Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 06/02/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta sub. nr. 143/2024 R.G.
promossa con ricorso depositato il 26/9/2024 da:
, nato il [...] a [...], codice fiscale Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Gerarda C.F._1
Vetrone del Foro di Benevento
RICORRENTE
contro
, con sede in Arco (TN) Controparte_1
CONVENUTA-CONTUMACE
In punto: impugnazione licenziamento
CONCLUSIONI
Ricorrente: “Dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato con pec del
18 settembre 2024 per insussistenza del giustificato motivo oggettivo;
ordinare alla società in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore con sede in Arco (TN) alla via Aldo Moro n. 51
partita iva e codice fiscale di reintegrare il ricorrente nel posto di P.IVA_1
lavoro e condannarla a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 23 del 2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali del recesso fino alla reintegrazione e di tutte le somme previste dalla legge a qualsiasi titolo e/o ragione;
1
rappresentante pro tempore con sede in Arco (TN) alla via Aldo Moro n. 51
partita iva e codice fiscale , nel caso di mancato accoglimento al P.IVA_1
reintegro, al pagamento di tutte le somme dovute a causa del licenziamento quali t.f.r., ferie non godute, permessi, indennità di preavviso, eccetera nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali alla rivalutazione monetaria;
in subordine, condannare la società in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore con sede in Arco (TN) alla via Aldo
Moro n. 51 partita iva e codice fiscale a corrispondere al P.IVA_1
ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 del decreto legislativo n.
23/2015 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria ”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.09.2024 - premesso di aver Parte_1
lavorato presso dal 20.05.2024 e di essere stato Controparte_2
licenziato con PEC dd. 18.09.2014 - conveniva in giudizio innanzi a questo
Tribunale la citata cooperativa affinché venisse accertata l'illegittimità del licenziamento per insussistenza di giustificato motivo oggettivo, con condanna, in principalità, a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a corrispondergli l'indennità ex art. 3 c. 2 d.lgs. 23/2015; in subordine, al pagamento di tutte le somme dovute a causa del licenziamento;
in ulteriore subordine, a corrispondere le indennità ex art 3 c. 1 d.lgs. 23/2015 nella misura massima consentita.
A sostegno della propria pretesa evidenziava come per i periodi di malattia fossero stati prodotti certificati medici sul cui contenuto il ricorrente non
2 avrebbe potuto rendere giustificazioni, non essendo stati redatti da lui, bensì
dal suo medico e che per il periodo non coperto da certificati, tale mancanza non fosse a lui addebitabile perché causata dall'assenza del proprio medico.
Nella contumacia della controparte, veniva fissata l'odierna udienza di discussione, nella quale, precisate dal ricorrente le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era decisa come da dispositivo letto pubblicamente e veniva contestualmente depositata la presente sentenza.
****
La domanda attorea relativa alla pretesa illegittimità del licenziamento è
manifestamente infondata e, come tale, non può che essere respinta.
In punto di fatto è certo che il ricorrente è stato assente dal lavoro dal 2 al 3
agosto, dal 12 al 20 agosto, il 27 agosto e dal 4 al 6 settembre 2024 senza inviare alcun certificato medico a giustificazione delle assenze.
La tesi del ricorrente secondo la quale il mancato invio dei certificati medici relativamente a quei giorni sarebbe dipeso dall'assenza del suo medico curante è del tutto pretestuosa.
Ne consegue che va dichiarata la piena legittimità dell'intimato licenziamento.
La domanda subordinata volta al pagamento delle competenze di fine rapporto va, invece, accolta, non essendovi in atto elementi dai quali desumere l'intervenuto pagamento della retribuzione di settembre 2024 e del
TFR.
La circostanza che alla data di deposito del ricorso (26/9/2024), come pure alla data di notifica (2/10/2024), non fosse ancora scaduto il termine per il relativo pagamento risulta, al riguardo, irrilevante, visto e considerato che il termine in questione è certamente scaduto nel corso del giudizio e la
3 convenuta – rimasta contumace e non presentatasi a rendere l'interrogatorio formale - non ha dato alcuna prova dell'intervenuto adempimento.
va, pertanto, condannata al pagamento in favore del ricorrente CP_3
di € 776,10 a titolo di retribuzione settembre 2024 e di € 460,04 a titolo di TFR,
per un totale di € 1.236,14
Le somme in questione sono calcolate sulla base delle buste paga in atti, con la precisazione che la retribuzione di settembre 2024 e della quota parte di tfr relativa al medesimo mese sono calcolate in ragione dei 18/30 di quelle del mese precedente.
Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo sulla base del valore modesto della controversia, seguono la soccombenza.
In considerazione dell'ammissione del ricorrente al cd. gratuito patrocinio in forza di delibera dd. 30/9/2024 del consiglio dell'ordine degli avvocati di
Rovereto, la condanna al pagamento va effettuata in favore dello Stato e non della parte, ex art. 133 DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto definitivamente pronunciando, udito il procuratore del ricorrente, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) respinge l'impugnativa del licenziamento proposta dal ricorrente;
2) in parziale accoglimento della domanda subordinata del ricorrente, condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo lordo di €
1.236,14, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 18/9/2024 al saldo;
4 3) condanna la convenuta al pagamento in favore dello Stato, ex art. 133 DPR
115/2002, delle spese legali della parte ammessa al patrocinio, spese che si liquidano in € 600, oltre iva se dovuta, cnpa e 15% spese generali.
Così deciso in Rovereto il 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Michele Cuccaro
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