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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 30/07/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 41/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MANCO ALDO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in
B.GO BASINI, 1 43121 PARMA ITALIA;
RICORRENTE contro
), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. BASENGHI FRANCESCO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA DEI SERVI, 56 41100 MODENA;
CONVENUTA OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Alla S.V. Ill.ma perché voglia fissare l'udienza di discussione della causa per ivi sentire, reiectis contrariis, così provvedere:
A) accertare che le dimissioni comunicate in data 01.08.2022 dal signor Parte_1
a norma dell'art. 2119 c.c. siano per giusta causa in virtù di un comportamento addebitabile alle azioni commesse dalla nei confronti del lavoratore e CP_1 conseguentemente ordinare la restituzione della somma pari ad € 6.887,89 trattenuta illegittimamente e il pagamento della ulteriore somma di € 6.887,89 quale mancato pagamento della indennità di preavviso;
B) accertare che il signor dalla data del gennaio 2019 alla data del Parte_1
01.08.2022 ha svolto attività straordinaria complessivamente per ore 1662, e conseguentemente condannare la al pagamento della somma pari ad € CP_1
61.116,36 come da conteggi;
C) accertare che le ore straordinarie svolte dal signor pari a ore 1662, di Parte_1 cui l'azienda era a conoscenza, sono in violazione dell'art. 7 sez. quarta titolo III del
CCNL metalmeccanica industria che indica il limite complessivo annuo di straordinari nel nr. di 200/250 ore e conseguentemente determinare in via equitativa il danno anche in ragione del diritto alla salute e di quello degli affetti familiari;
D) accertare che il patto di non concorrenza stipulato con la come descritto in CP_1 premesse e in diritto sia incongruo e sproporzionato e per l'effetto dichiararne la nullità;
E) laddove dovesse essere dichiarato nullo riconoscere le somme ricevute come patto di non concorrenza a titolo di risarcimento del danno in funzione della riduzione retributiva della presente attività lavorativa presso la di euro 500,00 mensili;
CP_2
F) in denegato subordine sempre per il patto di non concorrenza in virtù dei principi della sproporzione e incongruenza ridurre la penalità in via equitativa e dichiarare che con il suo pagamento in un'unica soluzione a norma dell'art. 1382.c.c. il patto di non concorrenza è risolto;
G) Laddove invece il Giudice nell'esercizio dei suoi poteri, dovesse ritenere valido il patto di non concorrenza, determinare il dovuto al signor come equivalente del Parte_1 patto nella misura non inferiore del 30% sulla retribuzione annua per ognuno degli anni di durata del patto;
Pag. 2 di 17 H) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'ill.mo Tribunale
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare tutte le domande avanzate in ricorso per le ragioni esposte nella presente memoria.
IN VIA RICONVENZIONALE
Accertata la responsabilità del ricorrente a fronte dei comportamenti di cui in narrativa, condannare il sig. al risarcimento dei danni cagionati e quantificati nella somma Parte_1 complessiva di euro 98.187,00, oltre ad interessi e rivalutazione, ovvero nella diversa somma – maggiore o minore – che dovesse risultare in corso di causa o, in subordine, nella misura ritenuta equa dal Giudice.
IN VIA SUBORDINATA RICONVENZIONALE
nella denegata ipotesi in cui si ritenesse nullo e/o annullabile e/o inefficace e/o illegittimo il patto di non concorrenza stipulato dalle parti il 20 dicembre 2018, condannare
[...]
alla restituzione delle somme tutte erogate da in adempimento del patto Parte_1 CP_1 stesso nella misura pari a 25.526,275 euro (comprensivi degli oneri previdenziali ed assicurativi)
– ovvero nella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa – in ogni caso oltre a rivalutazione ed interessi.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi tutti di causa».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.1.2023, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma di:
- accertare che le dimissioni da lui rassegnate nei confronti dell'ex datrice di lavoro in data 1.8.2022 erano sorrette da giusta causa e, per CP_1
l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione dell'indennità
Pag. 3 di 17 sostitutiva del preavviso trattenuta (pari a € 6.887,89) e alla corresponsione di un pari importo a titolo di indennità sostitutiva del preavviso dovuta;
- condannare al pagamento in suo favore di € 61.116,36 a titolo di CP_1
differenze retributive per lavoro straordinario asseritamente svolto;
- accertare che il patto di non concorrenza sottoscritto con la convenuta è affetto da nullità per violazione dell'art. 2125 c.c.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto e formulando domanda riconvenzionale di condanna del ricorrente al pagamento in suo favore di € 98.187,00 a titolo di risarcimento dei danni asseritamente causati dalla condotta negligente del lavoratore. La società, inoltre, ha formulato domanda riconvenzionale di restituzione di € 25.526,27, corrisposti in adempimento del patto di non concorrenza, subordinata all'accoglimento della contestata domanda di accertamento della nullità del patto stesso.
3. In corso di causa, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alle domande relative al patto di non concorrenza (cfr. verbale di udienza del 21.2.2024), sulle quali, pertanto, non è necessario pronunciarsi.
4. Dopo il vano esperimento del tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Sia le domande formulate in via principale dal ricorrente che quelle formulate in via riconvenzionale dalla convenuta sono infondate e devono essere rigettate.
7. Prendendo le mosse dalla domanda di condanna al pagamento di differenze retributive fondate sull'asserito svolgimento di lavoro straordinario, si rileva che l'art. 2108 c.c. stabilisce che «in caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario».
Pag. 4 di 17 8. Come noto, grava sul lavoratore che rivendichi differenze retributive per lavoro straordinario l'onere di fornire rigorosa prova di aver osservato un orario di lavoro superiore a quello previsto nel proprio contratto (Cass. 29 gennaio 2003,
n. 1389; Cass. 20 febbraio 2018, n. 4076; Cass. 19 giugno 2018, n. 16150).
9. Il ricorrente non ha formulato capi di prova testimoniale relativi allo svolgimento di lavoro straordinario, ma ha sostenuto che esso sarebbe dimostrato dalle proprie produzioni documentali.
10. In particolare, sono stati prodotti gli estratti della geolocalizzazione dell'applicazione “Google Maps”, installata sui cellulari aziendale e personale del ricorrente, da cui emergerebbe che il ricorrente, nel periodo dal dicembre 2018 al giugno 2022, ha costantemente svolto trasferte protrattesi ben oltre l'orario ordinario di lavoro, accumulando così centinaia di ore annuali di straordinario
(cfr. docc. 44, 44 bis, 44 ter e 44 quater ricorrente).
11. In merito, si rileva che la copiosa documentazione prodotta attesta gli spostamenti fisici del ricorrente nel corso delle giornate lavorative, ma non dimostra, di per sé, che tali spostamenti fossero tutti finalizzati allo svolgimento di attività lavorativa nell'interesse della convenuta.
12. Al contrario, dagli stessi estratti GPS, come analiticamente rilevato dalla convenuta nella memoria di costituzione, emergono molti viaggi che non trovano preciso riscontro in documentate visite a clienti o conclusione di affari, oppure spostamenti che appaiono essere stati effettuati per fini personali (a esempio per recarsi al centro commerciale, a un centro sportivo o a una clinica veterinaria).
13. Ciò appare peraltro coerente con il ruolo di responsabilità rivestito dal ricorrente nell'ambito dell'organizzazione aziendale della convenuta: il ricorrente era infatti stato assunto come responsabile dell'ufficio tecnico (come emerge dal patto di non concorrenza sub doc. 3 ricorrente), con conseguente riconoscimento di ampia autonomia organizzativa nella definizione dei propri orari lavorativi.
14. Per determinare se e in che misura fosse imposto al ricorrente lo svolgimento di ore di lavoro straordinario non sono quindi sufficienti i meri tracciamenti degli
Pag. 5 di 17 spostamenti del lavoratore, dovendosi invece approfondire ulteriormente in che modo fosse organizzata la registrazione delle ore lavorative nell'ambito della società convenuta.
15. Si possono desumere utili indicazioni in merito a tale aspetto dalle risultanze dell'istruttoria testimoniale condotta in corso di causa sulla base dei capitoli articolati da parte convenuta, di cui si procede quindi alla disamina.
16. La teste ha riferito quanto segue: Tes_1
«Ho lavorato per la convenuta dal 2016 al 2023. Facevo l'impiegata amministrativa: mi occupavo di fatturazione, pagamenti, inquadratura delle carte delle banche, invio delle ore dei dipendenti, controllo dei cedolini.
Conosco era mio collega. Non so se fosse responsabile della Testimone_2 progettazione elettrica delle macchine ZZ A3 e IE NE A 370.
Non so dire se vi sono più soggetti responsabili della progettazione delle macchine, non è un ambito di cui mi occupo.
Il sig. doveva registrare gli accessi in Gelmini con un badge. Il ricorrente non Parte_1 era sempre in ufficio perché era spesso in trasferta;
in ogni caso si poteva timbrare anche fuori ufficio tramite smartphone. Confermo che fino a un certo punto si usava solo un badge e si poteva timbrare solo in ufficio;
poi si è utilizzato un gestionale chiamato
“Dipendenti in Cloud.it” con cui registrarsi anche fuori ufficio;
non ricordo precisamente da quando. Le ore venivano inserite dal dipendente;
a fine mese facevo i controlli e trovavo note che indicavano che avevano dimenticato di timbrare e sistemavo le timbrature.
Il sig. a quanto so doveva rispettare i suoi orari di lavoro. Se doveva lasciare Parte_1
l'azienda per motivi estranei al lavoro, solitamente avvisava me di quando usciva e rientrava. Se erano molte ore chiedeva il permesso;
se era per un'ora che poi recuperava fermandosi poi la sera, le ore venivano compensate.
ADR quando usciva per andare dai clienti non so come si organizzava.
ADR il dipendente dopo che ha inserito le ore nel cloud non può più modificarle;
doveva chiedere a me di modificarle;
per quanto ricordo avevo solo io i poteri di amministratore per la modifica delle ore sul cloud. Forse nell'ultimo periodo avevo abilitato un'altra persona ma per le ore dei dipendenti dell'officina.
Pag. 6 di 17 ADR per ferie e permessi venivano fatte richieste su un modulo che erano autorizzate da
Per le assenze brevi fino a un paio d'ore autorizzavo direttamente io e CP_3 venivano compensate in giornata. Per un periodo le richieste sono state fatte su cloud ma erano diventate non gestibili, quindi siamo tornati ai moduli scritti firmati dal dipendente, dal responsabile e da . CP_3
17. La teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_3
«Ho lavorato per la convenuta da ottobre 2017 a giugno 2022. Ero impiegata amministrativa, mi occupavo di parte contabile e fiscale.
Il ricorrente aveva la responsabilità di seguire i lavori dei disegnatori presenti nell'ufficio tecnico;
lo so in quanto dovevo registrare i costi del personale e per assegnare il giusto inquadramento dovevo sapere le mansioni del personale.
Per quanto so il ricorrente aveva potere direttivo e di vigilanza sul personale dell'ufficio tecnico;
preciso che non seguivo direttamente io l'ufficio personale ma condividevo l'ufficio con che mi chiedeva consigli sul suo lavoro;
da questo so che Testimone_4
autorizzava le ferie e i permessi dell'ufficio tecnico. In più quando Parte_1 presentavamo il credito di imposta e bisognava interpellare l'ufficio tecnico per i progetti facevo riferimento a in quanto responsabile. Parte_1
A quanto so il ricorrente non era tenuto a registrare le ore;
lo dico avendo visto i contratti ove era previsto straordinario forfetizzato.
Ricordo che avevamo un gestionale di Team System;
non ricordo il gestionale Dipendenti
In Cloud.it, può essere che lo abbiamo adottato nell'ultimo periodo in cui ho lavorato;
io comunque non seguivo le timbrature sul cloud.
Sempre sulla base di quanto mi diceva penso che fosse autonomo Tes_1 Parte_1 nel gestire orari e tempi di lavoro.
Non so se fosse libero di andare e venire dall'azienda anche per motivi non Parte_1 lavorativi;
posso dire che spesso non era in ufficio ma non so se fosse per trasferte o motivi personali e, in questo ultimo caso, se fosse autorizzato da qualcuno.
Non ricordo la data ma ricordo che prima che io andassi via a erano state Parte_1 assegnate funzioni di tecnico commerciale e supporto alla vendita. Gli era stato dato un ufficio adiacente al nostro dell'amministrazione. So che interagiva con i clienti, non so il contenuto delle interlocuzioni. A esempio sentivo dire a responsabile Parte_1 Tes_5 commerciale, che lo chiamavano clienti come ZZ e IE VI.
Pag. 7 di 17 era stato per un periodo in ufficio con mentre era in maternità la Parte_1 CP_4 collega che normalmente era in quell'ufficio; poi è stato spostato da solo nell'ufficio di cui parlavo prima.
Da quello che vedevo il ricorrente era spesso fuori dall'ufficio e mi dicevano che era da un cliente;
posso aggiungere che l'ufficio in cui è stato spostato era a vetri e lo vedevo raramente dentro l'ufficio.
Ricordo alcune pec di contestazioni dai clienti ZZ e IE NE a maggio
2022. So che il ricorrente approvava i progetti delle macchine perché vedevo la sua firma sui progetti, non so queste macchine specifiche. Confermo che ZZ e IE
NE erano clienti che seguiva direttamente». Parte_1
18. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_6
«Ho lavorato dal 2017 all'ultima parte del 2021 per la convenuta. Mi sono occupato per un lungo periodo di ufficio acquisti, dove ero l'unico impiegato adibito, e nell'ultimo mese ho fatto il magazziniere.
Conosco era il responsabile del reparto elettronico. Si appoggiava Testimone_2 anche ad altre persone e a studi esterni. Non so se abbia fatto specificamente la progettazione elettrica delle macchine ZZ A3 e IE NE A370.
Confermo che ci sono diversi soggetti responsabili della progettazione dei macchinari
Io non ho partecipato alla progettazione di queste macchine, mi occupavo degli CP_1 acquisti dei componenti elettrici e meccanici. Li ordinavo su commissione dell'ufficio competente: quindi per i componenti elettrici e per i componenti Tes_2 Parte_1 meccanici.
Il ricorrente timbrava il badge per entrare in azienda;
se si assentava doveva chiedere permessi credo in quanto questa era la regola aziendale.
Confermo che nel mio ultimo mese si utilizzava un gestionale cloud con cui si registrava la presenza anche fuori dall'ufficio.
So che il ricorrente era il responsabile dell'ufficio tecnico: quando avevo bisogno sui disegni dovevo riferirmi a lui. Non so più precisamente come gestisse i rapporti coi suoi sottoposti».
19. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_7
«Lavoro per la convenuta dal 24.5.2022. Sono direttore tecnico.
Pag. 8 di 17 Per un periodo è stato mio collega. Posso dire che aveva gli stessi obblighi e Parte_1 responsabilità che avevo io in quanto quando sono stato assunto mi è stato detto che quello che mi veniva offerto erano le condizioni contrattuali standard per i responsabili.
So che il ricorrente era responsabile dell'ufficio tecnico.
A me non è richiesto di timbrare o giustificare le assenze;
utilizzo il gestionale cloud per scelta mia ma non sono tenuto a farlo. Organizzo autonomamente il mio orario.
Confermo che quando sono arrivato c'era un problema per delle contestazioni con
RA e IE NE;
ho vissuto la situazione “di rimbalzo” in quanto successivamente abbiamo dovuto occuparci di sistemare le cose.
Presumo che i macchinari siano stati approvati da in quanto era responsabile Parte_1 tecnico ma non ho seguito l'iter di progettazione.
ADR ora che sono responsabile tecnico posso dire che l'ufficio elettrico firma un capitolato ma il responsabile dell'ufficio tecnico supervisiona il progetto complessivo, ferma la responsabilità del responsabile elettrico per la sua parte. Il mio controllo sul capitolato elettrico consiste nel guardare insieme al responsabile elettrico e controllare insieme a lui se il progetto è conforme agli obiettivi. Se la sua scelta non mi va bene gliela contesto. Non entro nel merito della parte elettrica, ma entro nel merito dell'inserimento della parte elettrica nel progetto complessivo in merito ai costi di commessa, durata del progetto, integrazione della parte elettrica nella parte meccanica, etc. In pratica devo avallare l'intero pacchetto. Soprattutto controllo la parte di automazione, ossia che la parte elettrica faccia fare alla macchina quello che devo fare in base alle richieste della commessa.
ADR io riferisco direttamente a presumo che anche parlasse con CP_3 Parte_1
n quanto è la prassi per i responsabili». CP_3
20. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_8
«Ho lavorato per la convenuta dal novembre 2019 a dicembre 2021. Mi occupavo di automazione per il sistema software delle macchine: preciso che ero consulente esterno, non dipendente.
Ho creato il software per la macchina ZZ A3, mentre ho fatto consulenze per la manutenzione della macchina IE NE A370. Confermo che il responsabile della progettazione elettrica di queste macchine era Testimone_2
Confermo che le macchine di sono composte da diversi elementi e vi sono più CP_1 soggetti che collaborano: la parte elettrica e software era gestita dall'ufficio diretto da
Pag. 9 di 17 mentre dirigeva l'ufficio che si occupava della parte tecnico- Tes_2 Parte_1 meccanica.
In qualità di responsabile dell'ufficio tecnico, dirigeva le persone adibite a Parte_1 quell'ufficio e faceva il progetto della parte meccanica delle macchine. Seguiva anche la parte commerciale insieme all'agente commerciale dell'azienda. Confermo che aveva potere direttivo sugli impiegati dell'ufficio tecnico, non so se di vigilanza. Confermo che il ricorrente era autonomo nell'attività tecnica.
Non l'ho mai visto timbrare ma era obbligatorio per tutti timbrare la presenza, anche per me che ero esterno, quindi immagino che lo facesse.
Quando lavoravo presso il gestionale “Dipendenti in Cloud” non era ancora CP_1 attivo, era in fase di implementazione.
Io vedevo il ricorrente spesso in azienda, non so se chiedesse a qualcuno di spostarsi.
Quando lo vedevo uscire era con il commerciale. Si lavorava insieme quindi le uscite erano coordinate con gli altri. Confermo che il ricorrente faceva supporto alle vendite già dal novembre 2019. Prendeva informazioni dai clienti per progettare le macchine secondo le loro esigenze. Non mi pare che seguisse il service, ossia l'assistenza ai prodotti già venduti;
c'erano altre persone che si occupavano del service, poi se sorgevano questioni tecniche si rivolgevano a . Preciso che con “service” intendo l'assistenza prestata Parte_1 in loco presso i clienti che avevano acquistato macchinari.
Non ricordo che il ricorrente sia stato spostato nell'ufficio di mentre io ero in CP_4 azienda».
21. La teste ha reso le seguenti dichiarazioni: CP_4
«Lavoro per la convenuta dal 2007, mi occupo del commerciale e dei ricambi.
Confermo che il ricorrente dirigeva l'ufficio tecnico, seguendo il lavoro dei disegnatori, distribuendo gli incarichi e collaborando nella progettazione delle macchine.
Confermo che doveva vigilare sulla corretta esecuzione delle attività di disegno, progettazione e sviluppo dei macchinari prodotti da CP_1
Confermo che aveva potere direttivo e di vigilanza sugli impiegati dell'ufficio tecnico.
Confermo che era autonomo nell'attività tecnica.
Tutti i dipendenti sono soggetti a obbligo di timbratura, quindi credo anche . Parte_1
Non so se fosse libero di registrare o meno le presenze, non era una cosa di cui mi occupavo.
Pag. 10 di 17 Confermo che dal 2021 usa il gestionale “Dipendenti in Cloud” per la gestione CP_1 del personale. Non so se il ricorrente usasse il gestionale, non vedevo le timbrature di altri.
Confermo che il ricorrente si allontanava dall'azienda in quanto mi comunicava quando aveva appuntamenti con i clienti: ciò avveniva anche due-tre volte la settimana. A quanto so era libero di lasciare l'azienda per ragioni di lavoro.
Confermo che nell'ottobre 2021 il ricorrente è stato spostato nel mio ufficio. Confermo che gli sono state attribuite le funzioni di tecnico commerciale e supporto alla vendita e ricambistica. Confermo che nell'ambito di queste mansioni doveva interagire con i clienti per capire le loro esigenze e adeguare a esse la progettazione delle macchine.
Condividendo l'ufficio ho assistito a telefonate di questo genere con i clienti.
Per quel che ricordo anche da questo periodo il ricorrente era libero nell'organizzazione del tempo di lavoro in ufficio e si allontanava quando c'era necessità di lavoro. Confermo che era libero di relazionarsi direttamente con il CdA di e con i collaboratori CP_1 esterni.
Ricordo delle contestazioni di ZZ e IE NE, ma non ricordo quando avvennero. Posso dire che da quando fu spostato in ufficio con me il ricorrente non era più responsabile dell'ufficio tecnico ma faceva mansioni miste di tecnico e commerciale.
Non ricordo se il ricorrente avesse visionato e approvato i progetti delle macchine contestate. Mi pare che i clienti ZZ e IE NE fossero seguiti almeno in parte dal ricorrente, non ricordo se nel periodo 2018-2021».
22. Sulla base di quanto riferito dai testi, può ritenersi accertato che il ricorrente avesse un ruolo di responsabilità nell'ambito dell'organizzazione aziendale della convenuta: in particolare, era a lui affidata la direzione dell'ufficio tecnico e riportava quindi direttamente agli amministratori della società, senza superiori gerarchici intermedi.
23. In ragione di tale ruolo, il ricorrente godeva della libertà di organizzare discrezionalmente i propri orari lavorativi, potendo decidere in autonomia quando arrivare in ufficio e quando lasciarlo.
24. In particolare, è risultato confermato che il ricorrente lasciasse frequentemente l'ufficio durante l'orario lavorativo, sia per attendere a incombenti lavorativi che
Pag. 11 di 17 per esigenze personali, e non era tenuto a rendicontare dettagliatamente come spendeva il suo tempo al di fuori della sede aziendale, specie se l'assenza non si protraeva per una lunga durata.
25. Quanto all'obbligo di timbratura, deve rilevarsi che, sebbene sia stato riferito da alcuni testi che il ricorrente era soggetto a tale vincolo, è stato altresì evidenziato che la timbratura avveniva mediante un sistema gestionale informatico chiamato
“Dipendenti in Cloud”, che permetteva ai lavoratori di registrare i propri orari lavorativi anche da remoto, mediante l'utilizzo di un'applicazione installata sui cellulari aziendali.
26. La registrazione delle ore sul gestionale era quindi rimessa alla autodichiarazione del singolo dipendente e non è emerso dall'istruttoria che vi fosse un sistema di controllo o di autorizzazione della veridicità delle registrazioni, essendo al contrario stato riportato che il personale dell'ufficio amministrativo si limitava a recepire dai lavoratori le indicazioni e le eventuali richieste di rettifica delle ore registrate;
circostanza particolarmente rilevante considerando che, come già osservato, non è stato dimostrato che le frequenti assenze del ricorrente dall'ufficio fossero esclusivamente dovute a impegni lavorativi.
27. Peraltro, dal raffronto tra i cedolini (doc. 43 ricorrente) e le schermate di timbratura (doc. 46 ricorrente) emerge che la retribuzione giornaliera era riconosciuta al ricorrente indipendentemente dalla registrazione delle ordinarie otto ore lavorative, essendo corrisposta per intero anche per giornate in cui risultano orari inferiori;
con ciò confermandosi che al ricorrente era rimessa ampia discrezionalità nell'organizzazione delle giornate lavorative, che potevano essere di durata tanto inferiore quanto superiore all'orario ordinario senza che ciò determinasse contestazioni o richiami di sorta.
28. Non si ritiene pertanto raggiunta la prova rigorosa dello svolgimento di ore di lavoro straordinario;
sicché la domanda di condanna al pagamento delle relative differenze retributive deve essere rigettata.
Pag. 12 di 17 29. Rimane pertanto assorbita la questione, controversa tra le parti, dell'applicabilità
o meno al ricorrente dell'esclusione dall'applicazione delle norme sulla durata dell'orario di lavoro prevista dall'art. 17 co. 5 d.lgs. 66/2003 per il personale con ruoli dirigenziali o direttivi.
30. Si esamina ora la domanda di accertamento della sussistenza di giusta causa a supporto delle dimissioni rassegnate dal ricorrente e di conseguente condanna della convenuta all pagamento in suo favore del doppio dell'indennità sostitutiva del preavviso trattenuta.
31. L'art. 2118 c.c. disciplina in via generale il recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, stabilendo che la parte recedente sia tenuta a dare all'altra il preavviso previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
in mancanza, essa è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità corrispondente alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
32. L'art. 2119 c.c. prevede poi che ciascuna delle parti possa recedere senza necessità di preavviso qualora si verifichi una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto;
in un simile caso, se la parte che recede per giusta causa è il prestatore di lavoro è a lui dovuta altresì l'indennità di cui all'art. 2118 co. 2 c.c.
33. Poiché la giusta causa di dimissioni rappresenta un fatto costitutivo del diritto al pagamento dell'indennità di preavviso, l'onere di provarne la sussistenza grava, in conformità alle regole generali (art. 2697 co. 1 c.c.) sulla parte che aziona giudizialmente tale diritto, ossia il prestatore di lavoro.
34. Il ricorrente ha allegato che la giusta causa di dimissioni sarebbe integrata dai seguenti comportamenti datoriali: sottoposizione a mobbing; demansionamento;
imposizione di ambiente di lavoro isolato e insalubre;
richiesta di fuoriuscita dall'azienda; richiesta di riduzione dello stipendio;
comportamenti ritorsivi iniziati dopo la richiesta di pagamento degli straordinari.
Pag. 13 di 17 35. Il lavoratore non ha però indicato le specifiche produzioni documentali dalla quale si evincerebbe la messa in atto delle paventate condotte vessatorie, né stata formulata alcuna richiesta di prova testimoniale in merito.
36. In particolare, non si ravvisa la conferma delle tesi del ricorrente nella lettera di cambio di mansioni del 21.7.2022 (doc. 23 ricorrente), con la quale furono conferite al ricorrente le mansioni di «responsabile controllo qualità».
37. Tale circostanza è del tutto insufficiente, in sé, a dimostrare il demansionamento del ricorrente. Si tratta infatti di un ruolo che, sebbene diverso da quello precedentemente svolto, comporta comunque una posizione di notevole importanza nell'ambito del processo produttivo: nella lettera è specificato infatti che esso comporta delicati compiti di controllo sul delicato aspetto del rispetto degli standard di qualità, cruciale al fine dell'ottenimento delle certificazioni imposte dalle normative nazionali ed europee.
38. Dalla lettera emerge anche che fu confermato il livello di inquadramento precedentemente riconosciuto e fu anzi accordato anche un modesto aumento retributivo.
39. In assenza di capitoli di prova sul punto, non vi sono elementi per ritenere che, nel concreto, la mansione svolta abbia comportato uno svilimento della professionalità del ricorrente.
40. Dalle mail in atti emerge poi che il ricorrente abbia espresso la sua contrarietà anche a precedenti riorganizzazioni o parziali mutamenti del suo mansionario, quale l'attribuzione di funzioni di assistenza alla vendita e di predisposizione della manualistica in aggiunta a quelle più prettamente tecniche (v. doc. 4 ricorrente).
41. Ancora una volta deve però ribadirsi che il mutamento delle mansioni del dipendente è circostanza in sé neutra, rientrando nel fisiologico esercizio del c.d. ius variandi datoriale previsto dall'art. 2103 co. 1 c.c., secondo cui il lavoratore può essere adibito anche a mansioni diverse da quelle per le quali è stato assunto, purché riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento.
Pag. 14 di 17 42. Il ricorrente non ha provato che i cambi di mansioni abbiano determinato lo svolgimento di compiti riconducibili a livelli di inquadramento inferiore;
al contrario, anzi, dalle prove testimoniali richieste da parte convenuta è emerso che il ricorrente, anche dopo l'attribuzione delle funzioni di assistenza alla vendita, gestiva autonomamente i rapporti con i clienti e rivestiva il ruolo strategico di raccordo tra l'ufficio commerciale e l'ufficio tecnico.
43.
Per questi motivi
, deve essere rigettata anche la domanda di accertamento della sussistenza di giusta causa di dimissioni, nonché le domande condannatorie da essa dipendenti.
44. Si esamina, infine, la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta, avente a oggetto il risarcimento del danno asseritamente causato da condotte negligenti del ricorrente.
45. Secondo la società, il ricorrente sarebbe responsabile per dei difetti di produzione riscontrati in alcuni macchinari consegnati ai clienti ZZ e IE NE
s.p.a. (cfr. mail sub docc. 7 e 8 convenuta). Trattandosi di difetti imputabili alla società fornitrice, questa si vide costretta a effettuare numerosissime ore di interventi di manutenzione a titolo gratuito, il cui controvalore economico ammonterebbe, sulla base del tariffario aziendale, a € 98.187,00 (€ 47.175,00 per il cliente ZZ ed € 51.012,00 per il cliente IE NE).
46. Sul punto, si rileva che in tanto può essere riconosciuta una responsabilità risarcitoria del prestatore di lavoro per il danno causato al datore, in quanto sia fornita la prova rigorosa dell'imputabilità del fatto dannoso al dipendente, nonché, in ossequio al disposto dell'art. 1223 c.c., della sussistenza di un nesso di causalità diretta tra l'azione e l'omissione del lavoratore e il danno subito dal datore.
47. Dalla documentazione in atti e da quanto riferito dai testimoni risulta che i macchinari che generarono le contestazioni dei clienti (macchina barratrice A3 per il cliente ZZ e macchina taglio ultrasuoni A360 per il cliente IE
Pag. 15 di 17 NE) erano dei prototipi di nuova progettazione e costruzione, mai fabbricate in precedenza da CP_1
48. Il processo di progettazione e costruzione non è stato quindi affidato al solo ricorrente, ma a diversi soggetti, ciascuno munito di specifiche competenze tecniche.
49. In particolare, parteciparono a una riunione tecnica per la progettazione (doc. 50 ricorrente):
- sviluppatore del software;
Controparte_5
- , responsabile service, collaudo ed installazione dal cliente;
Tes_9
- responsabile dell'ufficio elettrico e della Testimone_2 componentistica elettrica per il corretto funzionamento della macchina;
- , progettista;
Persona_1
- , titolare e progettista dello studio tecnico di Testimone_10 Tes_10
Modena, il quale avrebbe coadiuvato l'ufficio tecnico interno.
50. Non sussistono quindi prove sufficienti che i malfunzionamenti riscontrati dagli utilizzatori siano imputabili a specifiche inadempienze del ricorrente nell'esercizio dei suoi compiti;
il solo fatto che egli fosse responsabile dell'ufficio tecnico non può determinare in capo allo stesso una responsabilità oggettiva per ogni errore commesso nella progettazione e nel montaggio delle singole parti.
51. Ciò, in particolare, se si considera che si tratta di macchinari industriali di elevata complessità, il cui assemblaggio non si esauriva in un mero processo meccanico, ma comprendeva l'implementazione di componentistica elettrica specializzata e l'installazione del software.
52. Il ricorrente non era munito di specifiche competenze tecniche riguardo a questi due aspetti (impianto elettrico e software), sicché non avrebbe neanche avuto modo di rilevare eventuali vizi di progettazione o di realizzazione.
53. In ragione della coralità del processo di progettazione e produzione dei macchinari e dell'intervento dello stesso di una pluralità di soggetti, ciascuno munito di competenze professionali specialistiche, le conseguenze pregiudizievoli
Pag. 16 di 17 dei risultati deficitari di tale processo non possono che essere imputate all'azienda nel suo complesso, salvo che sia provato che il vizio del macchinario sia esclusivamente dovuto a una grave negligenza della parte del processo affidato al singolo dipendente;
prova che, nel caso di specie, non è stata fornita.
54. La domanda riconvenzionale, pertanto, deve essere rigettata.
55. In ragione del rigetto tanto delle domande principali quanto della domanda riconvenzionale, si configura la soccombenza reciproca di cui all'art. 92 co. 2
c.p.c., che giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande svolte in via principale da;
Parte_1
2. rigetta la domanda svolta in via riconvenzionale da CP_1
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Parma, 30/07/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MANCO ALDO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in
B.GO BASINI, 1 43121 PARMA ITALIA;
RICORRENTE contro
), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. BASENGHI FRANCESCO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA DEI SERVI, 56 41100 MODENA;
CONVENUTA OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Alla S.V. Ill.ma perché voglia fissare l'udienza di discussione della causa per ivi sentire, reiectis contrariis, così provvedere:
A) accertare che le dimissioni comunicate in data 01.08.2022 dal signor Parte_1
a norma dell'art. 2119 c.c. siano per giusta causa in virtù di un comportamento addebitabile alle azioni commesse dalla nei confronti del lavoratore e CP_1 conseguentemente ordinare la restituzione della somma pari ad € 6.887,89 trattenuta illegittimamente e il pagamento della ulteriore somma di € 6.887,89 quale mancato pagamento della indennità di preavviso;
B) accertare che il signor dalla data del gennaio 2019 alla data del Parte_1
01.08.2022 ha svolto attività straordinaria complessivamente per ore 1662, e conseguentemente condannare la al pagamento della somma pari ad € CP_1
61.116,36 come da conteggi;
C) accertare che le ore straordinarie svolte dal signor pari a ore 1662, di Parte_1 cui l'azienda era a conoscenza, sono in violazione dell'art. 7 sez. quarta titolo III del
CCNL metalmeccanica industria che indica il limite complessivo annuo di straordinari nel nr. di 200/250 ore e conseguentemente determinare in via equitativa il danno anche in ragione del diritto alla salute e di quello degli affetti familiari;
D) accertare che il patto di non concorrenza stipulato con la come descritto in CP_1 premesse e in diritto sia incongruo e sproporzionato e per l'effetto dichiararne la nullità;
E) laddove dovesse essere dichiarato nullo riconoscere le somme ricevute come patto di non concorrenza a titolo di risarcimento del danno in funzione della riduzione retributiva della presente attività lavorativa presso la di euro 500,00 mensili;
CP_2
F) in denegato subordine sempre per il patto di non concorrenza in virtù dei principi della sproporzione e incongruenza ridurre la penalità in via equitativa e dichiarare che con il suo pagamento in un'unica soluzione a norma dell'art. 1382.c.c. il patto di non concorrenza è risolto;
G) Laddove invece il Giudice nell'esercizio dei suoi poteri, dovesse ritenere valido il patto di non concorrenza, determinare il dovuto al signor come equivalente del Parte_1 patto nella misura non inferiore del 30% sulla retribuzione annua per ognuno degli anni di durata del patto;
Pag. 2 di 17 H) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'ill.mo Tribunale
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare tutte le domande avanzate in ricorso per le ragioni esposte nella presente memoria.
IN VIA RICONVENZIONALE
Accertata la responsabilità del ricorrente a fronte dei comportamenti di cui in narrativa, condannare il sig. al risarcimento dei danni cagionati e quantificati nella somma Parte_1 complessiva di euro 98.187,00, oltre ad interessi e rivalutazione, ovvero nella diversa somma – maggiore o minore – che dovesse risultare in corso di causa o, in subordine, nella misura ritenuta equa dal Giudice.
IN VIA SUBORDINATA RICONVENZIONALE
nella denegata ipotesi in cui si ritenesse nullo e/o annullabile e/o inefficace e/o illegittimo il patto di non concorrenza stipulato dalle parti il 20 dicembre 2018, condannare
[...]
alla restituzione delle somme tutte erogate da in adempimento del patto Parte_1 CP_1 stesso nella misura pari a 25.526,275 euro (comprensivi degli oneri previdenziali ed assicurativi)
– ovvero nella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa – in ogni caso oltre a rivalutazione ed interessi.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi tutti di causa».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.1.2023, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma di:
- accertare che le dimissioni da lui rassegnate nei confronti dell'ex datrice di lavoro in data 1.8.2022 erano sorrette da giusta causa e, per CP_1
l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione dell'indennità
Pag. 3 di 17 sostitutiva del preavviso trattenuta (pari a € 6.887,89) e alla corresponsione di un pari importo a titolo di indennità sostitutiva del preavviso dovuta;
- condannare al pagamento in suo favore di € 61.116,36 a titolo di CP_1
differenze retributive per lavoro straordinario asseritamente svolto;
- accertare che il patto di non concorrenza sottoscritto con la convenuta è affetto da nullità per violazione dell'art. 2125 c.c.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto e formulando domanda riconvenzionale di condanna del ricorrente al pagamento in suo favore di € 98.187,00 a titolo di risarcimento dei danni asseritamente causati dalla condotta negligente del lavoratore. La società, inoltre, ha formulato domanda riconvenzionale di restituzione di € 25.526,27, corrisposti in adempimento del patto di non concorrenza, subordinata all'accoglimento della contestata domanda di accertamento della nullità del patto stesso.
3. In corso di causa, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alle domande relative al patto di non concorrenza (cfr. verbale di udienza del 21.2.2024), sulle quali, pertanto, non è necessario pronunciarsi.
4. Dopo il vano esperimento del tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Sia le domande formulate in via principale dal ricorrente che quelle formulate in via riconvenzionale dalla convenuta sono infondate e devono essere rigettate.
7. Prendendo le mosse dalla domanda di condanna al pagamento di differenze retributive fondate sull'asserito svolgimento di lavoro straordinario, si rileva che l'art. 2108 c.c. stabilisce che «in caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario».
Pag. 4 di 17 8. Come noto, grava sul lavoratore che rivendichi differenze retributive per lavoro straordinario l'onere di fornire rigorosa prova di aver osservato un orario di lavoro superiore a quello previsto nel proprio contratto (Cass. 29 gennaio 2003,
n. 1389; Cass. 20 febbraio 2018, n. 4076; Cass. 19 giugno 2018, n. 16150).
9. Il ricorrente non ha formulato capi di prova testimoniale relativi allo svolgimento di lavoro straordinario, ma ha sostenuto che esso sarebbe dimostrato dalle proprie produzioni documentali.
10. In particolare, sono stati prodotti gli estratti della geolocalizzazione dell'applicazione “Google Maps”, installata sui cellulari aziendale e personale del ricorrente, da cui emergerebbe che il ricorrente, nel periodo dal dicembre 2018 al giugno 2022, ha costantemente svolto trasferte protrattesi ben oltre l'orario ordinario di lavoro, accumulando così centinaia di ore annuali di straordinario
(cfr. docc. 44, 44 bis, 44 ter e 44 quater ricorrente).
11. In merito, si rileva che la copiosa documentazione prodotta attesta gli spostamenti fisici del ricorrente nel corso delle giornate lavorative, ma non dimostra, di per sé, che tali spostamenti fossero tutti finalizzati allo svolgimento di attività lavorativa nell'interesse della convenuta.
12. Al contrario, dagli stessi estratti GPS, come analiticamente rilevato dalla convenuta nella memoria di costituzione, emergono molti viaggi che non trovano preciso riscontro in documentate visite a clienti o conclusione di affari, oppure spostamenti che appaiono essere stati effettuati per fini personali (a esempio per recarsi al centro commerciale, a un centro sportivo o a una clinica veterinaria).
13. Ciò appare peraltro coerente con il ruolo di responsabilità rivestito dal ricorrente nell'ambito dell'organizzazione aziendale della convenuta: il ricorrente era infatti stato assunto come responsabile dell'ufficio tecnico (come emerge dal patto di non concorrenza sub doc. 3 ricorrente), con conseguente riconoscimento di ampia autonomia organizzativa nella definizione dei propri orari lavorativi.
14. Per determinare se e in che misura fosse imposto al ricorrente lo svolgimento di ore di lavoro straordinario non sono quindi sufficienti i meri tracciamenti degli
Pag. 5 di 17 spostamenti del lavoratore, dovendosi invece approfondire ulteriormente in che modo fosse organizzata la registrazione delle ore lavorative nell'ambito della società convenuta.
15. Si possono desumere utili indicazioni in merito a tale aspetto dalle risultanze dell'istruttoria testimoniale condotta in corso di causa sulla base dei capitoli articolati da parte convenuta, di cui si procede quindi alla disamina.
16. La teste ha riferito quanto segue: Tes_1
«Ho lavorato per la convenuta dal 2016 al 2023. Facevo l'impiegata amministrativa: mi occupavo di fatturazione, pagamenti, inquadratura delle carte delle banche, invio delle ore dei dipendenti, controllo dei cedolini.
Conosco era mio collega. Non so se fosse responsabile della Testimone_2 progettazione elettrica delle macchine ZZ A3 e IE NE A 370.
Non so dire se vi sono più soggetti responsabili della progettazione delle macchine, non è un ambito di cui mi occupo.
Il sig. doveva registrare gli accessi in Gelmini con un badge. Il ricorrente non Parte_1 era sempre in ufficio perché era spesso in trasferta;
in ogni caso si poteva timbrare anche fuori ufficio tramite smartphone. Confermo che fino a un certo punto si usava solo un badge e si poteva timbrare solo in ufficio;
poi si è utilizzato un gestionale chiamato
“Dipendenti in Cloud.it” con cui registrarsi anche fuori ufficio;
non ricordo precisamente da quando. Le ore venivano inserite dal dipendente;
a fine mese facevo i controlli e trovavo note che indicavano che avevano dimenticato di timbrare e sistemavo le timbrature.
Il sig. a quanto so doveva rispettare i suoi orari di lavoro. Se doveva lasciare Parte_1
l'azienda per motivi estranei al lavoro, solitamente avvisava me di quando usciva e rientrava. Se erano molte ore chiedeva il permesso;
se era per un'ora che poi recuperava fermandosi poi la sera, le ore venivano compensate.
ADR quando usciva per andare dai clienti non so come si organizzava.
ADR il dipendente dopo che ha inserito le ore nel cloud non può più modificarle;
doveva chiedere a me di modificarle;
per quanto ricordo avevo solo io i poteri di amministratore per la modifica delle ore sul cloud. Forse nell'ultimo periodo avevo abilitato un'altra persona ma per le ore dei dipendenti dell'officina.
Pag. 6 di 17 ADR per ferie e permessi venivano fatte richieste su un modulo che erano autorizzate da
Per le assenze brevi fino a un paio d'ore autorizzavo direttamente io e CP_3 venivano compensate in giornata. Per un periodo le richieste sono state fatte su cloud ma erano diventate non gestibili, quindi siamo tornati ai moduli scritti firmati dal dipendente, dal responsabile e da . CP_3
17. La teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_3
«Ho lavorato per la convenuta da ottobre 2017 a giugno 2022. Ero impiegata amministrativa, mi occupavo di parte contabile e fiscale.
Il ricorrente aveva la responsabilità di seguire i lavori dei disegnatori presenti nell'ufficio tecnico;
lo so in quanto dovevo registrare i costi del personale e per assegnare il giusto inquadramento dovevo sapere le mansioni del personale.
Per quanto so il ricorrente aveva potere direttivo e di vigilanza sul personale dell'ufficio tecnico;
preciso che non seguivo direttamente io l'ufficio personale ma condividevo l'ufficio con che mi chiedeva consigli sul suo lavoro;
da questo so che Testimone_4
autorizzava le ferie e i permessi dell'ufficio tecnico. In più quando Parte_1 presentavamo il credito di imposta e bisognava interpellare l'ufficio tecnico per i progetti facevo riferimento a in quanto responsabile. Parte_1
A quanto so il ricorrente non era tenuto a registrare le ore;
lo dico avendo visto i contratti ove era previsto straordinario forfetizzato.
Ricordo che avevamo un gestionale di Team System;
non ricordo il gestionale Dipendenti
In Cloud.it, può essere che lo abbiamo adottato nell'ultimo periodo in cui ho lavorato;
io comunque non seguivo le timbrature sul cloud.
Sempre sulla base di quanto mi diceva penso che fosse autonomo Tes_1 Parte_1 nel gestire orari e tempi di lavoro.
Non so se fosse libero di andare e venire dall'azienda anche per motivi non Parte_1 lavorativi;
posso dire che spesso non era in ufficio ma non so se fosse per trasferte o motivi personali e, in questo ultimo caso, se fosse autorizzato da qualcuno.
Non ricordo la data ma ricordo che prima che io andassi via a erano state Parte_1 assegnate funzioni di tecnico commerciale e supporto alla vendita. Gli era stato dato un ufficio adiacente al nostro dell'amministrazione. So che interagiva con i clienti, non so il contenuto delle interlocuzioni. A esempio sentivo dire a responsabile Parte_1 Tes_5 commerciale, che lo chiamavano clienti come ZZ e IE VI.
Pag. 7 di 17 era stato per un periodo in ufficio con mentre era in maternità la Parte_1 CP_4 collega che normalmente era in quell'ufficio; poi è stato spostato da solo nell'ufficio di cui parlavo prima.
Da quello che vedevo il ricorrente era spesso fuori dall'ufficio e mi dicevano che era da un cliente;
posso aggiungere che l'ufficio in cui è stato spostato era a vetri e lo vedevo raramente dentro l'ufficio.
Ricordo alcune pec di contestazioni dai clienti ZZ e IE NE a maggio
2022. So che il ricorrente approvava i progetti delle macchine perché vedevo la sua firma sui progetti, non so queste macchine specifiche. Confermo che ZZ e IE
NE erano clienti che seguiva direttamente». Parte_1
18. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_6
«Ho lavorato dal 2017 all'ultima parte del 2021 per la convenuta. Mi sono occupato per un lungo periodo di ufficio acquisti, dove ero l'unico impiegato adibito, e nell'ultimo mese ho fatto il magazziniere.
Conosco era il responsabile del reparto elettronico. Si appoggiava Testimone_2 anche ad altre persone e a studi esterni. Non so se abbia fatto specificamente la progettazione elettrica delle macchine ZZ A3 e IE NE A370.
Confermo che ci sono diversi soggetti responsabili della progettazione dei macchinari
Io non ho partecipato alla progettazione di queste macchine, mi occupavo degli CP_1 acquisti dei componenti elettrici e meccanici. Li ordinavo su commissione dell'ufficio competente: quindi per i componenti elettrici e per i componenti Tes_2 Parte_1 meccanici.
Il ricorrente timbrava il badge per entrare in azienda;
se si assentava doveva chiedere permessi credo in quanto questa era la regola aziendale.
Confermo che nel mio ultimo mese si utilizzava un gestionale cloud con cui si registrava la presenza anche fuori dall'ufficio.
So che il ricorrente era il responsabile dell'ufficio tecnico: quando avevo bisogno sui disegni dovevo riferirmi a lui. Non so più precisamente come gestisse i rapporti coi suoi sottoposti».
19. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_7
«Lavoro per la convenuta dal 24.5.2022. Sono direttore tecnico.
Pag. 8 di 17 Per un periodo è stato mio collega. Posso dire che aveva gli stessi obblighi e Parte_1 responsabilità che avevo io in quanto quando sono stato assunto mi è stato detto che quello che mi veniva offerto erano le condizioni contrattuali standard per i responsabili.
So che il ricorrente era responsabile dell'ufficio tecnico.
A me non è richiesto di timbrare o giustificare le assenze;
utilizzo il gestionale cloud per scelta mia ma non sono tenuto a farlo. Organizzo autonomamente il mio orario.
Confermo che quando sono arrivato c'era un problema per delle contestazioni con
RA e IE NE;
ho vissuto la situazione “di rimbalzo” in quanto successivamente abbiamo dovuto occuparci di sistemare le cose.
Presumo che i macchinari siano stati approvati da in quanto era responsabile Parte_1 tecnico ma non ho seguito l'iter di progettazione.
ADR ora che sono responsabile tecnico posso dire che l'ufficio elettrico firma un capitolato ma il responsabile dell'ufficio tecnico supervisiona il progetto complessivo, ferma la responsabilità del responsabile elettrico per la sua parte. Il mio controllo sul capitolato elettrico consiste nel guardare insieme al responsabile elettrico e controllare insieme a lui se il progetto è conforme agli obiettivi. Se la sua scelta non mi va bene gliela contesto. Non entro nel merito della parte elettrica, ma entro nel merito dell'inserimento della parte elettrica nel progetto complessivo in merito ai costi di commessa, durata del progetto, integrazione della parte elettrica nella parte meccanica, etc. In pratica devo avallare l'intero pacchetto. Soprattutto controllo la parte di automazione, ossia che la parte elettrica faccia fare alla macchina quello che devo fare in base alle richieste della commessa.
ADR io riferisco direttamente a presumo che anche parlasse con CP_3 Parte_1
n quanto è la prassi per i responsabili». CP_3
20. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_8
«Ho lavorato per la convenuta dal novembre 2019 a dicembre 2021. Mi occupavo di automazione per il sistema software delle macchine: preciso che ero consulente esterno, non dipendente.
Ho creato il software per la macchina ZZ A3, mentre ho fatto consulenze per la manutenzione della macchina IE NE A370. Confermo che il responsabile della progettazione elettrica di queste macchine era Testimone_2
Confermo che le macchine di sono composte da diversi elementi e vi sono più CP_1 soggetti che collaborano: la parte elettrica e software era gestita dall'ufficio diretto da
Pag. 9 di 17 mentre dirigeva l'ufficio che si occupava della parte tecnico- Tes_2 Parte_1 meccanica.
In qualità di responsabile dell'ufficio tecnico, dirigeva le persone adibite a Parte_1 quell'ufficio e faceva il progetto della parte meccanica delle macchine. Seguiva anche la parte commerciale insieme all'agente commerciale dell'azienda. Confermo che aveva potere direttivo sugli impiegati dell'ufficio tecnico, non so se di vigilanza. Confermo che il ricorrente era autonomo nell'attività tecnica.
Non l'ho mai visto timbrare ma era obbligatorio per tutti timbrare la presenza, anche per me che ero esterno, quindi immagino che lo facesse.
Quando lavoravo presso il gestionale “Dipendenti in Cloud” non era ancora CP_1 attivo, era in fase di implementazione.
Io vedevo il ricorrente spesso in azienda, non so se chiedesse a qualcuno di spostarsi.
Quando lo vedevo uscire era con il commerciale. Si lavorava insieme quindi le uscite erano coordinate con gli altri. Confermo che il ricorrente faceva supporto alle vendite già dal novembre 2019. Prendeva informazioni dai clienti per progettare le macchine secondo le loro esigenze. Non mi pare che seguisse il service, ossia l'assistenza ai prodotti già venduti;
c'erano altre persone che si occupavano del service, poi se sorgevano questioni tecniche si rivolgevano a . Preciso che con “service” intendo l'assistenza prestata Parte_1 in loco presso i clienti che avevano acquistato macchinari.
Non ricordo che il ricorrente sia stato spostato nell'ufficio di mentre io ero in CP_4 azienda».
21. La teste ha reso le seguenti dichiarazioni: CP_4
«Lavoro per la convenuta dal 2007, mi occupo del commerciale e dei ricambi.
Confermo che il ricorrente dirigeva l'ufficio tecnico, seguendo il lavoro dei disegnatori, distribuendo gli incarichi e collaborando nella progettazione delle macchine.
Confermo che doveva vigilare sulla corretta esecuzione delle attività di disegno, progettazione e sviluppo dei macchinari prodotti da CP_1
Confermo che aveva potere direttivo e di vigilanza sugli impiegati dell'ufficio tecnico.
Confermo che era autonomo nell'attività tecnica.
Tutti i dipendenti sono soggetti a obbligo di timbratura, quindi credo anche . Parte_1
Non so se fosse libero di registrare o meno le presenze, non era una cosa di cui mi occupavo.
Pag. 10 di 17 Confermo che dal 2021 usa il gestionale “Dipendenti in Cloud” per la gestione CP_1 del personale. Non so se il ricorrente usasse il gestionale, non vedevo le timbrature di altri.
Confermo che il ricorrente si allontanava dall'azienda in quanto mi comunicava quando aveva appuntamenti con i clienti: ciò avveniva anche due-tre volte la settimana. A quanto so era libero di lasciare l'azienda per ragioni di lavoro.
Confermo che nell'ottobre 2021 il ricorrente è stato spostato nel mio ufficio. Confermo che gli sono state attribuite le funzioni di tecnico commerciale e supporto alla vendita e ricambistica. Confermo che nell'ambito di queste mansioni doveva interagire con i clienti per capire le loro esigenze e adeguare a esse la progettazione delle macchine.
Condividendo l'ufficio ho assistito a telefonate di questo genere con i clienti.
Per quel che ricordo anche da questo periodo il ricorrente era libero nell'organizzazione del tempo di lavoro in ufficio e si allontanava quando c'era necessità di lavoro. Confermo che era libero di relazionarsi direttamente con il CdA di e con i collaboratori CP_1 esterni.
Ricordo delle contestazioni di ZZ e IE NE, ma non ricordo quando avvennero. Posso dire che da quando fu spostato in ufficio con me il ricorrente non era più responsabile dell'ufficio tecnico ma faceva mansioni miste di tecnico e commerciale.
Non ricordo se il ricorrente avesse visionato e approvato i progetti delle macchine contestate. Mi pare che i clienti ZZ e IE NE fossero seguiti almeno in parte dal ricorrente, non ricordo se nel periodo 2018-2021».
22. Sulla base di quanto riferito dai testi, può ritenersi accertato che il ricorrente avesse un ruolo di responsabilità nell'ambito dell'organizzazione aziendale della convenuta: in particolare, era a lui affidata la direzione dell'ufficio tecnico e riportava quindi direttamente agli amministratori della società, senza superiori gerarchici intermedi.
23. In ragione di tale ruolo, il ricorrente godeva della libertà di organizzare discrezionalmente i propri orari lavorativi, potendo decidere in autonomia quando arrivare in ufficio e quando lasciarlo.
24. In particolare, è risultato confermato che il ricorrente lasciasse frequentemente l'ufficio durante l'orario lavorativo, sia per attendere a incombenti lavorativi che
Pag. 11 di 17 per esigenze personali, e non era tenuto a rendicontare dettagliatamente come spendeva il suo tempo al di fuori della sede aziendale, specie se l'assenza non si protraeva per una lunga durata.
25. Quanto all'obbligo di timbratura, deve rilevarsi che, sebbene sia stato riferito da alcuni testi che il ricorrente era soggetto a tale vincolo, è stato altresì evidenziato che la timbratura avveniva mediante un sistema gestionale informatico chiamato
“Dipendenti in Cloud”, che permetteva ai lavoratori di registrare i propri orari lavorativi anche da remoto, mediante l'utilizzo di un'applicazione installata sui cellulari aziendali.
26. La registrazione delle ore sul gestionale era quindi rimessa alla autodichiarazione del singolo dipendente e non è emerso dall'istruttoria che vi fosse un sistema di controllo o di autorizzazione della veridicità delle registrazioni, essendo al contrario stato riportato che il personale dell'ufficio amministrativo si limitava a recepire dai lavoratori le indicazioni e le eventuali richieste di rettifica delle ore registrate;
circostanza particolarmente rilevante considerando che, come già osservato, non è stato dimostrato che le frequenti assenze del ricorrente dall'ufficio fossero esclusivamente dovute a impegni lavorativi.
27. Peraltro, dal raffronto tra i cedolini (doc. 43 ricorrente) e le schermate di timbratura (doc. 46 ricorrente) emerge che la retribuzione giornaliera era riconosciuta al ricorrente indipendentemente dalla registrazione delle ordinarie otto ore lavorative, essendo corrisposta per intero anche per giornate in cui risultano orari inferiori;
con ciò confermandosi che al ricorrente era rimessa ampia discrezionalità nell'organizzazione delle giornate lavorative, che potevano essere di durata tanto inferiore quanto superiore all'orario ordinario senza che ciò determinasse contestazioni o richiami di sorta.
28. Non si ritiene pertanto raggiunta la prova rigorosa dello svolgimento di ore di lavoro straordinario;
sicché la domanda di condanna al pagamento delle relative differenze retributive deve essere rigettata.
Pag. 12 di 17 29. Rimane pertanto assorbita la questione, controversa tra le parti, dell'applicabilità
o meno al ricorrente dell'esclusione dall'applicazione delle norme sulla durata dell'orario di lavoro prevista dall'art. 17 co. 5 d.lgs. 66/2003 per il personale con ruoli dirigenziali o direttivi.
30. Si esamina ora la domanda di accertamento della sussistenza di giusta causa a supporto delle dimissioni rassegnate dal ricorrente e di conseguente condanna della convenuta all pagamento in suo favore del doppio dell'indennità sostitutiva del preavviso trattenuta.
31. L'art. 2118 c.c. disciplina in via generale il recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, stabilendo che la parte recedente sia tenuta a dare all'altra il preavviso previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
in mancanza, essa è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità corrispondente alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
32. L'art. 2119 c.c. prevede poi che ciascuna delle parti possa recedere senza necessità di preavviso qualora si verifichi una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto;
in un simile caso, se la parte che recede per giusta causa è il prestatore di lavoro è a lui dovuta altresì l'indennità di cui all'art. 2118 co. 2 c.c.
33. Poiché la giusta causa di dimissioni rappresenta un fatto costitutivo del diritto al pagamento dell'indennità di preavviso, l'onere di provarne la sussistenza grava, in conformità alle regole generali (art. 2697 co. 1 c.c.) sulla parte che aziona giudizialmente tale diritto, ossia il prestatore di lavoro.
34. Il ricorrente ha allegato che la giusta causa di dimissioni sarebbe integrata dai seguenti comportamenti datoriali: sottoposizione a mobbing; demansionamento;
imposizione di ambiente di lavoro isolato e insalubre;
richiesta di fuoriuscita dall'azienda; richiesta di riduzione dello stipendio;
comportamenti ritorsivi iniziati dopo la richiesta di pagamento degli straordinari.
Pag. 13 di 17 35. Il lavoratore non ha però indicato le specifiche produzioni documentali dalla quale si evincerebbe la messa in atto delle paventate condotte vessatorie, né stata formulata alcuna richiesta di prova testimoniale in merito.
36. In particolare, non si ravvisa la conferma delle tesi del ricorrente nella lettera di cambio di mansioni del 21.7.2022 (doc. 23 ricorrente), con la quale furono conferite al ricorrente le mansioni di «responsabile controllo qualità».
37. Tale circostanza è del tutto insufficiente, in sé, a dimostrare il demansionamento del ricorrente. Si tratta infatti di un ruolo che, sebbene diverso da quello precedentemente svolto, comporta comunque una posizione di notevole importanza nell'ambito del processo produttivo: nella lettera è specificato infatti che esso comporta delicati compiti di controllo sul delicato aspetto del rispetto degli standard di qualità, cruciale al fine dell'ottenimento delle certificazioni imposte dalle normative nazionali ed europee.
38. Dalla lettera emerge anche che fu confermato il livello di inquadramento precedentemente riconosciuto e fu anzi accordato anche un modesto aumento retributivo.
39. In assenza di capitoli di prova sul punto, non vi sono elementi per ritenere che, nel concreto, la mansione svolta abbia comportato uno svilimento della professionalità del ricorrente.
40. Dalle mail in atti emerge poi che il ricorrente abbia espresso la sua contrarietà anche a precedenti riorganizzazioni o parziali mutamenti del suo mansionario, quale l'attribuzione di funzioni di assistenza alla vendita e di predisposizione della manualistica in aggiunta a quelle più prettamente tecniche (v. doc. 4 ricorrente).
41. Ancora una volta deve però ribadirsi che il mutamento delle mansioni del dipendente è circostanza in sé neutra, rientrando nel fisiologico esercizio del c.d. ius variandi datoriale previsto dall'art. 2103 co. 1 c.c., secondo cui il lavoratore può essere adibito anche a mansioni diverse da quelle per le quali è stato assunto, purché riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento.
Pag. 14 di 17 42. Il ricorrente non ha provato che i cambi di mansioni abbiano determinato lo svolgimento di compiti riconducibili a livelli di inquadramento inferiore;
al contrario, anzi, dalle prove testimoniali richieste da parte convenuta è emerso che il ricorrente, anche dopo l'attribuzione delle funzioni di assistenza alla vendita, gestiva autonomamente i rapporti con i clienti e rivestiva il ruolo strategico di raccordo tra l'ufficio commerciale e l'ufficio tecnico.
43.
Per questi motivi
, deve essere rigettata anche la domanda di accertamento della sussistenza di giusta causa di dimissioni, nonché le domande condannatorie da essa dipendenti.
44. Si esamina, infine, la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta, avente a oggetto il risarcimento del danno asseritamente causato da condotte negligenti del ricorrente.
45. Secondo la società, il ricorrente sarebbe responsabile per dei difetti di produzione riscontrati in alcuni macchinari consegnati ai clienti ZZ e IE NE
s.p.a. (cfr. mail sub docc. 7 e 8 convenuta). Trattandosi di difetti imputabili alla società fornitrice, questa si vide costretta a effettuare numerosissime ore di interventi di manutenzione a titolo gratuito, il cui controvalore economico ammonterebbe, sulla base del tariffario aziendale, a € 98.187,00 (€ 47.175,00 per il cliente ZZ ed € 51.012,00 per il cliente IE NE).
46. Sul punto, si rileva che in tanto può essere riconosciuta una responsabilità risarcitoria del prestatore di lavoro per il danno causato al datore, in quanto sia fornita la prova rigorosa dell'imputabilità del fatto dannoso al dipendente, nonché, in ossequio al disposto dell'art. 1223 c.c., della sussistenza di un nesso di causalità diretta tra l'azione e l'omissione del lavoratore e il danno subito dal datore.
47. Dalla documentazione in atti e da quanto riferito dai testimoni risulta che i macchinari che generarono le contestazioni dei clienti (macchina barratrice A3 per il cliente ZZ e macchina taglio ultrasuoni A360 per il cliente IE
Pag. 15 di 17 NE) erano dei prototipi di nuova progettazione e costruzione, mai fabbricate in precedenza da CP_1
48. Il processo di progettazione e costruzione non è stato quindi affidato al solo ricorrente, ma a diversi soggetti, ciascuno munito di specifiche competenze tecniche.
49. In particolare, parteciparono a una riunione tecnica per la progettazione (doc. 50 ricorrente):
- sviluppatore del software;
Controparte_5
- , responsabile service, collaudo ed installazione dal cliente;
Tes_9
- responsabile dell'ufficio elettrico e della Testimone_2 componentistica elettrica per il corretto funzionamento della macchina;
- , progettista;
Persona_1
- , titolare e progettista dello studio tecnico di Testimone_10 Tes_10
Modena, il quale avrebbe coadiuvato l'ufficio tecnico interno.
50. Non sussistono quindi prove sufficienti che i malfunzionamenti riscontrati dagli utilizzatori siano imputabili a specifiche inadempienze del ricorrente nell'esercizio dei suoi compiti;
il solo fatto che egli fosse responsabile dell'ufficio tecnico non può determinare in capo allo stesso una responsabilità oggettiva per ogni errore commesso nella progettazione e nel montaggio delle singole parti.
51. Ciò, in particolare, se si considera che si tratta di macchinari industriali di elevata complessità, il cui assemblaggio non si esauriva in un mero processo meccanico, ma comprendeva l'implementazione di componentistica elettrica specializzata e l'installazione del software.
52. Il ricorrente non era munito di specifiche competenze tecniche riguardo a questi due aspetti (impianto elettrico e software), sicché non avrebbe neanche avuto modo di rilevare eventuali vizi di progettazione o di realizzazione.
53. In ragione della coralità del processo di progettazione e produzione dei macchinari e dell'intervento dello stesso di una pluralità di soggetti, ciascuno munito di competenze professionali specialistiche, le conseguenze pregiudizievoli
Pag. 16 di 17 dei risultati deficitari di tale processo non possono che essere imputate all'azienda nel suo complesso, salvo che sia provato che il vizio del macchinario sia esclusivamente dovuto a una grave negligenza della parte del processo affidato al singolo dipendente;
prova che, nel caso di specie, non è stata fornita.
54. La domanda riconvenzionale, pertanto, deve essere rigettata.
55. In ragione del rigetto tanto delle domande principali quanto della domanda riconvenzionale, si configura la soccombenza reciproca di cui all'art. 92 co. 2
c.p.c., che giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande svolte in via principale da;
Parte_1
2. rigetta la domanda svolta in via riconvenzionale da CP_1
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Parma, 30/07/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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