Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 107
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Carenza di motivazione dell'atto impositivo

    La Corte ha ritenuto che l'atto impositivo fosse carente di motivazione, in quanto non era dato sapere con sufficiente determinazione quale fosse l'iter logico-giuridico che avesse determinato l'Ufficio accertatore ad iscrivere a ruolo gli importi asseritamente dovuti dal contribuente. Si è richiamata la sentenza n. 22489/15 della Corte di Cassazione.

  • Accolto
    Erroneo inserimento del valore imponibile

    La Corte ha ritenuto non superabile l'erroneo inserimento in accertamento del valore imponibile all'interno del riquadro relativo alla “rendita catastale”, il tutto senza che siano evincibili nell'atto ulteriori elementi in grado di rendere sufficientemente comprensibile il valore adottato se non un generico rinvio alle rendite catastali e non al valore di mercato.

  • Accolto
    Duplicazione dell'imposta

    L'ente comunale incorre in ulteriori errori di redazione dell'atto contestati da parte ricorrente, ovvero duplicazione dell'imposta per la Indirizzo_9 C06).

  • Accolto
    Modifica del classamento catastale non pertinente all'anno d'imposta

    Per l'immobile individuato con Indirizzo_8 il classamento risulta inoltre modificato nel 2019 mentre l'accertamento per cui si è proceduto risulta riferito al periodo di imposta anno 2016.

  • Accolto
    Mancata considerazione della quota TASI a carico del conduttore

    L'accertamento, infine, non tiene conto della quota TASI che ricade sul conduttore (10%), trattandosi di immobili in locazione, circostanza nota anche a parte resistente.

  • Accolto
    Carenza di motivazione dell'atto impositivo

    La Corte ha ritenuto che l'atto impositivo fosse carente di motivazione, in quanto non era dato sapere con sufficiente determinazione quale fosse l'iter logico-giuridico che avesse determinato l'Ufficio accertatore ad iscrivere a ruolo gli importi asseritamente dovuti dal contribuente. Si è richiamata la sentenza n. 22489/15 della Corte di Cassazione.

  • Accolto
    Erroneo inserimento del valore imponibile

    La Corte ha ritenuto non superabile l'erroneo inserimento in accertamento del valore imponibile all'interno del riquadro relativo alla “rendita catastale”, il tutto senza che siano evincibili nell'atto ulteriori elementi in grado di rendere sufficientemente comprensibile il valore adottato se non un generico rinvio alle rendite catastali e non al valore di mercato.

  • Accolto
    Duplicazione dell'imposta

    L'ente comunale incorre in ulteriori errori di redazione dell'atto contestati da parte ricorrente, ovvero duplicazione dell'imposta per la Indirizzo_9 C06).

  • Accolto
    Modifica del classamento catastale non pertinente all'anno d'imposta

    Per l'immobile individuato con Indirizzo_8 il classamento risulta inoltre modificato nel 2019 mentre l'accertamento per cui si è proceduto risulta riferito al periodo di imposta anno 2016.

  • Accolto
    Mancata considerazione della quota TASI a carico del conduttore

    L'accertamento, infine, non tiene conto della quota TASI che ricade sul conduttore (10%), trattandosi di immobili in locazione, circostanza nota anche a parte resistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 107
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 107
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo