Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e l'Etiopia sui servizi aerei, concluso a Roma il 21 marzo 1967.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e l'Etiopia sui servizi aerei, concluso a Roma il 21 marzo 1967.