Decreto cautelare 15 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 16 febbraio 2022
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/12/2025, n. 23845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23845 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23845/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00298/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 298 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 114;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- Del provvedimento prot. -OMISSIS-, del 21.12.2021, del Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato – Servizio Polizia Scientifica, di immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, emesso nei confronti dell'Assistente Capo Coordinatore -OMISSIS-, PERID -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
- Dell'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale a decorrere dal 21.12.2021 del Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato – Servizio Polizia Scientifica;
- Della nota prot. n. -OMISSIS- del 15.12.2021, del Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato – Servizio Polizia Scientifica, notificata il 16.12.2021, con cui il menzionato dipendente è stato invitato a produrre la documentazione vaccinale, entro 5 giorni successivi dalla ricezione dell'invito;
- Della circolare del Signor Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 333AGG n. 21554 del 10.12.2021 concernente “decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”. Obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato – Disposizioni applicative”;
- del decreto legge 26.11.2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
- del decreto legge del 21.09.2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;
- del decreto legge 01.04.2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
- della legge del 28.05.2021, n. 76;
- della legge del 23.07.2021, n. 106;
- del d.l. n. 1/2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;
NONCHÉ PER LA CO
Delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 ottobre 2025 la dott.ssa FR NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – Sovrintendente Capo della Polizia di Stato sospesa dal diritto di svolgere la propria attività lavorativa per il mancato adempimento all’obbligo vaccinale, ai sensi del D.L. n. 44/2021 – ha impugnato, chiedendone l’annullamento, gli atti e le norme meglio specificati in epigrafe, nonché chiesto la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni asseritamente subiti e subendi, rassegnando le censure di seguito sintetizzate.
2. Con un primo motivo di gravame, rubricato: “I . VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 44/2021 E IN PARTICOLARE DELL’ART. 4 TER, COMMA 1, D.L. N. 44/2021 SS.MM.II. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 35 E 36 COST. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 OCTIES, COMMA 1, L. N. 241/1990 - VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. OBBLIGO DI VACCINAZIONE “GENERALIZZATO” PER CATEGORIE DI LAVORATORI SENZA OPERARE ALCUNA DISTINZIONE IN ORDINE ALLE MANSIONI EFFETTIVAMENTE SVOLTE ”, la ricorrente, dopo aver affermato la sindacabilità in astratto dell’atto politico, ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti gravati (e del D.L. n. 44/2021, art. 4 ter, comma 1, lett. b), perché con essi il legislatore ha generalizzato l’obbligo vaccinale per tutte le categorie di lavoratori di cui all’art. 4 ter senza prevedere alcuna differenziazione in ordine alle tipologie di mansioni svolte, laddove, invece, determinate mansioni, vengono svolte dagli stessi lavoratori singolarmente senza particolare contatto con il pubblico (così come l’odierna ricorrente, che svolgerebbe compiti che non arrecano alcun pregiudizio per la salute pubblica e non vi è nessun rischio di contagiare e/o essere contagiato da altri colleghi o da persone terze).
2.1 Tramite la seconda censura, rubricata: “ II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 44/2021 E IN PARTICOLARE DELL’ART. 4 TER D.L. N. 44/2021 SS.MM.II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 OCTIES, COMMA 1, L. N. 241/1990. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. MANCATA PREVISIONE NORMATIVA IN MERITO ALLA POSSIBILITÀ DI SVOLGERE TAMPONI QUOTIDIANI IN LUOGO DELLA VACCINAZIONE ”, invece, la ricorrente ha lamentato l’illegittimità (derivata dall’art. 4 ter co. 1, lett. b), cit.) degli atti gravati, stante la mancata previsione, a livello legislativo, della possibilità per i soggetti obbligati di sottoporsi, in alternativa alla vaccinazione, a tampone regolare, al fine di continuare svolgere la loro attività lavorativa.
2.2 Con il terzo motivo di ricorso, rubricato: “ III. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 44/2021 E IN PARTICOLARE DELL’ART. 4 TER D.L. N. 44/2021 SS.MM.II. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 914 SS. D.LGS. N. 66/2010 - VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – MANCATA PREVISIONE DI RETRIBUZIONE / ASSEGNO ALIMENTARE IN CASO DI SOSPENSIONE DALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA ”, la ricorrente ha allegato la disparità di trattamento rispetto alle previsioni di cui agli artt. 914 e ss. del D. Lgs. n. 66/2010 (c.d. codice militare), i quali riconoscono al militare sospeso dal servizio perché indagato e/o sottoposto a misura cautelare personale la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo, laddove, invece l’attuale previsione contenuta nel d.l. 44/2021 prevede la totale sospensione dalla retribuzione per tutti i dipendenti che non vogliano e/o non possano sottoporsi alla somministrazione del vaccino da Covid-19.
2.3 Con il quarto mezzo di gravame, rubricato: “ IV. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 TER D.L. 44/2021 SS.MM. II; ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA, MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 35 E 36 COST. SUL DIRITTO DEL LAVORATORE A PERCEPIRE UNA RETRIBUZIONE MINIMA AI FINI DEL SOSTENTAMENTO DEI PROPRI BISOGNI ”, la ricorrente ha lamentato che l’applicazione dell’art. 4 ter, co. 1, lett. b), cit. opererebbe un irragionevole bilanciamento tra il diritto al lavoro e quello alla salute, nel senso che la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (in misura integrale) prevista in caso di mancata sottoposizione all’obbligo vaccinale finirebbe per penalizzare in maniera eccessiva e sproporzionata il diritto al lavoro nonché quello a una retribuzione equa dell’appartenente alle Forze Armate, pure costituzionalmente tutelati.
3. Con decreto presidenziale n. 211 del 15.01.2022 è stata respinta l’istanza di tutela cautelare monocratica, al contempo ordinando al Ministero il deposito di una dettagliata relazione sui fatti di causa.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio e ha chiesto la reiezione del ricorso, poiché infondato in fatto e in diritto, vinte le spese.
5. Con ordinanza collegiale n. 991 del 16.02.2022, confermata in appello, è stata respinta l’istanza cautelare.
6. Con istanza dell’11.07.2025, in vista della udienza odierna, parte ricorrente ha depositato istanza di sospensione impropria del presente giudizio, stante la rimessione pregiudiziale operata dal Consiglio di Stato alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di plurime questioni interpretative concernenti la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ed è stata recepita nell’ordinamento interno con il D. Lgs. del 9 luglio 2003, n. 216 (v. Cons. Stato, sez. I, par., 23 luglio 2024, n. 887).
7. All’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 10.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Preliminarmente va respinta l’istanza di sospensione del giudizio: infatti, come piú volte rammentato dalla Corte di giustizia, qualora « la disposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte […] la corretta interpretazione del diritto dell’Unione s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbî » il giudice nazionale non è tenuto a rimettere la questione ai sensi dell’art. 267 Tfue (Corte giust. Ue, 6 ottobre 2021, causa C-561/19 – similmente, v. Cons. Stato, sez. VI, 19 giugno 2025, n. 5357; in materia di obbligo vaccinale, causa C-219/24, sentenza Corte giust. UE, 12 giugno 2025).
Pertanto, come si avrà modo di esporre, appare chiaro a questo Collegio come si possa decidere l’odierna controversia senza dover attendere l’ulteriore pronunciamento del giudice europeo (come tra l’altro già avvenuto in ipotesi analoghe, cfr. Tar Lazio, sez. IV, 31 marzo 2025, n. 6469, alla cui ampia e puntuale motivazione si rinvia).
Inoltre, in giurisprudenza è pacifico l’indirizzo pretorio che esclude l’obbligo di rimessione alla Corte di giustizia sulla base di un diverso argomento, non illustrato, neanche in nuce , nel gravame (nella specie, non vi è alcuna denuncia di un contrasto tra la direttiva comunitaria 2000/78/Ce e il diritto nazionale), precisandosi come « seppure è vero che il giudice comunitario, ai fini dell’ammissibilità del rinvio pregiudiziale, interpreta il presupposto della rilevanza delle questioni sollevate dal giudice nazionale in maniera meno rigorosa rispetto, ad esempio, alla Corte costituzionale, è altrettanto vero che la violazione della normativa sovranazionale deve essere stata comunque dedotta nel giudizio a quo. Ora, né nel ricorso introduttivo né nell’atto di motivi aggiunti si fa cenno alla direttiva 78 del 2000, per cui le precisazioni che la Cgue fornirà eventualmente al Consiglio di Stato non sarebbero comunque rilevanti nel presente giudizio »; in aggiunta, « non va dimenticato che lo stesso Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, a partire dalla nota sentenza n. 7045/2021 […] ha chiarito che la normativa qui censurata non presenta profili di interesse sovranazionale, per cui a fortiori non appare giustificato il rinvio pregiudiziale » (cfr. Tar Marche, sez. I, 26 aprile 2025, n. 297, pienamente condivisa dal Collegio).
9. Tanto premesso, il ricorso è, in ogni caso, infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto sulla base della giurisprudenza ormai consolidata, dalla quale il Collegio non vede ragione per discostarsi.
In particolare, questo Tribunale da ultimo ha affermato che: “ è sufficiente richiamare i principi espressi dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 14 e 15 del 2023 secondo i quali, alla luce del ragionevole e non sproporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti quale operato dal legislatore e come tale ritenuto dalla Corte costituzionale, l’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione nel principio di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione, in quanto, in nome di esso e, dunque della solidarietà verso gli altri, ciascuno può essere obbligato a un dato trattamento sanitario, anche comportante un rischio specifico, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione. E tali principi, pur se espressi con riferimento al personale sanitario, devono trovare applicazione anche per le altre categorie (tra cui il personale militare) per le quali è stato normativamente imposto l’obbligo vaccinale, considerati i precipui compiti ad esse affidati in materia di difesa e sicurezza pubblica durante il periodo pandemico, comprensivi di attività a contatto con terzi con rischio di diffusione del virus, nonché dell’esercizio di funzioni necessarie e indifferibili, a tutela della collettività, che non sono passibili di interruzione o rallentamenti e richiedono, pertanto, l’adozione di ogni accorgimento e trattamento sanitario utile .” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I bis, 19 giugno 2025, n. 12067; idem n. 15615/2025).
Peraltro, nel caso di specie, l’affermazione di parte ricorrente secondo le sue mansioni non la esporrebbero a contatti con altri soggetti è priva di qualsivoglia prova addotta a conforto.
Le norme in commento, pertanto, non hanno comportato alcun illegittimo sacrificio della posizione della interessata, essendo l’obbligo vaccinale con tutta evidenza finalizzato alla tutela di un interesse di rango primario della collettività, ragione per la quale era ammissibile l’imposizione di limiti alla posizione del privato.
La Corte costituzionale, invero, sempre con la citata sentenza n. 15 del 2023 ha chiarito che la previsione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 - anziché del più mite obbligo di sottoporsi ai relativi test diagnostici (c.d. tampone) - non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili.
Infatti, disattendendo le questioni di legittimità costituzionale sollevate, la Corte ha affermato che la normativa censurata ha operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione.
Il sacrificio imposto non ha ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stato costantemente modulato in base all’andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini. La mancata osservanza dell’obbligo vaccinale ha riversato i suoi effetti sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, determinando la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I bis, n. 12067/2025 e n. 15615/2025 cit.).
In tal senso, nuovamente la Corte Costituzionale ha recentemente ribadito la legittimità del meccanismo di sospensione dal diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa precisando che: “ in base alla disciplina delineata dal legislatore per far fronte all’emergenza pandemica, la vaccinazione costituiva requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. Conseguentemente, come già osservato da questa Corte, la sospensione del lavoratore che non avesse ottemperato all’obbligo vaccinale rappresentava per il datore di lavoro “l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale” (sentenza n. 15 del 2023): tale misura è, infatti, coerente con l’obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall’art. 2087 del codice civile e dall’art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Del pari, sul versante della posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 rientrava nel novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall’art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività. Il datore di lavoro, dunque, era tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore dal momento dell’accertamento della violazione dell’obbligo e fino al suo assolvimento, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge. La mancata sottoposizione a vaccinazione, determinando, nei termini suddetti, la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, comportava il venire meno (sia pure temporaneo) del sinallagma funzionale del contratto.
In applicazione del principio generale di corrispettività, l’assenza della prestazione lavorativa rende la previsione sulla mancata corresponsione della retribuzione così come di ogni altro compenso o emolumento (sentenza n. 15 del 2023) non contrastante con gli invocati parametri. […] Né può giungersi a diverse conclusioni con specifico riferimento alla mancata erogazione dell’assegno alimentare. Come già chiarito da questa Corte, l’effetto stabilito dalle disposizioni censurate, a norma delle quali al lavoratore inadempiente all’obbligo vaccinale non sono dovuti, nel periodo di sospensione, “la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”, giustifica “anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall’art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile” (sentenza n. 15 del 2023). Né possono ritenersi validi tertia comparationis le ipotesi – evocate dal giudice rimettente al fine di sostenere la violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento – in cui sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all’art. 82 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle diposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) o al contratto collettivo di comparto, come stabilito dall’art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall’art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). In questi casi, invero, la sospensione è una misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e disposta cautelarmente nell’interesse pubblico, destinata ad essere travolta dall’esaurimento dei paralleli procedimenti; il che rende improponibile la comparazione svolta dal giudice a quo (sentenza n. 15 del 2023). Come rimarcato da questa Corte nella suddetta sentenza, “la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata”. Diversamente da tali ipotesi, in cui “il riconoscimento dell’assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto”, nel caso in esame “è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”. […] Tali conclusioni – ha chiarito questa Corte nella medesima pronuncia – non vengono intaccate pur aderendo alla tesi della natura assistenziale, e non retributiva, dell’assegno alimentare, in quanto comunque non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l’accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa. […] Alla luce delle considerazioni svolte, devono quindi dichiararsi non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, Cost., dell’art. 4-ter, commi 1, lettera d), e 3, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui prevede per il personale della Polizia penitenziaria, per effetto del-OMISSIS- anti SARS-CoV-2, la sospensione dal servizio e la perdita della retribuzione, e comunque non contempla l’erogazione di un assegno alimentare ” (Corte Costituzionale, 15 ottobre 2024, n. 188).
In altri termini, nella fattispecie di cui è causa, la mancata corresponsione di un assegno alimentare al dipendente che rifiuti di vaccinarsi si giustifica alla luce della circostanza che la sospensione dall’attività lavorativa è, a ben vedere, l’inevitabile corollario di un rifiuto imputabile allo stesso dipendente di eseguire la propria prestazione in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri, con la conseguenza che è ragionevole che egli subisca integralmente le conseguenze sfavorevoli – anche in termini economici – della propria libera scelta.
10. In conclusione, per tutto quanto detto il ricorso è infondato e deve essere respinto, ivi inclusa la domanda risarcitoria.
11. Le spese di lite possono comunque essere compensate avuto riguardo alla natura dell’interesse azionato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NG FA, Presidente FF
FR NI, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Grauso, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR NI | NG FA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.