'imputabilità di negligenza in ipotesi di loro mancanza, quanto piuttosto l'opportunità, e la peculiare utilità in ipotesi di particolare scivolosità dei gradini;
che nel caso di specie non è stata provata, ed anzi risulta smentita dall'istruttoria orale condotta: la teste –che, si ribadisce, è stata proposta anche da parte attrice- Tes_3 condomina e dunque pienamente a conoscenza delle condizioni delle scale, ha espressamente affermato che le stesse “non mi sembrano scivolose” (pag.2 udienza 6.3.2024). Pur non disconoscendo l'utilità di materiali antiscivolo, l'utilizzo consigliato per aumentare la sicurezza non determina che, a contrario, il mancato uso renda non a norma la scala.
D'altra parte, si osservi, parte attrice non ha provato –ed invero non ha dedotto, nemmeno in seguito a specifico chiarimento richiesto al teste e alla parte stessa- di aver mai segnalato l'esistenza di Tes_1 anomalie o insidie al , con ciò di fatto apportando un ulteriore indice presuntivo in ordine alla loro CP_1 assenza.
Lo stato complessivo delle rampe di scale condominiali pertanto non presenta alcuna irregolarità, difetto, carenza manutentiva o situazione di pericolo tale da poter costituire un'insidia per gli utenti.
Come efficacemente rappresentato da parte convenuta (vds pag.3 conclusionale), dunque, deve concludersi per l'assenza, da parte attrice, della “minima prova che lo stato dei luoghi presentasse un'obiettiva situazione
8 di “pericolosità intrinseca della cosa non suscettibile di essere prevista e comunque superata attraverso
l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato” (vds Cass. Sez. 6°, ordinanza n. 21212 del
20.10.2015; Cass. Sez. 6° ordinanza n. 11526 del 11.05.2017).
VII. Valga infine, anche in questo caso con rilievo dirimente, notare come l'attrice fosse pienamente a conoscenza dello stato dei luoghi, risiedendo in quel condominio da un decennio, e percorrendo le scale condominiali da almeno quindici anni (vds interrogatorio): pur vivendo ella al piano terra, deve presumersi andasse a trovare la figlia al piano di sopra, percorrendo pertanto un piano di scale per nulla dissimile da quello in cui è avvenuto il sinistro.
Pertanto l'attrice, che “utilizza la stessa scala ma sulla rampa superiore”, deve intendersi a perfetta conoscenza della tipologia di scale e di ringhiera, con conseguente irrilevanza della circostanza riferita del mancato utilizzo della rampa di scale in cui si è verificato l'incidente, che dal piano terra portano alle cantine/garages. Ciò anche ammesso –circostanza comunque non provata e di difficile credibilità- che non avesse piena conoscenza della natura e dello stato delle rampe di scale di un condominio in cui viveva da quindici anni
Deve pertanto concludersi per ascrivere la caduta, ove realmente verificatasi, ad una negligenza dell'attrice, per distrazione o per mancato utilizzo del corrimano/ringhiera, con esclusione, conseguentemente, di ogni responsabilità del custode della parte condominiale: si citi, a riguardo, la copiosa giurisprudenza della Suprema
Corte, anche recentemente (Cass. Sez. 3 Ord.n. 21675 del 20/07/2023),in materia di responsabilità ex art. 2051 cc, che ravvede nella “condotta imprudente del danneggiato” quel presupposto che “è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca”.
Se non viene esclusa, del resto, la responsabilità del custode in un'ipotesi come quella del caso di specie, in cui la res non ha alcun dinamismo, essendo inerte, e il danneggiato, agente, nella piena conoscenza (o conoscibilità) dello stato dei luoghi, deve escludersi in radice l'esistenza di alcuna ipotesi di esclusione di operatività della fattispecie normativa invocata, con evidente insostenibilità –tra gli altri effetti- del sistema risarcitorio, e sperequazione rispetto al resto delle previsioni su cui fonda l'impianto dell'ordinamento giuridico nazionale.
VIII. Le suesposte motivazioni in ordine alla mancata prova del fatto storico, del nesso causale tra evento dannoso e res in custodia, e dell'effettiva esistenza di un'insidia, determinano il rigetto, nell'an, della domanda formulata ex art. 2051 cc.
La carenza di sussistenza dei requisiti per la fondatezza della domanda svolta ex art. 2051 c.c., determina, a fortiori, la non configurabilità della fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c., che, pure, li condivide, oltre a richiedere un onere probatorio maggiore per il danneggiato.
Il rigetto nell'an determina l'assorbimento di ogni valutazione in relazione al quantum (e giustifica l'utilizzo da parte del G.I. della previsione di cui all'art. 279 co.II nn. 2 e 4 cpc in ordine alla presente decisione, nonché la mancata disposizione di ctu, con evidente risparmio di costi processuali –che sarebbero andati a carico del soccombente- e tempi decisori, in ossequio al principio di economia di giudizi).
IX. Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate tra i minimi e i medi, prossime ai primi, per le prime due fasi, non anche per la fase di trattazione (tenuto conto dell'istruttoria svolta), e ai minimi per la fase decisionale, avuto riguardo allo scaglione da € 52.000,00 ed € 260.000,00 tenuto conto del valore di causa
9 indicato in domanda, utilizzando i parametri i cui al D.M. 55/2014 per l'attività svolta sino al 23.10.2022, ed i parametri di cui al D.M.147/2022 per quella svolta successivamente (e quindi relativamente alla fase di trattazione e decisionale); importi ridotti ex artt. 4 D.M. 55/2014 (e successive modifiche) nella misura del
40%, quanto alla fase decisionale e del 30% quanto alla fase introduttiva, in ragione della mancata presa di posizione di parte vincitrice rispetto al profilo di cui al § V che precede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: Controparte_1
Respinge la domanda attorea, per infondatezza della stessa nell'an.
Condanna, per l'effetto, alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 in persona dell'Amministratore pro tempore, che quantifica, complessivamente, in € 6.350,00
[...]
(seimilatrecentocinquanta/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 19 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
10
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4379 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente:
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Rimoldi n. 9, c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Canali (P. I.V.A. , C.F._1 P.IVA_1
C.F. ), con studio in 22100 Como, via Carloni n. 28, presso il quale è elettivamente C.F._2 domiciliata (fax 031/310.86.44; pec: ) Email_1
-attrice-
CONTRO
(P. IVA ), in persona del suo amministratore pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2 corrente in 22070 Appiano Gentile – Via Umberto Rimoldi n. 9, assistito e rappresentato dall'avv. Andrea
Orlandoni (C.F. - fax al n. 031.266750 - indirizzo di posta elettronica certificata C.F._3
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Como – Via Email_2
Mugiasca n. 10 ed all'indirizzo PEC Email_2
-convenuto-
Oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 14 ottobre 2024, il cui verbale è stato comunicato il giorno successivo, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito delle note conclusionali e delle memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como, contrariis reiectis e previa declaratoria del caso, così giudicare:
NEL MERITO:
1 accertata e dichiarata, per i motivi di fatto e di diritto esposti in atti, la esclusiva responsabilità del
in persona dell'amministratore pro-tempore, nella determinazione dell'evento Controparte_1 lesivo subito dall'attrice in data 17.01.2017, condannare il convenuto al risarcimento, in favore CP_1 della sig.ra , dei danni da lesioni tutti, biologico (o dinamico-relazionale), morale Parte_1 temporaneo (o da sofferenza soggettiva interiore) con relativa personalizzazione, e patrimoniale, dalla medesima patiti, nella misura complessiva di Euro 149.484,45, di cui € 122.308,00 per danno biologico (o dinamico-relazionale) e morale temporaneo (o da sofferenza soggettiva interiore), € 24.606,00 per personalizzazione del danno, € 2.570,45 per danno patrimoniale (danno emergente), o in quella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa all'esito dell'esperenda attività istruttoria, o da liquidarsi secondo equità, e/o ritenuta di giustizia.
Liquidarsi altresì gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'effettivo saldo.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
qualora il Giudicante dovesse ritenere non sufficientemente provati i fatti allegati dall'attrice, questa difesa insiste affinché vengano accolte tutte le istanze istruttorie formulate nei modi e termini di legge e non accolte dal G.I. con ordinanze del 26.04.2023 (parzialmente modificata per errore materiale all'udienza del
06.03.2024) e del 09.03.2024, ovverosia: A) si chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler ammettere prova per interrogatorio formale del dott. CP
, nella sua qualità di amministratore pro-tempore del sui
[...] CP_1 CP_1 seguenti capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice 06.06.2022:
[…]
B) Si chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice 06.06.2022:
[…]
C) Si chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler disporre idonea C.T.U. atta ad accertare lo stato dei luoghi del sinistro occorso all'attrice alla data del 17.01.2017, specialmente sotto il profilo della conformità alla normativa all'epoca dei fatti vigente in materia di sicurezza degli edifici di civile abitazione, con particolare riferimento alla sicurezza (presenza di strisce adesive antisdrucciolo e di altri dispositivi antiscivolo, di corrimano, ecc.) e allo stato di manutenzione della scala interna condominiale e segnatamente del tratto che conduce al piano interrato;
D) Si chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler altresì disporre, in caso di contestazione relativa al danno da lesioni subito dalla sig.ra , in via preliminare sugli altri mezzi di prova richiesti, Parte_1 stante la palese responsabilità del convenuto nella causazione dell'evento lesivo, idonea CP_1 consulenza medico-legale d'ufficio sulla persona dell'attrice, atta:
- ad accertare la natura e l'entità delle lesioni subite dalla perizianda in rapporto causale con il fatto lesivo per cui è causa;
- ad accertare la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando il C.T.U. quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate e indicando il consequenziale grado di sofferenza psicofisica;
- ad accertare se residuino postumi permanenti, precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico), nonché il grado di sofferenza soggettiva patita in conseguenza delle lesioni, indicando i criteri di determinazione del danno biologico nel suo complesso e la tabella di 11 valutazione medico legale di riferimento (baréme);
2 - ad accertare la conseguente sussistenza dei presupposti per l'applicazione del c.d. “punto pesante” e della relativa personalizzazione del danno nella misura del 25%;
- ad accertare la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, nonché la necessità di eventuali spese mediche future, anche in relazione alle ulteriori visite mediche di controllo e agli ulteriori esami radiografici che si renderà opportuno, all'occorrenza, prescrivere;
- ad accertare se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti incidano in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali.
Con espressa riserva di meglio e ulteriormente specificare, precisare e integrare in occasione della formulazione del quesito al designando C.T.U.
Si indica quale Consulente Tecnico di parte il dott. con studio in 22100 Como Persona_1
(CO), via Carloni n. 64.
Il tutto e in ogni caso con rifusione delle spese di lite, così come meglio precisato in sede di richieste nel merito.” per parte convenuta:
“In principalità e nel merito: previe declaratorie del caso, rigettare ogni domanda formulata dall'attrice nei confronti del convenuto in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali, oltre IVA e CPA.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 11.11.2021, conveniva in Parte_1 giudizio –in persona dell'amministratore- il in Appiano Gentile Controparte_3
(CO), suo luogo di residenza e dimora, per sentirlo dichiarare responsabile, in principalità in via esclusiva ex art. 2051 c.c., in subordine in via esclusiva ex art. 2043 c.c., per il sinistro occorsole nel pomeriggio del 17 gennaio
2017 allorché, nel percorrere in senso discendente le scale condominiali, cadeva a terra rovinando per una decina di scalini, così procurandosi la frattura sottocapitata del femore di sinistra ed una contusione cranica produttiva di ematoma del capillizio in sede parieto-occipitale sinistro.
Quantificava tali danni in complessivi € 149.484,45 di cui € 2.570,45 a titolo di danno patrimoniale e la differenza quale danno non patrimoniale, precisamente € 113.571 per danno biologico da invalidità permanente al 26,5% e invalidità temporanea, su cui applicare l'aumento per personalizzazione nella misura del 25%, ed € 8.737 a titolo di danno “morale per intervento chirurgico” e danno “morale su 42 giorni di degenza ospedaliera”.
Deduceva, in sintesi, la piena responsabilità del da una parte in ragione dell'assenza totale di CP_1 misure di sicurezza impiegate a protezione delle scale, parti comuni condominiali, essendo le stesse carenti di
“corrimano sul lato rivolto verso il muro, nonché prive di ringhiera e della protezione anti-scivolo” (vds pag.10 e
17 citazione); dall'altra per la totale assenza di responsabilità a sé imputabile, essendo per lei “impossibile accorgersi della presenza dell'insidia” (ibidem pag.10), essendo questa “apparentemente inesistente, e comunque sussistente in un luogo presso il quale la stessa non era solita recarsi, trattandosi del locale cantina praticamente quasi mai frequentato dalla danneggiata, la quale non era a conoscenza dei pericoli ivi nascosti”
(pag.10).
Si costituiva tempestivamente, il 24.3.2022 parte convenuta, chiedendo il rigetto della domanda per mancata prova del fatto storico (coordinate, modalità e cause dell'incidente) e per mancata dimostrazione dell'obiettiva
3 situazione di pericolosità presentata dallo stato dei luoghi, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta
In sede di prima udienza, cartolare, il 13.4.2022, il (precedente) Giudice, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (rinviando ad un anno il prosieguo della trattazione del giudizio).
Alla successiva udienza, cartolare, del 26 aprile 2023 il sottoscritto G.I., nel frattempo subentrato sul ruolo, statuendo sulle istanze istruttorie, ammetteva, parzialmente, la richiesta di prova testimoniale, tanto di parte attrice quanto di parte convenuta, con due testi per parte, oltre ad ammettere l'interrogatorio formale di parte attrice;
veniva inoltre demandata all'esito dell'assunzione della prova orale ogni opportuna valutazione sulla richieste di consulenza tecnica medico-legale nonchè sullo stato dei luoghi, svolte da parte attrice.
L'udienza del 30/11/2023, stante la mancata comparizione dei testi citati, veniva dedicata esclusivamente all'interpello dell'attrice ; la successiva udienza del 06/03/2024 vedeva invece l'escussione Parte_1 dei testi (detta “ ”, figlia dell'attrice, e , condomina. Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
All'esito, parte attrice insisteva per la richiesta di disposizione di ctu;
parte convenuta chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Il sottoscritto G.I., con ordinanza riservata del 9 marzo 2024, “ritenuto opportuno, in ottica di economia processuale ed al fine di evitare spese di giudizio potenzialmente inutili, valutare anzitutto la fondatezza della domanda attorea in punto di an”, demandando le eventuali consulenze tecniche richieste all'ipotesi di verifica della fondatezza nell'an della domanda e richiamando gli artt. 279 co.II n. 2 e n.4 e 187 co.II cpc, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 14 ottobre 2024, nella quale occasione la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., nel rispetto dei quali entrambe le parti depositavano le comparse conclusionali, mentre unicamente parte attrice depositava la memoria di replica.
II. Sussiste la competenza del Tribunale di Como;
egualmente risultano provate la legittimazione ad causam, la legittimazione ad processum e l'interesse ad agire.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato e parte convenuta si è costituita.
Non sussistono condizioni di procedibilità della domanda, non rientrando la fattispecie tra le materie oggetto di mediazione, né avendo un valore di domanda inferiore ad € 50.000 che, solo, avrebbe determinato la necessità di previo esperimento della procedura di negoziazione assistita, ex art. 3 co.I D.L. 132/2014; in ogni caso, quest'ultima è stata esperita, pur infruttuosamente (vds docc 57-62).
III. La domanda è infondata, e per tali ragioni deve essere rigettata.
La mancata fondatezza si constata già nell'an, con assorbimento pertanto di ogni approfondimento nel quantum.
Anzitutto a difettare è la prova del fatto storico, tanto documentalmente quanto all'esito dell'assunta prova orale.
Non vi è nessun elemento documentale, né, soprattutto, alcuna evidenza istruttoria, che sia caduta, Parte_1 procurandosi i danni di cui chiede il risarcimento, per carenze in materia di sicurezza imputabili al CP_1 convenuto, anziché per sua negligenza.
4 L'unica persona ad aver visto l'attrice cadere è la di lei figlia, , la quale ha rappresentato che Testimone_1 mentre stava scendendo le scale dal piano terra alle cantine, preceduta dalla madre di qualche gradino
(“quattro o cinque”, vds pag.4 verbale ud 6.3.2024), l'avrebbe vista cadere per almeno una decina di scalini.
Tuttavia, richiestole a chiarimento se l'avesse vista inciampare o scivolare, rispondeva di non Testimone_1 conoscere la causa della caduta (“non so perché è caduta”), circostanza nuovamente confermata (pag.5: “non ho visto la modalità della caduta”), e, poco prima (sempre pag.4), nel ricostruire la caduta della madre, non sapeva dire se la stessa si fosse tenuta o meno alla ringhiera, nondimeno precisando come quest'ultima non fosse stabile (pag.4) e il pavimento fosse scivoloso, in quanto in marmo liscio e senza strisce antiscivolo (pag.5).
Le dichiarazioni rilasciate da , la cui credibilità della dichiarazione deve essere vagliata con particolare Tes_1 rigore alla luce delle “qualità personali e rapporti con la parte”, essendo figlia dell'attrice –“con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass.n. 7623 del 18/04/2016)- risultano di dubbia credibilità, tanto laddove afferma di aver visto cadere la madre, salvo non riuscire a ricordare come fosse caduta e se si fosse aggrappata alla ringhiera, quanto nel descrivere gli attimi immediatamente successivi – riferendo che i soccorsi fossero stati chiamati dal padre, chiamato, mentre il teste afferma di essere Tes_3 stata lei a dire a di chiamare i soccorsi-, quanto infine nell'imputare la caduta a difetti di Testimone_1 sicurezza della scala.
La non credibilità del teste, in relazione ai primi due profili, è peraltro acuita dal raffronto con le dichiarazioni rilasciate dalla stessa , prodotte da parte attrice sub doc.63 –e dunque di indubbia provenienza- nelle Tes_1 quali “sotto la propria responsabilità” la figlia afferma che la madre fosse “scivolata” dalle scale, e che fosse stata lei (e non il padre) a chiamare i soccorsi;
quanto al terzo profilo, la scarsa credibilità si apprezza allorché la teste rappresenta circostanze –ringhiera pericolante, gradini sdrucciolevoli- che non solo non vengono confermate dall'altra condomina, (che anzi afferma non essere i gradini scivolosi, vds pag.2), ma che Tes_3 trovano intrinseca smentita nella medesima propria dichiarazione laddove (pag.6) specifica che i gradini che portano dal piano terra al piano superiore –percorsi tanto da lei quanto dalla sua madre per andarla a trovare, abitando la figlia al piano superiore (vds dichiarazione interpello attrice, pag.2 verbale udienza del 30.11.2023)-
“sono fatti tutti dello stesso materiale” (pag.6 udienza 6.3.2024).
Nessun altro teste ha assistito al fatto storico, non l'altro teste escusso, , per come dalla stessa Tes_3 testualmente affermato (“Io non ho visto niente. Ho visto la sig.ra per terra”), né i due proposti e Parte_1 non citati ( , e dott.ssa ) in quanto non indicati in narrativa quali testimoni Parte_2 Testimone_4 oculari.
Alla luce di quanto precede, stante la non credibilità dell'unico teste oculare, e non essendovi né risultanze documentali né altre prove orali volte a provare il fatto storico della caduta dell'attrice, in rapporto causale con l'utilizzo delle scale, deve concludersi per l'assenza di prova in parte qua, elemento di per sé sufficiente a concludere per il rigetto della domanda, trattandosi di profilo della cui prova è ineludibilmente gravato l'attore, tanto ex art. 2051 cc quanto ex art. 2043 cc.
Il danneggiato, che imputa il danno subito alle condizioni della scala, non ha, in sintesi, fornito la prova che l'incidente si sia effettivamente verificato “nel luogo d'incidenza delle particolari condizioni della cosa” (vds.
Cass. 5977/2012 e 7125/2013).
Risolutiva, a riguardo, è la giurisprudenza, anche recentissima, in materia (Cass. n. 33129 del 18/12/2024) secondo cui “in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una
5 circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode”.
IV. Ad ogni buon conto e ferma l'autosufficienza di quanto precede, si rilevi come, d'altra parte, non sia stata fornita da parte attrice nemmeno “la prova che l'incidente appaia come conseguenza normale di queste condizioni, potenzialmente lesive, possedute dalla cosa” (ibidem Cass. 5977/2012 e 7125/2013).
Nondimeno, anche ipotizzando come avvenuto il sinistro, e, in particolare, per assurdo, in rapporto eziologico con la cosa in custodia -dunque ipotizzando provato il nesso di causalità-, non sono comunque ravvisabili sufficienti motivi per ritenere la domanda accoglibile.
A difettare è infatti la qualificabilità dello stato dei luoghi quale “insidia” rilevante secondo la ricostruzione concettuale elaborata e proposta dalla giurisprudenza in relazione all'art. 2051 c.c. (e 2043 cc.).
Secondo la giurisprudenza in materia (testè citata) “il giudice di merito deve esaminare tutte tali caratteristiche, al fine di verificare se, utilizzata la scala secondo parametri di normalità, esse lasciano tuttavia permanere un margine di rischio di caduta superiore a quello che si corre nelle condizioni di normale utilizzazione di una scala”
[…] “essendo funzione della norma quella di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi della cosa”.
Ebbene, nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti, non risulta che la scalinata in questione presenti caratteristiche tali da presentare un rischio di caduta superiore alla norma e dunque tale da richiedere peculiari misure di sicurezza.
Infatti, dalle fotografie della scalinata –che, si badi, non sono riprodotte da parte attrice, la cui domanda difetta pure di prova documentale-, ed in particolare dai docc. 3 e 4 di parte convenuta -la cui aderenza alle realtà fattuale non è stata invece oggetto di contestazione e che dunque devono essere pacificamente prese quali rappresentazione dello stato dei luoghi-, si apprezza come la rampa di scale, in corrispondenza della quale l'attrice deduce essere caduta, rappresenti una comune scalinata condominiale costituita da gradini e pianerottoli di comune marmo liscio, di non infrequente utilizzo nelle parti comuni degli edifici destinati ad uso residenziale.
Non risultano, né è stato dedotto dalla parte interessata, anomalie nell'altezza o nella larghezza dei gradini.
Egualmente, risulta evidente come la scala in marmo presenti una ringhiera in ferro con corrimano ad altezza standard che corre lungo tutto il suo sviluppo sulla parte interna, e dunque sulla destra in senso discendente.
La larghezza della scalinata è esigua, e ciò rende di fatto inutile, per le precipue caratteristiche fisiche dei luoghi, la previsione di corrimano su entrambi i lati.
Non vi sono obiettive ragioni per ritenere la banda orizzontale superiore della ringhiera non equiparabile per funzione ad un corrimano, quali quelli fissati a parete, di cui parte attrice lamenta l'assenza sul lato opposto, a meno di non ritenere necessaria, per la sicurezza degli utenti delle scale condominiali, la presenza di corrimano su entrambi i lati.
V. Parte attrice deduce, invero solo con le note conclusionali, l'obbligatorietà di corrimano su entrambi i lati nonché di pedata antisdrucciolevole sui gradini delle scale. Cita a riguardo (pag.13 comparsa conclusionale) la
“legislazione italiana”, e in particolare l'art.
4.1.10. D.M. 14.06.1989 n. 236, attuativo della L. 09.01.1989 n. 13;
e il d.lgs 09.04.2008 n. 81 con particolare riferimento al punto 1.3.2. dell'Allegato IV al D.lgs.
6 Si osserva a riguardo come l'ultima normativa citata, ovvero l'allegato IV del d.lgs 81/2008, non risulti conferente: il decreto legislativo è infatti rubricato “attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e la stessa previsione relativa all'obbligo di pavimentazione anti-sdrucciolevole (“1.3.2. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi” riguarda espressamente gli
“ambienti di lavoro”. Né risulta poter trovare condivisione l'applicabilità che ne fa parte attrice per analogia legis, non sussistendo sufficienti elementi per l'equiparazione dell'amministratore di condominio al datore di lavoro.
Quanto al D.M. 14.06.1989 n. 236 rubricato “prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità,
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”, non ignora il Tribunale il punto 4.1.10 “scale”, con le seguenti previsioni: “I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati.[…] Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti: […] 3) il corrimano deve essere installato su entrambi i lati.
Tuttavia, si osservi, l'attrice non ha dedotto le ragioni della sussumibilità del caso di specie nell'ambito di applicabilità della richiamata normativa;
prevede infatti l'art. 1, rubricato “campo di applicazione”: “Le norme contenute nel presente decreto si applicano: 1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.”.
Ora, esclusa la condizione di cui al punto 4, l'attrice non ha né dedotto il carattere di “edificio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata”, né che l'edificio sia stato “di nuova costruzione” (e dunque successivo al 1989, anno della legge di cui il D.M. è attuazione) né del compimento di attività di ristrutturazione successiva al D.M.; risulta pertanto indimostrata, financo dedotta tout court, l'applicabilità della citata normativa al caso di specie.
VI. Senza considerare che, facendo buon uso dei criteri indicati dalla giurisprudenza (vds supra § IV), non risultano sussistere, per conformazione dei luoghi –in particolare larghezza dei gradini- ragioni per ravvisare la potenziale inadeguatezza della scala così come esistente, non ritenendosi, esemplificando, apprezzabili ragioni di effettiva utilità, ad esempio, del secondo corrimano, essendo più che sufficiente–per chi intende percorrere una scalinata della larghezza, limitata, di quella di causa, in senso ascendente o discendente- la possibilità di appoggio su un unico lato, e del tutto inutile la contestuale presenza di ausilio pure sull'altro lato (a meno di peculiari circostanze, non dedotte nella fattispecie, quali ad esempio la presenza di condomini privi di un braccio).
La stessa attrice, in sede di interrogatorio formale (verbale udienza 30.11.2023) dichiara l'esistenza di una
“ringhiera che effettivamente corre lungo tutta la parete interna della scala, proteggendo tutti gli scalini”, e, pur non ritenendola alla stregua di un corrimano, interrogata liberamente dal G.I. ex art. 117 cpc (ibidem, pag.2) ne precisa l'altezza, specificando che “arriva fino all'altezza normale per appoggiare le mani” e che
7 afferma con certezza (“certo, ci si può tenere”) che può essere utilizzato per tenersi nello scendere e nel salire le scale.
L'equiparabilità della banda orizzontale della ringhiera a corrimano è, in ogni caso e con rilievo dirimente, acclarata dalla testimonianza del teste –anche di parte attrice- , che espressamente afferma Tes_3
“appoggiarsi alla ringhiera sulla destra delle scale in direzione discendente”.
Non può dunque imputarsi nessuna negligenza al convenuto custode delle scale per la presunta assenza del corrimano, stante la presenza di uno –seppur al lato opposto rispetto a quello, al muro, invocato dall'attrice-, la non obbligatorietà, ed in ogni caso utilità, del secondo (per il doppio ordine di ragioni che precede), e la non imputabilità del sinistro all'assenza dello strumento deputato ad agevolare la discesa, quanto semmai
(l'imputabilità) al mancato utilizzo di quello esistente: in sede di interrogatorio libero, infatti, l'attrice dice di essere caduta poiché “alla seconda rampa, quando gira la scala, mi è scivolato il piede” (pag. 2 udienza
30/11/2023), e (pag.1) di non ricordare se si tenesse o meno alla ringhiera, peraltro come riportato dalla figlia
(vds supra § III e pag.4 verbale ud. 6.3.2024).
Quanto all'instabilità della ringhiera dedotta dal teste , essa non trova conferma né nelle dichiarazioni Tes_1 rese dall'attrice in sede di interrogatorio, libero e formale, né nel compendio documentale, ed in particolare avuto riguardo ai documenti 3 e 4 di parte convenuta (rispettivamente, accertamento Cieffe Investigazioni, relazione peritale Chiari S.r.l.) prodotti con seconda memoria e non oggetto di contestazione puntuale (invero scevri da contestazione tout court) nella prima difesa successiva di controparte (terza memoria).
Egualmente, non vi sono violazioni di regole di sicurezza imputabili al custode delle parti comuni con riferimento al materiale ed allo stato dei gradini, in comune marmo e privi di ogni elemento di dissesto o instabilità, come da dichiarazioni rilasciate in sede di interrogatorio libero dall'attrice (vds pag.2 udienza
30.11.23).
Quanto all'obbligatorietà dell'utilizzo di materiale antiscivolo sugli scalini, giova citare (oltre al richiamo delle considerazioni infra § V), il principio di cui all'art. 115 cpc) in materia di “nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”: l'utilizzo, in alcuni casi, di bande antisdrucciolo, non determina infatti la loro necessità, o l'imputabilità di negligenza in ipotesi di loro mancanza, quanto piuttosto l'opportunità, e la peculiare utilità in ipotesi di particolare scivolosità dei gradini;
che nel caso di specie non è stata provata, ed anzi risulta smentita dall'istruttoria orale condotta: la teste –che, si ribadisce, è stata proposta anche da parte attrice- Tes_3 condomina e dunque pienamente a conoscenza delle condizioni delle scale, ha espressamente affermato che le stesse “non mi sembrano scivolose” (pag.2 udienza 6.3.2024). Pur non disconoscendo l'utilità di materiali antiscivolo, l'utilizzo consigliato per aumentare la sicurezza non determina che, a contrario, il mancato uso renda non a norma la scala.
D'altra parte, si osservi, parte attrice non ha provato –ed invero non ha dedotto, nemmeno in seguito a specifico chiarimento richiesto al teste e alla parte stessa- di aver mai segnalato l'esistenza di Tes_1 anomalie o insidie al , con ciò di fatto apportando un ulteriore indice presuntivo in ordine alla loro CP_1 assenza.
Lo stato complessivo delle rampe di scale condominiali pertanto non presenta alcuna irregolarità, difetto, carenza manutentiva o situazione di pericolo tale da poter costituire un'insidia per gli utenti.
Come efficacemente rappresentato da parte convenuta (vds pag.3 conclusionale), dunque, deve concludersi per l'assenza, da parte attrice, della “minima prova che lo stato dei luoghi presentasse un'obiettiva situazione
8 di “pericolosità intrinseca della cosa non suscettibile di essere prevista e comunque superata attraverso
l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato” (vds Cass. Sez. 6°, ordinanza n. 21212 del
20.10.2015; Cass. Sez. 6° ordinanza n. 11526 del 11.05.2017).
VII. Valga infine, anche in questo caso con rilievo dirimente, notare come l'attrice fosse pienamente a conoscenza dello stato dei luoghi, risiedendo in quel condominio da un decennio, e percorrendo le scale condominiali da almeno quindici anni (vds interrogatorio): pur vivendo ella al piano terra, deve presumersi andasse a trovare la figlia al piano di sopra, percorrendo pertanto un piano di scale per nulla dissimile da quello in cui è avvenuto il sinistro.
Pertanto l'attrice, che “utilizza la stessa scala ma sulla rampa superiore”, deve intendersi a perfetta conoscenza della tipologia di scale e di ringhiera, con conseguente irrilevanza della circostanza riferita del mancato utilizzo della rampa di scale in cui si è verificato l'incidente, che dal piano terra portano alle cantine/garages. Ciò anche ammesso –circostanza comunque non provata e di difficile credibilità- che non avesse piena conoscenza della natura e dello stato delle rampe di scale di un condominio in cui viveva da quindici anni
Deve pertanto concludersi per ascrivere la caduta, ove realmente verificatasi, ad una negligenza dell'attrice, per distrazione o per mancato utilizzo del corrimano/ringhiera, con esclusione, conseguentemente, di ogni responsabilità del custode della parte condominiale: si citi, a riguardo, la copiosa giurisprudenza della Suprema
Corte, anche recentemente (Cass. Sez. 3 Ord.n. 21675 del 20/07/2023),in materia di responsabilità ex art. 2051 cc, che ravvede nella “condotta imprudente del danneggiato” quel presupposto che “è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca”.
Se non viene esclusa, del resto, la responsabilità del custode in un'ipotesi come quella del caso di specie, in cui la res non ha alcun dinamismo, essendo inerte, e il danneggiato, agente, nella piena conoscenza (o conoscibilità) dello stato dei luoghi, deve escludersi in radice l'esistenza di alcuna ipotesi di esclusione di operatività della fattispecie normativa invocata, con evidente insostenibilità –tra gli altri effetti- del sistema risarcitorio, e sperequazione rispetto al resto delle previsioni su cui fonda l'impianto dell'ordinamento giuridico nazionale.
VIII. Le suesposte motivazioni in ordine alla mancata prova del fatto storico, del nesso causale tra evento dannoso e res in custodia, e dell'effettiva esistenza di un'insidia, determinano il rigetto, nell'an, della domanda formulata ex art. 2051 cc.
La carenza di sussistenza dei requisiti per la fondatezza della domanda svolta ex art. 2051 c.c., determina, a fortiori, la non configurabilità della fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c., che, pure, li condivide, oltre a richiedere un onere probatorio maggiore per il danneggiato.
Il rigetto nell'an determina l'assorbimento di ogni valutazione in relazione al quantum (e giustifica l'utilizzo da parte del G.I. della previsione di cui all'art. 279 co.II nn. 2 e 4 cpc in ordine alla presente decisione, nonché la mancata disposizione di ctu, con evidente risparmio di costi processuali –che sarebbero andati a carico del soccombente- e tempi decisori, in ossequio al principio di economia di giudizi).
IX. Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate tra i minimi e i medi, prossime ai primi, per le prime due fasi, non anche per la fase di trattazione (tenuto conto dell'istruttoria svolta), e ai minimi per la fase decisionale, avuto riguardo allo scaglione da € 52.000,00 ed € 260.000,00 tenuto conto del valore di causa
9 indicato in domanda, utilizzando i parametri i cui al D.M. 55/2014 per l'attività svolta sino al 23.10.2022, ed i parametri di cui al D.M.147/2022 per quella svolta successivamente (e quindi relativamente alla fase di trattazione e decisionale); importi ridotti ex artt. 4 D.M. 55/2014 (e successive modifiche) nella misura del
40%, quanto alla fase decisionale e del 30% quanto alla fase introduttiva, in ragione della mancata presa di posizione di parte vincitrice rispetto al profilo di cui al § V che precede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: Controparte_1
Respinge la domanda attorea, per infondatezza della stessa nell'an.
Condanna, per l'effetto, alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 in persona dell'Amministratore pro tempore, che quantifica, complessivamente, in € 6.350,00
[...]
(seimilatrecentocinquanta/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 19 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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