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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/07/2025, n. 2677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2677 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò nel procedimento iscritto al n. 5258/2024 R.G. promosso da nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata in [...] il [...], C.F. , nata
[...] C.F._2 Parte_3 in Brasile il 07/02/2005, C.F. , nata in [...] C.F._3 Parte_4 il 26/09/1962, C.F. , , nato in [...] il C.F._4 Parte_5
22/11/1969, C.F. , tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo degli C.F._5
Ubaldi n. 8 presso gli Avv.ti Riccardo De Simone ( ) e Valeria Saitta C.F._6
( ) che li rappresentano ed assistono come da procura speciale in atti;
C.F._7
RICORRENTI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo: “Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato. 2.- Per l'effetto, ordinare al
in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
Pag. 1 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 3/05/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno domandato il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti del cittadino italiano Per_1 nato a [...] il [...] da LO e , in seguito emigrato in Brasile
[...] Persona_2 dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (docc.1-3).
Con decreto del 3/09/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 25/07/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del convenuto , non costituito in giudizio, CP_1 essendovi in atti prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata il
5/09/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
La difesa ha depositato note di trattazione l'11/07/2025.
La controversia viene decisa in base alla normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L.
n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n. 74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria,
Pag. 2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto i ricorrenti, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver effettuato, senza esito alcuno, svariati tentativi di registrarsi sulla piattaforma “Prenot@mi” al fine di ottenere un appuntamento per presentare la richiesta per via amministrativa al Consolato d'Italia di
San Paolo. A riprova ha prodotto le “catture di schermo” dei tentativi eseguiti nel periodo febbraio/aprile 2024 che si sono risolti negativamente per esaurimento dei posti disponibili, (doc.16).
Agli atti sono presenti anche alcuni moduli di richiesta che parrebbero essere stati trasmessi al suddetto Consolato per posta nel corso del 2020 ai quali però non sarebbe seguita alcuna risposta,
(doc.14). Hanno prodotto infine documentazione tratta dal sito internet della predetta Autorità consolare dalla quale risulta come nel mese di gennaio 2023 erano in convocazione i richiedenti inseriti nelle liste di attesa dell'anno 2012, (doc.17).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che i ricorrenti, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i d'Italia in Sud America, in particolare quello di San Paolo del Brasile, si Parte_6 trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi
Pag. 3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Parte ricorrente, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite emigrò in Brasile in epoca imprecisata dove Persona_1 sposò la sig.ra nel 1919 (doc. 2). Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: Persona_3 nel 1925, (doc. 4) e nel 1928, (doc. 5). Persona_4 Parte_5
Dal matrimonio di con celebrato nel 1966, (doc. 6) nasceva Per_4 Parte_1 Persona_5 il 05/04/1967 in San Paolo/SP, Brasile, il ricorrente (doc.7). Questi si sposava nel Parte_1
1996 con SI PO BE IM (doc.8); dalla loro unione sono nate le ricorrenti
[...] il 03/12/1997 a San Paolo/SP, Brasile, (doc. 9) e il Parte_2 Parte_3
07/02/2005 a San Paolo/SP, Brasile, (doc. 10).
si univa in matrimonio nel 1958 con (doc.11); dalla Parte_5 Persona_6 loro unione sono nati i ricorrenti il 26/09/1962 a San Paolo/SP, Brasile, Parte_4
(doc. 12) e il 22/11/1969 a San Paolo/SP, Brasile,(doc.13). Parte_5
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti del capostipite il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come risulta dal certificato Persona_1 negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.3), ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912, ha trasmesso la cittadinanza italiana ai figli ed Persona_4 che a loro volta, in mancanza di emergenze di segno contrario, sono stati in Parte_5 grado di trasmetterla ai loro discendenti che hanno agito nel presente giudizio.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme
Pag. 4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei richiedenti dal capostipite italiano Persona_1
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, non
è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre Parte_6 crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i ricorrenti cittadini italiani jure sanguinis;
Pag. 5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
Si comunichi,
Firenze, 29.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Pag. 6 di 6
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò nel procedimento iscritto al n. 5258/2024 R.G. promosso da nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata in [...] il [...], C.F. , nata
[...] C.F._2 Parte_3 in Brasile il 07/02/2005, C.F. , nata in [...] C.F._3 Parte_4 il 26/09/1962, C.F. , , nato in [...] il C.F._4 Parte_5
22/11/1969, C.F. , tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo degli C.F._5
Ubaldi n. 8 presso gli Avv.ti Riccardo De Simone ( ) e Valeria Saitta C.F._6
( ) che li rappresentano ed assistono come da procura speciale in atti;
C.F._7
RICORRENTI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo: “Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato. 2.- Per l'effetto, ordinare al
in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
Pag. 1 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 3/05/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno domandato il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti del cittadino italiano Per_1 nato a [...] il [...] da LO e , in seguito emigrato in Brasile
[...] Persona_2 dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (docc.1-3).
Con decreto del 3/09/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 25/07/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del convenuto , non costituito in giudizio, CP_1 essendovi in atti prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata il
5/09/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
La difesa ha depositato note di trattazione l'11/07/2025.
La controversia viene decisa in base alla normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L.
n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n. 74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria,
Pag. 2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto i ricorrenti, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver effettuato, senza esito alcuno, svariati tentativi di registrarsi sulla piattaforma “Prenot@mi” al fine di ottenere un appuntamento per presentare la richiesta per via amministrativa al Consolato d'Italia di
San Paolo. A riprova ha prodotto le “catture di schermo” dei tentativi eseguiti nel periodo febbraio/aprile 2024 che si sono risolti negativamente per esaurimento dei posti disponibili, (doc.16).
Agli atti sono presenti anche alcuni moduli di richiesta che parrebbero essere stati trasmessi al suddetto Consolato per posta nel corso del 2020 ai quali però non sarebbe seguita alcuna risposta,
(doc.14). Hanno prodotto infine documentazione tratta dal sito internet della predetta Autorità consolare dalla quale risulta come nel mese di gennaio 2023 erano in convocazione i richiedenti inseriti nelle liste di attesa dell'anno 2012, (doc.17).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che i ricorrenti, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i d'Italia in Sud America, in particolare quello di San Paolo del Brasile, si Parte_6 trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi
Pag. 3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Parte ricorrente, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite emigrò in Brasile in epoca imprecisata dove Persona_1 sposò la sig.ra nel 1919 (doc. 2). Dalla loro unione nascevano in Brasile due figli: Persona_3 nel 1925, (doc. 4) e nel 1928, (doc. 5). Persona_4 Parte_5
Dal matrimonio di con celebrato nel 1966, (doc. 6) nasceva Per_4 Parte_1 Persona_5 il 05/04/1967 in San Paolo/SP, Brasile, il ricorrente (doc.7). Questi si sposava nel Parte_1
1996 con SI PO BE IM (doc.8); dalla loro unione sono nate le ricorrenti
[...] il 03/12/1997 a San Paolo/SP, Brasile, (doc. 9) e il Parte_2 Parte_3
07/02/2005 a San Paolo/SP, Brasile, (doc. 10).
si univa in matrimonio nel 1958 con (doc.11); dalla Parte_5 Persona_6 loro unione sono nati i ricorrenti il 26/09/1962 a San Paolo/SP, Brasile, Parte_4
(doc. 12) e il 22/11/1969 a San Paolo/SP, Brasile,(doc.13). Parte_5
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti del capostipite il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come risulta dal certificato Persona_1 negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.3), ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912, ha trasmesso la cittadinanza italiana ai figli ed Persona_4 che a loro volta, in mancanza di emergenze di segno contrario, sono stati in Parte_5 grado di trasmetterla ai loro discendenti che hanno agito nel presente giudizio.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme
Pag. 4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei richiedenti dal capostipite italiano Persona_1
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, non
è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre Parte_6 crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i ricorrenti cittadini italiani jure sanguinis;
Pag. 5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
Si comunichi,
Firenze, 29.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Pag. 6 di 6