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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/11/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1815 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
Avv. Alessandro Bartoletti (c.f. ) ) il quale agisce in proprio ex art. 86 c.p.c., C.F._1 elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale sito in Mendicino alla via Mario Dodaro n° 6
Ricorrente
Nei confronti di
(c.f.: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
p.t., Avv. Valter Militi, elett.te dom.ta in Paola, alla Via Falcone e Borsellino n. 2, presso lo studio dell'Avv. Maria Alfano (c.f.: ), che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2 speciale allegata
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
L'Avv. Bartoletti ha proposto, con ricorso del 9/5/2024, opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. 03476202400000187000, notificatagli dall'Agente della
Riscossione il 31.01.2024 e avente ad oggetto, tra le altre, sette cartelle di pagamento relative a somme dovute a vario titolo a per gli anni 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, CP_1
2016, 2017 e 2018, per l'importo complessivo iscritto a ruolo di € 36.372,21.
Premesso di limitare la sua opposizione ai crediti iscritti a ruolo da ha eccepito - in CP_1 relazione ai contributi richiesti per gli anni 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, di cui alla cartella n. 03420120051583022000 (2006-2011) e di cui alla cartella n. 034201400484639450 00
(2013)- la non debenza degli stessi per intervenuto pagamento, come da ricevute di pagamento allegate;
nel resto ha eccepito che, fermo restando il pagamento delle rate di contributi di cui alle cartelle sopra indicate, in ogni caso, gran parte dei crediti dedotti nell'atto impugnato sono prescritti dovendo trovare applicazione il precedente termine quinquennale sino al 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della legge n. 247/2012.
Inoltre, evidenziava che nonostante per i carichi di importo inferiore a cinque mila euro l'art. 4 del
Decreto Sostegni (D.L. 22.3.2021 n. 41) abbia previsto un annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2010 con previsione, quindi, di sgravio integrale dei debiti residui alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, nell'atto impugnato si indicano debiti che in realtà avrebbero dovuto essere annullati ex lege.
In ordine alle sanzioni, ne eccepiva la prescrizione quinquennale e lamentava, inoltre, l'omessa notifica del verbale di accertamento in violazione della legge n. 689/81. Infine, eccepiva la nullità dell'atto impugnato per incertezza del calcolo e difetto di motivazione.
Su tali assunti, sinteticamente riportati, rassegnava le seguenti conclusioni: In via preliminare dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti o di parte di essi dedotti in premessa per i motivi di cui al secondo motivo del presente atto, dichiarando la non dovutezza degli stessi da parte del ricorrente;
b) Per l'effetto delle precedenti statuizioni dichiarare nulla, erronea, ingiusta ed illegittima la
Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 034762024 00000187000 limitatamente alla parte in cui richiede al ricorrente il pagamento dei contributi Controparte_1 relativi alle annualità come in premessa meglio specificate;
c) Dichiarare altresì nulli i ruoli esattoriali indicati in premessa e tutti i conseguenti atti di esecuzione esattoriale ivi comprese le cartelle esattoriali sempre meglio ed analiticamente indicate ut supra ormai inefficaci a seguito dell'intervenuta prescrizione e degli intervenuti pagamenti;
d) per l'effetto delle precedenti statuizioni ordinare all' in plrpt la immediata cancellazione dagli elenchi e Controparte_2 dai supporti telematici del nominativo del ricorrente nei limiti dei ruoli esattoriali elencati. e) condannare parte resistente al pagamento delle spese di giudizio.
Con memoria tempestivamente depositata, si costituiva Controparte_1
(qui di seguito, per brevità, che, con diffuse argomentazioni, sosteneva
[...] CP_1
l'inammissibilità ovvero l'infondatezza del ricorso;
spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale di condanna del ricorrente al pagamento delle somme iscritte a ruolo.
All'udienza di discussione il giudice onerava parte ricorrente di dare prova della notifica del ricorso nei confronti di , non costituito;
con successive note parte ricorrente Controparte_2 affermava la legittimazione passiva del solo ente impositore, regolarmente costituito.
Sulla base della documentazione offerta dalle parti anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c., la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, all'esito della scadenza del termine – 26.11.2025- per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione, senza concessione di termine per note richiesto da parte ricorrente al fine di contestare la documentazione prodotta dalla siccome tale produzione CP_1 documentale è avvenuta con deposito il 3.7.2025 e parte ricorrente ben avrebbe potuto sollevare le sue doglianze nelle note sostitutive di udienza (termine sino al 26.11.2025) anziché richiedere ulteriore non giustificato rinvio.
In via preliminare, il ricorso è ammissibile, non trovando applicazione – per come infondatamente eccepito da – il termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. per le seguenti ragioni. CP_1
Occorre muovere dal principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nell' arresto 18 settembre 2014, n. 19667; ivi le sezioni unite, chiamate a stabilire se il concessionario alla riscossione, prima di procedere alla iscrizione ipotecaria, sia o meno tenuto, decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, a inviare al debitore l' avviso ex art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 , hanno escluso che l'iscrizione ipotecaria costituisca atto dell'espropriazione forzata, configurandola in termini di procedura ad essa alternativa, da tanto inferendo la non necessarietà della notifica dell'intimazione predetta ( pur nella riconosciuta doverosità che comunque venga al contribuente comunicato che si procederà all'iscrizione, con contestuale assegnazione di un termine per presentare osservazioni o effettuare il pagamento ).
Logico corollario della esclusione della natura di atti dell'esecuzione forzata del fermo e della iscrizione di ipoteca è che il giudizio di impugnazione (non solo del fermo ma anche) della iscrizione di ipoteca si qualifica come azione di accertamento negativo e che, dunque, ad esso si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina delle opposizioni esecutive.
Nella medesima direzione, una volta ricondotta la opposizione nell'alveo di un giudizio ordinario di accertamento negativo del credito, risulta evidente come non possa trovare applicazione il termine decadenziale posto dall'art. 617 c.p.c. per le opposizioni agli atti esecutivi (per i medesimi principi circa il giudizio di opposizione ad iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 si vedano: Cass. sez. III, 22/12/2015, n.25745; sez. VI ordinanza 22/05/2017, n.12769; sez. 2, ordinanza 31/07/2018,
n.20224; sez. VI, ordinanza 09/10/2018, n.24808, tutte richiamate da Cass. n. 29132/2019).
Da ultimo, in termini conformi Cass. n. 10271/2021, nel richiamare, in tema di atti della procedura di riscossione anteriori al pignoramento, le Sezioni Unite che hanno chiarito che il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicchè la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, decisione relativa al fermo amministrativo di beni mobili registrati, ma che si pone in linea di continuità con Cass., Sez. U,
Sentenza n. 13728/2017 n. 19667 del 18/09/2014, la quale aveva in precedenza espressamente affermato che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria), ha affermato che applicabile, oltre che al fermo amministrativo di beni mobili registrati, anche all'ipoteca esattoriale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77: esso comporta necessariamente che tutte le azioni volte ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'iscrizione ipotecaria (e/o dell'iscrizione del fermo), che si assume operata dall'agente della riscossione in mancanza dei relativi presupposti, non possono essere qualificate come opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e, costituendo ordinarie azioni di accertamento negativo, non possono ritenersi assoggettate a termini perentori di decadenza per la loro proposizione. La domanda avanzata dall'odierno ricorrente non avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile solo perché proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c., come denuncia lo stesso ricorrente nel ricorso>. Tanto ritenuto in punto di ammissibilità, si osserva tuttavia che parte ricorrente non ha dato prova della rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, pur indicato nell'epigrafe del ricorso quale soggetto convenuto e nonostante il Tribunale abbia richiesto la produzione della prova della rituale notifica del ricorso.
Invero, valga osservare che pur avendo parte ricorrente indicato nell'epigrafe del ricorso quale soggetto convenuto anche nei cui confronti ha proposto anche specifica Controparte_2
Contr domanda (punto d delle conclusioni) sollevando inoltre vizi afferenti ad atti di competenza dell' , a seguito del rinvio concesso dal giudice per acquisire prova della rituale notifica del ricorso nei confronti dell'agente della riscossione, parte ricorrente ha sostenuto che la legittimazione passiva sussiste soltanto in capo alla Cassa di previdenza.
Contr In ragione della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di , deve essere dichiarata evidentemente inammissibile la domanda proposta nei suoi confronti volta ad ordinare all'
[...]
in plrpt la immediata cancellazione dagli elenchi e dai supporti telematici Controparte_2 del nominativo del ricorrente nei limiti dei ruoli esattoriali elencati – come da conclusioni che si trascrivono.
Contr Parimenti, in assenza di instaurazione di contraddittorio nei confronti di , devono essere dichiarate inammissibili tutte le doglianze relative alla illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti prodromici nonché quelle relative ai difetti contenutistici dell'atto opposto.
Avendo parte attrice convenuto in giudizio soltanto l'ente impositore, titolare del credito, sono ammissibili soltanto le contestazioni afferenti all'esistenza del credito contributivo, vale a dire l'eccezione di estinzione per intervenuto pagamento e per prescrizione.
A tanto consegue, in altri termini che, in relazione ai vizi formali afferenti l'atto impugnato e in ordine alla illegittimità della procedura per violazione della sequenza procedimentale, deve dichiararsi la carenza di legittimazione della al contrario legittimata in ordine ai motivi di merito CP_1 afferenti al credito contributivo (prescrizione/pagamento).
E' opportuno premettere che l'opposizione è limitata alle seguenti sette cartelle di pagamento emesse per l'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti a : CP_1
1) cartella n. 03420120051583022000 notificata il 13.02.2013
2) cartella n. 03420140048463945000 notificata il 28.09.2015 3) cartella n. 03420190001473073000 notificata il 21.01.2019
4) cartella n. 03420190035612363000 notificata il 24.01.2020
5) cartella n. 03420200027245679000 notificata il 31.05.2022
6) cartella n. 03420210029669831000 notificata il 01.08.2022
7) cartella n. 03420220031380509000 notificata il 23.01.2023.
Parte ricorrente eccepisce l'intervenuto pagamento di parte dei contributi nonché il maturare della prescrizione di parte dei crediti.
Parte ricorrente afferma di aver provveduto al pagamento dei contributi richiesti per gli anni 2006,
2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, di cui alla cartella n. 03420120051583022000 (2006-2011) e di cui alla cartella n. 034201400484639450 00 (2013) ma dalla disamina delle ricevute di pagamento allegate al ricorso si evince che i pagamenti hanno ad oggetto somme diverse da quelle iscritte a ruolo e persino pagamenti effettuati da diverso avvocato.
In particolare, al fine di comprovare l'asserito pagamento di parte dei crediti iscritti a ruolo, il ricorrente allega al ricorso le ricevute di pagamento della contribuzione minima degli anni 2006 e 2007, le ricevute di pagamento della contribuzione minima dell'anno 2009, le ricevute di pagamento delle eccedenze contributive maturate dall'Avv. Benedetta Iantorno nell'anno 2008 pagate nel 2009, le ricevute di pagamento della contribuzione soggettiva e integrativa minima dell'anno 2010 e delle eccedenze dell'anno 2009 versate nel 2010, la ricevuta di pagamento della prima rata della contribuzione minima dell'anno 2013.
Ma osserva il giudice che, avuto riguardo alle partite creditorie iscritte a ruolo, i pagamenti effettuati afferiscono a titoli diversi, con conseguente infondatezza dell'eccezione in esame.
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione - peraltro pure formulata in maniera generica ed incompiuta considerato che difetta allegazione in ordine al dies a quo di decorrenza che, come noto, coincide con la trasmissione alla dei dati reddituali ex art. 19 c.2 L. n. 576/80 – si osserva che CP_1 la prescrizione asseritamente maturata prima della notifica delle cartelle di pagamento è eccezione in questa sede inammissibile, trattandosi di crediti divenuti irretrattabili per omessa opposizione nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica ex art. 24 del d.lgs. n. 46/99.
Invero, ha dato prova – a mezzo della documentazione acquisita agli atti ai sensi dell'art. CP_1
421 c.p.c. – della rituale notifica delle cartelle di pagamento per cui è causa nelle date indicate negli estratti di ruolo. Le notifiche in esame sono state contestate in maniera generica e massiva e pertanto la contestazione, per come formulata, deve considerarsi tamquam non esset.
A tanto consegue che – avendo ricevuto regolare notifica delle cartelle senza proporre opposizione – il ricorrente non ha diritto ad un'opposizione “recuperatoria”, potendo far valere soltanto fatti estintivi successivi alla notifica delle cartelle di pagamento.
Avuto riguardo a tale periodo, l'eccezione si rivela infondata stante il compimento di plurimi atti interruttivi.
In particolare, alla notifica in data 13.02.2013 della cartella di pagamento n. 03420120051583022000, è seguita la notifica di intimazione di pagamento in data 26.10.2016, di ulteriori intimazioni di pagamento in data 12.3.2019 e in data 26.7.2023; l'atto opposto – notificato in data 31.1.2024 – ha ulteriormente interrotto il termine.
Per quanto concerne le ulteriori cartelle di pagamento (notificate in data 28.9.2015, 21.1.2019,
24.1.2020, 31.5.2022, 1.8.22, 23.1.2023) basti rilevare che la notifica dell'atto opposto è avvenuta nel decennio successivo, essendo noto che per effetto della legge n.247 del 2012, art. 66, (entrata in vigore il 2 febbraio 2013) che ha stabilito che "La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, non si applica alle contribuzioni dovute alla
", ora è nuovamente vigente in materia il primo Controparte_1 comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980, che stabilisce in dieci anni il termine prescrizionale per i contributi e ogni relativo accessorio dovuti dagli iscritti alla CP_1
In relazione alle sanzioni, il ricorrente invoca il termine quinquennale di prescrizione quinquennale ma, del tutto inconferente è il richiamo in ricorso a Cass. n. 17258/2018 (La sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'art. 17, comma 4, primo periodo, della l. n. 576 del
1980, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla Controparte_1
dell'ammontare del reddito professionale entro trenta giorni dalla data prescritta per la
[...] presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ha natura amministrativa, che non è venuta meno per effetto della privatizzazione di detta ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994; ne consegue CP_1 che tale sanzione è soggetta alla prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e non a quella decennale prescritta dall'art. 19, comma 1, della l. n. 576 del
1980, che si riferisce solo ai contributi e ai relativi accessori) posto che con le cartelle opposte non è stato richiesto il pagamento di somme a titolo di sanzioni amministrative bensì delle (differenti) sanzioni previste per l'omesso versamento dei contributi che, per giurisprudenza pacifica, sono sanzioni civili (si veda Cass. SU n. 5076/2015 e succ. conf. secondo cui In materia previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse all'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali, sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili). Inoltre, in base all'orientamento prevalente della Suprema Corte le sanzioni civili restano soggette al medesimo regime prescrizionale dell'obbligazione contributiva (cfr. da ultimo Cass. 20.2.2014, n. 4050), orientamento cui, da ultimo,
Cass. n. 31945/2019, ha inteso dare continuità, radicandosi questo in un più ampio indirizzo interpretativo, fatto proprio dalla Suprema Corte con la sentenza resa a sezioni unite n. 5076 del
13.3.2015 e successivamente ribadito fino alla più recente n. 16262 del 20.6.2018, per il quale l'estendersi delle vicende che afferiscono all'obbligazione contributiva discende dal carattere di accessorietà che rispetto a questa va attribuito all'obbligazione sanzionatoria.
Infine, parte ricorrente sostiene la violazione dell'art. 4 del “decreto sostegni” trattandosi di debiti inferiori ad euro 5.000,00 ma osserva il giudice che dei presupposti di tale annullamento automatico (anche ove ammissibile per una Cassa privatizzata) parte ricorrente non allega i presupposti (tra cui quelli reddituali indicati nel comma 4).
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso;
le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza essendo evidentemente inapplicabile il pur invocato esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., trattandosi di norma riguardante le controversie per il conseguimento di prestazioni previdenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.391,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Cosenza, 27.11.2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1815 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
Avv. Alessandro Bartoletti (c.f. ) ) il quale agisce in proprio ex art. 86 c.p.c., C.F._1 elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale sito in Mendicino alla via Mario Dodaro n° 6
Ricorrente
Nei confronti di
(c.f.: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
p.t., Avv. Valter Militi, elett.te dom.ta in Paola, alla Via Falcone e Borsellino n. 2, presso lo studio dell'Avv. Maria Alfano (c.f.: ), che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2 speciale allegata
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
L'Avv. Bartoletti ha proposto, con ricorso del 9/5/2024, opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. 03476202400000187000, notificatagli dall'Agente della
Riscossione il 31.01.2024 e avente ad oggetto, tra le altre, sette cartelle di pagamento relative a somme dovute a vario titolo a per gli anni 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, CP_1
2016, 2017 e 2018, per l'importo complessivo iscritto a ruolo di € 36.372,21.
Premesso di limitare la sua opposizione ai crediti iscritti a ruolo da ha eccepito - in CP_1 relazione ai contributi richiesti per gli anni 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, di cui alla cartella n. 03420120051583022000 (2006-2011) e di cui alla cartella n. 034201400484639450 00
(2013)- la non debenza degli stessi per intervenuto pagamento, come da ricevute di pagamento allegate;
nel resto ha eccepito che, fermo restando il pagamento delle rate di contributi di cui alle cartelle sopra indicate, in ogni caso, gran parte dei crediti dedotti nell'atto impugnato sono prescritti dovendo trovare applicazione il precedente termine quinquennale sino al 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della legge n. 247/2012.
Inoltre, evidenziava che nonostante per i carichi di importo inferiore a cinque mila euro l'art. 4 del
Decreto Sostegni (D.L. 22.3.2021 n. 41) abbia previsto un annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2010 con previsione, quindi, di sgravio integrale dei debiti residui alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, nell'atto impugnato si indicano debiti che in realtà avrebbero dovuto essere annullati ex lege.
In ordine alle sanzioni, ne eccepiva la prescrizione quinquennale e lamentava, inoltre, l'omessa notifica del verbale di accertamento in violazione della legge n. 689/81. Infine, eccepiva la nullità dell'atto impugnato per incertezza del calcolo e difetto di motivazione.
Su tali assunti, sinteticamente riportati, rassegnava le seguenti conclusioni: In via preliminare dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti o di parte di essi dedotti in premessa per i motivi di cui al secondo motivo del presente atto, dichiarando la non dovutezza degli stessi da parte del ricorrente;
b) Per l'effetto delle precedenti statuizioni dichiarare nulla, erronea, ingiusta ed illegittima la
Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 034762024 00000187000 limitatamente alla parte in cui richiede al ricorrente il pagamento dei contributi Controparte_1 relativi alle annualità come in premessa meglio specificate;
c) Dichiarare altresì nulli i ruoli esattoriali indicati in premessa e tutti i conseguenti atti di esecuzione esattoriale ivi comprese le cartelle esattoriali sempre meglio ed analiticamente indicate ut supra ormai inefficaci a seguito dell'intervenuta prescrizione e degli intervenuti pagamenti;
d) per l'effetto delle precedenti statuizioni ordinare all' in plrpt la immediata cancellazione dagli elenchi e Controparte_2 dai supporti telematici del nominativo del ricorrente nei limiti dei ruoli esattoriali elencati. e) condannare parte resistente al pagamento delle spese di giudizio.
Con memoria tempestivamente depositata, si costituiva Controparte_1
(qui di seguito, per brevità, che, con diffuse argomentazioni, sosteneva
[...] CP_1
l'inammissibilità ovvero l'infondatezza del ricorso;
spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale di condanna del ricorrente al pagamento delle somme iscritte a ruolo.
All'udienza di discussione il giudice onerava parte ricorrente di dare prova della notifica del ricorso nei confronti di , non costituito;
con successive note parte ricorrente Controparte_2 affermava la legittimazione passiva del solo ente impositore, regolarmente costituito.
Sulla base della documentazione offerta dalle parti anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c., la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, all'esito della scadenza del termine – 26.11.2025- per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione, senza concessione di termine per note richiesto da parte ricorrente al fine di contestare la documentazione prodotta dalla siccome tale produzione CP_1 documentale è avvenuta con deposito il 3.7.2025 e parte ricorrente ben avrebbe potuto sollevare le sue doglianze nelle note sostitutive di udienza (termine sino al 26.11.2025) anziché richiedere ulteriore non giustificato rinvio.
In via preliminare, il ricorso è ammissibile, non trovando applicazione – per come infondatamente eccepito da – il termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. per le seguenti ragioni. CP_1
Occorre muovere dal principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nell' arresto 18 settembre 2014, n. 19667; ivi le sezioni unite, chiamate a stabilire se il concessionario alla riscossione, prima di procedere alla iscrizione ipotecaria, sia o meno tenuto, decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, a inviare al debitore l' avviso ex art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 , hanno escluso che l'iscrizione ipotecaria costituisca atto dell'espropriazione forzata, configurandola in termini di procedura ad essa alternativa, da tanto inferendo la non necessarietà della notifica dell'intimazione predetta ( pur nella riconosciuta doverosità che comunque venga al contribuente comunicato che si procederà all'iscrizione, con contestuale assegnazione di un termine per presentare osservazioni o effettuare il pagamento ).
Logico corollario della esclusione della natura di atti dell'esecuzione forzata del fermo e della iscrizione di ipoteca è che il giudizio di impugnazione (non solo del fermo ma anche) della iscrizione di ipoteca si qualifica come azione di accertamento negativo e che, dunque, ad esso si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina delle opposizioni esecutive.
Nella medesima direzione, una volta ricondotta la opposizione nell'alveo di un giudizio ordinario di accertamento negativo del credito, risulta evidente come non possa trovare applicazione il termine decadenziale posto dall'art. 617 c.p.c. per le opposizioni agli atti esecutivi (per i medesimi principi circa il giudizio di opposizione ad iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 si vedano: Cass. sez. III, 22/12/2015, n.25745; sez. VI ordinanza 22/05/2017, n.12769; sez. 2, ordinanza 31/07/2018,
n.20224; sez. VI, ordinanza 09/10/2018, n.24808, tutte richiamate da Cass. n. 29132/2019).
Da ultimo, in termini conformi Cass. n. 10271/2021, nel richiamare, in tema di atti della procedura di riscossione anteriori al pignoramento, le Sezioni Unite che hanno chiarito che il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicchè la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, decisione relativa al fermo amministrativo di beni mobili registrati, ma che si pone in linea di continuità con Cass., Sez. U,
Sentenza n. 13728/2017 n. 19667 del 18/09/2014, la quale aveva in precedenza espressamente affermato che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria), ha affermato che applicabile, oltre che al fermo amministrativo di beni mobili registrati, anche all'ipoteca esattoriale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77: esso comporta necessariamente che tutte le azioni volte ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'iscrizione ipotecaria (e/o dell'iscrizione del fermo), che si assume operata dall'agente della riscossione in mancanza dei relativi presupposti, non possono essere qualificate come opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e, costituendo ordinarie azioni di accertamento negativo, non possono ritenersi assoggettate a termini perentori di decadenza per la loro proposizione. La domanda avanzata dall'odierno ricorrente non avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile solo perché proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c., come denuncia lo stesso ricorrente nel ricorso>. Tanto ritenuto in punto di ammissibilità, si osserva tuttavia che parte ricorrente non ha dato prova della rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, pur indicato nell'epigrafe del ricorso quale soggetto convenuto e nonostante il Tribunale abbia richiesto la produzione della prova della rituale notifica del ricorso.
Invero, valga osservare che pur avendo parte ricorrente indicato nell'epigrafe del ricorso quale soggetto convenuto anche nei cui confronti ha proposto anche specifica Controparte_2
Contr domanda (punto d delle conclusioni) sollevando inoltre vizi afferenti ad atti di competenza dell' , a seguito del rinvio concesso dal giudice per acquisire prova della rituale notifica del ricorso nei confronti dell'agente della riscossione, parte ricorrente ha sostenuto che la legittimazione passiva sussiste soltanto in capo alla Cassa di previdenza.
Contr In ragione della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di , deve essere dichiarata evidentemente inammissibile la domanda proposta nei suoi confronti volta ad ordinare all'
[...]
in plrpt la immediata cancellazione dagli elenchi e dai supporti telematici Controparte_2 del nominativo del ricorrente nei limiti dei ruoli esattoriali elencati – come da conclusioni che si trascrivono.
Contr Parimenti, in assenza di instaurazione di contraddittorio nei confronti di , devono essere dichiarate inammissibili tutte le doglianze relative alla illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti prodromici nonché quelle relative ai difetti contenutistici dell'atto opposto.
Avendo parte attrice convenuto in giudizio soltanto l'ente impositore, titolare del credito, sono ammissibili soltanto le contestazioni afferenti all'esistenza del credito contributivo, vale a dire l'eccezione di estinzione per intervenuto pagamento e per prescrizione.
A tanto consegue, in altri termini che, in relazione ai vizi formali afferenti l'atto impugnato e in ordine alla illegittimità della procedura per violazione della sequenza procedimentale, deve dichiararsi la carenza di legittimazione della al contrario legittimata in ordine ai motivi di merito CP_1 afferenti al credito contributivo (prescrizione/pagamento).
E' opportuno premettere che l'opposizione è limitata alle seguenti sette cartelle di pagamento emesse per l'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti a : CP_1
1) cartella n. 03420120051583022000 notificata il 13.02.2013
2) cartella n. 03420140048463945000 notificata il 28.09.2015 3) cartella n. 03420190001473073000 notificata il 21.01.2019
4) cartella n. 03420190035612363000 notificata il 24.01.2020
5) cartella n. 03420200027245679000 notificata il 31.05.2022
6) cartella n. 03420210029669831000 notificata il 01.08.2022
7) cartella n. 03420220031380509000 notificata il 23.01.2023.
Parte ricorrente eccepisce l'intervenuto pagamento di parte dei contributi nonché il maturare della prescrizione di parte dei crediti.
Parte ricorrente afferma di aver provveduto al pagamento dei contributi richiesti per gli anni 2006,
2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, di cui alla cartella n. 03420120051583022000 (2006-2011) e di cui alla cartella n. 034201400484639450 00 (2013) ma dalla disamina delle ricevute di pagamento allegate al ricorso si evince che i pagamenti hanno ad oggetto somme diverse da quelle iscritte a ruolo e persino pagamenti effettuati da diverso avvocato.
In particolare, al fine di comprovare l'asserito pagamento di parte dei crediti iscritti a ruolo, il ricorrente allega al ricorso le ricevute di pagamento della contribuzione minima degli anni 2006 e 2007, le ricevute di pagamento della contribuzione minima dell'anno 2009, le ricevute di pagamento delle eccedenze contributive maturate dall'Avv. Benedetta Iantorno nell'anno 2008 pagate nel 2009, le ricevute di pagamento della contribuzione soggettiva e integrativa minima dell'anno 2010 e delle eccedenze dell'anno 2009 versate nel 2010, la ricevuta di pagamento della prima rata della contribuzione minima dell'anno 2013.
Ma osserva il giudice che, avuto riguardo alle partite creditorie iscritte a ruolo, i pagamenti effettuati afferiscono a titoli diversi, con conseguente infondatezza dell'eccezione in esame.
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione - peraltro pure formulata in maniera generica ed incompiuta considerato che difetta allegazione in ordine al dies a quo di decorrenza che, come noto, coincide con la trasmissione alla dei dati reddituali ex art. 19 c.2 L. n. 576/80 – si osserva che CP_1 la prescrizione asseritamente maturata prima della notifica delle cartelle di pagamento è eccezione in questa sede inammissibile, trattandosi di crediti divenuti irretrattabili per omessa opposizione nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica ex art. 24 del d.lgs. n. 46/99.
Invero, ha dato prova – a mezzo della documentazione acquisita agli atti ai sensi dell'art. CP_1
421 c.p.c. – della rituale notifica delle cartelle di pagamento per cui è causa nelle date indicate negli estratti di ruolo. Le notifiche in esame sono state contestate in maniera generica e massiva e pertanto la contestazione, per come formulata, deve considerarsi tamquam non esset.
A tanto consegue che – avendo ricevuto regolare notifica delle cartelle senza proporre opposizione – il ricorrente non ha diritto ad un'opposizione “recuperatoria”, potendo far valere soltanto fatti estintivi successivi alla notifica delle cartelle di pagamento.
Avuto riguardo a tale periodo, l'eccezione si rivela infondata stante il compimento di plurimi atti interruttivi.
In particolare, alla notifica in data 13.02.2013 della cartella di pagamento n. 03420120051583022000, è seguita la notifica di intimazione di pagamento in data 26.10.2016, di ulteriori intimazioni di pagamento in data 12.3.2019 e in data 26.7.2023; l'atto opposto – notificato in data 31.1.2024 – ha ulteriormente interrotto il termine.
Per quanto concerne le ulteriori cartelle di pagamento (notificate in data 28.9.2015, 21.1.2019,
24.1.2020, 31.5.2022, 1.8.22, 23.1.2023) basti rilevare che la notifica dell'atto opposto è avvenuta nel decennio successivo, essendo noto che per effetto della legge n.247 del 2012, art. 66, (entrata in vigore il 2 febbraio 2013) che ha stabilito che "La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, non si applica alle contribuzioni dovute alla
", ora è nuovamente vigente in materia il primo Controparte_1 comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980, che stabilisce in dieci anni il termine prescrizionale per i contributi e ogni relativo accessorio dovuti dagli iscritti alla CP_1
In relazione alle sanzioni, il ricorrente invoca il termine quinquennale di prescrizione quinquennale ma, del tutto inconferente è il richiamo in ricorso a Cass. n. 17258/2018 (La sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'art. 17, comma 4, primo periodo, della l. n. 576 del
1980, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla Controparte_1
dell'ammontare del reddito professionale entro trenta giorni dalla data prescritta per la
[...] presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ha natura amministrativa, che non è venuta meno per effetto della privatizzazione di detta ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994; ne consegue CP_1 che tale sanzione è soggetta alla prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e non a quella decennale prescritta dall'art. 19, comma 1, della l. n. 576 del
1980, che si riferisce solo ai contributi e ai relativi accessori) posto che con le cartelle opposte non è stato richiesto il pagamento di somme a titolo di sanzioni amministrative bensì delle (differenti) sanzioni previste per l'omesso versamento dei contributi che, per giurisprudenza pacifica, sono sanzioni civili (si veda Cass. SU n. 5076/2015 e succ. conf. secondo cui In materia previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse all'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali, sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili). Inoltre, in base all'orientamento prevalente della Suprema Corte le sanzioni civili restano soggette al medesimo regime prescrizionale dell'obbligazione contributiva (cfr. da ultimo Cass. 20.2.2014, n. 4050), orientamento cui, da ultimo,
Cass. n. 31945/2019, ha inteso dare continuità, radicandosi questo in un più ampio indirizzo interpretativo, fatto proprio dalla Suprema Corte con la sentenza resa a sezioni unite n. 5076 del
13.3.2015 e successivamente ribadito fino alla più recente n. 16262 del 20.6.2018, per il quale l'estendersi delle vicende che afferiscono all'obbligazione contributiva discende dal carattere di accessorietà che rispetto a questa va attribuito all'obbligazione sanzionatoria.
Infine, parte ricorrente sostiene la violazione dell'art. 4 del “decreto sostegni” trattandosi di debiti inferiori ad euro 5.000,00 ma osserva il giudice che dei presupposti di tale annullamento automatico (anche ove ammissibile per una Cassa privatizzata) parte ricorrente non allega i presupposti (tra cui quelli reddituali indicati nel comma 4).
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso;
le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza essendo evidentemente inapplicabile il pur invocato esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., trattandosi di norma riguardante le controversie per il conseguimento di prestazioni previdenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.391,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Cosenza, 27.11.2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti