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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 04/12/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6/2025 tra
Parte_1
OPPONENTE - RICORRENTE e
CP_1
OPPOSTO – RESISTENTE
Oggi 4 dicembre 2025 ad ore 13,05 innanzi alla dott.ssa Giorgia Sartoni, sono comparsi:
Per 'avv. GIOVANNELLI CR, anzi nessuno compare Parte_1 Per 'avv. PARRONCHI ALBERTO CP_1 Il giudice invita il difensore di parte opposta presente a precisare le conclusioni. Parte opposta precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate depositate in data 14.11.2025, nonché come da noa depositata in data 19.11.2025. Il difensore di parte opposta dichiara di rinuciare a presenziare alla lettura della sentenza. Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIOVANNELLI Parte_1 P.IVA_1 CR, elettivamente domiciliato in VIA AMENDOLA, N. 27, 51017 PESCIA presso il difensore avv. GIOVANNELLI CR
OPPONENTE – RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARRONCHI ALBERTO, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA J. ALLEGRETTI, N. 17, 47100 FORLI' presso il difensore avv. PARRONCHI ALBERTO
OPPOSTO – RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza, svoltasi in presenza, di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies e dell'art. 281 terdecies c.p.c. del 4 dicembre 2025 e in particolare:
- parte opponente – costituita, ma non comparsa in udienza – si deve ritenere mantenga comunque ferme (cfr. ex multis Cass. n. 11222 del 09.05.2018) le uniche conclusioni ritualmente formulate in atto di citazione in opposizione depositato in data 2.01.2025 ovvero: “Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la fondatezza della presente opposizione per tutti i motivi esposti in narrativa, e consequenzialmente dichiarare non dovute le somme ingiunte con il procedimento monitorio. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”;
- parte opposta come da note conclusive autorizzate depositate in data 14.11.2025 ovvero:
“Voglia l'On.le Tribunale di Forlì, contraris reiectis, nel merito - rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo svolta da per i motivi sopra esposti ed, in particolare, poiché Parte_1 infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata e, per l'effetto, - confermare il decreto ingiuntivo n. 968/2024 del Tribunale di Forlì. Con vittoria di spese e compensi di causa. A tal fine, deposita separata nota spese della quale si chiede la liquidazione”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 5 Con atto di citazione notificato telematicamente in data 23.12.2024, la società Parte_1
in persona del presidente del consiglio di amministrazione, dottor (in
[...] Parte_2 seguito, anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo compratore) conveniva in giudizio la società in persona del consigliere legale rappresentante pro tempore sig.ra CP_1 CP_2
(in seguito anche senza indicazione del tipo sociale o solo venditore) al fine di proporre
[...] opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 968/2024, emesso dal giudice del Tribunale di Forlì, dott. Emanuele Picci, in data 7.11.2024 in esito al procedimento monitorio recante r.g. n. 2104/2024, per la complessiva somma di euro 24.885,42 a titolo di prezzo di acquisto e fornitura di prodotti di erboristeria ed integratori vari, oltre interessi e spese legali. Parte opponente sostanzialmente si doleva della sussistenza di pretesi vizi della merce ordinata e consegnata dal venditore mediante corriere, tanto quantitativi, quanto qualitativi, denunciati dal proprio responsabile di magazzino Persona_1 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.04.2025, il venditore si CP_1 costituiva regolarmente, contestando integralmente, tanto in fatto quanto in diritto, l'opposizione di controparte, allegando la capziosità e la finalità dilatoria della stessa, sprovvista di una piattaforma documentale a sostegno dei fatti dedotti, vieppiù, in diverse circostanze, asseritamente contraddittori. In particolare, l'odierna parte opposta deduceva che parte opponente non abbia mai, prima della notifica del decreto ingiuntivo per cui è causa, contestato la merce fornitale, né abbia mai provveduto a farlo successivamente alla consegna dei prodotti ordinati e, neppure, abbia dato alcuna prova in merito all'esistenza e alla tempestiva denuncia dei vizi e delle difformità che rappresenterebbero motivo, secondo controparte significativo e rilevante, di diniego di controprestazione economica. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., il giudice, effettuate le verifiche preliminari e disposta ex officio la conversione del rito nella forma del rito semplificato, assegnava alle parti termine sino al 15 luglio 2025 per depositare memorie integrative ai rispettivi atti introduttivi: parte opponente nulla depositava, parte opposta, invece, depositava memoria ex art. 171 bis, comma 4, c.p.c. nella quale reiterava le conclusioni precedentemente rassegnate (chiedeva, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, siccome l'opposizione non risulta fondata su valida prova scritta, né appare di pronta soluzione;
quanto al merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, la conferma dello stesso;
in via istruttoria, infine, si opponeva all'ammissione delle prove orali richieste da parte opponente). All'udienza del 11.09.2025, per parte opponente nessuno compariva mentre per parte opposta compariva l'avv. Alberto Parronchi che si riportava ai precedenti scritti difensivi, insistendo in via preliminare per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione;
il Giudice si riservava. Con ordinanza del 12.09.2025, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice concedeva provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 968/2024, non ammetteva le istanze istruttorie formulate in atto di citazione da parte opponente e fissava per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale della causa, ai sensi degli articoli 281 sexies e terdecies c.p.c., l'udienza del 27.11.2025. All'udienza del 27.11.2025, nessuno compariva e il giudice, visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., rinviava per i medesimi incombenti odierni all'udienza del 4.12.2025. All'udienza del 4.12.2025, parte opposta precisava le proprie conclusioni e si svolgeva contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
***
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal compratore nei confronti del Parte_1 venditore è infondata in fatto ed in diritto e va, dunque, rigettata per le seguenti ragioni. CP_1 In primo luogo ed in via di ragione maggiormente liquida, si deve rilevare la non accoglibilità della richiesta unilaterale di estinzione del presente processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. formulata da pagina 3 di 5 parte opponente, che per il tramite del proprio procuratore a ciò legittimato ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. r.g. 6/2025 del Tribunale di Forlì a spese compensate, con nota scritta depositata in data 18.11.2025. Una tale manifestazione di volontà unilaterale, seppur rilevante ai fini della sostanziale prova dei fatti posti a fondamento dell'opposizione proposta, non è di per sé stessa idonea a determinare l'estinzione del processo e la conseguente cancellazione della causa dal ruolo, in base a quanto tassativamente previsto dalla disciplina codicistica di cui all'art. 306 c.p.c.. Ci si limita a ricordare, infatti, che come noto “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”. Ciò non può dirsi certamente integrato nel caso di specie, in ragione della chiara manifestazione di non accettazione della rinuncia agli atti depositata da parte opposta in data 19.11.2025 e dell'univoco contegno processuale tenuto dalla stessa parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni. In secondo luogo, l'opposizione, per come proposta dal compratore opponente, non può ritenersi certamente fondata nel merito, non avendo né specificamente allegato, prima, né Parte_1 tantomeno provato, poi, un proprio esatto adempimento all'obbligazione assunta di pagamento del prezzo convenuto per la merce ordinata e consegnata dal venditore – circostanze fattuali da ritenersi non in contestazione tra le parti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17889 del 27.08.2020 e Cass. n. 22701 del 28.09.2017) – e nemmeno la solo dedotta sussistenza di vizi e difformità della merce. La controversia de qua origina, infatti, da un non contestato inadempimento contrattuale, segnatamente, dalla mancata corresponsione del prezzo di acquisto della merce venduta e fornita da a CP_1 Pt_1
per il complessivo ammontare pari ad euro 24.885,42, come documentato dal creditore tanto in
[...] sede monitoria quanto in sede di opposizione (cfr. Cass. n. 32792 del 9.11.2021 e Cass. S.U. n. 927 del 13.01.2022). Parte opposta ha fornito piena prova del credito vantato, producendo, giusta disposizione dell'art. 634 c.p.c., l'estratto autentico delle scritture contabili, id est delle fatture insolute, dalle quali è stato detratto l'importo della nota di credito (cfr. doc. nn. da 1 a 6 monitorio), nonché i quattro ordini di merce (due del 18.04.2024 e due del 14.05.2024) che determinato il rapporto contrattuale tra le odierne parti processuali e giustificano la pacifica consegna della merce ordinata ad opera del venditore. Non sono, pertanto, revocabili in dubbio certezza, liquidità ed esigibilità del credito preteso da . CP_1 Al contrario, in via assorbente, dagli atti del presente giudizio non è emersa la fondatezza della eccezione di inadempimento e/o garanzia per i vizi della merce compravenduta che parte opponente pretende di porre a legittimazione del proprio mancato pagamento del corrispettivo, deducendo la presenza di difformità e vizi della merce (sia sotto il profilo quantitativo, quanto sotto quello qualitativo) che la stessa avrebbe già tempestivamente denunciato al momento della consegna. Tuttavia, l'allegazione della odierna opponente è sprovvista di qualsivoglia documento idoneo a integrare la funzione di elemento di prova, sicché appare evidente come la medesima non abbia assolto all'onere della prova, inevitabile e cogente per chi alleghi un fatto dal quale pretenda di enucleare un diritto esercitabile in giudizio (cfr. Cass. S.U. n. 11748 del 3.05.2019 e Cass. n. 21084 del 4.07.2022). Per un verso, l'opposizione a decreto ingiuntivo è basata su contestazioni sollevate unicamente in sede giudiziale dal compratore in maniera del tutto generica ed in relazione a non meglio precisati vizi, che in ogni caso sulla base delle allegazioni di parte devono qualificarsi come eventuali vizi e difformità palesi e non occulte, che potevano e dovevano essere denunciati immediatamente dal compratore nel rispetto dei termini di legge. Per altro verso, a fronte delle contestazioni e delle tempestive eccezioni sollevate da parte opposta in sede di costituzione in giudizio, parte opponente non ha nemmeno precisato le proprie contestazioni, né dimostrato puntualmente di aver denunciato i predetti vizi della merce ordinata e consegnata al venditore, limitandosi alla deduzione per cui gli stessi sono stati comunicati dal responsabile di magazzino Persona_1
non ha confortato la propria ragione con alcun mezzo istruttorio idoneo ed ammissibile – Parte_1 sul punto si richiama integralmente quanto già rilevato con l'ordinanza istruttoria del 12.09.2025. In sintesi ed in conclusione, si rileva come parte opponente non abbia fornito prova di alcun pagina 4 di 5 pagamento – nemmeno in misura parziale – degli importi ingiunti in sede monitoria e/o di alcuna altra circostanza impeditiva, modificativa e/o estintiva della pretesa creditoria avanzata da parte opposta, con conseguente e necessaria conferma del decreto ingiuntivo opposto. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi processuali espletate, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria e della fase decisionale che vengono liquidate nei valori minimi, in quanto la prima si è limitata al deposito della sola memoria integrativa ex art. 171 bis, comma 4, c.p.c., senza necessità di svolgere ulteriori difese scritte e/o di compiere ulteriore attività istruttoria, ed in quanto la seconda è stata svolta nelle forme semplificate di cui agli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c.. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla soccombenza di parte opponente , Parte_1 come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 6/2025, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione proposta da per le ragioni di cui in motivazione. Parte_1
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 968/2024 in ogni sua parte: capitale, interessi quali ivi indicati, spese di lite quali ivi liquidate.
3. LO CONFERMA ESECUTIVO.
4. AN parte opponente al pagamento a favore di parte opposta Parte_1 CP_1 delle spese di lite, che si aggiungono a quelle già liquidate in sede di decreto ingiuntivo e che si
[...] liquidano in euro 3.387,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA sull'imponibile come per legge.
Sentenza resa ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Forlì, 4 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6/2025 tra
Parte_1
OPPONENTE - RICORRENTE e
CP_1
OPPOSTO – RESISTENTE
Oggi 4 dicembre 2025 ad ore 13,05 innanzi alla dott.ssa Giorgia Sartoni, sono comparsi:
Per 'avv. GIOVANNELLI CR, anzi nessuno compare Parte_1 Per 'avv. PARRONCHI ALBERTO CP_1 Il giudice invita il difensore di parte opposta presente a precisare le conclusioni. Parte opposta precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate depositate in data 14.11.2025, nonché come da noa depositata in data 19.11.2025. Il difensore di parte opposta dichiara di rinuciare a presenziare alla lettura della sentenza. Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIOVANNELLI Parte_1 P.IVA_1 CR, elettivamente domiciliato in VIA AMENDOLA, N. 27, 51017 PESCIA presso il difensore avv. GIOVANNELLI CR
OPPONENTE – RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARRONCHI ALBERTO, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA J. ALLEGRETTI, N. 17, 47100 FORLI' presso il difensore avv. PARRONCHI ALBERTO
OPPOSTO – RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza, svoltasi in presenza, di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies e dell'art. 281 terdecies c.p.c. del 4 dicembre 2025 e in particolare:
- parte opponente – costituita, ma non comparsa in udienza – si deve ritenere mantenga comunque ferme (cfr. ex multis Cass. n. 11222 del 09.05.2018) le uniche conclusioni ritualmente formulate in atto di citazione in opposizione depositato in data 2.01.2025 ovvero: “Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la fondatezza della presente opposizione per tutti i motivi esposti in narrativa, e consequenzialmente dichiarare non dovute le somme ingiunte con il procedimento monitorio. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”;
- parte opposta come da note conclusive autorizzate depositate in data 14.11.2025 ovvero:
“Voglia l'On.le Tribunale di Forlì, contraris reiectis, nel merito - rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo svolta da per i motivi sopra esposti ed, in particolare, poiché Parte_1 infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata e, per l'effetto, - confermare il decreto ingiuntivo n. 968/2024 del Tribunale di Forlì. Con vittoria di spese e compensi di causa. A tal fine, deposita separata nota spese della quale si chiede la liquidazione”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 5 Con atto di citazione notificato telematicamente in data 23.12.2024, la società Parte_1
in persona del presidente del consiglio di amministrazione, dottor (in
[...] Parte_2 seguito, anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo compratore) conveniva in giudizio la società in persona del consigliere legale rappresentante pro tempore sig.ra CP_1 CP_2
(in seguito anche senza indicazione del tipo sociale o solo venditore) al fine di proporre
[...] opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 968/2024, emesso dal giudice del Tribunale di Forlì, dott. Emanuele Picci, in data 7.11.2024 in esito al procedimento monitorio recante r.g. n. 2104/2024, per la complessiva somma di euro 24.885,42 a titolo di prezzo di acquisto e fornitura di prodotti di erboristeria ed integratori vari, oltre interessi e spese legali. Parte opponente sostanzialmente si doleva della sussistenza di pretesi vizi della merce ordinata e consegnata dal venditore mediante corriere, tanto quantitativi, quanto qualitativi, denunciati dal proprio responsabile di magazzino Persona_1 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.04.2025, il venditore si CP_1 costituiva regolarmente, contestando integralmente, tanto in fatto quanto in diritto, l'opposizione di controparte, allegando la capziosità e la finalità dilatoria della stessa, sprovvista di una piattaforma documentale a sostegno dei fatti dedotti, vieppiù, in diverse circostanze, asseritamente contraddittori. In particolare, l'odierna parte opposta deduceva che parte opponente non abbia mai, prima della notifica del decreto ingiuntivo per cui è causa, contestato la merce fornitale, né abbia mai provveduto a farlo successivamente alla consegna dei prodotti ordinati e, neppure, abbia dato alcuna prova in merito all'esistenza e alla tempestiva denuncia dei vizi e delle difformità che rappresenterebbero motivo, secondo controparte significativo e rilevante, di diniego di controprestazione economica. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., il giudice, effettuate le verifiche preliminari e disposta ex officio la conversione del rito nella forma del rito semplificato, assegnava alle parti termine sino al 15 luglio 2025 per depositare memorie integrative ai rispettivi atti introduttivi: parte opponente nulla depositava, parte opposta, invece, depositava memoria ex art. 171 bis, comma 4, c.p.c. nella quale reiterava le conclusioni precedentemente rassegnate (chiedeva, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, siccome l'opposizione non risulta fondata su valida prova scritta, né appare di pronta soluzione;
quanto al merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, la conferma dello stesso;
in via istruttoria, infine, si opponeva all'ammissione delle prove orali richieste da parte opponente). All'udienza del 11.09.2025, per parte opponente nessuno compariva mentre per parte opposta compariva l'avv. Alberto Parronchi che si riportava ai precedenti scritti difensivi, insistendo in via preliminare per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione;
il Giudice si riservava. Con ordinanza del 12.09.2025, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice concedeva provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 968/2024, non ammetteva le istanze istruttorie formulate in atto di citazione da parte opponente e fissava per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale della causa, ai sensi degli articoli 281 sexies e terdecies c.p.c., l'udienza del 27.11.2025. All'udienza del 27.11.2025, nessuno compariva e il giudice, visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., rinviava per i medesimi incombenti odierni all'udienza del 4.12.2025. All'udienza del 4.12.2025, parte opposta precisava le proprie conclusioni e si svolgeva contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
***
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal compratore nei confronti del Parte_1 venditore è infondata in fatto ed in diritto e va, dunque, rigettata per le seguenti ragioni. CP_1 In primo luogo ed in via di ragione maggiormente liquida, si deve rilevare la non accoglibilità della richiesta unilaterale di estinzione del presente processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. formulata da pagina 3 di 5 parte opponente, che per il tramite del proprio procuratore a ciò legittimato ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. r.g. 6/2025 del Tribunale di Forlì a spese compensate, con nota scritta depositata in data 18.11.2025. Una tale manifestazione di volontà unilaterale, seppur rilevante ai fini della sostanziale prova dei fatti posti a fondamento dell'opposizione proposta, non è di per sé stessa idonea a determinare l'estinzione del processo e la conseguente cancellazione della causa dal ruolo, in base a quanto tassativamente previsto dalla disciplina codicistica di cui all'art. 306 c.p.c.. Ci si limita a ricordare, infatti, che come noto “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”. Ciò non può dirsi certamente integrato nel caso di specie, in ragione della chiara manifestazione di non accettazione della rinuncia agli atti depositata da parte opposta in data 19.11.2025 e dell'univoco contegno processuale tenuto dalla stessa parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni. In secondo luogo, l'opposizione, per come proposta dal compratore opponente, non può ritenersi certamente fondata nel merito, non avendo né specificamente allegato, prima, né Parte_1 tantomeno provato, poi, un proprio esatto adempimento all'obbligazione assunta di pagamento del prezzo convenuto per la merce ordinata e consegnata dal venditore – circostanze fattuali da ritenersi non in contestazione tra le parti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17889 del 27.08.2020 e Cass. n. 22701 del 28.09.2017) – e nemmeno la solo dedotta sussistenza di vizi e difformità della merce. La controversia de qua origina, infatti, da un non contestato inadempimento contrattuale, segnatamente, dalla mancata corresponsione del prezzo di acquisto della merce venduta e fornita da a CP_1 Pt_1
per il complessivo ammontare pari ad euro 24.885,42, come documentato dal creditore tanto in
[...] sede monitoria quanto in sede di opposizione (cfr. Cass. n. 32792 del 9.11.2021 e Cass. S.U. n. 927 del 13.01.2022). Parte opposta ha fornito piena prova del credito vantato, producendo, giusta disposizione dell'art. 634 c.p.c., l'estratto autentico delle scritture contabili, id est delle fatture insolute, dalle quali è stato detratto l'importo della nota di credito (cfr. doc. nn. da 1 a 6 monitorio), nonché i quattro ordini di merce (due del 18.04.2024 e due del 14.05.2024) che determinato il rapporto contrattuale tra le odierne parti processuali e giustificano la pacifica consegna della merce ordinata ad opera del venditore. Non sono, pertanto, revocabili in dubbio certezza, liquidità ed esigibilità del credito preteso da . CP_1 Al contrario, in via assorbente, dagli atti del presente giudizio non è emersa la fondatezza della eccezione di inadempimento e/o garanzia per i vizi della merce compravenduta che parte opponente pretende di porre a legittimazione del proprio mancato pagamento del corrispettivo, deducendo la presenza di difformità e vizi della merce (sia sotto il profilo quantitativo, quanto sotto quello qualitativo) che la stessa avrebbe già tempestivamente denunciato al momento della consegna. Tuttavia, l'allegazione della odierna opponente è sprovvista di qualsivoglia documento idoneo a integrare la funzione di elemento di prova, sicché appare evidente come la medesima non abbia assolto all'onere della prova, inevitabile e cogente per chi alleghi un fatto dal quale pretenda di enucleare un diritto esercitabile in giudizio (cfr. Cass. S.U. n. 11748 del 3.05.2019 e Cass. n. 21084 del 4.07.2022). Per un verso, l'opposizione a decreto ingiuntivo è basata su contestazioni sollevate unicamente in sede giudiziale dal compratore in maniera del tutto generica ed in relazione a non meglio precisati vizi, che in ogni caso sulla base delle allegazioni di parte devono qualificarsi come eventuali vizi e difformità palesi e non occulte, che potevano e dovevano essere denunciati immediatamente dal compratore nel rispetto dei termini di legge. Per altro verso, a fronte delle contestazioni e delle tempestive eccezioni sollevate da parte opposta in sede di costituzione in giudizio, parte opponente non ha nemmeno precisato le proprie contestazioni, né dimostrato puntualmente di aver denunciato i predetti vizi della merce ordinata e consegnata al venditore, limitandosi alla deduzione per cui gli stessi sono stati comunicati dal responsabile di magazzino Persona_1
non ha confortato la propria ragione con alcun mezzo istruttorio idoneo ed ammissibile – Parte_1 sul punto si richiama integralmente quanto già rilevato con l'ordinanza istruttoria del 12.09.2025. In sintesi ed in conclusione, si rileva come parte opponente non abbia fornito prova di alcun pagina 4 di 5 pagamento – nemmeno in misura parziale – degli importi ingiunti in sede monitoria e/o di alcuna altra circostanza impeditiva, modificativa e/o estintiva della pretesa creditoria avanzata da parte opposta, con conseguente e necessaria conferma del decreto ingiuntivo opposto. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi processuali espletate, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria e della fase decisionale che vengono liquidate nei valori minimi, in quanto la prima si è limitata al deposito della sola memoria integrativa ex art. 171 bis, comma 4, c.p.c., senza necessità di svolgere ulteriori difese scritte e/o di compiere ulteriore attività istruttoria, ed in quanto la seconda è stata svolta nelle forme semplificate di cui agli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c.. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla soccombenza di parte opponente , Parte_1 come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 6/2025, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione proposta da per le ragioni di cui in motivazione. Parte_1
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 968/2024 in ogni sua parte: capitale, interessi quali ivi indicati, spese di lite quali ivi liquidate.
3. LO CONFERMA ESECUTIVO.
4. AN parte opponente al pagamento a favore di parte opposta Parte_1 CP_1 delle spese di lite, che si aggiungono a quelle già liquidate in sede di decreto ingiuntivo e che si
[...] liquidano in euro 3.387,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA sull'imponibile come per legge.
Sentenza resa ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Forlì, 4 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni
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