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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1382/2022 depositato il 20/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Manfredonia - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0565502022 TASI 2016
- sul ricorso n. 1383/2022 depositato il 20/09/2022 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Manfredonia - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
C. & C. S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 05630282022 IMU 2016
- sul ricorso n. 1384/2022 depositato il 20/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 N_Tel_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Manfredonia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 05630282022 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: discute il ricorso e si riporta. Insiste nella istanza di sospensione per pregiudizialità.
Deposita giurisprudenza di merito. Ai soli fini della pratica forense è anche rpesente la dottoressa Nominativo_1.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Coma da atti depositati il ricorrente proponeva alla Commissione Tributaria Provinciale ricorso avverso di accertamento per omesso pagamento TASI in oggetto specificato.
La società ricorrente lamenta l'omessa ed incongrua motivazione, ed illegittima ed incomprensibile determinazione del valore imponibile delle superfici tassate.
Si costituisce la società C&C SRL–CONCESSIONI E CONSULENZE che richiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono da accogliere.
In via preliminare ed assorbente su ogni altra questione di merito deve evidenziarsi come ciascun atto impugnato sia effettivamente carente di motivazione congrua e sufficientemente chiara;
nella fattispecie in particolare – come sostenuto con sentenza n. 22489/15 della Corte di Cassazione – Sezione
Tributaria.– dall'esame dell'avviso a non è dato sapere con sufficiente determinazione quale sia stato l'iter logico – giuridico che abbia determinato l'Ufficio accertatore ad iscrivere a ruolo gli importi asseritamente dovuti dal contribuente;
sicché non risulta adeguatamente integrato il requisito della motivazione degli atti impositivi. Non superabile appare l'erroneo 'inserimento in accertamento del valore imponibile all'interno invece del riquadro relativo alla “rendita catastale””, il tutto senza che siano evincibili nell'atto ulteriori elementi in grado di rendere sufficientemente comprensibile il valore adottato se non un predetto mediante generico rinvio alle rendite catastali e non al valore di mercato.
Il Comune di Manfredonia in effetti effettua generici riferimenti a valori che l'amministrazione finanziaria aveva già attribuito agli immobili attraverso l'avviso di accertamento n°0049240/2015 annullato da questa
Corte con sentenza 81/2020 del 27.01.2020, ritenendo congrui i valori all'epoca dichiarati dal contribuente per gli immobili: Indirizzo_3; Indirizzo_4; Indirizzo_5 Indirizzo_6 Indirizzo_7; Indirizzo_8
.
Inoltre l'ente comunale incorre in ulteriori errori di redazione dell'atto e contestati da parte ricorrente, ovvero duplicazione dell'imposta per la Indirizzo_9 C06); per l'immobile individuato con Indirizzo_8
il classamento risulta inoltre modificato nel 2019 mentre l'accertamento per cui si è proceduto risulta riferito al periodo di imposta anno 2016; l'accertamento, infine, non tiene conto della quota TASI che ricade sul conduttore (10%), trattandosi di immobili in locazione, circostanza nota anche a parte resistente .
Tanto premesso
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti. spese compensate
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1382/2022 depositato il 20/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Manfredonia - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0565502022 TASI 2016
- sul ricorso n. 1383/2022 depositato il 20/09/2022 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Manfredonia - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
C. & C. S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 05630282022 IMU 2016
- sul ricorso n. 1384/2022 depositato il 20/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 N_Tel_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Manfredonia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 05630282022 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: discute il ricorso e si riporta. Insiste nella istanza di sospensione per pregiudizialità.
Deposita giurisprudenza di merito. Ai soli fini della pratica forense è anche rpesente la dottoressa Nominativo_1.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Coma da atti depositati il ricorrente proponeva alla Commissione Tributaria Provinciale ricorso avverso di accertamento per omesso pagamento TASI in oggetto specificato.
La società ricorrente lamenta l'omessa ed incongrua motivazione, ed illegittima ed incomprensibile determinazione del valore imponibile delle superfici tassate.
Si costituisce la società C&C SRL–CONCESSIONI E CONSULENZE che richiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono da accogliere.
In via preliminare ed assorbente su ogni altra questione di merito deve evidenziarsi come ciascun atto impugnato sia effettivamente carente di motivazione congrua e sufficientemente chiara;
nella fattispecie in particolare – come sostenuto con sentenza n. 22489/15 della Corte di Cassazione – Sezione
Tributaria.– dall'esame dell'avviso a non è dato sapere con sufficiente determinazione quale sia stato l'iter logico – giuridico che abbia determinato l'Ufficio accertatore ad iscrivere a ruolo gli importi asseritamente dovuti dal contribuente;
sicché non risulta adeguatamente integrato il requisito della motivazione degli atti impositivi. Non superabile appare l'erroneo 'inserimento in accertamento del valore imponibile all'interno invece del riquadro relativo alla “rendita catastale””, il tutto senza che siano evincibili nell'atto ulteriori elementi in grado di rendere sufficientemente comprensibile il valore adottato se non un predetto mediante generico rinvio alle rendite catastali e non al valore di mercato.
Il Comune di Manfredonia in effetti effettua generici riferimenti a valori che l'amministrazione finanziaria aveva già attribuito agli immobili attraverso l'avviso di accertamento n°0049240/2015 annullato da questa
Corte con sentenza 81/2020 del 27.01.2020, ritenendo congrui i valori all'epoca dichiarati dal contribuente per gli immobili: Indirizzo_3; Indirizzo_4; Indirizzo_5 Indirizzo_6 Indirizzo_7; Indirizzo_8
.
Inoltre l'ente comunale incorre in ulteriori errori di redazione dell'atto e contestati da parte ricorrente, ovvero duplicazione dell'imposta per la Indirizzo_9 C06); per l'immobile individuato con Indirizzo_8
il classamento risulta inoltre modificato nel 2019 mentre l'accertamento per cui si è proceduto risulta riferito al periodo di imposta anno 2016; l'accertamento, infine, non tiene conto della quota TASI che ricade sul conduttore (10%), trattandosi di immobili in locazione, circostanza nota anche a parte resistente .
Tanto premesso
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti. spese compensate