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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10891 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 8108/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8108 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MARINO MARGHERITA presso la quale elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla Via Napoli n.21
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] - C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. GARZIA
TO presso la quale elettivamente domicilia in Ercolano alla Via IV Novembre n.89
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.04.2025 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Napoli il 14.09.2012 e che dalla loro unione erano nati Controparte_1
1 due figli: (12.07.2013) e (27.03.2015) rappresentava la volontà di separarsi dal Per_1 Per_2 marito in quanto viveva una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La ricorrente aggiungeva che il resistente si era reso inadempiente rispetto ai doveri coniugali e pertanto chiedeva: dichiarare la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. dei coniugi per intollerabilità della convivenza con dichiarazione di addebito al marito per aver violato l'obblighi nascenti dal matrimonio, per aver con il suo comportamento reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, con conseguente fallimento del matrimonio;
Stabilire un assegno di mantenimento a carico del SI. a favore della SI.ra , pari e non inferiore a € Controparte_1 Parte_1
500,00 per il mantenimento dei figli minori (250 euro per ogni figlio), somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico su iban intestato alla SI.ra , oltre il 50% delle spese straordinarie concordate previste dal Parte_1
Protocollo d'intesa del Consiglio dell'Ordine di Napoli, oltre il 50% dell'Assegno unico e il 50% del mutuo;
Stabilire che la casa coniugale in comproprietà sita in Napoli alla Via Girolamo
Cerbone n. 51 venga assegnata alla SI.ra che vi vivrà con i figli;
Parte_1 Per_1 Per_2
Disporre l'affido condiviso delle minori e con collocazione prevalente presso la Per_1 Per_2 madre, regolamentando il diritto di visita come da piano genitoriale che si allega;
Addebitare la separazione alla condotta colposa del SI. Controparte_1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva il resistente il quale, non opponendosi alla domanda di separazione avanzata dalla ricorrente ma chiedendo disporsi l'affido alternato dei figli, così concludeva: “Autorizzare i coniugi
a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Stabilire l'affido alternativo come sopra illustrato prevedendo una turnazione che tenga conto dei turni lavorativi dei coniugi;
Porre a carico del sig. la somma di euro 500,00 per il mantenimento di entrambi i figli minori Controparte_1 oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% , tenuto conto che l'assegno unico per i figli minori verrà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50%.”
All'udienza dell'1.07.2025 i difensori chiedevano un rinvio per trovare una soluzione concordata della controversia e, disposto il rinvio, all'udienza del 21.10.2025 le parti comparivano personalmente confermando la volontà di separarsi riportandosi ai rispettivi atti difensivi. Il giudice delegato, adottati i provvedimenti provvisori, dichiarate inammissibili le prove orali, invitava i
2 procuratori alla discussione orale. I procuratori concludevano in conformità alla disciplina provvisoria adottata.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa acquisizione del parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c..
Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Passando alle domande accessorie, preliminarmente il Collegio osserva che la ricorrente ha formulato richiesta di addebito della separazione a carico del resistente ed in diritto deve rilevarsi che ai fini della pronuncia di addebito non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per potersi addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della convivenza. Occorre cioè verificare che la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione ovvero che preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Nel caso che ci occupa la ricorrente non ha fornito la prova dei comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali posti in essere dall'altro coniuge né dell'efficacia disgregante degli stessi sulla vita familiare.
In particolare il Collegio condivide la valutazione espressa dal giudice delegato nell'ordinanza istruttoria in termini di inammissibilità della prova testimoniale articolata da parte ricorrente attesa la genericità dei capitoli (“1) Dopo l'invio della lettera di separazione da parte del , la CP_1 coppia si riavvicinava e tentava di ritornare insieme;
2) Il tentativo di riavvicinamento della coppia falliva dopo poco a causa dell'atteggiamento violento e denigratorio del nei confronti CP_1 della SI.ra ; 3) Il SI. chiama la SI. ra fallita;
4) Il SI. Pt_1 CP_1 Pt_1 CP_1 rimprovera anche davanti ad amici e parenti la SI. ; 5) il SI. ha continui Pt_1 CP_1 cambiamenti di umore;
6) Il SI. dopo le “ sfuriate” , chiede scusa alla;
7) I litigi CP_1 Pt_1 spesso avvengono innanzi ai bambini;
8) La SI. a seguito dei litigi ha invitato il Pt_1 CP_1
3 a lasciare la casa, ma lui si è rifiutato e si rifiuta;
9) il SI. quando sta solo con i figli è CP_1 sereno e il rapporto con i figli è buono;
10) Il SI. quando la SI.ra rientra a CP_1 Pt_1 casa, o quando sono insieme la riempie di insulti e di offese”). Ed invero, come più volte ribadito dalla Suprema Corte: “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo
e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa. Ne consegue che è inammissibile il capitolo di prova volto a dimostrare ……………… mediante apprezzamenti e valutazioni del teste, cui il giudice non può legare il suo convincimento”. (Cassazione Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1808 del
02/02/2015; Cassazione sez. I, sentenza 18 gennaio 2013 n. 1239 e Sentenza n. 9547 del
22/04/2009).
In un quadro siffatto, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente non può che essere rigettata.
Passando al regime di affido dei minori, all'assegnazione della casa coniugale, ai tempi di permanenza degli stessi con il genitore non collocatario ed al contributo da porre a carico di quest'ultimo a titolo di mantenimento dei figli, le parti hanno chiesto confermarsi la disciplina adottata in via provvisoria dal giudice delegato che di seguito si riporta: assegna la casa coniugale
a che la abiterà unitamente ai due figli;
affida i figli minori ad entrambi i genitori, Parte_1 stabilendo la residenza privilegiata presso la madre nella casa familiare e disponendo che gli stessi resteranno con il padre, nella settimana in cui quest'ultimo lavora di mattina i giorni pari, i giorni dispari dall'uscita di scuola fino alle 20,30 e nella settimana in cui lavora di mattina i giorni dispari, i giorni pari dall'uscita di scuola fino alle 20,30 e il finesettimana dal sabato mattina alle ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore 20,30, e, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio e così il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, infine, quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
pone a carico di a titolo di contributo nel mantenimento dei due Controparte_1 figli, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli del
7/03/2018, un assegno mensile di euro 500,00, come del resto chiesto da entrambe le parti, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi alla entro il 5 di ogni mese. Pt_1
Poiché tale disciplina appare conforme all'interesse dei minori e non contraria a norme imperative, il Collegio ritiene di recepirla e porla a base della decisione.
Passando infine al regime delle spese processuali ed avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiararle compensate tra le parti.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 CP_1 così provvede:
[...]
• dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(atto n.126 , parte II , S. A Sez. Z reg. Atti Matrimonio anno 2012);
• rigetta la domanda di addebito avanzata da;
Parte_1
• affida i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
• assegna la casa coniugale ad;
Parte_1
• disciplina i tempi di permanenza dei minori presso il padre come in parte motiva riportato;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo di Euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi alla stregua del Protocollo siglato dalla
Presidenza e dal COA in data 7.03.2018 ed oltre rivalutazione ISTAT a decorrere da Novembre 2026;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8108 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MARINO MARGHERITA presso la quale elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla Via Napoli n.21
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] - C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. GARZIA
TO presso la quale elettivamente domicilia in Ercolano alla Via IV Novembre n.89
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.04.2025 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Napoli il 14.09.2012 e che dalla loro unione erano nati Controparte_1
1 due figli: (12.07.2013) e (27.03.2015) rappresentava la volontà di separarsi dal Per_1 Per_2 marito in quanto viveva una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La ricorrente aggiungeva che il resistente si era reso inadempiente rispetto ai doveri coniugali e pertanto chiedeva: dichiarare la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. dei coniugi per intollerabilità della convivenza con dichiarazione di addebito al marito per aver violato l'obblighi nascenti dal matrimonio, per aver con il suo comportamento reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, con conseguente fallimento del matrimonio;
Stabilire un assegno di mantenimento a carico del SI. a favore della SI.ra , pari e non inferiore a € Controparte_1 Parte_1
500,00 per il mantenimento dei figli minori (250 euro per ogni figlio), somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico su iban intestato alla SI.ra , oltre il 50% delle spese straordinarie concordate previste dal Parte_1
Protocollo d'intesa del Consiglio dell'Ordine di Napoli, oltre il 50% dell'Assegno unico e il 50% del mutuo;
Stabilire che la casa coniugale in comproprietà sita in Napoli alla Via Girolamo
Cerbone n. 51 venga assegnata alla SI.ra che vi vivrà con i figli;
Parte_1 Per_1 Per_2
Disporre l'affido condiviso delle minori e con collocazione prevalente presso la Per_1 Per_2 madre, regolamentando il diritto di visita come da piano genitoriale che si allega;
Addebitare la separazione alla condotta colposa del SI. Controparte_1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva il resistente il quale, non opponendosi alla domanda di separazione avanzata dalla ricorrente ma chiedendo disporsi l'affido alternato dei figli, così concludeva: “Autorizzare i coniugi
a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Stabilire l'affido alternativo come sopra illustrato prevedendo una turnazione che tenga conto dei turni lavorativi dei coniugi;
Porre a carico del sig. la somma di euro 500,00 per il mantenimento di entrambi i figli minori Controparte_1 oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% , tenuto conto che l'assegno unico per i figli minori verrà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50%.”
All'udienza dell'1.07.2025 i difensori chiedevano un rinvio per trovare una soluzione concordata della controversia e, disposto il rinvio, all'udienza del 21.10.2025 le parti comparivano personalmente confermando la volontà di separarsi riportandosi ai rispettivi atti difensivi. Il giudice delegato, adottati i provvedimenti provvisori, dichiarate inammissibili le prove orali, invitava i
2 procuratori alla discussione orale. I procuratori concludevano in conformità alla disciplina provvisoria adottata.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa acquisizione del parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c..
Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Passando alle domande accessorie, preliminarmente il Collegio osserva che la ricorrente ha formulato richiesta di addebito della separazione a carico del resistente ed in diritto deve rilevarsi che ai fini della pronuncia di addebito non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per potersi addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della convivenza. Occorre cioè verificare che la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione ovvero che preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Nel caso che ci occupa la ricorrente non ha fornito la prova dei comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali posti in essere dall'altro coniuge né dell'efficacia disgregante degli stessi sulla vita familiare.
In particolare il Collegio condivide la valutazione espressa dal giudice delegato nell'ordinanza istruttoria in termini di inammissibilità della prova testimoniale articolata da parte ricorrente attesa la genericità dei capitoli (“1) Dopo l'invio della lettera di separazione da parte del , la CP_1 coppia si riavvicinava e tentava di ritornare insieme;
2) Il tentativo di riavvicinamento della coppia falliva dopo poco a causa dell'atteggiamento violento e denigratorio del nei confronti CP_1 della SI.ra ; 3) Il SI. chiama la SI. ra fallita;
4) Il SI. Pt_1 CP_1 Pt_1 CP_1 rimprovera anche davanti ad amici e parenti la SI. ; 5) il SI. ha continui Pt_1 CP_1 cambiamenti di umore;
6) Il SI. dopo le “ sfuriate” , chiede scusa alla;
7) I litigi CP_1 Pt_1 spesso avvengono innanzi ai bambini;
8) La SI. a seguito dei litigi ha invitato il Pt_1 CP_1
3 a lasciare la casa, ma lui si è rifiutato e si rifiuta;
9) il SI. quando sta solo con i figli è CP_1 sereno e il rapporto con i figli è buono;
10) Il SI. quando la SI.ra rientra a CP_1 Pt_1 casa, o quando sono insieme la riempie di insulti e di offese”). Ed invero, come più volte ribadito dalla Suprema Corte: “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo
e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa. Ne consegue che è inammissibile il capitolo di prova volto a dimostrare ……………… mediante apprezzamenti e valutazioni del teste, cui il giudice non può legare il suo convincimento”. (Cassazione Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1808 del
02/02/2015; Cassazione sez. I, sentenza 18 gennaio 2013 n. 1239 e Sentenza n. 9547 del
22/04/2009).
In un quadro siffatto, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente non può che essere rigettata.
Passando al regime di affido dei minori, all'assegnazione della casa coniugale, ai tempi di permanenza degli stessi con il genitore non collocatario ed al contributo da porre a carico di quest'ultimo a titolo di mantenimento dei figli, le parti hanno chiesto confermarsi la disciplina adottata in via provvisoria dal giudice delegato che di seguito si riporta: assegna la casa coniugale
a che la abiterà unitamente ai due figli;
affida i figli minori ad entrambi i genitori, Parte_1 stabilendo la residenza privilegiata presso la madre nella casa familiare e disponendo che gli stessi resteranno con il padre, nella settimana in cui quest'ultimo lavora di mattina i giorni pari, i giorni dispari dall'uscita di scuola fino alle 20,30 e nella settimana in cui lavora di mattina i giorni dispari, i giorni pari dall'uscita di scuola fino alle 20,30 e il finesettimana dal sabato mattina alle ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore 20,30, e, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio e così il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, infine, quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
pone a carico di a titolo di contributo nel mantenimento dei due Controparte_1 figli, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli del
7/03/2018, un assegno mensile di euro 500,00, come del resto chiesto da entrambe le parti, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi alla entro il 5 di ogni mese. Pt_1
Poiché tale disciplina appare conforme all'interesse dei minori e non contraria a norme imperative, il Collegio ritiene di recepirla e porla a base della decisione.
Passando infine al regime delle spese processuali ed avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiararle compensate tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 CP_1 così provvede:
[...]
• dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(atto n.126 , parte II , S. A Sez. Z reg. Atti Matrimonio anno 2012);
• rigetta la domanda di addebito avanzata da;
Parte_1
• affida i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
• assegna la casa coniugale ad;
Parte_1
• disciplina i tempi di permanenza dei minori presso il padre come in parte motiva riportato;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo di Euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi alla stregua del Protocollo siglato dalla
Presidenza e dal COA in data 7.03.2018 ed oltre rivalutazione ISTAT a decorrere da Novembre 2026;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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