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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 17/10/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2298 RG. 2023;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. MA SA in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Alberto Mazzeo e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Indennità di accompagnamento e benefici ex art. 4 D.L. n. 5/2012
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione e la condanna dell' ad erogare i ratei pregressi dello stesso. CP_1
In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Con ordinanza del 7.6.2024 è stato nominato il CTU per verificare la sussistenza delle condizioni dedotte in ricorso.
1 Il Consulente ha fissato l'inizio delle operazioni per il giorno 2.7.2024 presso il proprio studio. Il ricorrente non si è presentato alla data suddetta, né ha fatto pervenire giustificazioni;
quindi, il CTU ha fissato nuova visita per il giorno 8.7.2024 e pure a tale appuntamento il ricorrente non si è presentato né ha comunicato il proprio impedimento. A questo punto, il giudice ha fissato udienza “in presenza” per il giorno 20.5.2025 e, a tale data, il procuratore del ricorrente ha riferito che “il proprio assistito è disponibile a partecipare alle operazioni peritali”, quindi, ha chiesto la fissazione di nuovi termini per l'espletamento delle operazioni. Il giudice, a questo punto, ha disposto la prosecuzione delle operazioni, demandando al CTU per l'indicazione di una nuova data per la visita medica, con
“l'avvertimento che, nel caso di ulteriore assenza ingiustificata da parte del ricorrente, verrà dichiarata la cessazione delle operazioni medesime”. Anche al nuovo incontro (fissato per il 26.6.2025) il ricorrente è risultato assente e non ha fornito giustificazioni.
Con le note di trattazione scritta del 26.9.2025 il procuratore dello riferisce Pt_2 che il ricorrente verserebbe in gravi condizioni di salute, tali da precludergli la partecipazione alle operazioni peritali e chiede (per la prima volta e senza allegare documentazione medica) che venga disposta la visita domiciliare. La richiesta non può ovviamente trovare accoglimento, posto che:
1) all'udienza del 20.5.2025 nessun riferimento alla visita domiciliare era stato fatto (nonostante l'avvertimento del giudice circa la necessità assoluta di presenziare l'incontro),
2) A ogni assenza il ricorrente ha omesso di trasmettere la necessaria giustificazione,
3) la richiesta del 26.9.2025 non è accompagnata dalla necessaria documentazione medica.
Il ricorso va quindi rigettato, non avendo il ricorrente fornito la prova del requisito sanitario necessario per fruire dei benefici indicati in oggetto.
Nulla sulle spese di lite, vista la dichiarazione ex art. 152 d. att. cpc. allegata al ricorso.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Spese di lite irripetibili.
Trapani, 17/10/2025 Il giudice
MA SA
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. MA SA in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Alberto Mazzeo e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Indennità di accompagnamento e benefici ex art. 4 D.L. n. 5/2012
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione e la condanna dell' ad erogare i ratei pregressi dello stesso. CP_1
In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Con ordinanza del 7.6.2024 è stato nominato il CTU per verificare la sussistenza delle condizioni dedotte in ricorso.
1 Il Consulente ha fissato l'inizio delle operazioni per il giorno 2.7.2024 presso il proprio studio. Il ricorrente non si è presentato alla data suddetta, né ha fatto pervenire giustificazioni;
quindi, il CTU ha fissato nuova visita per il giorno 8.7.2024 e pure a tale appuntamento il ricorrente non si è presentato né ha comunicato il proprio impedimento. A questo punto, il giudice ha fissato udienza “in presenza” per il giorno 20.5.2025 e, a tale data, il procuratore del ricorrente ha riferito che “il proprio assistito è disponibile a partecipare alle operazioni peritali”, quindi, ha chiesto la fissazione di nuovi termini per l'espletamento delle operazioni. Il giudice, a questo punto, ha disposto la prosecuzione delle operazioni, demandando al CTU per l'indicazione di una nuova data per la visita medica, con
“l'avvertimento che, nel caso di ulteriore assenza ingiustificata da parte del ricorrente, verrà dichiarata la cessazione delle operazioni medesime”. Anche al nuovo incontro (fissato per il 26.6.2025) il ricorrente è risultato assente e non ha fornito giustificazioni.
Con le note di trattazione scritta del 26.9.2025 il procuratore dello riferisce Pt_2 che il ricorrente verserebbe in gravi condizioni di salute, tali da precludergli la partecipazione alle operazioni peritali e chiede (per la prima volta e senza allegare documentazione medica) che venga disposta la visita domiciliare. La richiesta non può ovviamente trovare accoglimento, posto che:
1) all'udienza del 20.5.2025 nessun riferimento alla visita domiciliare era stato fatto (nonostante l'avvertimento del giudice circa la necessità assoluta di presenziare l'incontro),
2) A ogni assenza il ricorrente ha omesso di trasmettere la necessaria giustificazione,
3) la richiesta del 26.9.2025 non è accompagnata dalla necessaria documentazione medica.
Il ricorso va quindi rigettato, non avendo il ricorrente fornito la prova del requisito sanitario necessario per fruire dei benefici indicati in oggetto.
Nulla sulle spese di lite, vista la dichiarazione ex art. 152 d. att. cpc. allegata al ricorso.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Spese di lite irripetibili.
Trapani, 17/10/2025 Il giudice
MA SA
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