Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/04/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, dott.ssa Aurora La Face, ha pronunciato, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 1 aprile 2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2206/2023 R.G. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto Parte_1
Fiumara;
- RICORRENTE-
CONTRO
Controparte_1
sede di Messina, in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cacioppo, per procura generale ad lites;
- RESISTENTE -
Avente ad oggetto: accertamento malattia professionale e condanna all'erogazione della relativa prestazione CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 21.04.2023 Salvatore Cacioppo conveniva in giudizio l' CP_1
Esponeva: che sin dal 02/05/1973 aveva esercitato la propria attività lavorativa inizialmente alle dipendenze della , con la qualifica iniziale di mozzo, CP_2
successivamente di giovanotto ed infine di marinaio;
nei periodi successivi lo stesso aveva prestato attività lavorativa con la medesima qualifica professionale di presso la Pt_2
ed infine della , sede operativa di Messina e risultava Controparte_3 Controparte_4
collocato a riposo a decorrere dal 01 febbraio 2022; che in particolare aveva svolto per l'intera carriera lavorativa le proprie mansioni esclusivamente a bordo degli aliscafi e nell'ultimo periodo veniva impiegato nelle tratte interne dello Stretto di Messina e prevalentemente nei collegamenti con le isole minori;
che per quasi cinquant'anni dunque era stato adibito a mansioni che lo avevano inevitabilmente esposto a continue sollecitazioni a causa delle vibrazioni e sobbalzi derivanti dal moto ondoso, dal continuo
1
che infatti il Tribunale di Messina con sentenza definitiva n°2529/2021 del 17/12/2021, resa nell'ambito del procedimento iscritto al n°5152/2016 r.g., previo riconoscimento della malattia professionale, accertava la sussistenza di un danno biologico pari al 9% sin dall'epoca della presentazione della richiesta amministrativa e condannava l' al pagamento del relativo indennizzo in conto CP_1
capitale; che avendo lo stesso subito un precedente infortunio sul lavoro a suo tempo indennizzato nella misura del 6%, l' procedeva d'ufficio all'unificazione dei postumi CP_1
residuati dalla malattia professionale riconosciuta giudizialmente, determinando un danno biologico complessivo pari al 14%.
Ciò premesso, osservava che lo stesso, nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative, oltre al rischio professionale derivante dalle vibrazioni e movimentazioni di carichi, era stato inevitabilmente soggetto per quasi cinquant'anni anche a severi traumi acustici derivanti dalla continua esposizione a forti fonti sonore, maggiormente avvertite in virtù delle piccole dimensioni delle imbarcazioni e della tipologia di propulsore (turbina) utilizzato, nonché del lungo tempo trascorso a bordo, prevalentemente in mancanza di dispositivi otoprotettori, inseriti solo in tempi recenti. L'esposizione al rischio professionale da rumore risultava chiaramente documentato anche dalle visite mediche obbligatorie effettuate con periodicità annuale cui lo stesso era stato sottoposto in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.lgs. 271/99 e del D.lgs 81/2008. Riteneva che come inevitabile conseguenza di tale continua esposizione alle fonti sonore per oltre cinquant'anni ne è derivato l'insorgere di un'ulteriore e severa patologia atteso che, come si evinceva dal certificato redatto dal Dott. nonché dagli esami strumentali Persona_1 allegati, risultava affetto da “ipoacusia bilaterale di tipo percettivo grave da rumore” da cui era derivato un ulteriore danno biologico pari al 32%.
Riferiva che alla luce della situazione clinica riscontrata il ricorrente richiedeva all' CP_1
il riconoscimento della malattia professionale ed i conseguenti benefici economici di legge ma tuttavia l'Ente, dopo avere effettuato gli accertamenti sanitari conseguenti, con comunicazione del 18 febbraio 2023 notificata in data 8 marzo 2023, significava di non potere accogliere la richiesta di riconoscimento della malattia professionale per l'assenza del nesso causale. Non ritenendo condivisibili tali conclusioni lo stesso proponeva opposizione amministrativa avverso il suddetto provvedimento di diniego, ribadendo la richiesta di riconoscimento della malattia professionale sulla scorta della documentazione
2 prodotta e di nuovi esami strumentali, ma a seguito di visita collegiale l' confermava CP_1 la precedente valutazione non ritenendo sussistente l'esposizione al rischio professionale.
Chiedeva pertanto il riconoscimento della malattia professionale, nonché la quantificazione della riduzione dell'integrità psicofisica patita in termini di danno biologico in misura non inferiore al 32%, che dovrà essere unificata ai postumi già accertati, pari al 14%, con tutti i conseguenti benefici economici di legge a far data dalla domanda amministrativa.
2.- Con memoria tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio l' chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi.
3.- La causa veniva istruita a mezzo prova testi e successivamente veniva disposta ctu medico legale.
4.- L'udienza del 1.4.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte e, in esito al deposito delle stesse, la causa veniva decisa.
5.- La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
6.- In via preliminare, in ordine all'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, dall'esame della documentazione contenuta in atti, risulta che ha lavorato, sin dal 2 maggio Parte_1
1973 con la qualifica professionale di alle dipendenze rispettivamente della Pt_2 CP_2
, ed infine .
[...] CP_3 CP_4
L'esposizione al rischio professionale da rumore risulta documentata anche dalle visite mediche obbligatorie effettuate con periodicità annuale cui lo stesso è stato sottoposto in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.lgs. 271/99 e del D.lgs 81/2008.
Al riguardo rilevano inoltre le dichiarazioni dei testi escussi, e Testimone_1 Tes_2
colleghi del ricorrente nel periodo dedotto in ricorso, i quali hanno confermato
[...] che lo stesso, durante l'intera carriera lavorativa, è stato costantemente esposto a severi traumi acustici derivanti dalle forti fonti sonore che si avvertono chiaramente all'interno dell'imbarcazione anche da parte del personale di coperta in virtù delle piccole dimensioni del mezzo, della tipologia di propulsore (turbina), nonché delle lunghe ore trascorse a bordo;
che, solo in tempi più recenti sono stati forniti al personale di bordo, anche con la qualifica di Marinaio, i dispositivi di protezione consistenti tuttavia in piccoli tappi per le orecchie.
Dalle dichiarazioni suddette si desume che il ricorrente, per l'attività svolta, era esposto a rischio specifico professionale.
7.- Con riguardo all'accertamento delle patologie denunciate dal ricorrente ed alla sussistenza del nesso causale tra le stesse e l'attività lavorativa svolta, va premesso che, come affermato dalla Suprema Corte (ex multis Cassazione sentenza n. 10818/2013) “la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro, che grava sul
3 lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità”.
Al riguardo rilevano le conclusioni cui è pervenuto il nominato consulente tecnico;
in particolare, la dott.ssa ha accertato, sulla scorta della documentazione Persona_2 sanitaria e a seguito di un'accurata indagine medico-legale, che “tenuto conto del periodo in cui il ricorrente ha prestato la sua attività lavorativa , ossia oltre 40 anni e sulla scorta della documentazione disponibile, ho sottoposto i valori di perdita uditiva rilevati a dx e sn sulla via ossea, e per le frequenze di 500,1000,2000 e 4000 HZ, a calcolo secondo la
Tabella Marello, con l'ausilio del programma informatico . Il danno biologico da ipoacusia, calcolato ai sensi del DM 10.07.2000, al punto 312, risulta dunque pari al
31,58 e, per arrotondamento, pari al 32%. Questo valore percentuale tenuto conto della età del ricorrente, e della inevitabile componente presbiacusica, va abbattuto della metà, e pertanto ammonterebbe al 16%. A questo punto va considerato che in capo allo Parte_1
vi è un precedente riconoscimento giudiziario di danno biologico (di cui il ricorrente chiede il cumulo), pari al 14 per cento. Pertanto il danno biologico non può essere considerato sul 100% di validità dell'uomo ma sul 100 meno il 14, OSSIA VA RIFERITO
ALLO 86 %. DI VALIDITA' RESIDUALE. Il 16 % di 86 ammonta pertanto al 14% (danno biologico attuale ) Dal cumulo del 14% derivante dalla ipoacusia da rumore con il 14% già riconosciuto per altra patologia professionale, si arriva ad una percentuale complessiva di danno biologico pari al 28 per cento. In conclusione si può rispondere al sig. Magistrato che al ricorrente compete una rendita complessiva per Parte_1
malattia professionale del 28%, ottenuta dal cumulo della malattia da ipoacusia
(riconoscimento attuale del 14%) con la precedente valutazione del 14% per altra patologia riconosciuta tecnopatica. Tale rendita è concedibile a far tempo dalla data della domanda amministrativa del 30.08.2022”.
Le conclusioni medico legali cui è pervenuto il nominato consulente sono condivise da questo decidente in quanto coerenti e consequenziali alle valutazioni medico-legali effettuate e di cui alla relazione in atti.
8.- Da tanto discende l'accoglimento parziale della domanda proposta dal ricorrente;
per l'effetto l' va condannato a costituire in favore di parte ricorrente, previa CP_1
unificazione ai postumi già accertati, pari al 14 %, una rendita vitalizia in misura corrispondente alla menomazione accertata.
9.- Tenuto conto che la percentuale di invalidità riconosciuta è inferiore a quella richiesta dal ricorrente, appare equo compensare le spese per metà, mentre per la restante quota
4 segue la soccombenza e va posta a carico dell' e liquidate in dispositivo ex D.M: CP_1
55/2014 e D.M: 147/2022, tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i minimi tariffari stante la semplicità delle questioni affrontate.
10.- Le spese di C.T.U., sì come liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell' CP_1
resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal ricorrente;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- dichiara che , per effetto della malattia professionale denunciata ha Parte_1 subito una menomazione dell'integrità psicofisica alla misura del 16%;
- per l'effetto, condanna l' a costituire in favore dello stesso ricorrente, CP_1
previa unificazione con i postumi precedentemente riconosciuti, una rendita vitalizia in misura corrispondente al 28%;
- condanna l' a rifondere al ricorrente metà delle spese di lite, che vengono CP_1
liquidate – già ridotte- nella complessiva somma euro 2.318,25 per compensi, oltre Iva e cpa come per legge e spese forfettarie al 15%, e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
compensa la restante quota;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 02.04.2025
IL G.L.
dott.ssa Aurora La Face
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