TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/12/2025, n. 23845
TAR
Decreto cautelare 15 gennaio 2022
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TAR
Ordinanza cautelare 16 febbraio 2022
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TAR
Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter, comma 1, D.L. n. 44/2021 ss.mm.ii. – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35 e 36 Cost. - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 octies, comma 1, L. n. 241/1990 - Violazione di legge. Eccesso di potere.

    La Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo il bilanciamento degli interessi operato dal legislatore, giustificando l'obbligo vaccinale in nome del principio di solidarietà. La ricorrente non ha fornito prova delle sue mansioni.

  • Rigettato
    Mancata previsione normativa in merito alla possibilità di svolgere tamponi quotidiani in luogo della vaccinazione

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che la previsione dell'obbligo vaccinale, anziché del tampone, non sia irragionevole o sproporzionata, in quanto la vaccinazione è considerata requisito essenziale per l'esercizio della professione.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento – Mancata previsione di retribuzione/assegno alimentare in caso di sospensione dall’attività lavorativa

    La Corte Costituzionale ha chiarito che la mancata erogazione dell'assegno alimentare è giustificata dal fatto che la sospensione deriva da una libera scelta del lavoratore di non vaccinarsi. La comparazione con la sospensione per procedimento penale o disciplinare è improponibile.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 35 e 36 Cost. sul diritto del lavoratore a percepire una retribuzione minima ai fini del sostentamento dei propri bisogni.

    La sospensione dal servizio e dalla retribuzione è una misura coerente con l'obbligo di sicurezza del datore di lavoro e con gli obblighi di cura e prevenzione del lavoratore. La mancata corresponsione della retribuzione non contrasta con i parametri costituzionali.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'illegittimità dei decreti legge e delle norme primarie

    Il ricorso è stato respinto nel merito in quanto le norme primarie sono state ritenute legittime dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza consolidata.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'illegittimità dei decreti legge e delle norme primarie

    Il ricorso è stato respinto nel merito in quanto le norme primarie sono state ritenute legittime dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza consolidata.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'illegittimità dei decreti legge e delle norme primarie

    Il ricorso è stato respinto nel merito in quanto le norme primarie sono state ritenute legittime dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza consolidata.

  • Rigettato
    Questioni di legittimità costituzionale e comunitaria

    Il ricorso è stato respinto nel merito in quanto le norme primarie sono state ritenute legittime dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza consolidata. L'istanza di sospensione del giudizio per rimessione alla Corte di Giustizia UE è stata respinta in quanto la disposizione di diritto dell'Unione è già stata interpretata dalla Corte e la normativa nazionale non è stata dedotta in contrasto con la direttiva comunitaria.

  • Rigettato
    Questioni di legittimità costituzionale e comunitaria

    Il ricorso è stato respinto nel merito in quanto le norme primarie sono state ritenute legittime dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza consolidata. L'istanza di sospensione del giudizio per rimessione alla Corte di Giustizia UE è stata respinta in quanto la disposizione di diritto dell'Unione è già stata interpretata dalla Corte e la normativa nazionale non è stata dedotta in contrasto con la direttiva comunitaria.

  • Rigettato
    Questioni di legittimità costituzionale e comunitaria

    Il ricorso è stato respinto nel merito in quanto le norme primarie sono state ritenute legittime dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza consolidata. L'istanza di sospensione del giudizio per rimessione alla Corte di Giustizia UE è stata respinta in quanto la disposizione di diritto dell'Unione è già stata interpretata dalla Corte e la normativa nazionale non è stata dedotta in contrasto con la direttiva comunitaria.

  • Rigettato
    Questioni di legittimità costituzionale e comunitaria

    Il ricorso è stato respinto nel merito in quanto le norme primarie sono state ritenute legittime dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza consolidata.

  • Rigettato
    Questioni di legittimità costituzionale e comunitaria

    Il ricorso è stato respinto nel merito in quanto le norme primarie sono state ritenute legittime dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza consolidata.

  • Rigettato
    Questioni di legittimità costituzionale e comunitaria

    Il ricorso è stato respinto nel merito in quanto le norme primarie sono state ritenute legittime dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza consolidata. L'istanza di sospensione del giudizio per rimessione alla Corte di Giustizia UE è stata respinta in quanto la disposizione di diritto dell'Unione è già stata interpretata dalla Corte e la normativa nazionale non è stata dedotta in contrasto con la direttiva comunitaria.

  • Rigettato
    Infondatezza della domanda principale

    La domanda risarcitoria è stata respinta in quanto il ricorso principale è stato ritenuto infondato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/12/2025, n. 23845
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23845
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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