Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 30/05/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 2797/2024
Oggi 30/05/2025 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Cinzia Ganzerli per la parte ricorrente;
• l'avv. Dario Lo Guarro per l'Amministrazione resistente. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. L'avv. Ganzerli rinuncia preliminarmente alla domanda relativamente all' a.s. 2020/21 per la ricorrente e l'avv. Lo Guarro nulla osserva. Pt_1
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro i rispettivi procuratori, alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura di dispositivo/sentenza ed il giudice le autorizza.
Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Marco Cucchetto , all'udienza del 30/05/2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2797 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 28/11/2024
da
C.F. , Parte_2 C.F._1
C.F. ), Parte_3 C.F._2
C.F. ), Parte_4 C.F._3
TUTTI con il patrocinio dell'avv. GANZERLI CINZIA e dell'avv. NASO DOMENICO
( , elettivamente domiciliato in VIA CHIASSI n.54 MANTOVA presso C.F._4
lo studio del difensore avv. GANZERLI CINZIA;
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
TUTTI con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO, elettivamente domiciliato in VIA
CADUTI DEL LAVORO 3 presso il difensore avv. LO GUARRO DARIO CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti agiscono contro il esponendo: Controparte_1
1 - di essere assunti come insegnanti di ruolo – per – o assunti con contratto a termine – Pt_1 per gli altri due - in essere presso Istituto in sede territoriale locale e di avere prestato una pluralità di servizi con contratti a tempo determinato annuali, con incarico sino al 30 giugno o al 31 agosto oppure sino al termine delle attività didattiche (come risulta dai contratti allegati al ricorso e dallo stato matricolare);
- di non avere ricevuto il contributo di € 500 della c.d. Carta Docenti
per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24; Parte_2
per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; Parte_3
per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24; in quanto illegittimamente Parte_4 destinato in via esclusiva ai docenti di ruolo.
Chiedono accertarsi e dichiararsi il loro diritto a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici sopra indicati, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e la condanna del ad assegnare alla parte ricorrente la “Carta elettronica” accreditandovi CP_1
l'importo nominale di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente.
Si costituisce il chiedendo in via preliminare la riunione del Controparte_1 presente procedimento ad altri di analogo tenore e, nel merito, il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale assunto a tempo determinato.
Eccepisce che:
- alcuni servizi oggetto del contendere sono stati prestati con contratto a tempo determinato su posto di sostegno psico-fisico e che, rispetto a tale disciplina, i docenti risultano avere prestato servizio senza alcuna dichiarata specializzazione per il sostegno: per detti servizi svolti negli anni scolastici in cui difetta un regolare titolo di specializzazione il bonus non sarebbe dovuto;
- alcuni servizi prestati sono stati contrassegnati di fatto da cospicui periodi di assenza o non sono stati affatto prestati (come l'a.s. 2020/21 per ) che ne riducono l'effettiva prestazione;
Pt_1
- in alcuni casi lo stato matricolare attesta servizi part time, anche inferiori al limite del 50%, ossia con un orario inferiore all'orario completo: deduce che lo svolgimento solo per una frazione oraria (in alcuni casi prossima alla metà dell'orario settimanale) se non può escludere, subordinatamente potrà determinare la riduzione proporzionale del beneficio richiesto;
- parte ricorrente risulta aver conseguito alcuni servizi pretesi quale docente di Scuola primaria, Contr da Messa a Disposizione, c.d. come si evince dai contratti e dalle domande presentate, che non risultano costituire titoli d'accesso per l'insegnamento nella Scuola Primaria. Da tale documentazione si evince che le ricorrenti non risultano in possesso di valido titolo di accesso per
2 l'insegnamento della Scuola primaria, con le conseguenze che dovrebbero discenderne anche in tema di riconoscibilità della pretesa;
- il D.P.C.M. del 28.11.2016 (“Beneficiari della Carta”) prevede – all'art. 6 – che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”: da ciò desume che il beneficio per cui è causa è strettamente connesso al singolo anno scolastico, non essendovi alcun diritto – finanche per un docente a tempo indeterminato – a chiederlo oltre il termine dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione del diritto stesso;
- che gli effetti dell'a.s. 2019/20 - salvo ogni eventuale diverso termine o decorrenza, in ogni caso più vantaggiosi per l'Amministrazione - risultano attinti da prescrizione.
Il giudice, ritenuta la causa di natura documentale, ha invitato le parti alla discussione all'odierna udienza - che è stata trattata nelle modalità “da remoto” ex artt.127 bis c.p.c. – nella quale parte ricorrente ha rinunciato preliminarmente alla domanda relativamente all' a.s. 2020/21 per la ricorrente e nulla opponendo l'amministrazione resistente;
le parti hanno quindi Pt_1 concluso come da verbale e la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale della presente sentenza, essendo state esentate le parti dalla presenza in udienza al momento della lettura.
* * *
1. La controversia assume carattere seriale e ha ad oggetto il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, del bonus-carta docente di cui all'art. 1 c.121 L.107/15, con riferimento agli anni scolastici nei quali ha prestato servizio a tempo determinato.
In via preliminare si rileva che, valutate l'estensione del contenzioso seriale su tutto il territorio nazionale (sono centinaia le 'posizioni' assegnate innanzi a questo giudice) e la multiforme specificità “in fatto” delle singole posizioni dei docenti, non appare opportuno disporre la riunione dei procedimenti che renderebbe il processo eccessivamente gravoso e arduo da gestire, potendosi semmai trattare unitariamente alcune posizioni alla medesima udienza, nei limiti della ragionevolezza, pur emergendo differenze sul servizio prestato dai singoli ricorrenti e sulle questioni ed eccezioni affrontate che ne sconsigliano la riunione.
2. Per ciò che attiene alla eccepita incompetenza territoriale per la ricorrente va ribadito CP_5 che la stessa non risulta aver mai prestato servizio in provincia di , e che l'ultimo dei servizi CP_3 oggetto di lite (all. 5), al momento del deposito del ricorso, risultava per tabulas prestato presso l'Istituto Comprensivo IV “Montale” di Cologno Monzese ai sensi dell'art. 413 c.p.c.: ne deriva l'incompetenza per territorio del Tribunale odiernamente adito in favore del foro del Tribunale di
Monza, come del resto riconosciuto all'odierna udienza da parte ricorrente.
3 3. Le ulteriori domande delle altre tre parti ricorrenti nel merito sono invece fondate e devono essere accolte, nei termini di seguito precisati, richiamandosi analoghe pronunce rese da questo
Ufficio in materia, come integrate e precisate alla luce della sentenza resa dalla Corte di
Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. (Cass. 4.10.23-27.10.23 n.29961), pronuncia che ha in particolare affermato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
4 4. Con ordinanza 19.3.24 la Suprema Corte, in persona del Primo Presidente, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale, sollevato dal tribunale di Novara ex art. 363-bis c.p.c. in relazione al quesito sulla possibilità di ritenere integrato il “servizio annuale” solo quando il rapporto contrattuale si prospetti sin dall'inizio dell'anno scolastico come annuale, oppure anche quando in concreto si possa riscontrare ex post un effettivo espletamento di un numero di mesi e di un monte di ore di fatto equiparabile a quello assegnato ai supplenti annuali.
In estrema sintesi in ordinanza, richiamandosi i precedenti della Suprema Corte, si evidenzia che “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di
“supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
Ad ulteriore precisazione del dato si argomenta osservando che risulta inidoneo il dato normativo relativo al superamento o meno dei 180 giorni e che, come osservato anche dal giudice remittente, è difficile discorrere di una programmazione didattico-educativa “in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore”, non vertendosi in quei casi in ipotesi di prestazioni “comparabili” nei sensi sopra precisati.
5. Ciò posto, la parte ricorrente ha allegato e dimostrato di essere alla data odierna “interna” al sistema delle docenze scolastiche, nei sensi di cui al principio di diritto sub n.2) sopra richiamato, ed ha allegato e dimostrato di avere svolto (documentazione allegata al ricorso e stato matricolare prodotto dal MIM) i servizi quale docente non di ruolo negli anni scolastici sopra indicati. La domanda va accolta con riguardo ad incarichi conferiti fino al 31 agosto o sino al 30 giugno dell'anno seguente, ovvero sino al termine delle attività didattiche, e quindi equiparabili (nei sensi di cui al principio di diritto sub n.1 sopra richiamato) e “comparabili” anche sotto il profilo temporale
(nei sensi di cui all'ordinanza di inammissibilità del 19.3.24) ai servizi svolti da docenti di ruolo.
5 6. Non può accogliersi la eccepita mancanza di titolo di specializzazione per i servizi prestati su posto di sostegno: la Corte di Cassazione ha chiarito, nei sensi di cui al principio di diritto sub n.2) sopra richiamato, che il bonus spetta “Ai docenti di cui al punto 1” (e la parte ricorrente vi rientra senza dubbio per quanto detto) i quali “siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”. Lo stesso
MIM dà atto in memoria di costituzione che parte ricorrente risulta assunta in ruolo o comunque con contratto a tempo determinato alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, ad oggi ancora in essere: e tanto basta a prescindere dalla titolarità di una “specializzazione” sui posti di sostegno oggetto di incarico.
7. Non può accogliersi l'eccezione sulla prestazione part time del servizio reso, ritenendosi che anche per un insegnante che si veda assegnata una materia su orario settimanale uguale od anche inferiore al part time al 50% - che però si spinga a coprire la materia di insegnamento sino alla fine dell'anno scolastico ovvero sino al termine delle attività didattiche - immutata rimane la sua esigenza di formazione, che è assimilabile a quella dei docenti con un maggior monte ore settimanale, non avendo la recente giurisprudenza della Suprema Corte correlato la fruizione del beneficio allo svolgimento di un “minimo” di ore settimanali nell'anno scolastico ma solo alla esigenza di “continuità” didattica sottesa allo svolgimento dell'incarico, quanto meno, sino al termine delle attività didattiche.
La natura non “retributiva” del beneficio esclude altresì la “sinallagmaticità” della prestazione e parimenti esclude, una volta verificata l'esigenza di “continuità” didattica sottesa allo svolgimento dell'incarico, la sua correlabilità al “quantum” della prestazione del docente: ne consegue che la
“carta docenti” va comunque riconosciuta nell'importo intero e non frazionato in relazione al numero di ore svolte, al pari di quanto avviene per i docenti a tempo indeterminato rispetto ai quali l'ammontare della prestazione formativa annua non varia a seconda del numero di ore che vede impegnato il docente nel servizio.
8. Va, parimenti, rigettata l'argomentazione che impedirebbe al docente ricorrente di chiedere il beneficio “oltre il termine dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione del diritto stesso”: sul punto si rileva che il docente a tempo determinato – a differenza dei suoi colleghi assunti a tempo indeterminato - non è nelle condizioni di procedere alla registrazione telematica secondo il sistema di cui al DPCM del 2016 onde fruire del beneficio e, dunque, non può decadere dalla possibilità di azionare il diritto in giudizio, salvo lo spirare del termine quinquennale di prescrizione, che qui non è pacificamente decorso.
6 9. Va pure rigettata l'eccezione di prescrizione per l'anno scolastico 2019/20 rilevandosi che la
Suprema Corte ha difatti precisato, nei sensi di cui al principio di diritto sub n.4) sopra richiamato, i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente e risulta tempestivamente formulata dalla resistente eccezione di prescrizione.
L'eccezione nel caso di specie è peraltro infondata in quanto vi è prova che la diffida notificata dalla ricorrente al resistente in data 10.11.23, risulta validamente interruttiva del CP_1 termine prescrizionale: ne consegue che, alla data del quinquennio antecedente (10.11.18), non era ancora iniziato l'anno scolastico in esame, e la ricorrente sarebbe stata certamente in tempo a chiedere il beneficio, con riguardo al termine previsto dall'art. 5 comma 3 DPCM 28 novembre 2016
(“ A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”) il termine non era ancora spirato.
10. Quanto al fatto che i servizi siano stati prestati da Messa a Disposizione (c.d. MAD) deve rilevarsi che i contratti sono stati stipulati dall'amministrazione per lo svolgimento delle medesime mansioni richieste al docente di ruolo, sul presupposto che i titoli posseduti dal docente forniscano, in una situazione di carenza di docenti “titolati”, la preparazione sufficiente per il corretto espletamento del servizio richiesto, per il quale si apprezza eguale esigenza di garantire la formazione continua.
Posto che alla luce delle Ordinanze Ministeriali n. 60 del 2020 (cfr. art. 3) e n. 112 del 2022 (cfr. art. 3) l'abilitazione è indispensabile solo per l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie
Provinciali delle Supplenze, e considerato che il beneficio della carta elettronica viene pacificamente riconosciuto (cfr. artt. 63 e 64 CCNL 29.11.07) per giurisprudenza costante a tutto il personale docente, senza escludere i docenti a tempo determinato inseriti nelle graduatorie di
Istituto o nella seconda o terza fascia delle GPS, ne consegue l'irrilevanza ai fini in esame delle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico, come pure correttamente ritenuto dal
Tribunale di Gorizia (Tribunale sez. lav. - Gorizia, 13/12/2022, n. 101, DeJure, Giuffrè): << Non assume di per sé rilevanza che la selezione del ricorrente sia avvenuta in base alla c.d. messa a disposizione, posto che la circostanza è del tutto neutra rispetto al contenuto della prestazione svolta dall'interessato. Va piuttosto osservato che l'articolazione temporale dei contratti - esitati in sostanziale coincidenza con la conclusione delle attività didattiche - la medesimezza dell'Istituto scolastico e della classe di concorso suggeriscono che le supplenze in questione abbiano assicurato una continuità didattica che consente d'equiparare, in mancanza d'indici di segno differente, la prestazione del ricorrente a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato >>.
7 11. In merito alle eccepite assenze deve rimarcarsi come l'elargizione di cui si discute venga in ogni caso assicurata anche ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute ovvero ai docenti in congedo per astensione obbligatoria o in congedo o in malattia (ciò per evidenti ragioni di non discriminazione del docente malato, in gravidanza o con prole in tenera età) trattandosi, in ogni caso, di dipendenti che si assentano per cause indipendenti dalla loro volontà, la cui stabilità di rapporto è evidente ed il cui rientro in servizio e, quindi, all'insegnamento, è più che probabile.
12. Deve accogliersi l'eccezione relativa alla mancanza di continuità dei contratti per supplenze brevi e saltuarie per l'a.s. 2023/24 per la ricorrente che ha avuto un contratto dal 23.01.24 al Pt_4
01.06.24 (seguito da altri contratti di pochi giorni non continuativi per supplenze brevi e saltuarie) per insegnamento di scuola secondaria (docc. 1 e 1 bis), il tutto per meno di 150 giorni nell'a.s. indicato.
Le concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa dimostrano che l'attività di docenza non
è stata svolta in assoluta continuità temporale per l'anno scolastico in esame: risulta, quindi, concretamente privo dei caratteri richiesti dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Come si è visto la Corte di Cassazione (v. supra, sub n.1) ha posto il principio di diritto secondo il quale la “Carta” spetta ai docenti non di ruolo che ricevano “incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999.
Dal complesso delle disposizioni che regolano l'Istituto, nella lettura sopra richiamata offerta dalla
Suprema Corte, si evince come la ratio del beneficio risieda – nell'ottica del perseguimento di un migliore servizio scolastico – nell'offrire al corpo docente un sostegno formativo all'intera attività didattica che si moduli su un piano di “continuità” e di durata della didattica tendenzialmente
“annuale”.
Secondo il ricordato orientamento della Suprema Corte, è proprio alla luce del principio del sostegno alla continuità didattica – che sottende nelle scuole il massivo ricorso allo strumento delle plurime supplenze temporanee consecutive, praticato per garantire anche nell'interesse primario degli studenti l'ininterrotta attuazione del percorso didattico secondo la programmazione annuale - che si deve “impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga (se non identica, nel caso de quo) taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
La comparabilità non può che essere misurata su basi oggettive e, dunque, attraverso la verifica dello svolgimento su base annua da parte del docente precario della stessa prestazione lavorativa
(nella stessa scuola, per la stessa durata e nella stessa classe di concorso) che avrebbe svolto il suo omologo assunto a tempo indeterminato (od assunto a tempo determinato con unico contratto),
8 dovendosi evitare un trattamento ingiustificatamente differenziato di situazioni del tutto comparabili quantitativamente e qualitativamente.
Ciò posto, si ritiene allora che la domanda per detto anno scolastico non possa essere accolta proprio alla luce delle concrete modalità della prestazione, che non rendono invece i servizi prestati dalla parte ricorrente equiparabili (nei sensi di cui al principio di diritto sub n.1 sopra richiamato), ai servizi prestati “su base annua” dall'omologo docente assunto a tempo indeterminato.
Anche per non risultano servizi prestati nell'a.s. 2020/21 e per tale anno la Controparte_6 domanda va rigettata, avendo peraltro parte ricorrente rinunciato alla relativa domanda all'odierna udienza.
13 Ciò premesso, le domande di parte ricorrente – solo per gli anni scolastici innanzi indicati ed escluso l'a.s. 2020/21 per e l'a.s. 2023/24 per - devono essere accolte Pt_1 Pt_4 esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica, e dunque mediante assegnazione materiale della “carta docenti” poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.), non potendo invece accogliersi domande che richiedano la condanna del al pagamento di CP_1 somme di denaro, a titolo di diretto contributo per la formazione professionale o, in subordine, a titolo risarcitorio.
L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. Ne consegue il riconoscimento della prestazione richiesta per gli anni di servizio indicati nei sensi di cui in dispositivo.
14. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza e sono da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario anche se il rigetto per due annualità di due dei ricorrenti, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un quarto. Deve applicarsi la riduzione prevista dal D.M. 10/03/2014, n. 55, art. 4 comma 4, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per
- per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24; Parte_2
9 - per gli anni scolastici 2019/20, 2021/22, 2022/23; Parte_3
- per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23; Parte_4
2) Condanna il convenuto ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto di CP_1 causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta
Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3) dichiara compensate nella misura di un quarto le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi euro € 721,00 per compensi professionali, ed € 49,00 per contributo unificato, oltre al rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, e condanna il convenuto alla rifusione della CP_1 quota residua, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Verona, 30 maggio 2025
IL GIUDICE
Marco Cucchetto
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