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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31314/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31314/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCHI SEBASTIANO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
PEPA GUIDO ( ) VIALE SAN MICHELE DEL CARSO N. 21 20144 C.F._1
MILANO;
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASANO CHIARA CP_2 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati all'udienza ex art. 281 quinquies c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti di per CP_2 CP_1 l'importo di euro 15.651,47, oltre interessi, a titolo di corrispettivo e di penale per il recesso, in relazione ad un contratto di servizi informatici, che la ingiungente si era impegnata a svolgere al fine di pubblicizzare tramite social network un marchio della ingiunta.
Il contratto dedotto in giudizio, stipulato a dicembre 2021, di durata annuale, non rinnovabile tacitamente, prevede il corrispettivo complessivo, IVA compresa, di euro 17.568, con acconto iniziale e rate successive. Cont
si oppone sostenendo che, fin dall'inizio del rapporto, a febbraio 2022, avrebbe manifestato Cont insoddisfazione per le prestazioni di controparte (doc. 4 di ), rimaste ad uno stato embrionale e interrotte a luglio 2022. In ogni caso, l'opponente eccepisce la mancata prova dell'esatta esecuzione
Contro
Cont delle sue prestazioni da parte di invoca, inoltre, la inefficacia, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., delle clausole contrattuali prevedenti la sospensione del servizio in caso di mancato pagamento del corrispettivo, e la penale per il recesso, peraltro neppure esercitato dalla opponente, così che non se ne sarebbe neppure verificato il presupposto. Evidenzia, ancora, l'opponente la mancanza della sua firma sui fogli che contengono le clausole di cui sopra e, comunque la eccessività di tale penale, corrispondente al 70% del corrispettivo complessivo, in aggiunta al corrispettivo per l'intero Cont anno di contratto, parzialmente pagato da . Contro replica di avere ben eseguito le proprie prestazioni fino a luglio 2022, quando ne ha legittimamente sospeso l'esecuzione, stante il mancato pagamento delle rate del corrispettivo già scadute. Sostiene l'efficacia delle clausole contestate, anche ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c.; non si tratterebbe comunque di contratto per adesione secondo la opposta. Evidenzia che il debito è stato Contro riconosciuto da controparte con una serie di messaggi ad essa inviati e che, seppure non vi sia stato formale recesso, tale deve intendersi il mancato pagamento del corrispettivo a fronte della intimazione con cui la opposta attribuiva tale significato al perdurare del mancato pagamento delle rate.
Il Tribunale osserva che si deve considerare provata in questo giudizio l'esecuzione delle prestazioni di cui la opposta domanda il corrispettivo, sia in forza dei documenti attestanti la collaborazione tra le due Contro parti ai fini della pianificazione dell'attività pubblicitaria da svolgere (doc. da 15 a 22 di , sia in Cont considerazione delle comunicazioni tra le parti, nel corso delle quali un referente di ammetteva di Contro essere tenuto a pagare quanto richiesto a fronte del lavoro svolto (doc. 7 di . A proposito di tali ammissioni, non rilevano le contestazioni della opponente sulla mancanza di potere rappresentativo in capo al suo referente, in quanto esse sono in questa sede considerate per il loro significato presuntivo di approvazione del lavoro svolto dalla appaltatrice. Né si può attribuire rilevanza alle lamentele espresse nel febbraio 2022 dalla committente, di cui al citato doc. 4, in quanto esse devono essere contestualizzate nell'ambito complessivo del rapporto emergente dalle comunicazioni prodotte da Contro
sopra citate. Nel significato complessivo delle interlocuzioni fra le parti, la rappresentazione di tale insoddisfazione costituisce una indicazione alla appaltatrice sulle direttrici da seguire nel prosieguo del lavoro, superate dalle comunicazioni successive, sia di collaborazione che di riconoscimento Contro dell'attività di
Quanto alle clausole contrattuali contestate, si osserva che quella sulla sospensione dei servizi in caso di mancato pagamento del corrispettivo non è altro che applicativa della eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 c.c., espressiva del principio generale della causa nei contratti sinallagmatici, così che del tutto legittimamente la opposta ha interrotto l'esecuzione delle prestazioni a fronte del mancato pagamento di diverse rate del corrispettivo.
Quanto alla clausola che prevede la penale per il recesso, il Tribunale non può che rilevare come i fogli Cont che la prevedono, come evidenziato da , non riportino alcuna firma della opponente, ciò che ne pagina 2 di 3 determina inevitabilmente l'inefficacia, anche ove non si trattasse di contratto per adesione e non si applicasse l'art. 1341 comma 2 c.c., dato che manca la prova che tali clausole siano state semplicemente esibite alla committente e che facessero corpo unico con il resto del contratto e con i fogli firmati.
Pertanto, non può essere riconosciuto l'importo chiesto a titolo di penale.
È, invece, dovuto il corrispettivo residuo, detratti gli importi già pagati, per l'intero anno di durata del contratto, in quanto mancando ogni previsione sul potere di recesso, è dovuto l'intero corrispettivo contrattuale, essendo il contratto è vincolante per l'intero anno e non essendo attribuita alla parti la facoltà di recedere anticipatamente.
È quindi dovuto l'importo di euro 11.179,59, ossia il corrispettivo integrale pari ad euro 17.568, detratto l'importo già pagato di euro 6.388,41.
Sulla somma dovuta decorrono gli interessi ex DLGS 231/02 dalla esigibilità al soldo.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 11026/2023, emesso dal Tribunale di Milano;
in accoglimento parziale della domanda avanzata da nei confronti di CP_2 CP_1 condanna a pagare a l'importo di euro 11.179,59, con gli interessi CP_1 CP_2 specificati in motivazione;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano € 3.000 per CP_1 CP_2 onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31314/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCHI SEBASTIANO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
PEPA GUIDO ( ) VIALE SAN MICHELE DEL CARSO N. 21 20144 C.F._1
MILANO;
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASANO CHIARA CP_2 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati all'udienza ex art. 281 quinquies c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti di per CP_2 CP_1 l'importo di euro 15.651,47, oltre interessi, a titolo di corrispettivo e di penale per il recesso, in relazione ad un contratto di servizi informatici, che la ingiungente si era impegnata a svolgere al fine di pubblicizzare tramite social network un marchio della ingiunta.
Il contratto dedotto in giudizio, stipulato a dicembre 2021, di durata annuale, non rinnovabile tacitamente, prevede il corrispettivo complessivo, IVA compresa, di euro 17.568, con acconto iniziale e rate successive. Cont
si oppone sostenendo che, fin dall'inizio del rapporto, a febbraio 2022, avrebbe manifestato Cont insoddisfazione per le prestazioni di controparte (doc. 4 di ), rimaste ad uno stato embrionale e interrotte a luglio 2022. In ogni caso, l'opponente eccepisce la mancata prova dell'esatta esecuzione
Contro
Cont delle sue prestazioni da parte di invoca, inoltre, la inefficacia, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., delle clausole contrattuali prevedenti la sospensione del servizio in caso di mancato pagamento del corrispettivo, e la penale per il recesso, peraltro neppure esercitato dalla opponente, così che non se ne sarebbe neppure verificato il presupposto. Evidenzia, ancora, l'opponente la mancanza della sua firma sui fogli che contengono le clausole di cui sopra e, comunque la eccessività di tale penale, corrispondente al 70% del corrispettivo complessivo, in aggiunta al corrispettivo per l'intero Cont anno di contratto, parzialmente pagato da . Contro replica di avere ben eseguito le proprie prestazioni fino a luglio 2022, quando ne ha legittimamente sospeso l'esecuzione, stante il mancato pagamento delle rate del corrispettivo già scadute. Sostiene l'efficacia delle clausole contestate, anche ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c.; non si tratterebbe comunque di contratto per adesione secondo la opposta. Evidenzia che il debito è stato Contro riconosciuto da controparte con una serie di messaggi ad essa inviati e che, seppure non vi sia stato formale recesso, tale deve intendersi il mancato pagamento del corrispettivo a fronte della intimazione con cui la opposta attribuiva tale significato al perdurare del mancato pagamento delle rate.
Il Tribunale osserva che si deve considerare provata in questo giudizio l'esecuzione delle prestazioni di cui la opposta domanda il corrispettivo, sia in forza dei documenti attestanti la collaborazione tra le due Contro parti ai fini della pianificazione dell'attività pubblicitaria da svolgere (doc. da 15 a 22 di , sia in Cont considerazione delle comunicazioni tra le parti, nel corso delle quali un referente di ammetteva di Contro essere tenuto a pagare quanto richiesto a fronte del lavoro svolto (doc. 7 di . A proposito di tali ammissioni, non rilevano le contestazioni della opponente sulla mancanza di potere rappresentativo in capo al suo referente, in quanto esse sono in questa sede considerate per il loro significato presuntivo di approvazione del lavoro svolto dalla appaltatrice. Né si può attribuire rilevanza alle lamentele espresse nel febbraio 2022 dalla committente, di cui al citato doc. 4, in quanto esse devono essere contestualizzate nell'ambito complessivo del rapporto emergente dalle comunicazioni prodotte da Contro
sopra citate. Nel significato complessivo delle interlocuzioni fra le parti, la rappresentazione di tale insoddisfazione costituisce una indicazione alla appaltatrice sulle direttrici da seguire nel prosieguo del lavoro, superate dalle comunicazioni successive, sia di collaborazione che di riconoscimento Contro dell'attività di
Quanto alle clausole contrattuali contestate, si osserva che quella sulla sospensione dei servizi in caso di mancato pagamento del corrispettivo non è altro che applicativa della eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 c.c., espressiva del principio generale della causa nei contratti sinallagmatici, così che del tutto legittimamente la opposta ha interrotto l'esecuzione delle prestazioni a fronte del mancato pagamento di diverse rate del corrispettivo.
Quanto alla clausola che prevede la penale per il recesso, il Tribunale non può che rilevare come i fogli Cont che la prevedono, come evidenziato da , non riportino alcuna firma della opponente, ciò che ne pagina 2 di 3 determina inevitabilmente l'inefficacia, anche ove non si trattasse di contratto per adesione e non si applicasse l'art. 1341 comma 2 c.c., dato che manca la prova che tali clausole siano state semplicemente esibite alla committente e che facessero corpo unico con il resto del contratto e con i fogli firmati.
Pertanto, non può essere riconosciuto l'importo chiesto a titolo di penale.
È, invece, dovuto il corrispettivo residuo, detratti gli importi già pagati, per l'intero anno di durata del contratto, in quanto mancando ogni previsione sul potere di recesso, è dovuto l'intero corrispettivo contrattuale, essendo il contratto è vincolante per l'intero anno e non essendo attribuita alla parti la facoltà di recedere anticipatamente.
È quindi dovuto l'importo di euro 11.179,59, ossia il corrispettivo integrale pari ad euro 17.568, detratto l'importo già pagato di euro 6.388,41.
Sulla somma dovuta decorrono gli interessi ex DLGS 231/02 dalla esigibilità al soldo.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 11026/2023, emesso dal Tribunale di Milano;
in accoglimento parziale della domanda avanzata da nei confronti di CP_2 CP_1 condanna a pagare a l'importo di euro 11.179,59, con gli interessi CP_1 CP_2 specificati in motivazione;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano € 3.000 per CP_1 CP_2 onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3