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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4758 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36060/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Antonio Sammarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 36060 del R.G.A.C. dell'anno 2024, e vertente
TRA
P.I. , con l'avv. Matteo Majocchi;
Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE
E
P.IVA ), con l'avv. Maria Luisa Trippitelli;
Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE
Oggetto: inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
Condannare al pagamento dell'importo complessivo di € 49.401,90 (e quindi € Controparte_1
51.760,63, IVA compresa sulle somme dovute a titolo di fatture insolute), oltre interessi di mora sulle somme dovute a titolo di fatture insolute e legali, anche ex art. 1284 c. 4 c.c., sulle somme richieste a titolo di canoni a scadere ed oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta provata ovvero di giustizia;
condannare alla restituzione del materiale. Controparte_1
Per la parte resistente: accogliere eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di
Bologna; in via pregiudiziale rigettare la domanda attorea per improcedibilità della stessa per non aver esperito la procedura di mediazione;
nel merito rigettare la domanda perché infondata sia in fatto che in diritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 1 di 5 premesso che aveva stipulato con l'accordo quadro “Master Parte_1 Controparte_1
Rent” n. 75809 in forza del quale aveva stipulato i contratti di locazione di beni mobili n. 097-42499 e n. 097-42665, che per il primo contratto aveva acquistato presso acquistato presso la Società di Servizi
S.r.l. indicata dallo stesso conduttore in sede di proposta n. 8 Telecamera Hikvision Dome Ptz 2Mp Ip
Poe 4X Motorzoom;
n. 1 DVR 32 ch TVI 4 8 PI 5MP; n. 4 Telecamera Ip Ptz Alta Velocità 2407; n. 2
Condizionatore Daikin Quadri Split Cassetta 4 Vie Fully Flat” corrispondendo l'importo complessivo di € 39.260,00 oltre IVA, consegnati in data 26.09.2022 dal fornitore al conduttore, che per il secondo contratto aveva acquistato presso Società di Servizi S.r.l. indicata dallo stesso conduttore in sede di proposta n. 1 Condizionatore Samsung Windfree Elite corrispondendo l'importo complessivo di €
10.716,00 oltre IVA, consegnato in data 17.10.2022 dal fornitore al conduttore, che il primo contratto prevedeva il pagamento di n. 48 canoni di € 1.038,82 ciascuno (oltre IVA), da corrispondersi trimestralmente ed in via anticipata (canone trimestrale € 3.116,46, oltre IVA, per n. 16 trimestri), per un totale complessivo di € 49.863,36, oltre IVA, mentre il secondo contratto prevedeva il pagamento di
48 canoni di € 283,55 ciascuno (oltre IVA), da corrispondersi trimestralmente ed in via anticipata
(canone trimestrale € 850,65 , oltre IVA, per n. 16 trimestri), per un totale complessivo di € 13.610,40, oltre IVA, che il conduttore, tuttavia, dopo aver corrisposto per il primo contratto solamente 4 canoni di locazione trimestrali, per un totale di € 12.465,84, oltre IVA, aveva arbitrariamente interrotto i pagamenti e non aveva provveduto al pagamento delle fatture nn. 888304, 1172468,1307820, 166816,
e dopo avere corrisposto per il secondo contratto 4 canoni di locazione trimestrali, per un totale di €
3.402,60, oltre IVA, aveva interrotto i pagamenti e non ha provveduto al pagamento delle fatture nn.
1023031, 1190258,175515, che con lettere del 28.05.2024 e 20.05.2024 avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 14 delle Condizioni generali dell'accordo quadro aveva comunicato al conduttore l'intervenuta risoluzione dei contratti di locazione, intimando al medesimo il pagamento delle fatture insolute, nonché delle ulteriori somme dovute in ragione della anticipata estinzione dei contratti, oltre alla restituzione dei materiali, cui aveva fatto seguito la lettera di messa in mora del 03.09.2024, senza esito, che il conduttore era tenuto al versamento di tutti gli importi dovuti in forza del contratto a titolo di canoni, penale ed indennizzo, oltre spese legali, per un totale complessivo di € 38.822,24 e quindi € 40.806,70 IVA compresa sulle somme dovute a titolo di fatture insolute, ed alla restituzione del materiale, chiedeva il pagamento di tale importo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e la restituzione dei beni.
eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Controparte_1
Bologna, quale foro del convenuto, l'improcedibilità della domanda in quanto non preceduta dalla mediazione, e l'infondatezza della pretesa in quanto aveva subito il furto dei beni concessi in locazione pagina 2 di 5 presentando in data 23/04/2024 regolare denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Savignano in
Valsamoggia, inviata in copia in data 30/04/2024 a copia della denuncia di furto ed atteso Parte_1
che i beni concessi in locazione erano coperti da assicurazione stipulata dalla Parte_1 che pertanto avrebbe dovuto rivalersi sull'assicurazione.
Le eccezioni preliminari devono essere rigettate, atteso che in corso di causa è stata esperita la mediazione che ha avuto esito negativo per la mancata partecipazione di ed atteso l'art. CP_1
18 delle condizioni generali di contratto prevede che “ogni controversia relativa e/o derivante, in via diretta od indiretta, dall'interpretazione, applicazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto sarà devoluta in via esclusiva alla competenza giurisdizionale del Foro di Milano, con espressa esclusione di ogni deroga per ragioni di connessione, riunione, continenza di cause nonché dei Fori alternativi di legge”.
Al riguardo, deve ritenersi senz'altro valida la citata clausola, in quanto debitamente approvata con sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. separatamente rispetto alle restanti condizioni contrattuali, come emerge dal testo contrattuale da cui risulta un richiamo operato non a tutte ed indistintamente le clausole contrattuali, ma solo ad una parte di esse, indicate attraverso la sintetica menzione del contenuto (“Foro convenzionale”), oltre il riferimento numerico, per cui deve ritenersi che la modalità di approvazione soddisfi l'esigenza di richiamare l'attenzione della controparte contrattuale adeguatamente sollecitata proprio con riguardo a quelle di contenuto a lui sfavorevole, tant'è che la società resistente non ha mosso alcuna contestazione sul punto.
Nel merito, deve anzitutto ritenersi pacifica la stipula dell'accordo quadro “Master Rent” n. 75809 nonché dei conseguente i contratti di locazione di beni mobili n. 097-42499 e n. 097-42665, che trovano un preciso riscontro nella documentazione allegata.
Tanto premesso dev'essere disattesa l'eccezione di merito sollevata dalla società resistente atteso che i beni rubati sono diversi da quelli per cui è causa come si evince dalla querela allegata del 23.04.2024 in cui l'amministratore unico della lamenta il furto di 4 motori ed 8 split di Controparte_1
condizionatori marca Daikin locati con contratto di noleggio n. 0000563902/2023v con inizio
24.06.2023 e primo canone al 01.03.2023, mentre i contratto azionati sono il n. 097-42665 che riguarda la locazione operativa di un condizionatore marca Samsung, ed il contratto 097-42499 che riguarda la locazione di 8 Telecamera Hikvision Dome Ptz 2Mp Ip Poe 4X Motorzoom;
n. 1 DVR 32 ch TVI 4 8
IP 5MP + 1*HDD VIDEO 2TB DS-7332HUHI-K4; n. 4 Telecamera Ip Ptz Alta velocità 2407 secondo
Videoserveglianza, nonché 2 condizionatore Daikin Quadri split cassetta 4 vie fully flat che non possono corrispondere a quelli rubati anche perché consegnati dal fornitore alla società conduttrice in data 26.09.2022 come si evince dal documento di trasporto e dal verbale di consegna debitamente pagina 3 di 5 sottoscritti, con pagamento a decorrere dal primo giorno feriale del trimestre solare successivo alla consegna del materiale.
In base a tali considerazioni, la domanda dev'essere accolta, in quanto la società ricorrente ha prodotto i documenti di trasporto da cui si evince la consegna della merce locata a cura della società fornitrice, come da art. 3 delle condizioni generali dei contratti quadro, che dimostra la puntuale esecuzione della prestazione da parte della locatrice, mentre la parte resistente non ha mosso alcuna specifica contestazione in ordine alle somme azionate.
Nel caso di specie si è realizzata un'operazione volta a consentire all'utilizzatore il godimento di un bene grazie all'apporto economico di un terzo che acquista la merce, a fronte del pagamento di un canone periodico commisurato al costo del bene ed agli interessi per l'anticipazione del capitale, ed il concedente è stato esonerato da responsabilità per i vizi della cosa proprio per assicurare che l'esecuzione dell'operazione sia indipendente da qualunque contestazione concernente la qualità e la conformità della fornitura.
Peraltro, la conduttrice per un sensibile arco di tempo ha eseguito diligentemente la sua prestazione, versando per entrambi i contratti quattro canoni di locazione trimestrali, per un totale di €
12.465,84 oltre IVA per il primo, e di € 3.402,60 oltre IVA per il secondo, con ciò dando concreta attuazione agli accordi intercorsi con la società locatrice, mentre il mancato pagamento dei canoni successivi supera il parametro predeterminato convenzionalmente nell'art. 12 delle condizioni generali di contratto, secondo cui “ai sensi dell'art. 1456 c.c. ha facoltà di risolvere di diritto Parte_1
il contratto di locazione senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio di una lettera raccomandata a.r. …qualora il Conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni il pagamento in favore di anche di uno solo dei canoni…”, che preclude ogni Parte_1 valutazione discrezionale da parte del giudice in ordine all'importanza dell'inadempimento, e comporta la risoluzione del rapporto, per cui legittimamente ha comunicato con PEC allegate l'intervenuta risoluzione dei contratti di locazione.
Pertanto, considerato che la clausola contenuta nell'art. 13 delle condizioni generali stabilisce l'obbligo di riconsegna quale conseguenza della risoluzione per inadempimento della società conduttrice, nonché l'obbligo di versamento dei corrispettivi periodici maturati maggiorati degli eventuali interessi di mora, ed il risarcimento del danno subito a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto, che viene quantificato, in via preventiva ed astratta, nella penale di risoluzione, di cui la società ricorrente si legittimamente è avvalsa, peraltro specificamente approvata ai sensi dell'art. 1341
c.c., nonostante abbia la funzione di mera liquidazione anticipata e forfettaria del danno, che Pt_1
pagina 4 di 5 CP_ vanta altresì il diritto ad ottenere l'indennizzo nella misura concordata sino all'effettiva restituzione del bene locato ai sensi dell'art. 14 delle condizioni generali di contratto, e che la ricorrente ha dato atto che il conduttore ha corrisposto € 15,868,44 oltre IVA, dev'essere accolta la domanda proposta da di condanna al pagamento della somma azionata pari complessivamente Parte_1 ad € 51.760,63, IVA compresa ed alla restituzione del materiale
Le spese di lite comprensive degli esborsi per mediazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo al minimo tabellare per le fasi di studio e decisione, ed al medio per la fase introduttiva, tenuto conto dell'impegno profuso nelle fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna la parte resistente al Parte_1 pagamento della somma di € 51.760,63, IVA compresa oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. per come richiesto, ed alla restituzione della merce locata nonché al rimborso delle spese di lite che liquida in
€ 735,32 per esborsi ed € € 3.508,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 11 giugno 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Antonio Sammarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 36060 del R.G.A.C. dell'anno 2024, e vertente
TRA
P.I. , con l'avv. Matteo Majocchi;
Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE
E
P.IVA ), con l'avv. Maria Luisa Trippitelli;
Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE
Oggetto: inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
Condannare al pagamento dell'importo complessivo di € 49.401,90 (e quindi € Controparte_1
51.760,63, IVA compresa sulle somme dovute a titolo di fatture insolute), oltre interessi di mora sulle somme dovute a titolo di fatture insolute e legali, anche ex art. 1284 c. 4 c.c., sulle somme richieste a titolo di canoni a scadere ed oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta provata ovvero di giustizia;
condannare alla restituzione del materiale. Controparte_1
Per la parte resistente: accogliere eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di
Bologna; in via pregiudiziale rigettare la domanda attorea per improcedibilità della stessa per non aver esperito la procedura di mediazione;
nel merito rigettare la domanda perché infondata sia in fatto che in diritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 1 di 5 premesso che aveva stipulato con l'accordo quadro “Master Parte_1 Controparte_1
Rent” n. 75809 in forza del quale aveva stipulato i contratti di locazione di beni mobili n. 097-42499 e n. 097-42665, che per il primo contratto aveva acquistato presso acquistato presso la Società di Servizi
S.r.l. indicata dallo stesso conduttore in sede di proposta n. 8 Telecamera Hikvision Dome Ptz 2Mp Ip
Poe 4X Motorzoom;
n. 1 DVR 32 ch TVI 4 8 PI 5MP; n. 4 Telecamera Ip Ptz Alta Velocità 2407; n. 2
Condizionatore Daikin Quadri Split Cassetta 4 Vie Fully Flat” corrispondendo l'importo complessivo di € 39.260,00 oltre IVA, consegnati in data 26.09.2022 dal fornitore al conduttore, che per il secondo contratto aveva acquistato presso Società di Servizi S.r.l. indicata dallo stesso conduttore in sede di proposta n. 1 Condizionatore Samsung Windfree Elite corrispondendo l'importo complessivo di €
10.716,00 oltre IVA, consegnato in data 17.10.2022 dal fornitore al conduttore, che il primo contratto prevedeva il pagamento di n. 48 canoni di € 1.038,82 ciascuno (oltre IVA), da corrispondersi trimestralmente ed in via anticipata (canone trimestrale € 3.116,46, oltre IVA, per n. 16 trimestri), per un totale complessivo di € 49.863,36, oltre IVA, mentre il secondo contratto prevedeva il pagamento di
48 canoni di € 283,55 ciascuno (oltre IVA), da corrispondersi trimestralmente ed in via anticipata
(canone trimestrale € 850,65 , oltre IVA, per n. 16 trimestri), per un totale complessivo di € 13.610,40, oltre IVA, che il conduttore, tuttavia, dopo aver corrisposto per il primo contratto solamente 4 canoni di locazione trimestrali, per un totale di € 12.465,84, oltre IVA, aveva arbitrariamente interrotto i pagamenti e non aveva provveduto al pagamento delle fatture nn. 888304, 1172468,1307820, 166816,
e dopo avere corrisposto per il secondo contratto 4 canoni di locazione trimestrali, per un totale di €
3.402,60, oltre IVA, aveva interrotto i pagamenti e non ha provveduto al pagamento delle fatture nn.
1023031, 1190258,175515, che con lettere del 28.05.2024 e 20.05.2024 avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 14 delle Condizioni generali dell'accordo quadro aveva comunicato al conduttore l'intervenuta risoluzione dei contratti di locazione, intimando al medesimo il pagamento delle fatture insolute, nonché delle ulteriori somme dovute in ragione della anticipata estinzione dei contratti, oltre alla restituzione dei materiali, cui aveva fatto seguito la lettera di messa in mora del 03.09.2024, senza esito, che il conduttore era tenuto al versamento di tutti gli importi dovuti in forza del contratto a titolo di canoni, penale ed indennizzo, oltre spese legali, per un totale complessivo di € 38.822,24 e quindi € 40.806,70 IVA compresa sulle somme dovute a titolo di fatture insolute, ed alla restituzione del materiale, chiedeva il pagamento di tale importo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e la restituzione dei beni.
eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Controparte_1
Bologna, quale foro del convenuto, l'improcedibilità della domanda in quanto non preceduta dalla mediazione, e l'infondatezza della pretesa in quanto aveva subito il furto dei beni concessi in locazione pagina 2 di 5 presentando in data 23/04/2024 regolare denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Savignano in
Valsamoggia, inviata in copia in data 30/04/2024 a copia della denuncia di furto ed atteso Parte_1
che i beni concessi in locazione erano coperti da assicurazione stipulata dalla Parte_1 che pertanto avrebbe dovuto rivalersi sull'assicurazione.
Le eccezioni preliminari devono essere rigettate, atteso che in corso di causa è stata esperita la mediazione che ha avuto esito negativo per la mancata partecipazione di ed atteso l'art. CP_1
18 delle condizioni generali di contratto prevede che “ogni controversia relativa e/o derivante, in via diretta od indiretta, dall'interpretazione, applicazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto sarà devoluta in via esclusiva alla competenza giurisdizionale del Foro di Milano, con espressa esclusione di ogni deroga per ragioni di connessione, riunione, continenza di cause nonché dei Fori alternativi di legge”.
Al riguardo, deve ritenersi senz'altro valida la citata clausola, in quanto debitamente approvata con sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. separatamente rispetto alle restanti condizioni contrattuali, come emerge dal testo contrattuale da cui risulta un richiamo operato non a tutte ed indistintamente le clausole contrattuali, ma solo ad una parte di esse, indicate attraverso la sintetica menzione del contenuto (“Foro convenzionale”), oltre il riferimento numerico, per cui deve ritenersi che la modalità di approvazione soddisfi l'esigenza di richiamare l'attenzione della controparte contrattuale adeguatamente sollecitata proprio con riguardo a quelle di contenuto a lui sfavorevole, tant'è che la società resistente non ha mosso alcuna contestazione sul punto.
Nel merito, deve anzitutto ritenersi pacifica la stipula dell'accordo quadro “Master Rent” n. 75809 nonché dei conseguente i contratti di locazione di beni mobili n. 097-42499 e n. 097-42665, che trovano un preciso riscontro nella documentazione allegata.
Tanto premesso dev'essere disattesa l'eccezione di merito sollevata dalla società resistente atteso che i beni rubati sono diversi da quelli per cui è causa come si evince dalla querela allegata del 23.04.2024 in cui l'amministratore unico della lamenta il furto di 4 motori ed 8 split di Controparte_1
condizionatori marca Daikin locati con contratto di noleggio n. 0000563902/2023v con inizio
24.06.2023 e primo canone al 01.03.2023, mentre i contratto azionati sono il n. 097-42665 che riguarda la locazione operativa di un condizionatore marca Samsung, ed il contratto 097-42499 che riguarda la locazione di 8 Telecamera Hikvision Dome Ptz 2Mp Ip Poe 4X Motorzoom;
n. 1 DVR 32 ch TVI 4 8
IP 5MP + 1*HDD VIDEO 2TB DS-7332HUHI-K4; n. 4 Telecamera Ip Ptz Alta velocità 2407 secondo
Videoserveglianza, nonché 2 condizionatore Daikin Quadri split cassetta 4 vie fully flat che non possono corrispondere a quelli rubati anche perché consegnati dal fornitore alla società conduttrice in data 26.09.2022 come si evince dal documento di trasporto e dal verbale di consegna debitamente pagina 3 di 5 sottoscritti, con pagamento a decorrere dal primo giorno feriale del trimestre solare successivo alla consegna del materiale.
In base a tali considerazioni, la domanda dev'essere accolta, in quanto la società ricorrente ha prodotto i documenti di trasporto da cui si evince la consegna della merce locata a cura della società fornitrice, come da art. 3 delle condizioni generali dei contratti quadro, che dimostra la puntuale esecuzione della prestazione da parte della locatrice, mentre la parte resistente non ha mosso alcuna specifica contestazione in ordine alle somme azionate.
Nel caso di specie si è realizzata un'operazione volta a consentire all'utilizzatore il godimento di un bene grazie all'apporto economico di un terzo che acquista la merce, a fronte del pagamento di un canone periodico commisurato al costo del bene ed agli interessi per l'anticipazione del capitale, ed il concedente è stato esonerato da responsabilità per i vizi della cosa proprio per assicurare che l'esecuzione dell'operazione sia indipendente da qualunque contestazione concernente la qualità e la conformità della fornitura.
Peraltro, la conduttrice per un sensibile arco di tempo ha eseguito diligentemente la sua prestazione, versando per entrambi i contratti quattro canoni di locazione trimestrali, per un totale di €
12.465,84 oltre IVA per il primo, e di € 3.402,60 oltre IVA per il secondo, con ciò dando concreta attuazione agli accordi intercorsi con la società locatrice, mentre il mancato pagamento dei canoni successivi supera il parametro predeterminato convenzionalmente nell'art. 12 delle condizioni generali di contratto, secondo cui “ai sensi dell'art. 1456 c.c. ha facoltà di risolvere di diritto Parte_1
il contratto di locazione senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio di una lettera raccomandata a.r. …qualora il Conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni il pagamento in favore di anche di uno solo dei canoni…”, che preclude ogni Parte_1 valutazione discrezionale da parte del giudice in ordine all'importanza dell'inadempimento, e comporta la risoluzione del rapporto, per cui legittimamente ha comunicato con PEC allegate l'intervenuta risoluzione dei contratti di locazione.
Pertanto, considerato che la clausola contenuta nell'art. 13 delle condizioni generali stabilisce l'obbligo di riconsegna quale conseguenza della risoluzione per inadempimento della società conduttrice, nonché l'obbligo di versamento dei corrispettivi periodici maturati maggiorati degli eventuali interessi di mora, ed il risarcimento del danno subito a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto, che viene quantificato, in via preventiva ed astratta, nella penale di risoluzione, di cui la società ricorrente si legittimamente è avvalsa, peraltro specificamente approvata ai sensi dell'art. 1341
c.c., nonostante abbia la funzione di mera liquidazione anticipata e forfettaria del danno, che Pt_1
pagina 4 di 5 CP_ vanta altresì il diritto ad ottenere l'indennizzo nella misura concordata sino all'effettiva restituzione del bene locato ai sensi dell'art. 14 delle condizioni generali di contratto, e che la ricorrente ha dato atto che il conduttore ha corrisposto € 15,868,44 oltre IVA, dev'essere accolta la domanda proposta da di condanna al pagamento della somma azionata pari complessivamente Parte_1 ad € 51.760,63, IVA compresa ed alla restituzione del materiale
Le spese di lite comprensive degli esborsi per mediazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo al minimo tabellare per le fasi di studio e decisione, ed al medio per la fase introduttiva, tenuto conto dell'impegno profuso nelle fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna la parte resistente al Parte_1 pagamento della somma di € 51.760,63, IVA compresa oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. per come richiesto, ed alla restituzione della merce locata nonché al rimborso delle spese di lite che liquida in
€ 735,32 per esborsi ed € € 3.508,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 11 giugno 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
pagina 5 di 5