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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/05/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
RG. nr. 565/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere nella causa promossa con ricorso in appello depositato il 14 novembre 2024, da
Parte_1
(C.F. e P. IVA , con sede in Roma, in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso giusta procura alle liti Parte_2 in calce all'appello dall'avv. Giacomo Landolfi (pec: , Email_1 appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa in forza di Controparte_1 C.F._1 procura ex art. 83 c.p.c. in calce alla memoria di costituzione in appello dall'avv.
Davide Riceputi (pec: , Email_2 appellato
Oggetto: riforma parziale della sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Venezia n. 393/2024 d.d. 18.06.2024, non notificata.-
In punto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contribuzione previdenziale obbligatoria professione infermieristica.-
CONCLUSIONI:
Pt_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1) Accogliere integralmente l'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n.
393/2024 emessa dal Tribunale di Venezia in funzione di Giudice del lavoro nell'ambito del giudizio R.G. n. 2252/2023 in data 18.06.2024 nella parte in cui ha dichiarato
1 prescritto il diritto dell' a riscuotere contributi, interessi e sanzioni dovuti dalla Pt_1 signora relativamente all'annualità 2013; Controparte_1
2) Per l'effetto, accertare e dichiarare non prescritto il credito dell' alla Pt_1 riscossione di contributi, interessi e sanzioni relativi all'annualità 2013 e condannare la signora al versamento di euro 77.113,30 (o della maggiore o Controparte_1 minor somma risultante di giustizia), quali importi dovuti a titolo di contributi, interessi e sanzioni per le annualità dal 2013 al 2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante; 3) Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
: Controparte_1
1. In via principale: respingere l'impugnazione avversaria per i motivi di cui alle difese;
2. In via di appello incidentale: riformare la Sentenza n. 393/2024 emessa dal
Tribunale di Venezia, sezione Lavoro, pubblicata in data 18.06.2024, nella parte in cui dichiara non prescritti i contributi previdenziali, sanzioni ed interessi concernenti
l'anno 2014 e conseguentemente riformare la parte della Sentenza in cui, nel dispositivo, condanna parte appellata a versare a contribuzione, sanzioni e Pt_1 accessori quanto all'annualità 2014.
3. In via di subordine: respingere l'appello principale formulato da avverso la Pt_1
Sentenza n. 393/2024 emessa dal Tribunale di Venezia, sezione Lavoro, pubblicata in data 18.06.2024, perché infondato in fatto e in diritto come illustrato in narrativa e conseguentemente confermare la sentenza.
Con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia, in accoglimento parziale dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarava l'estinzione per prescrizione dei contributi maturati per le annualità dal 2006 al 2013 (laddove il dies a quo della prescrizione decorre dal 11 dicembre dell'anno successivo a quello di competenza dei contributi previdenziali), condannava l'opponente a corrispondere alla contribuzioni, sanzioni ed Pt_1 accessori quanto alle annualità dal 2014 al 2019, compensava fra le parti “atteso
l'esito” le spese di lite.
2 Per la parte in questa sede ancora devoluta (annualità 2013 per effetto dell'appello principale, annualità 2014 per effetto dell'appello principale) riteneva che:
a) la diffida del 25.11.2016 non costituisce valido atto interruttivo della prescrizione per l'annualità 2013 (per idoneità del meccanismo di deposito/caricamento sul Cassetto Previdenziale dell'iscritta):
b) la diffida del 01.10.2020 nonché quella del 18.06.2022 interrompono la prescrizione per l'annualità 2014.
2. Impugna la sentenza con un unico articolato motivo di appello con il Pt_1 quale si duole della sentenza nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione per l'annualità 2013, senza tenere conto dell'atto interruttivo rappresentato dalla diffida del 28.11.2019 (restituita al mittente per compiuta giacenza il cui avviso risulta depositato presso la residenza della debitrice in data
11.12.2019).
Evidenzia, inoltre, che il dies a quo della prescrizione, per l'anno 2013, era stato pacificamente prorogato alla data del 22.12.2014.
3. Radicatosi il contradditorio difende la sentenza, Controparte_1 concludendo per il rigetto del gravame, evidenziando in particolare che la diffida d.d. 28.11.2019 (sulla cui efficacia ai fini interruttivi il giudice ha omesso di pronunciare) “notificata a mezzo raccomandata relativa ai contributi previdenziali annualità 2013 è inesistente, poiché nell'avviso di ricevimento mancano data di spedizione, timbro postale….. sottoscrizione dell'agente postale”.
Impugna con appello incidentale la parte della sentenza sfavorevole in relazione alla solo annualità 2014, per violazione dell'art. 1335 c.c., esponendo che la raccomandata d.d. 01.10.2020 non ha valenza interruttiva della prescrizione siccome “non ha avuto esito positivo, stante l'indicazione sul plico della dicitura
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 15 maggio 2025 come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello principale è fondato.
3 5.1. Osserva la Corte che secondo consolidata giurisprudenza, all'atto di messa in mora con efficacia interruttiva della prescrizione, quale atto unilaterale recettizio, si applica l'art. 1335 c.c. in base al quale l'atto stesso si presume conosciuto quando perviene all'indirizzo del destinatario, salva la prova a carico di quest'ultimo di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia (cfr. Cass. n. 9111/2012: "In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati ...
Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione").
E' stato altresì precisato che, "secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso
è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata" (Cass. n.
11708/2011).
4 5.2. Nel caso di specie la diffida è stata intimata tramite lettera raccomandata notificata a seguito di avviso di compiuta giacenza in data 11.12.2019 del plico presso l'ufficio PPTT (cfr. doc. 6 . Pt_1
La diffida inviata tramite servizio postale è da ritenersi conosciuta ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c. - nell'ipotesi in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario - dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale
(cfr. Cass. n. 6527/2003, Cass. n. 18823/2018, Cass. n. 23589/2018).
La medesima contiene l'avviso per compiuta giacenza (11.11.2019) e la sottoscrizione dell'agente postale apposta sopra le generalità della destinataria e non si vede come potesse essere presente nell'avviso di ricevimento la data di spedizione e il timbro postale, laddove la conoscenza/conoscibilità è da ritenersi avvenuta tramite fictio.
5.3. Anche l'annualità 2013 è allora dovuta.
6. L'appello incidentale è infondato.
L'inefficacia ai fini interruttivi della diffida d.d. 01.10.2020 (cfr. doc. 7 Pt_1 viene fatta valere come motivo di appello siccome “non ha avuto esito positivo, stante l'indicazione sul plico della dicitura
Osserva la Corte che sul punto l'impugnata sentenza ha omesso di pronunciarsi, laddove l'eccezione riproposta in questa sede di mancanza corrispondenza fra domicilio dell'assicurata e luogo di recapito della raccomandata non solo è tardiva ma relativa a circostanza mai contestata in primo grado proprio con riferimento al domicilio previdenziale di via G. Pascoli n. 16 Cavernago (BG) dell'assicurata ove effettuare le comunicazioni.
In primo grado infatti all'udienza del 14.03.,2024 l'eccezione di insistenza delle due notifiche (del 01.10.2020 nonché del 28.11.2019) veniva ricondotta dal procuratore dell'assicurata esclusivamente dalla circostanza che “nell'avviso di ricevimento mancano data di spedizione e timbro postale”.
In difetto di prova di essere stata, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia, quindi, deve concludersi che anche la diffida d.d. 28.11.2019 (come quella del 01.10.2010) - siccome giunta all'indirizzo del destinataria - ha interrotto la prescrizione, laddove peraltro la prova della riferibilità del domicilio
5 alla emerge anche dalle circostanze che anche tutte le diffide CP_1 precedenti e successive erano state comunicate al predetto indirizzo (cfr. doc. da 3 a 9 . Pt_1
7. Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate tenuto conto della reciproca soccombenza in relazione alle annualità in contestazione.
8. Per il rigetto integrale dell'appello incidentale deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali richiesti dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R.
115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, ogni contraria istanza eccezione e domanda disattesa od assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza dichiara dovuta anche l'annualità 2013 e, per l'effetto, condanna al versamento di tale annualità oltre ad interessi e Controparte_1 sanzioni;
2) respinge l'appello incidentale;
3) compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 15.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
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