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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 05/09/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1009/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1009/2024 R.G. avente ad oggetto la
Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data
28.05.2024, congiuntamente da:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
C.F._1
e nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
entrambi residenti in [...]
Mezzo n. 268, rappresentati e difesi dall'Avv. Adriano Federico
Lenzi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pistoia
(PT) Galleria Nazionale n. 12, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 28.05.2024, Parte_1
e premettendo di aver contratto matrimonio Parte_2 in data 03.02.2008 in Pistoia (PT), precisavano che dall'unione era nato il figlio (in data 21.06.1999), oggi maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente.
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 12/2025 del 09.01.2025, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 09.01.2025, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 09.07.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 05.07.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto lo scioglimento del matrimonio.
2 3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data
03.02.2008 in Pistoia (PT), tra i coniugi nata a [...] Parte_1
(FI) il 31.07.1971 e nato a [...] il Parte_2
09.09.1973, alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 16, P. II, Serie C, anno 2008);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 04.09.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1009/2024 R.G. avente ad oggetto la
Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data
28.05.2024, congiuntamente da:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
C.F._1
e nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
entrambi residenti in [...]
Mezzo n. 268, rappresentati e difesi dall'Avv. Adriano Federico
Lenzi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pistoia
(PT) Galleria Nazionale n. 12, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 28.05.2024, Parte_1
e premettendo di aver contratto matrimonio Parte_2 in data 03.02.2008 in Pistoia (PT), precisavano che dall'unione era nato il figlio (in data 21.06.1999), oggi maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente.
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 12/2025 del 09.01.2025, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 09.01.2025, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 09.07.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 05.07.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto lo scioglimento del matrimonio.
2 3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data
03.02.2008 in Pistoia (PT), tra i coniugi nata a [...] Parte_1
(FI) il 31.07.1971 e nato a [...] il Parte_2
09.09.1973, alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 16, P. II, Serie C, anno 2008);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 04.09.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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