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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/11/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Silvia Capitano Giudice dr. GI LA RA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3879 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Antonella Di Maio, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
nata a [...], il [...], rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Giuseppe Glicerio, giusta procura in atti resistente
E NEI CONFRONTI DI
Avv. Daniela Natale nella qualità di curatore speciale della minore
[...]
, nata a [...], il [...], giusta ordinanza di no- Persona_1
mina del 7 novembre 2022 E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza del 10 ottobre 2025
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. visto del 14 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 26 novembre 2019, Parte_2
[...
, premettendo di aver intrattenuto una relazione extraconiugale con
[...]
da cui il 24 gennaio 2016 era nata la figlia CP_2 Persona_2
, ha chiesto al Tribunale che venisse dichiarata la propria paternità na-
[...]
turale, chiedendo l'aggiunta del proprio cognome a quello della figlia, nonché
l'affidamento congiunto con regolamentazione del proprio diritto di visita e la previsione di un obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento della fi- glia nella misura di € 150,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Riqualificata correttamente la domanda quale azione di riconoscimento ai sensi dell'art. 250 c.c. e instaurato il contraddittorio, si è costituita con memo- ria depositata il 7 ottobre 2022, opponendosi al riconosci- Controparte_1
mento, sulla scorta degli effetti pregiudizievoli che questo potrebbe sortire sulla minore e contestando la richiesta di aggiunta del cognome paterno e dell'affidamento condiviso.
Con comparsa, depositata l'11 dicembre 2022, si è costituita l'avv. CP_3
[
Natale, nella qualità di curatore speciale della minore Persona_3
subordinando le proprie richieste all'esito dell'espletamento della
[...]
- 2 - ctu.
La causa, istruita mediante ctu psicologica, all'udienza del 29 novembre
2024, sostituita dal deposito di note trattazione scritta, è stata posta in deci- sione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., con ordinanza del 12 marzo 2025 è stata rimessa sul ruolo, stante il venir meno da parte della CP_2
[..
dell'opposizione al riconoscimento.
Eseguito il riconoscimento della minore da parte del la causa Pt_1
all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10 ottobre 2025 è stata posta in decisione senza la concessione di ulteriori termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, nessuna statuizio- ne sulla originaria domanda di riconoscimento, atteso che il 30 luglio 2025 il ha riconosciuto quale figlia la minore Pt_1 Persona_2 CP_2
[..
.
Venendo, adesso, ai provvedimenti consequenziali, appare opportuno, anche tenuto conto delle risultanze della ctu e dello stato detentivo del
[...]
disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, considerata Pt_3
anche la necessità di costruire il rapporto padre-figlio, fatta salva ovviamente la possibilità di modificare tale regime nel momento in cui mutino le circo- stanze di fatto.
Per le stesse ragioni deve prevedersi che il compatibilmente Pt_1
con il regime restrittivo cui è sottoposto, possa iniziare a incontrare la figlia soltanto in luogo neutro e alla presenza degli operatori dei servizi sociali terri- torialmente competenti, i quali vengono incaricati di predisporre un calenda- rio seguendo una progressione graduale e di approntare tutte le cautele neces- sarie a evitare pregiudizio alla minore, eventualmente anche coordinandosi
- 3 - con il servizio di neuropsichiatria infantile per una preparazione e un sostegno psicologico in favore della bambina;
i medesimi servizi sociali, ove all'esito del monitoraggio degli incontri protetti così avviati dovessero riscontrare l'assen- za di criticità, potranno prevedere successive liberalizzazioni degli incontri.
Appare, infine, opportuno invitare entrambe le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, al fine di acquisire strumenti per il mi- glior esercizio della funzione genitoriale paterna e per supportare la minore nella costruzione della nuova relazione.
Venendo agli aspetti economici, tenuto conto della condizione economi- ca delle parti, appare congruo stabilire a carico del l'obbligo di corri- Pt_1
spondere alla , a titolo di mantenimento della figlia minore, un asse- CP_1
gno di € 180,00 oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Infine, in ordine alla richiesta avanzata dal nel proprio atto in- Pt_1
troduttivo circa l'adozione dei provvedimenti riguardanti il cognome, pare opportuno ricordare che l'art. 262 c.c., statuisce al quarto comma, che “Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, pre- vio ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento”.
A tal proposito, va osservato che i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua per- sonalità sociale, ne consegue che la scelta del giudice deve tenere esclusiva- mente conto dell'interesse preminente del fanciullo (cfr. Cass. n. 16271/2013;
Cass. n. 2644/2011; Cass. n. 12670/2009).
Proprio nell'ottica di evitare un danno alla identità personale della mino-
- 4 - re, premesso che la stessa non è stata sentita dal Giudice in quanto ha di re- cente compiuto nove anni, ma dalla ctu e dal curatore speciale, considerato che la minore ha manifestato il desiderio di avere lo stesso cognome della so- rellina ( nata da una nuova relazione della madre) ritiene il Collegio che la so- luzione preferibile sia quella di mantenere allo stato il cognome materno, con la quale la minore si identifica, e di non aggiungere quello paterno, per evitare di destabilizzarla, rimettendo alla sua successiva valutazione l'eventuale ag- giunta del cognome paterno.
Le spese di lite devono essere compensate, stante la natura della
contro
- versia.
Pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, a carico di tutte le parti in solido e dunque a carico dell'Erario, essendo ammesse al beneficio del patrocinio a carico dello Stato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezio- ne disattesa o assorbita, così dispone: affida la minore in via esclusiva alla ma- Persona_2
dre, con collocazione presso di lei;
Controparte_1
dispone che compatibilmente con provvedi- Parte_1
menti restrittivi possa incontrare la figlia minore soltanto in luogo neutro, da individuarsi a cura dei servizi sociali territorialmente competenti, ed alla pre- senza di personale educativo dei servizi medesimi, i quali adotteranno tutte le cautele necessarie ad evitare pregiudizio al minore, eventualmente anche coordinandosi con il servizio di neuropsichiatria infantile per una preparazio- ne e un sostegno psicologico in favore del bambino;
- 5 - incarica i servizi sociali territorialmente competenti di predisporre un ca- lendario di incontri protetti seguendo una progressione graduale e di provve- dere al monitoraggio degli incontri protetti così avviati, procedendo successi- vamente - decorso un congruo lasso di tempo (indicativamente un anno) e ove riscontrino l'assenza di criticità - ad attivarsi per la liberalizzazione degli incontri padre-figlia, mediando tra i genitori per la predisposizione di un ca- lendario di incontri da svolgersi in autonomia;
invita entrambe le parti a intraprendere un percorso di sostegno alla geni- torialità; pone a carico del l'obbligo di corrispondere a Pt_1 Controparte_1
a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore, la somma mensile di euro 180,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. e da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordina- rie;
compensa interamente le spese di lite;
pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, a carico di tutte le parti in solido e dunque a carico dell'Erario, essendo ammesse al beneficio del patrocinio a carico dello Stato.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 23 ottobre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
GI LA RA
- 6 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Silvia Capitano Giudice dr. GI LA RA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3879 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Antonella Di Maio, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
nata a [...], il [...], rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Giuseppe Glicerio, giusta procura in atti resistente
E NEI CONFRONTI DI
Avv. Daniela Natale nella qualità di curatore speciale della minore
[...]
, nata a [...], il [...], giusta ordinanza di no- Persona_1
mina del 7 novembre 2022 E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza del 10 ottobre 2025
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. visto del 14 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 26 novembre 2019, Parte_2
[...
, premettendo di aver intrattenuto una relazione extraconiugale con
[...]
da cui il 24 gennaio 2016 era nata la figlia CP_2 Persona_2
, ha chiesto al Tribunale che venisse dichiarata la propria paternità na-
[...]
turale, chiedendo l'aggiunta del proprio cognome a quello della figlia, nonché
l'affidamento congiunto con regolamentazione del proprio diritto di visita e la previsione di un obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento della fi- glia nella misura di € 150,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Riqualificata correttamente la domanda quale azione di riconoscimento ai sensi dell'art. 250 c.c. e instaurato il contraddittorio, si è costituita con memo- ria depositata il 7 ottobre 2022, opponendosi al riconosci- Controparte_1
mento, sulla scorta degli effetti pregiudizievoli che questo potrebbe sortire sulla minore e contestando la richiesta di aggiunta del cognome paterno e dell'affidamento condiviso.
Con comparsa, depositata l'11 dicembre 2022, si è costituita l'avv. CP_3
[
Natale, nella qualità di curatore speciale della minore Persona_3
subordinando le proprie richieste all'esito dell'espletamento della
[...]
- 2 - ctu.
La causa, istruita mediante ctu psicologica, all'udienza del 29 novembre
2024, sostituita dal deposito di note trattazione scritta, è stata posta in deci- sione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., con ordinanza del 12 marzo 2025 è stata rimessa sul ruolo, stante il venir meno da parte della CP_2
[..
dell'opposizione al riconoscimento.
Eseguito il riconoscimento della minore da parte del la causa Pt_1
all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 10 ottobre 2025 è stata posta in decisione senza la concessione di ulteriori termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, nessuna statuizio- ne sulla originaria domanda di riconoscimento, atteso che il 30 luglio 2025 il ha riconosciuto quale figlia la minore Pt_1 Persona_2 CP_2
[..
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Venendo, adesso, ai provvedimenti consequenziali, appare opportuno, anche tenuto conto delle risultanze della ctu e dello stato detentivo del
[...]
disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, considerata Pt_3
anche la necessità di costruire il rapporto padre-figlio, fatta salva ovviamente la possibilità di modificare tale regime nel momento in cui mutino le circo- stanze di fatto.
Per le stesse ragioni deve prevedersi che il compatibilmente Pt_1
con il regime restrittivo cui è sottoposto, possa iniziare a incontrare la figlia soltanto in luogo neutro e alla presenza degli operatori dei servizi sociali terri- torialmente competenti, i quali vengono incaricati di predisporre un calenda- rio seguendo una progressione graduale e di approntare tutte le cautele neces- sarie a evitare pregiudizio alla minore, eventualmente anche coordinandosi
- 3 - con il servizio di neuropsichiatria infantile per una preparazione e un sostegno psicologico in favore della bambina;
i medesimi servizi sociali, ove all'esito del monitoraggio degli incontri protetti così avviati dovessero riscontrare l'assen- za di criticità, potranno prevedere successive liberalizzazioni degli incontri.
Appare, infine, opportuno invitare entrambe le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, al fine di acquisire strumenti per il mi- glior esercizio della funzione genitoriale paterna e per supportare la minore nella costruzione della nuova relazione.
Venendo agli aspetti economici, tenuto conto della condizione economi- ca delle parti, appare congruo stabilire a carico del l'obbligo di corri- Pt_1
spondere alla , a titolo di mantenimento della figlia minore, un asse- CP_1
gno di € 180,00 oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Infine, in ordine alla richiesta avanzata dal nel proprio atto in- Pt_1
troduttivo circa l'adozione dei provvedimenti riguardanti il cognome, pare opportuno ricordare che l'art. 262 c.c., statuisce al quarto comma, che “Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, pre- vio ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento”.
A tal proposito, va osservato che i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua per- sonalità sociale, ne consegue che la scelta del giudice deve tenere esclusiva- mente conto dell'interesse preminente del fanciullo (cfr. Cass. n. 16271/2013;
Cass. n. 2644/2011; Cass. n. 12670/2009).
Proprio nell'ottica di evitare un danno alla identità personale della mino-
- 4 - re, premesso che la stessa non è stata sentita dal Giudice in quanto ha di re- cente compiuto nove anni, ma dalla ctu e dal curatore speciale, considerato che la minore ha manifestato il desiderio di avere lo stesso cognome della so- rellina ( nata da una nuova relazione della madre) ritiene il Collegio che la so- luzione preferibile sia quella di mantenere allo stato il cognome materno, con la quale la minore si identifica, e di non aggiungere quello paterno, per evitare di destabilizzarla, rimettendo alla sua successiva valutazione l'eventuale ag- giunta del cognome paterno.
Le spese di lite devono essere compensate, stante la natura della
contro
- versia.
Pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, a carico di tutte le parti in solido e dunque a carico dell'Erario, essendo ammesse al beneficio del patrocinio a carico dello Stato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezio- ne disattesa o assorbita, così dispone: affida la minore in via esclusiva alla ma- Persona_2
dre, con collocazione presso di lei;
Controparte_1
dispone che compatibilmente con provvedi- Parte_1
menti restrittivi possa incontrare la figlia minore soltanto in luogo neutro, da individuarsi a cura dei servizi sociali territorialmente competenti, ed alla pre- senza di personale educativo dei servizi medesimi, i quali adotteranno tutte le cautele necessarie ad evitare pregiudizio al minore, eventualmente anche coordinandosi con il servizio di neuropsichiatria infantile per una preparazio- ne e un sostegno psicologico in favore del bambino;
- 5 - incarica i servizi sociali territorialmente competenti di predisporre un ca- lendario di incontri protetti seguendo una progressione graduale e di provve- dere al monitoraggio degli incontri protetti così avviati, procedendo successi- vamente - decorso un congruo lasso di tempo (indicativamente un anno) e ove riscontrino l'assenza di criticità - ad attivarsi per la liberalizzazione degli incontri padre-figlia, mediando tra i genitori per la predisposizione di un ca- lendario di incontri da svolgersi in autonomia;
invita entrambe le parti a intraprendere un percorso di sostegno alla geni- torialità; pone a carico del l'obbligo di corrispondere a Pt_1 Controparte_1
a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore, la somma mensile di euro 180,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. e da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordina- rie;
compensa interamente le spese di lite;
pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, a carico di tutte le parti in solido e dunque a carico dell'Erario, essendo ammesse al beneficio del patrocinio a carico dello Stato.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 23 ottobre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
GI LA RA
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