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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4302/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4302/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); CP_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. BIANCHI LORENZO e con domicilio presso il suo studio sito in Tortona, Piazzetta De Amicis n. 12;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Costa Vescovato, in data 03/09/2011, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Costa
Vescovato alla Parte II, Serie A, n. 1, dell'anno 2011, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“− dichiarare la separazione personale tra i coniugi;
− Anche in considerazione dell'attuale stato di disoccupazione della signora Parte_1
CP_ il signor corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, la somma mensile di euro 1.000,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat;
CP_
− al fine di risolvere la crisi coniugale venutasi a creare, il signor si impegna a cedere alla moglie la propria quota parte (50%) dell'immobile già casa coniugale sito in
pag. 1 di 3 Rivanazzano Terme (PV), via Antonio Segni n.3 int.4, come di seguito descritto e identificato: Catasto Fabbricati Comune di Rivanazzano, foglio 11, particella 639, sub.3; foglio 11, particella 639, sub.
8. Il tutto con riserva di migliore descrizione e identificazione che verrà eseguita in sede di rogito notarile;
− il suddetto trasferimento, in quanto funzionale alla risoluzione della crisi coniugale, sarà in regime di esenzione e avrà le agevolazioni fiscali in materia di separazione dei coniugi, come previsto dall'art. 19 della L. 74/1987, modificato a seguito della sentenza
Corte Costituzionale del 10.05.1999 n.154.
− le parti concordano nel dare piena attuazione al presente atto, naturalmente ad eccezione del punto che precede, vincolandosi alle condizioni ivi contenute, nelle more dell'udienza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.10.2024 integrato il 18.11.2024 con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
pag. 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio il 03/09/2011, in Costa Vescovato, in data
[...]
03/09/2011, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Costa Vescovato alla Parte II, Serie A, n. 1, dell'anno 2011;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 24/12/2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4302/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4302/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); CP_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. BIANCHI LORENZO e con domicilio presso il suo studio sito in Tortona, Piazzetta De Amicis n. 12;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Costa Vescovato, in data 03/09/2011, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Costa
Vescovato alla Parte II, Serie A, n. 1, dell'anno 2011, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“− dichiarare la separazione personale tra i coniugi;
− Anche in considerazione dell'attuale stato di disoccupazione della signora Parte_1
CP_ il signor corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, la somma mensile di euro 1.000,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat;
CP_
− al fine di risolvere la crisi coniugale venutasi a creare, il signor si impegna a cedere alla moglie la propria quota parte (50%) dell'immobile già casa coniugale sito in
pag. 1 di 3 Rivanazzano Terme (PV), via Antonio Segni n.3 int.4, come di seguito descritto e identificato: Catasto Fabbricati Comune di Rivanazzano, foglio 11, particella 639, sub.3; foglio 11, particella 639, sub.
8. Il tutto con riserva di migliore descrizione e identificazione che verrà eseguita in sede di rogito notarile;
− il suddetto trasferimento, in quanto funzionale alla risoluzione della crisi coniugale, sarà in regime di esenzione e avrà le agevolazioni fiscali in materia di separazione dei coniugi, come previsto dall'art. 19 della L. 74/1987, modificato a seguito della sentenza
Corte Costituzionale del 10.05.1999 n.154.
− le parti concordano nel dare piena attuazione al presente atto, naturalmente ad eccezione del punto che precede, vincolandosi alle condizioni ivi contenute, nelle more dell'udienza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.10.2024 integrato il 18.11.2024 con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
pag. 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio il 03/09/2011, in Costa Vescovato, in data
[...]
03/09/2011, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Costa Vescovato alla Parte II, Serie A, n. 1, dell'anno 2011;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 24/12/2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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