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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/11/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1649/2024
Il Giudice, dott.ssa Anna Rombolà, rilevato che le parti hanno ricevuto rituale comunicazione del decreto di trattazione scritta;
che parte appellante non ha depositato note scritte;
che parte appellata ha depositato note scritte in data 31.10.2025 con cui ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così decidere:
- in via preliminare ed assorbente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.;
- nel merito, confermare la sentenza impugnata, anche con eventuale e diversa motivazione correttiva e/o integrativa, rigettando, in ogni caso, l'appello proposto dalla , poiché totalmente infondato Parte_1 in fatto e in diritto, con ogni conseguente statuizione.
Con vittoria delle spese e competenze di giudizio”.
P.Q.M.
Decide la causa come da sentenza di seguito motivata.
Cosenza, 04/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1649 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LA CA, elettivamente domiciliata in presso l'Avvocatura Provinciale, in Piazza XV^ Pt_1
Marzo n. 5, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione;
- appellante -
E
C.F.: ), elettivamente domiciliato in Bisignano, al Corso Italia CP_1 C.F._1
n. 29, presso lo studio dell'Avv. Leonardo Rania che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione;
- appellato– avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 1413/2023. Pt_1
Conclusioni: come rassegnate dal procuratore di parte appellata nelle note depositate telematicamente ex art. 127 ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.2.2023, proponeva opposizione avverso il verbale n. CP_1
A4075/2022, elevato dalla Polizia Locale della Provincia di in data 13.01.2023 e notificato Pt_1 in data 30.01.2023 a mezzo raccomandata A/R.
Con il suddetto verbale veniva comminata al – quale proprietario del veicolo Audi A1 targata CP_1
EN741KK – una sanzione amministrativa pecuniaria di € 173,00, per violazione dell'art. 142, comma
8 lett. C) C.d.S. in combinato disposto dall'Art.142 comma 1 del D.lvo n. 285 del 30/04/1992 essendo stato accertato che il giorno 23/11/2022 alle ore 10.53, il veicolo circolava nella località Luzzi, SP 234 km 14+00, direzione Acri, alla velocità di 69,00 km/h, superando di 19,00 km/h la velocità consentita nel tratto di strada percorso nel quale vige il limite max di 50 km/h.
La rilevazione della velocità veniva effettuata in data 23/11/2022 alle ore 10.53, lungo la suindicata strada provinciale, tramite l'utilizzo dell'apparecchiatura di rilevamento in modalità fissa della velocità media, in dotazione e nella piena disponibilità del Comando della Polizia Provinciale modello
Kria T-EXSPEED V 2.0 Matr. 341 - ril. 2174, collocata in postazione fissa.
A fondamento dell'opposizione, deduceva la violazione degli artt. 200/201 C.d.S., in quanto, per le caratteristiche della strada e per la mancanza di una banchina, la stessa non poteva essere classificata come strada extraurbana secondaria, né come strada urbana di scorrimento, né poteva essere installato un autovelox fisso;
nonchè la violazione dell'art. 142 comma 6 C.d.S., per mancata omologazione ed approvazione dell'apparecchio utilizzato.
Concludeva chiedendo l'annullamento del verbale di accertamento della violazione.
Si costituiva la la quale contestava tutte le censure avanzate dall'opponente e Parte_1 chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto infondato. In particolare, la allegava copia conforme Parte_1 del verbale ed il certificato di taratura e verbale di funzionalità della strumentazione utilizzata dagli
Agenti per il rilevamento della velocità, nonché nota del settore di viabilità della e Decreto Parte_1 prefettizio n. 0081048 del 22.10.2018 relativi alla classificazione della strada e fotogrammi relativi alla segnaletica presente sulla strada, da cui risultava la piena legittimità dell'accertamento dell'infrazione amministrativa.
Con sentenza n. 1413/2023 depositata il 19.12.2023, il Giudice di Pace di accoglieva Pt_1
l'opposizione e annullava il verbale impugnato.
Avverso la sentenza predetta la proponeva appello, chiedendone l'integrale Parte_1 riforma.
In particolare, rilevava che la strada in cui era stata commessa la violazione amministrativa rientrava tra quelle indicate dall'art. 4 L. 168/2002, ossia una strada extraurbana secondaria, descritta dall'art. 2, comma 3, lett. c) C.d.S., come provato dalla nota prot. n. 230024940 del 09.05.2023, a firma del
Dirigente e del Responsabile del Servizio 3 presso la Provincia di che il Giudice di prime Pt_1 cure aveva reso una motivazione in contrasto con il contenuto del Decreto n. 0081048 del 22.10.2018 del Prefetto di Cosenza che, dopo i propedeutici sopralluoghi e le necessarie valutazioni compiute dagli Organi di Polizia Stradale e dall'ente proprietario della Strada (Provincia di , aveva Pt_1 classificato la strada in questione tra quelle in cui era possibile procedere a rilevazione automatica della velocità, tramite dispositivo di controllo remoto del traffico e senza la presenza di operatori e senza l'obbligo di contestazione immediata e che non era suscettibile di 'disapplicazione' in relazione alle censure dedotte dall'opponente, non essendo ravvisabili vizi di legittimità dell'atto; che la sentenza risultava errata anche nella parte in cui aveva ritenuto indispensabile la presenza della banchina, non essendo la stessa destinata al traffico veicolare, ma solo a quello dei pedoni, sicchè la circostanza che la stessa potesse essere utilizzata, occasionalmente, per la sosta di emergenza dei veicoli, non ne mutava la destinazione.
Concludeva chiedendo che fosse integralmente riformata l'impugnata sentenza, con conferma del verbale A4075/2022, elevato dalla Polizia Locale della Provincia di in data 13.01.2023 e Pt_1 notificato in data 30.01.2023 e condanna dell'opponente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello, CP_1 ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ossia per mancanza del requisito di specificità delle censure in riferimento ai singoli capi della sentenza di primo grado;
nel merito, contestava la fondatezza dell'appello, evidenziando la correttezza della decisione assunta dal Giudice di prime cure che aveva fondato l'accoglimento della domanda proposta dal sulla assenza della banchina che costituiva CP_1 elemento strutturale indefettibile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.d.s., sicchè la strada non poteva essere classificata come strada extraurbana secondaria, né poteva essere installato un autovelox fisso;
che il Giudice aveva, altresì, rilevato che la aveva emesso un provvedimento in violazione CP_2 della normativa vigente sulla classificazione delle strade e sull'individuazione dei siti per autovelox fisso e lo aveva disapplicato nella fattispecie concreta;
ribadiva, altresì, che l'apparecchiatura Kria T-
EXSPEED V, indicata dagli agenti accertatori quale modello di strumento utilizzato per accertare l'asserita violazione dei limiti di velocità, non era mai stata omologata, sicchè il verbale di contestazione andava annullato anche in considerazione del fatto che i risultati della apparecchiatura non potevano essere utilizzati.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
*****
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellato.
Secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 27199/2017).
Nella fattispecie in esame, la - appellante ha specificamente indicato le parti Parte_1 della sentenza oggetto di gravame e le ragioni giuridiche in forza delle quali ne ha chiesto la riforma, indicando anche le modifiche da apportare alla decisione di primo grado, sicchè l'atto di appello può dirsi rispettoso del modello legale di cui all'art. 342 c.p.c., tenuto conto, peraltro, della circostanza che l'appellato ha esplicato efficientemente il proprio diritto di difesa, argomentando sui motivi di appello dedotti.
Passando all'esame del merito, l'appello proposto dalla è infondato e deve Parte_1 essere rigettato.
Il provvedimento impugnato è costituito dal verbale A4075/2022, elevato dalla Polizia Locale della
Provincia di in data 13.01.2023 e notificato in data 30.01.2023 a mezzo raccomandata A/R, Pt_1 con cui è stata comminata a – quale proprietario del veicolo Audi A1 targata EN741KK – CP_1 una sanzione amministrativa pecuniaria di € 173,00, per violazione dell'art. 142, comma 8 lett. C)
C.d.S. in combinato disposto dall'Art.142 comma 1 del D.lvo n. 285 del 30/04/1992, essendo stato accertato che il giorno 23/11/2022 alle ore 10.53, il veicolo circolava nella località Luzzi, SP 234 km
14+00, direzione Acri, alla velocità di 69,00 km/h, superando di 19,00 km/h la velocità consentita nel tratto di strada percorso nel quale vige il limite max di 50 km/h.
La rilevazione della velocità è stata effettuata in data 23/11/2022 alle ore 10.53, lungo la suindicata strada provinciale, tramite l'utilizzo dell'apparecchiatura di rilevamento in modalità fissa della velocità media, in dotazione e nella piena disponibilità del Comando della Polizia Provinciale modello
Kria T-EXSPEED V 2.0 Matr. 341 - ril. 2174, collocata in postazione fissa.
Il Giudice di primo grado ha annullato il verbale in questione, sul presupposto dell'assenza della banchina, costituente un elemento indispensabile per poter catalogare la strada SP234 quale strada extraurbana secondaria, al fine di poter installare gli apparecchi di rilevamento di velocità con l'autorizzazione del Prefetto, previa disapplicazione, nella fattispecie in esame, del Decreto n.
0081048 del 22.10.2018 del Prefetto di Cosenza che aveva classificato la strada in questione tra quelle in cui era possibile procedere a rilevazione automatica della velocità, tramite dispositivo di controllo remoto del traffico e senza la presenza di operatori e senza l'obbligo di contestazione immediata.
Occorre precisare che, in materia, è intervenuta una modifica del comma 1 art. 4 comma D.L.
121/2002 conv. con modificazioni in L. 168/2002, in forza dell'art. 49 comma 5 undecies DL 76/2020 conv. in L. 120/2020 che ha disposto che “All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: "sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto ai sensi del comma 2",
Il comma 2 dell'art. 4 DL 121/2002 prevede poi che “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalita', delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita' del traffico o all'incolumita' degli agenti operanti e dei soggetti controllati.
La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo…. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che……(….)… consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalita' di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonche' i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. …..Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. 4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285”.
Ai sensi dell'art. 201 comma 1 bis lett. e) CdS: “
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma
1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:….(…..)….f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all' articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168 , e successive modificazioni;
”.
Ciò posto, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 1 e 2 dell'art. 4 DL 121 del 2002 è previsto che il Prefetto individui le strade in cui non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.
Tanto evidenziato, la rispondenza del decreto prefettizio (risalente al 22.10.2018), in forza del quale
è stato escluso l'obbligo di contestazione immediata sulla strada in cui è stato installato l'apparecchio in questione, deve essere valutata rispetto al quadro normativo all'epoca vigente, dovendo verificare se la strada SP 234 rientri nella classificazione di cui alle lettere c) ovvero d) dell'art. 2 comma 3 CdS sopra richiamata, sulla quale, ai sensi dell'art. 4 DL 121/2002, era possibile, nella versione ratione temporis vigente, antecedente alla modifica introdotta dal DL 76/2020 conv. in L. 120/2020,
l'installazione di dispositivi e/o apparecchio di controllo del traffico per il rilevamento a distanza delle violazioni agli articoli 142, 148 e 176 CdS.
Il Giudice di Pace nella sentenza impugnata, ha escluso che la SP 234, rivesta le caratteristiche della
“strada extraurbana secondaria”, ai sensi della lettera c) dell'art. 2 comma 2 e 3 CdS, riscontrando, sulla base dei rilievi fotografici allegati, l'assenza della banchina.
Orbene, come ribadito dal recente orientamento espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., n.
1805 del 20.01.2023), “L'art. 201, comma 1 bis, c.d.s., ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata dell'infrazione mediante rilevatori elettronici di velocità esclusivamente su determinate tipologie di strade, tra cui quelle urbane di scorrimento, rispetto alle quali costituisce elemento strutturale indefettibile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.d.s., la banchina che, quale spazio della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12864 del 22/04/2022 Rv. 664613, con la quale è stata confermata la sentenza di merito, che aveva escluso potesse qualificarsi strada urbana di scorrimento quella in cui si trovava l'autovelox, in quanto lo spazio esterno alla carreggiata non era riconducibile alle funzioni di banchina, proprio in ragione delle sue esigue dimensioni;
nello stesso senso, cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16622 del 20/06/2019, Rv. 654339).
In particolare, è stato precisato che “La banchina è la parte della strada, per la quale non è prevista una misura minima, che si trova oltre la linea continua destra delimitante la carreggiata ed è
"compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino dei seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8934 del 29/03/2019).
Nella fattispecie in esame, deve escludersi che la SP 234 km 14+00, ove è stata contestata la violazione del Codice della Strada mediante apparecchio autovelox, sia qualificabile quale strada extraurbana secondaria, ai sensi della lettera c) dell'art. 2 CdS ovverossia “strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine”, essendo evidente dalla documentazione fotografica allegata dalle parti che la stretta striscia di terreno a bordo della carreggiata non è idonea a svolgere la funzione di banchina.
Nel caso in esame, per come emerge dalla documentazione fotografica in atti, lo spazio esterno alla carreggiata della strada in questione, invero ristretto, non è certamente idoneo a consentire un passaggio, agevole ed in sicurezza, di pedoni ovvero una sosta di emergenza senza contestuale ingombro della sede stradale. La Corte di Cassazione, inoltre, ha riconosciuto che “Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002
(conv., con modif., dalla l.n. 168 del 2002), può essere disapplicato, nella parte in cui ha erroneamente incluso una strada non ricompresa tra quelle indicate all'art. 2, commi 2 e 3, del codice della strada, spettando al ricorrente la prova della sussistenza di tale errore” (cfr. Cass. Civ., n.
30141 del 30.10.2023).
Alla stregua delle argomentazioni esposte e dei principi giurisprudenziali richiamati, la sentenza del
Giudice di Pace di Cosenza appare correttamente motivata e va, quindi, confermata, con rigetto dell'appello proposto dalla . Parte_1
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come in dispositivo, in base al valore della causa (scaglione fino a € 1.100,00), applicando la tariffa nei valori minimi.
Va infine data attuazione, sussistendone i presupposti oggettivi e temporali, all'art. 13 c. I quater,
D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), così come introdotto dall'art 1 c. XVII, legge 228/2012 del 2012, secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Tale norma, a mente dell'art. 1 c. XVIII, legge n. 228/2012, si applica ai procedimenti, come quello odierno, iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della predetta legge (1° gennaio 2013).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di n. 1413/2023 depositata il 19.12.2023, così provvede: Pt_1
1) rigetta l'appello proposto dalla e, per l'effetto, conferma la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di n. 1413/2023; Pt_1
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 332,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA
e IVA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, c. I quater, D.P.R. n. 115/2002
(T.U. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Cosenza, 4.11.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
Il Giudice, dott.ssa Anna Rombolà, rilevato che le parti hanno ricevuto rituale comunicazione del decreto di trattazione scritta;
che parte appellante non ha depositato note scritte;
che parte appellata ha depositato note scritte in data 31.10.2025 con cui ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così decidere:
- in via preliminare ed assorbente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.;
- nel merito, confermare la sentenza impugnata, anche con eventuale e diversa motivazione correttiva e/o integrativa, rigettando, in ogni caso, l'appello proposto dalla , poiché totalmente infondato Parte_1 in fatto e in diritto, con ogni conseguente statuizione.
Con vittoria delle spese e competenze di giudizio”.
P.Q.M.
Decide la causa come da sentenza di seguito motivata.
Cosenza, 04/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1649 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LA CA, elettivamente domiciliata in presso l'Avvocatura Provinciale, in Piazza XV^ Pt_1
Marzo n. 5, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione;
- appellante -
E
C.F.: ), elettivamente domiciliato in Bisignano, al Corso Italia CP_1 C.F._1
n. 29, presso lo studio dell'Avv. Leonardo Rania che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione;
- appellato– avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 1413/2023. Pt_1
Conclusioni: come rassegnate dal procuratore di parte appellata nelle note depositate telematicamente ex art. 127 ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.2.2023, proponeva opposizione avverso il verbale n. CP_1
A4075/2022, elevato dalla Polizia Locale della Provincia di in data 13.01.2023 e notificato Pt_1 in data 30.01.2023 a mezzo raccomandata A/R.
Con il suddetto verbale veniva comminata al – quale proprietario del veicolo Audi A1 targata CP_1
EN741KK – una sanzione amministrativa pecuniaria di € 173,00, per violazione dell'art. 142, comma
8 lett. C) C.d.S. in combinato disposto dall'Art.142 comma 1 del D.lvo n. 285 del 30/04/1992 essendo stato accertato che il giorno 23/11/2022 alle ore 10.53, il veicolo circolava nella località Luzzi, SP 234 km 14+00, direzione Acri, alla velocità di 69,00 km/h, superando di 19,00 km/h la velocità consentita nel tratto di strada percorso nel quale vige il limite max di 50 km/h.
La rilevazione della velocità veniva effettuata in data 23/11/2022 alle ore 10.53, lungo la suindicata strada provinciale, tramite l'utilizzo dell'apparecchiatura di rilevamento in modalità fissa della velocità media, in dotazione e nella piena disponibilità del Comando della Polizia Provinciale modello
Kria T-EXSPEED V 2.0 Matr. 341 - ril. 2174, collocata in postazione fissa.
A fondamento dell'opposizione, deduceva la violazione degli artt. 200/201 C.d.S., in quanto, per le caratteristiche della strada e per la mancanza di una banchina, la stessa non poteva essere classificata come strada extraurbana secondaria, né come strada urbana di scorrimento, né poteva essere installato un autovelox fisso;
nonchè la violazione dell'art. 142 comma 6 C.d.S., per mancata omologazione ed approvazione dell'apparecchio utilizzato.
Concludeva chiedendo l'annullamento del verbale di accertamento della violazione.
Si costituiva la la quale contestava tutte le censure avanzate dall'opponente e Parte_1 chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto infondato. In particolare, la allegava copia conforme Parte_1 del verbale ed il certificato di taratura e verbale di funzionalità della strumentazione utilizzata dagli
Agenti per il rilevamento della velocità, nonché nota del settore di viabilità della e Decreto Parte_1 prefettizio n. 0081048 del 22.10.2018 relativi alla classificazione della strada e fotogrammi relativi alla segnaletica presente sulla strada, da cui risultava la piena legittimità dell'accertamento dell'infrazione amministrativa.
Con sentenza n. 1413/2023 depositata il 19.12.2023, il Giudice di Pace di accoglieva Pt_1
l'opposizione e annullava il verbale impugnato.
Avverso la sentenza predetta la proponeva appello, chiedendone l'integrale Parte_1 riforma.
In particolare, rilevava che la strada in cui era stata commessa la violazione amministrativa rientrava tra quelle indicate dall'art. 4 L. 168/2002, ossia una strada extraurbana secondaria, descritta dall'art. 2, comma 3, lett. c) C.d.S., come provato dalla nota prot. n. 230024940 del 09.05.2023, a firma del
Dirigente e del Responsabile del Servizio 3 presso la Provincia di che il Giudice di prime Pt_1 cure aveva reso una motivazione in contrasto con il contenuto del Decreto n. 0081048 del 22.10.2018 del Prefetto di Cosenza che, dopo i propedeutici sopralluoghi e le necessarie valutazioni compiute dagli Organi di Polizia Stradale e dall'ente proprietario della Strada (Provincia di , aveva Pt_1 classificato la strada in questione tra quelle in cui era possibile procedere a rilevazione automatica della velocità, tramite dispositivo di controllo remoto del traffico e senza la presenza di operatori e senza l'obbligo di contestazione immediata e che non era suscettibile di 'disapplicazione' in relazione alle censure dedotte dall'opponente, non essendo ravvisabili vizi di legittimità dell'atto; che la sentenza risultava errata anche nella parte in cui aveva ritenuto indispensabile la presenza della banchina, non essendo la stessa destinata al traffico veicolare, ma solo a quello dei pedoni, sicchè la circostanza che la stessa potesse essere utilizzata, occasionalmente, per la sosta di emergenza dei veicoli, non ne mutava la destinazione.
Concludeva chiedendo che fosse integralmente riformata l'impugnata sentenza, con conferma del verbale A4075/2022, elevato dalla Polizia Locale della Provincia di in data 13.01.2023 e Pt_1 notificato in data 30.01.2023 e condanna dell'opponente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello, CP_1 ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ossia per mancanza del requisito di specificità delle censure in riferimento ai singoli capi della sentenza di primo grado;
nel merito, contestava la fondatezza dell'appello, evidenziando la correttezza della decisione assunta dal Giudice di prime cure che aveva fondato l'accoglimento della domanda proposta dal sulla assenza della banchina che costituiva CP_1 elemento strutturale indefettibile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.d.s., sicchè la strada non poteva essere classificata come strada extraurbana secondaria, né poteva essere installato un autovelox fisso;
che il Giudice aveva, altresì, rilevato che la aveva emesso un provvedimento in violazione CP_2 della normativa vigente sulla classificazione delle strade e sull'individuazione dei siti per autovelox fisso e lo aveva disapplicato nella fattispecie concreta;
ribadiva, altresì, che l'apparecchiatura Kria T-
EXSPEED V, indicata dagli agenti accertatori quale modello di strumento utilizzato per accertare l'asserita violazione dei limiti di velocità, non era mai stata omologata, sicchè il verbale di contestazione andava annullato anche in considerazione del fatto che i risultati della apparecchiatura non potevano essere utilizzati.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
*****
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellato.
Secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 27199/2017).
Nella fattispecie in esame, la - appellante ha specificamente indicato le parti Parte_1 della sentenza oggetto di gravame e le ragioni giuridiche in forza delle quali ne ha chiesto la riforma, indicando anche le modifiche da apportare alla decisione di primo grado, sicchè l'atto di appello può dirsi rispettoso del modello legale di cui all'art. 342 c.p.c., tenuto conto, peraltro, della circostanza che l'appellato ha esplicato efficientemente il proprio diritto di difesa, argomentando sui motivi di appello dedotti.
Passando all'esame del merito, l'appello proposto dalla è infondato e deve Parte_1 essere rigettato.
Il provvedimento impugnato è costituito dal verbale A4075/2022, elevato dalla Polizia Locale della
Provincia di in data 13.01.2023 e notificato in data 30.01.2023 a mezzo raccomandata A/R, Pt_1 con cui è stata comminata a – quale proprietario del veicolo Audi A1 targata EN741KK – CP_1 una sanzione amministrativa pecuniaria di € 173,00, per violazione dell'art. 142, comma 8 lett. C)
C.d.S. in combinato disposto dall'Art.142 comma 1 del D.lvo n. 285 del 30/04/1992, essendo stato accertato che il giorno 23/11/2022 alle ore 10.53, il veicolo circolava nella località Luzzi, SP 234 km
14+00, direzione Acri, alla velocità di 69,00 km/h, superando di 19,00 km/h la velocità consentita nel tratto di strada percorso nel quale vige il limite max di 50 km/h.
La rilevazione della velocità è stata effettuata in data 23/11/2022 alle ore 10.53, lungo la suindicata strada provinciale, tramite l'utilizzo dell'apparecchiatura di rilevamento in modalità fissa della velocità media, in dotazione e nella piena disponibilità del Comando della Polizia Provinciale modello
Kria T-EXSPEED V 2.0 Matr. 341 - ril. 2174, collocata in postazione fissa.
Il Giudice di primo grado ha annullato il verbale in questione, sul presupposto dell'assenza della banchina, costituente un elemento indispensabile per poter catalogare la strada SP234 quale strada extraurbana secondaria, al fine di poter installare gli apparecchi di rilevamento di velocità con l'autorizzazione del Prefetto, previa disapplicazione, nella fattispecie in esame, del Decreto n.
0081048 del 22.10.2018 del Prefetto di Cosenza che aveva classificato la strada in questione tra quelle in cui era possibile procedere a rilevazione automatica della velocità, tramite dispositivo di controllo remoto del traffico e senza la presenza di operatori e senza l'obbligo di contestazione immediata.
Occorre precisare che, in materia, è intervenuta una modifica del comma 1 art. 4 comma D.L.
121/2002 conv. con modificazioni in L. 168/2002, in forza dell'art. 49 comma 5 undecies DL 76/2020 conv. in L. 120/2020 che ha disposto che “All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: "sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto ai sensi del comma 2",
Il comma 2 dell'art. 4 DL 121/2002 prevede poi che “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalita', delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita' del traffico o all'incolumita' degli agenti operanti e dei soggetti controllati.
La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo…. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che……(….)… consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalita' di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonche' i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. …..Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. 4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285”.
Ai sensi dell'art. 201 comma 1 bis lett. e) CdS: “
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma
1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:….(…..)….f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all' articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168 , e successive modificazioni;
”.
Ciò posto, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 1 e 2 dell'art. 4 DL 121 del 2002 è previsto che il Prefetto individui le strade in cui non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.
Tanto evidenziato, la rispondenza del decreto prefettizio (risalente al 22.10.2018), in forza del quale
è stato escluso l'obbligo di contestazione immediata sulla strada in cui è stato installato l'apparecchio in questione, deve essere valutata rispetto al quadro normativo all'epoca vigente, dovendo verificare se la strada SP 234 rientri nella classificazione di cui alle lettere c) ovvero d) dell'art. 2 comma 3 CdS sopra richiamata, sulla quale, ai sensi dell'art. 4 DL 121/2002, era possibile, nella versione ratione temporis vigente, antecedente alla modifica introdotta dal DL 76/2020 conv. in L. 120/2020,
l'installazione di dispositivi e/o apparecchio di controllo del traffico per il rilevamento a distanza delle violazioni agli articoli 142, 148 e 176 CdS.
Il Giudice di Pace nella sentenza impugnata, ha escluso che la SP 234, rivesta le caratteristiche della
“strada extraurbana secondaria”, ai sensi della lettera c) dell'art. 2 comma 2 e 3 CdS, riscontrando, sulla base dei rilievi fotografici allegati, l'assenza della banchina.
Orbene, come ribadito dal recente orientamento espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., n.
1805 del 20.01.2023), “L'art. 201, comma 1 bis, c.d.s., ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata dell'infrazione mediante rilevatori elettronici di velocità esclusivamente su determinate tipologie di strade, tra cui quelle urbane di scorrimento, rispetto alle quali costituisce elemento strutturale indefettibile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.d.s., la banchina che, quale spazio della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12864 del 22/04/2022 Rv. 664613, con la quale è stata confermata la sentenza di merito, che aveva escluso potesse qualificarsi strada urbana di scorrimento quella in cui si trovava l'autovelox, in quanto lo spazio esterno alla carreggiata non era riconducibile alle funzioni di banchina, proprio in ragione delle sue esigue dimensioni;
nello stesso senso, cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16622 del 20/06/2019, Rv. 654339).
In particolare, è stato precisato che “La banchina è la parte della strada, per la quale non è prevista una misura minima, che si trova oltre la linea continua destra delimitante la carreggiata ed è
"compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino dei seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8934 del 29/03/2019).
Nella fattispecie in esame, deve escludersi che la SP 234 km 14+00, ove è stata contestata la violazione del Codice della Strada mediante apparecchio autovelox, sia qualificabile quale strada extraurbana secondaria, ai sensi della lettera c) dell'art. 2 CdS ovverossia “strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine”, essendo evidente dalla documentazione fotografica allegata dalle parti che la stretta striscia di terreno a bordo della carreggiata non è idonea a svolgere la funzione di banchina.
Nel caso in esame, per come emerge dalla documentazione fotografica in atti, lo spazio esterno alla carreggiata della strada in questione, invero ristretto, non è certamente idoneo a consentire un passaggio, agevole ed in sicurezza, di pedoni ovvero una sosta di emergenza senza contestuale ingombro della sede stradale. La Corte di Cassazione, inoltre, ha riconosciuto che “Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002
(conv., con modif., dalla l.n. 168 del 2002), può essere disapplicato, nella parte in cui ha erroneamente incluso una strada non ricompresa tra quelle indicate all'art. 2, commi 2 e 3, del codice della strada, spettando al ricorrente la prova della sussistenza di tale errore” (cfr. Cass. Civ., n.
30141 del 30.10.2023).
Alla stregua delle argomentazioni esposte e dei principi giurisprudenziali richiamati, la sentenza del
Giudice di Pace di Cosenza appare correttamente motivata e va, quindi, confermata, con rigetto dell'appello proposto dalla . Parte_1
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come in dispositivo, in base al valore della causa (scaglione fino a € 1.100,00), applicando la tariffa nei valori minimi.
Va infine data attuazione, sussistendone i presupposti oggettivi e temporali, all'art. 13 c. I quater,
D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), così come introdotto dall'art 1 c. XVII, legge 228/2012 del 2012, secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Tale norma, a mente dell'art. 1 c. XVIII, legge n. 228/2012, si applica ai procedimenti, come quello odierno, iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della predetta legge (1° gennaio 2013).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di n. 1413/2023 depositata il 19.12.2023, così provvede: Pt_1
1) rigetta l'appello proposto dalla e, per l'effetto, conferma la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di n. 1413/2023; Pt_1
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 332,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA
e IVA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, c. I quater, D.P.R. n. 115/2002
(T.U. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Cosenza, 4.11.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà