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Sentenza 17 agosto 2025
Sentenza 17 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/08/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4125 del R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avvocato DARDANO SERAFINO GIAMPIERO Parte_1
ATTORE
E
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_1 dell'avvocato CALFA TERESA
REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente p.t., con il patrocinio dell'avvocato DE
NOBILI DIADORA, dell'Avvocatura regionale
CONVENUTI
Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03420239010397052000 emessa da Controparte_2
e notificata il 23.11.2023, limitatamente alla cartella esattoriale n
[...] 03420190015051275000, notificata in data 20.07.2019, con cui le è stato ordinato di corrispondere la somma di euro 153.429,75 a seguito di revoca contributo concessole dall'ente impositore Regione
Calabria.
L'opponente ha, in particolare, eccepito la “nullità/illegittimità dell'intimazione”: 1) per violazione dell'art. 7, comma 1 della legge 212/2000 – omessa allegazione” della copia degli atti prodromici che si assumono già notificati;
2) per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo e degli atti presupposti;
3) per difetto di motivazione sia in ordine al fondamento della pretesa che della data di esecutività del ruolo che dei criteri di calcolo degli interessi di mora;
4) per infondatezza della pretesa creditoria azionata.
Ha, pertanto, chiesto al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di “annullare
e/o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento opposta;
in ogni caso, accertare e dichiarare che i crediti sottesi all'intimazione impugnata non sono dovuti. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Costituitasi in giudizio, la Regione Calabria ha resistito all'opposizione eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda per mancata impugnazione degli atti presupposti, ritualmente notificati. Ha, inoltre, nel merito dedotto l'infondatezza dei motivi di opposizione, essendo stati Per_ notificati alla sia il provvedimento di avvio del procedimento di revoca (nota Prot. n. Pt_1
289879 del 18.09.2017, trasmessa con raccomandata a/r n. 76587953661-, consegnata il 31.10.201) che il decreto di revoca del contributo regionale (n. 1554 del 08.03.2018, comunicato a mezzo raccomandata n.147574724615 in data 14.04.2018) ed essendo stato redatta e compilata l'intimazione di pagamento secondo il modello legale.
Ha, pertanto, chiesto al Tribunale, previo rigetto della sospensiva, di “dichiarare l'inammissibilità della proposta opposizione all'esecuzione e la legittimità della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento impugnati e, comunque, in ogni caso, rigettare l'opposizione perché inammissibile, improponibile e/o infondata per tutte le ragioni esposte in narrativa e dichiarare la dovutezza delle somme chieste con l'ingiunzione, con conseguenziale condanna alla restituzione. Con vittoria di spese e di competenze”.
Si è costituita anche l che ha parimenti eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per omessa CP_3 impugnazione degli atti prodromici e considerata, comunque, nel merito l'infondatezza dei motivi di opposizione.
Ha conclusivamente chiesto al Tribunale di “rigettare la domanda avverso la cartella esattoriale tardiva ed inammissibile;
rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Disattesa l'istanza cautelare avanzata dall'opponente, la causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1 c.p.c.
L'opposizione è inammissibile.
I convenuti hanno, infatti, offerto la prova della notifica a della cartella esattoriale Parte_1
03420190015051275000 che risulta notificata a mezzo pec all'opponente il 20.07.2019.
A nulla rileva, ai fini della validità della notifica dell'atto anzidetto, la circostanza, dedotta dall'opponente, della mancata produzione della relata di notifica.
Sul punto, la S.C. ha di recente precisato che “in tema di ordinanze ingiunzione, la notifica diretta, operata dalla Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, a mezzo di posta elettronica certificata è valida anche quando manchi della relata, dell'attestazione di conformità o della firma digitale, salvo che detta mancanza abbia inficiato o anche solo reso verosimilmente sospetta o incerta l'idoneità della specifica comunicazione eseguita ad espletare la propria funzione o a rendere poco agevole l'esercizio del diritto di difesa, atteso che, trattandosi di violazione di norme processuali, non è tutelabile l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, non rilevando, peraltro, l'elemento psicologico del destinatario in ordine alla finalità della comunicazione ricevuta” (Cass. Civ., ordinanza n. 10503/2025).
Nella specie, l'opponente non ha dedotto i motivi per i quali la mancanza della relata (di cui peraltro si lamenta solo l'omessa produzione in giudizio e non anche che essa non sia stata ricevuta in sede di notifica) abbiano inficiato o anche solo reso verosimilmente sospetta od incerta l'idoneità della specifica comunicazione eseguita ad espletare tale funzione o a rendere poco agevole l'esercizio del diritto di difesa - ciò che comporta l'inammissibilità della censura.
L'omessa impugnazione della cartella, ritualmente notificata, rende inammissibili le doglianze relative alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca e del decreto di revoca di cui al punto II della citazione odierna, inibendo altresì all'opponente ogni contestazione circa il merito del provvedimento revocatorio stesso (punto IV della citazione).
Infondata è l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per vizio di motivazione (punto III della citazione) e difetto di allegazione (punto I della citazione).
Sul punto, è appena il caso di osservare che, secondo il consolidato orientamento della S.C., non può ravvisarsi un difetto di motivazione nell'atto impositivo vincolato, che espressamente indichi gli anteriori avvisi di accertamento già notificati all'intimato, non sussistendo un'effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente (tra le altre, cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 9778/2017).
La Cassazione, in un recente arresto, ha specificamente precisato che “in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato, quale
l'intimazione di pagamento, all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata, sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicchè il suo contenuto, in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Non vi è dubbio perciò che sia oggetto di erronea applicazione della disciplina qui descritta pretendere ulteriori contenuti, peraltro già noti al contribuente proprio in virtù della precedente cartella notificata” (Cass. Civ., ordinanza n. 21065/2022).
Nella medesima ordinanza n. 21065/2022, inoltre, la S.C. ha ribadito il suo costante indirizzo secondo cui, nell'atto a contenuto vincolato, non deve essere “allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato”.
Nel caso che ci occupa, essendo l'intimazione pacificamente conforme al modello legale, se ne deve ritenere la piena validità sia dal punto di vista motivazionale sia con riferimento alla mancata allegazione degli atti prodromici.
Per tutte le motivazioni esposte, quindi, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa (compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), a tariffa minima in ragione della ordinarietà delle questioni trattate (fase di studio: euro 1.276,00, fase introduttiva: euro 814,00, fase di trattazione: euro 2.835,00, fase decisoria: euro 2.127,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide: - rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese legali sostenute dall e dalla Regione Calabria CP_3 che liquida in euro 7.052,00 per onorari professionali in favore di ciascuna delle due parti, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge
Cosenza, 17/08/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo